BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

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1 Mercoledì 7 Aprile 2004 Anno XXXV - Supplemento Straordinario al Numero 4 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Direzione, Amministrazione: Tel Internet: Redazione: Tel Fax abbonati@regione.liguria.it Abbonamenti e Spedizioni: Tel burl@regione.liguria.it PARTE PRIMA Genova - Via Fieschi 15 CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo. 10,00. La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9. CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale: Canone globale:. 160,00 - Parte I:. 40,00 - Parte II:. 80,00 - Parte III:. 40,00 - Parte IV:. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n.,...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni. CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione. 5,00 - Testo. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica. TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD) Pubblicazione settimanale - Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA PARTE PRIMA Atti di cui all art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75 SOMMARIO LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004 n. 8 Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario pag. 1

2 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 2 LEGGE REGIONALE 2 aprile 2004 n. 8 Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2004 Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Stato di previsione dell entrata) 1. È approvato lo stato di previsione dell entrata della Regione per l anno finanziario 2004 annesso alla presente legge, in euro ,34 in termini di competenza e in euro ,56 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle entrate derivanti da tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi, delle assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante nell anno finanziario Articolo 2 (Stato di previsione della spesa) 1. È approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l anno finanziario 2004 annesso alla presente legge, in euro ,34 in termini di competenza e in euro ,56 in termini di cassa. 2. È autorizzata l assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria). (Bilancio pluriennale) Articolo 3 1. È approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dallarticolo 7, comma 6 della l.r. 15/2002. Articolo 4 (Finanziamento leggi regionali di spesa) 1. Le spese per le quali le leggi regionali rinviano alla legge di approvazione del bilancio la determinazione annuale del finanziamento trovano copertura in termini di competenza per l anno 2004 con riferimento alle seguenti unità previsionali di base: U.P.B Spesa per l attività di governo l.r. 23/2001 U.P.B Rapporti con gli enti locali l.r. 27/2002 U.P.B Spese per la solidarietà nazionale e internazionale l.r. 49/1993 l.r. 28/1998 U.P.B Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale l.r. 42/1988 U.P.B Gestione dei parchi e delle aree protette l.r. 30/1990 l.r. 15/1993 l.r. 12/1995 U.P.B Interventi per l assetto del territorio l.r. 36/1997 l.r. 31/1990 U.P.B Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure l.r. 26/1985 U.P.B Investimenti nei parchi e nelle aree protette l.r. 12/1995 l.r. 5/1993 U.P.B Interventi e studi in materia di tutela ambientale l.r. 18/1999 U.P.B Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela dall inquinamento l.r. 43/1995 U.P.B Pianificazione di bacino l.r. 18/1999 U.P.B Energia l.r. 18/1999 U.P.B Interventi tutela del patrimonio forestale l.r. 4/1999 U.P.B Interventi faunistico-venatori e per l incremento del l.r. 29/1994 patrimonio ittico l.r. 35/1999 U.P.B Interventi e studi in materia di tutela ambientale l.r. 18/1999 U.P.B Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di l.r. 46/1996 rischio idrogeologico l.r. 18/1999 U.P.B Realizzazione carta idrogeologica e tutela del

