Aeroporto regionale di Lugano-Agno. Training Requirements Application Manual e delega della vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aeroporto regionale di Lugano-Agno. Training Requirements Application Manual e delega della vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto"

Transcript

1 Bundesamt für Zivilluftfahrt (UFAC) Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) Federal Office for Civil Aviation (FOCA) fep 3003 Berna, 23 dicembre 2004 Aeroporto regionale di Lugano-Agno Training Requirements Application Manual e delega della vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto (Modifica del regolamento d esercizio) Domande presentate da Aeroporto Città di Lugano Decisione

2 Ufficio federale dell aviazione civile 2 I Fatti 1. Con decisione del 2 ottobre 2003, l Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), per ragioni di sicurezza, aveva imposto all aeroporto di Lugano-Agno delle restrizioni operative e aveva revocato la delega riguardante la vigilanza sulle procedure di introduzione e di qualificazione per piloti e aeromobili. Il 28 luglio 2004 sono state approvate nuove procedure di avvicinamento indiretto alla pista 19. Questi cambiamenti, e il fatto che l UFAC intendeva restituire all aeroporto la delega riguardante la vigilanza, a suo tempo revocata, hanno spinto l aeroporto a ripensare completamente il sistema di formazione per i voli IFR e a fissarne i criteri nel Training Requirements Application Manual. 2. Con lettera del 20 ottobre 2004 la Città di Lugano, rappresentata dalla direzione dell'aeroporto di Lugano e in quanto esercente dell'aeroporto Città di Lugano, sottopone all' UFAC il Training Requirements Application Manual (TRAM), un allegato al regolamento d esercizio, per approvazione. La domanda di approvazione comprende il TRAM nella versione del 19 ottobre L UFAC ha reso noto il complemento al regolamento d esercizio mediante pubblicazione sul Foglio federale n. 44 del 9 novembre 2004 (pag. 5905, solamente in italiano). Inoltre, diversi piloti e organizzazioni operanti a Lugano sono stati resi attenti alla pubblicazione e alla modifica prevista. Il TRAM è stato depositato pubblicamente presso la direzione dell aeroporto dal 10 al 26 novembre Contro il progetto non sono state presentate opposizioni. II Considerandi 1. Aspetti formali 1.1 Il TRAM costituisce un complemento al regolamento d esercizio. La richiesta presentata costituisce quindi formalmente una modifica del regolamento d'esercizio dell'aeroporto. Di conseguenza, la procedura di approvazione è retta dagli artt. 36c e 36d della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dall'art. 23 segg. dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS ). Secondo l'art. 36c cpv. 3 LNA, l'approvazione del regolamento d'esercizio è di competenza dell'ufac. Secondo l'articolo 36d LNA, solo le domande di modifica del regolamento d esercizio con effetti sostanziali sull esposizione al rumore devono essere depositate pubblicamente. Il TRAM disciplina l istruzione specifica all aeroporto e non ha ripercussioni sull esposizione al rumore. Non è quindi necessaria una pubblicazione ai sensi dell art.

3 Ufficio federale dell aviazione civile 3 36d LNA. Tuttavia, poiché operatori, piloti o istruttori che operano su Lugano-Agno potrebbero essere toccati dalle disposizioni contenute nel TRAM, attraverso la comunicazione pubblicata sul Foglio federale è stata offerta loro la possibilità di esprimersi al riguardo. 1.2 Il progetto non comporta né un ampliamento né cambiamenti d esercizio sostanziali ai sensi dell art. 2 cpv. lett. a dell ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA; RS ). Pertanto non sottostà all obbligo di esecuzione di un esame dell impatto sull ambiente. 1.3 La domanda soddisfa i requisiti formali di cui all'art. 24 OSIA: essa comprende infatti un progetto del regolamento d esercizio. Il richiedente non ha motivato la domanda. Poiché tuttavia l intento, vale a dire la regolamentazione dell obbligo di istruzione specifica all aeroporto, è evidente e l UFAC ha richiesto espressamente all esercente dell aeroporto una tale regolamentazione, l autorità di decisione, per la sua valutazione, può rinunciare senza inconvenienti a una motivazione. La domanda riguarda unicamente questioni di carattere organizzativo e non ha di conseguenza ripercussioni sull ambiente e sul territorio, e quindi neanche sul piano delle zone di sicurezza. 2. Nel merito 2.1 Modifica del regolamento d esercizio Contenuto dell'esame Conformemente all'art. 25 cpv. 1 OSIA, il regolamento d'esercizio è approvato se - il contenuto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del Piano settoriale dell infrastruttura aeronautica (PSIA); - le esigenze della concessione d esercizio e dell approvazione dei piani sono attuate; - le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle - legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute Esame della modifica del regolamento d esercizio Come già illustrato, il TRAM disciplina unicamente questioni di carattere organizzativo riguardanti l istruzione specifica all aeroporto. Di conseguenza non vengono toccati gli obiettivi e le condizioni né del piano settoriale, né della concessione d esercizio o delle approvazioni dei piani. L esame può quindi limitarsi alle esigenze specifiche dell aviazione.

