Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, COM(2018) 144 final 2018/0070 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

2 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta RELAZIONE Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ( il regolamento POP, dall inglese persistent organic pollutant), attua gli impegni dell Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( la convenzione di Stoccolma ) approvata mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio 2 sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ( protocollo sugli inquinanti organici persistenti ) approvato mediante decisione 2004/259/CE del Consiglio 3. Per i motivi riportati di seguito si propone una rifusione del regolamento POP. L articolo 16 del regolamento POP indica che il comitato del tipo previsto dalla procedura di comitato per le questioni generali inerenti al regolamento trova la sua base giuridica nell articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 4. Questa direttiva è stata però abrogata dall articolo 60 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 5, con la conseguenza che il comitato del tipo previsto dalla procedura di comitato per il regolamento ha cessato di esistere il 1º giugno A seguito di ciò, e alla luce delle modifiche procedurali introdotte dal trattato sul funzionamento dell Unione europea ( il Trattato di Lisbona ), è necessario adeguare le disposizioni del regolamento POP in materia di procedura di comitato. Occorre in particolare specificare quali norme formano oggetto di atti di esecuzione e chiarire quali condizioni si applicano all adozione di atti delegati. Per sostenere la Commissione nello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento POP, si propone di far partecipare l Agenzia europea per le sostanze chimiche ( l Agenzia ) ad alcuni compiti amministrativi, tecnici e scientifici necessari per l attuazione dello stesso. Si propone inoltre di sostenere l applicazione del regolamento POP da parte degli Stati membri affidando un ruolo di coordinamento al forum per lo scambio di informazioni sull applicazione, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( REACH ) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del , pag. 7). Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del , pag. 1). Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del , pag. 35). Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva IT 1 IT

3 Alla luce dell esperienza acquisita sul funzionamento delle procedure nel quadro del regolamento POP, è opportuno introdurre alcune modifiche tecniche alle disposizioni operative, ad esempio per chiarire le definizioni esistenti e per aggiungere le definizioni dei termini fabbricazione, uso e prodotto intermedio all interno del sito produttivo e in un sistema chiuso. È opportuno inoltre aggiornare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione alla luce delle conclusioni raggiunte nella relazione recentemente adottata sulle azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente 7. A seguito delle modifiche apportate agli allegati della convenzione di Stoccolma decise alla Conferenza delle Parti nel 2015, è necessario aggiornare gli allegati del regolamento POP al fine di rispettare gli impegni assunti dall Unione ai sensi della convenzione. La proposta contribuisce al conseguimento dell obiettivo prioritario 3 del Settimo programma d azione per l ambiente fino al 2020 ( proteggere i cittadini dell Unione da pressioni e rischi d ordine ambientale per la salute e il benessere ) e si inserisce nell obiettivo prioritario 4, paragrafo 65, che prevede che il pubblico abbia accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. A tal fine, la proposta stabilisce riferimenti incrociati con le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ( direttiva Inspire ), assicurando la coerenza con le stesse. Inoltre, vengono affrontati la semplificazione dei processi di comunicazione e monitoraggio, con un attenzione particolare all introduzione di processi automatici, minore frequenza e maggior pertinenza dei dati, in linea con l agenda Legiferare meglio dell Unione e con i risultati del vaglio di adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio nel settore ambiente 10. Al tempo stesso, la proposta è in linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale grazie a disposizioni intese a migliorare la trasparenza e l accesso dei cittadini all informazione. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato Le vigenti norme dell Unione in materia di gestione degli inquinanti organici persistenti sono contenute nel regolamento POP, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/460 della Commissione 11. Inoltre, gli obblighi unionali in materia di esportazione di POP sono attuati tramite il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 12. Coerenza con le altre normative dell Unione La proposta è pienamente conforme alle politiche e agli obiettivi esistenti intesi a tutelare la salute umana e l ambiente nel suo complesso /769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). COM (2017) 312, disponibile all indirizzo: Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull accesso del pubblico all informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del , pag. 26). Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un Infrastruttura per l informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del , pag. 1). COM(2017) 312 e SWD(2017) 230. Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 80 del , pag. 17). Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del , pag. 60). IT 2 IT

