LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

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1 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 12 aprile 2019, n. 33. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell ergastolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: P ROMULGA Art All articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell ergastolo»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 -bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»; c) dopo il comma 6 -bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 -bis, il giudice, se all esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell articolo 442, comma 2». Art All articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell ergastolo, il giudice revoca, anche d ufficio, l ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4». Art Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati. Art All articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l avviso che l imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell articolo 458». Art Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 aprile 2019 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 392): Presentato dall on. Nicola Molteni (Lega), il 27 marzo Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 10 luglio 2018, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 1 agosto 2018; 26 settembre 2018; 2, 4, 9, 10, 17 e 18 ottobre Esaminato il 22 ottobre 2018 in aula ed approvato il 6 novembre Senato della Repubblica (atto n. 925): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia) in sede redigente, il 9 novembre 2018, con pareri delle commissioni 1 a (Affari costituzionali) e 5 a (Bilancio). Esaminato dalla commissione, in sede redigente, il 15 e 30 gennaio 2019; ed il 5 febbraio Nuovamente assegnato alla 2 a commissione (Giustizia) in sede referente il 5 febbraio Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5, 12, 13 e 20 febbraio 2019; ed il 5 marzo Esaminato in aula il 26 marzo 2019 ed approvato il 2 aprile AVVERTENZA: NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

2 Note all art. 1: Si riporta il testo dell articolo 438 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). 1. L imputato può chiedere che il processo sia definito all udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all articolo 441, comma 5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell ergastolo. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e La volontà dell imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall articolo 583, comma Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l imputato ha facoltà di revocare la richiesta. 5. L imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell articolo 442, comma 1 -bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l ammissione di prova contraria. Resta salva l applicabilità dell articolo bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell articolo In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell udienza preliminare de- termina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice. 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell articolo 442, comma 2.». Note all art. 2: Si riporta il testo dell articolo 441 -bis del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 441-bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall articolo 423, comma 1, l imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell ergastolo, il giudice revoca, anche d ufficio, l ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma La volontà dell imputato è espressa nelle forme previste dall articolo 438, comma Il giudice, su istanza dell imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 4. Se l imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell articolo 303, comma Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l imputato può chiedere l ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l ammissione di prova contraria.». Note all art. 3: Si riporta il testo dell articolo 442 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 442 (Decisione). 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti. 1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell udienza. 2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. 3. La sentenza è notificata all imputato che non sia comparso. 4. Si applica la disposizione dell articolo 426, comma 2.». Note all art. 4: Si riporta il testo dell articolo 429 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l indicazione dei difensori; b) l indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l applicazione di misure di sicurezza, con l indicazione dei relativi articoli di legge; d) l indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l indicazione del luogo, del giorno e dell ora della comparizione, con l avvertimento all imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell ausiliario che l assiste. 2. Il decreto è nullo se l imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f). 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l avviso che l imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell articolo Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589 -bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni. 4. Il decreto è notificato all imputato contumace nonché all imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.». 19G00039

3 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 aprile Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio 2026, prima e seconda tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto n del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto l 8 aprile 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio 2026; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 aprile 2019 e scadenza 15 luglio L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I nuovi buoni fruttano l interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 luglio 2019, sarà pari allo 0,527901% lordo, corrispondente a un periodo di novantuno giorni su un semestre di centottantuno. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2019, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

4 Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 15 aprile 2019 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile A02608 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI DECRETO 10 aprile Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,00% con godimento 15 marzo 2019 e scadenza 15 luglio 2022, terza e quarta tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto n del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

5 Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto l 8 aprile 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visto il proprio decreto in data 12 marzo 2019 con il quale è stata disposta l emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,00% con godimento 15 marzo 2019 e scadenza 15 luglio 2022; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali. Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,00%, avente godimento 15 marzo 2019 e scadenza 15 luglio L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo dell 1,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 luglio 2019, sarà pari allo 0,33701% lordo, corrispondente a un periodo di centoventidue giorni su un semestre di centottantuno. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2019, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 15 aprile 2019 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dell 1,00% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19A02609 Roma, 10 aprile 2019 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

6 DECRETO 10 aprile Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1 settembre 2018 e scadenza 1 marzo 2035, seconda e terza tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto n del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto l 8 aprile 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro; Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 2019 con il quale è stata disposta l emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1 settembre 2018 e scadenza 1 marzo 2035; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali. Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,35%, avente godimento 1 settembre 2018 e scadenza 1 marzo L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 3,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n , possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2019, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

7 La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n del 16 aprile Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine la Banca d Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 15 aprile 2019 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 3,35% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l importo relativo al netto ricavo dell emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19A02610 Roma, 10 aprile 2019 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 28 febbraio Riparto delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto l art. 117 della Costituzione; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio triennale »; Visto l art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di milioni di euro per l anno 2017, di milioni di euro per l anno 2018, di milioni di euro per l anno 2019 e di milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;