4 Ufficio federale dell aviazione civile 4 I competenti servizi dell UFAC hanno esaminato il TRAM ed espresso diversi suggerimenti e osservazioni, che sono stati discussi il 26 novembre 2004 con la direzione dell aeroporto. L esercente dell aeroporto ha quindi adeguato il TRAM in determinate parti e inoltrato una nuova versione datata 30 novembre Di particolare rilievo sono i seguenti punti: a) Circling CHARLIE (VIS 5000 m / ceiling 3100 ft AAL): Di notte, per i piloti è più difficile orientarsi che di giorno. Nell oscurità, inoltre, non è possibile distinguere le nubi o i brandelli di nubi. Date queste premesse, gli esperti dell UFAC non ritengono ammissibile che il Circling CHARLIE (VIS 5000 / ceiling 3100 ft AAL) possa essere utilizzato di notte da piloti senza istruzione pratica e senza procedura Contingency. La procedura di avvicinamento indicata al punto 4.1 della tabella deve quindi essere prevista come Circling CHARLIE (VIS 5000 m or more, ceiling 3100 ft AAL or higher, day only). b) Al punto 4.3 b, per maggiore semplicità, agli operatori senza certificato di operatore aereo (AOC, Air Operator Certificate) viene solamente richiesto di presentare alla direzione dell aeroporto di Lugano la prova di aver seguito la necessaria istruzione specifica con un istruttore autorizzato. A questo scopo, l esercente dell aeroporto può predisporre dei formulari e prescriverne l utilizzazione. c) Nella versione rielaborata del TRAM si stabilisce che la qualificazione conseguita su un velivolo con un unico pilota non autorizza a effettuare operazioni con velivoli a equipaggio multiplo. Analogamente, la qualificazione conseguita su un velivolo con equipaggio multiplo vale esclusivamente su questo tipo di aeromobili. Per gli istruttori si applicano requisiti più severi. Essi devono essere in possesso della qualificazione per lo specifico tipo o modello di velivolo. Tuttavia, l UFAC può accordare deroghe a questa regola per velivoli con caratteristiche di volo paragonabili. L esercente dell aeroporto può anche allestire una lista di velivoli con le rispettive classi di appartenenza. Questa lista acquista validità solamente dopo l approvazione da parte dell Ufficio federale. In mancanza di tale lista, valgono le qualificazioni di classe e di tipo elencate in JAR-FCL e d) Con il regime di deroga proposto dall esercente dell aeroporto, i voli di calibrazione sarebbero stati esonerati da tutti i vincoli inerenti alle qualificazioni. Secondo l UFAC, un regime di questo genere non soddisfa i requisiti posti a un aeroporto come quello

