Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del , in vigore dal
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1 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ E IN STATO DI BISOGNO OSPITI DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del , in vigore dal
2 REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ E IN STATO DI BISOGNO OSPITI DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura economica che l Ufficio di Piano dell ambito territoriale di Sondrio (di seguito denominato UdP) attua ai sensi della normativa vigente, in merito alla compartecipazione economica relativa al pagamento della retta di frequenza di soggetti in situazione di disabilità, ospiti di strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali convenzionate presso l UdP. ART. 2 - DESTINATARI Possono beneficiare degli interventi economici da parte dell UdP per i servizi di cui al presente regolamento i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza in uno dei comuni aderenti al Piano di Zona dell Ambito di Sondrio; b) aver ottenuto una valutazione psicodiagnostica effettuata dagli operatori dei servizi specialistici dell ASL ed una valutazione sociale del Servizio Sociale di Base dell UdP che attesti la necessità di inserimento presso una struttura sociosanitaria per disabili; c) scelta di una struttura residenziale o semiresidenziale sociosanitaria per disabili convenzionata presso l UdP. ART. 3 - STRUTTURE CONVENZIONATE Possono essere convenzionate presso l UdP, in funzione della propria necessità e programmazione territoriale, le strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali per disabili che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) autorizzazione al funzionamento da parte dell Ente competente, quando e se prevista, come da normativa vigente; b) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ) e posizione regolare circa la normativa antimafia; c) accreditamento come strutture sociosanitarie da parte della Regione territorialmente competente ed esistenza di contratto con l Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per l erogazione della quota sanitaria; d) aver reso pubblica la carta dei servizi; e) accettazione del presente regolamento; f) che esplicitino nella domanda di convenzionamento la retta di frequenza sia al netto che al lordo della quota sanitaria, comprendente qualsiasi onere per eventuali trasporti che dovessero necessitare per i fruitori del servizio, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive. La retta di frequenza deve essere comunicata all UdP entro il 30 novembre di ogni anno e rimane vincolata fino al 31 dicembre dell anno successivo; g) di impegnarsi a detrarre, in caso di assenza dei soggetti frequentanti, dalla retta di frequenza al netto della quota sanitaria i costi variabili relativi al consumo dei pasti; tale quota deve essere comunicata annualmente all UdP entro il 30 novembre di ogni anno e rimane vincolata fino al 31 dicembre dell anno successivo; h) che al fine dell inserimento di nuovi ospiti concordino con l UdP la priorità fra i soggetti richiedenti il servizio, dando precedenza a quelli di maggior fragilità sociale; i) che abbiano una retta giornaliera di frequenza non significativamente superiore alle rette praticate dalle strutture già convenzionate dall UdP. Il venir meno di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporterà la perdita del convenzionamento con l UdP.
3 L UdP provvederà a convenzionare un numero di posti presso le strutture sociosanitarie, aventi i requisiti di cui sopra, tenuto conto anche delle condizioni economiche praticate, delle proprie necessità numeriche di collocazione di soggetti disabili e in funzione delle risorse economiche disponibili a bilancio. Il convenzionamento dei posti non comporta comunque alcun diritto di integrazione retta da parte dell UdP per i soggetti ospiti inseriti nella struttura stessa essendo l intervento economico dell UdP subordinato: a) al rispetto da parte di eventuali soggetti utilizzatori del servizio dei criteri di cui all articolo 2, al punto h) - art. 3 e punto 4.2 del presente regolamento; b) alla disponibilità economica nel bilancio dell UdP. ART. 4 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DELL INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 4.1 Generalità La retta di frequenza delle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie è composta da una quota sanitaria, completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, da una quota sociale a carico dell UdP e da una compartecipazione al pagamento da parte degli ospiti come stabilito dal presente regolamento al punto 4.3. La quota a carico dell UdP e dei soggetti frequentanti è individualizzata, in quanto in relazione all accertata capacità economica del soggetto interessato, e ciascuna di essa è versata alla struttura che eroga il servizio così come previsto al successivo punto 4.4 per i giorni/anno di apertura della struttura frequentata. Gli importi a carico dell UdP e del