Provvedimento n.453 Latina, 16 ottobre 2017

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1 Provvedimento n.453 Latina, 16 ottobre 2017 Oggetto: Diritto annuale insoluto anno 2015 ed integrazioni anni precedenti: applicazione delle sanzioni amministrative e riscossione coattiva.-provvedimenti relativi. IL SEGRETARIO GENERALE Visto l art.18 della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e s.m.i., concernente il finanziamento delle Camere di Commercio, che, tra l altro, prevede, in caso di omesso e/o tardivo pagamento del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte e/o annotate nel Registro delle Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), l applicazione di sanzioni amministrative dal 10% al 100% dell ammontare dovuto ai sensi del D.Lgs. n.472/97; Visto il Decreto Ministeriale n.359, dell 11 maggio 2001, recante il Regolamento per l attuazione dell articolo 17 della L. n.488, del 23 dicembre 1999, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ; Visto il Decreto Legislativo n.472, del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni, concernente Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie ; Visto il Decreto Ministeriale n.54, del 27 gennaio 2005, contenente il Regolamento relativo all applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell articolo 5-quater, comma 2, della Legge 21 febbraio 2003, n.27 ; Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive) n.3587/c, del 20 giugno 2005, concernente chiarimenti circa l applicazione del summenzionato Regolamento n.54/2005; Visto il vigente Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale (come modificato con delibera di Giunta n.70, del 17 ottobre 2014) ed, in particolare,: l art.13 (la scelta della procedura da seguire per l irrogazione delle sanzioni, tra quelle riportate al comma 1, è di competenza del Segretario Generale), l art.3 (non si procede alla contestazione, all irrogazione o all iscrizione a ruolo diretta, qualora l ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia inferiore ad 30,00, oppure ad 12,00 nel caso in cui siano presenti ripetute violazioni), l art.12 (le varie casistiche che fanno ritenere perfezionato il ravvedimento operoso) e l art.6 (i criteri di determinazione della sanzione);

2 Pag. n.2 Visto, altresì, che le sanzioni, ai sensi dell art.11, del D.L.gs. n.472/97 e smi, devono essere comminate anche nei confronti dell autore materiale della violazione, sia esso persona fisica o persona giuridica, ai sensi della richiamata circolare n.3587, del 20 giugno 2005; Visti i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2009, 22 dicembre 2009 e 21 aprile 2011, nonché le note dello stesso Ministero prot. n , del 27 dicembre 2011, prot. n , del 21 dicembre 2012, prot. n , del 5 dicembre 2013, e n del 29 dicembre 2014, con cui sono state determinate le misure del diritto annuale degli anni dal 2010 al 2015, in conformità alla metodologia di cui all art.18, comma 4, della L. n.580/93 sopra citata; Visto, in particolare, l art.8, comma 2, del citato D.M. n.359/01, il quale stabilisce che il diritto annuale è versato dai contribuenti in un unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n.241, del 9 luglio 1997 e smi, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte (come ribadito all art.17, comma 1, del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n.435, del 7 dicembre 2001 e s.m.i.); Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari del 10 giugno 2010, del 12 maggio 2011, del 6 giugno 2012, del 13 giugno 2013, del 13 giugno 2014 e del 9 giugno 2015, con i quali sono stati prorogati i termini per effettuare i pagamenti dei tributi da parte delle imprese soggette agli studi di settore, termini recepiti anche per il versamento del tributo camerale con note del MISE n.77133, del 23 giugno 2010, n , del 30 maggio 2011, n.14002, del 19 giugno 2012, n , del 28 giugno 2012, n , del 17 giugno 2013, n , del 19 giugno 2014, e n , del 9 luglio 2015; Atteso che, ai sensi dell art.11 del citato Decreto Ministeriale n.359/2001 (sulla base di apposite convenzioni, l Agenzia delle Entrate fornisce, per il tramite di Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento e di fatturato), sono stati forniti i flussi informativi delle operazioni di riscossione, delle informazioni inerenti i dati di fatturato realizzati dalle imprese e dell elenco dei contribuenti soggetti agli studi di settore; Rilevato, inoltre, che nei ruoli esattoriali 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, alcune imprese possono non essere state sanzionate a causa, per esempio, di assenza di informazioni relative al fatturato e/o alla scadenza, o di scarto automatico del sistema informatico, sia di Infocamere che di Equitalia, per anomalie tecniche; Visto l art.2495, comma 2, del c.c., secondo il quale le società di capitali cancellate dal Registro delle Imprese sono estinte; Vista, inoltre, la sentenza del 12 marzo 2013, n.6071, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che nei rapporti giuridici ancora pendenti al momento dell estinzione di una società

