Programma Intervento Protetto Condizioni di Assicurazione

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1 Programma Intervento Protetto Condizioni di Assicurazione Data di aggiornamento: gennaio 2019 Programma Intervento Protetto

2 I Nostri Contatti Se vuole parlare con noi, può chiamare il nostro numero verde unico, gratuito dall Italia: dall estero (al costo previsto dal piano tariffario dell operatore telefonico utilizzato) Per ottenere servizi e prestazioni di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Per ottenere informazioni sulla polizza, per comunicare variazioni anagrafiche, per includere o escludere altri assicurati o per denunciare un sinistro dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 18) e il sabato (dalle 9 alle 13) - esclusi i giorni festivi Per contattare l Ufficio Tutela Legale dal lunedì al giovedì (dalle 9 alle 17) e il venerdì (dalle 9 alle 13) - esclusi i giorni festivi Se preferisce SCRIVERCI o per inviare il Certificato di Personale di Assicurazione firmato può usare la posta ordinaria, il fax o la mail: Indirizzo Postale Chubb European Group SE Via Fabio Filzi, Milano Numero di Fax servizioclienti.chubb@chubb.com Le informazioni contenute in questo documento vengono aggiornate ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti. La versione aggiornata del documento è pubblicata sul sito internet della Società. Programma Intervento Protetto Pagina 1 di 22

3 L intermediario Agos Ducato S.p.A. Per storia, esperienza e numeri, Agos dal 1986 è una società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia. Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso Crédit Agricole Consumer Finance, e Banco Popolare. Agos conta, ad oggi, 9 milioni di clienti. Attraverso una rete distributiva di circa 230 unità commerciali e migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici, ogni 10 secondi in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos. Valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente L intermediario, nel rispetto delle norme vigenti (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private e Regolamento n. 40/2018 IVASS) prima dell adesione ha acquisito dal Contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del Contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto e ha fornito le informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Inoltre Agos Ducato verificando che il contratto proposto sia essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del Contraente ha raccolto la dichiarazione del Contraente di: a. non possedere coperture analoghe a quelle previste da questo Programma assicurativo o comunque di essere interessato ad incrementare il proprio livello di protezione; b. non avere interesse ad una copertura in riferimento alla pratica di sport pericolosi, quali a titolo di esempio: paracadutismo, speleologia, immersione con autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce, pugilato, sport aerei in genere, ecc.; fatto che comporterebbe l esclusione dalla copertura degli eventi derivanti dalla pratica di quanto indicato; c. non non avere interesse ad una copertura in riferimento ad infortuni derivanti o comunque collegati all utilizzo di armi da fuoco e/o da sparo. Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Chi è il titolare del trattamento? Agos Ducato S.p.A., con sede in Milano, via Bernina 7 ("AD") agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del cliente e di eventuali soggetti da questi designati quali assicurati in copertura (congiuntamente l'interessato) di cui al successivo paragrafo 2 e può essere contattato all indirizzo datipersonali@agosducato.it e al servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito 2. Quali dati sono trattati? AD tratta i dati personali forniti dal cliente ivi compresi i dati relativi al suo stato di salute, nonché quelli dei soggetti dal medesimo individuati quali assicurati in copertura per le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa (congiuntamente definiti i "Dati"). Il Cliente si impegna a mettere la presente informativa a disposizione anche degli eventuali assicurati in copertura. 3. Per quali finalità sono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento: (a) per le finalità funzionali alla promozione della commercializzazione di polizze assicurative, alla valutazione dell idoneità dell Interessato ad ottenere dette polizze e alla contrattualizzazione delle stesse (definite le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa ), fermo restando che, qualora l Interessato stipuli la polizza assicurativa, il titolare esclusivo del trattamento dei Dati per le attività funzionali all esecuzione di detto contratto sarà la compagnia assicurativa che tratterà i Dati in conformità con la propria informativa sul trattamento dei dati personali (b) per le finalità connesse all adempimento degli obblighi derivanti da normativa nazionale e comunitaria, nonché impartite da autorità a ciò legittimate da legge. 4. Su quale base vengono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati, ivi compresi quelli relativi alla salute, è necessario per consentire la valutazione dell idoneità dell Interessato a stipulare la polizza assicurativa eventualmente richiesta, l adeguatezza della polizza medesima rispetto alle sue esigenze e consentire l instaurazione del rapporto di assicurazione (Finalità Funzionali alla stipula della Copertura assicurativa), quindi un eventuale diniego del consenso a tale trattamento rende impossibile la stipula della polizza assicurativa. 5. Come vengono trattati i Dati? I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 6. A chi vengono comunicati i Dati? I Dati potranno essere comunicati per le Finalità Funzionali alla stipula della Copertura Assicurativa a Chubb European Group SE ed a soggetti che svolgono servizi connessi e funzionali alla instaurazione e gestione del rapporto assicurativo. Programma Intervento Protetto Pagina 2 di 22

