LAVORI PUBBLICI. Periodico mensile d informazione tecnica

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1 LAVORI PUBBLICI Periodico mensile d informazione tecnica RISPARMIO ENERGETICO Decreto Legislativo 30 maggio, n. 115 Modello Unico digitale per l Edilizia D.P.C.M. 6 maggio Norme tecniche per le costruzioni Applicabilità sulle strutture in legno Reverse charge edilizia Fornitura con posa in opera e associazione temporanea tra imprese Zone franche urbane Modalità di presentazione delle proposte Lavori Pubblici Niente revoca se la contestazione è irrilevante L illegittima esclusione non comporta l obbligo di rinnovo Ristrutturazioni edilizie Detrazione 55% per lavori in corso e per acqua calda Interventi su immobili merce LUG-AGO 7/8 ANNO XVI NUMERO 166 Euro 8,00 Scadenze fiscali Recensioni Il parere degli studiosi Adeguamento prestazioni urbanistiche Indici ISTAT Trattamento di fine rapporto Aggiornamenti legislativi e principali news PDF del periodico chiuso in redazione Gare di progettazione Anticipazioni legislative Interessi e tassi Gazzette regionali Newsletter informativa Una password per i servizi Internet all indirizzo Registr. Tribunale Palermo n. 23 del 26 giugno Spedizione in a.p. 45% Legge n. 662/1996, art. 2, c. 20/b Filiale Palermo

2 L abbonato al periodico potrà ricevere anticipazioni, inoltrando una richiesta fax allo 091/ La redazione provvederà ad esaudire le richieste, esclusivamente a mezzo fax, appena i dati saranno disponibili. SERVIZI ON-LINE L abbonato che vuole accedere in tempo reale alle rubriche del periodico, può farlo on line, registrandosi sul sito Internet: La registrazione on line consente di scaricare il PDF del periodico chiuso in redazione e di accedere alle seguenti rubriche: GARE Le gare di progettazione riportate per data di scadenza e con l indicazione dell Ente, dell oggetto, dell importo dei lavori e dell onorario e del tipo di gara. ANTICIPAZIONI Anticipazioni sugli ultimi provvedimenti legislativi, sia nazionali che regionali, con la possibilità di scaricare il testo di quelli di maggiore interesse. INTERESSI E TASSI Indici Istat, principali tassi ed indicatori economici del settore, adeguamento prestazioni urbanistiche. PROROGHE Proroghe di alcuni adempimenti, di scadenze legislative e/o comunque di notevole importanza. GAZZETTE REGIONALI Gazzette di alcune regioni. NEWSLETTER INFORMATIVA Rassegna completa di novità, nuove leggi e normative, eventi, progetti, prezzari, offerte di lavoro, formazione, etc. Il catalogo GRAFILL al sito Internet riporta le novità editoriali con offerte per gli abbonati. Direttore responsabile Paolo Oreto Responsabile di redazione Paola Oreto Redazione Mario Priulla Stampa Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. Bagheria (Pa) Edizione GRAFILL S.r.l. Via Principe di Palagonia n. 87/ Palermo Telefono 091/ Fax 091/ grafill@grafill.it Questo numero è stato chiuso in redazione in data 10/07/ ABBONAMENTO ANNUALE (dal primo numero raggiungibile) per un totale di 12 numeri uro 80,00 Pagamenti con versamento sul conto corrente postale , con assegno intestato alla GRAFILL S.r.l. o con carta di credito. L I.V.A. è a carico dell editore e non è detraibile dal cessionario. La ricevuta del versamento in c/c postale è documento valido ai fini contabili e fiscali, quindi, non vengono rilasciate fatture. LUG-AGO 7/8 ANNO XVI NUMERO 166 ASSOCIATO USPI Unione Stampa Periodica Italiana Registro Operatori di Comunicazione n già Registro Nazionale della Stampa n ISSN

