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1 Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Perugia, Provveditorato Regionale dell Amministrazione penitenziaria per l Umbria, Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell Umbria, Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria - Il Rettore dell Università degli Studi di Perugia, Prof. Franco Moriconi - Il Provveditore Regionale dell Amministrazione penitenziaria per l Umbria, dr.ssa Ilse Runsteni - L Amministratore Unico dell Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, dell Umbria (d ora in avanti: A.Di.S.U.), Prof. Maurizio Oliviero - Il Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria (d ora in avanti: Garante), Prof. Carlo Fiorio Premesso che - il D.M. 22 ottobre 2014, n. 270 ed in particolare l art. 5, comma 7, prevede il riconoscimento dei crediti formativi universitari da parte delle Università; - il d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 147, fissa i limiti massimi nei CFU che possono essere riconosciuti dall Università per esperienze extrauniversitarie; - il D.M. 16 marzo 2007 ha definito le classi di laurea e laurea magistrali che, ai fini del presente protocollo, si intendono richiamate; - l art. 27 del d.p.r. n. 382/1980 prevede Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative; - l art. 8 legge 341/1990 prevede che le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio; - l art. 27 della Costituzione sancisce la finalità rieducativa della pena; - gli artt. 3, 15, 17 e 19 della legge n. 354/1975 (c.d. ordinamento penitenziario), in particolare l art. 44, comma 2, e l art. 45 del d.p.r. n. 230/2000, riconoscono e favoriscono il reinserimento sociale del condannato quale primaria finalità della pena; - gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione riconoscono l istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona; - il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e il Ministro della giustizia in data 23 ottobre 2012 hanno sottoscritto il Programma speciale per l istruzione e la formazione negli istituti penitenziari ; - il d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 444, art. 10, comma 1, attribuisce ai Provveditorati regionali dell Amministrazione penitenziaria, Ufficio dei detenuti e del trattamento, la competenza in materia di rapporti con gli Enti locali e le altre Amministrazioni periferiche dello Stato, in particolare la progettazione e programmazione di iniziative nel campo del trattamento penitenziario per i detenuti, oltre al coordinamento delle attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive organizzate dalle direzioni degli istituti penitenziari per i detenuti e gli 1

2 internati; il coordinamento delle attività e delle risorse per i detenuti e gli internati in materia di lavoro e di addestramento professionale; - la frequenza e l attività di studio da parte di detenuti di corsi di livello universitario risulta particolarmente complessa ed onerosa, per gli interessati, per l Amministrazione penitenziaria e per quella Universitaria; - è valutata positivamente l opportunità offerta sinora ai detenuti degli istituti penitenziari dell Umbria di iniziare o proseguire la frequenza di corsi di livello universitario, e che risultano consolidate esperienze e prassi locali, pur se eterogenee, di collaborazione interistituzionale; - risulta comunque indispensabile garantire il diritto allo studio anche alle persone detenute negli istituti penitenziari della regione, e, quindi, è auspicabile favorire l accesso agli studi universitari da parte dei detenuti e delle detenute, nell ambito dell offerta di servizi trattamentali favorenti il reinserimento sociale e l umanizzazione della pena; - risulta utile addivenire ad una conoscenza maggiormente approfondita del sistema penitenziario da parte dell Università, anche a beneficio degli studenti, realizzando ricerche, collaborazioni ed iniziative culturali comuni, su proposta di una delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte. Tutto ciò premesso Convengono e stipulano quanto segue Art. 