Accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell energia atomica e la Confederazione Svizzera in materia di radioprotezione

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1 Testo originale Accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell energia atomica e la Confederazione Svizzera in materia di radioprotezione Concluso a Bruxelles il 31 maggio 1994 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 luglio 1994 La Confederazione Svizzera, in appresso denominata «Svizzera», e La Comunità europea dell energia atomica, in appresso denominata «la Comunità», entrambe in appresso denominate «parti contraenti», considerando che la Comunità e la Svizzera hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio ; considerando che, con decisione del 28 novembre 1991, il Consiglio delle Comunità europee, in appresso denominato «il Consiglio», ha adottato un programma specifico di ricerca e formazione sulla sicurezza della fissione nucleare ( ), il cui settore 1 riguarda la radioprotezione ed è in appresso denominato «sottoprogramma comunitario»; considerando che l associazione della Svizzera al sottoprogramma comunitario può contribuire a migliorare l efficacia delle ricerche svolte dalle parti contraenti nel settore della sicurezza della fissione nucleare, evitando inutili doppioni; considerando che la Comunità e la Svizzera prevedono di trarre reciproco beneficio dall associazione della Svizzera al sottoprogramma comunitario, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Dal 1 luglio 1992, la Svizzera è associata all attuazione del sottoprogramma comunitario «Radioprotezione» di cui all allegato A. Le modalità di attuazione del sottoprogramma e la percentuale del contributo finanziario della Comunità sono indicate nell allegato B. Art. 2 Il contributo finanziario della Svizzera, dovuto per la sua associazione all attuazione del sottoprogramma comunitario, è proporzionale all importo disponibile ogni anno nel bilancio generale delle Comunità europee per gli stanziamenti di impegno a RU RS

2 Scienza e ricerca copertura degli obblighi finanziari della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata «la Commissione», derivanti dalle attività da svolgere nel quadro dei contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria necessari all attuazione del sottoprogramma comunitario e dalle spese di gestione e amministrazione relative al suddetto sottoprogramma. Il coefficiente di proporzionalità per calcolare il contributo della Svizzera si ottiene dal rapporto fra il prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera, ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e della Svizzera. Tale rapporto viene calcolato sulla base dei più recenti dati statistici dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L importo ritenuto necessario per l attuazione del sottoprogramma comunitario, l importo indicativo del contributo della Svizzera alla gestione e amministrazione dei contratti e lo scadenzario indicativo dei relativi impegni sono riportati all allegato C. Le disposizioni che regolano il contributo finanziario della Svizzera sono riportate all allegato D. Art. 3 Le condizioni applicate alle persone e agli organismi che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo svizzero per la presentazione e la valutazione delle proposte, nonché per l assegnazione e la conclusione dei relativi contratti nel quadro del sottoprogramma comunitario sono le stesse applicate alle persone e agli organismi che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo nella Comunità, purché i diritti di accesso ai risultati siano limitati a quelli derivanti dai contratti conclusi nel quadro del medesimo sottoprogramma. In particolare, le disposizioni generali applicabili ai contratti di ricerca all interno della Comunità si applicano, ai sensi di questo articolo, mutatis mutandis, ai contratti di ricerca stipulati con persone e organismi che operano nel campo della ricerca e dello sviluppo svizzero, per quanto riguarda le questioni in materia di imposte, di diritti doganali e di utilizzazione dei risultati delle ricerche. Art. 4 La Commissione è responsabile dell attuazione del sottoprogramma ed è assistita in questo compito dal Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento (CGC) per la radioprotezione istituito con decisione 84/338/ Euratom, CECA, CEE del 29 giugno 1984 relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie. Il comitato sarà ampliato per includere due rappresentanti designati dalla Svizzera, che possono essere assistiti o sostituiti da un esperto svizzero. Essi parteciperanno esclusivamente ai lavori del comitato, che si riunisce in composizione variabile per svolgere i compiti riguardanti il settore 1 «Radioprotezione» del programma comunitario sulla sicurezza della fissione nucleare. 2