3 IN QUESTO NUMERO SOMMARIO SCADENZE FISCALI SETTEMBRE... p. 647 PROROGHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE ED ARBITRATI Decreto-Legge 30 giugno, n ENERGIA AGEVOLAZIONI EDILIZIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO: IN GAZZETTA IL DECRETO Decreto Legislativo 30 maggio, n MODELLO UNICO DIGITALE PER L EDILIZIA. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio CODICE APPALTI REGOLAMENTO TECNICO ORGANISMI ISPEZIONE Decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 aprile, n NORME TECNICHE COSTRUZIONI APPLICABILI LE NORME TECNICHE SUL LEGNO Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 maggio IRAP DEI PROFESSIONISTI UNA CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare dell Agenzia delle Entrate 13 giugno, n. 45/E ZONE FRANCHE URBANE. CIRCOLARE CON LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno, n RIMBORSO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA. RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI EDIFICABILI Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 10 giugno, n. 236/E REVERSE CHARGE FORNITURA CON POSA IN OPERA E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA IMPRESE Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 20 giugno, n. 255/E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. DETRAZIONE 55% LAVORI IN CORSO Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 7 luglio, n. 283/E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. DETRAZIONE 55% LAVORI IN CORSO Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 11 luglio, n. 295/E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. 55% PER ACQUA CALDA Risoluzione dell Agenzia delle Entrate 14 luglio, n. 299/E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CONDOMINIALI. PAGAMENTO CON PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 15 luglio, n. 300/E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE. 55% NON SPETTA PER INTERVENTI SU IMMOBILI MERCE Risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 15 luglio, n. 303/E LAVORI PUBBLICI 7/8

4 SOMMARIO LAVORI PUBBLICI ATTESTAZIONE SOA: NIENTE REVOCA SE LA CONTESTAZIONE È IRRILEVANTE Sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio, n LAVORI PUBBLICI GARE: L ILLEGITTIMA ESCLUSIONE NON COMPORTA L OBBLIGO DI RINNOVO Sentenza del Consiglio di Stato 9 giugno, n TABELLE INDICI ISTAT INTERESSI E TASSI Tabella Interessi di mora per ritardato pagamento parcelle Tabella Rivalutazione crediti professionali Tabella Rivalutazione crediti professionali Tabella Tasso dell interesse legale Tabella Adeguamento tariffe prestazioni urbanistiche Tabella Prime rate Associazione Bancaria Italiana (ABI) Tabella Interessi di mora per l appalto di opere pubbliche Tabella Valore dell euro per anni precedenti al Tabella Soglie comunitarie Tabella Soglie WTO-GPA TABELLE INDICI ISTAT COSTI DI COSTRUZIONE Tabella Costo di costruzione edifici di civile abitazione Tabella Indice costo costruzioni residenziali (a base variabile) Tabella Indice costo costruzioni residenziali (raccordati a base 1970 = 100) Tabella Indice costo costruzioni capannone (uso industriale) Tabella Costo unitario di costruzione per il calcolo del contributo nella concessione edilizia Tabella I.V.A. edilizia per concessioni e servizi TABELLE INDICI ISTAT EQUO CANONE Tabella Locazione immobili urbani ad uso diverso Tabella Immobili urbani Indici annuali ISTAT Tabella Immobili urbani Indici annuali ISTAT al 75% Tabella Riepilogo costo base di produzione Tabella Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate entro il 1975) Tabella Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate dopo il 1975) Tabella Locazione immobili urbani (canone annuo al metro quadrato) Tabella coefficienti di degrado per vetustà Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito sino all anno Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito nel Tabella Immobili ad uso diverso Indici biennali ISTAT Tabella Immobili ad uso diverso Indici biennali ISTAT al 75% TABELLE INDICI ISTAT TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Tabella Trattamento di fine rapporto /8 LAVORI PUBBLICI 645