4 Detti soggetti potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento. L elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i Dati dell'interessato potrà essere richiesto in qualsiasi momento ad AD, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I Dati non saranno soggetti a diffusione. 7. I Dati sono trasferiti all'estero? I Dati potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell Unione europea e in particolare in Israele, Stati Uniti e India. L'eventuale trasferimento dei Dati dell'interessato in Paesi situati al di fuori dell Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell articolo 44 del Codice Privacy e degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta ad AD all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 8. Quali sono i diritti dell'interessato? L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) l'interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (g) chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (h) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su via mail alla casella datipersonali@agosducato.it, contattando il servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD. 9. Chi sono i responsabili esterni del trattamento? AD ha nominato responsabili esterni del trattamento, tra gli altri, ICT Quality s.r.l.. L elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile tramite l invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 10. Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo dpo@agosducato.it, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa. 11. Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti per le Finalità Funzionali alla Stipula della Copertura Assicurativa vengono conservati per un periodo di 10 anni dalla stipula della polizza assicurativa o dalla comunicazione all Interessato di inidoneità alla stipula della polizza assicurativa, a seconda dei casi e fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Alla cessazione del periodo di conservazione i Dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati. 12. Diritto di reclamo: l'interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti. Programma Intervento Protetto Pagina 3 di 22

5 Prestazioni in caso di Ricovero Tabella Delle Garanzie e degli Indennizzi In caso di ricovero conseguente ad infortunio o malattia con intervento chirurgico: (Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) Giorni di degenza Indennità forfetaria da 1 a 3 giorni 150 da 4 a 7 giorni 400 da 8 a 14 giorni 700 da 15 a 30 giorni da 31 a 45 giorni da 46 a 60 giorni oltre 60 giorni In caso di ricovero conseguente ad infortunio o malattia senza intervento chirurgico o ricovero post-operatorio (Art. 5 delle Condizioni di assicurazione): Indennità per ciascun giorno di degenza senza intervento chirurgico o degenza post-operatoria in altro istituto di cura 50 Assistenza Alla Persona (Art. da 6 a 10 delle Condizioni di Assicurazione) Centrale Operativa 24 ore su 24 Consulto Medico telefonico Invio del medico a domicilio Invio di un ambulanza in caso di urgenza Accesso ad una rete di centri convenzionati. Servizio informazione ricoveri Second Opinion (Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione) Servizio di second opinion in caso di intervento chirurgico o di gravi patologie Controlli medici Gratuiti (Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione) Visita internistica generale e set di esami di laboratorio gratuiti a disposizione dell Assicurato con cadenza biennale Programma Intervento Protetto Pagina 4 di 22

