SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 settembre 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 213 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 settembre 2017 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni e nomina del commissario straordinario. (17A06275) Pag. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto Scioglimento del consiglio comunale di Morlupo e nomina del commissario straordinario. (17A06276) Pag. 1 DECRETO 11 settembre Ministero dell economia e delle finanze Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (17A06328) Pag. 2 DECRETO 20 luglio Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ripartizione delle risorse, relative all annualità 2016 e 2017, destinate all attuazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti. (Decreto n. 511). (17A06278).. Pag. 6

2 DECRETO 2 marzo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. (17A06274) Pag. 8 DECRETO 20 luglio Modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio. (17A06279)..... Pag. 11 DECRETO 31 luglio Ministero dello sviluppo economico Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa La.Sp. - Lavoratori dello Spettacolo», in Bologna e nomina del commissario governativo. (17A06281) Pag. 14 Presidenza del Consiglio dei ministri D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 8 giugno Fondo di sostegno alla natalità. (17A06277). Pag. 15 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Università di Salerno DECRETO RETTORALE 4 settembre Modifica dello statuto. (17A06280) Pag. 18 II

3 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali dell 11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Maddaloni (Caserta); Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto. Art. 2. Il dott. Benedetto Basile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 30 agosto 2017 MATTARELLA M INNITI, Ministro dell interno Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Nel consiglio comunale di Maddaloni (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell 11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell ente in data 28 luglio Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell ente, con provvedimento del 28 luglio Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune in persona del dott. Benedetto Basile, prefetto in quiescenza. 17A06275 Roma, 10 agosto 2017 Il Ministro dell interno: MINNITI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto Scioglimento del consiglio comunale di Morlupo e nomina del commissario straordinario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Morlupo (Roma); Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su dodici assegnati all ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale; Visto l art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Sulla proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Morlupo (Roma) è sciolto. Art. 2. Il dottor Nicola Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 30 agosto 2017 MATTARELLA MINN I TI, Mi ni st ro d e ll i n te r n o Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Nel consiglio comunale di Morlupo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare. 1

4 Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell ente in data 27 luglio 2017, hanno determinato l ipotesi dissolutoria dell organo elettivo disciplinata dall art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell ente, con provvedimento del 31 luglio Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morlupo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Di Matteo, in servizio presso la Prefettura di Roma. Roma, 10 agosto A06276 Il Ministro dell interno: MINNITI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 11 settembre Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l art. 548 del regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; Visto l art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto il decreto ministeriale n del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso, così come modificato dall art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237; Visto l art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 200,3 n. 398, relativo all ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; 2

5 Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell adempimento dell obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Ravvisata l esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell area euro; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro milioni; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 settembre 2017 l emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 settembre 2018, fino al limite massimo in valore nominale di milioni di euro. Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto. Art. 2. Sono escluse automaticamente dall asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità: a) nel caso di domanda totale superiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo domandato; b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell asta e il rendimento minimo accoglibile. Art. 3. Sono escluse dall assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell art. 2 del presente decreto. Art. 4. Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato. In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell art. 17 del presente decreto. Art. 5. I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di euro e, ai sensi dell art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L operatore partecipante all asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. Art. 6. In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT. 3

6 Art. 7. Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell albo istituito presso la Banca d Italia in base all art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di cui all art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d Italia rilasciata d intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell apposito elenco allegato a detto albo. Alla Banca d Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l esecuzione delle operazioni. La Banca d Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. Art. 8. Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all anno di trecentosessanta giorni. Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l indicazione dell importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all asta richieste senza indicazione del rendimento. I rendimenti indicati dagli operatori in sede d asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. L importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a euro di capitale nominale. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Art. 9. Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d Italia medesima. Al fine di garantire l integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d Italia. Nell impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all art. 7, ultimo comma, del presente decreto. Art. 10. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto. Art. 11. Le operazioni d asta vengono eseguite nei locali della Banca d Italia, dopo la scadenza del termine di cui all articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. Art. 12. Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano nello stesso giorno fissato per l emissione dei BOT dal presente decreto quietanze d entrata per l importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze dell esercizio finanziario

7 L entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata. Art. 13. L assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso. Art. 14. L aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori. Art. 15. Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 settembre Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l indicazione dell importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non può superare l intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Art. 16. L importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato: a) per un importo di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all art. 2 del presente decreto; b) per un importo ulteriore pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all ingrosso selezionate ai sensi dell art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d Italia e agli specialisti stessi. L importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d asta ordinaria. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell asta ordinaria indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. Art. 17. L ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato espresso con arrotondamento al terzo decimale corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche. 5

8 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verrà inviato all Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 17A06328 Roma, 11 settembre 2017 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 20 luglio Ripartizione delle risorse, relative all annualità 2016 e 2017, destinate all attuazione di interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti. (Decreto n. 511). IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale di Protezione civile; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l edilizia scolastica e, in particolare, l art. 3; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l art. 107, comma 1, lettera c) ; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l art. 80, comma 21; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici, e in particolare l art. 32 -bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro ,00 per l anno 2003 e di euro ,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in particolare l art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l art. 10; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l art. 11, comma 4 -sexies, con il quale si è disposto che, a partire dall anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l edilizia scolastica di competenza del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all art. 32 -bis del decreto-legge n. 269 del 2003; Vista l ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 6

9 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 settembre 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, 14 gennaio 2008; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dpcm del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015; Visto l art. 2, comma 2, del predetto dpcm del 12 ottobre 2015 che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle Regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischiosità sismica delle scuole esistenti; Visto il verbale dell Osservatorio del 17 gennaio 2017 con il quale Regioni, Province e Comuni concordano di procedere alla ripartizione delle risorse relative alle annualità 2016 e 2017 utilizzando i medesimi criteri contenuti nel dpcm 12 ottobre 2015; Considerato che è necessario procedere alla ripartizione della rata complessiva relativa alle annualità 2016 e 2017, pari ad ,00, tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei medesimi criteri individuati nel dpcm 12 ottobre 2015 e relativi allegati; Dato atto che sul capitolo 7105 di riferimento del finanziamento è stato disposto dal Ministero dell economia e delle finanze un accantonamento pari ad ,00, poi divenuto taglio di spesa definitivo; Visto l Accordo in sede di Conferenza unificata del 23 febbraio 2017; Considerato che in sede di conferenza unificata del 23 febbraio 2017 le Regioni hanno deciso che il taglio da applicare al presente finanziamento dovesse essere applicato a tutte le Regioni; Dato atto che quindi la somma da ripartire tra le Regioni sulla base degli stessi criteri individuati nel dpcm 12 ottobre 2015, in virtù del predetto taglio, è pari ad ,00 in luogo degli ,00 originariamente stanziati; Ritenuto sulla base di quanto previsto dal dpcm del 12 ottobre 2015, di dover ripartire la quota, pari ad ,00 relativa alle annualità 2016 e 2017, tra le Regioni e le Province autonome; Sentito il Dipartimento della Protezione civile che ha espresso il proprio parere di competenza in data 7 giugno 2017; Decreta: Art. 1. Ripartizione risorse 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro ,00, relativa alle annualità 2016 e 2017, destinate all attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita, sulla base dei medesimi criteri individuati nel dpcm del 12 ottobre 2015, tra le Regioni e le Province autonome nel seguente modo: Regione Annualità Abruzzo ,81 Basilicata ,87 Calabria ,38 Campania ,10 Emilia Romagna ,24 Friuli Venezia Giulia ,84 Lazio ,86 Liguria ,33 Lombardia ,21 Marche ,89 Molise ,44 Piemonte ,13 Provincia Autonoma di Bolzano ,41 Provincia Autonoma di Trento 0,00 Puglia ,46 Sardegna 0,00 Sicilia ,53 Toscana ,38 Umbria ,03 Valle d Aosta 0,00 Veneto ,09 Totale ,00 7

