Comunicato Ufficiale nä 14 del 31 ottobre 2007

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1 Stagione Sportiva 2007/2008 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE MAGLIE Via P. Refolo. 3 tel/fax 0836/ Servizio Pronto AIA: 348/ siti internet: e - mail maglie.sgs@figc.it delegazionedistrettualemaglie@hotmail.it Comunicato Ufficiale nä 14 del 31 ottobre 2007 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND (Stralcio del C U. nä 23 del 25/10/2007 del C R PUGLIA - LND - S. G. S.) 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. omissis 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CG DEL ) La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva esaminate le candidature presentate e valutati gli elementi risultanti dalle domande e dai relativi allegati n o m i n a a) PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE: Sergio ARTICO b) COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE: Riccardo ANDRIANI Andrea BALDANZA Emilio BATTAGLIA Maurizio BORGO Agostino CHIAPPINIELLO Amedeo CITARELLA Lucio COLANTUONI Giorgio D ALESSIO Augusto DE LUCA Roberto FAGNANO Giuseppe FEBBO Pietro FERRI Claudio FRANCHINI Giovanni FRANCIOSI Marcello FRATTALI CLEMENTI Francesco Saverio GIUSTI Alessandro Maria LEVANTI Salvatore LO GIUDICE Sabino LUCE Luigi MAIELLO Giulio MAISANO Franco MATERA Fabio MICALI Michele MORONE Andrea MORSILLO

2 14.2 Pietro MOSCATO Antonino PALAZZO Angelo Pasquale PERTA Arturo PERUGINI Mario PEZZATI Valentina RAMELLA Celestino SALAMI Anna SCIFONI Luca SENATORI Antonio SPINA Luciana TESAURO Gianfranco TOBIA Antonio VALORI Alessandro VANNUCCI Massimo VASQUEZ GIULIANO Federico VECCHIO La Commissione, al completamento dell esame delle domande pervenute, procederà ad ulteriori nomine ivi comprese quelle dei componenti aggiunti (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A DEL ) - Si rendono note le determinazioni del Presidente della Corte di Giustizia Federale Giancarlo CORAGGIO in ordine alla composizione delle sezioni della Corte stessa: SEZIONE CONSULTIVA Presidente: Giancarlo CORAGGIO Componenti: Carlo ANGELICI Stefano AZZALI Salvatore CATALANO Sergio LARICCIA Salvatore PATTI Domenico PORPORA Costantino SALVATORE Silvio TRAVERSA I SEZIONE GIUDICANTE (LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI) Presidente: Gerardo MASTRANDREA Vice Presidente: Carlo PORCEDDU Componenti: Lorenzo ATTOLICO Francesco CERINI Paolo DEL VECCHIO Vincenzo FORTUNATO Roberto LEONI Umberto MAIELLO Salvatore MEZZACAPO Lucio MOLINARI Stefano TOSCHEI

3 14.3 II SEZIONE GIUDICANTE (LEGA PROFESSIONISTI SERIE C) Presidente: Piero SANDULLI Vice Presidente: Edilberto RICCIARDI Componenti: Emanuele CONTE Francesco DELFINI Gianfranco IADECOLA Carlo MANFREDI SELVAGGI Franco MASSI Enrico MOSCATI Mario Antonio SCINO III SEZIONE GIUDICANTE (LEGA NAZIONALE DILETTANTI, COMITATO INTERREGIONALE) Presidente: Mario SANINO Vice Presidente: Maurizio GRECO Componenti: Alfonso CELOTTO Giorgio CHERUBINI Pierfrancesco GROSSI Federico SCALINGI Nicolò SCHILLACI Carmine VOLPE IV SEZIONE GIUDICANTE (DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, DIVISIONE CALCIO A 5, SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, SETTORE TECNICO) Presidente: Mario SERIO Vice Presidente: Claudio MARCHITIELLO Componenti: G. Paolo CIRILLO Luigi Antonio ESPOSITO Alberto MASSERA Cesare PERSICHELLI Giovanni SERGES Laura VASSELLI V SEZIONE GIUDICANTE (DOPING, TESSERAMENTO, VERTENZE ECONOMICHE, AGENTI CALCIATORI) Presidente: Italo PAPPA Vice Presidente: Mario ZOPPELLARI Componenti: Serapio DEROMA Patrizio LEOZAPPA Mauro ORLANDI Antonio PATIERNO Cesare SAN MAURO Antonino TUMBIOLO Andrea ZOPPINI Nei casi che non rientrano nelle materie suindicate ovvero appaiono dubbi, all assegnazione alle sezioni provvederà il Presidente della Corte.

