DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

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1 AZIENDA USL VALLE D AOSTA UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE D AOSTE Codice Regione Codice U.S.L. 101 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 78 DEL 21/03/2018 Struttura / Ufficio Proponente : OGGETTO : AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO LPI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI UNISALUTE E SISALUTE Responsabile del Procedimento : Responsabile della Struttura : Norbiato Milvia Anna Tarello Daniela parere favorevole: IL RESPONSABILE DI STRUTTURA (Tarello Daniela) firmato digitalmente in data 20/03/2018 visto: IL DIRETTORE SANITARIO (Nebiolo Pier Eugenio) firmato digitalmente in data 21/03/2018 visto: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Ottonello Marco) firmato digitalmente in data 21/03/2018

2 IL COMMISSARIO (Pescarmona Angelo Michele) firmato digitalmente in data 21/03/2018 PUBBLICATA ai sensi di legge ESEGUIBILE ai sensi di legge A decorrere dal 21/03/2018 A decorrere dal 31/03/2018 Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Romeo Francesca Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento Romeo Francesca Documento sottoscritto digitalmente

3 Proposta di deliberazione Proposta N. 124 DEL 12/03/2018 Struttura/Ufficio Proponente: AFFARI GENERALI E LEGALI - UFFICIO LPI IL COMMISSARIO a. Visto il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettere a) e b), che prevedono il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, nonché la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; b. Visto il CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, art. 55 lettere a) e b); c. Visto il Regolamento sulla libera professione intramuraria di cui alla DDG n. 707 del 23/06/2014 e ss.mm.ii.; d. Richiamata la DDG n del 13/09/2017 avente ad oggetto l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra l'azienda USL della Valle d'aosta e società/enti di assicurazione per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria a favore di loro assistiti; e. Preso atto che Unisalute, con nota del 23/05/2017 ha richiesto all'azienda USL la possibilità di stipulare una convenzione, al fine di poter offrire ai propri iscritti ed agli iscritti Sisalute la possibilità di usufruire in regime di assistenza diretta ed indiretta delle prestazioni di ricovero, chirurgiche, ambulatoriali e di diagnostica erogate in regime di libera professione intramuraria; f. Preso atto che l'azienda USL ha comunicato la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione con nota prot. n del ; g. Tenuto conto che da aprile 2017 è in atto una contrattazione interna all'azienda USL, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e del comparto, volta a rivedere alcuni aspetti dell'attuale regolamentazione dell'attività chirurgica in regime di libera professione intramuraria; h. Preso atto che a tutt'oggi la contrattazione di cui al punto g) non si è ancora conclusa,

4 i. Preso atto altresì che Unisalute ha richiesto più volte la possibilità di rendere attiva la convenzione sebbene in misura parziale, comprendente le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, prevedendone l'integrazione con le prestazioni chirurgiche nel momento in cui venga a definizione la disciplina delle attività di supporto; j. Tenuto conto che la S.C. Affari Generali e Legali LPI, Ufficio Libera Professione Intramuraria ha concordato con Unisalute e condiviso con gli specialisti delle diverse branche i tariffari relativi ad attività ambulatoriale, diagnostica, di chirurgia endoscopica urologica, di cardiologia interventistica, ed ha raccolto le adesioni dei Dirigenti medici interessati al convenzionamento; k. Preso atto della necessità di avviare il convenzionamento con Unisalute per le attività di cui al punto precedente, prevedendone l'integrazione con ulteriori attività, in particolare le attività chirurgiche, in corso d'opera tramite inserimento delle stesse nell'allegato A Prestazioni; l. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modificazioni; m. Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge regionale 25/01/2000, n. 5 e successive modificazioni; D E L I B E R A 1. di approvare l allegata convenzione, che forma parte integrante della presente deliberazione, tra l'azienda USL della Valle d Aosta e Unisalute per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria a favore degli assistiti Unisalute e Sisalute; 2. di prevedere che la stessa, come previsto dall'art. 5 della medesima, possa essere integrata con ulteriori attività, in particolare le attività chirurgiche, in corso d'opera tramite inserimento delle stesse nell'allegato A Prestazioni. IL COMMISSARIO - Dott. Angelo Michele PESCARMONA - Documento sottoscritto digitalmente

5 CONVENZIONE PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA IN FAVORE DEGLI ASSISTITI UNISALUTE E SISALUTE TRA l Azienda U.S.L. Valle d Aosta con sede legale in Aosta, Via Guido Rey n.1, C.F e Partita IVA , nella persona del Commissario dott. Angelo Michele PESCARMONA, nato ad Asti (AT) il 10 febbraio 1957 e domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente Azienda USL E Unisalute S.p.A., con sede legale in Bologna, via Larga n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA , PEC areafornitori@pec.unisalute.it, di seguito denominata semplicemente Unisalute, rappresentata dal dott. Giacomino Vallar, in qualità di Responsabile Area Fornitori della predetta Società, RICHIAMATI - il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettere a) e b), che prevedono il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, nonché la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; - il CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, art. 55 comma 1 lettere a) e b); - il Regolamento aziendale per la libera professione intramuraria 1