3 Radioprotezione Accordo con la Comunità europea dell energia atomica Art Nel corso del secondo anno di attuazione, la Commissione procede all esame del sottoprogramma e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e alla Svizzera, una relazione in merito, la quale, ove necessario, è accompagnata da proposte di modifica. 2. Al termine del sottoprogramma, un gruppo di esperti indipendenti effettuerà, per conto della Commissione, una valutazione dei risultati ottenuti. Tale relazione sarà presentata, insieme con le eventuali osservazioni della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale e quindi inviata alla Svizzera. 3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno elaborate tenendo conto degli obiettivi fissati nell allegato A. Art. 6 Ciascuna parte contraente si impegna, in conformità delle rispettive norme e disposizioni, ad agevolare lo spostamento e il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Svizzera e nella Comunità alle attività previste dal presente accordo. Art. 7 La Commissione e la Confederazione Svizzera garantiscono l esecuzione del presente accordo. Art. 8 Gli allegati A, B, C e D del presente accordo sono parte integrante dello stesso. Art Il presente accordo è concluso per la durata del sottoprogramma comunitario, che termina il 31 dicembre In caso di revisione del sottoprogramma comunitario da parte della Comunità, il presente accordo può essere risolto alle condizioni concordate dalle parti contraenti. L esatto contenuto del sottoprogramma riveduto viene notificato alla Svizzera entro una settimana dalla data della sua adozione da parte della Comunità. Le parti contraenti che intendano recedere dall accordo comunicano all altra parte tale intenzione entro tre mesi dalla data in cui la Comunità ha adottato la decisione di rivedere il sottoprogramma. 2. Qualora la Comunità adotti un nuovo programma di R&S nel settore della radioprotezione, il presente accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate dalle parti. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte contraente può recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. I progetti e i lavori in corso al momento del recesso o della scadenza del presente accordo vengono proseguiti sino al loro completamento alle condizioni fissate nel presente accordo. 3

4 Scienza e ricerca Art. 10 Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti contraenti notificano l avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Art. 11 Il presente accordo si applica nei territori nei quali è in vigore il trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica, alle condizioni da questo fissate, nonché nel territorio della Svizzera. Art. 12 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, olandese, inglese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera: Alexei Lautenberg Per la Comunità europea dell energia atomica: Paolo Fasella 4

5 Radioprotezione Accordo con la Comunità europea dell energia atomica Allegato A Obiettivi e contenuto scientifico e tecnico del sottoprogramma Radioprotezione L obiettivo consiste nel conseguire le conoscenze scientifiche necessarie per una valutazione obiettiva degli effetti e dei rischi delle radiazioni nonché nel definire metodi di ottimizzazione della radioprotezione. Saranno effettuate ricerche per stabilire l entità dell esposizione e il modo in cui le sorgenti naturali di origine sanitaria e industriale vi contribuiscono, studiare le conseguenze sulla salute, ivi incluso il trattamento in caso di esposizione eccessiva, nonché valutare comparativamente e quantitativamente i rischi che le radiazioni possono presentare per l uomo e per l ambiente. Queste conoscenze scientifiche costituiscono un presupposto per l aggiornamento permanente delle norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e forniranno le basi scientifiche per un continuo perfezionamento dei concetti e dei metodi di radioprotezione. Tali conoscenze mirano anche a mantenere e migliorare gli aspetti tecnici e normativi delle competenze in materia di radioprotezione e aiuteranno le autorità competenti a valutare le conseguenze, per quanto riguarda sia l uomo che il suo ambiente, delle scelte a lungo termine della politica in materia di energia, a gestire il normale funzionamento degli impianti e le situazioni di emergenza nonché l eliminazione dei residui e ad informare obiettivamente la popolazione sui rischi e sui benefici delle radiazioni. Saranno analizzati i rischi per la salute relativi alla chiusura definitiva sia dei sistemi di contenimento della radioattività in caso di incidenti gravi sia di impianti chiusi definitivamente o in via di chiusura alla fine del loro funzionamento normale. Verranno affrontate le preoccupanti questioni delle conseguenze delle radiazioni soprattutto a seguito dell incidente di Tchernobyl e verranno analizzati i dati più recenti, sui rischi stimati e sull entità dell esposizione alle sorgenti naturali, di origine sanitaria e industriale. Le ricerche avranno lo scopo, in un ambiente sempre più complesso, di ridurre i margini di incertezza nella valutazione dei rischi relativi a dosi basse e/o intensità di dosi basse combinando i dati epidemiologici con quelli ottenuti con differenti approcci sperimentali. Saranno valutati i rischi connessi alla presenza di radon nelle abitazioni. Saranno effettuati studi comparativi che tengano conto degli elementi pertinenti (zone geografiche, materiali di costruzione, modi di vita, ecc.). Si dovranno fornire gli elementi che consentono di adottare eventuali contromisure efficaci e durature per ridurre l esposizione della popolazione. Verranno intraprese ricerche per ottimizzare i metodi di radiodiagnostica al fine di ridurre l esposizione dei pazienti. Si metteranno a punto procedure gestionali basate su informazioni scientifiche perfezionate per ottimizzare la radioprotezione sul posto di lavoro. 5