4 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Nessuna comunicazione ATTIVITA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO DEROGHE ALLENATORI PER SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 29/9/2007 vista la richiesta presentata dalle sottoindicate Società : SOCIETA A.C. ALESSANO A.S.D. UNITED TAURISANO ha deliberato, con parere sfavorevole del Presidente del Gruppo Regionale dell Associazione Italiana Allenatori Calcio, di concedere deroga, per la corrente stagione sportiva, all obbligatorietà di affidare la prima squadra ad un Allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici. Gli allenatori interessati sono comunque tenuti a partecipare al primo corso per Allenatori di Base che sarà indetto. omissis 3.2. SEGRETERIA TRASFERIMENTI SUPPLETIVI CALCIATORI Si ricorda che il trasferimento di un calciatore giovane dilettante o non professionista nell ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può avvenire in base all art. 104 delle N.O.I.F. (trasferimenti suppletivi), nel seguente periodo: DA VENERDÌ 26 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2007 (ore 19.00) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comitato Regionale Puglia, entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, solo l ultimo giorno di scadenza della chiusura dei trasferimenti, anche presso il Comitato Regionale Puglia o presso le dipendenti Delegazioni Provinciali. omissis

5 Autorizzazione Sponsors Stagione Sportiva 2007/2008 Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsors) da parte di una stessa Società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti. A.S.D. RACALE A.S.D. SPECCHIA A.C. ALESSANO OMISSIS Radio Skylab Sisi Specchia Quaranta Vittorio di Morciano di Leuca COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE 1) ASSOCIAZIONE Risultano pervenute a tutt oggi le seguenti domande di Associazione ed Adesione per la stagione sportiva 2007/2008: a) SOCIETA GIA AFFILIATE ALLA F.I.G.C. 42. A.S. JUVENILIA SCORRANO (PURA S.G.S.) 2)RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO Le richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate alla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della Società ospitata. La variazione campo di giuoco devono pervenire con l assenso del comune o del gestore del campo sportivo. Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Distrettuale di Maglie 7 GIORNI PRIMA DELLA GARA. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente. Pertanto, le società dipendenti di questa Delegazione devono attenersi scrupolosamente a quanto sopra. Si rammenta inoltre che per qualsiasi problematica inerente i campionati si deve telefonare alla F.I.G.C. L.N.D. Delegazione Distrettuale Maglie (0836/483358) dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni (non festivi) e non al cellulare del Presidente, chiedendo del Segretario prof. Luigi Macchia.