5 Ufficio federale dell aviazione civile 5 di Lugano. Nella versione approvata si stabilisce che l UFAC, su richiesta, può concedere deroghe alle esigenze fissate del TRAM in materia di qualificazioni. e) Al TRAM è stata aggiunta una disposizione che consente all esercente dell aeroporto di rifiutare o di ritirare la qualificazione specifica all aeroporto, nonché di subordinare il rilascio della qualificazione al soddisfacimento di ulteriori condizioni. All esercente dell aeroporto viene quindi data la possibilità di intervenire se necessario e di assicurare quindi che siano ammessi solamente piloti e operatori che soddisfano i requisiti per garantire operazioni sicure su Lugano-Agno. 2.2 Delega della vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto Istruzione specifica all aeroporto e vigilanza Secondo l art. 4 cpv. 1 LNA, l Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi. Fra le procedure di avvicinamento e la necessaria istruzione specifica esiste uno stretto legame. Inoltre, l amministrazione e la vigilanza sull istruzione specifica possono essere effettuate in modo efficiente solamente sul posto. È perciò opportuno che questi compiti siano delegati alla direzione dell aeroporto, come avviene comunemente nella prassi. La delega della vigilanza sulla qualificazione di piloti e aeromobili è stata ritirata all esercente dell aeroporto con decisione del 2 ottobre 2004, poiché quest ultimo l aveva attuata in maniera insufficiente, non adempiendo quindi ai propri obblighi. Con la regolamentazione dettagliata, mediante il TRAM, dell istruzione specifica all aeroporto e con altre misure amministrative e organizzative, l esercente dell aeroporto ha creato le premesse necessarie affinché gli possano essere delegate l organizzazione e la vigilanza relative all istruzione specifica all aeroporto. L esercente dell aeroporto riceve nuovamente la competenza per il rilascio della qualificazione di tipo A; inoltre gli viene delegata la vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto. Esso deve in particolare avere cura che l istruzione venga impartita solamente da istruttori in possesso della necessaria qualificazione e in conformità alle regole stabilite nel TRAM. L obbligo di vigilare affinché, nell ambito dell aerodromo, siano rispettate le prescrizioni generali del diritto aeronautico è un compito fondamentale dell esercente dell aeroporto. Esso deriva dalla concessione d esercizio e dal capitolato d oneri del capo d aerodromo, e non deve essere ulteriormente disciplinato in questa sede.

6 Ufficio federale dell aviazione civile Regolamentazione transitoria Il TRAM prevede, per i piloti, tre livelli di qualificazione: A, B e C. Questi livelli sono strutturati in maniera modulare e collegati fra di loro in maniera tale che ciascuno costituisce il presupposto per quello successivo. Un pilota, cioè, può ottenere la qualificazione di tipo C solamente se soddisfa anche i requisiti per le qualificazioni di tipo B e A. Per la qualificazione di tipo A è sufficiente un introduzione teorica. Per ottenere la qualificazione di tipo B è necessario, in aggiunta, effettuare voli di introduzione su Lugano-Agno. I piloti in possesso della qualificazione di tipo B possono utilizzare tutte le procedure di avvicinamento indiretto, i cosiddetti Circling 19. Con la qualificazione di tipo C, il pilota è autorizzato anche ad effettuare avvicinamenti IGS 01. Il TRAM disciplina al punto 11 i cosiddetti Grandfather Rights. Le qualificazioni già acquisite vengono riconosciute, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di addestramento definiti. La regolamentazione dei Grandfather Rights è adeguata. Essa garantisce che tutti i piloti dispongano delle conoscenze e capacità necessarie per operare su Lugano e tiene conto dell esperienza dei piloti che negli ultimi anni hanno già operato su questo aeroporto. Diversi piloti che operano senza AOC hanno l addestramento necessario per voli di avvicinamento IGS 01. Essi tuttavia non soddisfano i requisiti per la qualificazione di tipo B secondo il punto 5.2 del TRAM e, di conseguenza, possono ottenere la qualificazione di tipo C solamente dopo aver portato a termine l istruzione per la qualificazione di tipo B. A questi piloti deve essere concesso, in aggiunta ai Grandfather Rights, un termine adeguato di quattro mesi per consentire loro di seguire l addestramento necessario per la qualificazione di tipo B. I piloti operanti senza AOC che dispongono di una qualificazione valida per avvicinamenti IGS 01 possono effettuare tali avvicinamenti fino al 30 aprile 2005 anche se non soddisfano i requisiti di cui al punto 5.2. Devono però essere soddisfatti tutti gli altri requisiti del TRAM. Al termine del periodo transitorio, le disposizioni del TRAM valgono senza eccezioni per tutti i piloti e gli esercenti di aeromobili. Finché non sarà stato formato un numero sufficiente di istruttori, l UFAC continuerà ad occuparsi dell istruzione specifica di questi ultimi. 3. Conclusione Riassumendo, si rileva che le misure previste soddisfano i requisiti concernenti la tecnica della navigazione aerea, come del resto quelli concernenti la pianificazione del territo-