4 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica La base giuridica sostanziale è costituita dall articolo 192, paragrafo 1 (riguardante la tutela dell ambiente), del trattato sul funzionamento dell Unione europea, considerato che le misure concordate nell ambito della convenzione di Stoccolma perseguono in primo luogo un obiettivo ambientale (ossia l eliminazione dei POP). Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri in quanto occorre un approccio armonizzato per garantire che l Unione, in quanto parte della convenzione di Stoccolma, adempia ai propri obblighi internazionali. Proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Essa prevede modifiche solo ove siano ritenute necessarie e appropriate al corretto funzionamento della proposta oppure ove siano necessarie a seguito di modifiche di altre normative. Scelta dell atto giuridico Poiché l atto normativo da sostituire è un regolamento, questo è lo strumento più adeguato. 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D IMPATTO Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente Considerata la necessità di procedere a una rifusione e la portata limitata delle modifiche introdotte, non si è ritenuto necessario procedere a una valutazione ex post della legislazione esistente. Tuttavia, la Commissione ha recentemente svolto un vaglio di adeguatezza riguardo alla comunicazione e al monitoraggio nel settore della normativa ambientale e la relazione 13 che ne è derivata è stata presa in esame al fine di valutare l efficacia degli obblighi di comunicazione stabiliti nel regolamento POP. La rifusione contiene alcuni adattamenti considerati necessari, in linea con le azioni individuate nella relazione, che comprendono la razionalizzazione, semplificazione e automatizzazione dei processi di comunicazione/monitoraggio oltre a un miglioramento della messa a disposizione delle informazioni al pubblico. Consultazioni dei portatori di interessi Considerata la natura della rifusione, che introduce solo modifiche tecniche nelle disposizioni operative, non è stato ritenuto necessario procedere a una consultazione formale dei portatori di interessi. I pertinenti portatori di interessi sono stati informati circa le modifiche previste nell ambito delle riunioni delle autorità competenti per il regolamento POP. Fra i partecipanti figuravano portatori di interessi, come l industria e le ONG, e gli Stati membri; tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere e di formulare osservazioni. 13 COM(2017) 312 final, Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente: IT 3 IT