6 14.6 Attivita della Lega Nazionale Dilettanti RISULTATI GARE TERZA CATEGORIA DATA GIORNATA 28/10/07 1/A GIOVENTU LUCUGNANO CASTIGLIONE D OTRANTO 1-2 MINERVINO GIOVANILE TIGGIANO 1-1 POGGIARDO 2007 GIOVENTU CALCIO CASTRO 3-0 SANARICA A.S.D. ATLETICO BAGNOLO 1-0 SPECCHIA SURANO FOOTBALL CLUB 4-1 CLASSIFICA GENERALE *==============================================================================* Societa' Punti PG PV PN PP RF RS DR Pen * * 1 U.S.D.POGGIARDO A.S.D.SPECCHIA U.S. SANARICA A.S.D A.S. CASTIGLIONE D OTRANTO A.S.D.MINERVINO A.C. GIOVANILE TIGGIANO U.S.D.DEPRESSA CALCIO A.S.D.ANDRANO A.P.D.REAL CORSANESE U.S. GIOVENTU LUCUGNANO ATLETICO BAGNOLO U.S. GIOVENTU CALCIO CASTRO SURANO FOOTBALL CLUB * * = FUORI CLASSIFICA * VARIAZIONE CAMPO DI GIUOCO Per indisponibilità del campo comunale di Depressa la partita del 1/11/07 si svolgerà sul campo comunale di MONTESANO SALENTINO. GIRONE D GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA DEPRESSA CALCIO SANARICA A.S.D. CAMPO COMUNALE MONTESANO SAL. 1/11/07 14:30 PROGRAMMA GARE 4^ GIORNATA DI ANDATA 11/11/07 ore 10:00 e 14:30 GIRONE D GIORNATA 4 ANDATA DATA ORA GIOVENTU CALCIO CASTRO SPECCHIA CAMPO COMUNALE CASTRO 11/11/07 10:30 ATLETICO BAGNOLO SURANO FOOTBALL CLUB CAMPO COMUNALE BAGNOLO 11/11/07 14:30 CASTIGLIONE D OTRANTO REAL CORSANESE CAMPO COMUNALE ANDRANO 11/11/07 14:30 DEPRESSA CALCIO ANDRANO CAMPO COM.CASTRIGNANO C.(ERB ART)11/11/07 14:30 GIOVANILE TIGGIANO SANARICA A.S.D. CAMPO COMUNALE TIGGIANO 11/11/07 14:30 GIOVENTU LUCUGNANO POGGIARDO 2007 CAMPO COMUNALE LUCUGNANO (*) 11/11/07 14:30 Riposa...MINERVINO (*) PORTE CHIUSE

7 14.7 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo, Mons. Cesare PALMA, il Sostituto Avv. Salvatore ABBADESSA, assistiti dal Sig. Carlo POLIMENO Rappresentante dell A.I.A.,hanno adottato le seguenti decisioni qui di seguito riportate: GARE DEL 28/11/2007 A CARICO DI SOCIETA AMMONIZIONE GIOVENTU CALCIO CASTRO PER RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA CAPUTO DANIELE MARCO (G.LUCUGNANO) Attivita del Settore Giovanile e Scolastico MODULO CENSIMENTO ATTIVITA DI BASE Tutte le società che svolgono attività in una delle tre categorie di Base, ma che non sono in possesso dei requisiti minimi per essere una Scuola di calcio ufficiale della F.I.G.C., sono identificate come Centri calcistici di Base. Tutti i Centri calcistici di Base devono obbligatoriamente consegnare il modulo di censimento debitamente compilato in ogni sua parte, insieme con le domande d iscrizione dei vari tornei ufficiali della categoria di Base. Se entro 15 giorni dall inizio del torneo al quale la società intende partecipare, tale modulo non è stato consegnato, le domande d iscrizione non saranno ritenute valide.