7 Ufficio federale dell aviazione civile 7 rio e il piano settoriale. La modifica del regolamento d esercizio soddisfa quindi i requisiti di legge e può essere autorizzata. A causa dei tempi da rispettare per la pubblicazione nell AIP, il testo è già stato inviato e non può più essere modificato. Le modifiche apportate al testo in seguito agli accertamenti integrativi devono essere pubblicate tramite NOTAM. 4. Revoca dell effetto sospensivo Giusta l art. 55 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS ), il ricorso ha effetto sospensivo. Tuttavia, in virtù dell art. 55 cpv. 2 PA, l autorità inferiore può togliere l effetto sospensivo a un eventuale ricorso. Con l approvazione del TRAM è possibile, fra l altro, assicurare che gli avvicinamenti sul circling CHARLIE (VIS 5000 m ceiling 3100) vengano effettuati solamente se sono soddisfatti i requisiti più severi fissati nel documento. Questa misura migliora la sicurezza e giustifica il fatto che il TRAM entri immediatamente in vigore e valga per tutta la durata di eventuali procedure di ricorso. Per questa ragione l'introduzione tempestiva del TRAM di cui si chiede l'approvazione é di interesse pubblico e giustifica la revoca dell'effetto sospensivo. 5. Costi procedurali I costi della modifica di un regolamento d esercizio sono disciplinati nell art. 39 cpv. 3 lett. b dell ordinanza sulle tasse dell Ufficio dell aviazione civile (OTA; RS ). I costi legati alla trattazione della presente domanda giustificano la riscossione di una tassa di fr. 1' Notifica e comunicazione alle parti interessate La presente decisione viene notificata direttamente alla richiedente e a Skyguide. Per informazione è trasmessa alla Direzione dell Aeroporto di Lugano-Agno, al Delegato per l aviazione civile ed a operatori senza AOC che attualmente possono, secondo la lista Lugano Quialifications - Pilots (stato: 22 novembre 2004), effettuare avvicinamenti IGS 01.

8 Ufficio federale dell aviazione civile 8 III Decisione 1. Il Training Requirements Application Manual (TRAM) è approvato nella versione del 30 novembre 2004 come allegato al regolamento d esercizio dell aeroporto di Lugano Agno. 2. La procedura di avvicinamento Circling CHARLIE (VIS 5000 m or more / ceiling 3100 ft AAL or higher) può essere utilizzata, con la qualificazione di tipo A, solamente di giorno. Per le operazioni notturne con questa procedura è necessaria la qualificazione di tipo B e una procedura Contingency approvata dalle autorità aeronautiche competenti. 3. Per la qualificazione degli istruttori, l esercente dell aeroporto può allestire una lista di velivoli con le rispettive classi di appartenenza. Questa lista acquista validità solamente dopo l approvazione da parte dell Ufficio federale. 4. Dal 1 gennaio 2005, l esercente dell aeroporto è competente per quanto riguarda l amministrazione e la vigilanza sull istruzione specifica all aeroporto. 5. I piloti operanti senza certificato di operatore aereo (AOC ) che dispongono di una qualificazione valida per avvicinamenti IGS 01 possono effettuare tali avvicinamenti fino al 30 aprile 2005 anche se non soddisfano i requisiti di cui al punto 5.2 del TRAM. Devono però essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Al termine del periodo transitorio, le disposizioni del TRAM valgono senza eccezioni per tutti i piloti e gli esercenti di aeromobili. 6. Gli eventuali ricorsi contro la presente decisione sono privati dell'effetto sospensivo. 7. Le tasse amministrative di fr sono a carico della richiedente. Allegati: - Training Requirement Application Manual (version Novembre 30, 2004) Rimedi giuridici: Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso di diritto amministrativo presso la Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente, casella postale 336, CH-3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Questo termine è sospeso dal 18 dicembre 2004 al 1 gennaio 2005 compreso. Il termine di ricorso decorre a partire dal giorno successivo alla notifica nel caso in cui quest'ultima venga effettuata di persona alle parti, e dal giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione in un bollettino ufficiale. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova se in possesso del ricorrente. Inoltre deve essere allegata la procura di un eventuale rappresentante legale.