5 Assunzione e uso di perizie Poiché nel contesto del presente riesame le modifiche proposte sono di portata limitata, non si è ritenuto necessario fare ampio ricorso al parere di esperti. L Agenzia è stata tuttavia consultata in merito ad alcune questioni tecniche. Valutazione d impatto In linea di massima le norme vigenti stabilite nel regolamento funzionano bene; sono necessarie solo lievi modifiche tecniche per facilitarne l attuazione. Le modifiche principali mirano sia ad armonizzare il regolamento POP con il trattato di Lisbona e con la normativa generale sulle sostanze chimiche sia a far partecipare l Agenzia ai compiti previsti dal regolamento. Poiché si prevede che l impatto globale del riesame sarà limitato, non è stato ritenuto necessario effettuare una valutazione d impatto. I principali effetti delle modifiche possono essere sintetizzati come segue: le modifiche proposte apporteranno maggior chiarezza e trasparenza e una maggiore certezza del diritto per tutte le parti coinvolte nell attuazione del regolamento; alcuni compiti saranno trasferiti dalla Commissione all Agenzia; il trasferimento dovrebbe ridurre i costi globali e accrescere le conoscenze scientifiche disponibili ai fini dell attuazione; sarà mantenuto l attuale elevato livello di tutela della salute umana e dell ambiente. Efficienza normativa e semplificazione Dato che la proposta riguarda i POP, che suscitano preoccupazioni di portata mondiale e devono pertanto essere eliminati da tutte le imprese a livello mondiale, essa non esenta le microimprese e non include norme specifiche per le PMI. La proposta non ha alcun impatto sulla competitività settoriale dell UE o sul commercio internazionale settoriale in quanto attua obblighi giuridicamente vincolanti ai sensi della convenzione di Stoccolma che si applica in linea di principio a tutte le parti contraenti della convenzione. La proposta prevede che uno dei ruoli dell Agenzia riguardi la ricezione, il monitoraggio e lo scambio delle informazioni che le sono comunicate conformemente alle disposizioni della proposta; dato che l Agenzia gestisce attualmente altre attività di informazione nel quadro della legislazione dell UE sulle sostanze chimiche (che comprende i regolamenti REACH, CLP e PIC), si ritiene opportuno definire un ruolo analogo per l Agenzia nella presente proposta al fine di migliorare la coerenza nell attuazione normativa. Diritti fondamentali Una gestione imprudente delle sostanze pericolose contribuisce all inquinamento ambientale generale che può avere gravi ripercussioni sul diritto alla vita, all integrità della persona, a condizioni di lavoro giuste ed eque, e anche alla tutela dell ambiente. La convenzione di Stoccolma, basata sul principio di precauzione, è entrata in vigore nel 2004 per tutelare la salute umana e l ambiente da sostanze chimiche che persistono nell ambiente per lunghi periodi, vengono distribuite su un ampia zona geografica, si accumulano nei tessuti umani e delle specie selvatiche e hanno effetti nocivi per la salute umana o per l ambiente. Attualmente, il regolamento POP attua nell Unione le disposizioni della convenzione e del protocollo. Tenendo conto dei principi 14 e 15 della dichiarazione di Rio sull ambiente e lo sviluppo, il presente IT 4 IT

6 regolamento introduce misure volte a ridurre al minimo il rilascio di POP, nell ottica di eliminarli ove possibile quanto prima, e stabilisce disposizioni relative ai rifiuti costituiti o contaminati da tali sostanze o che le contengono. La proposta è destinata a sostituire l attuale regolamento POP rispettando al contempo gli impegni assunti dall Unione nel contesto della convenzione e del protocollo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie considerevoli in quanto non sono stati introdotti nuovi compiti rispetto al regolamento POP. Il trasferimento di alcune funzioni dalla Commissione all Agenzia non dovrebbe avere un impatto significativo sui costi complessivi di attuazione. A medio termine si prevede di ottenere una riduzioni dei costi, considerando le possibili sinergie con altri compiti dell Agenzia. Il finanziamento dei compiti svolti dall Agenzia europea avverrà sotto forma di una sovvenzione dal bilancio dell Unione. 5. ALTRI ELEMENTI Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione La proposta contiene disposizioni sul monitoraggio dei POP e sulla comunicazione di informazioni in merito a produzione, uso ed emissioni ad essi connessi. Inoltre, essa prevede obblighi sul monitoraggio dell applicazione del regolamento POP. Oltre a ciò, la proposta richiede l introduzione e il riesame periodico di un piano per l attuazione della convenzione di Stoccolma. Poiché la presente proposta costituisce la rifusione di un regolamento esistente, che già contiene tali elementi, essa si concentra sull inclusione dei risultati del già citato controllo dell adeguatezza, ma non introduce ulteriori obblighi di attuazione, monitoraggio o comunicazione. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta La proposta di rifusione del regolamento manterrebbe nella sostanza tutte le disposizioni del regolamento POP vigente, comprese quelle che vanno oltre gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo POP. Si ritiene tuttavia che alcune modifiche tecniche siano necessarie per migliorare la chiarezza e il funzionamento del regolamento. Le modifiche principali sono illustrate di seguito. Modifiche e chiarimenti riguardanti alcune definizioni (articolo 2) Al fine di garantire che la terminologia utilizzata nel presente regolamento sia chiara e rifletta l interpretazione della terminologia utilizzata in generale nella normativa in materia di sostanze chimiche, le definizioni di immissione in commercio, articolo, sostanza, rifiuto, smaltimento e recupero sono state modificate. Il termine preparazione è stato sostituito con miscela per tener conto delle modifiche nella normativa generale sulle sostanze chimiche. Inoltre si è ritenuto opportuno aggiungere le definizioni di fabbricazione, uso e prodotto intermedio all interno del sito produttivo e in un sistema chiuso. Partecipazione dell Agenzia europea per le sostanze chimiche (articoli 8, 16 e 17) Viene proposto un ruolo per l Agenzia rispetto all attuazione del presente regolamento, alla luce della sua competenza ed esperienza nell attuazione della normativa generale e degli accordi internazionali in IT 5 IT

