Prot. n del 21/06/2012

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1 Prato n del 2 1/06/2012 Prot. n del 21/06/2012 Spettabile Autorità per l'energia elettrica e il gas Ufficio speciale Tariffe e Qualità Servizi Idrici Piazza Cavour, MILANO servizi-id rici@autorita.energia.it Oggetto: Risposta al documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 "Consultazione Pubblica per l'adozione di Provvedimenti Tariffari in Materia di Servizi Idrici" Si trasmette la risposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al documento di consultazione in oggetto Cordiali saluti...---::::>- 7 ~t~o Macchiati (~~ /. ' Allegati: 1 CASSA CONGUAGliO PIR Il SETTORI UlTTRICO Roma - ViJ (e, re Beccari, Tel. 06 lzi fax info@me.cc

2 Risposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) al Documento per la Consultazione 204/2012/R1IDR del 22 maggio 2012 dell'autorità per l'energia Elettrica e il Gas "CONSUL TAZIONE PUBBLICA PER L'ADOZIONE DI PROWEDIMENTI TARIFFARIIN MA TERIA DI SERVIZIIDRICf' 1. PREMESSA Con il presente documento, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (nel seguito CCSE owero Cassa) formula osservazioni e proposte al Documento per la Consultazione 204/2012/R/IDR "Consultazione pubblica per l'adozione di prowedimenti tariffari in materia di servizi idricl". La Cassa accoglie con favore il nuovo ruolo attribuito all'autorità per l'energia Elettrica e il Gas (nel seguito Autorità owero AEEG). Si ritiene infatti che l'aeeg potrà applicare al servizio idrico gli strumenti e le metodologie già ampiamente sperimentati nell'energia elettrica e nel gas, consentendo il conseguimento di notevoli progressi e miglioramenti nella qualità della regolazione in un settore che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da interventi disomogenei e non organici, con conseguenze negative sulle aziende erogatrici e, di riflesso, sui consumatori. Le osservazioni ed i commenti di CCSE si concentrano prevalentemente sulle tematiche riguardanti un possibile ruolo di questo Ente nella gestione di meccanismi perequativi, come indicati dall'autorità al 031 nel quale si rich iama espressamente la Cassa Conguaglio Settore Elettrico. Potenzialmente rigu ardanti la Cassa - che tuttavia non viene citata direttamente - sono anche il 032, il 035 ed il 054: anche su questi spunti di consu ltazione vengono presentate alcune osservazioni. La Cassa manifesta la sua piena ed immediata disponibilità ad assumere il ruolo di gestore dei meccanismi di perequazione per il servizio idrico, come ipotizzato nel Documento per la Consultazione, rendendosi altresì pronta ad un confronto costruttivo e di leale collaborazione istituzionale con la stessa Autorità per definire nel dettaglio le specifiche funzioni da svolgere. Preme tuttavia evidenziare come l'attribuzione di nuove funzioni implichi necessariamente una ridefinizione delle risorse a disposizione, da effettuarsi considerando che questo Ente opera da sempre utilizzando nella maniera più efficiente possibile le sue dotazioni.