6 Tutela Legale (Artt. da 13 a 18 delle Condizioni di Assicurazione) Massimale per le spese legali (per sinistro) Tabella del Premio Unità Di Premio (importo corrispondente ad un mese di copertura) Fasce di età Unità di premio di cui per garanzia tutela legale fino a 20 anni 12 0,76 da 21 a 35 anni 13,50 0,76 da 36 a 40 anni 15 0,76 da 41 a 45 anni 16,75 0,76 da 46 a 50 anni 19 0,76 da 51 a 55 anni 21 0,76 oltre 55 anni 25,50 0,76 Sezione 1: Definizioni Adesione: l adesione del Contraente al contratto di assicurazione. Aggressione: l attacco improvviso e violento portato ai danni dell Assicurato avente movente politico, economico o sociale. Assicurato: la persona fisica il cui interesse è coperto dall assicurazione. Assistenza: l aiuto tempestivo entro i limiti convenuti del contratto, erogato per il tramite della Centrale operativa, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dall Assicurato e che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione quando si verifica l evento assicurato. Centrale Operativa: l organizzazione di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia, Via Carlo Pesenti, Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste dal presente contratto di assicurazione. Certificato Personale di Assicurazione: il documento emesso dalla Società ed intestato al Contraente, che prova la concessione della copertura assicurativa e che è da considerarsi parte integrante del Set Informativo. Condizioni di assicurazione: il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa ed il relativo Certificato Personale di Assicurazione. Coniuge: il coniuge del Contraente (o convivente more uxorio). Contraente: la persona fisica, maggiorenne e residente in Italia, alla quale è intestato il Certificato Personale di Assicurazione e che paga il relativo premio. Può anche non coincidere con la persona che è indicata come Assicurato. Contratto di assicurazione: il contratto di assicurazione al quale ha aderito il Contraente. Data di Effetto del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato e perfezionato. La data è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Data di Inizio della Copertura: la data a partire dalla quale la Società si impegna a garantire le prestazioni assicurate. La data è riportata sul Certificato Personale di Assicurazione. Programma Intervento Protetto Pagina 5 di 22

7 Diritto di recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. Diritto di revoca: diritto del Contraente di revocare la copertura assicurativa prima della Data di Effetto del Contratto. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace. Emergenza: alterazione straordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio, tale da mettere in pericolo la vita del soggetto e per la quale è necessario il ricorso a mezzi speciali di trattamento nel più breve tempo possibile. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati nei relativi articolo delle condizioni di assicurazione. Figlio: ciascun figlio legittimo o naturale del Contraente. Frattura: una soluzione di continuo dell osso, parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna. Frequenza di pagamento: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a versare il premio di assicurazione. Essa può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Giorno di degenza: la permanenza dell Assicurato nell istituto di cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall istituto di cura non è inteso come giorno di degenza. Indennità o Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile. Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Intermediario: Agos Ducato S.p.A., iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) in data 05/10/2007, n D Il soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione e proposta di assicurazione, svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività. Intervento chirurgico: atto medico, praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni. Invalidità permanente totale: sussistenza di postumi di invalidità permanente in misura pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica valutata in base alla Tabella INAIL. Istituto di cura (pubblico o privato): l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità del Paese nel quale è ubicato, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di soggiorno, riposo, strutture di convalescenza, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS: l Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1 gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuiti all ISVAP. È l autorità amministrativa indipendente che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore. Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all ordinamento giuridico applicabile. Può essere un testo normativo primario (legge, decreto legislativo, Decreto) o secondario (Regolamento, Circolare, Chiarimento) emanato dai competenti organi istituzionali e dalle autorità amministrative. Massimale: la somma massima, stabilita in polizza, fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista. Non autosufficienza: l impossibilità fisica totale e presumibilmente permanente di compiere, senza l assistenza di terza persona, almeno due delle seguenti attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, mobilità, spostarsi, andare in bagno, bere e mangiare. Premio di assicurazione o Premio: importo dovuto dal Contraente alla Società e pari all Unità di Premio (cioè un importo corrispondente ad un mese di copertura) o ad un multiplo di essa (3, 6 o 12, in base alla frequenza di pagamento scelta dal Contraente). Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Programma Intervento Protetto Pagina 6 di 22