10 2. Il finanziamento relativo alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante alla somma complessiva di ,41 è acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n La quota di competenza regionale così come individuata al comma 1, è assegnata alle singole Regioni e alle Province autonome tenendo conto dei differenziati livelli di rischio sismico che caratterizzano i diversi territori. Art. 2. Interventi oggetto dei finanziamenti derivanti dal Fondo per interventi straordinari 1. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti nell art. 3 del dpcm del 12 ottobre Art. 3. Adempimenti delle Regioni 1. Gli adempimenti posti a carico delle Regioni sono i medesimi definiti all art. 4 del dpcm 12 ottobre Il termine entro il quale far pervenire i piani relativi alle annualità 2016 e 2017 è definito dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca con apposita comunicazione rivolta alle Regioni interessate. 3. Qualora i piani degli interventi non pervengano entro i termini di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall art. 4 del dpcm 12 ottobre Art. 4. Caratteristiche del finanziamento 1. L ammontare del finanziamento concedibile per ciascun intervento è dato dal prodotto del costo convenzionale di intervento per la percentuale finanziabile, determinati secondo i criteri definiti nell allegato 2 del dpcm 12 ottobre Il costo convenzionale di intervento è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l opera finita e collaudata. 3. Nel caso di interventi che comportino la realizzazione di nuovi edifici in sostituzione di quelli esistenti, il calcolo del finanziamento è effettuato tenendo conto della volumetria minore fra quella dell edificio da demolire e quella del nuovo edificio da realizzare. Art. 5. Individuazione degli interventi ammessi al finanziamento 1. Gli interventi da realizzare, le risorse da destinare a ciascun intervento e gli enti beneficiari delle stesse, nonché il termine di aggiudicazione dei lavori e di definizione delle progettazioni e le modalità di rendicontazione sono individuati, conformemente a quanto previsto nei piani degli interventi di cui all art. 4 predisposti dalle Regioni, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, sentito il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Art. 6. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel dpcm 12 ottobre Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2017 Registrato alla Corte dei conti l 8 agosto 2017 Registro n. 1, foglio n A06278 Il Ministro: FEDELI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 marzo Modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1995 recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011, della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visti in particolare gli articoli 125 e seguenti relativi al sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato regolamento n. 1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci; Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); 8

11 Visto, in particolare, l art. 103, recante sospensione e soppressione dell aiuto finanziario della Comunità, il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalità o parte dei pagamenti dell aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca; Visto l art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell art. 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto in particolare l art. 14, comma 4, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti alla licenza di pesca per infrazioni gravi, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura in ordine alla revoca della licenza; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 che definisce modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, in attuazione degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»; Preso atto dell informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012; Ritenuto necessario ridefinire modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, alla luce delle sopra citate modifiche; Decreta: Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell art. 14, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n Le norme del presente decreto si applicano alla licenza ovvero agli altri titoli abilitativi all esercizio della pesca marittima, come previsti dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2. Procedimento di assegnazione dei punti alla licenza di pesca 1. Gli organi di controllo di cui all art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all accertamento delle infrazioni gravi di cui all art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione al comandante del peschereccio, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il verbale relativo all applicazione dei punti secondo quanto previsto all art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 2. Gli organi di controllo di cui all art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione gravi di cui all art. 7, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il verbale relativo all applicazione dei punti secondo quanto previsto all art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo. 4. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo, ritenuto fondato l accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l assegnazione dei punti, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all ente accertatore. 5. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura e, se diverso, all ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 6. L ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura. 7. L ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all interessato il relativo atto di accertamento, precisando il periodo di sospensione previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell ufficio di iscrizione del peschereccio. 9

12 8. L ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura. 9. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato. Art. 3. Sospensione della licenza 1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell atto di accertamento di cui al comma 7, dell art. 2, del presente decreto, l interessato può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. 2. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l accertamento, dispone il provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. 3. Il provvedimento è notificato all interessato nei termini di legge, per il tramite dell ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del ritiro della licenza di pesca da parte dell ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. 5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca. 6. Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell art. 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Art. 4. Revoca della licenza 1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell atto di accertamento di cui al comma 8, dell art. 2, del presente decreto, l interessato può far pervenire alla scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito. 2. Il Direttore generale, sentito l interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l accertamento, dispone il provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. 3. Il provvedimento è notificato all interessato nei termini di legge, per il tramite dell ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. L ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. 5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura, e ne dà comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca. Art. 5. Impugnazioni 1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/ Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del Compartimento dell Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l annullamento. 3. Il Capo del Compartimento dell Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della licenza di pesca dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura e, se diverso, all ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. Nel caso in cui dall assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione della licenza, il Capo del Compartimento dell Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede all annullamento del provvedimento di sospensione e dispone la riconsegna della licenza di pesca. 5. Nel caso in cui dall assegnazione dei punti successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata la revoca definitiva della licenza, la Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura provvede all annullamento del provvedimento di revoca e dispone la riconsegna della licenza di pesca. 6. L Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo. 10

13 Art. 6. Trasferimento di proprietà del peschereccio 1. In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della licenza all atto di trasferimento è tenuto a produrre l attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. Art. 7. Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi 1. In conformità a quanto prescritto dall art. 131 del regolamento (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nell Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione europea. 2. La Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l aggiornamento del Fleet Register della Commissione europea. Art. 8. Cancellazione dei punti 1. Il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato. 2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2, dell art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell ultima infrazione grave, il titolare della licenza: nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco; nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si è offerto volontariamente; nel caso di cui alla lettera c), che in qualità di membro di un organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell organizzazione; nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica. 3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4, dell art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni. 4. All esito delle verifiche, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica al titolare della licenza di pesca, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura ed all Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato ai fini dell annotazione sul Registro di iscrizione e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica all interessato. 5. Il Centro controllo nazionale pesca, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad aggiornare il Registro nazionale delle infrazioni. Art. 9. Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell art. 5, comma 3, e cancellati ai sensi dell art. 8 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle licenze di pesca con relativo periodo, e delle revoche definitive. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 in premessa citato e, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2017 Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n A06274 DECRETO 20 luglio Modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio. IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; 11

14 Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante «modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema di punti per le infrazioni gravi di cui al citato reg. n. 1005/2008, per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci; Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP); Visto, in particolare, l art. 103, recante sospensione e soppressione dell aiuto finanziario della Comunità, il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalità o parte dei pagamenti dell aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca; Visto l art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - legge comunitaria»; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto in particolare l art. 19, comma 3, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per le infrazioni gravi del comandante del peschereccio; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 che definisce modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi al comandante di unità da pesca, in attuazione degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo n. 4/2012; Viste le modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, occorse ai sensi dell art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»; Preso atto dell informativa data alla Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012; Ritenuto necessario ridefinire modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi al comandante di unità da pesca, alla luce delle sopra citate modifiche; Decreta: Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio, ai sensi dell art. 19, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Art. 2. Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione della funzione di comandante del peschereccio 1. Gli organi di controllo di cui all art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all accertamento di una delle infrazioni gravi di cui all art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione, notificano al comandante del peschereccio anche il verbale relativo all applicazione dei punti secondo quanto previsto all art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 2. Gli organi di controllo di cui all art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazioni gravi di cui all art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al comandante del peschereccio il verbale relativo all applicazione dei punti secondo quanto previsto all art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 3. Qualora l organo di controllo accertatore rilevi che l applicazione dei punti per l infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresì l indicazione del relativo periodo di sospensione. 12

15 4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all applicazione dei punti, l interessato può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo. 5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ritenuto fondato l accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l assegnazione dei punti e l eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all interessato nei termini di legge, e ne è trasmessa copia all ente accertatore. 6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l annotazione degli estremi del provvedimento con indicazione del numero dei punti e dell eventuale periodo di sospensione sul documento matricolare del marittimo e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura ed all Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. 7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui all art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012 è altresì annotata sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione. 8. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del Capo del Compartimento marittimo dell Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato. Art. 3. Impugnazioni 1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell Ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l annullamento. 3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo con indicazione del numero dei punti decurtati, ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. 4. Nel caso in cui dall assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, il Capo del Compartimento dell Ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul documento matricolare del marittimo e, ove occorra, sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio. Art. 4. Cancellazione dei punti 1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, presenta la relativa istanza al Capo del Compartimento dell Ufficio marittimo di iscrizione. 2. All esito della verifica, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all interessato, dispone l annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato. Art. 5. Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel Registro nazionale delle infrazioni con l indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell art. 3, comma 3, e cancellati ai sensi dell art. 4 del presente decreto, nonché delle sospensioni delle funzioni di comandante. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 in premessa citato e, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2017 Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n A