3 Anno XXXV - Supp. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 3 patrimonio speleologico e carsico l.r. 14/1990 U.P.B Pianificazione di bacino l.r. 18/1999 U.P.B Energia l.r. 18/1999 U.P.B Interventi a tutela del patrimonio forestale l.r. 4/1999 U.P.B Investimenti per la viabilità l.r. 14/1996 U.P.B Investimenti per le infrastrutture aeroportuali l.r. 26/1995 U.P.B Spese per la gestione dei trasporti su gomma l.r. 31/1998 U.P.B Investimenti nel trasporto pubblico l.r. 7/2000 U.P.B Investimenti per la realizzazione di parcheggi l.r. 10/1997 U.P.B Edilizia residenziale a favore di privati l.r. 10/1994 U.P.B Edilizia pubblica e sociale l.r. 25/1987 U.P.B Edilizia residenziale a favore di privati l.r. 25/1987 l.r. 29/2002 U.P.B Edilizia pubblica e sociale l.r. 25/1987 l.r. 29/2002 U.P.B Recupero e riqualificazione dei centri storici l.r. 29/2002 U.P.B Attività di Protezione Civile, di Previsione e di Prevenzione l.r. 45/1996 U.P.B Spese per l estinzione degli incendi boschivi l.r. 9/2000 U.P.B Attività di Protezione Civile, di Previsione e di Prevenzione l.r. 45/1996 U.P.B Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi l.r. 9/2000 U.P.B Spese per l estinzione degli incendi boschivi l.r. 9/2000 U.P.B Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale l.r. 27/1992 U.P.B Servizi di igiene e veterinaria l.r. 23/2000 U.P.B Fondo per le politiche sociali l.r. 19/1994 l.r. 30/1998 U.P.B Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap l.r. 11/1986 U.P.B Interventi a favore delle associazioni l.r. 15/1992 l.r. 7/1995 U.P.B Fondo per le politiche sociali l.r. 30/1998 U.P.B Spese per l istruzione e il diritto allo studio l.r. 35/1996 l.r. 14/2002 l.r. 23/1980 U.P.B Spese per la promozione dell occupazione l.r. 70/1988 l.r. 21/2003 U.P.B Interventi per l istruzione e il diritto allo studio l.r. 23/1980 U.P.B Interventi per il diritto allo studio universitario l.r. 4/2002 U.P.B Spese per la promozione della cultura l.r. 24/1980 l.r. 7/1983 l.r. 32/1990 l.r. 15/1991 l.r. 13/1994 l.r. 16/1999 l.r. 27/1999 l.r. 18/2000 U.P.B Spese connesse al U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B potenziamento delle strutture culturali l.r. 61/1978 l.r. 21/1980 Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo l.r. 22/2001 libero l.r. 6/2002 Interventi per la promozione della cultura l.r. 7/1983 Interventi per il potenziamento delle strutture culturali l.r. 61/1978 l.r. 21/1980 l.r. 30/1993 l.r. 13/1994 l.r. 18/2000 Interventi per il potenziamento delle strutture sportive l.r. 6/2002 Interventi per il potenziamento delle strutture sportive - contributi in annualità l.r. 6/2002 Spese connesse con lo sviluppo delle infrastrutture agricole l.r. 6/1984 Spese per lo sviluppo della zootecnia l.r. 36/2000 Spese per l incremento delle colture l.r. 6/1986 l.r. 42/2001 Spese per l assistenza tecnica in agricoltura l.r. 37/1983 l.r. 13/1990 l.r. 36/1999 Spese di funzionamento delle comunità montane l.r. 20/1996 Interventi per l incremento delle colture l.r. 6/1984 l.r. 41/1985 Interventi per lo sviluppo della zootecnia l.r. 36/2000 Interventi per l incremento delle colture l.r. 60/1993 Interventi per la cooperazione in agricoltura l.r. 32/1998 Investimenti a favore dell economia montana l.r. 33/1997 Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima media impresa l.r. 23/1996 Interventi a sostegno dell industria e delle piccole e medie imprese l.r. 19/1976 l.r. 29/1982 l.r. 33/2002 Interventi a favore dell attività della pesca e dell acquacoltura marittima l.r. 23/1996 Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei l.r. 8/2000 consumatori l.r. 26/2002 Interventi per lo sviluppo del commercio l.r. 14/1998 l.r. 10/2003 Interventi a tutela dell artigianato l.r. 3/2003 Politiche di sviluppo dell artigianato l.r. 3/2003 Interventi promozionali per il turismo l.r. 3/1995 l.r. 15/1998