8 Prestazioni assicurate: le prestazioni, in termini di indennizzi e garanzie di assistenza, corrisposte dalla Società in caso di sinistro. Ricorrenza annuale: ogni anniversario di polizza, calcolato in 12 mesi dalla Data di Effetto del Contratto. Ricovero: la permanenza dell Assicurato in un Istituto di cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento. Rischio: la probabilità che si verifichi l evento assicurato. Set informativo: l insieme dei documenti che costituiscono l informativa precontrattuale (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta), che vengono consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Sinistro: il verificarsi dell evento assicurato. Società: la Compagnia di Assicurazioni Chubb European Group SE. Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull assicurazione obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n Unità di premio: importo corrispondente ad un mese di copertura assicurativa, comprensivo di tasse e imposte governative. Urgenza: alterazione ordinaria delle condizioni di benessere conseguente ad infortunio per lo più contenuta nei possibili effetti per la quale, pur non esistendo un immediato pericolo di vita, è tuttavia necessario adottare entro breve tempo l opportuno intervento terapeutico. Programma Intervento Protetto Pagina 7 di 22

9 Sezione 2 - Oggetto Dell assicurazione Articolo 1 Oggetto dell assicurazione Le garanzie previste dalla presente polizza di assicurazione infortuni, malattia, assistenza e tutela legale, sono operanti in caso di infortunio o malattia che provochino un ricovero dell Assicurato in un istituto di cura. La presente polizza garantisce all Assicurato: il pagamento di un indennità forfetaria, determinata in base ai giorni di degenza, se il ricovero comporta intervento chirurgico; il pagamento di un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero senza intervento chirurgico o per il ricovero post-operatorio; un pacchetto di prestazioni di assistenza medica; un servizio di second opinion ; la facoltà di beneficiare di un controllo medico con cadenza biennale a spese della Società; un massimale per il rimborso delle spese legali. Gli indennizzi e i massimali sono riportati nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente sul Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo). Per una comprensione completa ed esaustiva delle garanzie prestate si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente gli articoli di riferimento alle Sezioni Prestazioni Assicurate e Delimitazioni ed Esclusioni che seguono. Articolo 2 Estensioni di garanzia Sono compresi tra gli infortuni: l asfissia meccanica (quale ad esempio l annegamento); l assideramento o congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari o tendinee determinate da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Inoltre, l assicurazione è estesa anche a: infortuni derivanti da guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, insurrezioni a carattere generale, per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dagli eventi citati, mentre si trova in un Paese straniero dove nessuno degli eventi esisteva o era in atto al momento del suo arrivo in tale Paese; infortuni derivanti da movimenti tellurici; infortuni subiti durante viaggi aerei effettuati come passeggero su aerei in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da Società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile. Sono inoltre inclusi gli infortuni subiti in qualità di passeggero a bordo di elicotteri messi a disposizione dalle Autorità preposte per effettuare interventi di soccorso tecnico urgente; infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento dell aereo sul quale viaggiava l Assicurato, compreso l eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo. infortuni derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove ed allenamenti) aventi carattere ricreativo e non professionale, e ciò limitatamente ai soli sport di pratica comune non ricollegabili alle tipologie menzionate nella Sezione 4 Delimitazioni ed Esclusioni. Articolo 3 Persone assicurate Il Contraente può assicurare se stesso e/o altra persona assicurabile nei termini della presente polizza. Resta inteso che il Contraente può scegliere di modificare in qualunque momento la propria scelta, comunicando alla Società la propria volontà secondo le modalità indicate nella pagina del presente Set informativo intitolata I NOSTRI CONTATTI. Programma Intervento Protetto Pagina 8 di 22