7 materia di sostanze chimiche, soprattutto per quanto riguarda il suo attuale coinvolgimento nel regolamento REACH e nel regolamento (UE) n. 649/2012. Il ruolo proposto per l Agenzia ne include il coinvolgimento nella preparazione tecnica di fascicoli riguardanti le sostanze, che possono essere utilizzati dalla Commissione nel caso in cui dovesse far ricorso al suo potere discrezionale per proporre l inclusione nella convenzione di Stoccolma di una o più di queste sostanze come POP. In particolare, l Agenzia dovrà adottare misure se le sostanze sono ritenute conformi ai criteri di cui all allegato D della convenzione di Stoccolma. Le sostanze per le quali esistono usi nell ambito dell applicazione dell obbligo di autorizzazione di cui al regolamento REACH, che sono ritenute conformi ai criteri di cui all allegato D della convenzione di Stoccolma e che sono identificate ai sensi dell articolo 59 del regolamento REACH a causa della loro persistenza e bioaccumulo, devono, in generale, essere soggette alla procedura di restrizione ai sensi del regolamento REACH, a meno che altre misure di regolamentazione siano considerate più appropriate, con una chiara indicazione che la sostanza può essere presentata alla convenzione in fase successiva. Nel caso in cui tali sostanze non siano state identificate conformemente all articolo 59 del regolamento REACH, devono prima essere soggette alla procedura di identificazione citata o alla valutazione da parte del comitato degli Stati membri di cui al regolamento REACH. L Agenzia deve assicurare che si tenga conto del fascicolo riguardante la restrizione al momento della preparazione del fascicolo POP, che comprende informazioni su tutti gli usi noti della sostanza nell Unione e non solo su quelli considerati nel quadro di REACH. Ciò consentirà di garantire l attuazione coerente ed efficace della legislazione in materia di sostanze chimiche nell Unione e la coerenza tra il lavoro su un POP potenziale svolto nell ambito di REACH e il lavoro a livello internazionale effettuato a sostegno della convenzione di Stoccolma. Il fascicolo POP è soggetto alle normali consultazioni dei portatori di interessi avviate dall Agenzia. Questo lungo processo ha lo scopo di raccogliere, in fase iniziale, informazioni presso i portatori di interessi e fornisce la base di conoscenze che consente alla Commissione di decidere se proporre una sostanza come POP, ai sensi della convenzione di Stoccolma, in un progetto di decisione a norma dell articolo 218, paragrafo 9, del trattato di Lisbona. Inclusione di un ruolo da assegnare al forum per lo scambio di informazioni sull applicazione ( il forum ) istituito dal regolamento REACH (articolo 8, paragrafo 2). Il forum è una rete di autorità responsabili dell attuazione nell UE del regolamento REACH, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e del regolamento (CE) n. 649/2012 (regolamento PIC). A seguito dell esperienza maturata in relazione alla normativa appena citata incentrata sulle sostanze chimiche, si ritiene opportuno proporre per il forum un ruolo di coordinamento dei compiti di applicazione precisati nel presente regolamento. Adeguamento alle procedure del trattato di Lisbona (articolo 4, paragrafo 3, articolo 7, paragrafo 5, e articoli 15 e 18) delle disposizioni presenti nell attuale regolamento POP sulle procedure di comitato. Per tener conto dell entrata in vigore del trattato di Lisbona sono state rivedute anche le disposizioni relative al conferimento di alcuni poteri alla Commissione europea. Modifica delle disposizioni in materia di comunicazioni e monitoraggio Gli articoli 11 e 13 saranno aggiornati da disposizioni più efficaci, che semplificano il monitoraggio. Si prevede che gli Stati membri introducano un metodo per la raccolta dei dati pertinenti a norma del presente regolamento, in particolare del suo allegato III. I set di dati territoriali raccolti sono conformi alla direttiva Inspire. A tal fine è previsto che l ECHA fornisca il suo sostegno in quanto il suo ruolo IT 6 IT