16 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 31 luglio Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa La.Sp. - Lavoratori dello Spettacolo», in Bologna e nomina del commissario governativo. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all art. 4 secondo comma; Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa LA.SP. - Lavoratori dello Spettacolo» con sede in Bologna conclusa il 14 dicembre 2016 e il successivo verbale di accertamento concluso in data 21 febbraio con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all art sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dall esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni alcune irregolarità rilevate e che, in sede di accertamento permanevano talune gravi irregolarità per le quali la cooperativa non ha fornito prova dell effettivo superamento; Considerato che a carico dell ente venivano riscontrate le seguenti irregolarità: il mancato aggiornamento e la non corretta tenuta del libro soci, il mancato aggiornamento del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione relativamente alle trascrizioni delle delibere di ammissione dei soci, la mancata deliberazione da parte dell assemblea relativamente all esatta destinazione dell utile 2015, così come stabilito dall art. 20 dello statuto e dall art quarter, e relativamente alla gratuità o meno della carica degli organi sociali; la mancata approvazione ed il mancato deposito del regolamento interno, il mancato versamento del contributo biennale 2015/16; Vista la nota n , trasmessa via pec in data 24 maggio 2017, con la quale è stato comunicato alla Cooperativa l avvio del procedimento per l adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art sexiesdecies del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e a seguito della quale non sono pervenute controdeduzioni. Ritenuti sussistenti i presupposti per l adozione del provvedimento di gestione comrhissariale ai sensi dell art sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell art sexiesdecies del codice civile che prevede che l Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all assunzione dell incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae de dott. Adriano Tortora; Decreta: Art. 1. Il Consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa LA.SP. - Lavoratori dello Spettacolo» con sede in Bologna - codice fiscale , costituita in data 16 febbraio 2015, è revocato. Art. 2. L avv. Adriano Tortora nato a Milano (codice fiscale TRTDRN76C16F205G), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino, 8/A è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. Art. 3. Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. Art. 4. Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. 17A06281 Roma, 31 luglio 2017 Il direttore generale: MOLETI 14

17 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D IPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 8 giugno Fondo di sostegno alla natalità. IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE CON DELEGA IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 1, comma 348, della legge 232 dell 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio per l anno 2017), il quale, al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità», volto a favorire l accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Visto l art. 1, comma 349, della citata legge di Bilancio per l anno 2017, il quale prevede che la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l anno 2017, 24 milioni di euro per l anno 2018, 23 milioni di euro per l anno 2019, 13 milioni di euro per l anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2021; Visto l art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Visti gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Considerato che il citato art. 1, comma 349, della legge di Bilancio per l anno 2017, dispone che con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017 con il quale all On. Avv. Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia; Ritenuta la necessità che l amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto art. 1, commi 348 e 349, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga ai sensi del citato art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009 di una società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l esecuzione di attività relative alla gestione del Fondo; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) Per «Fondo»: il Fondo di sostegno alla natalità di cui all art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 volto a favorire l accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; b) Per «Dipartimento»: il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) Per «Gestore»: una società a capitale interamente pubblico, di cui il Dipartimento si avvale, a norma dell art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo. Art. 2. Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è destinato alle finalità di cui all art Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato. 3. Il Dipartimento è l amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle indicazioni contenute nelle relative linee guida dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Gestore affidandogli direttamente l esecuzione, tra l altro, delle seguenti attività: a) istruttoria della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; c) esercizio dell azione di recupero ai sens i dell art. 8; d) verifica del rispetto dell obbligo di rimborso delle somme corrisposte a seguito della revoca delle agevolazioni ai sensi dell art. 9, ed eventuale esercizio dell azione di recupero. 15

18 4. Per l esecuzione delle attività di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni ed operare verifiche a campione sulla documentazione, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l efficienza e l efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento. 5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai sensi dell art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a valere sulle risorse del Fondo. Art. 3. Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall adozione, che abbiano presentato nei termini e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d intesa di cui all art. 4, comma 2, la certificazione attestante la nascita o l adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito. 2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; b. Residenza in Italia. 3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell economia e delle finanze ai sensi della legge del 7 marzo 1996, n I soggetti finanziatori di cui all art. 4 non possono richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento, garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo. Art. 4. Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all albo di cui all art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell elenco di cui all art. 106 del medesimo decreto legislativo. 2. Il Dipartimento e l Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d Intesa con il quale vengono disciplinati: a. le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all iniziativa del Fondo; b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della misura di garanzia disciplinata dal presente decreto; c. l accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto. Art. 5. Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del cinquanta per cento del finanziamento ed è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall art. 3, comma 3, permane per l intera durata del finanziamento. 2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al dieci per cento dell importo garantito del finanziamento stesso. 3. La garanzia del Fondo opera nella misura del cinquanta per cento dell esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile e per i relativi interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli interessi di mora. Art. 6. Ammissione alla garanzia 1. L ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità: a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui all art. 3, commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al Gestore la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall art. 3, unitamente a copia della predetta documentazione; 16

19 b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l anno, il mese, il giorno, l ora e il minuto di arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al finanziatore l esito dell istruttoria e l eventuale ammissione alla garanzia del Fondo; c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del Fondo, comunica al Gestore l avvenuto perfezionamento dell operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a). 2. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate o l istruttoria non dia esito positivo e venga quindi negata l ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 3. L efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento. 4. I finanziatori comunicano l eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni. Art. 7. Intervento della garanzia 1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente. 2. L intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore. 3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere, entro i successivi novanta giorni, l intervento della garanzia del Fondo, mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dal Codice dell Amministrazione Digitale (CAD), inviata al Gestore, e avvia, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia. 4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione del finanziatore che attesti: l inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1; la data dell eventuale avvio delle procedure di recupero del credito con l indicazione degli atti intrapresi e delle somme recuperate; l ammontare dell esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell intimazione di pagamento di cui al comma 1; b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze. 5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell importo determinato ai sensi dell art. 5, comma Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta. 7. Nel caso in cui successivamente all intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all art. 5, comma 3. Art. 8. Surrogazione legale 1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia di cui all art. 7, il Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell art del codice civile e provvede tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo. 2. Il soggetto finanziatore, all esito delle eventuali procedure di recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, è tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme. Art. 9. Revoca delle agevolazioni 1. Il Gestore provvede ad operare, direttamente ovvero su indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari. 2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rila- 17

20 sciare la documentazione di cui all art. 3, commi 1 e 2, il Gestore, previa contestazione dell addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e alla trasmissione dei relativi atti all Autorità giudiziaria. 3. La revoca dell agevolazione comporta per il beneficiario l obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all art. 8. Art. 10. Risorse finanziarie del Fondo 1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall art. 1, comma 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per l anno 2017), affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e dallo stesso utilizzato per le finalità di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all art. 2, comma Il titolare del conto corrente infruttifero è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2017 Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie C OSTA Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n A06277 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ UNIVERSITÀ DI SALERNO DECRETO RETTORALE 4 settembre Modifica dello statuto. IL RETTORE Visto l art. 17 dello statuto di Ateneo; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, in particolare, l art. 6, rubricato - Autonomia delle Università; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni; Visto il vigente statuto dell Ateneo emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con decreto rettorale 12 giugno 2012, n. 1396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012; Visto in particolare l art. 65 del suddetto statuto; Vista la delibera rep. n. 99 dell 11 luglio 2017 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 151 del 13 luglio 2017, ha approvato il testo delle modifiche di statuto; Vista la nota del 19 luglio 2017, prot. n , con la quale la documentazione relativa alle modifiche dello statuto è stata trasmessa al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, per l esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota del 10 agosto 2017, prot. n , con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare; Decreta: Art Il vigente lo statuto dell Università degli Studi di Salerno, è modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla di pubblicazione. Fisciano, 4 settembre 2017 Il Rettore: TOMMASETTI 18