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. Art. 2 Finalità della convenzione Il presente protocollo di intesa intende favorire il diritto allo studio ed, in particolare, l accesso agli studi universitari dei detenuti ospitati negli istituti penitenziari dell Umbria, garantendo la qualità dell apprendimento, la coerenza con il programma individualizzato di trattamento redatto per i condannati e contribuendo al mantenimento di condizioni di detenzione dignitose. Intende permettere, altresì, una conoscenza da parte del mondo accademico sempre più approfondita del sistema penitenziario umbro, agevolando lo sviluppo di studi, ricerche, collaborazioni ed iniziative culturali. Art. 3 Polo universitario penitenziario dell Umbria Gli istituti penitenziari coinvolti dall attuazione del presente protocollo sono tutti quelli compresi nel territorio regionale umbro. L Amministrazione penitenziaria regionale si impegna a consentire la fruizione dei servizi erogati ai sensi della presente convenzione a tutti i detenuti, riservandosi di indicare particolari modalità di erogazione e fruizione dei servizi stessi per le persone inserite nel circuito ex art. 41-bis ord. penit. 2

3 L università provvederà annualmente a fornire all Amministrazione penitenziaria regionale i dettagli dell offerta formativa, dettagliando puntualmente le facoltà, i corsi di laurea ed i relativi insegnamenti coinvolti. Art. 4 Informazioni ed accesso ai servizi universitari A tutti i detenuti indicati all art. 2, comma 1, del presente protocollo, in possesso di idoneo titolo di studio, è garantita la possibilità di iscriversi, seguire e concludere i corsi di studio presenti nell offerta formativa annuale presentata dall Università. Nel caso in cui l offerta formativa dell Università per alcuni corsi sia a numero programmato, l accesso dei detenuti sarà garantito sulla base di una procedura selettiva e conseguente graduatoria redatta secondo i criteri indicati nell offerta stessa. I tempi e le modalità per l iscrizione verranno disciplinati in un successivo regolamento da emanarsi a cura dell Università e comunicate in tempo utile all Amministrazione penitenziaria regionale. L Amministrazione penitenziaria provvederà a fornire ai soggetti di cui all art. 2, comma 1, adeguata e tempestiva pubblicità dell offerta formativa presentata dall Università e delle relative modalità di accesso e fruizione. Tutte le procedure amministrative, di gestione della carriera degli studenti e dell offerta formativa saranno a carico dell Amministrazione universitaria, la quale si impegna a creare un apposito servizio informativo, fruibile da tutti i soggetti di cui all art. 2, comma 1. A tutti i soggetti di cui all art. 2, comma 1, è garantito lo svolgimento degli esami, delle sedute di laurea e degli incontri con i docenti. Art. 5 Regolamenti applicativi ed esecutivi in materia di infrastrutture tecnologiche e di supporto ai servizi offerti L Amministrazione universitaria e l Amministrazione penitenziaria si impegnano ad adottare congiuntamente, entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo: a) un regolamento applicativo per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture e delle tecnologie informatiche di supporto all erogazione dei servizi; b) un regolamento esecutivo inerente la fruizione dei servizi tecnologici offerti, oltre che la disciplina dei relativi servizi di docenza, tutoraggio e supporto didattico. Entrambi i regolamenti di cui al precedente comma dovranno essere redatti nel rispetto dello schema tipo di natura tecnica per la realizzazione di forme di teledidattica e dei collegamenti interbibliotecari realizzato dal Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dei detenuti e del trattamento - Ufficio IV - Osservazione e trattamento intramurale. Art. 6 Fonti di finanziamento 1. L Amministrazione penitenziaria si impegna a gestire i fondi ordinari in maniera utile al raggiungimento delle finalità perseguite nel presente 3