8 comprende anche sia la compilazione e valutazione dei dati sia la presentazione alla Commissione di panoramiche a livello di Stati membri e dell Unione riguardo all attuazione del regolamento, da svolgere periodicamente. IT 7 IT

9 Proposta di Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) 2018/0070 (COD) REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 175, paragrafo 1 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (1) Il presente regolamento riguarda principalmente la protezione dell ambiente e la protezione della salute umana. Pertanto, la sua base giuridica è l articolo 175, paragrafo 1, del trattato. (2) Il continuo rilascio La continua emissione nell ambiente di inquinanti organici persistenti ( POP, dall inglese persistent organic pollutants) suscita grave preoccupazione nella Comunità nell Unione. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere 1 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del , pag. 7). IT 8 IT

10 internazionali e depositate lontano dal luogo di rilascio emissione e persistono nell ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l ambiente contro tali inquinanti. (3) Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell ambiente, il 24 giugno febbraio 2004 la Comunità l Unione ha firmato approvato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza 2 (in prosieguo il protocollo ), e ha approvato il 22 maggio ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 3 (in prosieguo la convenzione ). (4) Sebbene la normativa comunitaria concernente gli inquinanti organici persistenti sia stata istituita, le sue principali carenze sono la mancanza o la lacunosità di disposizioni che vietino la produzione e l uso delle sostanze chimiche figuranti negli attuali elenchi, l assenza di un quadro che consenta di inserire in tali elenchi ulteriori inquinanti organici persistenti per prevederne il divieto, la restrizione o l eliminazione, nonché la mancanza di un quadro che consenta di vietare la produzione e l uso di nuove sostanze assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Nessun obiettivo concernente la riduzione di emissioni in quanto tale è stato fissato a livello comunitario, e gli inventari in corso non coprono tutte le fonti di POP. (4) Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dalla Comunità dall Unione a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che preveda, in particolare, l eliminazione della produzione fabbricazione, dell immissione in commercio e dell uso di inquinanti organici persistenti POP di produzione fabbricazione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti dei POP siano prese in considerazione nel quadro dei regimi di autorizzazione comunitari unionali pertinenti di valutazione e di autorizzazione. (5) Nell attuazione a livello comunitario unionale delle disposizioni della convenzione occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione delle convenzioni di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall Unione il 19 dicembre , Stoccolma e della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall Unione il 1 febbraio e nella partecipazione allo sviluppo dell approccio strategico nei confronti della gestione internazionale dei progetti chimici (SAICM) nel contesto delle Nazioni Unite, occorre garantire coordinamento e coerenza. Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all attuazione e all ulteriore sviluppo dell approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) adottato, nel contesto delle Nazioni Unite, il 6 febbraio 2006 alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche GU L 81 del , pag. 37. GU L 209 del , pag. 3. GU L 63 del , pag. 29 Convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. GU L 39 del , pag. 3 Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. IT 9 IT

