Normativa comunitaria Trattato CE ex art. 87 pag. 4. Trattato CE ex art. 88 pag. 5

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1 DOSSIER PARERE su Deliberazione di Giunta n. 314 del 22/7/2011 recante: "Approvazione delle Direttive di attuazione per sostenere la creazione e/o il potenziamento delle reti e dei cluster di imprese attraverso lo strumento del Contratto di Investimento ai sensi dell''articolo 1 della legge regionale n. 40/2008" DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 28/7/2011 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 28/7/2011 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 1/8/2011 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI Comm. Politiche Comunitarie ultimo aggiornamento: 09/01/2012

2 Normativa comunitaria Trattato CE ex art. 87 pag. 4 Trattato CE ex art. 88 pag. 5 REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 della Commissione relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis») pag. 6 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pag. 10 Estratto CARTA DEGLI AIUTI di Stato a finalità regionale pag. 39 REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento CE n. 1783/1999 pag. 40 REGOLAMENTO (CE) N. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 pag. 51 COMUNICAZIONE della Commissione 2008/C 155/02 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pag. 53 DECISIONE della Commissione C(2010) 4505 Aiuto di Stato N 182/2010-Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI pag. 66 Normativa nazionale DPR n.196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione pag. 77 D. LGS. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia artt. 46 e 47 pag. 82 D. LGS. 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 pag. 84 Normativa regionale Estratto POR Calabria FESR relativo all Asse I Ricerca scientifica, Innovazione tecnologica e Società dell Informazione e all Asse VII Sistemi produttivi pag. 93

3 Estratto POR Calabria FSE relativo all Asse I Adattabilità pag. 97 Estratto criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza pag. 99 LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2008 n. 40 (articolo 1) pag. 126 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 95/2009 recante: Presa d atto dei Criteri di Selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 pag. 130 Relazione d'ufficio Scheda Ufficio pag. 134

4 Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Pagina 4 di 139

5 Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Pagina 5 di 139

6 Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (1). REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (2) (3). (1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 dicembre (3) Il presente regolamento si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ; b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato; c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti concessi a imprese in difficoltà. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca; b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. Pagina 6 di 139

7 Articolo 2 Aiuti d'importanza minore («de minimis») 1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo. 3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione. 4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria. d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato Pagina 7 di 139

8 dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. 5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Articolo 3 Controllo 1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'ue con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo: a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti; c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario. 3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti Pagina 8 di 139

9 «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese. Articolo 4 Modifiche L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate; b) il paragrafo 3 è cancellato. Articolo 5 Misure transitorie 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti. 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso. Articolo 6 Entrata in vigore e periodo di validità Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, 15 dicembre Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione Pagina 9 di 139

10 Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (1). REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (2) (3). (1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 29 agosto (3) Testo rilevante ai fini del SEE. CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a finalità regionale; b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI; c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile; d) aiuti per la tutela dell'ambiente; e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali; f) aiuti sotto forma di capitale di rischio; g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; h) aiuti alla formazione; i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili. 2. Il presente regolamento non si applica agli: a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. 3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti: a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili; b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione; c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente; e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica; f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale; g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche. 4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. 5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti: a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria Pagina 10 di 139

11 di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; c) aiuti alle imprese in difficoltà. 7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure (16) b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. (16) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2010, n. L 9. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; 3) «aiuti individuali»: a) aiuti ad hoc e b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti; 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti; 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili; 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi; 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I; 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I; 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo ; 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo; 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso; 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno Pagina 11 di 139

12 durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA; 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento; 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari; 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15; 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23; 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili; 22) «prodotti agricoli»: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ; 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati; 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2: a) NACE 55: servizi di alloggio; b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione; Pagina 12 di 139

13 c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate; d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento; e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali; f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione; 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione); 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni: a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna; 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d acciaio comune o d acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d acciaio comune o d acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm; 30) «settore delle fibre sintetiche»: a) l estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati. Articolo 3 1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi Pagina 13 di 139

14 di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 4 1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. 2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. 3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci. Articolo 5 1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto: a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi; b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia: i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata. 2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto: a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio; b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. Pagina 14 di 139

15 3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile. Articolo 6 1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie: a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento; b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento; c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto; d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto; e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità: i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità; ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/ studio di fattibilità; iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità; iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati. f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto; g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione; h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno; i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno; j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno. Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalentemente» di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore. 2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75% dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso. Articolo 7 Cumulo 1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. 2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di Pagina 15 di 139

16 aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. 3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi coincidenti in parte o integralmente ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento. 4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati. 5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni: a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37; b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37. Articolo 8 1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato. 3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri: a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività; b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività; c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività; d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati; e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata. 4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni: a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri Pagina 16 di 139

17 discrezionali da parte dello stesso Stato membro e b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente. 5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3. Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo. 6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento. Articolo 9 1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea e sul sito web della Commissione. 2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto. 3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto. 4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche Pagina 17 di 139

18 richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo. Articolo La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione. 3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Articolo 11 Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto. Articolo Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere: a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento. 2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a Pagina 18 di 139

19 finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa; d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI. 3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni. CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI SEZIONE 1 Aiuti a finalità regionale Articolo I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50% dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. 3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata. 4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo. 6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare Pagina 19 di 139

20 un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75%, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione. I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI. Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto. 8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento. 9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata: a) al 50% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo , se il beneficiario è una PMI; b) al 25% degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20% degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo , se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Articolo I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese. 3. Gli aiuti non superano: a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in Pagina 20 di 139

21 regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b). 4. L'intensità di aiuto non supera: a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25% nei due anni successivi; b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25% dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15% nei due anni successivi. Tali intensità possono essere aumentate del 5% nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60% della media UE- 25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km 2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo. 5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell impresa: a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'iva e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto. 6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui. SEZIONE 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI Articolo Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera: a) il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. 3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni. 4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera: a) il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) il 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ; c) il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; d) il 40% degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni. Pagina 21 di 139

22 SEZIONE 3 Aiuti all'imprenditoria femminile Articolo I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. 3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa. Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui al primo comma. 4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. 5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell impresa: a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'iva e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto; e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale. 6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui. SEZIONE 4 Aiuti per la tutela ambientale Articolo 17 Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni: 1) «tutela ambientale/tutela dell ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l impiego di fonti di energia rinnovabili; 2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione; 3) «norma comunitaria»: a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva; 4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas; 5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa; 6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l uso dell energia derivante dalle fonti rinnovabili (17). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Pagina 22 di 139

23 dell'unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva. 7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l elettricità prodotta come risultato di detti sistemi; 8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica; 9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione; 10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell ambiente; 11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all allegato I della direttiva 2003/96/CE; 12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l ambiente. (17) COM(2008) 19 definitivo. Articolo Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni: a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie; b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie. 3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore. 4. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. 6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo Pagina 23 di 139

24 complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente; b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un alternativa credibile all investimento in esame. 7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali. 8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue: a) qualora l impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; b) qualora l impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili; c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale. 9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese. Articolo Gli aiuti agli investimenti per l acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo Gli aiuti per l acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati. 4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale. 5. L'intensità di aiuto non supera il 35% dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Pagina 24 di 139