soggetto frequentante la struttura sociosanitaria sono definiti annualmente in funzione della capacità economica del soggetto stesso e dell ammontare della retta della struttura sociosanitaria come previsto al successivo punto Ammissione all'intervento di integrazione retta L integrazione della retta di frequenza da parte dell UdP è disposta, fatto salvo la disponibilità di posti convenzionati, a seguito della presentazione da parte del soggetto che intende beneficiare dell intervento o di suo tutore o di suo amministratore di sostegno, della seguente documentazione: 1. domanda su apposito modulo predisposto dall UdP con presentazione dei relativi allegati richiesti; 2. certificato dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai sensi della normativa vigente e come definito al successivo punto 4.3; L UdP può erogare la propria quota solo a seguito di sottoscrizione del contratto di inserimento da parte di tutti i seguenti soggetti: legale rappresentante del centro residenziale o semiresidenziale presso il quale il soggetto intende essere inserito; legale rappresentante dell UdP; soggetto frequentante la struttura o suo tutore. La quota a carico dell UdP decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di inizio frequenza della struttura, se successiva alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto all art. 8 del presente regolamento (norme transitorie). 4.3 Quota a carico del UdP e degli ospiti L entità dell intervento economico dell UdP alla spesa di frequenza di una struttura sociosanitaria è pari alla differenza tra la retta di frequenza della struttura, detratta la quota sanitaria, e la retta di compartecipazione a carico dell ospite. La retta a carico degli ospiti per le strutture di seguito elencate sono calcolate in base alla disponibilità economica (ISEE) dei soggetti stessi. La mancata presentazione del certificato ISEE comporta per il soggetto utilizzatore della struttura sociosanitaria il pagamento della retta massima prevista per la frequenza della struttura stessa. Dalle rette di cui sotto la struttura provvederà, in caso di assenza dei soggetti frequentanti, a detrarre i costi variabili del servizio mensa, di cui al punto g) - art. 3 del presente regolamento. a) Residenza Sanitario assistenziale per persone con Disabilità (RSD):
4 La retta giornaliera a carico dei soggetti frequentanti la RSD viene determinata come da tabella seguente: ISEE i< 1.000, ,00 <= ISEE i < 7.000,00 ISEE i >= 7.000,00 olazione lineare fra i seguenti valori Rrsd= Rrsd= 0,85 x TSni/365 Rrsd= 0,90 x Tsni/365 per ISEEi = 1.000,00; Valore della retta giornaliera e il valore di Rrsd così come definito per pro capite della struttura ISEEi>= 7.000,00 frequentata al netto della quota sanitaria. Dove: ISEEi = ISEE individuale del soggetto frequentante la RSD; Rrsd= Retta giornaliera a carico dell utente; TSni= totale annuo delle somme non imponibili ai fini IRPEF (es: indennità di accompagnamento, assegno sociale, rendite varie, ecc.) percepite a qualsiasi titolo dal soggetto ospite della struttura. b) Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): b1) La retta giornaliera a carico dei soggetti frequentanti il CDD viene determinata come da tabella seguente: ISEEi < 3.000, ,00 <= ISEEi < ,00 ISEE i >= ,00 Rcdd= 17,16 +((Tsni2- Tsni1)/365x0,5). Rcdd=Valore calcolato per interpolazione lineare fra il valore di Rcdd per ISEEi < 3.000,00 e il valore di Rcdd così come definito per ISEEi>= ,00 Rcdd=Valore della retta giornaliera pro capite della struttura frequentata, al netto della quota sanitaria, con limite massimo pari al 30% del CTcdd Dove: ISEEi = ISEE individuale del soggetto frequentante il CDD; Rcdd= Retta giornaliera a carico dell utente che per il 2007 e per ISEEi< 3.000,00 è forfetariamente pari a /giorno 17,16; TSni= totale annuo delle somme non imponibili ai fini IRPEF (es: : indennità di accompagnamento, assegno sociale, rendite varie, ecc.) percepite a qualsiasi titolo dal soggetto ospite della struttura e in particolare: Tsni1= Tsni anno precedente; Tsni2= Tsni anno di frequenza per cui si sta pagando la retta (con decorrenza 01/01/2008); CTcdd = Costo totale annuo del CDD comprensivo della quota a carico del servizio sanitario; b2) L UdP riconoscerà inoltre al nucleo familiare con disabile frequentante un CDD e con ISEE del nucleo stesso inferiore ad ,00 un contributo calcolato per interpolazione lineare fra i seguenti valori limiti: per ISEE < = 3.000,00 viene definito dall Assemblea dei Sindaci per ISEE > = ,00, /giorno 0 (Euro zero) 4.4 Revoca e sospensioni L intervento economico a carico dell UdP viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell interessato. L intervento inoltre può essere sospeso nei seguenti casi: a) Strutture residenziali: Per assenze non certificate da ricovero ospedaliero superiori a 15 giorni consecutivi, e comunque oltre i 30 giorni su base annua, il soggetto beneficiario del servizio è tenuto alla corresponsione della retta massima (a partire rispettivamente dal 16 o dal 31 giorno).
