DECRETI PRESIDENZIALI

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1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile Scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari e nomina del commissario straordinario. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 20 aprile 2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mola di Bari (Bari); MATTARELLA M INNITI, Ministro dell interno Vista la delibera n. 14 del 23 marzo 2017, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di undici consiglieri su sedici assegnati all ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco; Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) è sciolto. Art. 2. Il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giangrazio Di Rutigliano. In data 27 febbraio 2017, sei consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 14 del 23 marzo 2017 da undici componenti, nei confronti del predetto sindaco. Verificatasi l ipotesi prevista dall art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 marzo 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. L approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell ordinaria gestione dell ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Maria Bianca Schettini, in servizio presso la Prefettura di Bari. Roma, 13 aprile 2017 La dottoressa Paola Maria Bianca Schettini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari. 17A03113 Il Ministro dell interno: MINNITI

2 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 aprile Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, ottava e nona tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, nonché 21 febbraio 2017, con i quali è stata disposta l emissione delle prime sette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all Indice Eurostat, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di un ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all «Indice Eurostat» («BTP i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro.

3 I buoni frullano l interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n , potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2017, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 aprile 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 163 giorni. A tal fine la Banca d Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 27 aprile 2017 la Banca d Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 17A03120 Roma, 19 aprile 2017 DECRETO 19 aprile p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, dodicesima e tredicesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

4 Visto il decreto ministeriale n del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto n del 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua superiore ai dieci anni; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, nonché 23 gennaio 2017, con i quali è stata disposta l emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione dell ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all Indice Eurostat, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all «Indice Eurostat» («BTP i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni frullano l interesse annuo lordo dell 1,25%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n , potranno essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2017, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

5 La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n del 28 dicembre Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 aprile 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 43 giorni. A tal fine la Banca d Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 27 aprile 2017 la Banca d Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse dell 1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreti sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile A03121 DECRETO 8 maggio p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l art. 548 del regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; Visto l art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto il decreto ministeriale n del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell effettuare le

6 operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso, così come modificato dall art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237; Visto l art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell adempimento dell obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Ravvisata l esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell area euro; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 4 maggio 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro milioni; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 maggio 2017 l emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 367 giorni con scadenza 14 maggio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di milioni di euro. Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto. Art. 2. Sono escluse automaticamente dall asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità: a) nel caso di domanda totale superiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo domandato; b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell asta e il rendimento minimo accoglibile. Art. 3. Sono escluse dall assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

7 Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell art. 2 del presente decreto. Art. 4. Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato. In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell art. 17 del presente decreto. Art. 5. I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di euro e, ai sensi dell art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L operatore partecipante all asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. Art. 6. In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT. Art. 7. Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell albo istituito presso la Banca d Italia in base all art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; - le banche comunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di cui all art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; - le banche extracomunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d Italia rilasciata d intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell apposito elenco allegato a detto albo. Alla Banca d Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l esecuzione delle operazioni. La Banca d Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. Art. 8. Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all anno di 360 giorni. Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l indicazione dell importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all asta richieste senza indicazione del rendimento. I rendimenti indicati dagli operatori in sede d asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. L importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a euro di capitale nominale. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Art. 9. Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d Italia medesima.

8 Al fine di garantire l integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d Italia. Nell impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all art. 7, ultimo comma, del presente decreto. Art. 10. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto. Art. 11. Le operazioni d asta vengono eseguite nei locali della Banca d Italia, dopo la scadenza del termine di cui all articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. Art. 12. Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d entrata per l importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze dell esercizio finanziario L entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata. Art. 13. L assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso. Art. 14. L aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori. Art. 15. Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore del giorno 11 maggio Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l indicazione dell importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non può superare l intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