5 SCADENZE FISCALI SETTEMBRE Si ricorda che quando i termini di pagamento cadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo anche se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (articolo 6, comma 8 del D.L. n. 330/1994 convertito con Legge n. 473/1994 e articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997). 1 SETTEMBRE Lunedì Versamento imposta Imposta di Registro Scade il termine per il versamento relativo ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili. Il versamento è relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal primo del mese in corso. Entro oggi il contratto deve essere presentato all Ufficio del Registro unitamente all attestato di pagamento. Versamento Unico Versamento della 4ª rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1 acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,23%) per coloro che hanno effettuato il primo pagamento entro il 16 giugno. Versamento della 3ª rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1 acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,73%) per coloro che hanno effettuato il primo pagamento entro il 16 luglio. 15 SETTEMBRE Lunedì Emissione fatture differite I soggetti IVA entro oggi devono emettere ed annotare sul registro delle vendite e dei corrispettivi, le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento, facendo riferimento al mese di consegna o di spedizione dei beni. 16 SETTEMBRE Martedì Versamento dell acconto ICI per il I proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi possono versare l imposta tramite bollettino di c/c postale o modello F24 intestato al Concessionario od al Comune presso le Agenzie Postali o Banche convenzionate. Dichiarazioni d intento del mese precedente Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese precedente. Versamento su modello di Pagamento Unificato F24 Entro oggi vanno effettuati i seguenti adempimenti: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente; Versamento della rata dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente; Versamento in unica soluzione dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; Versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente; Versamento della rata dell addizionale regionale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente; 7/8 LAVORI PUBBLICI 647

6 SCADENZE FISCALI Versamento in unica soluzione dell addizionale regionale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro; Versamento per la regolarizzazione dei versamenti d imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in maniera insufficiente) entro il mese precedente (ravvedimento); Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposto nel mese precedente; Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente; Versamento, in unica soluzione o come 4ª rata, dell IVA relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 17 marzo 16 giugno per le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti che presentano l Unico ; Versamento della 4ª rata dell IVA relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 17 marzo /16 giugno (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%). INPS gestione separata, contributi 10% o 13% per i committenti sulle collaborazioni coordinate e continuative, per i pagamenti effettuati nel mese precedente; Versamenti IVA mensili relativi alle operazioni del mese precedente, la cui consegna di riferimento risulti da un DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali si effettua l operazione; Imposte sui redditi ritenute alla fonte del mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo, sui redditi di capitale; IRPEF dipendenti per i non titolari di partita IVA; Contributi INPS per datori di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese precedente; INPS gestione separata, contributi 10% o 14% (per i collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie) per i committenti sulle collaborazioni coordinate e continuative, per i pagamenti effettuati nel mese precedente. Il versamento va effettuato presso Banche, Poste o Concessionari. 29 SETTEMBRE Lunedì Unico Ultimo giorno utile per presentare l Unico con scadenza SETTEMBRE Martedì Versamento IVA Acquisti intercomunitari relativi al mese precedente Versamento dell IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Versamento Unico Versamento della 5ª rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1 acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,73%) per coloro che hanno effettuato il primo pagamento entro il 16 giugno. Versamento della 4ª rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1 acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico (con applicazione degli interessi nella misura dello 1,23%) per coloro che hanno effettuato il primo pagamento entro il 16 luglio. Destinazione dell 8 e del 5 Presentazione del CUD e dell UNICO per la scelta della destinazione dell 8 e del LAVORI PUBBLICI 7/8

7 SCADENZE FISCALI Versamento imposta Imposta di Registro Scade il termine per il versamento relativo ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili. Il versamento è relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal primo del mese in corso. Entro oggi il contratto deve essere presentato all Ufficio del Registro unitamente all attestato di pagamento. IVA Schede carburante Entro oggi, i soggetti che usano i mezzi di trasporto nell esercizio di impresa, arte o professione devono rilevare il numero complessivo dei chilometri nelle schede carburanti. INPS Denuncia DM10 Entro oggi deve essere effettuato l invio telematico del DM10 relativo alle retribuzioni del mese precedente. 7/8 LAVORI PUBBLICI 649