9 Ufficio federale dell aviazione civile 9 Ufficio federale dell'aviazione civile Raymond Cron, Direttore Notifica per raccomandata a: - Municipio Città di Lugano, piazza Riforma 1, 6901 Lugano - Skyguide SA, Case postale, 1215 Genève 15 Copia per conoscenza a: - Aeroporto di Lugano-Agno, Direzione, 6982 Agno - Dipartimento del territorio, delegato per l aviazione civile, residenza governativa, Piazza Governo, 6500 Bellinzona - Piloti conformemente alla lista «Lugano Qualifications Pilots

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna. Decisione concernente la modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione dei prototipi del velivolo PC 24 della Pilatus Flugzeugwerke AG,

Dettagli

Aeroporto regionale di Lugano-Agno. Avvicinamenti indiretti IFR alla pista 19 (Modifica del regolamento d esercizio)

Aeroporto regionale di Lugano-Agno. Avvicinamenti indiretti IFR alla pista 19 (Modifica del regolamento d esercizio) Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) Federal Office for Civil Aviation (FOCA) 442.29 fep 3003 Berna, 28 luglio 2004

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2014 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Costruzione di una scala di sicurezza

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 15 aprile 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione

Dettagli

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna. Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per gli addestramenti e le esibizioni aeronautiche della Patrouille Suisse e del team PC-7 del 25 marzo 2015 Autorità

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 10 ottobre 2011 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci di guida (circling guidance

Dettagli

Decisione. del 19 ottobre Berna.

Decisione. del 19 ottobre Berna. Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni delle nubi tramite palloni frenati effettuate dal Politecnico federale di Zurigo

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 13 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011 del 27 aprile 2012 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e

Dettagli

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)

Dettagli

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per un volo di esibizione di un Remotely Piloted Aerial System (RPAS) della Scuola politecnica federale di Zurigo,

Dettagli

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina: Ordinanza del DATEC concernente la modifica di ordinanze del Dipartimento in esecuzione della modifica del 1 ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea del 4 marzo 2011 Il Dipartimento federale dell

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sostituzione sistema di volo strumentale IGS Berna, 28 marzo LUG / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sostituzione sistema di volo strumentale IGS Berna, 28 marzo LUG / fep Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2012 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Sostituzione sistema di volo strumentale

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di avvicinamento (approach lights) 3003 Berna, 9 dicembre LUG / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di avvicinamento (approach lights) 3003 Berna, 9 dicembre LUG / fep Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 9 dicembre 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci di avvicinamento (approach

Dettagli

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le

Dettagli

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA) Modifica del 18 aprile 2000 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina:

Dettagli

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le disposizioni

Dettagli

Decisione. dell 8 marzo Berna.

Decisione. dell 8 marzo Berna. Decisione concernente la modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione effettuati dalla ditta Pilatus Flugzeugwerke AG, di seguito denominata

Dettagli

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 25 ottobre 2006 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, ordina: I L

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica (OAFA) versione non ancora pubblicata sul FF del 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 111 della legge federale del 21 dicembre

Dettagli

Campo d applicazione e diritto applicabile

Campo d applicazione e diritto applicabile Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC),

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) Modifica del 24 gennaio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 dicembre 1995 1 concernente il servizio della sicurezza

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Canalizzazione piazzale travaso carburanti Berna, 21 settembre LUG / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Canalizzazione piazzale travaso carburanti Berna, 21 settembre LUG / fep Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 21 settembre 2011 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Canalizzazione piazzale travaso

Dettagli

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero (OJAR-FCL) del 14 aprile 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, visti