25 6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Articolo Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme. 3. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10% dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10% per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme. 4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Articolo Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte: a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; oppure b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 60% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7. I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO 2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO 2. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni. I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno. 4. L'intensità di aiuto non supera il 20% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti Pagina 25 di 139

26 concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Articolo Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza. Articolo Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili. Articolo Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese. Pagina 26 di 139

27 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio. Articolo I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE. 3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione. SEZIONE 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere Articolo Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Articolo Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. SEZIONE 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio Articolo 28 Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni: 1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori; 2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital; 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale; 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato Pagina 27 di 139

28 o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; 7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali; 8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire. Articolo Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali. 3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi. 4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione. 5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70% degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasiequity. 6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50% da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30% da investitori privati. 7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni: a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica. 8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni: a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori; c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi. SEZIONE 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione Articolo 30 Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni: 1) organismo di ricerca : soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei Pagina 28 di 139

29 loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti (18) ; 2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; 4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale 6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro. (18) Punto così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2010, n. L 9. Articolo Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; c) sviluppo sperimentale. Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria. 3. L'intensità di aiuto non supera: a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; Pagina 29 di 139

30 b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale. L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i). Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. 4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue: a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi: i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni: nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni: l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source. Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. 5. Sono ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca); b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti Pagina 30 di 139

31 analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca. 6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. Articolo Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera: a) per le PMI, il 75% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; b) per le grandi imprese, il 65% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40% dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio. Articolo Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale. 3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto. Articolo Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato. 3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente. I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici. 4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti. Pagina 31 di 139

32 5. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. 6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento. Articolo Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto. 3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno. 4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro. Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa. Articolo Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Il beneficiario è una PMI. 3. L'aiuto non supera l'importo massimo di euro per beneficiario su un periodo di tre anni. 4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75% dei costi ammissibili; 5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. 6. Sono ammissibili i seguenti costi: a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme; b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione. Articolo Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Pagina 32 di 139

33 2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto. 3. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. 4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. 5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26. SEZIONE 8 Aiuti alla formazione Articolo 38 Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni: 1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente; 2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è «generale» se, ad esempio: a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure; b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia. Articolo Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera: a) il 25% dei costi ammissibili per la formazione specifica e b) il 60% dei costi ammissibili per la formazione generale. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi: a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. 3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica. Pagina 33 di 139

34 4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti: a) costi del personale docente; b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto; d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. SEZIONE 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili Articolo I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. Articolo Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Pagina 34 di 139

35 5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. Articolo Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili. 3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto. Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'adeguamento dei locali; b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile; c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili; d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 43 Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento. Articolo Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore. Articolo 45 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Pagina 35 di 139

36 Esso si applica fino al 31 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008 Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione ALLEGATO I Definizione di PMI Articolo 1 Impresa Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di abitanti. 3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; Pagina 36 di 139

37 d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Articolo 5 Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli Pagina 37 di 139

38 effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa 1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa. 2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Pagina 38 di 139

39 NUTS II - III ALLEGATO alla decisione sul caso N 324/07 Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale (GU CE C 54, , p. 13) N 324/2007 Italia Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (Approvata dalla Commissione il 28.XI.2007) Denominazione Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti 15 (applicabile alle grandi imprese) 1. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE per l'intero periodo ITF6 CALABRIA 40 % 30 % ITF3 CAMPANIA 30 % 30 % ITF4 PUGLIA 30 % 30 % ITG1 SICILIA 30 % 30 % 2. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al (Regioni ad effetto statistico) ITF5 BASILICATA 30 % 20 % 3. Regioni ammissibili agli aiuti a favore delle regioni a sviluppo economico a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [Comuni (Sezioni di censimento)] ITG2 SARDEGNA: (tutti i comuni integralmente, ma 25 % 15 % Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del , pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale Questa regione sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con massimale per il periodo del 30% se la revisione, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della regione interessata é sceso sotto il 75% della media UE-25. Nel testo che segue, ovunque è riportato il trattino di congiunzione fra sezioni di censimento si intendono ammesse tutte le sezioni di censimento comprese nell intervallo (ad esempio 3-5 significa: 3, 4 e 5). 30 Pagina 39 di 139

40 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), (3) L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie. (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ), considerando quanto segue: (1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo. (5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 o maggio 2004 o successivamente. (6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati. (2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ( 4 ). Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento. ( 1 ) GU C 255 del , pag. 91. ( 2 ) GU C 231 del , pag. 19. ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 4 ) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale. (7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR. (8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

41 siglio regionale della Calabria L 210/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea (9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ( 1 ), lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo. (10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo ( 2 ), e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione ( 3 ), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( 4 ), e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra. (11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione. (12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica. regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile. (14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». (15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità. (16) Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/ 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ( 5 ), dovrebbe essere abrogato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo. 2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento. Articolo 2 (13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, Finalità A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. ( 1 ) GU L 161 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del , pag. 3). ( 2 ) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale. ( 3 ) Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale. ( 4 ) GU L 277 del , pag. 1. ( 5 ) GU L 213 del , pag. 1.

42 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/3 In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile. 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria; Articolo 3 Campo di applicazione dell'intervento 1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e Il FESR contribuisce al finanziamento di: a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI); b) investimenti in infrastrutture; c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati; d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6. Articolo 4 Convergenza Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro: 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee; 3) iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006; 4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento; 5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; 6) turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo; 7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto; 8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

43 siglio regionale L 210/4 della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili; d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza; 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita; 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita. Articolo 5 Competitività regionale e occupazione 2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare: a) stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono; b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali; c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia; Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità: 1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare: a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione; b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI; c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti; d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane; e) sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici; f) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile; 3) accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare: a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio; b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali. Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

44 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/5 Articolo 6 Cooperazione territoriale europea Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità: 1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare: a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero; b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici; c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali; d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti; e) sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione. Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST. Per quanto riguarda il programma Peace tra l'irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità; 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1), tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità: a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca interessati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia; sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI; b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile; c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione; d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale; integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale. L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1); 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione: a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2); b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8; e c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

45 siglio regionale L 210/6 della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Articolo 7 Ammissibilità delle spese 1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR: a) gli interessi passivi; b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente; c) la disattivazione di centrali nucleari; d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile. 2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze: a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale; b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR; c) le spese sono limitate a: l'edilizia plurifamiliare, o gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari. La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/ Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento. sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane. Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15 % del programma o dell'asse prioritario interessato. Articolo 9 Coordinamento con il FEASR ed il FEP Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità. Articolo 10 Zone che presentano svantaggi geografici e naturali CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTI- COLARI ASPETTI TERRITORIALI Articolo 8 Sviluppo urbano sostenibile Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone. Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

46 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/7 Articolo 11 Regioni ultraperiferiche 1. La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche: a) per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi; b) per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto; c) per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale. 2. Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche. 3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti. 4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere: a) operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato; b) aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato; c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali. CAPO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO «COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA» SEZIONE 1 Programmi operativi Articolo 12 Contenuto I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni: 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza; 2) un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1; 3) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006; 4) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità; 5) a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006; 6) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle: a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 1083/ 2006, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR. Il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile; b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale; 7) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno; 8) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti: a) la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14; b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