21 A LLEGATO Art. 3. STATUTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Personalità giuridica 1. Il presente statuto stabilisce l ordinamento dell Università degli Studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo. 2. L Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, cui partecipano a pieno titolo, nell ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, ricercatori, personale dirigente, tecnico-amministrativo e studenti. 3. L Università è un istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza la ricerca scientifica e i diversi livelli di formazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca. 4. L Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e opera ispirandosi a principi di responsabilità. 5. Il presente statuto è espressione fondamentale dell autonomia dell Università, secondo i principi dell art. 33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento. 6. Il sigillo ufficiale è quello dell antica Scuola medica salernitana della quale sono richiamati gli onori e i distintivi spettanti ai membri del Corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini. Art. 2. Finalità istituzionali 1. L Università, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. L Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione. 3. Come suo fine primario, l Università persegue l elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti. 4. L Università riconosce ed afferma l inscindibilità dell attività didattica e dell attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti. 5. L Università riconosce e garantisce l autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell organizzazione della ricerca e della didattica. 6. L Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell uomo e della convivenza tra i popoli. 7. L Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture. 8. L Università partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all elaborazione di piani regionali. 9. L Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse. 10. L Università assicura l apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall art. 32 della Costituzione. Ricerca 1. L Università promuove e svolge l attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico. 2. L Università attua forme di autovalutazione dei risultati della ricerca secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito. 3. L Università promuove la valutazione bioetica della ricerca clinica sperimentale per ciò che attiene ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell uomo, nonché la valutazione etico - scientifica della sperimentazione animale. Art. 4. Didattica 1. L Università provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il regolamento didattico di Ateneo. 2. L Università attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l attività delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attività di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti. 3. L Università persegue la qualità e l efficacia della propria attività di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell attività formativa. 4. L Università verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttività e l efficacia dell attività didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi. Art. 5. Diritto allo studio 1. L Università assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall art. 34 della Costituzione. 2. L Università in particolare organizza i propri servizi e predispone strumenti in modo da rendere effettiva la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente abili; l Università dispone altresì la valutazione della qualità dei servizi forniti. Art. 6. Organizzazione e programmazione 1. L Università conforma la propria organizzazione e attività a principi di semplificazione, snellimento delle procedure, efficienza, efficacia e adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione. Art. 7. Informazione 1. L Università adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attività di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresì, la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità anche attraverso forme di consultazione. 2. L Università garantisce altresì la più ampia informazione sull attività didattica, nonché sulla propria attività di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformità con la normativa vigente. 3. Al fine di cui ai precedenti commi, l Università rende pubbliche le informazioni relative alla propria attività nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico. 19

22 Art. 8. Internazionalizzazione 1. L Università persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell appartenenza allo spazio europeo dell istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum. 2. A tal fine pone tra le proprie priorità il sostegno della mobilità internazionale dei docenti e degli studenti; l istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l attivazione, nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca; l utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti. 3. L Università opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all internazionalizzazione del territorio in cui opera. Art. 9. Rapporti con l esterno 1. L Università promuove e sviluppa i rapporti e le relazioni con le altre Università, le istituzioni di alta cultura e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati. 2. Promuove e sviluppa, altresì, i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e loro associazioni di categoria, nonché con le formazioni sociali e le organizzazioni di categoria delle altre forze produttive del mondo del lavoro per la diffusione e la valorizzazione dei risultati e delle acquisizioni della ricerca scientifica. 3. I rapporti esterni dell Università sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 10. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. La disciplina dell acquisizione e dell utilizzo delle entrate è contenuta nel regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 11. Regolamenti di Ateneo 1. I regolamenti, espressione dell autonomia normativa dell Università, sono approvati dal Senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilità, di competenza del Consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto. 2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. 3. I principali regolamenti di Ateneo sono: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità; c) regolamento didattico di Ateneo. Art. 12. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme attuative dello statuto e ogni altra disposizione necessaria al funzionamento dell Ateneo. Definisce inoltre i criteri generali e le procedure per la predisposizione dei regolamenti delle strutture dell Ateneo. Art. 13. Regolamento per l amministrazione la finanza e la contabilità 1. Il regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l attività negoziale degli organi centrali e periferici dell Ateneo. Art. 14. Regolamento didattico di Ateneo 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l ordinamento dei corsi di studio per i quali l Università rilascia i titoli di cui all art. 4 dello statuto; definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative che le singole strutture universitarie possono organizzare ai sensi della legislazione vigente in materia; detta i criteri generali relativi all organizzazione dell attività didattica. Art. 15. Codice etico 1. L Università adotta il Codice etico della comunità universitaria. 2. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell istituzione di appartenenza, detta regole di condotta nell ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interesse e di proprietà intellettuale. 3. Le violazioni del Codice etico comportano l irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità: richiamo verbale, richiamo scritto riservato; nei casi di violazione grave o reiterata, richiamo scritto reso pubblico, biasimo comportamentale con divieto di ricoprire incarichi istituzionali o dirigenziali per un periodo determinato. I provvedimenti incidono sulla valutazione interna del personale. Nei casi in cui una condotta configuri non solo violazione del Codice etico ma anche illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari. 4. Nel rispetto del principio del contraddittorio l accertamento delle violazioni e la decisione in merito all irrogazione della sanzione compete al Senato accademico, su proposta del Rettore, qualora le violazioni non ricadano sotto la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Il codice etico è approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL ATENEO Art. 16. Organi centrali dell Ateneo 1. Sono organi centrali dell Ateneo: a) il Rettore; b) il Senato accademico; 20

23 c) il Consiglio di amministrazione; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) il Nucleo di valutazione; f) il direttore generale. Art. 17. Il Rettore: funzioni 1. Il Rettore è il rappresentante legale dell Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare, il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività; b) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente di competenza del Collegio di disciplina; avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; c) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, così come sull efficienza dei servizi e la correttezza dell azione amministrativa; d) emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura; e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e ogni altro atto programmatorio previsto dalla normativa vigente, tenuto conto delle proposte e del parere del Senato accademico; f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale; g) stipula i contratti e le convenzioni per i quali lo statuto e i regolamenti non stabiliscano una diversa competenza; h) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste dalla legge; i) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; j) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. 3. Nell esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di un Prorettore vicario e di delegati, da lui scelti, nell ambito dell Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell Università e possono essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 4. Il Prorettore vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell ufficio, fino all entrata in carica del nuovo eletto. 5. Al Prorettore vicario può essere assegnata un indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. Art. 18. Il Rettore: elezione 1. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile. 2. L elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010; b) agli studenti determinati in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera a) secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale; c) al personale tecnico e amministrativo con voto ponderato in misura pari al quindici per cento di quello degli elettori di cui alla lettera a). 3. Il Decano indice le elezioni dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del Rettore, limitatamente all ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Prorettore vicario. 4. Il Rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell Università ed è nominato dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Al Rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione. 6. Il Rettore entra in carica il primo novembre dell anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni. 7. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo. Art. 19. Senato accademico: funzioni 1. Il Senato accademico determina la politica e gli indirizzi culturali e scientifici dell Università e contribuisce a elaborare la programmazione strategica dell Ateneo; esercita funzioni normative, propulsive, consultive, di coordinamento e di controllo delle attività dell Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. 2. In particolare, il Senato accademico: a) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto, il codice etico, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch esso espresso a maggioranza assoluta dei componenti; b) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale di Ateneo; c) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul Documento di programmazione strategica triennale e su ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; d) nomina, su proposta del Rettore e secondo modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, i componenti del Consiglio di amministrazione; e) garantisce il rispetto del codice etico e, su proposta del Rettore, irroga le relative sanzioni, salvo che non siano di competenza del Collegio di disciplina; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e, qualora costituite, con le facoltà, risolvendo eventuali controversie; g) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo; h) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; i) approva il Manifesto degli studi dell Ateneo; j) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sull attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi; 21