11 (6) Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento sono rafforzate dalsi fondano sul principio di precauzione quale enunciato nel trattato, e tenendo presente il l approccio precauzionale in merito alla tutela dell ambiente enunciato nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull ambiente e lo sviluppo; e visto l obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell ambiente di inquinanti organici persistenti POP, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione. (8) In futuro, il proposto regolamento REACH potrebbe costituire uno strumento appropriato per attuare le necessarie misure di controllo riguardo alla produzione, all immissione in commercio e all uso delle sostanze elencate e le misure di controllo sulle sostanze chimiche e i pesticidi, esistenti e nuovi, che presentano caratteristiche assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Tuttavia, fatto salvo il futuro regolamento REACH e poiché è importante attuare tali misure di controllo sulle sostanze elencate del protocollo e della convenzione al più presto, per il momento il presente regolamento dovrebbe attuare le suddette misure. (7) L immissione in commercio e l uso della maggior parte degli inquinanti organici persistenti dei POP che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all interno della Comunità dell Unione con i divieti istituiti, inter alia, dalla dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 6, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive 9 e dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 10. Per ottemperare agli obblighi che la Comunità l Unione ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti POP è, tuttavia, necessario e opportuno vietarne anche la produzione fabbricazione e limitare al minimo le deroghe che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un applicazione specifica Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1). Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all uso dei biocidi (GU L 167 del , pag. 1). Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 del , pag. 36). Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262 del , pag. 201). IT 10 IT

12 (8) Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dell Unione è opportuno chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 e nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (9) Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione e le esportazioni di lindano sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi 12 regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 e non è quindi necessario trattarne ulteriormente nel presente regolamento. (11) La produzione e l uso di esaclorocicloesano (HCH), compreso il lindano, sono soggetti a limitazioni a norma del protocollo, ma non sono completamente vietati. Questa sostanza viene ancora utilizzata in alcuni Stati membri e non è pertanto possibile vietarne immediatamente tutti gli usi esistenti. Tuttavia, poiché si riconoscono la nocività dell HCH e i possibili rischi connessi alla sua emissione nell ambiente, la produzione e l impiego di questa sostanza dovrebbero essere limitati al minimo e infine eliminati entro il 31 dicembre 2007 al più tardi. (10) Le scorte di inquinanti organici persistenti POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle adottare disposizioni che vadano al di là di quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la produzione fabbricazione e l uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di inquinanti organici persistenti POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Qualora altre sostanze vengano vietate in futuro, le loro scorte dovrebbero anch esse essere distrutte senza indugio, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione. Alla luce dei problemi particolari di taluni nuovi Stati membri, dovrebbe essere fornita un adeguata assistenza finanziaria e tecnica mediante gli strumenti finanziari comunitari esistenti, come il Fondo di coesione e i Fondi strutturali. (11) In linea con la comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (PCB) 14, con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di inquinanti organici persistenti POP che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l obiettivo finale di Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3). Regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 63 del , pag. 1). Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del , pag. 60). GU C 322 del , pag. 2. IT 11 IT

13 eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre elaborare e applicare e sviluppare adeguati piani d azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa comunitaria unionale in vigore, al fine di ridurre progressivamente costantemente le emissioni nell ottica dell efficacia dei costi quanto prima possibile. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell ambito della convenzione. (12) In linea con la suddetta comunicazione, ooccorre istituire o mantenere, a seconda del caso, opportuni programmi e meccanismi atti a fornire adeguati dati sul monitoraggio riguardo alla presenza nell ambiente di diossine, furani, e bifenili policlorurati (PCB) e altri POP pertinenti. È tuttavia necessario garantire la disponibilità degli strumenti adeguati, che devono poter essere utilizzati in condizioni soddisfacenti sotto il profilo economico e tecnico. (13) Secondo la convenzione, gli inquinanti organici persistenti i POP contenuti nei rifiuti devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente in sostanze che non presentino caratteristiche analoghe, a meno che esistano altre operazioni più adeguate sotto il profilo ambientale. Affinché l Unione possa adempiere agli obblighi assunti a norma della convenzione, è necessario Poiché la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di rifiuti non prevedere norme specifiche per le sostanze in questione, tali disposizioni dovrebbero essere contemplate dal presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione dovrebbero essere istituiti, monitorati e applicati dei valori limite comuni della concentrazione di tali sostanze nei rifiuti entro il 31 dicembre (14) È riconosciuta l importanza di È importante identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti POP, ovvero oppure sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi 15 direttiva 2008/98/CE ha istituito istituisce norme comunitarie unionali sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad esigere che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. (15) È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. L Agenzia europea per le sostanze chimiche («l Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell attuazione della legislazione dell Unione sulle sostanze chimiche e degli accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l Agenzia svolgano i compiti inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell attuazione del presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. Il ruolo dell Agenzia comprende la preparazione e l esame dei fascicoli tecnici, anche attraverso la consultazione dei portatori di interessi, e l elaborazione di pareri ai quali la Commissione può ricorrere per decidere se presentare una proposta per l inserimento di una sostanza classificata come POP nell elenco della convenzione o del protocollo. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e 15 Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377 del , pag. 20). IT 12 IT