47 siglio regionale L 210/8 della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea c) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; d) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza; e) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006; f) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006; 9) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione. SEZIONE 2 Ammissibilità Articolo 13 Norme in materia di ammissibilità delle spese Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», eccetto quando sono stabilite norme comunitarie. La Commissione stabilisce, ai sensi dell' articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma. SEZIONE 3 e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale. Previa consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi. 2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo. Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/ 2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma. I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Articolo 15 Funzioni dell'autorità di gestione 1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento. 2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale. Gestione, sorveglianza e controllo Articolo 14 Designazione delle autorità 1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione Articolo 16 Sistema di controllo 1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

48 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/9 A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma. Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione. 2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi. Articolo 17 Gestione finanziaria 1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali. 2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo. 3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario. Articolo 18 Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ( 1 ), per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria. SEZIONE 4 quanto indicato all'articolo 6, punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto. Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi. Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma. 2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno a) tre Stati membri; o b) tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo. Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto. 3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni. Articolo 20 Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari Operazioni Articolo 19 Selezione delle operazioni 1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo ( 1 ) Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale. 1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità: a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;

49 siglio regionale L 210/10 della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione; c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi; d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione; e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione. 2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione: a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate; b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione. Articolo 21 Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni 3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità. 4. Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 22 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura. 2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide. 1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Articolo 23 Abrogazione 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/1999 è abrogato dal 1 o gennaio I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/1999 si intendono fatti al presente regolamento. A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner. 2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione». Articolo 24 Clausola di riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato. Articolo 25 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.

50 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 210/11 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI

51 (1) (2). Reg. (CE) 6 maggio 2009, n. 397/2009 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa. (1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 10 giugno IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE (4), considerando quanto segue: (1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell'europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore abitativo. (2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri. (3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. (4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all'articolo 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale. (5) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive». (6) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari. (7) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1 agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006. (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (3) Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzettaufficiale). Pagina 51 di 139

52 (4) Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio2009. Articolo 1 L' articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue: 1) è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»; 2) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'unione europea il 1 maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»; 3) è inserito il seguente paragrafo: «4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate: i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione; ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione. Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di EUR.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1 agosto Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. PÖTTERING Per il Consiglio Il presidente J. KOHOUT Pagina 52 di 139

53 siglio regionale della Calabria C 155/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell' , pag. 14). 1. INTRODUZIONE 1.1. Contesto La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguiti dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore ( 1 ). Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche ( 2 ) relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia, rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in appresso «PMI») e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto Tipi di garanzia La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime. Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di garanzie: le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc., le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse alla tipologia dell'impresa stessa, le garanzie fornite direttamente o le controgaranzie fornite ad un garante di primo livello, le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali in un'impresa con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata, le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le cosiddette lettere di presentazione) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è meno visibile (come ad esempio le cosiddette lettere collaterali o gli impegni orali), presumibilmente con livelli di assistenza diversi. ( 1 ) GU C 71 dell' , pag. 14. ( 2 ) Ad esempio: decisione 2003/706/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 aiuto di Stato C 45/98 (ex NN 45/97) (GU L 263 del , pag. 1); decisione della Commissione del 16 dicembre 2003, sui regimi di garanzia per il credito navale Germania (N 512/03) (GU C 62 dell' , pag. 3); decisione 2006/599/CE della Commissione, del 6 aprile 2005, relativa al regime di aiuti di stato al quale l'italia intende dare esecuzione in favore del credito navale (GU L 244 del , pag. 17).

54 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/11 In particolare in quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina spesso una documentablità molto insoddisfacente. Questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi. Ai fini della presente comunicazione: 1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione a) per «regime di garanzia» si intende qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad esempio le PMI); b) per «garanzia ad hoc» si intende qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un regime di garanzia. Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificati. Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella presente comunicazione si utilizza il termine «mutuatario» per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine «mutuante» per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in quanto le caratteristiche fondamentali dei prestiti sono comunemente noti. Questo non comporta tuttavia che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti: esse si applicano a tutte le garanzie nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio l'assunzione di partecipazioni, a condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza di garanzie). La presente comunicazione si applica a tutti i settori economici, compresi l'agricoltura, la pesca ed i trasporti, fatte salve le norme specifiche relative alle garanzie nel settore interessato. La presente comunicazione non si applica alle garanzie per i crediti all'esportazione Altri tipi di garanzia Qualora determinate forme di garanzia (cfr. punto 1.2) comportino un trasferimento del rischio al garante e non abbiano una o più delle caratteristiche specifiche precisate al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione Neutralità La presente comunicazione si applica facendo salve le disposizioni dell'articolo 295 del trattato e lasciando quindi impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata. In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o impliciti. 2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO Osservazioni generali L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

55 siglio regionale della Calabria C 155/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche ( 3 ). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato Aiuti concessi al mutuatario Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza Aiuti concessi al mutuante Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico anche tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato abbia concesso un aiuto illegale. Nell'ipotesi delle garanzie statali su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione delle obbligazioni stesse. La questione relativa all'eventuale incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse a compiere in guisa di normale precauzione la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di riferimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi e, eventualmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i relativi estremi della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati. ( 3 ) Cfr. causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397.

56 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/13 3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI 3.1. Considerazioni generali Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato. In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze ( 4 ), la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato ( 5 ). Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni semplificate per le PMI al punto Garanzie ad hoc Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato: a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ( 6 ). Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo. b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito ( 7 ). La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. ( 4 ) Cfr. causa C-482/99, di cui alla nota 3. ( 5 ) Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n ); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./Commissione, Racc. 1985, pag. 809, punto 17; comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del , pag. 5), punti 25 e 26. ( 6 ) GU C 244 dell' , pag. 2. ( 7 ) Per la definizione di «titoli di debito», cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del , pag. 38).Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del , pag. 50).

57 siglio regionale della Calabria C 155/14 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito ( 8 ) e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche. Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti: quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere, le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti. Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale. d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto. Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico ( 9 ). Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili. La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria. ( 8 ) Il servizio d'interesse economico generale deve essere conforme alle norme comunitarie quali la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del , pag. 67) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del , pag. 4). ( 9 ) Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (Working Paper) n. 207 della banca dei regolamenti internazionali, disponibile all'indirizzo:

58 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/ Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI ( 10 ), la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio «esente» ( 11 )] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato in base al rating del mutuatario ( 12 ): Qualità creditizia Standard & Poor's Fitch Moody's Premio «esente» annuo Qualità più elevata AAA AAA Aaa 0,4 % Capacità di pagamento molto alta AA + AA + Aa 1 AA AA Aa 2 0,4 % AA AA Aa 3 Capacità di pagamento alta A + A + A 1 A A A 2 0,55 % A A A 3 Capacità di pagamento adeguata BBB + BBB + Baa 1 BBB BBB Baa 2 0,8 % BBB BBB Baa 3 Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento BB + BB + Ba 1 BB BB Ba 2 2,0 % BB BB Ba 3 B + B + B 1 3,8 % B B B 2 B B B 3 6,3 % CCC + CCC + Caa 1 Non può essere CCC CCC Caa 2 fornito un premio «esente» CCC CCC Caa 3 annuo CC CC C SD DDD Ca Non può essere D DD C fornito un premio «esente» D annuo ( 10 ) Per «PMI» si intendono le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del , pag. 33). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del , pag. 85). ( 11 ) Tali premi «esenti» vengono stabiliti in linea con i margini fissati per i prestiti ad imprese con rating simili nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del , pag. 6). A seguito dello studio commissionato dalla Commissione su tale argomento: ( cfr. pagg. 23 e dello studio) è stata presa in considerazione una diminuzione generale di 20 punti base. Tale diminuzione corrisponde alla differenza di margine per un rischio simile tra un prestito ed una garanzia onde tener conto dei costi supplementari specificamente connessi ai prestiti. ( 12 ) La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che sono le agenzie più frequentemente utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d). Non è tuttavia necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese; altri sistemi dovrebbero permettere una classificazione simile attraverso detto criterio di classificazione.

59 siglio regionale della Calabria C 155/16 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea I premi «esenti» si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella ( 13 ). Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento ( 14 ). Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata. Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ma non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato Regimi di garanzia Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)]. b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)]. d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato. Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio ( 15 ), la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito. e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime. f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito. Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia. ( 13 ) Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa3 dovrebbe pagare un premio annuo di garanzia almeno dello 0,8 % sull'importo effettivamente garantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno. ( 14 ) Cfr. la comunicazione di cui alla nota 11, in cui si stabilisce quanto segue: «Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.» (pag. 4). ( 15 ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 12.

60 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/17 Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato. La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % ( 16 ) delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle garanzie in essere. La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio. Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di garanzia addebitato ai beneficiari ( 17 ). Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da rischio Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia ( 18 ). La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come normale rendimento sul capitale. g) Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche: l'utilizzo di premi «esenti» quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI, la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie. ( 16 ) Corrispondente ai requisiti patrimoniali stabiliti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del , pag. 1), in combinato disposto con l'allegato VI (punti 41 e segg.) della stessa direttiva. ( 17 ) Per una garanzia ad un'impresa con rating BBB pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando 400 punti base (o 4 %) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a 8 % * 4 % = 0,32 % dell'importo garantito, che incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia. Se il tasso di inadempimento a un anno previsto dal regime per tale impresa è, ad esempio, lo 0,35 % e le spese amministrative annue sono stimate allo 0,1 %, il prezzo della garanzia non considerato come aiuto sarà pari allo 0,77 % annuo. ( 18 ) In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5 %, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8, 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % dell'importo garantito. Partendo dagli stessi presupposti (tasso di inadempimento dello 0,35 % e spese amministrative dello 0,1 %), il prezzo della garanzia sarebbe pari allo 0,77 % annuo ed il regime dovrebbe pagare allo Stato un importo aggiuntivo dello 0,4 %.

61 siglio regionale della Calabria C 155/18 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso. Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi «esenti» di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese ( 19 ). Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3. Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio («risk pooling»). Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione puòammettere, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte Non automaticità della classficazione delle garanzie come aiuti di Stato L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione. 4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO 4.1. Aspetti generali Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura. I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo. Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi: a) Se, nell'ipotesi di di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie Se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)]. La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia; ( 19 ) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.

62 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/19 b) Se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato; c) Se la garanzia assista più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)]. Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, coprire e minimizzare in modo adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20 % non coperta da una garanzia statale debba essere sostenuta dal mutuante ( 20 ), in modo che tuteli adeguatamente i propri prestiti e minimizzi il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica dell'operazione. d) Se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera d)] Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato. Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento ( 21 ) sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle garanzie fornite Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.3. In tal caso, se il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento ( 22 ). La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguita un'impostazione basata sul rischio Elemento di aiuto nei regimi di garanzia Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza tra il premio (eventuale) effettivamente addebitato e il premio che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e conforme alle condizioni di cui al punto 3.4. I suddetti premi teorici sui quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia ( 20 ) Si presuppone che l'impresa fornisca il livello corrispondente di copertura allo Stato ed all'istituto di credito. Cfr. la suddetta comunicazione. ( 21 ) Cfr. la comunicazione richiamata nella nota 11. ( 22 ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 14.

63 siglio regionale della Calabria C 155/20 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea nonché le spese amministrative e i costi del capitale ( 23 ). Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime. Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime. Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 24 ), o il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ( 25 ) se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione. La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI I due strumenti di semplificazione di cui al punto 3.5 relativi ai regimi di garanzia per le PMI possono essere utilizzati anche per il calcolo dell'aiuto Le condizioni d'utilizzo di queste due norme sono definite in appresso. Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.5. In tal caso, se il premio per una determinata categoria in un regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating ( 26 ), la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto ( 27 ). Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento ( 28 ). Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che, qualora un regime di aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e gli importi garantiti non superino la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa in tale regime, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di rischio nell'ambito del regime ( 29 ). ( 23 ) Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio della classe di rischio (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito rischio) premio pagato. ( 24 ) GU L 302 dell' , pag. 29. ( 25 ) GU L 358 del , pag. 3. ( 26 ) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. ( 27 ) Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per la differenza tra a) la percentuale di premio «esente» di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la somma garantita (premio di sicurezza premio pagato). ( 28 ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 11. ( 29 ) Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito rischio) premio pagato.

64 siglio regionale della Calabria IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 155/21 5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE 5.1. Aspetti generali Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti Valutazione La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale ( 30 ). L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti Condizioni La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE In conformità con gli obblighi generali di controllo ( 31 ), onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerate le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente dei regimi di garanzia statale approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione. Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso. Per i regimi di garanzia, per i quali la Commissione ha adottato una decisione che constata l'assenza di aiuti, ed in particolare quando non esistono dati storici in merito al regime, nella sua decisione sull'assenza di aiuti la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni di questo tipo, chiarendo caso per caso la frequenza ed il contenuto di dette relazioni. Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni: a) numero ed importo delle garanzie emesse; b) numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo; c) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua; d) entrate annue: 1) entrate derivanti dai premi addebitati; 2) entrate derivanti dai recuperi; 3) altre entrate (ad esempio interessi ricevuti su depositi o investimenti ecc.); ( 30 ) Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea: Per la normativa relativa agli aiuti di Stato specifica per settori, per l'agricoltura: e per i trasporti: ( 31 ) Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del , pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 (GU L 82 del , pag. 1).

65 siglio regionale della Calabria C 155/22 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea e) spese annue: 1) spese amministrative; 2) indennizzi pagati su garanzie attivate; f) avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese); g) avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime ( 32 ). Per le garanzie ad hoc, gli elementi rilevanti, in particolare quelli di cui ai punti da d) a g), devono essere oggetto di analoghe relazioni. In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua. La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, anche per le garanzie apparentemente prive di elementi di aiuto fornite ad hoc o nell'ambito di un regime, e sebbene non sussista alcun obbligo di notifica, essa può essere tenuta a verificare l'assenza di elementi di aiuto, ad esempio in seguito ad un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle richieste per le relazioni dello Stato membro interessato. Le relazioni che debbano essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato sostituiranno le relazioni da presentarsi a norma del presente obbligo di comunicazione delle garanzie se comprendono le informazioni sopra elencate. 7. MISURE DI ATTUAZIONE La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le loro misure vigenti in materia di garanzie alle disposizioni della presente comunicazione entro il 1 o gennaio 2010 per quanto riguarda le nuove garanzie. ( 32 ) Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli ultimi 10 importi annui d'avanzo o deficit.