24 k) determina i criteri per la promozione e l attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall inizio del suo mandato. 4. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, quest ultimo cessa dalla carica all atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano. Art. 20. Senato accademico: composizione 1. Il Senato accademico è così costituito: a) il Rettore, che lo presiede; b) diciassette docenti, di cui almeno sette direttori di dipartimento, eletti con votazione unica secondo criteri definiti nel regolamento generale di Ateneo; c) due rappresentanti del ruolo dei professori di seconda fascia eletti dagli stessi; d) due rappresentanti del ruolo dei ricercatori eletti dagli stessi; e) cinque rappresentanti eletti dagli studenti; f) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo. 2. Le procedure elettorali sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 3. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore e, con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale. 4. Le rappresentanze elettive di cui al comma 1 durano in carica tre anni fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del Senato accademico decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 21. Consiglio di amministrazione: funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e al Ministero dell economia e delle finanze; b) delibera il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico; c) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, previo parere obbligatorio del Senato accademico; d) delibera la programmazione finanziaria annuale e triennale dell Ateneo, previo parere obbligatorio del Senato accademico; e) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l attivazione, la modifica e la soppressione dei corsi di studio; f) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, l attivazione, la modifica e la disattivazione delle strutture per la didattica, la ricerca e i servizi; g) delibera il piano edilizio dell Ateneo e assegna le risorse per i relativi interventi attuativi; h) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti; i) esercita il potere disciplinare sui professori e ricercatori dell Ateneo, conformemente al parere vincolante del Collegio di disciplina; j) su proposta del Rettore, conferisce l incarico di direttore generale e delibera in merito alla revoca e risoluzione del rapporto di lavoro; k) approva il regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato accademico; l) determina, sentito il Senato accademico, l ammontare delle tasse e dei contributi richiesti agli studenti; m) sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio; n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 22. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il Consiglio di amministrazione è così costituito: a) il Rettore, che lo presiede; b) quattro docenti, appartenenti due alle aree scientifiche CUN da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14, nominati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione dei docenti appartenenti alle suddette aree; i docenti devono essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; c) due rappresentanti eletti dagli studenti; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo nominato dal Senato accademico, su proposta del Rettore, previa consultazione del personale tecnico-amministrativo; il rappresentante del personale deve essere in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, comprovate dalla presentazione di curricula, che sono resi pubblici sul sito internet di Ateneo; e) due componenti in possesso di competenza in campo gestionale, ovvero di un esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, non appartenenti ai ruoli dell Ateneo nei tre anni precedenti la loro designazione e per tutta la durata dell incarico, scelti dal Senato accademico, su proposta del Rettore, mediante avvisi pubblici o su indicazione di istituzioni senza scopo di lucro o di fondazioni bancarie di rilievo regionale, nazionale o internazionale. 2. Partecipa alle sedute senza diritto di voto il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante. 3. I componenti sono designati nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. 4. Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è di durata triennale fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino ad almeno tre sedute consecutive. 6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 22

25 Art. 23. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria e contabile di Ateneo. È nominato con decreto del Rettore ed è composto da: a) un Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell economia e delle finanze; c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 2. Almeno due membri effettivi del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio il personale dipendente dell Ateneo. 3. Il mandato dei componenti del Collegio dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. 4. Ai componenti del Collegio è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 5. Compiti e modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l amministrazione, la finanza e la contabilità. Art. 24. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa. 2. Il Nucleo è composto da cinque membri esterni all Ateneo di elevata qualificazione professionale, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, e da un rappresentante eletto degli studenti. I componenti sono nominati dal Rettore sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell Università. Il mandato dei componenti del Nucleo dura tre anni, fatta eccezione per quello del rappresentante degli studenti, di durata biennale, ed è rinnovabile una sola volta. 3. Al Nucleo sono attribuite le seguenti funzioni: a) verifica della qualità e dell efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; b) verifica dell attività di ricerca svolta dai dipartimenti; c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento (art. 23, comma 1, legge n. 240/10); d) in raccordo con l attività dell ANVUR, esercita le funzioni di cui all art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, allo scopo di promuovere il merito ed il miglioramento della perfomance organizzativa ed individuale. 4. Sono assicurati al Nucleo l autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. L Università assicura al Nucleo un adeguato supporto logistico e organizzativo per garantirne l effettivo esercizio delle funzioni. 6. Tutte le strutture e gli organi dell Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione di Ateneo. Art. 25. Direttore generale 1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, esplica l attività di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica. 2. Il direttore generale in particolare: a) coadiuva il Rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza; b) cura l attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal Rettore, dal Consiglio di amministrazione e dagli organi accademici; c) cura l attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal Rettore, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione vigilando sull esecuzione degli stessi; d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal Consiglio di amministrazione, definisce l organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) dirige, coordina e controlla l attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente; f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; h) predispone annualmente una relazione sull attività e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell Ateneo e la sottopone al Rettore; i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di Governo dell Ateneo. 3. L incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a soggetto individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di Governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l incarico di direttore generale può essere revocato prima della scadenza del termine dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Rettore, sentito il Senato accademico. 5. L incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. TITOLO III DIDATTICA E RICERCA Art. 26. Dipartimento: natura e funzioni 1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie, e quelle di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione. 2. Nel Dipartimento sono incardinati professori e ricercatori afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per finalità e/o metodo, raggruppati in base ad un ampio progetto scientifico e culturale, coerente con le attività didattiche e formative al cui svolgimento il Dipartimento concorre. 3. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente. 4. La costituzione, la modificazione e la disattivazione dei dipartimenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 5. Il Dipartimento disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore. 23

26 6. Il regolamento può prevedere l articolazione del Dipartimento in sezioni scientificamente omogenee, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno. 7. Il Dipartimento in particolare: a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca; b) progetta e cura l organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche di uno o più corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di scuola di specializzazione, di master, di perfezionamento, afferenti al Dipartimento e fornisce altresì ad altri corsi e strutture didattiche le necessarie risorse umane e strumentali finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative. Può chiedere di assumere le funzioni del Consiglio didattico di cui all art. 38, operando in tal caso nella composizione di cui al comma 3 del medesimo articolo; c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di Governo dell Ateneo; d) propone agli organi di Governo l istituzione, l attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; e) approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente; f) propone al Senato accademico i regolamenti dei corsi di studio e eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo; g) coordina, secondo criteri di equità e razionalità l impiego delle risorse umane necessarie alla didattica e ai servizi connessi; h) coordina, sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici, per quanto di loro competenza, la programmazione e l organizzazione dell attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni; dei Corsi di studio; i) coordina l organizzazione dell insieme dei corsi di studio e ne verifica l efficienza e la funzionalità, anche mediante l utilizzo di opportuni parametri di valutazione; l) verifica, al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari anche al fine della programmazione del fabbisogno di docenza; m) coordina i rapporti internazionali e i programmi di mobilità e di scambio degli studenti; n) sviluppa relazioni con enti pubblici e soggetti imprenditoriali privati, anche al fine di giungere a convenzioni per a stages e tirocini. Art. 27. Dipartimenti: composizione 1. Il numero di professori e ricercatori necessario per la costituzione di un Dipartimento non può essere inferiore a quello definito dalle vigenti disposizioni di legge; il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il Consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del Dipartimento. 2. Afferiscono al Dipartimento i titolari di assegni di ricerca, i titolari di contratto di insegnamento, i professori e i ricercatori ospiti, nonché i ricercatori ed assegnisti di Enti di ricerca nazionali, che operano nel Dipartimento nel quadro di convenzioni con l Ateneo, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nel Dipartimento. Art. 28. Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il Consiglio di Dipartimento; c) la Giunta di Dipartimento. Art. 29. Il direttore di Dipartimento 1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività. 2. In particolare, il direttore: a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull esecuzione delle relative deliberazioni; b) vigila, nell ambito del Dipartimento e per quanto di competenza, sull osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari; c) propone al Consiglio il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento; d) propone al Consiglio la relazione annuale sull attività di ricerca; e) propone al Consiglio il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie; f) sovrintende all erogazione dei servizi a supporto alla ricerca ed alla didattica gestiti dal Dipartimento; g) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni; h) per motivi di urgenza assume con proprio decreto gli atti di competenza del Consiglio che sottopone per la ratifica all organo nella prima seduta utile. 3. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto l elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. 4. Partecipano alla votazione del direttore tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. La disciplina del procedimento elettorale è definita dal regolamento generale di Ateneo. 5. Il direttore dura in carica tre anni a decorrere dalla data della nomina ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 6. Il direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. 7. Al direttore del Dipartimento può essere assegnata un indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 8. Il direttore può richiedere al Rettore una riduzione dell impegno didattico. Art. 30. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di dipartimento è l organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di gestione e di verifica delle attività del Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento in particolare: a) approva il regolamento del Dipartimento; b) promuove il potenziamento delle attività scientifiche e di supporto alla didattica sia attraverso l utilizzazione ed il coordinamento del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative; c) organizza i servizi forniti dal Dipartimento e decide l acquisto di attrezzature; d) formula proposte in merito alla programmazione strategica triennale e ad ogni altro atto programmatorio annuale e pluriennale previsto dalla normativa vigente; e) formula proposte in ordine alla determinazione dei criteri per l assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; f) approva, su proposta del direttore, il piano di programmazione annuale delle attività del Dipartimento; g) definisce e mette in atto le procedure per la valutazione delle attività del Dipartimento e approva, su proposta del direttore, la relazione annuale sull attività di ricerca da trasmettere al Nucleo di valutazione di Ateneo; 24