14 l Agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all Unione in base alla convenzione. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (16) Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare e impegnarsi ad attivare, come del caso, un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l opportunità di partecipare all elaborazione, attuazione e aggiornamento dei loro piani di attuazione. Poiché la Comunità l Unione e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello comunitario unionale. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione, l Agenzia e le autorità degli Stati membri. (17) Le sostanze elencate nella parte A dell allegato I o nella parte A dell allegato II del presente regolamento possono essere fabbricate e usate in quanto prodotto intermedio all interno del sito produttivo e in un sistema chiuso solo se nell allegato pertinente è stata espressamente inserita un annotazione a tal fine e se il fabbricante conferma allo Stato membro interessato che la sostanza è fabbricata e usata esclusivamente in condizioni rigorosamente controllate. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (18) Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti di tali accordi dovrebbero essere informate in merito agli inquinanti organici persistenti ai POP. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi. (19) Dato che ii cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui vengono esposti la salute delle presenti e future generazioni e l ambiente vengono esposti a causa dei POP, è pertanto necessaria una campagna d informazione su larga scala per incrementare sia il livello di cautela sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle ed ottenere sostegno in merito a restrizioni e dei divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su tali queste sostanze in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente. (20) Al fine di promuovere lo sviluppo di un ampia base di conoscenze in materia di esposizione alle sostanze chimiche e di tossicità, in linea con il programma generale di azione dell Unione in materia di ambiente fino al 2020 Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta (il 7º PAA) 16, la Commissione ha istituito la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze 16 GU L 354 del , pag IT 13 IT

15 chimiche 17. Occorre incoraggiare l uso della piattaforma in quanto strumento a disposizione degli Stati membri per adempiere agli obblighi loro incombenti per la comunicazione dei dati sulla presenza di sostanze chimiche e che semplifica e riduce tali obblighi. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (21) Su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione, l Agenzia e gli Stati membri dovrebbero cooperare quanto alla fornitura di assistenza tecnica adeguata e puntuale mirata in particolar modo al miglioramento della capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione di attuare la convenzione. L assistenza tecnica dovrebbe prevedere lo sviluppo e l attuazione di opportuni prodotti, metodi e strategie alternativi, tra l altro, all impiego del DDT come controllo dei vettori di malattie che, ai sensi della convenzione, possono essere utilizzati soltanto in conformità con le raccomandazioni e gli orientamenti dell Organizzazione mondiale della sanità e al fine di assicurare che i POP continuino ad essere utilizzati solo laddove, nel paese in questione, non sono disponibili alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili. (22) Le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti POP dovrebbero essere valutate periodicamente per verificarne l efficacia. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione all Agenzia,, utilizzando un formato standard, in particolare in merito agli inventari delle emissioni, alle scorte notificate e alla produzione fabbricazione e all immissione in commercio delle sostanze soggette a limitazioni. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare un formato comune per le relazioni degli Stati membri. (23) Per rispondere al bisogno di informazioni concernenti attuazione e rispetto degli obblighi, occorre introdurre un sistema alternativo per la loro raccolta e messa a disposizione, che tenga conto dei risultati emersi nella Relazione della Commissione incentrata sulle azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente 18 e nel rispettivo controllo dell adeguatezza. In particolare, gli Stati membri devono mettere a disposizione tutti i dati rilevanti. Ciò dovrebbe limitare il peso degli oneri amministrativi che incombono alle diverse entità. Ciò comporta che la diffusione attiva delle informazioni a livello nazionale avvenga nel rispetto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 e della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Inspire) 20, al fine di assicurare un infrastruttura adeguata all accesso, alla comunicazione e alla condivisione pubblica tra le autorità. In tale contesto, per le specifiche riguardanti i dati territoriali gli Stati membri e l Agenzia si basano sugli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2007/2/CE e documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 188 final. COM (2017) 312, disponibile all indirizzo: Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull accesso del pubblico all informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del , pag. 26). Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un Infrastruttura per l informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del , pag. 1). IT 14 IT