66 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010)4505 definitivo Oggetto: Aiuto di Stato N 182/2010 Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Il 9 febbraio 2010 le autorità italiane hanno effettuato la prenotifica (A/2343) del metodo in oggetto. Il 24 febbraio 2010 ha avuto luogo una riunione di prenotifica. Con lettera del 3 marzo 2010 (D/5942) i servizi della Commissione hanno trasmesso alle autorità italiane il verbale della riunione e alcune richieste di chiarimenti cui le autorità italiane hanno fatto seguito il 12 aprile 2010 (A/6093). Il 3 maggio 2010 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera (D/6962) a conclusione della fase di prenotifica. (2) Con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI. 2. DESCRIZIONE DEL METODO 2.1. Campo di applicazione del metodo (3) L'obiettivo della metodologia notificata dalle autorità italiane è calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali (in appresso "il metodo", "il metodo di calcolo" o "la metodologia") secondo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto che 1 GU L 214 del , pag. 3. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0) Pagina 66 di 139

67 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 2 (in appresso "il regolamento generale di esenzione per categoria"). (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia possono essere considerati trasparenti se la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e se si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione. (5) Le autorità italiane dichiarano che il metodo sarà applicabile unicamente ai regimi che: - si rivolgono esclusivamente alle piccole e medie imprese ("PMI") che non sono imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria; - prevedono importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima non superiore all 80% di ciascun finanziamento sottostante. (6) Le autorità italiane intendono utilizzare il metodo di calcolo anche per le garanzie concesse a norma del regolamento (CE) n. 1998/06 relativo agli aiuti d importanza minore 3 (in appresso "il regolamento de minimis"). L'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento permette agli Stati membri di applicare una metodologia per stabilire se il contenuto di aiuto di una garanzia non supera la soglia de minimis, se tale metodologia è stata approvata dalla Commissione previa notifica ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato e se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e di operazioni sottese in questione Organismi di garanzia (7) Il metodo si basa su parametri (fattore di rischio e costi amministrativi) determinati empiricamente sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (in appresso "il Fondo"), poiché tali dati sono considerati rappresentativi dell intero panorama delle PMI italiane potenzialmente beneficiarie dei regimi pubblici di garanzia, anche diversi dal Fondo e gestiti ad esempio a livello locale dalle Regioni. (8) Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è finanziato interamente con risorse di provenienza statale ed è gestito dal Medio Credito Centrale 4 per conto del 2 A decorrere dal 1º dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. 3 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del , pag. 5). 4 Il Medio Credito Centrale nasce nei primi anni 50 con funzione di "banca pubblica per lo sviluppo", su iniziativa del Ministero del Tesoro. All istituto viene assegnata la gestione dei programmi di erogazione 2 Pagina 67 di 139

68 Ministero dello Sviluppo economico, attraverso una struttura dedicata 5. Il fondo è operativo dal dicembre 1999 e da allora ha gestito oltre interventi di garanzia nei confronti delle PMI italiane, interviene su tutto il territorio nazionale e fornisce garanzie, controgaranzie e cogaranzie alle PMI operanti in quasi tutti i settori di attività a fronte di finanziamenti sia per gli investimenti sia per le esigenze connesse al capitale circolante. (9) Le autorità italiane hanno spiegato che, per il ruolo centrale del Fondo e i tassi di perdita relativamente contenuti riscontrati durante la sua operatività nel corso degli anni, le sue procedure di valutazione del rischio sono divenute un punto di riferimento minimo per tutti i garanti operanti anche a livello locale. Pertanto i dati storici riguardanti il fattore di rischio sono ritenuti pertinenti anche per altre istituzioni che offrono garanzie pubbliche. (10) Ne consegue che il metodo proposto sarà applicabile dalle diverse amministrazioni italiane competenti per la gestione di regimi di garanzia a favore delle PMI. Tali amministrazioni, oltre al Ministero dello Sviluppo economico (responsabile del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI), sono prevalentemente le Regioni. La metodologia potrebbe essere applicata anche ai regimi in forma di garanzia che possono essere eventualmente attuati da altri ministeri, nell ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di aiuti alle imprese, o da altre amministrazioni locali (ad esempio Province o Comuni), sempre nell ambito delle proprie competenze istituzionali o su delega delle amministrazioni regionali. (11) Le autorità italiane affermano che, se le competenti amministrazioni pubbliche (ministeri, Regioni ecc.) decidono di gestire i suddetti regimi mediante istituzioni finanziarie pubbliche o private (agenzie di sviluppo, finanziarie regionali, banche, confidi 6 ecc.), anche queste ultime dovranno applicare la metodologia per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese. (12) Il Ministero dello Sviluppo economico è l'amministrazione incaricata di assicurare l'applicazione coerente del metodo da parte delle differenti istituzioni. delle agevolazioni statali e la fornitura di servizi di supporto alle imprese. Nel 1994, l istituto viene trasformato in società per azioni, rimanendo comunque interamente sotto il controllo pubblico. Nel 1999, il Medio Credito Centrale viene acquisito da Banca di Roma S.p.A. per poi confluire, qualche anno più tardi, con la denominazione di MCC S.p.A., nel nuovo gruppo bancario "Capitalia". Nel 2007, in seguito alla fusione tra Capitalia e UniCredit, la Banca entra a far parte del nuovo gruppo bancario. Dall agosto 2008, la Banca assume la denominazione di UniCredit MedioCredito Centrale. 5 L operato del gestore del Fondo è regolato dalla normativa del Fondo di garanzia e da una convenzione sottoscritta tra Ministero dello Sviluppo economico e l'mcc che regola e disciplina i rapporti tra le parti. Le principali attività dell'istituto sono: gestione delle risorse finanziarie del Fondo, istruttoria delle richieste di concessione di garanzia e di liquidazione delle perdite. Le decisioni in ordine sia all ammissione delle richieste, sia al pagamento delle perdite sono assegnate ad un distinto organo tecnico, denominato Comitato di gestione, che, ricevuta l istruttoria sulle operazioni effettuata dal gestore, delibera su tali aspetti. Il Medio Credito Centrale gestisce il Fondo di garanzia, come prescritto dalla normativa del Fondo stesso, attraverso un'apposita "gestione separata", del tutto distinta dalla gestione di ogni altra attività svolta dalla Banca. 6 I confidi, o enti di mutua garanzia, sono organismi di garanzia collettiva su base mutualistica. Tali enti di mutua garanzia sono particolarmente attivi in Italia e operano per agevolare l accesso al credito delle PMI loro associate. 3 Pagina 68 di 139