4 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 4 U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B Interventi per il turismo itinerante l.r. 18/1998 Interventi per lo sviluppo del turismo rurale l.r. 22/1998 Sviluppo dell attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all offerta turistica contributi in conto interessi in forma attualizzata l.r. 19/2000 Spese per le partecipazioni regionali l.r. 35/1997 Articolo 5 (Autorizzazione di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente) 1. L autorizzazione di spesa per l anno finanziario 2004 concernente leggi statali e leggi regionali, che non rinviano alla legge di approvazione del bilancio la determinazione annuale del finanziamento, riferite ad attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta negli importi indicati in corrispondenza delle relative unità previsionali di base. Articolo 6 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2004 e del saldo finanziario negativo dell esercizio 2003 determinato dalla mancata contrazione dell indebitamento autorizzato nell esercizio medesimo) 1. Ai sensi dell articolo 56 della l.r. 15/2002 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell anno 2004 mutui e altre forme di indebitamento a copertura: a) del disavanzo finanziario dell anno 2004 nell importo di euro ,00 per le finalità indicate nell apposito allegato Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2004 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento parte I ; b) del saldo finanziario negativo dell esercizio 2003 determinato dalla mancata contrazione dell indebitamento autorizzato ai sensi dell 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 30 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2003 ai sensi dell articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) nell importo di euro ,81 per le finalità indicate nell apposito allegato Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2003 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - parte II. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti: a) tasso massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo; b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici. 3. L ammortamento dei mutui decorre dal 1 o gennaio Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all U.P.B Per l emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 5. Le rate di ammortamento per gli anni 2005 e 2006 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004/2006 in corrispondenza della U.P.B per le quote interessi e della U.P.B per le quote capitale. 6. Per gli anni successivi al 2004 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. 7. La copertura finanziaria delle spese di cui agli allegati previsti al comma 1 è assicurata nel rispetto di quanto disposto dall Articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Articolo 7 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo dell esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione

5 Anno XXXV - Supp. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 5 dell indebitamento autorizzato nell esercizio medesimo) 1. Ai sensi dell articolo 19 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell anno 2004 mutui e altre forme di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione dell indebitamento autorizzato ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 30/2003 nell importo di euro ,93 per le finalità indicate nell apposito allegato Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2002 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - parte III. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti: tasso minimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo; durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici. 3. L ammortamento dei mutui decorre dal 1 o gennaio Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all U.P.B Per l emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 5. Le rate di ammortamento per gli anni 2005 e 2006 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004/2006 in corrispondenza della U.P.B per le quote interessi e della U.P.B per le quote capitale. 6. Per gli anni successivi al 2004 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. 7. La copertura finanziaria delle spese di cui all allegato previsto al comma 1 è assicurata nel rispetto di quanto disposto dall articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Articolo 8 (Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui o altre forme di indebitamento) 1. Ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1998 n. 26 (ristrutturazione del debito. Autorizzazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari conseguenti alla estinzione anticipata di mutui in ammortamento), la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre in sostituzione nuovi mutui e altre forme di indebitamento per l importo di euro ,00, comprensivo del debito residuo dei mutui anticipatamente estinti e degli oneri contrattualmente previsti per la risoluzione anticipata degli stessi. 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei nuovi mutui sono fissate nei seguenti limiti: tasso massimo di interesse effettivo: 4,20 per cento annuo; durata minima del periodo di ammortamento: anni sette. 3. L ammortamento dei mutui decorre dal 1 gennaio Gli eventuali oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all U.P.B Per l emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia. 5. Le rate di ammortamento per gli anni 2005 e 2006 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004/2006 in corrispondenza della U.P.B per le quote interessi e della U.P.B per le quote di capitale. 6. Per gli anni successivi al 2004 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali au-

