IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
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- Giancarlo Carli
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1 Riconoscimento dell idoneità al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate dell entità dei residui di prodotti fitosanitari. Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95; decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, Milano, dell idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n del 3 marzo 2011; Vista la nota del 29 maggio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della sede legale da «Isagro Ricerca S.r.l.» Via Caldera, Milano a «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, Novara; dell entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data luglio 2012 presso il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.»; 1. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via Caldera, Milano, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n del 3 marzo 2011, modifica la propria sede legale in «Isagro Ricerca S.r.l.» Via G. Fauser, Novara. 2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in Via G. Fauser, Novara, è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); n. 194/95); legislativo n. 194/95); legislativo n. 194/95). legislativo n. 194/95); Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull entità dei residui (di cui all allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95); Altre prove: biostimolatori, attivatori; efficacia agronomica prodotti biologici; sviluppo modalità di applicazione; selettività nei confronti di organismi utili; Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati ( di cui all allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95); Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); legislativo n. 194/95); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l uomo o per gli animali (di cui all Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95); Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95); Altre prove: studi ambientali ed eco tossicologici in campo (di cui all Allegato II, punti 7 e 8 e all allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/95). e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività: Aree acquatiche; 39
2 Colture tropicali; Concia delle sementi; Microbiologia agraria; Vertebrati dannosi; Attivatori e coadiuvanti. iscritti nell apposita lista nazionale di cui all articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene 2. Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.» è tenuto a comunicare, di ispezione effettuata in data luglio Il Centro «Isagro Ricerca S.r.l.», qualora intenda decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 13A02179 Riconoscimento dell idoneità al Centro «Anadiag Italia S.r.l.», in Tortona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate dell entità dei residui di prodotti fitosanitari. Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Anadiag Italia S.r.l.» con sede legale in fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, Tortona (AL), dell idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n del 3 marzo 2011; dell entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data luglio 2012 presso il Centro di saggio «Anadiag Italia S.r.l.»; 1. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», con sede legale in Tortona (AL), fraz. Rivalta Scrivia - Strada Savonesa, Tortona (AL), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: III, punto 6.2 del decreto legislativo Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 40
3 legislativo legislativo legislativo Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull entità dei residui (di cui all allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo Prove su destino e comportamento nel suolo (di cui all allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo Prove su destino e comportamento nell acqua e nell aria (di cui all allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all Allegato II, punto 8.3 del decreto legislativo Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l uomo o per gli animali (di cui all Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo Effetti sull aspetto, l odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo Studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (di cui all Allegato III, punto 10.3 del decreto legislativo n. 194/1995). e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività: Concia sementi; Microbiologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi; Fitoregolatori, attivatori e coadiuvanti; Vinificazione. iscritti nell apposita lista nazionale di cui all art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene 2. Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare, di ispezione effettuata in data luglio Il Centro «Anadiag Italia S.r.l.», qualora intenda decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 13A
4 Riconoscimento dell idoneità al Centro «Bayer Crop- Science S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell entità dei residui di prodotti fitosanitari. Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Bayer Crop- Science S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, Milano, dell idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n del 3 marzo 2011; dell entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27 giugno 2012 presso il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.»; 1. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in Viale Certosa, Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: III, punto 6.2 del decreto legislativo Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo legislativo legislativo Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo legislativo Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all allegato II, punto 7.1, 7.2 e 7.3 del decreto legislativo Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l uomo o per gli animali (di cui all Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all Allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche). e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività: Aree acquatiche; Concia sementi; Regolatori di crescita. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Vertebrati dannosi». 42
5 iscritti nell apposita lista nazionale di cui all art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene 2. Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare, di ispezione effettuata in data 27 giugno Il Centro «Bayer CropScience S.r.l.», qualora intenda decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 13A02181 Riconoscimento dell idoneità al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura Scuola di Minoprio», in Vertemate con Minoprio, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Fondazione Centro Lombardo per l Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, Vertemate con Minoprio (CO), dell idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n del 23 novembre 2010; Vista la nota del 10 ottobre 2011 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della denominazione sociale da «Fondazione Centro Lombardo per l Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio» a «Fondazione Minoprio»; alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 18 maggio 2012 presso il Centro «Fondazione Minoprio»; 1. Il Centro «Fondazione Centro Lombardo per l Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, Vertemate con Minoprio (CO), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n del 23 novembre 2010, modifica la propria ragione sociale in «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, Vertemate con Minoprio (CO). 2. Il Centro «Fondazione Minoprio», con sede legale in Via Raimondi, Vertemate con Minoprio (CO), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: III, punto 6.2 del decreto legislativo Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo legislativo legislativo n. 194/1995). di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività: Aree acquatiche; 43
6 Colture tropicali; Concia sementi; Microbiologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi. iscritti nell apposita lista nazionale di cui all art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene 2. Il Centro «Fondazione Minoprio» è tenuto a comunicare, di ispezione effettuata il 18 maggio Il Centro «Fondazione Minoprio», qualora intenda decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 13A02182 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 27 dicembre Ampliamento della zona «C», aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»; Vista la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia; Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all art. 3, disciplina l apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell ambito della piattaforma continentale italiana; Visto in particolare l art. 5 della legge n. 613 del 1967, di identificazione, tra l altro, della zona marina denominata «zona C»; Considerato che l area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell art. 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689; Considerato che le linee di delimitazione con gli altri Paesi frontisti dovranno essere successivamente definite con accordi al fine di raggiungere un equa soluzione ai sensi dell art. 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689; Ritenuto che il limite della «zona C - settore Sud» di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia e nel Mare Ionio meridionale, come previsto dall art. 83 comma 3, della citata legge n. 689/94; Considerato il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate; Ritenuta l opportunità di ampliare la «zona C», estendendola a est nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia; 44
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