3 Pag. n.3 cancellata, su istanza, dal Registro delle Imprese, ancorché non totalmente definiti nella fase di liquidazione, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, i soci subentrano alla società estinta nei rapporti passivi ed in quelli attivi, sia sul piano sostanziale che su quello processuale; Visto, inoltre, l art.28, comma 2, del D.Lgs. n.175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, secondo il quale l estinzione delle società di cui all art.2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese; Vista, altresì, la sentenza n.6743, del 2 aprile 2015, della Corte di Cassazione - sezione tributaria, la quale ha affermato, tra l altro, che l art.28, comma 2, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell estinzione della società derivanti dall art.2495, comma 2, del c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese sia presentata nella vigenza di detto decreto, cioè a decorrere dal 13 dicembre 2014; Richiamato il provvedimento del Commissario Straordinario n.32, del 4 novembre 2016, con il quale è stato determinato di rinunciare al credito nei confronti delle società di capitali che abbiano presentato istanza di cancellazione prima del 13 dicembre 2014, per le quali non risulta alcun riparto di attivo, e delle società cancellate d ufficio, per le quali sia stata disposta la cancellazione suddetta prima del 13 dicembre 2014 ; Rilevata la necessità di procedere al recupero coattivo del diritto annuale nei confronti di tutti i soggetti morosi iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA, notificando le cartelle, nel caso di società di capitali che abbiano presentato istanza di cancellazione prima del 13 dicembre 2014, direttamente ai soci qualora abbiano beneficiato di un riparto dell attivo; Rilevato, per quanto concerne le società di persone cancellate prima del 13 dicembre 2014, di poter continuare con l attività sanzionatoria finora adottata, in quanto la cartella di pagamento viene inviata ai soci amministratori solidalmente responsabili per i debiti sociali e tenuto conto, peraltro, che in fase di cancellazione dell impresa, non vi è obbligo del deposito presso il Registro delle Imprese del piano di riparto dal quale evincere l eventuale presenza di attivo; Considerato che ad oggi risultano già sanzionati i soggetti inadempienti negli anni fino al 2014 e che è possibile, grazie alle informazioni attualmente disponibili, procedere anche al recupero coattivo di quanto dovuto dai morosi per l intero anno 2015 e per alcune posizioni non inserite nelle estrazioni precedenti (dal 2010 al 2014) per i motivi sopra indicati; Visto l art.13 del richiamato Regolamento Camerale, nel quale è prevista la possibilità di effettuare gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell art.17, del D.Lgs. n.472/97 e s.m.i., emessi in alternativa al ruolo esattoriale, laddove, per motivi vari, quest ultimo non contenga l impresa da sanzionare (ad esempio, partite scartate dal sistema

4 Pag. n.4 informatico Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ora Agenzia delle Entrate Riscossione; partite non andate a ruolo per errori del software etc); Visto il D.M. n.321, del 3 settembre 1999, Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli art. 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, in particolare, l art.3, comma 8, ove si prevede la sottoscrizione da parte dell Ente creditore del prospetto appositamente predisposto per rendere esecutivo il ruolo; Atteso che, per effetto del Decreto Legge n.193, del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del I dicembre 2016, le società Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. sono state sciolte ed è stato istituito, a far data dal I luglio 2017, l ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente strumentale dell Agenzia delle Entrate sottoposto all indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell Economia e delle Finanze; Constatato che tale nuovo Ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 (Equitalia S.p.A. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.) e ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602; Visto il provvedimento del Commissario Straordinario n.35, del 27 giugno 2017, con il quale è stata affidata l attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e sanzionatoria non incassate dalla Camera di Commercio al nuovo Ente summenzionato; Visto lo Statuto del contribuente (Legge n.212, del 27 luglio 2000); Ritenuto di individuare nel titolare della Posizione Organizzativa Finanza il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241, del 7 agosto 1990; Vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento, in atti; Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente dell Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile, DETERMINA -di autorizzare, attraverso l Agenzia delle Entrate-Riscossione l iscrizione diretta a ruolo, senza preventiva contestazione, degli insoluti per omesso e tardato versamento del diritto annuale 2015 e degli insoluti per analoga violazione non ancora iscritti a ruolo per gli anni precedenti (dal 2010 al 2014), con irrogazione delle sanzioni e conseguente recupero del tributo insoluto anche agli obbligati in solido;

5 Pag. n.5 -di iscrivere a ruolo i soci di società di capitali che hanno presentato domanda di cancellazione anteriore al 13 dicembre 2014 per le quali dal bilancio finale di liquidazione risulti un riparto di attivo a loro favore; -di iscrivere a ruolo le società di capitali con domanda di cancellazione presentata a far data dal 13 dicembre 2014; -di delegare il dirigente dell Area 1 - Servizi di supporto e per lo Sviluppo ad apporre sui suddetti ruoli il visto di esecutorietà ai sensi dell art.3, comma 8, del citato D.M. n.321/99, nonché di dar corso agli eventuali adempimenti relativi al discarico amministrativo e sgravio nei confronti degli Agenti della Riscossione e delle ditte iscritte interessate che ne abbiano diritto ai sensi della normativa vigente; -di nominare il titolare della Posizione Organizzativa Finanza, dott.ssa Donatella Baiano, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i.. Il presente atto è pubblicato integralmente all Albo della Camera di Commercio di Latina ai sensi dell art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile Il Dirigente dell Area Servizi di supporto e per lo sviluppo AS IL SEGRETARIO GENERALE (avv. P. Viscusi) Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..

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