Dettagli

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Il consiglio della FSA emana il seguente regolamento. A. Titolo di mediatore FSA/mediatrice FSA 1. La Federazione Svizzera degli Avvocati attribuisce ai suoi

Dettagli

Aeroporto Città di Lugano-Agno

Aeroporto Città di Lugano-Agno Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 15 marzo 2007 Aeroporto Città di Lugano-Agno Approvazione dei piani Ampliamento piazzale velivoli

Dettagli

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008) Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all organizzazione dell orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del

Dettagli

Modulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare)

Modulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare) Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Divisione Strategia e politica aeronautica Modulo per la presentazione

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sistemazione logistica terminale partenza e arrivi Berna, 7 maggio LUG / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sistemazione logistica terminale partenza e arrivi Berna, 7 maggio LUG / fep Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 7 maggio 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Sistemazione logistica terminale partenza

Dettagli

Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA)

Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Progetto del 28.06.2018 per la procedura di consultazione e di partecipazione

Dettagli

S e n t e n z a d e l l ' 11 o t t o b r e

S e n t e n z a d e l l ' 11 o t t o b r e B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a

Dettagli

Decisione. A) Aspetti formali:

Decisione. A) Aspetti formali: Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Direzione UFACBAZL, CH-3003 Berna N. registrazione/dossier: B-2003-138/pac/air

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011)

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011) Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all organizzazione dell orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Modifica del 4 luglio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 18.1.2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica (OAFA) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione

Dettagli

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, Christine Ackermann, cancelliere Manuel Borla.

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli, Christine Ackermann, cancelliere Manuel Borla. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno Modifica del regolamento d esercizio Decisione

Aeroporto di Lugano-Agno Modifica del regolamento d esercizio Decisione Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) Federal Office for Civil Aviation (FOCA) 442.27/rr Berna, 2 ottobre 2003 Aeroporto

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Impianto: San Vittore GR-3. Arbedo-Castione, Lumino, Roveredo (GR), San Vittore. Lumino, San Vittore

Impianto: San Vittore GR-3. Arbedo-Castione, Lumino, Roveredo (GR), San Vittore. Lumino, San Vittore Contenuto Obiettivi e condizioni specifici per l impianto / Schede di coordinamento GR-3 Impianto: San Vittore GR-3 Rete parziale: Eliporto S I T U A Z I O N E Informazioni generali e dati tecnici: - Cantone

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all organizzazione dell orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del

Dettagli

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica Ordinanza sull infrastruttura aeronautica (OSIA) Modifica del 17 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 1994 1 sull infrastruttura aeronautica è modificata come

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO COMUNE DI MASSAGNO ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO In applicazione degli Art 186 LOC e Art 10 RC, il Municipio di Massagno risolve: Art 1

Dettagli

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell ambiente,

Dettagli

Aeroporto Città di Lugano-Agno. Modifica del regolamento d esercizio Voli mattutini e serali

Aeroporto Città di Lugano-Agno. Modifica del regolamento d esercizio Voli mattutini e serali Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC 3003 Berna, 10 aprile 2007 Aeroporto Città di Lugano-Agno Modifica

Dettagli

Concessione di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici della SSR via OUC

Concessione di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici della SSR via OUC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Direzione N. dossier: 1000278547 Bienne, 19 dicembre 2018 Concessione

Dettagli

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza tecnica Promemoria sulle procedure d immatricolazione

Dettagli

S I T U A Z I O N E. Impianto: Lugano-Agno TI-1. Rete parziale aerodromi regionali. Informazioni generali e dati tecnici:

S I T U A Z I O N E. Impianto: Lugano-Agno TI-1. Rete parziale aerodromi regionali. Informazioni generali e dati tecnici: Impianto: Lugano-Agno Rete parziale: Aerodromi regionali S I T U A Z I O N E Informazioni generali e dati tecnici: - Cantone d ubicazione: - Comuni del perimetro dell impianto: - Comuni toccati da limitazioni

Dettagli

Procedura di modifica dello spazio aereo

Procedura di modifica dello spazio aereo Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Berna, 15.12.2015 Procedura di modifica dello spazio aereo Contenuti

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci

Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci Ordinanza del DATEC concernente l esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci (OJAR-OPS 3) del 14 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente,

Dettagli

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica

Ordinanza sull infrastruttura aeronautica Ordinanza sull infrastruttura aeronautica (OSIA) Modifica del 13 febbraio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 1994 1 sull infrastruttura aeronautica è modificata come

Dettagli

Decisione. del 21 novembre Berna.