6 approvato con DDG n. 707/2014 e ss.mm.ii.; - la DDG 1044/2017 recante Approvazione dello schema tipo di convenzione tra l Azienda USL Valle d Aosta e Società/Enti di assicurazione per l erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria in favore di loro assistiti PREMESSO CHE - la Giunta regionale della Valle d Aosta, con propria deliberazione n del 27 luglio 2012, ha approvato l autorizzazione all Azienda USL Valle d Aosta all esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte nelle strutture afferenti all area territoriale-distrettuale, compreso il Poliambulatorio di Aosta per l esercizio della LPI, e del relativo accreditamento, per un periodo di anni cinque, e con propria deliberazione n del 30 dicembre 2016 ha rinnovato l accreditamento dell Azienda USL Valle d Aosta per un periodo di anni cinque, relativamente alle strutture afferenti alle aree ospedaliera, territoriale e della prevenzione; - Unisalute è specializzata nel settore dell assistenza sanitaria integrativa ed ha un network di strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate direttamente sull intero territorio nazionale, alle quali inviare i propri assicurati; - Unisalute ha intenzione di ampliare il proprio network di strutture sanitarie convenzionate, tramite convenzione con l Azienda USL, come da richiesta del ; - l Azienda USL ha comunicato la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione con nota prot. n del ; TUTTO CIÒ PREMESSO 2

7 e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue. Art.1 (Oggetto della convenzione e modalità di erogazione delle prestazioni) L Azienda USL si impegna a fornire al cliente di Unisalute e/o Sisalute (assistito), previo accertamento dell identità dello stesso e previa verifica della sussistenza di contratto in essere con Unisalute e/o Sisalute, le seguenti tipologie di prestazioni, di cui ai tariffari allegati alla presente convenzione, per il tramite dei propri dirigenti medici e sanitari, dipendenti a tempo determinato o indeterminato, in regime di libera professione intramuraria, con le modalità della forma diretta e indiretta: - visite specialistiche e prestazioni ambulatoriali, - prestazioni di diagnostica strumentale, - interventi chirurgici urologici endoscopici, - prestazioni di cardiologia interventistica. L Azienda USL si impegna a fornire inoltre al cliente di Unisalute e/o Sisalute (assistito), con le modalità della forma diretta e indiretta, previo formale inserimento nell Allegato A Prestazioni, nonché comunicazione di accettazione dei tariffari, le seguenti prestazioni al momento non erogabili: - ricoveri in regime ordinario, - ricoveri in regime di day hospital e di day surgery, - interventi chirurgici, - trattamenti radioterapici. L Azienda USL si impegna ad applicare le condizioni economiche concordate e individuate nei tariffari allegati alla presente convenzione. 3

8 L Azienda USL si impegna inoltre a comunicare a Unisalute, contestualmente alla stipula della presente convenzione, l elenco nominativo dei professionisti che potranno erogare le prestazioni contenente nome, cognome, codice fiscale e branca specialistica di appartenenza. Ogni variazione al predetto elenco intervenuta durante l esecuzione della presente convenzione dovrà essere comunicata entro il termine di 30 giorni dalla modifica. Art.2 (Modalità di accesso alle prestazioni in regime di assistenza diretta) L assistenza in forma diretta può essere attivata unicamente attraverso l invio dell impegnativa di presa in carico emessa da Unisalute alla struttura aziendale competente, tramite portale per la gestione della convenzione online oppure tramite altra modalità che rispetti la normativa sulla privacy. L impegnativa dovrà contenere i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita dell assistito, tipo di prestazione autorizzata, eventuale data e ora della prestazione, eventuale importo a carico dell assistito, nonché ogni altro eventuale dato previsto dal Protocollo delle Procedure Unisalute. Art.3 (Copertura assicurativa) Ai fini della presente convenzione, l Azienda USL garantisce che, ai sensi della legge 24/2017, la polizza assicurativa aziendale per la Responsabilità Civile verso terzi copre anche l erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, svolte dai propri dipendenti in regime di libera professione intramuraria. Unisalute non potrà essere considerata responsabile, a nessun titolo, di eventuali danni subiti dal suo cliente o da terzi in conseguenza 4