8 PROROGHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE ED ARBITRATI Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno, n. 113, recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Tra le varie proroghe di disposizioni legislative inserite nei 15 articoli del decreto ricordiamo quelle riportate negli articoli 6 e 8 relativi rispettivamente alla prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere ed agli arbitrati. Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere Con l articolo 6 viene modificato l articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio, n. 31, nel senso che la scadenza fissata per il 3 giugno viene prorogata di un anno e sino al 30 giugno Il termine, dunque, per completare l adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 viene prorogato al 30 giugno e ricordiamo, anche, che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a euro, il termine per effettuare l adeguamento viene traslato al 30 giugno Arbitrati Con l articolo 8 viene inserita una prorogata per gli arbitrati non più con un termine già fissato ma nel citato articolo viene precisato che i termini di cui all articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio, n. 31 (30 giugno ) vengono differiti sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista. Il che significa che il rinvio è a data da destinarsi e che scatterà soltanto dopo la riforma del processo civile che il Ministero di Grazia e Giustizia vuole mettere a punto. La proroga, legata, dunque, alla riforma del processo civile prelude ad una rivisitazione organica dell arbitrato con il duplice obiettivo di continuare a garantire alle imprese tempi abbreviati e di frenare lo scandalo messo in evidenza dall Autorità di vigilanza relativo alle parcelle d oro. Questa nuova soluzione di proroga, senza un termine definito dovrebbe piacere alle imprese che temevano di dover ricorrere, così come era previsto, alle sezioni specializzate dei tribunali in materia di brevetti che non sono state ancora riorganizzate e che non avrebbero potuto reggere al nuovo carico di lavoro. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO, N. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. [G.U.R.I , N. 151] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; il seguente decreto-legge: Emana Art. 1 Consulenza in materia di investimenti 1. All articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 650 LAVORI PUBBLICI 7/8

9 Art. 2 Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato 1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente differito al 31 dicembre. 2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre A tale fine, per gli anni e 2009, è autorizzato, in deroga all articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l anno e di 30 milioni di euro a decorrere dall anno 2009, a valere sul fondo di cui all articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.». Art. 3 Istituzione delle nuove province 1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e dell articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell interno, concernente i provvedimenti necessari per l istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta Andria Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno Art. 4 Comunità montane 1. All articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre». 2. All articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre». Art. 5 Termovalorizzatori 1. All articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»; b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre». Art. 6 Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere 1. All articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»; b) il comma 2-bis è abrogato. Art. 7 Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali 1. All articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009». Art. 8 Arbitrati 1. I termini di cui all articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista. 7/8 LAVORI PUBBLICI 651

10 Art. 9 Impianti di accumulo e distribuzione dell acqua 1. All articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». Art. 10 Riordino dei consorzi di bonifica 1. All articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». Art. 11 Riordino delle partecipazioni societarie dell Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. 1. All articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». Art. 12 Reclutamento dei docenti universitari 1. All articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre». Resta fermo quanto previsto dall articolo 66 del decreto-legge 25 giugno, n Alle procedure indette dopo il 30 giugno si applica il disposto dell articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Art. 13 Assunzione di ricercatori 1. Per l anno non si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l anno e al netto delle risorse già utilizzate nell anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all articolo 1, comma 643, della medesima Legge n. 296 del L articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato. Art. 14 Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d indirizzo per la valutazione della ricerca 1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all articolo 2, commi , del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca. 652 LAVORI PUBBLICI 7/8

11 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ENERGIA AGEVOLAZIONI EDILIZIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO: IN GAZZETTA IL DECRETO Efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici: nella Gazzetta Ufficiale n. 154 dello scorso 3 luglio è stato pubblicato il decreto legislativo 30 maggio, n. 115, recante: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Il decreto stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell efficienza degli usi finali dell energia sotto il profilo costi e benefici ed in particolare: definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell energia; crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell efficienza energetica agli utenti finali. Vengono definiti gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica ed, in tal senso, viene affidato all ENEA il compito di coordinare gli interventi attraverso un piano di attività finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal decreto e ad ulteriori obiettivi e provvedimenti inerenti l efficienza energetica. In particolare, l ENEA svolge tali obiettivi attraverso un apposita struttura denominata Agenzia che, al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti volti al raggiungimento degli obiettivi, deve provvedere, entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall anno 2009, alla redazione di un rapporto per l efficienza energetica, contenente un analisi globale su quanto fatto e l individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto già attuato. Importanti novità per quanto concerne la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari: Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è permesso derogare, nell ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, 7/8 LAVORI PUBBLICI 653