3 2. SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE Q31. Le AA TO sono il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi locali? Quale altra soluzione potrebbe essere possibile? In attesa che le nuove AA TO si organizzino al riguardo, le perequazioni potrebbero essere transitoriamente gestite da un'istituzione centralizzata come la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico? No, non si ritiene che le nuove AATO siano il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi locali. A giustificazione di questa affermazione, si ritiene opportuno considerare: Incertezza della messa a reqime del quadro orqanizzativo a livello locale Le funzioni di regolazione a livello locale, attribuite alle Autorità d'ambito Territoriale Ottimale (AATO), devono essere trasferite a nuovi soggetti (nuove AATO) a seguito della legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha previsto la soppressione, entro il 1 0 gennaio 2011, delle AATO esistenti, demandando alle Regioni il compito di riattribuirne, con legge, le funzioni. Il suddetto termine di soppressione è stato più volte prorogato a causa della ritardata azione delle Regioni e la stessa Autorità' evidenzia che l'attribuzione alle Regioni del compito di riassegnare le funzioni già esercitate dalle AATO non ha ancora raggiunto un assetto stabile. L'incertezza sembrerebbe destinata a perdurare, con la possibilità di un'ulteriore proroga del termine di cui sopra, al momento fissato al 31 dicembre In via preliminare va rilevato che le nuove AATO avrebbero necessità di tempo per diventare tutte effettivamente operative, dati i dovuti passaggi di risorse ed attività dalle AATO'. Dovrebbero poi acquisire le competenze necessarie per svolgere il ruolo di gestori della perequazione, con il rischio di complicare, appesantire e rallentare ulteriormente la piena messa a regime delle loro funzioni. Va rilevato che il servizio idrico è stato interessato negli ultimi anni da innumerevoli interventi legislativi, che hanno portato a successione e stratificazione di norme con conseguenze negative sia per le aziende sia per gli enti chiamati a svolgere funzioni di regolazione e controllo: l'auspicio è che l'attribuzione all'autorità delle funzioni a livello nazionale e la contemporanea messa a regime delle nuove AATO consentano stabilità del quadro organizzativo, in modo tale da permettere continuità e coerenza delle strategie di regolazione. L'Autorità, in relazione all'elevata eterogeneità delle attuali gestioni ma anche a causa delle notevoli informazioni necessarie per procedere, correttamente evidenzia' che saranno necessarie fasi transitorie che raccordino l'attuale sistema tariffario con quello futuro: per questo motivo affidare solo transitoriamente alla Cassa, come suggerito nel Documento per la Consultazione, le funzioni di perequazione per 1 Punto 3.17 Documento 204/2012/R/IDR. 2 Si veda ad esempio il caso della Toscana: la Legge Regionale 28 dicembre 2011 n. 69 istituisce l'autorita idrica toscana in sostituzione delle AATO a decorrere dal l' gennaio 2012, prevedendo un periodo transitorio di 6 mesi per la cos1ituzione degli organi della medesima autorità. 3 Punto 5.27 Documento 204/2012/R/IDR. 2

4 poi trasferirle alle nuove AATO costituirebbe un ulteriore ritardo nella messa a regime delle nuove norme. Possibile conflitto tra nuove AA Ta e gestori del servizio Le nuove AATO (come le AATO) sarebbero costituite da Enti - Comuni e Province - che in molti casi sono anche azionisti delle aziende che gestiscono il servizio. Pertanto la gestione di meccanismi di perequazione da parte delle nuove AATO potrebbe portare, anche solo indirettamente o involontariamente, a favorire le aziende di proprietà dei suddetti Enti magari a discapito di aziende con diversa proprietà che operano nello stesso ambito territoriale ottimale. Alcuni dati eloquenti per chiarire la situazione': nel 2009, delle 115 società affidatarie del servizio negli ambiti territoriali ottimali, solo 7 erano private, mentre 61 erano interamente pubbliche (il 53%) e 34 miste (il 30%), con la restante quota non specificata. A ciò si aggiunge il fatto che in alcuni casi sono gli stessi Comuni che gestiscono - secondo la modalità c.d. in economia - il servizio idrico: nel 2009 risultavano essere Quest'ultima forma di gestione potrebbe portare ad accentuare i conflitti nella movimentazione dei fondi perequativi nel caso siano sotto il controllo delle nuove AATO, anche in considerazione delle difficoltà in cui la finanza pubblica locale si trova costantemente costretta ad operare. Funzioni di un'autorità di regolazione Tra i compiti e le funzioni di un'autorità di regolazione, a livello sia nazionale sia locale, non dovrebbe rientrare la gestione dei flussi economici relativi ai meccanismi di perequazione: infatti, per il settore elettrico ed il gas, l'aeeg si affida alla Cassa. Si ritiene che la soluzione migliore al problema della perequazione consista nell'attribuzione, da subito, di un ruolo stabile e definitivo, quindi non solo temporaneo, alla Cassa. Tra le ragioni a supporto di una scelta in tal senso si ritiene opportuno osservare: Esperienza e metodologie maturate da CCSE nella pereguazione tariffaria, con conseguenti economie di scala e miglior efficienza nella gestione La Cassa gestisce già i meccanismi perequativi secondo le indicazioni dell'autorità per i settori energia elettrica e gas. L'esperienza pluriennale ed il continuo miglioramento dei processi e della gestione possono essere agevolmente ed efficacemente trasferiti al servizio idrico, anche in considerazione di molte caratteristiche affini ai settori sopra richiamati. Inoltre, un unico soggetto centrale gestisce con maggior efficienza e minori costi i meccanismi su tutto il territorio nazionale, potendo conseguire, in tal modo, economie di scala. In virtù della sua struttura flessibile, la Cassa potrebbe essere rapidamente operativa per le attività in esame. Deve, inoltre, considerarsi che solo un soggetto "terzo", può assicurare l'indipendenza, l'autonomia di giudizio e l'imparzialità di trattamento, e fornire queste garanzie sia nei confronti del Regolatore e sia nei confronti degli stessi operatori coinvolti. 'Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, "Rapporto sullo stato dei servizi idrici - anno 2011", Roma dicembre 2011, pagg. 31 e54. 3