10 Sezione 3 Prestazioni Assicurate Prestazioni In Caso Di Ricovero Articolo 4 Ricovero con intervento chirurgico In caso di ricovero dell Assicurato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia che richieda intervento chirurgico presso lo stesso istituto, la Società garantisce il pagamento dell indennità forfetaria stabilita in base ai giorni di degenza, come indicato nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente sul Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo). La liquidazione dell Indennità dovuta viene effettuata a degenza ultimata. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. Articolo 5 Ricovero senza intervento chirurgico o post-operatorio In caso di ricovero dell Assicurato in istituto di cura a seguito di infortunio o malattia che non richieda alcun intervento chirurgico, la Società corrisponde l indennità forfetaria indicata nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi presente sul Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), per ogni giorno di degenza, fino ad un massimo di 365 giorni per evento. Parimenti, qualora l istituto di cura presso il quale ha subito l intervento dovesse trasferire per ragioni logistiche l Assicurato presso un altro istituto di cura per il decorso post-operatorio, la Società corrisponde l indennità forfetaria indicata nella Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi per ogni giorno di degenza nel secondo istituto di cura, garantita a partire dal primo giorno di degenza e con il massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per evento. La liquidazione dell indennità dovuta viene effettuata a degenza ultimata. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. Assistenza Alla Persona Articolo 6 - Premessa Per la gestione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza, la Società si avvale della Centrale Operativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia, Via Carlo Pesenti, Roma, costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato attraverso la sua Centrale Operativa, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Articolo 7 - Centrale Operativa L Assicurato, in caso di necessità conseguente a infortunio o malattia può avvalersi delle prestazioni di assistenza indicate nei successivi Articoli, contattando telefonicamente la Centrale Operativa al Numero Verde riportato nella pagina di questo Set informativo intitolata I NOSTRI CONTATTI. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 per 365 (trecentosessantacinque) giorni all anno, con i limiti indicati in ciascuna prestazione. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediata, l Assicurato viene richiamato non appena la Centrale Operativa ha ricevuto le informazioni necessarie e, comunque, entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore. Resta inteso che gli interventi di assistenza devono essere predisposti direttamente dalla Centrale Operativa ed essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. L Assicurato dovrà fornire all operatore le seguenti informazioni: nome e cognome; numero del Certificato di Assicurazione (o nome del Programma assicurativo); tipo di richiesta; numero di telefono a cui essere rintracciato e luogo. Programma Intervento Protetto Pagina 9 di 22

11 Articolo 8 - Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: consigli medici di carattere generale; informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso, reperimento di medici generici e specialisti, localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati, modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private, esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. Articolo 9 - Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza privata dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che, in caso di emergenza, la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risulti impossibile fornire la prestazione, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare all Assicurato le eventuali spese sostenute dallo stesso, sempre che tali spese siano previste nelle singole garanzie e preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, fino ad un massimale di 120,00 (centoventi) euro. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, ricevute, notule). La presente garanzia è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Articolo 10 Accesso alla rete sanitaria convenzionata. Servizio informazione ricoveri Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la Centrale Operativa fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a: singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione); prestazioni specialistiche; nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità; esami diagnostici; ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati. Resta inteso che la Centrale Operativa non provvederà a effettuare la prenotazione della prestazione ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso. La presente garanzia opera dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali ed è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Programma Intervento Protetto Pagina 10 di 22

12 Servizio Di Second Opinion Articolo 11 - Second Opinion La Centrale Operativa fornirà all Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un parere medico complementare da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie: oncologiche; cerebrovascolari; neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla; del cuore e dei grandi vasi; Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: l opinione dello specialista; eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; risposte a possibili quesiti. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica e non intende modificare l orientamento diagnostico del medico curante. La second opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta in merito a patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. La Società terrà a proprio carico le spese del consulto. La presente garanzia è valida in tutto il mondo. Controlli Medici Gratuiti Articolo 12 - Controllo medico biennale gratuito La Centrale Operativa provvederà a prenotare, con cadenza biennale e dietro richiesta dell Assicurato, un controllo medico presso una delle proprie strutture convenzionate in base alle disponibilità del momento e alla vicinanza al domicilio dell Assicurato, dandone conferma secondo la modalità convenuta (telefono, , fax, lettera, sms). Qualora non siano disponibili strutture sanitarie convenzionate rispondenti alle sue esigenze, l Assicurato potrà rivolgersi a centri non convenzionati e beneficiare di un rimborso delle spese sostenute per il controllo entro il limite di 100,00 (cento) euro. Il controllo medico, il cui costo resta a carico della Società, prevede le seguenti prestazioni: Visita internistica generale Esami di laboratorio: Colesterolo totale Creatininemia Emocromo con formula Glicemia PCR Sodiemia Cloremia Transaminasi Gamma GT Trigliceridi Uricemia Esami urine La presente garanzia è valida solo in Italia, compresi lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Programma Intervento Protetto Pagina 11 di 22