6 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 6 menti del tasso di interesse connessi all andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi. Articolo 9 (Autorizzazione alle variazioni di bilancio) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell articolo 37 della l.r. 15/2002, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell esercizio con provvedimento amministrativo per: a) l istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell Unione Europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte; b) l adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali; c) conseguenti al ricorso all indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato; d) compensative, all interno della medesima classificazione economica, tra le seguenti unità previsionali di base dell Area II - Programmazione comunitaria, statale, regionale - U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B U.P.B indicate nell apposito allegato al bilancio. Articolo 10 (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell esercizio 2003) 1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell esercizio 2003 applicata al bilancio di previsione 2004 nell ammontare di euro ,18 è utilizzata come segue: per euro ,94 ai sensi dell articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002, per la reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa dell esercizio 2003 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione come specificato nell articolo 11 della presente legge; per euro ,24 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base: U.P.B per Euro ,24 (quota parte) U.P.B per Euro ,00 (quota parte) U.P.B per Euro ,00 (quota parte) U.P.B per Euro ,00 U.P.B per Euro ,00 Articolo 11 (Reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione) 1. Ai sensi dell articolo 44, comma 3 della l.r. 15/2002 le economie di spesa dell esercizio 2003 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, nell importo di euro ,94 sono reiscritte in via presuntiva per le medesime finalità, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno finanziario 2004 alle seguenti Unità Previsionali di Base: U.P.B per Euro ,75 U.P.B per Euro 674,50 U.P.B per Euro ,03 U.P.B per Euro ,34 U.P.B per Euro ,92 U.P.B per Euro ,67 U.P.B per Euro ,67 U.P.B per Euro ,91 U.P.B per Euro ,47 U.P.B per Euro ,21 U.P.B per Euro ,48 U.P.B per Euro ,31 U.P.B per Euro ,11 U.P.B per Euro ,79 U.P.B per Euro ,00 U.P.B per Euro ,63 U.P.B per Euro ,07 U.P.B per Euro ,48 U.P.B per Euro ,00 U.P.B per Euro ,78 U.P.B per Euro ,42 U.P.B per Euro ,65 U.P.B per Euro ,64 U.P.B per Euro ,11 U.P.B per Euro ,87

7 Anno XXXV - Supp. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 7 U.P.B per Euro ,78 U.P.B per Euro ,43 U.P.B per Euro ,98 U.P.B per Euro ,60 U.P.B per Euro ,10 U.P.B per Euro ,76 U.P.B per Euro ,30 U.P.B per Euro ,16 U.P.B per Euro ,96 U.P.B per Euro ,45 U.P.B per Euro ,11 U.P.B per Euro ,50 U.P.B per Euro ,00 Articolo 12 (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d ordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d ordine, iscritto ai sensi dell articolo 40 della l.r. 15/2002, è stanziato all U.P.B dello stato di previsione della spesa. 2. Sono considerate spese obbligatorie e d ordine le spese specificate nell elenco allegato al bilancio di previsione. Articolo 13 (Fondo di riserva per spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per spese impreviste, iscritto ai sensi dell Articolo 41 della l.r. 15/2002, è stanziato all U.P.B dello stato di previsione della spesa. Articolo 14 (Fondo di riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell articolo 42 della l.r. 15/2002, è determinato in euro ,74 ed è stanziato all U.P.B dello stato di previsione della spesa. Articolo 15 (Quadro generale riassuntivo) 1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno finanziario Articolo 16 (Allegati al bilancio di previsione) 1. Sono approvati i documenti di cui all articolo 30, comma 3 della l.r. 15/2002, allegati al bilancio di previsione. 2. È approvato il programma triennale dei lavori pubblici di cui all articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici). Articolo 17 (Erogazione al Consiglio regionale) 1. I fondi iscritti alla U.P.B dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale. Articolo 18 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 2 aprile 2004 IL PRESIDENTE Sandro Biasotti (Segue allegato)

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27 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 27

28 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 28

29 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 29

30 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 30

31 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 31

32 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 32

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41 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 41

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226 Anno XXXV - Suppl. al N. 4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I pag. 226 Direttore responsabile: Mario Gonnella Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75)

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