4 protocollo di intesa; si impegna, altresì, a presentare alla Cassa delle ammende, d intesa con gli altri soggetti firmatari, specifici progetti per consentire l erogazione dei servizi previsti dal presente protocollo; 2. L A.Di.S.U. e l Amministrazione universitaria si impegnano a reperire canali di finanziamento, pubblici o privati, utili alla creazione di assegni di ricerca, borse di studio o comunque servizi utili a supportare i servizi didattici offerti. Art. 7 Requisiti minimi richiesti per l accesso ai corsi La valutazione dei requisiti per l iscrizione e la frequenza dei detenuti ai corsi universitari è operata dall Università, secondo la normativa in vigore e compatibilmente con le finalità del presente protocollo. I detenuti stranieri, anche se non in possesso di titolo di soggiorno in Italia, in permanenza dello stato detentivo, sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena, sono considerati, ai fini del presente protocollo di intesa, regolarmente soggiornanti in Italia. L'Amministrazione universitaria, contestualmente alla redazione dell offerta formativa di cui all art. 3, comma 3, del presente protocollo, dovrà regolamentare le seguenti fattispecie: a) detenuti che devono espiare un brevissimo periodo di detenzione; b) detenuti la cui durata residua della detenzione sia inferiore alla durata del corso legale di studi; c) tasse universitarie; d) tasse per il detenuto dimesso prima del conseguimento della laurea; e) valorizzazione della formazione universitaria acquisita nei paesi di origine dai detenuti stranieri. Art. 8 Impegni dell Amministrazione penitenziaria L Amministrazione penitenziaria regionale e locale con il presente protocollo di intesa si impegna a favorire ogni iniziativa che consenta il raggiungimento degli obiettivi generali; in particolare si impegna a: a) designare formalmente i referenti operativi, locali e regionali, per l attuazione del presente protocollo; i referenti locali collaboreranno presso l istituto penitenziario con i responsabili dell area pedagogica, della sicurezza, della contabilità e col referente informatico locale, per la redazione, l attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti annuali degli istituti penitenziari; collaboreranno, altresì con il corrispondente referente regionale; b) favorire ogni iniziativa, anche organizzativa e gestionale, che ampli l offerta formativa e didattica per i detenuti e la loro adesione ai servizi offerti, incluse eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e motivazionali curate dall Università per ampliare l adesione dei detenuti; c) identificare eventuali apposite sezioni o reparti detentivi, quali reparti poli universitari, in uno o più istituti penitenziari della regione, e/o di camere detentive e/o spazi comuni, particolarmente idonei allo svolgimento delle 4

5 attività, individuali o collettive, didattiche, di studio, di tutoraggio, relative alle prove di verifica delle conoscenze, degli esami, anche di laurea; rendendo disponibili le attrezzature necessarie (art. 12 ord. penit.) e favorendo l accesso dei detenuti alle biblioteche ed alle sale lettura (art. 21 comma 5 d.p.r. 230/2000), assegnando i detenuti iscritti all Università in via preferenziale in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio; rendendo, inoltre, disponibili appositi locali comuni; d) favorire lo svolgimento delle attività di studio e didattiche in maniera che sia pregiudicata il meno possibile ai detenuti la fruizione della permanenza all aperto ; e) svolgere il servizio ordinario di vigilanza al fine di mantenere l ordine e la disciplina (art. 1 ord. penit.), con modalità adeguate alle esigenze dei detenuti iscritti all Università; f) favorire l uso del computer o di altri strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività di studio, anche individuali e per consentire l acquisizione di un livello adeguato di competenze informatiche di base (art. 40 d.p.r. 230/2000); g) dedicare particolare attenzione alla necessità di non ostacolare lo svolgimento delle attività di studio nel caso fosse necessario provvedere al trasferimento, anche temporaneo, del detenuto da una sede penitenziaria all altra; h) prevedere che i provvedimenti di sospensione o di revoca dall ammissione ai servizi previsti specificamente per gli studenti iscritti ai corsi universitari ai sensi del presente protocollo, siano assunti nel rispetto delle procedure di cui all art. 46 d.p.r. 230/2000, incluse quelli per l esclusione di detenuti dalle sezioni o reparti o camere dedicate ad ospitare gli iscritti ai corsi