9 Art. 16. L importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato: a) per un importo di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all art. 2 del presente decreto; b) per un importo ulteriore pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all ingrosso selezionate ai sensi dell art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d Italia e agli specialisti stessi. L importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d asta ordinaria. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell asta ordinaria indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. Art. 17. L ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verrà inviato all Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio A03218 p. Il direttore generale del Tesoro C ANNATA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 30 gennaio Finanziamento di ulteriori interventi a valere sulle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile e s.m.e.i. e in particolare l art. 5, comma 3; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l edilizia scolastica ed in particolare l art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l art. 107, comma 1, lettera c) ; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici, ed in particolare l art. 32 -bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro ,00 per l anno 2003 e di euro ,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, ed in particolare l art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché

10 la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare l art. 10; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l art. 11, comma 4 -sexies, con il quale si è disposto che a partire dall anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l edilizia scolastica di competenza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l art. 1, comma 160 nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all art. 32 -bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista l ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011 n che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015; Visto l art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, al fine di garantire l istruttoria sulle istanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento; Visto l art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si è stabilito che le Regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l istruzione e per l innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015; Visto altresì, l art. 6 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca siano individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle Regioni, previa istruttoria della Commissione di cui all art. 1 del medesimo decreto, e siano definiti i termini per la progettazione e per l aggiudicazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza; Visto il decreto del Ministro dell istruzione dell università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione , così come individuati dalle singole Regioni; Considerato che con il predetto decreto sono state assegnate risorse pari ad ,25 in luogo dei ,00 disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015;

11 Dato atto che al fine di impegnare le residue risorse relative alle predette annualità il Ministero ha richiesto ad alcune Regioni, che avevano una quota residua, di indicare gli interventi nell ambito della programmazione già trasmessa il 30 novembre 2015 che consentissero l utilizzo dei residui alle stesse spettanti; Dato atto che alcune Regioni hanno trasmesso la documentazione richiesta mentre altre non hanno fatto pervenire alcun riscontro, per il fatto che i residui spettanti non consentono la copertura di alcun autonomo intervento; Dato atto che con decreto del direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l istruzione e per l innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot. n. 57, è stata nominata la Commissione di valutazione di cui all art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015; Visto il verbale della riunione della Commissione di valutazione di cui all art. 1, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 dicembre 2016; Ritenuto alla luce del citato verbale di dover procedere ad approvare gli interventi proposti al fine di integrare la programmazione relativa alle annualità ; Decreta: Art. 1. Piani regionali 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro ,33, destinata all attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è assegnata agli enti locali di cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali. 2. Per la Regione Toscana gli importi spettanti agli enti già individuati con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca n. 943 del 2015 sono rideterminati nei termini di cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato B). 3. L assegnazione è effettuata entro il limite massimo dell importo previsto per ciascuna regione dall allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed è limitata alle lavorazioni connesse all adeguamento strutturale e antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti. 4. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di ,00 è acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n Le somme residue non utilizzate dalle Regioni (Allegato C), rispetto agli importi contenuti nell allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, pari a complessivi ,42, a seguito delle assegnazioni di cui al presente decreto e al decreto n. 943 del 2015, restano nella disponibilità delle singole regioni, per le stesse finalità previste dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o sostituiti con successivo decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca nei soli casi previsti dall art. 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre Art. 2. Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori 1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all art. 1, comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall avvenuta aggiudicazione definitiva dell intervento. 3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca dell avvenuta aggiudicazione dei lavori entro 15 giorni dall adozione dei relativi provvedimenti. 4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, si rinvia all art. 4 del presente decreto. Art. 3. Modalità di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l istruzione e per l innovazione digitale del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione

12 2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell ente locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui all art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per opere complementari destinate alle stesse finalità previste dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n Le Regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del Dipartimento della protezione civile. Art. 4. Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio. 2. È disposta, altresì, la revoca qualora l intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità previste dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n Le risorse revocate restano nella disponibilità delle Regioni per le medesime finalità previste dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n Ai sensi dell art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, per il tramite della Direzione generale competente, si riserva la facoltà di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, verifiche in loco per controllare l efficacia delle azioni svolte nell utilizzo dei finanziamenti. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2017 Il Ministro: FEDELI Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2017 Uffi cio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 226

