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1 Corte d'appello di Cagliari Sezione civile Sentenza 21 marzo 2018 n. 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Maria Mura - Presidente dott. Donatella Aru - Consigliere relatore dott. Emanuela Cugusi - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA OGGETTO: Esecutorietà sentenza della Sacra Rota nullità del matrimonio nella causa civile iscritta al n. 45 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2018, promossa da: (...), nata a (...) il (...), residente in S., elettivamente domiciliata in Cagliari, viale (...) presso lo studio dell'avv.to El.D'A. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso; ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cagliari in data 29 novembre 2017 comunicata con nota prot. n. (...) in pari data; (...), nato a (...) il (...), residente in (...) elettivamente domiciliato in Cagliari, viale (...) presso lo studio dell'avv.to St.Ca. che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso; Attori con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale. Intervenuto per legge IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso pervenuto telematicamente il 19 febbraio 2018 (...) e (...) premesso che: - avevano contratto matrimonio concordatario in Cagliari il 29 luglio 2007; - essi avevano avuto un figlio preconcepito; - avevano convissuto per tre anni;

2 - il matrimonio era stato dichiarato nullo con sentenza in data 15 dicembre 2015 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo, pubblicata il 2 maggio 2016, cui aveva fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25 gennaio 2017; hanno chiesto che, verificati i presupposti di legge, questa Corte renda esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario e le attribuisca gli effetti civili nell'ordinamento italiano, con le necessarie statuizioni per le annotazioni nei registri dello stato civile ed in quelli di nascita. La causa è stata istruita con produzioni documentali. Acquisite le richieste del Procuratore Generale, è stata tenuta a decisione. Deve premettersi brevemente che il riconoscimento di efficacia delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico da parte della Corte d'appello, secondo le disposizioni contenute nell'accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il (apportante modifiche al Concordato Lateranense dell' tra la Santa Sede e l'italia), ratificato e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121, è ancora necessario pur dopo la riforma del diritto internazionale privato di cui alla L. 31 maggio 1995, n Detta legge, infatti, ha previsto la generale efficacia automatica in Italia delle sentenze straniere senza ricorso ad alcun procedimento, ma, ai sensi dell'art. 2, sono salve le convenzioni internazionali in vigore in Italia - e tra queste è certamente da annoverare il citato Accordo - che prevalgono sulle nuove disposizioni di diritto internazionale privato. Occorre ancora considerare al riguardo che la L. n. 121 del 1985 non rientra tra le disposizioni di legge abrogate dall'art. 73 della L. n. 218 del Si osserva poi che i presupposti per il riconoscimento di efficacia nell'ordinamento italiano delle sentenze pronunciate dal Tribunale Ecclesiastico da parte della Corte d'appello devono essere individuati: - ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera a) e b) del richiamato Accordo; - con riferimento, per quanto riguarda "le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere" richiamate all'articolo 8 comma 2 lettera c), alle condizioni richieste dagli abrogati artt c.p.c., vigenti all'epoca della stipulazione dell'accordo ed espressamente richiamate nel Protocollo addizionale con un rinvio da intendersi in senso materiale, con conseguente irrilevanza della loro successiva abrogazione. La Corte ritiene che nel caso scrutinato sussistano i presupposti richiesti dalla legge perché possa dichiararsi efficace in Italia la sentenza sopra specificata che ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato tra le parti. Invero: - alla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo in data 15 dicembre 2015 pubblicata il 2 maggio 2016 ha fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25 gennaio 2017, ed essa è quindi passata in giudicato secondo il diritto canonico; - il Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo era competente a conoscere della causa in quanto il matrimonio era stato contratto in conformità dell'art. 8 dell'accordo (art. 8 comma 2 lett. a );

3 - nel procedimento davanti al citato Tribunale è stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (art. 8 comma 2 lett. b ); - non risulta che la sentenza delibanda sia contraria ad altra sentenza pronunciata dal giudice italiano (art. 797 n. 5 c.p.c. previgente) né che sia pendente un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti ( art. 797 n. 6 c.p.c. previgente); - la sentenza in questione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano (art. 797 n.7 c.p.c. previgente), in quanto la nullità è stata pronunciata per esclusione del bonum prolis da parte dell'uomo. Si richiama al riguardo la puntuale motivazione di Cass., n. 814/2009: "Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, ne' sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n del 1982; Cass. n del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n del 1988). Con la sentenza n del 1984 questa Suprema Corte ha chiarito che (cfr. motivazione) la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale (artt. 29, 30 e 31 Cost.) (com'è evidenziato dall'ampia normativa che disciplina e tutela la procreazione e la prole in una precisa analisi di diritti e doveri. Da ultimo le sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza n del 2008, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative, ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa. Nel caso di specie non appare configurabile neppure tale incompatibilità, non potendosi ritenere rilevanti, al fine di verificare la compatibilità della sentenza del Tribunale ecclesiastico con l'ordine pubblico italiano, circostanze, quali quella addotta dalla ricorrente (malattia contagiosa del marito, che avrebbe potuto pregiudicare la salute sia della moglie che di eventuali figli), che ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico non hanno assunto alcun rilievo causale. La compatibilità o meno con l'ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio. Nella fattispecie la nullità del matrimonio concordatario è stata dichiarata per la concorde esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa, che la giurisprudenza di questa Corte, per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l'ordine pubblico italiano".

4 Deve al riguardo rilevarsi che questa Corte condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui: "..la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole..." (v. tra le altre Cass. n /07). Nel caso scrutinato risulta dalla sentenza ecclesiastica che la P., come da lei espressamente riconosciuto, era a conoscenza, al momento delle nozze, del fatto che il (...) escludesse nel modo più assoluto figli dal matrimonio oltre il preconcepito, essendo i nubendi entrambi portatori di talassemia. Tale fatto ha altresì trovato conferma nelle deposizioni testimoniali richiamate nella sentenza de qua. In ogni caso, essendo l'istanza stata presentata congiuntamente, si richiama la puntuale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 6128/1985; conformi Cass., nn. 1822/2005; 27078/2005. Deve, pertanto, accogliersi la domanda e dichiararsi l'efficacia in Italia della predetta sentenza ecclesiastica. Inoltre, a norma dell'art. 63, comma 2, lettera h) e dell'art. 49, lettera h) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, deve ordinarsi la annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Cagliari il 29 luglio 2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cagliari per l'anno 2007, atto n. 247, parte II, Serie A e l'annotazione nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cagliari, a margine dell'atto di nascita di (...) e (...). Nulla sulle spese. PER QUESTI MOTIVI La Corte definitivamente pronunciando: - dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza in data 15 dicembre 2015 e pubblicata il 2 maggio 2016, con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Sardo ha dichiarato nullo il matrimonio canonico contratto in Cagliari il 29 luglio 2007 tra (...) nato a Cagliari il (...) e (...) nata a (...) il (...); - ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di annotare la presente sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio in corso; - ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari di annotare la sentenza a margine dell'atto di nascita di (...) e (...); - nulla sulle spese. Così deciso in Cagliari il 14 marzo 2018.

5 Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2018

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