universitari; i) valutare l esperienza di studio del detenuto condannato in sede di redazione del programma individualizzato di trattamento (artt. 13 e 15 ord. penit.; art. 27 d.p.r. 230/2000); j) consentire l accesso ai servizi di cui al presente protocollo di intesa anche ai detenuti imputati, in applicazione dell art. 1 d.p.r. 230/2000; k) rendere il più possibile compatibile l esperienza di studio del detenuto condannato con l esigenza di consentirgli un occupazione lavorativa ai sensi degli artt. 20 ord. penit. e degli artt. 49 e 50 del d.p.r. n. 230/2000, ovvero autorizzando il detenuto ad essere esonerato dallo svolgimento dell attività lavorativa (art. 44, comma 3, d.p.r. 230/2000); l) autorizzare i detenuti iscritti all Università a tenere nella propria camera e/o negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e gli strumenti didattici necessari al loro studio (art. 44 d.p.r. 230/2000), nei limiti previsti dal regolamento interno adottato per l istituto ai sensi dell art. 16 ord. penit.; m) programmare quanto necessario affinché, a conclusione di ciascun anno, agli studenti che seguono corsi universitari e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengano rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese effettivamente sostenute per tasse, 5

6 contributi scolastici e libri di testo e venga corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (art. 45 d.p.r. 230/2000); n) favorire l accesso dei detenuti iscritti ai corsi universitari ad eventuali sussidi, assegni, borse o altri contributi o benefici economici o servizi erogati da enti ed istituzioni pubbliche o private; o) favorire l accesso negli istituti penitenziari del personale preventivamente e formalmente designato dall Università o dall A.Di.S.U., per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo di intesa, incluso quello con compiti di docenza, tutoraggio e supporto dei detenuti, favorendo la programmazione, l erogazione e la valutazione delle predette attività, incluse quelle didattiche e formative; p) favorire la dotazione di strumentazioni tecnologiche ed informatiche, al fine di semplificare le procedure didattiche e migliorare l offerta formativa, collaborando con l Amministrazione universitaria per la definizione di protocolli per la sicurezza dei sistemi informatici e per impedire accessi non autorizzati o dannosi per gli apparati; inoltre, sarà favorita presso gli istituti penitenziari l attivazione di una aula informatica, anche per la fruizione di contenuti multimediali, inclusi quelli resi disponibili dall Università; q) favorire le comunicazioni tra Università, A.Di.S.U. e detenuti potenzialmente interessati ad iscriversi ovvero già iscritti ai corsi, incluse quelle relative alle procedure amministrative o preliminari agli esami ed alle prove comunque denominate, incluse le sedute di laurea; r) redigere localmente, sentita l Università, i regolamenti di organizzazione di tali servizi e di fruizione degli spazi e strutture dedicate all erogazione dei servizi universitari ovvero allo studio, integrandoli nel regolamento interno dell istituto penitenziario redatto ai sensi dell art. 16 ord. penit.; s) gestire il regime disciplinare previsto dall ord. penit. per i detenuti iscritti a corsi universitari, stimolando il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo come previsto agli artt. 36 e 37 ord. penit., tenendo in speciale considerazione le conseguenze concrete di una eventuale sanzione sulle condizioni personali del soggetto; t) favorire l ammissione dei detenuti iscritti ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, con la specifica finalità di consentire la fruizione dei servizi universitari di cui al presente protocollo di intesa. Art. 9 Impegni dell Università L Amministrazione universitaria si impegna a favorire ogni iniziativa che consenta il raggiungimento degli obiettivi generali. In particolare si impegna a: a. elaborare annualmente l'offerta formativa di cui all'articolo 3 del presente protocollo; b. organizzare l'attività didattica, sia in forma frontale che in modalità e- learning; 6