13 Tutela Legale Articolo 13 - Premessa Per la gestione dei sinistri di tutela legale la Società si avvale dell Ufficio Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia, Via Carlo Pesenti, Roma, di seguito denominata Ufficio Tutela Legale. L Ufficio Tutela Legale è a disposizione dell Assicurato dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00, esclusi i giorni festivi. Articolo 14 - Casi garantiti La copertura assicurativa di cui alla presente sezione vale esclusivamente nell ambito della vita privata, per controversie che l Assicurato o, se impossibilitato un suo familiare, intenda promuovere successivamente all intervento chirurgico resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato almeno 1 (un) giorno di ricovero nei confronti: dell istituto di cura presso cui è stato eseguito l intervento chirurgico; dell équipe chirurgica che ha eseguito l intervento chirurgico. Si intendono pertanto escluse le controversie connesse ad altri ambiti della vita privata, derivanti dall esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente o derivanti dalla circolazione dei veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria. La presente garanzia è valida per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, fermo restando che il Foro competente ove procedere si trovi in questi territori. Articolo 15 - Libera scelta del legale L Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all Ufficio Tutela Legale contemporaneamente alla denuncia del Sinistro. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, l Ufficio Tutela Legale lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o l Ufficio Tutela Legale. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. Articolo 16 - Spese garantite La Società assicura la tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, entro il limite stabilito in polizza. Tali oneri sono: 1) le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del sinistro; 2) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dall Ufficio Tutela Legale; 3) le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con l Ufficio Tutela Legale; 4) il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. Programma Intervento Protetto Pagina 12 di 22

14 Articolo 17 - Spettanza delle somme recuperate Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente, nei limiti previsti dai massimali di cui alla Tabella Delle Garanzie e degli Indennizzi. Articolo 18 - Insorgenza del sinistro Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro, si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati regolarmente denunciati alla Società (o all Ufficio Tutela Legale) entro 2 (due) anni dal loro verificarsi. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti dal Contraente o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente. Si considerano a tutti gli effetti come Unico Sinistro: 1) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; 2) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. Sezione 4 - Delimitazioni ed Esclusioni Articolo 19 Valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente e conseguenze per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente La Società, nel rispetto delle norme vigenti (Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni Private e Regolamento n. 40/2018 IVASS) ha acquisito dal Contraente - prima dell adesione - ogni informazione utile ad identificare le richieste ed esigenze assicurative del Contraente medesimo, al fine di valutarne la coerenza rispetto al contratto offerto. La Società ha presentato il prodotto assicurativo al Contraente in una forma comprensibile fornendo informazioni oggettive al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. Inoltre, la Società ha verificato la coerenza del contratto proposto con le richieste e le esigenze assicurative del Contraente, accertandosi che il Contraente medesimo fosse consapevole relativamente alle seguenti principali caratteristiche ed esclusioni della copertura assicurativa in oggetto: a. essa è cumulabile con altre coperture analoghe che l Assicurato dovesse possedere; b. essa esclude gli infortuni derivanti dalla pratica di sport pericolosi, quali a titolo d esempio: speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3 grado della scala U.I.A.A, sci estremo, sci d alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park; c. essa esclude gli infortuni derivanti o comunque collegati all utilizzo da parte dell assicurato di armi da fuoco e/o da sparo. **Avvertenza** Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Tali dichiarazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: - sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall art c.c.; Programma Intervento Protetto Pagina 13 di 22