69 2.3. Tipologie di garanzie e di operazioni sottese (13) Il metodo si applicherà a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante. (14) Le garanzie dirette sono concesse direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. Le autorità italiane confermano che la garanzia diretta rispetta i requisiti previsti dall accordo di Basilea 2 per le garanzie personali, essendo a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e coprendo, nei limiti dell importo massimo garantito, l ammontare dell esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. (15) Le controgaranzie sono accordate su operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso la modalità operativa della controgaranzia il Fondo interviene dunque garantendo l'altro fondo di garanzia a copertura dell importo da questo garantito in prima istanza in favore del soggetto finanziatore per l esposizione di quest ultimo verso la PMI. La "controgaranzia" può essere "a prima richiesta" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "a prima richiesta"; o "sussidiaria" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "sussidiaria". (16) Le cogaranzie sono concesse direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a un altro fondo (privato) di garanzia. Attraverso la "cogaranzia", dunque, il Fondo garantisce direttamente il soggetto finanziatore (come nella "garanzia diretta") ma lo fa, pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia Beneficiari (17) Secondo il metodo, solo le imprese definite PMI secondo la pertinente Raccomandazione della Commissione 7 possono beneficiare della garanzia. (18) Il metodo non è applicabile alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria Importo massimo garantito (19) In base il metodo, l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore Percentuale di copertura delle operazioni sottese (20) Conformemente al metodo, la copertura massima delle garanzie non può superare l 80% di ciascun finanziamento sottostante Durata della garanzia (21) La durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa. Le autorità italiane hanno confermato inoltre che la durata delle garanzie cui si applicherà questo metodo non supererà in generale i 30 anni. 7 GU L 124 del , pag Pagina 69 di 139

70 2.8. Logica del metodo (22) Il metodo di calcolo notificato dalle autorità italiane è basato sull'utilizzo di un premio unico come stabilito al punto 4.5 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 8 (in appresso "la comunicazione in materia di garanzie") che ammette, in considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da garanzie pubbliche a favore delle PMI i cui importi garantiti non superino 2,5 milioni di euro per beneficiario, l'uso di un unico fattore di rischio a prescindere dalla classe di rischio. (23) Il metodo si fonda sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia. Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite al netto dei recuperi 9, la (adeguata) remunerazione del capitale e i costi amministrativi. (24) L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra questo premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato, attualizzate alla data di concessione della garanzia. (25) Il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo: [1] I = D * Z * (F R + C + R) dove: I = premio teorico di mercato della garanzia; D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia; Z = percentuale di copertura della garanzia 10 rispetto all importo del finanziamento D; F R = fattore di rischio del regime (in percentuale) 11 ; C = costi amministrativi (in percentuale) 12 ; R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell ambito del regime di garanzia (in percentuale). (26) Di conseguenza, in caso di durata della garanzia inferiore a un anno, l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) delle garanzie offerte dal regime, applicando la metodologia notificata, è: 8 GU C 155 del , pag La soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riduce le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. 10 In caso di cofinanziamento pubblico del regime di garanzia, solo l'importo garantito da fondi pubblici è considerato pertinente. 11 Come indicato al punto 4.5 della comunicazione in materia di garanzie. È espresso come rapporto in termini di valori tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante. 12 Qualora il regime sia cofinanziato da fondi privati, sono considerati solo i costi amministrativi relativi al finanziamento pubblico. 5 Pagina 70 di 139

71 [2] ESL = D * Z * [(F R + C + R) G] dove: G = premio effettivamente pagato a fronte dell ammissione al regime di garanzia (in percentuale). (27) Nella diversa ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (comunicazione sui tassi di riferimento) 13. In tal caso, pertanto, l ESL sarà dato da: [3] ESL = Σ (I t - P t)(1 t +i) -t dove: i = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento; I t = premio teorico annuo relativo all anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; P t = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell ammissione al regime di garanzia relativo all anno t. (28) Infine, sempre nell ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, ma nel diverso caso in cui il premio effettivo richiesto per la garanzia sia versato dal soggetto richiedente una tantum all atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell ESL sarà: [4] ESL = [Σ I t (1 + i) -t ] P u dove: P u = (D*Z*G) = premio versato una tantum all atto della concessione della garanzia Determinazione e aggiornamento del fattore di rischio della metodologia (29) Il fattore di rischio è la probabilità di perdite al netto dei recuperi di un'operazione ed è determinato sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di garanzia per le PMI. (30) Si intendono per perdite le operazioni evidentemente già in stato di "default" (insolvenza) - per le quali il soggetto garantito abbia richiesto l attivazione della garanzia concessa, a fronte della perdita da esso subita. La perdita liquidabile è rappresentata, nei limiti dell importo massimo garantito, dall ammontare delle rate del prestito rimaste insolute, comprensive di interessi contrattuali e di mora. Tuttavia, quando si verifica una situazione di inadempimento e viene richiesta la garanzia, il pagamento da parte del garante al mutuante non ammonta di solito 13 GU C 14 del , pag Pagina 71 di 139

72 all'intero importo garantito. Difatti, in caso di inadempimento, la perdita del mutuante e del garante è normalmente ridotta da vari elementi. Ad esempio i creditori cercheranno di recuperare denaro pignorando e vendendo i titoli che erano stati offerti come garanzia per il prestito. I creditori possono altresì recuperare alcune somme dalla vendita di altri attivi dell'impresa inadempiente. È pertanto opportuno prendere in considerazione il tasso di recupero, che indica la misura in cui è ridotta la perdita subita dal garante in caso di inadempimento. (31) Al fine di determinare il metodo per il calcolo del fattore di rischio, le autorità italiane hanno fornito i seguenti dati del Fondo Centrale di garanzia per le PMI relativi al rapporto tra perdite (al netto dei recuperi) e totale garantito, in termini di valori e per tipo di operazione sottesa (operazioni a fronte di investimenti o non a fronte di investimenti), aggiornati al marzo 2010: Operazioni a fronte di investimenti Operazioni non a fronte di investimenti Perdite (euro) Importo totale garantito (euro) Rapporto tra perdite e totale garantito , ,29 0,57% , ,77 0,65% Totale , ,06 0,63% Fonte: MedioCredito Centrale S.p.A. - Gruppo Bancario Unicredit (gestore del Fondo di garanzia per le PMI). (32) Pertanto, il parametro F R della formula n. 1 sarebbe pari ai seguenti fattori di rischio (o di perdita) (dati del marzo 2010): 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti; 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante. (33) Dai risultati emerge un fattore di rischio (tasso di perdita) più elevato per le garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante rispetto a quelle a fronte di investimenti poiché, vista la presenza di altre garanzie per i prestiti per investimenti, i recuperi sono più probabili rispetto ai prestiti per il capitale circolante. (34) Questi dati saranno aggiornati con una cadenza annuale, al fine di tenere conto delle naturali evoluzioni nel tempo del fattore di rischio. Al fine, inoltre, di consentire a tutte le autorità italiane di disporre dei dati necessari al calcolo del premio teorico di mercato ed in particolare del dato aggiornato relativo al fattore di rischio, sarà cura del Ministero dello Sviluppo economico, anche tramite il gestore del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, pubblicare periodicamente il dato relativo al premio teorico di mercato, sulla base dei dati relativi agli interventi del Fondo e di aggiornare periodicamente la serie storica dei dati alla base del metodo proposto. Tali aggiornamenti saranno resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico su base annuale attraverso pubblicazione in una sezione dedicata del proprio sito internet istituzionale e del sito internet del soggetto gestore del Fondo. 7 Pagina 72 di 139