7 c. individuare, tra i propri dipendenti, un referente tecnico-amministrativo con il compito di: - coordinare e supportare tutte le attività tecniche necessarie alla realizzazione dei corsi telematici; - partecipare con l'amministrazione penitenziaria alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 5; d. individuare, per ogni Dipartimento, un referente per le attività didattiche; e. individuare ed organizzare le attività delle commissioni d'esame; f. creare uno sportello informativo, anche telematico, come previsto dall'articolo 4 del presente protocollo. Art. 10 Impegni dell A.Di.S.U. L A.Di.S.U. assicura il complesso di prestazioni idonee a garantire il diritto allo studio dei soggetti indicati all art. 2, comma 1, del presente protocollo, ivi compresi gli interventi per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, in particolari condizioni economiche, la possibilità di accedere ai gradi più alti degli studi, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell art. 14 dello Statuto della Regione dell Umbria e della normativa vigente. Art. 11 Comitato regionale di indirizzo e coordinamento Presso il Provveditorato regionale dell Amministrazione penitenziaria è costituito il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento del presente protocollo, così composto: a) per l Amministrazione penitenziaria: il Provveditore regionale o suo delegato b) per l Università: il Rettore o suo delegato c) per l A.Di.S.U.: l Amministratore Unico o suo delegato d) per il Garante: il Garante o suo delegato. Il Comitato ha compiti di impulso, promozione, coordinamento, monitoraggio e valutazione nell attuazione del presente protocollo di intesa; favorisce il raccordo operativo e la comunicazione tra i vari soggetti istituzionali oltre che fra i vari comitati locali, fornisce altresì gli indirizzi generali per l applicazione del presente protocollo. Il Comitato, convocato dal Presidente, si riunisce almeno due volte l anno, e può, motivatamente, invitare o coinvolgere anche funzionari o operatori penitenziari o universitari; può richiedere, altresì, dati, notizie e documenti alle Amministrazioni pubbliche firmatarie del presente protocollo, al fine di svolgere in maniera adeguata il proprio mandato. Il Comitato delibera a maggioranza semplice, ed è presieduto dal Garante. Al termine di ogni incontro del Comitato è redatto e sottoscritto un verbale sintetico. Art. 12 Comitato locale didattico-organizzativo Presso ogni istituto penitenziario è costituito il Comitato locale, così composto: a) per l Amministrazione penitenziaria: un rappresentante nominato dal Provveditore regionale 7

8 b) per l Università: un rappresentante nominato dal Rettore c) per l A.Di.S.U.: un rappresentante nominato dall Amministratore Unico d) per il Garante: un rappresentante designato dal Garante. I Comitati locali hanno compiti di impulso, monitoraggio, valutazione, indirizzo, raccordo operativo, comunicazione. Assumono ogni decisione locale in applicazione del presente protocollo di intesa, promuovono il raccordo tra le diverse Amministrazioni coinvolte ed eventualmente, i volontari o altri operatori, anche di altre Amministrazioni, impegnate nelle attività. Presso i locali messi a disposizione dalla Direzione dell istituto penitenziario, il Comitato locale si riunisce almeno due volte l anno e può, motivatamente, invitare o coinvolgere anche funzionari o operatori penitenziari o universitari; può richiedere, altresì, dati, notizie e documenti alle Amministrazioni pubbliche firmatarie del presente protocollo, al fine di svolgere in maniera adeguata il proprio mandato. Il Comitato delibera a maggioranza semplice, ed è presieduto dal rappresentante del Garante. Al termine di ogni incontro del Comitato è redatto e sottoscritto un verbale sintetico. Art. 13 Attività di studio e ricerca Al fine di migliorare le conoscenze del sistema penitenziario, anche a beneficio degli studenti universitari iscritti ai diversi corsi di laurea, i firmatari del presente protocollo di intesa favoriranno ricerche scientifiche ed iniziative culturali, su proposta di una delle Amministrazioni pubbliche firmatarie. Gli esiti di tali attività saranno condivisi tra le Amministrazioni firmatarie il presente protocollo, anche al fine di addivenire ad un miglioramento dell offerta didattica e di favorire da parte