15 - non sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall art c.c. Articolo 20 - Limiti di età Possono essere assicurati coloro che, al momento dell attivazione della copertura assicurativa, abbiano un età inferiore a 65 (sessantacinque) anni compiuti. Resta stabilito che la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla prima ricorrenza annuale immediatamente successiva al compimento del 70 (settantesimo) anno di età dell Assicurato. Articolo 21 Periodo di carenza e patologie preesistenti Per i sinistri conseguenti a malattia viene previsto un periodo di carenza di 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Inizio della Copertura indicata sul Certificato personale di assicurazione. Trascorso tale periodo iniziale di carenza, si intendono comunque inclusi anche i sinistri riconducibili a condizioni patologiche pregresse, cioè antecedenti la Data di Inizio della Copertura. Premesso che il giudizio di preesistenza si basa su principi medico-scientifici, si specifica comunque che per condizioni patologiche preesistenti, si intende una condizione in relazione alla quale l Assicurato, prima della Data di Inizio della Copertura: sia stato visitato e/o curato da un medico; abbia usufruito di servizi o attrezzature cliniche o simili; abbia ottenuto una prescrizione medica o farmacologica. Articolo 22 - Persone non assicurabili La garanzia assicurativa non è operativa per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV o sindrome collegate. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato, a norma dell Art del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società rimborsa al Contraente - ove richiesto - la parte di premio non goduta, con esclusione delle imposte governative. Articolo 23 - Esclusioni generali Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni e, laddove previsto dalle condizioni di assicurazione, le malattie: 1) derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall Articolo 2 - Estensioni di garanzia ; 2) subiti durante il periodo di arruolamento volontario in qualsiasi parte del mondo, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; 3) derivanti da utilizzo di arma da fuoco e/o da sparo nonché quelli occorsi nella fase immediatamente precedente l utilizzo delle medesime; 4) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 5) derivanti da autolesionismo; suicidio tentato o consumato; delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; atti temerari, restando comunque coperti in garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; 6) derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita; 7) derivanti da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti, allucinogeni; 8) derivanti da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; Programma Intervento Protetto Pagina 14 di 22

16 9) derivanti dalla pratica di sport aerei in genere (ad esempio, ultraleggeri, deltaplano, parapendio, paracadutismo); 10) derivanti dalla pratica delle seguenti attività; speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o scalata di roccia oltre il 3 grado della scala U.I.A.A, sci estremo, sci d alpinismo, sci acrobatico, free climbing, bob, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), parkour, rally, bungee jumping, base jumping, salto dal trampolino con sci ed idrosci, hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, canoa fluviale, rafting e canyoning (torrentismo), utilizzo di mountain bike per partecipazione a gare o competizioni nonché durante la fruizione di aree specificatamente dedicate alle attività in mountain bike quali, a titolo esemplificativo, i bike park; 11) derivanti da sport comportanti l uso di veicoli e di natanti a motore; 12) derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente, o che comporti remunerazione su base contrattuale sia diretta sia indiretta; 13) derivanti dalla partecipazione a competizioni, corse e gare (e relative prove e allenamenti) inerenti alle tipologie di sport sopra elencate; 14) derivanti dall uso e guida di mezzi di locomozione subacquei; 15) derivanti dalla pratica di voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, del Contraente o dell Assicurato stesso, o come pilota o membro dell equipaggio su qualsiasi velivolo; Sono inoltre esclusi dalla presente assicurazione: 16) i ricoveri per cure o interventi per l eliminazione o la correzione di difetti fisici, per applicazioni di carattere estetico non determinati da sinistro indennizzabile; 17) i ricoveri, quando siano resi necessari esclusivamente da misure di carattere assistenziale; 18) i ricoveri in stabilimenti termali, case di soggiorno, di riposo, di convalescenza o in istituti di cura che non rispondano alle caratteristiche di cui alla definizione di istituto di cura; 19) i ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check-up) non determinati quindi da sinistro indennizzabile; 20) i ricoveri correlati a: gravidanza, parto, puerperio, aborto volontario non terapeutico; 21) le cure dentarie, le cure fisioterapiche, le cure del sonno, le anomalie congenite e le alterazioni da esse determinate o derivate; 22) le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche non resi necessari da infortunio o malattia; 23) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 24) il pronto soccorso non seguito da ricovero. **Avvertenza** Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb SE, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. Articolo 24 - Esclusioni specifiche di tutela legale Sono esclusi dalla presente assicurazione gli eventi provocati o dipendenti da: procedimenti penali; vertenze di natura contrattuale; recupero crediti; La Società inoltre non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere. Programma Intervento Protetto Pagina 15 di 22