6 Scienza e ricerca Verranno elaborate metodologie scientifiche per potere valutare e gestire meglio, in tempo reale, le conseguenze delle situazioni di emergenza nucleare in modo da ottimizzare le contromisure, limitare la trasmissione della contaminazione radioattiva all uomo e curare le vittime colpite da radiazioni a seguito di incidente. Per risolvere questi complessi problemi, le informazioni raccolte in diversi settori dovranno essere integrate nell ambito di un impostazione pluridisciplinare in cui si affronteranno i temi indicati in appresso. Esposizione dell uomo alle radiazioni ed alla radioattività Lo scopo è di sviluppare i mezzi per misurare le dosi di radiazioni in maniera affidabile e precisa e definire le vie e i modi di trasferimento della radioattività nell ambiente e le possibili strategie per impedire il trasferimento dei radionuclidi all uomo. Verrà studiato il comportamento dei radionuclidi nell ambiente, con speciale attenzione per i radionuclidi naturali e quelli artificiali a vita lunga che possono accumularsi negli ecosistemi naturali o seminaturali o che possono subire trasformazioni chimiche e biologiche. Verranno inoltre prese in considerazione le contromisure atte a ridurre le conseguenze della contaminazione radioattiva sull ambiente e sull uomo. Conseguenze dell esposizione a radiazioni per l uomo: valutazione, prevenzione e trattamento Lo scopo è di determinare quantitativamente gli effetti di dosi basse e/o intensità di dosi basse (effetti non stocastici), di mettere a punto mezzi per apprezzare e trattare gli effetti delle radiazioni a seguito di incidente (effetti non stocastici) e di valutare le loro conseguenze sullo sviluppo dell organismo. Il lavoro avrà un impostazione concertata, basata sulla microdosimetria, sulla modellazione biofisica, su studi di biologia molecolare, cellulare e animale e di carattere epidemiologico, per cercare di comprendere i meccanismi coinvolti e per valutare i rischi di cancro introdotto da radiazioni ed il danno genetico per l uomo, utilizzando tra l altro campionature e studi epidemiologici comparativi effettuati in diverse zone. Ciò fornirà un supporto fondamentale per interpretare dati epidemiologici relativi all uomo ed estrapolarli ai casi di dosi basse/o intensità delle dosi. La diagnosi ed il trattamento degli effetti di incidenti che comportano esposizioni globali dell organismo o locali esterne, o contaminazione interna da radionuclidi, verranno migliorati studiandone la patogenesi e utilizzando le moderne tecniche molecolari e cellulari. Gli studi sullo sviluppo dell organismo saranno incentrati sul danno cerebrale in seguito a irradiazioni «in utero», sui casi di cancro indotto da radiazioni e sul trasferimento di radionuclidi nel feto e durante l infanzia e la fanciullezza. Rischi e gestione dell esposizione alle radiazioni L obiettivo è di valutare i rischi complessivi dell esposizione dell uomo alle radiazioni e di elaborare i metodi per ottimizzare e gestire la radioprotezione in situazioni normali e di incidente. 6

7 Radioprotezione Accordo con la Comunità europea dell energia atomica Verranno raccolte sistematicamente informazioni relative all esposizione dell uomo da sorgenti radioattive naturali, da apparecchiature sanitarie e da impianti industriali, con particolare attenzione per studi epidemiologici, compresi quelli sulle persone esposte sul posto di lavoro o in zone di radioattività naturale particolarmente elevata. Verranno esaminati i fattori che influenzano l esposizione della popolazione al radon nelle abitazioni e le possibili contromisure. I rischi da radiazioni verranno valutati in prospettiva paragonabili a rischi di altra natura. Verrà presa in considerazione l ottimizzazione della radioprotezione in condizioni normali e di incidente ai fini della conformità alle nuove norme di protezione. Verranno sviluppati ulteriormente modelli delle conseguenze di incidenti con liberazione di radiazioni e procedure di gestione delle situazioni di emergenza. Un livello ottimale dell esposizione in radiodiagnostica medica verrà raggiunto approntando misure di controllo della qualità dell immagine ed analizzando i rischi ed i vantaggi dei diversi metodi. 7