16 Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (24) La convenzione e il protocollo stabiliscono che le parti possano indicare altre sostanze cui applicare le disposizioni internazionali; ne consegue pertanto che altre ulteriori sostanze possono essere aggiunte negli strumenti in questione e. che In simili casi, il presente regolamento deve essere viene modificato di conseguenza. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare le voci esistenti degli allegati del presente regolamento, anche al fine di adeguarli all evoluzione tecnica e scientifica. (25) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all articolo 290 del trattato sul funzionamento dell Unione europea al fine, ove appropriato, sia di permettere la fabbricazione e l uso di una sostanza elencata nella parte A dell allegato I o nella parte A dell allegato II del presente regolamento in quanto prodotto intermedio all interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, sia di stabilire i limiti di concentrazione di una sostanza ai fini degli allegati IV e V, sia di modificare gli allegati del presente regolamento o adattarli ad eventuali modiche nell elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, così come di modificare voci o disposizioni negli allegati del presente regolamento per adeguarle al progresso tecnico e scientifico. (26) È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (27) Quando vengono modificati gli allegati delal presente regolamento per inserire all interno di un elenco del protocollo o della convenzione un inquinante organico persistente POP di produzione intenzionale o supplementare, esso dovrebbe essere inserito nell allegato II, in luogo dell allegato I, solo in casi eccezionali e ove debitamente giustificato. (24) Le misure necessarie per l applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 21. (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di adottare ulteriori misure 21 GU L 184 del , pag. 23. IT 15 IT

17 relative alla gestione dei rifiuti e di precisare le informazioni minime che gli Stati membri devono fornire per il controllo dell attuazione del regolamento stesso. È opportuno che queste competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 22. Rettifica, GU L 229 del , pag. 5 (adattato) (29) Al fine di garantire la trasparenza, l imparzialità e la coerenza quanto alle modalità di applicazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantire l applicazione delle medesime. Le sanzioni dovrebbero essere effettive efficaci, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all ambiente. Per garantire un attuazione coerente ed efficace del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero coordinare le attività pertinenti e scambiare informazioni all interno del forum per lo scambio di informazioni sull applicazione istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove del caso, dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni sulle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. (30) Poiché gli scopi del presente regolamento, in particolare la protezione dell ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti POP, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario unionale, la Comunità l Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall articolo 5 del trattato sull Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo., Alla luce di quanto precede, occorre modificare la direttiva 79/117/CEE, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo e campo di applicazione Oggetto 1. Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, scopo delil presente regolamento è quello stabilisce norme, fondate sul principio di precauzione, al fine di tutelare la salute umana e l ambiente dagli inquinanti organici persistenti dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la produzione fabbricazione l immissione in commercio e l uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo la convenzione ), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti dealla convenzione del 1979 sull inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati. 22 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del , pag. 13). IT 16 IT

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