17 Articolo 25 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Sezione 5 - Premio Di Assicurazione Articolo 26 - Determinazione del premio di assicurazione Il Premio di Assicurazione è pari a una Unità di Premio (cioè l importo corrispondente ad un mese di assicurazione, comprensivo di imposte) o a un multiplo di essa (3, 6 o 12) in base alla frequenza di pagamento scelta dall Assicurato (mensile, trimestrale, semestrale o annuale). Ciascuna Unità di Premio è stabilita in base all età dell Assicurato, come riportato nella Tabella del Premio, ed è soggetta ad automatico adeguamento al passaggio da uno scaglione all altro che verrà effettuato dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al compimento dell età. Articolo 27 Pagamento del premio di assicurazione Il Contraente si impegna a corrispondere il premio di assicurazione a decorrere dalla Data di Effetto del Contratto, mediante addebito automatico su carta di credito di cui è titolare, oppure mediante addebito diretto su un conto corrente bancario (SDD o Sepa Direct Debit) a lui intestato. Qualora le coordinate per l addebito dovessero variare nel corso del tempo, vige l obbligo per il Contraente di comunicare alla Società le modifiche da apportare per il corretto addebito del premio di assicurazione. L eventuale attivazione dell addebito diretto su un conto corrente bancario potrà avvenire in ogni momento mediante l approvazione del relativo Mandato da parte del Contraente nel rispetto delle procedure previste per l utilizzo di questo strumento di pagamento. Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'art.1901 C.C. mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell Art del C.C. Sezione 6 Effetto e durata del Contratto Articolo 28 Data di Inizio della Copertura. Diritto di revoca La Data di Inizio della Copertura coincide con le ore 24 del giorno stesso in cui il Contraente ha aderito alla presente polizza: a partire da tale momento, la Società garantisce all Assicurato le prestazioni oggetto della presente polizza. Il Contraente ha comunque facoltà di revocare la copertura assicurativa, in qualsiasi momento tra la Data di Inizio della Copertura e la Data di Effetto del Contratto, comunicando alla Società la sua volontà, a sua scelta: a mezzo lettera raccomandata A/R; rivolgendosi telefonicamente al numero verde dedicato, autorizzando l'operatore a registrare la richiesta di revoca della polizza. La polizza sarà in tal caso automaticamente annullata dalla Data di Inizio della Copertura e la Società rimborserà al Contraente l eventuale premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei premi. Articolo 29 Data di Effetto del Contratto. Diritto di recesso Il Contratto di assicurazione ha effetto, cioè si intende stipulato, a partire dalla mezzanotte del 1 giorno del secondo mese successivo alla Data di inizio della Copertura, indipendentemente dal fatto che la Società riceva copia sottoscritta dal Contraente del Certificato Personale di Assicurazione. Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Contraente richiesta in conformità alla vigente normativa nel quadro dell art del Codice Civile e della Legge applicabile - ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità del Contratto di Assicurazione o la possibilità per il Contraente di esercitare pretese di annullamento dello stesso al di fuori delle modalità previste nel presente Capitolo. Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro i 30 (trenta) giorni successivi alla Data di Effetto del Contratto, comunicando alla Società la sua volontà, a sua scelta: Programma Intervento Protetto Pagina 16 di 22

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