degli studenti universitari tutti una conoscenza approfondita ed interprofessionale del sistema penitenziario. L Amministrazione penitenziaria si impegna a favorire ed autorizzare lo svolgimento di tirocini formativi in tutte le strutture dell Amministrazione penitenziaria della Regione. Le parti si impegnano a valutare congiuntamente l istituzione di progetti formativididattici universitari co-gestiti sui temi dell esecuzione penale. Al fine di stimolare il coordinamento delle attività di ricerca scientifica e per lo sviluppo di studi sperimentali in tema di sicurezza e valutazione del trattamento penitenziario, le parti rinviano ad un successivo protocollo di intesa integrativo la definizione della costituzione di un polo di ricerca congiunto presso i Dipartimenti individuati dall Università. Con la finalità di dare attuazione alle previsioni di cui al presente articolo, è istituito un Comitato tecnico scientifico con decreto del Rettore dell Università firmataria e, pariteticamente, composto da dirigenti dell Amministrazione penitenziaria regionale; tale comitato si dovrà dotare di un regolamento di funzionamento, approvato all unanimità dei componenti. 8

9 Art. 14 Tirocini L Università e l Amministrazione penitenziaria favoriscono la realizzazione di tirocini per studenti universitari (legge 92/2012) di natura didattico formativa per l acquisizione di specifiche competenze e conoscenze, anche nei settori oggetto del presente protocollo di intesa. Tali tirocinanti potranno essere ammessi, altresì, alla frequenza degli istituti penitenziari. Nei casi che verranno indicati dal Comitato regionale di indirizzo e coordinamento, i detenuti iscritti ai corsi universitari di cui al presente protocollo di intesa possono essere ammessi alle attività di tirocinio previste nell ambito dei corsi frequentati, nel rispetto della normativa in materia. Art. 15 Condizioni, termini e recesso della Convenzione La presente convenzione avrà durata di tre anni accademici, a decorrere da quello nel quale è sottoscritto il presente protocollo. Per quanto possibile, le condizioni favorevoli riconosciute dall Università per gli studenti in attuazione del presente protocollo di intesa, saranno applicate a ciascun detenuto già iscritto non oltre l anno accademico successivo, sia in caso di scadenza del presente protocollo che in caso di dimissione del detenuto in libertà o di ammissione dello stesso in misura alternativa alla detenzione o in caso di termine della misura alternativa. La presente convenzione si rinnoverà tacitamente, per un solo ulteriore triennio, se non disdetta da una della parti firmatarie almeno due mesi prima della scadenza; sarà cura dell Amministrazione Universitaria firmataria sottoporre per l approvazione dell eventuale rinnovo della presente convenzione agli Organi dell ateneo. Le parti hanno la facoltà di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare via PEC alle altre parti firmatarie. Il presente atto, redatto in 4 copie, è esente dall imposta di bollo ai sensi del art. 16 allegato B del d.p.r. n. 672/1972. Art. 16 Trattamento dei dati Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti detenuti che accedono ai corsi in virtù della presente convenzione, ai sensi del d. lgs. 196/2003. Nelle certificazioni e comunicazioni rilasciate all interessato o a terzi che ne abbiano diritto, il detenuto è indicato con i soli dati identificativi anagrafici o amministrativi, mentre non ne dovrà essere indicato il suo lo stato detentivo o la sua posizione giudiziaria. Art. 17 Controversie Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il foro di Perugia, fatta salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo 9

10 Art. 18 Registrazione della convenzione La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso. Perugia, 28 maggio 2015 Il Rettore dell Università degli Studi di Perugia Prof. Franco Moriconi Il Provveditore Regionale dell Amministrazione penitenziaria per l Umbria Dr.ssa Ilse Runsteni L Amministratore Unico dell A.Di.S.U. Prof. Maurizio Oliviero Il Garante delle persone sottoposte alle misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria Prof. Carlo Fiorio 10

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