13 A LLEGATO A REGIONE CAMPANIA Ente beneficiario Prov. Edificio scolastico Finanziamento statale 1 Provincia di Caserta CE IPIA Don Bosco di Alife ,00 REGIONE LAZIO Ente beneficiario Prov. Edificio scolastico Finanziamento statale 1 Comune di Rieti RI Scuola Elementare Servillo ,00 REGIONE MOLISE Ente beneficiario Prov. Edificio scolastico Finanziamento statale 1 Comune di Toro CB IC Madre Teresa di Calcutta ,00 REGIONESICILIA Ente beneficiario Prov. Edificio scolastico Finanziamento statale 1 Comune di Sant Agata Li Battiati Scuola Primaria Plesso Bellini ,33 Totale ,33

14 A LLEGATO B REGIONE TOSCANA Ente beneficiario Prov. Edificio scolastico Finanziamento DM 943 del 2015 Comune di Sc. Elem. e media Cutigliano "A. De Gasperi" Comune di Foiano della Chiana Comune di Pontassieve Comune di Arezzo PT ,00 Sc. Primaria "Fra 3175,00 Benedetto Tiezzi" AR ,00 Scuola materna ,00 FI Edificio B ,00 Scuola 3175,00 dell'infanzia AR "L'Aquilone" ,00 Totale incremento ,00 Incremento Finanziamento statale 3175, , , , ,00 A LLEGATO C Residui nella disponibilità delle Regioni Regione Calabria 8.619,99 Regione Campania 2.009,43 Regione Lazio ,00 Regione Puglia ,00 Totale ,42 17A03119

15 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 aprile Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di zeta cipermetrina, sulla base del dossier F di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. IL DIRETTORE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l art. 80 concernente «Misure transitorie»; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l art. 10 recante «Direzione generale per l igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l istituzione e l articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all iscrizione nell allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zeta cipermetrina; Visto in particolare il regolamento n. 2017/555 EU della commissione 24 marzo 2017 che proroga al 30 novembre 2021 la scadenza dell approvazione della sostanza attiva al zeta cipermetrina; Visti i decreti di autorizzazione all immissione in commercio e all impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell allegato al presente decreto;

16 Viste le istanze presentate dall impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MINUET GEO ora CRODIX GEO, presentato dall impresa FMC Chemical Sprl, conforme ai requisiti di cui all allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione; Considerato che l impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva zeta cipermetrina; Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo F8716-2, svolta dall Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 30 novembre 2021, alle nuove condizioni di impiego; Vista la nota dell Ufficio protocollo n in data 22 febbraio 2017 con la quale è stata richiesta all impresa FMC Chemical Sprl titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; Viste le note con le quali l impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall Ufficio; Vista la nota con la quale l impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto di ri-registrare fino al 30 novembre 2021, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva zeta cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento MINUET GEO ora CRODIX GEO; Decreta: Sono ri-registrati fino al 30 novembre 2021, data di scadenza dell approvazione della sostanza attiva zeta cipermetrina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. La succitata impresa FMC Chemical Sprl è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa. Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L impresa titolare dell autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute nella sezione «Banca dati». Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; Roma, 11 aprile 2017 Il direttore generale: RUOCCO

17 ALLEGATO Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zeta cipermetrina ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier F di All. III fino al 30 novembre 2021 ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile N. reg.ne Nome prodotto Data reg.ne Impresa Nuova classificazione stabilita dall Impresa titolare CRODIX GEO 28/01/2011 Fmc Chemical Sprl PERICOLO H318-H410;EUH208-EUH401; P102-P280-P305+P351+PP338- P501 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: indivia, pisello, fagiolo FURY GEO 14/06/2012 Fmc Chemical Sprl PERICOLO H318-H410;EUH208-EUH401; P102-P280-P305+P351+PP338- P501 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: indivia, pisello, fagiolo SATEL GEO 07/06/2011 Fmc Chemical Sprl PERICOLO H318-H410;EUH208-EUH401; P102-P280-P305+P351+PP338- P501 Modifiche autorizzate: - Estensione alle colture: indivia, pisello, fagiolo s.a. zeta cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

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