27 h) in base al piano di programmazione annuale delle attività e alla relazione annuale sull attività di ricerca, avanza richieste per l assegnazione di risorse umane, finanziarie e di spazi; i) in base al piano di programmazione annuale delle attività definisce i criteri generali per l utilizzazione dei fondi e per l impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; j) approva, su proposta del direttore, il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza del Dipartimento secondo la normativa vigente; k) approva le convenzioni e i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali; l) formula proposte in merito alla richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore; m) formula proposte in merito alla richiesta di posti di ricercatore a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo; n) formula la proposta di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e dei ricercatori a tempo determinato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo; o) formula proposte in merito alla richiesta di assegni di ricerca secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo; p) formula proposte, anche in collaborazione con altri dipartimenti, in merito all istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio in coerenza con le linee di ricerca sviluppate nel Dipartimento; q) delibera in merito all istituzione dei Consigli didattici di cui all art. 38; r) sulla base delle indicazioni dei Consigli didattici delibera annualmente la programmazione e l organizzazione dell attività didattica dei corsi di studio, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo; s) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca al cui svolgimento il Dipartimento concorre d intesa con le relative scuole dottorali; t) assegna il carico didattico e i compiti organizzativi ai professori e ai ricercatori al fine di ottimizzarne l impiego secondo criteri di razionalità, competenza ed equilibrio in rapporto ad ogni fascia di docenza; u) delibera in merito alla valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori afferenti, ai fini dell attribuzione delle risorse finanziarie e dell attribuzione degli scatti triennali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo; v) delibera in merito alle richieste individuali di afferenza al Dipartimento; w) cura i rapporti internazionali e i programmi di mobilità dei docenti; x) delibera convenzioni relative a stages e tirocini; y) formula proposte in ordine all adesione a consorzi e società aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale; z) approva la stipula di convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per le attività di propria competenza; aa) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento. bb) istituisce la commissione paritetica i cui all art. 37 e, sulla base dei parametri valutativi messi a punto dalla stessa, coordina l organizzazione dei Corsi di studio verificandone l efficienza e la funzionalità. 3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito: a) dai professori, dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010; b) da una rappresentanza dei ricercatori a tempo determinato di cui all art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, nella misura stabilita dal regolamento di Dipartimento; c) da un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca; d) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento stesso; e) da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso; f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura e secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il capo ufficio della struttura amministrativa di riferimento del Dipartimento. Art. 31. Giunta di Dipartimento 1. La Giunta di dipartimento coadiuva il direttore nell esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di dipartimento. 2. Costituiscono la Giunta il direttore e un numero di membri variabile da tre a otto, in base alla numerosità di Dipartimento. 3. La Giunta viene costituita secondo modalità definite nel regolamento di Dipartimento entro un mese dall insediamento del direttore e dura in carica tre anni. 4. Le modalità di funzionamento della Giunta sono definite nel regolamento di Dipartimento. Art. 32. Attività per conto terzi 1. I dipartimenti e i centri interdipartimentali o interuniversitari possono svolgere attività per conto terzi secondo modalità definite da apposito regolamento. Art. 33. Facoltà 1. La facoltà, se istituita, è una struttura di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare in conformità a progetti culturali e didattici, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni. 2. La costituzione, la modificazione e la disattivazione delle facoltà sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti interessati e comunque previo parere obbligatorio del Senato accademico e del Nucleo di valutazione di Ateneo. 3. In relazione al carattere multidisciplinare dell Ateneo e in considerazione della sua dimensione, le facoltà possono essere istituite nel numero massimo di sei corrispondenti alle Aree risultanti dalle seguenti aggregazioni di dipartimenti: a) scienze giuridiche; b) scienze economiche e statistiche, scienze politiche sociali e della comunicazione, scienze aziendali; c) farmacia, medicina e chirurgia; d) ingegneria civile, ingegneria industriale, ingegneria dell informazione, ingegneria elettrica e matematica applicata; e) chimica e biologia, fisica, informatica, matematica; f) scienze umane, filosofiche e della formazione, scienze del patrimonio culturale, studi umanistici. 4. Il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana», al fine di garantire una semplificazione procedurale, assume anche i compiti collegati alle funzioni assistenziali secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti in materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. 5. La facoltà disciplina le regole di funzionamento interno mediante un proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. 25

28 6. In particolare la facoltà, laddove costituita, formula parere obbligatorio ai dipartimenti: a) in merito all istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio; b) in merito a eventuali modifiche del regolamento didattico di Ateneo; 1. sulla base delle indicazioni dei dipartimenti e dei consigli didattici, per quanto di loro competenza, coordina annualmente la programmazione e l organizzazione dell attività didattica, secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e sovrintende alla gestione delle attività e dei servizi comuni; 2. al fine di garantire la sostenibilità e lo sviluppo dell offerta formativa e di soddisfare eventuali vincoli derivanti dalla normativa vigente, verifica le carenze di docenti in specifici settori scientifico-disciplinari, e le segnala agli organi e alle strutture competenti; 3. approva il piano di utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto dei principi contabili previsti dalla normativa vigente; c) sul fabbisogno del personale docente. 1. Sono organi della facoltà: a) il Presidente; b) il Consiglio della facoltà. Art. 34. Organi della facoltà Art. 35. Il Presidente 1. Il Presidente rappresenta la facoltà, ne sovrintende e promuove le attività. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di facoltà e assicura l esecuzione delle relative deliberazioni. 3. Il Presidente è eletto dai componenti il Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti ai dipartimenti raggruppati nella facoltà. 4. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Art. 36. Consiglio della facoltà 1. Il Consiglio adotta le delibere della facoltà in particolare in merito alle competenze di cui al precedente art Il Consiglio è costituito da: a) i direttori dei dipartimenti; b) da docenti scelti tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, i presidenti dei consigli didattici, i coordinatori dei corsi di dottorato o i Presidenti delle Scuole di dottorato se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella facoltà; c) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio, in misura pari al quindici per cento dei componenti del Consiglio stesso. 3. I componenti del Consiglio, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, durano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta. Art. 37. Commissione paritetica docenti-studenti 1. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull attivazione, la modificazione e la soppressione dei corsi di studio; esprime parere obbligatorio sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. 2. La composizione e il funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. Art. 38. Consiglio didattico 1. Il Consiglio didattico è la struttura preposta al coordinamento didattico di uno o più corsi di laurea appartenenti ad una stessa classe e/o dei corsi di laurea magistrale ad essi ricollegabili, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni dei Dipartimenti che concorrono alla loro organizzazione. 2. In particolare, il Consiglio: a) coordina l attività didattica dei corsi che ad esso fanno capo e ne verifica efficienza e funzionalità anche mediante l utilizzazione di opportuni parametri di valutazione; b) formula proposte in merito alla programmazione didattica annuale, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo; c) organizza le prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti nei corsi di laurea e verifica il possesso dei requisiti stabiliti per l accesso ai corsi di laurea magistrale; d) coordina i programmi delle singole attività formative, accertando che ciascuna di esse corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio; e) organizza le attività di orientamento e tutorato per gli studenti; f) esamina e approva i piani di studio e le pratiche relative agli studenti; g) formula ogni altra proposta riguardante l organizzazione dell attività didattica e le risorse relative. 3. Il Consiglio didattico è composto dai professori e i ricercatori che svolgono a qualsiasi titolo compiti didattici nei corsi di studio. I professori e i ricercatori componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio didattico è altresì composto da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio nella misura pari al quindici per cento dei docenti di ruolo e dei ricercatori che concorrono alla determinazione del numero legale di cui al successivo comma I professori e ricercatori che non svolgono il carico didattico prevalente nei relativi corsi di studio concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti e non costituiscono elettorato attivo e passivo per le elezioni del Presidente. 5. I titolari di contratto di insegnamento partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. 6. Il Consiglio didattico elegge tra i docenti di ruolo un Presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il Presidente, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; coordina e sovrintende i corsi di studio. 8. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da specifico Regolamento. 9. Nel caso di corsi di studio interateneo, la costituzione e il funzionamento del Consiglio didattico sono regolati da specifica convenzione tra gli Atenei partecipanti. 26