8 CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA ALLIEVI 14.8 POSTICIPAZIONE GARA Per accordi intercorsi tra le Società si posticipa dal 3/11/07 al 4/11/07 la seguente gara. GIRONE A GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA AMICI DEL CALCIO NOCIGLIA VIRTUS POGGIARDO CAMPO COMUNALE NOCIGLIA 4/11/07 9 PROGRAMMA GARE 2 GIORNATA ANDATA DEL 10 E 11 NOVEMBRE 2007 GIRONE A GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA GIOVENTU CALCIO CUTRO GIOVENTU LUCUGNANO CAMPO COMUNALE CUTROFIANO 11/11/07 10:30 GIOVENTU CALCIO PARABITA ATLETICO RUFFANO CAMPO COMUNALE PARABITA 11/11/07 10:30 OTRANTO LUDO MIGGIANO CAMPO COMUNALE OTRANTO 11/11/07 10:30 P. GIANNOTTI MAGLIE AMICI DEL CALCIO NOCIGLIA CAMPO "T. FITTO" MAGLIE 11/11/07 10:30 VIRTUS POGGIARDO S.CALCIO 2000 PARABITA CAMPO COMUNALE POGGIARDO 11/11/07 10:30 VIRTUS CASARANO VIGNACASTRISI CAMPO S.FRANCESCO CASARANO 11/11/07 10:30 GIRONE B GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA UNITED TAURISANO ALESSANO CAMPO DON BOSCO TAURISANO 10/11/07 15 UGENTO RACALE CAMPO COMUNALE UGENTO 11/11/07 09:00 DON BOSCO ALEZIO AMICI DELLO SPORT TAVIANO CAMPO COMUNALE ALEZIO 11/11/07 10:30 MONTEFIORE GALLIPOLI VIRTUS TAURISANO CAMPO MONTEFIORE GALLIPOLI 11/11/07 10:30 SALIGNANO VI.LÙ. CASARANI CAMPO COMUNALE SALIGNANO 11/11/07 10:30 TUGLIE POL. GIOV. ACQUARICA CAMPO COMUNALE TUGLIE 11/11/07 10:30 CAMPIONATO LOCALE CATEGORIA GIOVANISSIMI ANTICIPAZIONE GARA Per accordi intercorsi tra le Società si anticipa dal 3/11/07 al 2/11/07 la seguente gara. GIRONE A GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA UGC CURSI MELPI CASTR. GIOVENTU CALCIO MURO CAMPO COMUNALE CURSI 2/11/07 15 POSTICIPAZIONE GARA Per accordi intercorsi tra le Società si posticipa dal 3/11/07 al 4/11/07 la seguente gara. GIRONE C GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA DON BOSCO ALEZIO AMICI DELLO SPORT CAMPO COMUNALE ALEZIO 4/11/07 10:30

9 14.9 POSTICIPAZIONE GARA Per accordi intercorsi tra le Società si posticipa dal 4/11/07 al 14/11/07 la seguente gara. GIRONE C GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA S.CALCIO 2000 PARABITA REAL ARADEO CAMPO COMUNALE PARABITA 14/11/07 15 POSTICIPAZIONE GARA Per accordi intercorsi tra le Società si posticipa dal 3/11/07 al 19/12/07 la seguente gara. GIRONE B GIORNATA 1 ANDATA DATA ORA SALVE ALESSANO CAMPO COMUNALE SALVE 19/12/07 15 PROGRAMMA GARE 2 GIORNATA ANDATA DEL 10 E 11 NOVEMBRE 2007 GIRONE A GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA GIOVENTU CALCIO SPECCHIA UGC CURSI MELPI CASTR. CAMPO COMUNALE SPECCHIA 10/11/07 15 LUDO MIGGIANO P. GIANNOTTI MAGLIE CAMPO COMUNALE MIGGIANO 10/11/07 15 SAN CASSIANO LORENZO MARIANO SCORRANO CAMPO COMUNALE SAN CASSIANO 10/11/07 15 TRICASE A.S.D. OTRANTO CAMPO COMUNALE DEPRESSA 10/11/07 15 GIOVENTU CALCIO MURO VIRTUS POGGIARDO CAMPO COMUNALE MURO 11/11/07 10:30 GIRONE B GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA POL. GIOV. ACQUARICA UXENTUM CAMPO COMUNALE ACQUARICA 10/11/07 15 ALESSANO UGENTO CAMPO COMUNALE ALESSANO 11/11/07 10:30 CORSANO MONTEFIORE GALLIPOLI CAMPO COMUNALE CORSANO 11/11/07 10:30 GAGLIANO CALCIO SAN GIOVANNI BOSCO TAURIS CAMPO COMUNALE GAGLIANO C. 11/11/07 10:30 PROSPETTIVE CALCIO PRESIC SALVE CAMPO COMUNALE PRESICCE 11/11/07 11:00 GIRONE C GIORNATA 2 ANDATA DATA ORA REAL ARADEO GIOVENTU CALCIO CUTRO CAMPO COMUNALE ARADEO 10/11/07 15 AMICI DELLO SPORT TAVIANO MELISSANO CAMPO COMUNALE TAVIANO 10/11/07 15 RACALE S.CALCIO 2000 PARABITA CAMPO COMUNALE RACALE 11/11/07 10:30 VIRTUS CASARANO MONTEFIORE sq.b CAMPO "NEW BUILDING" CASARANO 11/11/07 10:30 VI.LÙ. CASARANI DON BOSCO ALEZIO CAMPO COMUNALE UGENTO * 11/11/07 11:00 Riposa...ANTONIO FILOGRANA