9 dell adempimento o del mancato adempimento da parte dell Azienda USL delle obbligazioni di cui alla presente convenzione. Art.4 (Modalità di pagamento) Per le prestazioni eseguite in forma diretta, l Azienda USL trasmetterà a Unisalute regolare contabilità per il pagamento di quanto pattuito, nonché la necessaria documentazione medica: copia della cartella clinica nel caso di ricovero (richiesta direttamente dal reparto di degenza all Ufficio cartelle cliniche della Direzione Medica di Presidio, e trasmessa all Ufficio LPI), prescrizione medica ove richiesta, dettaglio delle prestazioni sanitarie per le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali. Quanto sopra a condizione che le condizioni contrattuali pattuite tra Unisalute e assistito contemplino tale possibilità, nel rispetto del d.lgs. 196/2003. L eventuale importo a carico dell assistito sarà regolato direttamente dal medesimo al momento dell effettuazione della prestazione. Unisalute provvederà al pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui Unisalute riscontri difformità, irregolarità o non corrispondenza tra le prestazioni fatturate dall Azienda USL e quelle autorizzate da Unisalute stessa, potrà sospendere i pagamenti per il tempo necessario alla verifica della documentazione e all eventuale rettifica dei conteggi. Per le prestazioni eseguite in forma indiretta, nulla è dovuto all Azienda USL da Unisalute; il pagamento sarà effettuato all Azienda USL direttamente dall assistito. 5

10 Art.5 (Variazioni) Ogni modificazione alla presente convenzione dovrà essere approvata mediante apposita deliberazione del Direttore Generale dell Azienda USL Valle d Aosta, fatte salve le variazioni agli allegati, che si riterranno efficaci tramite scambio di corrispondenza via PEC. Art.6 (Clausola di non esclusività) La presente convenzione non è in esclusiva per le parti, e pertanto sia Unisalute che l Azienda USL hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con altri soggetti, anche a condizioni diverse dalle presenti. Art.7 (Inadempienze e cause di risoluzione) La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi: - qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione; - in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale; - qualora siano intervenute modifiche rispetto all assetto autorizzatorio dell Azienda USL, tali da impedire la prosecuzione della convenzione, con particolare riguardo ai requisiti di autorizzazione all esercizio e del relativo accreditamento; - nei casi di ritardi continuati ingiustificati da parte di Unisalute nel pagamento dei corrispettivi all Azienda USL. 6

11 La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) da parte dei dipendenti dell'azienda USL. Art.8 (Reclami e contestazioni) L Azienda USL e Unisalute concordano di notificarsi reciprocamente ogni notizia di reclamo e/o contestazione rilevata. Art.9 (Privacy) Ai sensi dell art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, le parti contraenti dichiarano che i dati personali dalle stesse forniti, saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all art.7 del suddetto Decreto legislativo. L Azienda USL ed Unisalute si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per gli usi connessi direttamente e/o indirettamente con la presente convenzione nel rispetto delle normative vigenti in materia. Art.10 (Utilizzo del logo/marchio di Unisalute) Unisalute è titolare del logo e marchio di impresa per contraddistinguere i propri prodotti e servizi. Unisalute, a titolo gratuito e unicamente a scopo 7

12 informativo, autorizza la pubblicazione sul sito dell Azienda USL del proprio logo nell ambito delle informazioni concernenti le attività oggetto della presente convenzione. Unisalute ne vieta l uso in contesti che possano pregiudicarne l immagine e il decoro. L Azienda USL accetta le condizioni connesse all utilizzo gratuito del marchio/logo di Unisalute, nel pieno rispetto di quanto sopra. Art.11 (Comunicazioni pubblicitarie) In nessun caso i contenuti oggetto della presente convenzione potranno essere abbinati a comunicazioni pubblicitarie e promozionali di qualsiasi forma e natura, fatto espressamente salvo per le comunicazioni promozionali istituzionali di ciascuna della parti, attraverso i canali di comunicazione già in essere ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Art.12 (Durata) La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa per anni due, salvo disdetta anticipata che ciascuna delle parti può comunicare con un preavviso di almeno 90 giorni tramite PEC. Successivamente ai primi due anni, in difetto di disdetta, la convenzione si intenderà rinnovata previa formale comunicazione da inviare di anno in anno. Resta inteso che, in caso di interruzione della convenzione per disdetta, l Azienda USL avrà comunque l obbligo di erogare le prestazioni autorizzate da Unisalute entro il periodo di validità della convenzione; contestualmente, Unisalute si impegna a versare all Azienda USL tutti i corrispettivi già 8

13 fatturati, nonché quelli ancora da fatturare relativi a prestazioni già autorizzate al momento dell esercizio del recesso. In caso di prestazioni prenotate e/o erogate in forma indiretta, l Azienda USL avrà comunque l obbligo di erogare le medesime alle condizioni previste dalla presente convenzione. E fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali sulla libera professione intramoenia che ne impediscano il proseguimento. Art.13 (Anticorruzione) L Azienda USL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione) nell espletamento delle attività relative alla presente convenzione. Art.14 (Controversie) Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, il Foro competente è quello di Aosta. Art.15 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia. Art.16 9

14 (Spese) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e successive modificazioni. Le spese contrattuali, dei relativi bolli e qualsiasi spesa ed onere accessori relativi alla stipula della convenzione o conseguenti a questa, senza alcuna eccezione ed esclusione, sono a carico del Committente, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla vigente normativa. Aosta, Per l'azienda USL Valle d'aosta (Il legale rappresentante Commissario dott. Angelo Michele PESCARMONA) Per UNISALUTE (Il Responsabile Area Fornitori dott. Giacomino VALLAR) 10

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