12 per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Per quanto concerne gli interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano l installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (fatto salvo quanto previsto dall articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni). La costruzione e l esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall amministrazione competente ai sensi dell articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. L Allegato III del decreto fissa, inoltre, le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici. Per quanto concerne i soggetti abilitati, il decreto definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO, N. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. [G.U.R.I , N. 154] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l articolo 1; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto quanto disposto, in materia di incremento dell efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il primo Piano d azione italiano per l efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell articolo 14 della direttiva 2006/32/CE; 654 LAVORI PUBBLICI 7/8

13 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio ; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo ; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio ; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; il seguente decreto-legislativo: Emana Titolo I Finalità e obiettivi Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell approvvigionamento energetico e alla tutela dell ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell efficienza degli usi finali dell energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalità, il presente decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell efficienza energetica agli utenti finali. 2. Il presente decreto si applica: a) ai fornitori di misure di miglioramento dell efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio; b) ai clienti finali; c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l applicazione del presente decreto legislativo non è in contrasto con la natura e l obiettivo primario delle attività delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari. 3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attività di cui all allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. Art. 2 Definizioni 1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità; b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l immissione di energia; c) «miglioramento dell efficienza energetica»: un incremento dell efficienza degli usi finali dell energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; 7/8 LAVORI PUBBLICI 655

14 d) «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l attuazione di una o più misure di miglioramento dell efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell efficienza energetica; g) «programma di miglioramento dell efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; h) «misura di miglioramento dell efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell efficienza energetica stabilito contrattualmente; m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO; n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l attuazione delle misure di miglioramento dell efficienza energetica; p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale; q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall elettricità e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell elettricità, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale; s) «società di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali; t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, 656 LAVORI PUBBLICI 7/8

15 all impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all interno dell area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente; u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell adempimento agli obblighi di cui all articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; v) «sistema di gestione dell energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale; z) «esperto in gestione dell energia»: soggetto che ha le conoscenze, l esperienza e la capacità necessarie per gestire l uso dell energia in modo efficiente; aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell efficienza nell uso dell energia; bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che può essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); cc) «Agenzia»: è la struttura dell ENEA di cui all articolo 4, che svolge le funzioni previste dall articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n Art. 3 Obiettivi di risparmio energetico 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull efficienza energetica, PAEE, di cui all articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalità di cui all articolo 5, comma Fatto salvo quanto previsto dall articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano: a) per la conversione delle unità di misura, i fattori di cui all allegato I; b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell Agenzia di cui all articolo 4, secondo le modalità di cui all allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione metterà a disposizione. Titolo II Strumenti per l efficienza energetica Capo I Coordinamento e monitoraggio Art. 4 Funzioni di Agenzia nazionale per l efficienza energetica 1. L ENEA svolge le funzioni di cui all articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. L Agenzia, opera secondo un proprio piano di attività, approvato congiuntamente a quelli di cui all articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n L ENEA provvede alla redazione di tale piano di attività sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreché ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l efficienza energetica. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e del Ministro dell economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l effettività delle funzioni dell Agenzia. 7/8 LAVORI PUBBLICI 657

16 4. L Agenzia svolge le seguenti funzioni: a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attività di cui all articolo 5; c) predispone, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresì metodologie specifiche per l attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto; e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformità a quanto previsto dall articolo 18. Art. 5 Strumenti di programmazione e monitoraggio 1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall anno 2009, l Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene: a) l analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all articolo 3; b) l analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformità a quanto previsto dall articolo 6; c) l analisi dei risultati conseguiti nell ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo; d) l analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditività dei diversi investimenti e servizi energetici; e) l analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome; f) l individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all articolo 3; g) le ulteriori valutazioni necessarie all attuazione dei commi 2 e 3; h) il rapporto riporterà altresì un analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sarà messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea: a) un secondo Piano d azione nazionale per l efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011; b) un terzo Piano d azione nazionale per l efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno Il secondo e il terzo Piano d azione nazionale per l efficienza energetica: a) includono un analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d azione nazionale per l efficienza energetica; b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all articolo 3; c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime; 658 LAVORI PUBBLICI 7/8

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