Decisione. del 21 novembre Berna. Decisione concernente la modifica della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione effettuati dalla ditta Pilatus Flugzeugwerke AG, di seguito denominata «Pilatus»

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, XXX Progetto di REGOLAMENTO (UE) n. /2010 DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti per l utilizzo dello spazio aereo comune e le procedure operative

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

1. A., 2. B., ricorrenti,

1. A., 2. B., ricorrenti, B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a

Dettagli

Ordinanza del DFE. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie. del 4 maggio 2007

Ordinanza del DFE. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie. del 4 maggio 2007 Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (Ordinanza sulle agenzie di accreditamento di SUP)

Dettagli

Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili

Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d aeromobili (OJAR-145) 1 748.127.3 del 20 ottobre 1995 (Stato 6 aprile 2004) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto REGOLAMENTO (UE) N.../... DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Progetto Bruxelles,... C REGOLAMENTO (UE) N..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative alle operazioni

Dettagli

DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente

DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione Gennaio 2013 Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione Nel quadro dell introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero (; RS 272) del 19 dicembre

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 1 aprile 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS) 748.222.3 del 13 gennaio 2014 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,

Dettagli

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile (OMA) Modifica del 16 marzo 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

Dettagli

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili del Avamprogetto del 11.05.2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso

Dettagli

Istituzione di zone regolamentate (Restricted Areas, LS-R)

Istituzione di zone regolamentate (Restricted Areas, LS-R) Direttiva LR I-001 I Istituzione di zone regolamentate (Restricted Areas, LS-R) Basi legali: Cfr. n. 3.3 Stato: Pubblicazione: 01.06.2017 Entrata in vigore della presente versione: 01.06.2017 N. della

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Modifica del 9 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura d approvazione

Dettagli

Compliance Management negli aerodromi

Compliance Management negli aerodromi Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Divisione Sicurezza delle infrastrutture Guida AD I-004 I Oggetto: Compliance Management negli aerodromi N.

Dettagli

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE Proposta di REGOLAMENTO (CE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] concernente un regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003

Dettagli

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio

Dettagli

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione del 19 ottobre 2005 (Stato 8 novembre 2005) Il Consiglio federale svizzero visto il decreto federale 22 giugno 1951 1 concernente

Dettagli

(Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del

(Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del Ordinanza del DFE sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie (Ordinanza sulle agenzie

Dettagli

Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) Modifica del 9 luglio 1999 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni ordina: I L ordinanza del

Dettagli

2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni

2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Comunicazione-011-DVS-2019-i del

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Giudice unica Elena Avenati Carpani, cancelliere Dario Quirici. A., richiedente. contro. Assicurazione invalidità.

Giudice unica Elena Avenati Carpani, cancelliere Dario Quirici. A., richiedente. contro. Assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III Sentenza del 17 gennaio 2012 Composizione Giudice unica Elena Avenati

Dettagli

SEZIONE 18 MONITORAGGIO DELL AEROPORTO E DELLE AREE LIMITROFE (SURROUNDINGS)

SEZIONE 18 MONITORAGGIO DELL AEROPORTO E DELLE AREE LIMITROFE (SURROUNDINGS) MANUALE DI AEROPORTO SEZIONE 18 SEZIONE 18 MONITORAGGIO DELL AEROPORTO E DELLE AREE LIMITROFE (SURROUNDINGS) MANUALE DI AEROPORTO SEZIONE 18 Pagina 2 di 6 INDICE SEZIONE 18 - LIMITROFE (SURROUNDINGS)...

Dettagli

Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA

Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA Circolare 2008/17 Scambio di informazioni OAD/FINMA Scambio di informazioni tra gli OAD e la FINMA concernenti le affiliazioni, le espulsioni e le uscite di intermediari finanziari Riferimento: Circ.-FINMA

Dettagli