5 Conoscenza dei soggetti che operano nel settore La Cassa svolgerebbe il suo servizio nei confronti di soggetti che operano, nell'ambito delle medesime realtà territoriali, oltre che nei settori di energia elettrica e gas anche nel servizio idrico: questo potrebbe facilitare le relazioni e rendere più agevoli rapporti di scambio di informazioni. Possibilità di trasferimenti temporanei di fondi tra ambiti territoriali diversi Un unico soggetto a livello nazionale avrebbe la possibilità di razionalizzare le risorse economiche disponibili e, come al momento è già possibile nel settore elettrico e nel settore gas, fornire la copertura di eventuali carenze temporanee di taluni ambiti con disponibilità di altri ambiti. In base alle considerazioni sopra esposte, l'affidamento definitivo alla Cassa dei meccanismi di perequazione sarebbe a vantaggio di tutti gli attori coinvolti nel settore:,/ l'autorità potrebbe contare su un sistema consolidato per la gestione della perequazione, potendo accelerare la riforma di tutto il sistema e programmando con tempi certi gli sviluppi della normativa;,/ le nuove AATO non sarebbero gravate di ulteriori compiti in un momento di difficile e complessa riorganizzazione delle loro funzioni;,/ le aziende incaricate del servizio avrebbero un riferimento unico a livello nazionale con procedure standard ed uniformi;,/ i Comuni e le Province avrebbero garantite trasparenza e neutralità nella movimentazione di fondi, dovendo ricoprire il triplice ruolo di fornitori del servizio (tramite le società in cui hanno partecipazioni), regolatori locali (in forma associata tramite le nuove AATO), decisori pubblici;,/ i consumatori avrebbero certezze dalla gestione efficiente da parte della Cassa, evitando cosi possibili riflessi sulle tariffe o sulla fiscalità generale dovuti all'attribuzione di funzioni aggiuntive alle nuove AATO - rispetto alla situazione attuale - che potrebbero comportare nuovi costi. Q32. Si ritiene che esistano costi con valenza pluri-ambito? Di che natura? E come e da chi potrebbero essere gestiti i flussi perequativi corrispondenti alle componenti tariffarie destinate alla copertura di tali costi? Oppure, da un altro punto di vista, in base a quale criterio potrebbero essere ripartiti, ex ante, tali oneri tra i diversi ambiti tariffari interessati? Q35. Si condivide /'impostazione proposta con riferimento al trattamento delle interconnessioni tra reti? Motivare la propria risposta. L'esistenza di eventuali costi con valenza pluri-ambito ed il trattamento delle interconnessioni tra reti (sulle quali non si esprimono valutazioni), che comportino meccanismi di perequazione, dovrebbero essere gestiti dallo stesso soggetto indicato in questo documento per la perequazione infra-ambito, vale a dire CCSE. A tal proposito va rilevato che alcune aziende sono affidatarie del servizio su più ambiti territoriali ottimali owero su più Regioni e, di conseguenza, risulterebbe più semplice interfacciarsi con un unico soggetto piuttosto che con una pluralità di nuove AATO. Nel 4