5 In caso di assenze prolungate programmate con la gestione della struttura, che dovranno essere comunque portate a conoscenza da parte della struttura stessa all UdP: - se il posto temporaneamente liberato viene utilizzato per ricoveri di sollievo di ulteriori ospiti, l Ufficio di Piano provvede all integrazione della retta, per l intero periodo, sulla base della capacità economica del soggetto temporaneamente inserito e nulla è dovuto, per tale periodo, da parte del soggetto assente; - se il posto temporaneamente liberato non viene utilizzato per ricoveri di sollievo si conteggiano i giorni di vuoto come assenze non certificate, come sopra riportato. b) Strutture semiresidenziali: Per assenze non certificate per motivi di malattia e/o ricovero ospedaliero superiori a 15 giorni consecutivi, e comunque oltre i 20 giorni su base annua, il soggetto beneficiario del servizio è tenuto alla corresponsione della retta massima (a partire rispettivamente dal 16 o dal 21 giorno). ART. 5 - VERIFICHE L UdP provvederà ad esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, ai sensi della normativa vigente, svolgendo o facendo svolgere dalla autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all interessato, l Ufficio di Piano potrà assumere informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. In caso di dichiarazioni mendaci nella dichiarazione sostitutiva per il calcolo dell ISEE e in caso di mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta il soggetto decade dal beneficio ed è quindi tenuto al pagamento della retta massima per l intero periodo di validità della certificazione ISEE presentata, a decorrere dall emissione fino alla scadenza del certificato presentato sulla cui dichiarazione sostitutiva è stata rilevata la dichiarazione mendace, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante. ART. 6 - PAGAMENTI Il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio prescelto della retta a proprio carico così come definita all art. 4 del presente regolamento. L UdP provvede al pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio solo della quota di propria competenza, così come definita all art. 4 del presente regolamento. ART. 7 - DECORRENZA Il presente regolamento si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore. ART. 8 - NORME TRANSITORIE Per i soli soggetti che risultano già beneficiari, all entrata in vigore del presente regolamento, dell integrazione della retta di frequenza del centro per disabili presso il quale risultano essere inseriti a tale data, il contributo dell UdP previsto dal presente regolamento decorre dal primo giorno del mese successivo di entrata in vigore del presente regolamento, purché i soggetti beneficiari o loro tutori abbiano provveduto alla sottoscrizione del contratto di inserimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. A tal fine l UdP provvederà a comunicare ai soggetti beneficiari i termini di cui al comma precedente precisando la data ultima degli adempimenti a loro carico. Per coloro che non hanno sottoscritto entro i termini di cui sopra il contratto di inserimento, l UdP non provvederà ad alcuna integrazione della retta di frequenza, a decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento, che rimarrà a totale carico del soggetto frequentante.
ART. 3 - SERVIZI CONVENZIONATI
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