10 14.10 MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI. TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI T.A.U. ART. 37 N.O.I.F. II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all atto dell iscrizione al Campionato della società di appartenenza A tal fine le società sono tenute a comunicare i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata da questa Delegazione; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti. Il suddetto documento (T.A.U.) dovrà necessariamente essere inviato in tempo utile, con l elenco nominativo dei Dirigenti indicati dalla Società, a questa Delegazione per la vidimazione. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI A far data dal 1 luglio 2005, in base all art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002 è prevista la stipula di un assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società. Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito l art. 51 della L. 289/2002 del 27 dicembre 2002: Art (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L obbligatorietà dell assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. ASSISTENZA MEDICA E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Provinciali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport. SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO E' fatto obbligo alle Società ospitanti di provvedere alla tempestiva richiesta del servizio d'ordine pubblico. La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, inoltrata alla competente Autorità, dovrà essere consegnata prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto.

11 14.11 La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui nominativi dovranno risultare nell elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società medesima. Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo distinta dei calciatori quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo. Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione delle disposizioni vigenti. REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare interne. Tale principio si applica anche alle gare disputate in orario serale. TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.) 1. I calciatori sin dall inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. 2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. 3. Alla squadra ospitante compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. 4.BIS L indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l applicazione dell ammenda. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative." Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori. I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo. RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata. Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro sette giorni precedenti la gara. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato.

12 14.12 DICHIARAZIONE DI RINUNCIA La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire a questa Delegazione provinciale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara. DISCIPLINA SPORTIVA La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC - Via Gentile LECCE ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. Via Cairoli, BARI. FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi che questa Delegazione, in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo telegramma. Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale. INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC - Via Gentile LECCE ed in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. Via Cairoli, BARI. SALUTO Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti, incluso il Direttore di gara,salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI L arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: 1. attraverso la propria personale conoscenza; 2. mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; 3. mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all uopo legittimata o da un Notaio;

13 mediante cartellino federale rilasciato nella precedente stagione sportive; 5. mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e da questa Delegazione. ASSISTENTI DELL ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL ARBITRO Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell arbitro, un dirigente oppure, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell arbitro è considerato anch esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l assoluta impossibilità, da parte dell arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l eventuale affidamento di compiti di assistente dell arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: - nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente dell arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara. - Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. L inosservanza di tale disposizione comporta l applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

14 14.14 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE -ART. 51 DELLE N.O.I.F. 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali. 4. Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa ) fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: 6. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo vincente di campionato di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla classifica avulsa, salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa classifica avulsa. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella classifica avulsa, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: -della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; -della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; -del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; -del sorteggio. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO ART. 66 DELLE N.O.I.F... O M I S S I S.. 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale;

