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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2016) 8542 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL ATTO DELEGATO Durante le negoziazioni del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato l esenzione dall obbligo di compensazione per un periodo di tre anni per gli schemi pensionistici che soddisfano determinati criteri. Questo periodo transitorio, stabilito dall articolo 89, paragrafo 1, dell EMIR, consente alle controparti centrali di disporre di maggior tempo per sviluppare soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti intese a soddisfare le richieste di garanzie reali. A norma dell articolo 85, paragrafo 2, dell EMIR l esenzione può essere estesa una volta di due anni e una volta di un anno attraverso atti delegati. Il 5 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2015/1515 (regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici, GU L 239 del , pag. 63), prorogando l esenzione di tre anni di cui all articolo 89, paragrafo 1, dell EMIR di due anni, fino al 16 agosto La Commissione propone ora di prorogare l esenzione in vigore di un ulteriore anno mediante il presente progetto di atto delegato. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L ADOZIONE DELL ATTO Per valutare pienamente la situazione attuale, la Commissione ha commissionato uno studio di riferimento inteso ad accertare se le controparti centrali abbiano compiuto gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti. Lo studio di riferimento ha anche fornito un analisi delle soluzioni potenziali e alternative. Inoltre, lo studio di riferimento ha analizzato l impatto dell abolizione dell esenzione in assenza di una soluzione ed ha calcolato la riduzione di reddito pensionistico per i pensionati beneficiari degli schemi pensionistici interessati. Nella relazione (COM/2015/039 del ) basata sullo studio la Commissione ha concluso che in questa fase non sono stati realizzati i necessari sforzi per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restano immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. Ai sensi dell articolo 85, paragrafo 2, dell EMIR, la Commissione ha consultato l ESMA e l EIOPA in merito alla relazione. Sia l ESMA che l EIOPA hanno sostenuto l adozione della relazione. Dopo l adozione del regolamento delegato 2015/1515, la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche che hanno fornito un ulteriore contributo in merito all esenzione dall obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici. Le risposte inviate per la consultazione pubblica sull EMIR 1 e l invito a presentare contributi sul quadro normativo dell UE per i servizi finanziari 2 hanno confermato che le conclusioni della relazione restano valide IT 2 IT

3 I servizi della Commissione hanno discusso il progetto di atto delegato con il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari. Il processo di consultazione ha portato a un ampio consenso sul progetto di atto delegato. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio (SWD(2015) 111 final del ), il progetto di atto delegato è stato pubblicato sul portale Legiferare meglio per un periodo di quattro settimane per raccogliere osservazioni da parte del pubblico. Sono pervenute quattro osservazioni. Tutte esprimevano il sostegno all adozione del progetto di atto delegato. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL ATTO DELEGATO Il diritto di adottare un atto delegato è previsto dall articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR). IT 3 IT

4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni 3, in particolare l articolo 85, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le controparti centrali si interpongono tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari. Il rischio di credito delle controparti è attenuato mediante la prestazione di garanzie reali calcolate in modo da coprire potenziali perdite dovute a inadempimento. Le controparti centrali accettano come garanzia reale unicamente attività altamente liquide, generalmente in contanti, per la reintegrazione del margine di variazione, in modo da consentire una liquidazione rapida in caso di inadempimento. (2) Gli schemi pensionistici in molti Stati membri operano attivamente sui mercati dei derivati OTC. Tuttavia, di norma gli schemi pensionistici riducono al minimo le loro posizioni in contante per detenere investimenti aventi un rendimento superiore, quali i titoli, che consentono di assicurare elevati rendimenti per i pensionati. Di regola, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o una tantum, destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi il dirottamento da parte loro di una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle controparti centrali. (3) L articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede pertanto che, per tre anni dopo l entrata in vigore dello stesso regolamento, l obbligo di compensazione previsto all articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 non si applichi ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il periodo transitorio si applica anche agli enti 3 GU L 201 del , pag. 1. IT 4 IT

5 stabiliti ai fini dell erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento. (4) L articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone alla Commissione di elaborare una relazione per accertare se le controparti centrali abbiano compiuto gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Per effettuare la valutazione, la Commissione ha commissionato uno studio di riferimento sulle soluzioni per la prestazione di garanzie reali non in contanti alle controparti centrali da parte degli schemi pensionistici, nonché sull impatto dell abolizione dell esenzione in assenza di soluzione in termini di riduzione dei redditi pensionistici per i pensionati beneficiari degli schemi pensionistici interessati. Su tale base la Commissione ha adottato la propria relazione 4 il 3 febbraio (5) Conformemente alle conclusioni della relazione, la Commissione ha ritenuto che in questa fase le controparti centrali non abbiano realizzato gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati OTC sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. Di conseguenza è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione 5 che proroga il periodo transitorio di tre anni di cui all articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 di altri due anni. (6) Da allora, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, conclusasi nell agosto 2015, al fine di elaborare una relazione sull attuazione del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni in conformità all articolo 85, paragrafo 1, del regolamento stesso. La Commissione ha inoltre consultato il pubblico mediante un invito a presentare contributi sul quadro normativo dell UE per i servizi finanziari. Conformemente al risultato della relazione della Commissione, il risultato della consultazione pubblica sul regolamento (UE) n. 648/2012 e le risposte inviate a seguito dell invito a presentare contributi hanno confermato che in questa fase le controparti centrali non hanno realizzato gli sforzi necessari per sviluppare soluzioni tecniche adeguate e che restano immutati gli effetti negativi della compensazione centrale dei contratti derivati OTC sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. (7) Occorre pertanto prorogare ulteriormente il periodo transitorio di tre anni previsto all articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile per consentire che la proroga del vigente periodo transitorio avvenga prima della sua scadenza o subito dopo di essa. Un entrata in vigore tardiva potrebbe determinare 4 5 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione (COM(2015) 39 final del 3 febbraio 2015). Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del , pag. 63). IT 5 IT

6 incertezza del diritto per gli schemi pensionistici in merito alla necessità di iniziare a prepararsi in previsione dell entrata in vigore dell obbligo di compensazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: Fino al 16 agosto 2018 l obbligo di compensazione previsto all articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all articolo 2, punto 10. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT

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