8 Scienza e ricerca Attuazione del sottoprogramma e partecipazione finanziaria della Comunità Allegato B 1. La Commissione attua il sottoprogramma in base agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnico di cui all allegato A. 2. La selezione dei progetti viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui all allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE, che adotta il terzo programma quadro, e degli obiettivi di cui all allegato A del presente accordo. Il sottoprogramma sarà attuato prevalentemente mediante progetti eseguiti con contratti di ricerca e sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria, nei quali il contributo finanziario della Comunità non supererà normalmente il 50 %. Le università e gli altri centri di ricerca che parteciperanno ai suddetti progetti potranno scegliere, per ogni progetto, tra il finanziamento del 50 % della spesa complessiva e il finanziamento del 100 % dei costi marginali supplementari. I contraenti, che possono essere università, organismi di ricerca, industrie e piccole e medie imprese, devono avere sede nella Comunità o in Svizzera; almeno due di essi devono essere indipendenti tra di loro e avere sede in Stati membri diversi. 1 contratti relativi ai progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria vengono conclusi, di norma, secondo una procedura di selezione che prevede la pubblicazione di bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Le conoscenze acquisite nel corso dei progetti verranno diffuse all interno del sottoprogramma e mediante un azione centralizzata, ai sensi della decisione di cui all articolo 4, terzo capoverso, della decisione 90/221/Euratom, CEE. 8

9 Radioprotezione Accordo con la Comunità europea dell energia atomica Allegato C Disposizioni finanziarie 1. L importo ritenuto necessario per lo svolgimento del sottoprogramma è pari a ECU. 2. L importo del contributo finanziario della Svizzera per la sua associazione al sottoprogramma comunitario è stimato a ECU e va aggiunto, insieme ad altri eventuali contributi di paesi terzi, all importo soprammenzionato, ai sensi dell articolo 2 del presente accordo. 3. Lo scadenzario indicativo degli stanziamenti d impegno per il sottoprogramma e del contributo finanziario della Svizzera è riportato nella tabella seguente: (ECU) Impegni della Comunità Totale Gestione e amministrazione Contratti Totale Contributo della Svizzera Totale Gestione e amministrazione Contratti Totale

10 Scienza e ricerca Allegato D Modalità di finanziamento 1. Il presente allegato definisce in dettaglio le modalità del contributo finanziario della Svizzera, di cui all articolo 2 dell accordo. 2. All inizio di ogni anno, o quando il sottoprogramma comunitario è sottoposto ad una revisione che comporti un aumento dell importo ritenuto necessario per la sua attuazione, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi proporzionale al contributo di questo paese alla copertura delle spese previste dall accordo. Tale contributo è espresso sia in ECU, che in moneta svizzera; la composizione dell ECU è definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/89. Il valore in moneta svizzera del contributo in ECU viene determinato alla data della richiesta di fondi. 3. La Svizzera versa il proprio contributo alle spese annue previste dall accordo all inizio di ogni anno e comunque entro tre mesi dall invio della richiesta di fondi. In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Svizzera è tenuta al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicato negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25% per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato viene applicato all intero periodo di ritardo. Tuttavia gli interessi di mora sono esigibili soltanto se il pagamento è compiuto con un ritardo superiore a tre mesi a decorrere dalla data d invio della richiesta di fondi da parte della Commissione. 4. Le spese di viaggio sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri, per partecipare ai lavori del comitato di cui all articolo 4 dell accordo, vengono rimborsate dalla Commissione secondo la procedura attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri della Comunità europea e, in particolare, in conformità della decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE. 5. Le quote versate dalla Svizzera vengono iscritte a credito del sottoprogramma comunitario come entrate di bilancio imputate alla voce corrispondente nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee. 6. Per la gestione degli stanziamenti si applica il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee. 7. Al termine di ogni anno viene preparato e trasmesso alla Svizzera, per informazione, un bilancio degli stanziamenti per il sottoprogramma comunitario. 10

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