6 caso di costi che travalichino i confini di un ambito territoriale ottimale ed arrivino anche a livelli di una o addirittura più regioni, potrebbe risultare necessaria una perequazione anche tra differenti nuove ATO, oltre che al loro interno. Particolare attenzione va posta al numero di soggetti operanti nel settore': 114 società affidatarie negli ambiti territoriali ottimali ma circa operatori che, a vario titolo, si trovano nel complesso a gestire il servizio. Data quindi l'elevata frammentazione, un soggetto unico centralizzato permetterebbe di stabilire standard operativi nella perequazione verso tutti i gestori, evitando al contempo disaggregazione delle procedure, con possibili risvolti negativi per alcune aziende che si trovassero ad operare in ambiti territoriali ottimali con le nuove AATO non immediatamente efficienti. In questo modo sarebbe facilitata la gestione omogenea ed unica a livello nazionale, con una minimizzazione degli oneri amministrativi sia per gli operatori del settore sia per il perequatore unico. Q54. Si condivide l'ipotesi di calcolare la quota d'ammortamento con riferimento al valore del cespite al lordo di eventuali contributi? Motivare la propria risposta. Si, si ritiene che la quota di ammortamento al lordo di eventuali contributi possa essere giustificata. Per i costi delle immobilizzazioni l'autorità individua due componenti di costi: gli oneri finanziari e le quote di ammortamento. Nel caso di beni finanziati da contributi pubblici e/o privati la prima componente viene esclusa 6, per la seconda invece l'autorità ipotizza un diverso trattamento: la determinazione della relativa quota in tariffa al lordo dei contributi stessi. Seguendo la metodologia proposta dall'autorità non si remunerano i beni finanziati con contributi pubblici e/o privati vale a dire non si pagano interessi - ma occorre in ogni caso provvedere alla "ricostituzione" del capitale collegato ai beni stessi, tramite le quote di ammortamento. Pertanto la quota parte della tariffa legata ad ammortamenti di beni con contributi pubblici e/o privati potrebbe essere accantonata, una volta incassata dal gestore, ed utilizzata proprio per ricostituire il bene una volta che abbia terminato la sua vita utile, secondo il periodo di ammortamento stabilito dall'autorità. Ne consegue che l'eventuale quota parte della tariffa riconducibile alla copertura di ammortamenti di beni finanziati da contributi pubblici elo privati dovrebbe restare indisponibile all'azienda che fornisce il servizio, dato che questa non sopporta il costo relativo e quindi non deve ricevere un provento per la copertura di costi non sostenuti. Il fondo che verrebbe a costituirsi per effetto di questa componente tariffaria deve quindi essere inteso come un fondo rotativo di riserva di proprietà del sistema idrico e non del gestore. Si ritiene, quindi, che un meccanismo così progettato renda necessaria la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, incaricato della gestione e successiva erogazione dei fondi accantonati: la Cassa sarebbe certamente il soggetto più indicato a svolgere tale ruolo di gestione. 5 Punti 3.16 e 3.18 Documento 204/2012/R/IDR. ' Si vedano in particolare punti 6.27, 6.34 e 6.41 Documento 204/2012/R/IDR. 5

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