15 14.15 c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti d) i calciatori di riserva. 3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale. 4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO -ART. 67 DELLE N.O.I.F. 1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto da questa Delegazione (Il tempo di attesa per la Categoria ALLIEVI è stata ridotta a 30 ). Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri: -un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C., -un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D., -un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.; - un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo. 2 L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. 3 Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio. 4 La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara. 5 La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. 6 Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

16 14.16 AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI Gli Organi Disciplinari infliggono alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi. A) RINUNCE A GARE Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi: AMMENDE (IN EURO): Campionati Nazionali Campionati Regionali Campionati Provinciali Tornei Esordienti e Pulcini 1^ Rinuncia 516,00 103,00 25,00 10,00 2^ Rinuncia 1.032,00 180,00 51,00 25,00 3^ Rinuncia 1.549,00 361,00 77,00 46,00 4^ Rinuncia 2.852,00 516,00 103,00 61,00 N.B. A norma dell art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia. CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse: Campionato Nazionale Dilettanti ; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2 "; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"; Campionato di Eccellenza; Campionato Nazionale " Juniores "; Campionato Nazionale Allievi"; Campionato Regionale " Juniores "; Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"; Torneo Primavera Under 20 Femminile; Campionato Regionale "Allievi"; Campionato Regionale "Giovanissimi "; Campionato di 3^ Categoria ; Campionato di "3^ Categoria - Under 21"; Campionato di " 3^ categoria - Under 18"; Campionato Provinciale "Juniores"; Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"; Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile ; Attività Amatori.

17 14.17 RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento. Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia. Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI Si trascrive, qui di seguito, l art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva: Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni 1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali.salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza. Art. 22 Codice di Giustizia Sportiva Esecuzione delle sanzioni omissis 2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice. omissis CLASSIFICA DISCIPLINA Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l applicazione della seguente tabella: A) A carico di calciatori 1ª Ammonizione punti 0,40 2ª Ammonizione punti 0,60 dalla terza ammonizione e per le successive punti 0,50 Squalifiche: a) per una giornata di gara punti 2 b) per ogni giornata di gara oltre la prima 1 c) da due a sei mesi 15

18 14.18 d) da più di sei mesi a un anno punti 25 e) da più di un anno a tre anni 40 f) da più di tre anni a cinque anni 50 B) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati - Ammonizione... punti 1 - Ammonizione con diffida... 1,50 - Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati): a) per una settimana... punti 3 b) per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)... punti 2 c) da più di tre mesi sino a sei mesi d) da più di sei mesi a nove mesi e) da più di nove mesi ad un anno f) da più di un anno a tre anni g) da più di tre anni a cinque anni C) A carico di Società - Ammonizione punti 1 - Squalifica del campo: a) per una gara punti 10 b) per due gare 20 c) per tre gare 30 Penalizzazioni: a) di un punto in classifica punti 10 b) di due punti 15 c) di tre punti 20 Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10 Ammende: a) fino a 25,00 punti 0,50 b) da più di 25,00 a 51,00 1,50 c) da più di 51,00 a 103,00 3 d) da più di 103,00 a 258,00 10 e) da più di 258,00 a 516,00 20 f) da più di 516,00 a 1.032,00 30 D) Esclusioni dalla classifica disciplina Le sotto indicate sanzioni comportano l automatica esclusione della Società dalla classifica del Premio Disciplina : a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. b) Squalifica del campo per oltre tre gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le tre gare c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica e) Condanna della Società per illecito sportivo f) Retrocessione della Società all ultimo posto in classifica g) Esclusione della Società dal campionato

19 14.19 h) Revoca dei titoli acquisiti E da considerarsi esclusa dall ammissione ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedi paragrafi b3 e c3). In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale L.N.D. con una relazione del Presidente. PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL ALBO DI QUESTA DELEGAZIONE DISTRETTUALE IL GIORNO 31 OTTOBRE 2007 *********************** IL SEGRETARIO IL DELEGATO DISTRETTUALE Luigi MACCHIA Giancarlo IANNONE

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