29 Art. 39. Corsi e titoli 1. L Università istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea; b) laurea magistrale; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca; e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 2. L Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo. 3. I corsi di specializzazione e le relative scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento, tenendo conto per l area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessità del loro coordinamento con le attività formative. 4. I corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce l organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali. 5. I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati Master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito regolamento che ne stabilisce l organizzazione e il funzionamento. 6. L Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione: a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l abilitazione all esercizio delle professioni; c) corsi di educazione ed attività formative esterne, ivi compresi quelli per l aggiornamento culturale degli adulti nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Le modalità di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito regolamento. Art. 40. Collegio dei direttori di Dipartimento 1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento è organismo consultivo e di proposta per gli organi di Governo dell Ateneo in ordine alle problematiche generali di promozione, sviluppo, coordinamento e valutazione della ricerca e della didattica; in particolare, in stretta coordinazione con le risultanze dell attività di indirizzo e valutativa dell ANVUR, valuta l andamento della ricerca e della didattica dell Ateneo, individua conseguentemente le linee e aree strategiche di sviluppo e propone i criteri e le procedure di riparto delle risorse e le direzioni di investimento, anche in considerazione delle esigenze e delle richieste del territorio in cui insiste l Ateneo. 2. Il Collegio è costituito dai direttori dei Dipartimenti; per la discussione di problematiche riguardati la didattica possono essere invitati i Presidenti delle facoltà laddove istituite. Art. 41. Centri di ricerca interdipartimentali 1. Per coordinare attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti Centri di ricerca interdipartimentali o interuniversitari. 2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Art. 42. Centri di servizio 1. Per la produzione e l erogazione di beni e servizi finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell organizzazione amministrativa dell Università, possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell Ateneo. 2. Le modalità di istituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Art. 43. Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell informazione bibliografica. 2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo. TITOLO IV STUDENTI Art. 44. Diritti e doveri 1. Gli studenti sono parte costitutiva della comunità universitaria; hanno pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa e sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. 2. L Università assicura agli studenti condizioni idonee a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale. 3. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite. 4. Gli studenti partecipano alle attività didattiche nel rispetto del Codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni delle strutture competenti. 5. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. 6. Gli studenti hanno il diritto di prender parte alla vita e al Governo dell Università, partecipando agli organi collegiali ed esercitando il diritto di voto per l elezione delle loro rappresentanze nel rispetto della legge, del codice etico e dei regolamenti. 7. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L Università mette loro a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo. 8. Diritti e doveri degli studenti in tema di diritto allo studio, servizi e qualità della didattica, prove di esame, contribuzioni economiche e mobilità sono disciplinati da apposita Carta, approvata dal Senato accademico. 27

30 Art. 45. Provvedimenti disciplinari 1. La competenza disciplinare sugli studenti è attribuita al Rettore e al Senato accademico, che la esercitano nei termini e con le procedure definite nel regolamento studenti. Art. 46. Garante dei diritti degli studenti 1. Il garante dei diritti degli studenti vigila sull imparzialità e sulla trasparenza delle attività didattiche e di quelle ad essa connesse nonché dei servizi rivolti agli studenti, sulla corretta applicazione della normativa relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti. 2. Il garante esercita le proprie funzioni anche attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili; può segnalare direttamente agli organi dell Università disfunzioni, carenze ed eventuali abusi nei confronti degli studenti. 3. Il garante vigila affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza studentesca negli organi accademici. 4. Il garante è nominato dal Senato accademico su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, fra soggetti esterni all Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio; dura in carica tre anni e può essere immediatamente riconfermato per una sola volta. Art. 47. Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è l organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 2. Il Consiglio degli studenti: a) esprime parere sulle norme generali in tema di didattica, tasse e contribuzioni a carico degli studenti; b) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del Diritto allo studio, nonché sull organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento; c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività autogestite degli studenti nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero; d) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative degli studenti da sottoporre all approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; e) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di Governo dell Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta; f) approva alla fine di ogni anno una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; tale relazione è trasmessa al Senato accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione di Ateneo; g) esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo statuto, dai regolamenti o dalla legge. 3. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli Organi di Governo dell Ateneo possono essere comunque assunte. 4. Il Consiglio è composto da trenta studenti eletti proporzionalmente alla numerosità di ciascuna area di cui al precedente art. 33 comma 3. I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal Rettore. Art. 48. Tutorato e orientamento 1. L Università si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, anche attraverso una costante collaborazione con gli istituti di formazione secondaria superiore e con il mondo del lavoro e delle professioni. 2. L organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 49. Collaborazione degli studenti ai servizi 1. In conformità con la normativa vigente, l Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi. 2. L Università promuove convenzioni per l espletamento del servizio civile nell ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all interno delle proprie strutture. Art. 50. Attività formative, culturali, sportive e ricreative degli studenti 1. L Università sostiene e valorizza le attività autogestite dagli studenti e dagli ex allievi nei settori della formazione, della cultura, dello sport e del tempo libero. 2. L Università, con il sostegno organizzativo del Consiglio degli studenti, favorisce l informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività autogestite degli studenti. 3. L Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo. 4. Nell ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di amministrazione, su indicazione del Consiglio degli studenti, acquisito il parere del Senato accademico, mette a disposizione, per le attività di cui al comma 1, strutture e risorse finanziarie. Art. 51. Comitato per lo sport universitario 1. L Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale. 2. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività. 3. Il Comitato per lo sport universitario, nella composizione e con le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, dura in carica due anni. 4. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal Ministero competente, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall Università o da altri enti. 28

31 TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE Art. 52. Principi generali di organizzazione 1. L organizzazione e le attività dell Ateneo si basano sulla distinzione tra direzione politica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale e controllo dei risultati, e direzione generale, alla quale compete la responsabilità della gestione organizzativa, tecnica, finanziaria e amministrativa. 2. Responsabili della direzione politica sono il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza. 3. Il direttore generale coordina le attività dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 4. La struttura amministrativa e la gestione del personale e finanziaria si ispirano a principi di unitarietà e assicurano l individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati. 5. L organizzazione amministrativa è disciplinata dal presente titolo e da specifici regolamenti attuativi, fatti salvi gli istituti normativi e contrattuali vigenti. 6. L organizzazione complessiva delle strutture tecnico-amministrative è definita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il Senato accademico per i profili di sua competenza. Art. 53. Docenti 1. In attuazione del principio della libertà della ricerca l Università garantisce ai singoli professori e ricercatori il diritto alla scelta autonoma e individuale dei temi e dei metodi di ricerca, nonché il diritto a pari opportunità di accesso alle risorse economiche, all utilizzazione delle strutture e a quanto è necessario per lo svolgimento dell attività di ricerca. 2. L Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l autonomia delle diverse strutture cui compete l organizzazione e l erogazione del servizio didattico nel rispetto delle forme di programmazione, coordinamento e valutazione. 3. I professori e i ricercatori: a) svolgono i compiti di didattica, di ricerca e organizzativi interni loro attribuiti sulla base della normativa vigente, secondo quanto stabilito con regolamento di Ateneo e nel rispetto delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture; b) partecipano alle sedute degli organi collegiali; c) adempiono ai doveri di autocertificazione delle attività svolte, secondo le modalità definite con regolamento di Ateneo; d) informano tempestivamente gli organi competenti delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi eventualmente insorte nell assolvimento dei propri compiti istituzionali. 4. I professori e ricercatori di materie cliniche adempiono ai doveri di attività assistenziale sanitaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali, impegnandosi nei confronti dell Università al rispetto degli obblighi fissati dalle convenzioni stipulate dall Università stessa con l Azienda sanitaria. Art. 54. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori dell Ateneo ed esprime in merito parere conclusivo vincolante. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda è composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza è composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi. 3. I membri del Collegio sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore; durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola volta. 4. Ferma la competenza esclusiva del Rettore ad infliggere la sanzione della censura, per ogni fatto che possa dare luogo a sanzioni più gravi della censura, l iniziativa del procedimento è esercitata dal Rettore che, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. 5. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni dall avvio del procedimento esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l assunzione delle conseguenti deliberazioni. 6. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di disciplina, e conformemente ad esso, infligge la sanzione ovvero dispone l archiviazione del procedimento. 7. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme vigenti, ivi compresi i rapporti tra il procedimento disciplinare e i procedimenti giudiziari. Art. 55. Dirigenti 1. I dirigenti collaborano con il direttore generale, attuando, per la parte di rispettiva competenza e secondo le sue direttive, i programmi deliberati dagli organi accademici; curano la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica dei settori loro assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti; esercitano a tale scopo autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse strumentali e umane ad essi attribuite, secondo i limiti assegnati dal direttore generale; collaborano con il direttore generale all individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del settore cui sono preposti; provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito; svolgono ogni altro compito stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza del comparto. 2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. L incarico di gestire e coordinare le strutture, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposto dal direttore generale, che effettua una valutazione periodica dei risultati raggiunti. 4. All inizio di ogni anno i Dirigenti presentano al direttore generale, e questi agli organi di Governo dell Ateneo, una relazione sull attività svolta nell anno precedente. 5. L accesso alle qualifiche dirigenziali e la revoca dell incarico ai dirigenti sono disposti in conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro; l Amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di selezione. Art. 56. Personale tecnico-amministrativo 1. L Università conforma l organizzazione dei servizi amministrativi, finanziari e tecnici alle esigenze generali di efficienza, efficacia, economicità di gestione, trasparenza e semplificazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale. 29