8 Vista la nota prot. n del 23 dicembre 2016 con cui il Ministero dell economia e delle finanze ha richiesto, a tutti i ministeri, di indicare gli interventi da finanziare a valere sul suddetto Fondo; Viste le note prot. n del 16 gennaio 2017 e prot. n del 2 febbraio 2017 con cui sono state trasmesse, al Ministero dell economia e finanze, le proposte di riparto del fondo di cui all art. 1, comma 140, lettera c), della summenzionata legge n. 232/2016, relative, rispettivamente, al finanziamento dei programmi opzionali sottoscritti in occasione del Consiglio ministeriale dell Agenzia spaziale europea del 2016, alla previsione di un finanziamento aggiuntivo per il FIRST e, infine, alla proposta di realizzazione dell infrastruttura di ricerca Elettra 2.0; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», che attribuisce al Ministero dell istruzione, università e ricerca, nell allegato 1, lettera c), l importo complessivo di , di cui per il 2017, per il 2018, per il 2019 ed a partire dal 2020 e fino al 2026 ( Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 226 del 27 settembre 2017); Vista la nota prot. n dell 11 ottobre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca pro tempore, prof. Marco Mancini, ha comunicato al Ministero dell economia e delle finanze, Ispettorato generale del bilancio, la definitiva formulazione delle assegnazioni proposte ai fini dell adozione del provvedimento di riparto di cui alla già citata legge n. 232/2016, art. 1, comma 140, per il settore di intervento relativo alla lettera «c) ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell economia e finanze del 16 ottobre 2017, n che, in considerazione della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni di bilancio per l anno 2017; Vista la nota prot del 19 ottobre 2017 con la quale il Ministero dell economia e finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato al Ministero dell istruzione, università e ricerca le conseguenti variazioni di bilancio per l anno finanziario 2017, nonché l istituzione dei seguenti nuovi capitoli di spesa: 7231 concernente «Contributo dell Italia all ESA per sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori»; 7245/2 concernente «Finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle Università (PRIN)»; 7445 concernente «Finanziamento per la realizzazione del programma Elettra 2.0»; Visto il decreto n del 14 novembre 2017 con cui il Capo Dipartimento per la formazione e per la ricerca pro tempore, prof. Marco Mancini, ha assegnato, al direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, dei summenzionati capitoli di nuova istituzione; Considerata la sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un Intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale; Visto l art. 13 comma 1 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, secondo il quale «all art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l intesa può essere raggiunta anche successivamente all adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018»; Ravvisata, pertanto, la necessità di acquisire l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riparto del fondo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Vista l intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2019 (Repertorio atti n. 23/CSR del 13 febbraio 2019); Decreta: Art. 1. Le risorse stanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all art. 1, comma 140, lettera «c) ricerca», della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 recante «Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui al citato art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232», pari a ,00 sono ripartite come segue:

9 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESEE - L. 232/2016, ART. 1, comma IMP ORTI IN EURO Richieste Ricerca - Agenzia Spaziale Europea Finanziamento aggiuntivo FIRST - PRIN Comparto Ricerca Realizzazione infrastruttura Elettra 2.0 Settore di intervento c) ricerca c) ricerca c) ricerca TOTALE SNF TOTALE INTERVENTI FINANZIATI Art. 2. Le risorse sono erogate sulla base degli importi assegnati con il decreto del Ministro dell economia e finanze 16 ottobre 2017 n e dalla legge 11 dicembre 2016, n Roma, 28 febbraio 2019 Il Ministro: BUSSETTI Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n A02554 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 28 marzo Riconoscimento dell idoneità al centro «SATA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista l istanza presentata in data 3 agosto 2018 dal centro «SATA S.r.l.» con sede legale in Strada Alessandria n Quargnento (AL); Visto l esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data febbraio 2019 presso il centro «SATA S.r.l.»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell art. 2, comma 10 -ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

10 Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 3 agosto 2018, a fronte di apposita documentazione presentata; Decreta: Art Il centro «SATA S.r.l.» con sede legale in Strada Alessandria n Quargnento (AL), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95); dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95); incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95); fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95); osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95). Altre prove: efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza; efficacia dei fitoregolatori; persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione ( Carry-over ); effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività: colture arboree; colture erbacee; colture medicinali ed aromatiche; colture orticole; concia sementi; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; nematologia; patologia vegetale. Art Il mantenimento dell idoneità di cui all articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell apposita lista nazionale di cui all art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/ Il centro «SATA S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto. Art Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data febbraio Il centro «SATA S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo A02552 DECRETO 9 aprile Il direttore generale: GATTO Riconoscimento dell idoneità al centro «Precision Testing S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Vista l istanza presentata in data 31 gennaio 2019 dalla società «Precision Testing S.r.l.» con sede legale in via Ponzilovo n Ronco all Adige (VR); Visto l esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 23 marzo 2019 presso la società «Precision Testing S.r.l.»;

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