73 2.10. Determinazione dei costi amministrativi (35) Come previsto dalla comunicazione in materia di garanzie, i costi amministrativi comprendono le spese relative all attività di valutazione in merito all'ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata. (36) Il parametro viene quantificato sulla base dell esperienza del Fondo di garanzia per le PMI, i cui costi amministrativi sono determinati considerando tutte le spese sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico per i compensi riconosciuti al soggetto gestore e rappresentate da: commissioni di gestione liquidate al soggetto gestore del Fondo di garanzia; spese per l'organo tecnico del Fondo che delibera in merito all ammissione delle garanzie e alla liquidazione delle perdite; spese generali, ivi incluse le spese legali sostenute per recupero crediti. (37) Sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2008, i costi amministrativi relativi al Fondo Centrale di garanzia per le PMI sono pari allo 0,60% dell importo garantito. (38) Le autorità italiane confermano che il suddetto parametro quantificato come pari allo 0,60% dell importo garantito non potrà essere quantificato al di sotto di tale valore, a prescindere dall istituzione o dall amministrazione che intenderà applicare il metodo proposto per il calcolo dell ESL Remunerazione del capitale (39) Per quanto riguarda la (adeguata) remunerazione del capitale, secondo quanto previsto al punto 3.4 della comunicazione in materia di garanzie, sarà quantificata applicando al capitale investito un premio di rischio pari a 400 punti base. Il capitale investito è pari all 8% dell importo garantito. Pertanto, la remunerazione del capitale investito considerata ai fini del calcolo dell equivalente sovvenzione lordo a fronte delle garanzie rilasciate nell ambito del regime sarà pari allo 0,32% (8% x 4%). 3. VALUTAZIONE (40) La notifica riguarda il metodo di calcolo che le autorità italiane useranno per determinare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI quando l'importo garantito non supera 2,5 milioni di euro per impresa. (41) Tale metodo si basa sull'uso di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI, come stabilito al punto 4.5 della comunicazione in materia di garanzie. La valutazione espressa nella presente decisione riguarda esclusivamente questo metodo. (42) Pertanto, alla luce del considerando 21 del regolamento (CE) n. 800/2008, la valutazione della Commissione del metodo di calcolo sarà effettuata in base alla comunicazione in materia di garanzie. (43) Il punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie precisa che: 8 Pagina 73 di 139

74 i) in linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura; ii) iii) i relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo; nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi: se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese in difficoltà finanziarie; se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione; se la garanzia assista più dell'80% del prestito o di un'altra obbligazione finanziaria in essere; se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato. (44) La Commissione giudica soddisfatte le pertinenti condizioni elencate al punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie, in particolare: gli equivalenti sovvenzione annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento (si veda il precedente punto 27); beneficiari della garanzia possono essere unicamente le imprese definite PMI (si vedano i precedenti punti 5 e 17); le imprese in difficoltà finanziarie sono escluse (si vedano i precedenti punti 5 e 18); la garanzia è connessa a un'operazione specifica, per un importo fisso e con un limite temporale (si vedano i precedenti punti 5,19 e 21); la garanzia copre soltanto un massimo dell'80% del finanziamento sottostante (si vedano i precedenti punti 5 e 20); il fattore di rischio è determinato in base allo scopo del prestito (finanziamenti per gli investimenti o per le esigenze connesse al capitale circolante, si vedano i precedenti punti da 31 a 33). (45) La Commissione giudica positivamente la quantificazione del rischio di insolvenza del mutuatario basata su probabilità di insolvenza determinate empiricamente, grazie a una base informativa comprendente dati riferiti alla decennale operatività del Fondo sull intero territorio nazionale. Il metodo di calcolo prende inoltre in considerazione che, qualora si verifichi una situazione di inadempimento e sia richiesta la garanzia, il pagamento da parte del garante al mutuante non ammonta di solito all'intero importo garantito in quanto una certa somma può essere normalmente recuperata mediante i titoli offerti come garanzia collaterale per il prestito. I tassi di perdita, in termini di valori, verranno regolarmente aggiornati dalle autorità italiane. (46) Il metodo è in linea con il punto 4.4 della comunicazione in materia di garanzie, in quanto è basato sulla differenza fra il premio teorico di mercato l'impresa avrebbe dovuto sostenere nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e il premio effettivamente addebitato. Il premio teorico comprende i rischi normali connessi alla garanzia nonché le spese amministrative e i costi del capitale. 9 Pagina 74 di 139

75 (47) Le spese amministrative e i costi del capitale da prendere in considerazione sono quantificati in conformità del punto 3.4, lettera f), della comunicazione in materia di garanzie. In particolare, le spese amministrative stimate dovrebbero comprendere la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia. Il capitale da remunerare è pari all 8% delle garanzie in essere. Il premio di rischio compreso nel premio di garanzia è pari a 400 punti base. (48) La metodologia distingue chiaramente il rischio in funzione del tipo di operazione sottostante, individuando tassi di perdita diversi in caso di garanzie a copertura di prestiti per investimenti e di prestiti per il capitale circolante. La metodologia si adegua anche alle caratteristiche delle garanzie concesse in base alle norme de minimis, che possono comprendere garanzie su prestiti per il capitale circolante. Conclusione (49) La Commissione conclude che il metodo di calcolo consente un'adeguata valutazione del rischio delle operazioni che beneficiano del sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie. La Commissione ritiene che il metodo di calcolo sia conforme alla comunicazione in materia di garanzie. 4. DECISIONE (50) La Commissione accetta pertanto che le autorità italiane usino il metodo per i regimi di garanzia per le PMI per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito nel caso in cui il prestito sottostante sia finalizzato a investimenti iniziali conformemente al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Tali regimi di garanzia possono pertanto essere considerati trasparenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. La Commissione accetta inoltre che le autorità italiane usino il metodo per i regimi di garanzia per le PMI per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito accordata in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione. 10 Pagina 75 di 139

76 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede, all indirizzo Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente della Commissione 11 Pagina 76 di 139

77 (1). D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4; Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo «Competitività regionale ed occupazione», e l'articolo 13 in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione te»; Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese; Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 31 luglio 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 luglio e del 28 agosto 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le politiche europee; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione , fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE) e dal regolamento (CE) n. 1828/ Ai fini del presente regolamento, resta fermo il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Art. 2. Spese effettivamente sostenute 1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto Pagina 77 di 139

78 o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione. 3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/ Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonché a quelle indicate ai commi 6, 7 e Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è spesa ammissibile, a condizione che: a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente; b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione. 7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purché: a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite; b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti; c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita; d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. Per il Fondo sociale europeo le spese indirette possono essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'autorità di gestione, purché, in sede di rendicontazione di tali spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente giustificati dai beneficiari. Art. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali 1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili. 3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione. 4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione. 5. Le ammende e le penali non sono spese ammissibili. Pagina 78 di 139

79 Art. 4. Acquisto di materiale usato 1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. Art. 5. Acquisto di terreni 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti condizioni: a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2; c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene. 2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione; b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a); c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione; d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. Art. 6. Acquisto di edifici 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni: a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario; c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione; d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato. Pagina 79 di 139