32 2. L Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali del personale tecnicoamministrativo, assumendo ogni iniziativa utile per la qualificazione e la crescita dello sviluppo professionale in un ottica che, riconoscendo il diritto individuale alla formazione permanente, sia finalizzata al miglioramento dei servizi e all ottimizzazione delle risorse impiegate. 3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all interno dell Università. 4. L Università assume come valore fondamentale il benessere negli ambienti di studio e di lavoro e adotta misure di prevenzione necessarie a garantire la salute e la sicurezza degli ambienti e a migliorarne la qualità complessiva; promuove la realizzazione di servizi a sostegno della qualità della vita dei dipendenti e di azioni dirette alla soluzione di problemi sociali collegati al rapporto di lavoro. 5. L Università concorre all attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. Art. 57. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. L Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato «CUG», ai sensi della normativa vigente. 2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità. In particolare, il comitato svolge le seguenti funzioni: a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che lavorano nell Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione; b) promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità fra i generi; c) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. 3. Il CUG è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell Ateneo e da rappresentanti dell amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento. 5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. TITOLO VI RAPPORTI CON L ESTERNO Art. 58. Collaborazioni con amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati 1. L Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche ed organismi pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca. 2. Gli accordi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall art. 9 del presente statuto, e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze. Art. 59. Partecipazione ad organismi di diritto pubblico e privato 1. L Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all art. 9 del presente statuto e secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo per l amministrazione, la finanza e la contabilità, è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. 3. La partecipazione dell Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi: elevata qualificazione dell attività svolta; disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie; destinazione a finalità istituzionali dell Università di eventuali dividendi spettanti all Ateneo; espressa previsione di patti a salvaguardia dell Università in occasione di aumenti di capitali; limitazione del concorso dell Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell art I rappresentanti dell Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi pubblici e privati, sono designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico su proposta delle strutture interessate, e sono tenuti a presentare agli stessi, una relazione annuale. 5. Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, per quanto di rispettiva competenza, valutano annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei principi di cui al precedente comma 3 e l opportunità della continuazione della partecipazione dell Università. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale. L elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Art. 60. Fondazioni universitarie 1. Presso l Università degli Studi di Salerno è istituita, ai sensi dell art. 59, comma 3 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001 e del Codice civile, la Fondazione universitaria, che prevede come soci fondatori, oltre all ente di riferimento, altri enti pubblici e soggetti privati. 2. La Fondazione è un istituzione di diritto privato che provvede, senza fini di lucro, in modo compiutamente autonomo e con una struttura organizzativa propria, allo svolgimento di attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca e all acquisizione di beni e di servizi in nome e per conto dell Ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2001. Tali attività sono affidate alla Fondazione attraverso una convenzione che regola i rapporti tra Università e Fondazione. 3. In base alla convenzione la Fondazione può ricevere dall Università un contributo complessivo determinato secondo parametri oggettivi e di congruità in funzione dei servizi resi, mentre resta esclusa ogni forma di contribuzione obbligatoria non finalizzata o di quota associativa da parte dell Ateneo e degli altri soci fondatori. Art. 61. Comitato dei sostenitori 1. Il Comitato dei sostenitori dell Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive. 2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l attività dell Università, tramite l erogazione di contributi finanziari. 3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione. 30

33 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 64. Principi di funzionamento degli organi collegiali Art. 62. Incompatibilità 1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) essere componenti di altri organi dell Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) ricoprire il ruolo di direttore delle Scuole di specializzazione o di far parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione; d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato; e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell istruzione dell università e della ricerca e nell ANVUR. 2. Le incompatibilità previste dal precedente comma 1 si applicano anche al Prorettore. 3. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell Università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro cinque giorni per una delle due cariche. 4. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. 5. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza. Art. 63. Elezione degli studenti negli organi dell Ateneo 1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico. L elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti di Ateneo. 2. Il mandato degli studenti negli organi dell Ateneo è di due anni, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti, ed è rinnovabile una sola volta. 3. L elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell Università. 1. Le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto. 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 3. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. 4. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti. Art. 65. Modifiche dello statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del Rettore secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE I - Le modalità ed i tempi di costituzione degli organi e delle strutture previsti dal presente statuto, compreso l incardinamento dei docenti, sono deliberati in apposita seduta dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale. II - Ai fini dell applicazione della disposizione di cui al comma 5 dell art. 29 sui limiti del mandato del direttore di Dipartimento, il mandato in corso al momento dell entrata in vigore dello Statuto non viene computato. III - Entro 45 giorni dall entrata in vigore delle modifiche del presente statuto, tutte le esistenti facoltà concludono le loro attività. Nel caso in cui i Dipartimenti aggregati nelle aree di cui al precedente art. 33 comma 3 manifestino l interesse a costituire facoltà con i poteri regolati dal presente statuto, attraverso l adozione di specifiche delibere, possono avanzare proposte agli organi di Governo collegiale dell Ateneo che saranno valutate in una seduta da tenersi entro due mesi dalla data di protocollazione della proposta stessa. Infine, il Dipartimento di «Medicina chirurgia e odontoiatria - Scuola medica salernitana» entro 45 giorni dall adozione formale del presente statuto rideterminerà i propri ruoli in funzione delle attribuzioni definite all art. 33 comma 4, provvedendo alle consequenziali modifiche dei propri regolamenti. 17A06280 ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GU1-213 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 31

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37 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso il punto vendita dell Istituto in piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

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39 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) CANONE DI ABBONAMENTO Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04)* - annuale 438,00 (di cui spese di spedizione 128,52)* - semestrale 239,00 Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29)* - annuale 68,00 (di cui spese di spedizione 9,64)* - semestrale 43,00 Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27)* - annuale 168,00 (di cui spese di spedizione 20,63)* - semestrale 91,00 Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31)* - annuale 65,00 (di cui spese di spedizione 7,65)* - semestrale 40,00 Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02)* - annuale 167,00 (di cui spese di spedizione 25,01)* - semestrale 90,00 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* - annuale 819,00 (di cui spese di spedizione 191,46)* - semestrale 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 6,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* - annuale 302,47 (di cui spese di spedizione 74,42)* - semestrale 166,36 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* - annuale 86,72 (di cui spese di spedizione 20,95)* - semestrale 55,46 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo 190,00 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180,50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) 18,00 I.V.A. 4% a carico dell Editore Per l estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall attivazione da parte dell Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

40 * * 1,00

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