80 Art. 7. Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre imposte e tasse 1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'iva pagata è considerata recuperabile ai fini del comma Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione. 4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario. Art. 8. Locazione finanziaria 1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente: 1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo; 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione; 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi; 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti; b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore: 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi; 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore Pagina 80 di 139

81 dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili. Art. 9. Spese di assistenza tecnica 1. Le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale. 2. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al comma 1. Art. 10. Spese connesse alle singole operazioni 1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Pagina 81 di 139

82 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Sezione III Altre operazioni 46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi. 1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti (1). 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (2). 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (3). (1) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n (2) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n (3) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici. 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione Pagina 82 di 139

83 delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. 3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente (4). (4) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n Pagina 83 di 139

84 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (1). Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1998, n. 99. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998; Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 e del 30 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Oggetto. 1. Il presente decreto individua i princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefìci di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali. 3. I princìpi del presente decreto costituiscono princìpi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 2. Modalità di attuazione. 1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e integrazioni. 2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, nonché la definizione di piccola e media impresa sono indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'unione europea (2). Pagina 84 di 139

85 3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale. (2) Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese è stato fissato, a partire dal 1 gennaio 1999, al 6,18% dal D.M. 20 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1999, n. 20); a partire dal 1 agosto 1999, al 4,76% dal D.M. 20 settembre 1999 (Gazz. Uff. 25 settembre 1999, n. 226); a partire dal 1 novembre 1999, al 5,61% dal D.M. 10 novembre 1999 (Gazz. Uff. 16 novembre 1999, n. 269); a partire dal 1 gennaio 2000, al 5,70% dal D.M. 10 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2000, n. 40); a partire dal 1 gennaio 2001, al 6,33 % dal D.M. 25 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2001, n. 32); a partire dal 1 dicembre 2001, al 5,23% dal D.M. 7 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2001, n. 291); a partire dal 1 gennaio 2002, al 5,06% dal D.M. 10 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15); a partire dal 1 gennaio 2003, al 4,80% dal D.M. 16 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2003, n. 23), corretto con Comunicato 13 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36); a partire dal 1 agosto 2003, al 3,95% dal D.M. 26 agosto 2003 (Gazz. Uff. 23 settembre 2003, n. 221); a partire dal 1 gennaio 2004, al 4,43% dal D.M. 15 gennaio 2004 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22); a partire dal 1 gennaio 2005, al 4,08% dal D.M. 31 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33); a partire dal 1 gennaio 2006, al 3,70% dal D.M. 12 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2006, n. 18); a partire dal 1 giugno 2006, al 4,36 % dal D.M. 21 giugno 2006 (Gazz. Uff. 5 luglio 2006, n. 154); a partire dal 1 gennaio 2007, al 4,62% dal D.M. 3 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2007, n. 15); a partire dal 1 settembre 2007, al 5,42% dal D.M. 18 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2007, n. 249); a partire dal 1 gennaio 2008, al 5,19% dal D.M. 31 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2008, n. 28); a partire dal 1 luglio 2008, al 5,59% dal D.M. 10 luglio 2008 (Gazz. Uff. 25 luglio 2008, n. 173); a partire dal 1 ottobre 2008, al 6,36% dal D.M. 16 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2008, n. 252); a partire dal 1 gennaio 2009, al 5,99% dal D.M. 8 gennaio 2009 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2009, n. 15); a partire dal 1 marzo 2009, al 4,47% dal D.M. 27 marzo 2009 (Gazz. Uff. 7 aprile 2009, n. 81); a partire dal 1 aprile 2009, al 3,74% dal D.M. 6 aprile 2009 (Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97); a partire dal 1 maggio 2009, al 3,22% dal D.M. 30 aprile 2009 (Gazz. Uff. 14 maggio 2009, n. 110); a partire dal 1 luglio 2009, al 2,77% dal D.M. 23 luglio 2009 (Gazz. Uff. 4 agosto 2009, n. 179); a partire dal 1 ottobre 2009, al 2,45% dal D.M. 13 ottobre 2009 (Gazz. Uff. 18 novembre 2009, n. 269); a partire dal 1 gennaio 2010, al 2,24% dal D.M. 20 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28); a partire dal 1 dicembre 2010, al 2,45% dal D.M. 10 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2010, n. 304); a partire dal 1 gennaio 2011, al 2,49% dal D.M. 29 dicembre 2010 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10); a partire dal 1 maggio 2011, al 2,73% dal D.M. 6 maggio 2011 (Gazz. Uff. 20 maggio 2011, n. 116), a partire dal 1 luglio 2011, al 3,05% dal D.M. 8 luglio 2011 (Gazz. Uff. 1 agosto 2011, n. 177). 3. Procedimenti e moduli organizzativi. 1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale. 2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo Pagina 85 di 139

86 svolgimento delle predette attività, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso è disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsità dei documenti. 3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi. 4. Procedura automatica. 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente. 2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione. 3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili. 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento. 6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione. Pagina 86 di 139

87 5. Procedura valutativa. 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni (3) prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico (4). 4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. 5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. (3) Per la riduzione del termine vedi l'art. 1, D.L. 7 maggio 2002, n. 85. (4) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 375 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 6. Procedura negoziale. 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento. 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di Pagina 87 di 139

88 appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei princìpi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando. 4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando. 5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei princìpi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento. 7. Procedure di erogazione. 1. I benefìci determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'iva, dell'irpeg e dell'irpef, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 (5) del Ministro delle finanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari. 5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, Pagina 88 di 139

89 tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma. 6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti. 7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento. 8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo. 9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi (6). (5) Il rinvio al D.M. 24 gennaio 1996, n. 90, deve intendersi riferito al D.M. 31 gennaio 2000, n. 58, ai sensi dell'art. 7 di quest'ultimo. (6) Vedi, anche, l'art. 52, L. 23 dicembre 1998, n Ispezioni e controlli. 1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni. Pagina 89 di 139

90 3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo Revoca dei benefìci e sanzioni. 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma Programmazione degli interventi. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria, nella quale sono indicati: a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale; b) lo stato di attuazione delle singole normative; c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi. 2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e Pagina 90 di 139

91 integrazioni. L'importo così determinato viene iscritto sotto la voce «Ministero del tesoro», per essere ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla concessione degli interventi, in conformità alle indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria (7). 3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla legge finanziaria indica: a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente; b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi interventi. (7) Vedi, anche, l'art. 52, L. 23 dicembre 1998, n Monitoraggio e valutazione dell'efficacia. 1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. 2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata da ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla base degli obiettivi e delle modalità di intervento. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi. 4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento sono in particolare indicati: a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9; b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili. 12. Disposizioni di attuazione. 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai princìpi del presente decreto (8). 2. I princìpi desumibili dal presente decreto costituiscono princìpi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998 (9) (10). 4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attività di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Per gli interventi già concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3. Pagina 91 di 139

92 (8) Vedi, anche, l'art. 19, L. 24 novembre 2000, n (9) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 24 maggio 1999, n. 148, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (10) Vedi, anche, l'art. 19, L. 24 novembre 2000, n Pagina 92 di 139

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