SOMMARIO. Formazione Master in Digital Marketing Il Business Plan per tutti: come scrivere, leggere ed interpretare i piani aziendali

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1 SOMMARIO Lavoro Jobs act: esonero contributivo. Istruzioni Inps Fondi pensione: aumento tassazione Responsabilità solidale nei trasporti Cassa Integrazione in deroga. Chiarimenti Garanzia giovani: estensione del beneficio Jobs Act: come cambia il lavoro. Seminario 19 marzo Fisco Credito imposta investimenti in beni strumentali nuovi Circolare Agenzia Entrate Linea operativa contabile di Confindustria INTRASTAT Pubblicate le nuove istruzioni Internazionalizzazione Colombia-Cile: missione Confindustria, aprile 2015 Meccanica e subfornitura meccanica. Partecipazione ad Hannover Messe Hannover aprile 2015 Formazione Master in Digital Marketing Il Business Plan per tutti: come scrivere, leggere ed interpretare i piani aziendali Direttore responsabile dott.ssa Saida Petrelli Pubblicazione settimanale anno 48 - n. 7 del 23 febbraio 2015 Spedizione in abbonamento postale Pubblicazione registrata al Tribunale di Firenze in data 14 dicembre 1967 al n 1880 Stampato in proprio

2 A tutte le imprese Jobs act: esonero contributivo. Istruzioni Inps 16 febbraio 2015 Come annunciato, l Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell esonero contributivo relativamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Annunciamo inoltre la realizzazione di un seminario sul Jobs Act presso la nostra sede. Soggetti a cui si applica Estremi della norma Tutte le imprese Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in G.U. Data decorrenza 1 gennaio 2015 Documenti da scaricare messaggio Inps n del 13 febbraio 2015 Istruzioni Inps L Inps, come annunciato nella circolare n.17 del 29 gennaio u.s., ha fornito le istruzioni tecniche per la fruizione dell esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che, nell anno 2015, assumano lavoratori a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell articolo unico, comma 118 e seguenti, della Legge di Stabilità. Procedura per la richiesta In sostanza, i datori di lavoro interessati o i loro consulenti devono richiedere preventivamente l attribuzione di un codice di autorizzazione avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata, con validità , dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Per i dettagli si rinvia al messaggio allegato. Contratto a tutele crescenti Con l occasione, confermiamo che non si è ancora concluso l iter di approvazione del decreto sul contratto a tutele crescenti, peraltro alla stretta finale. Evidenziamo, quindi, che la nuova disciplina sui licenziamenti sarà efficace solo per le assunzioni a tempo indeterminato (attenzione: non le trasformazioni di precedenti rapporti a termine) effettuate dopo la data di entrata del decreto stesso. Ribadiamo che si tratta di argomento autonomo e parallelo, da non confondersi con la normativa sull esonero contributivo, già pienamente operativo, che attiene al solo beneficio economico. Seminario presso la nostra associazione Anticipiamo infine che abbiamo programmato, per la mattinata del 19 marzo prossimo, un seminario di approfondimento sul Jobs Act, con la partecipazione di autorevolissimi relatori, auspicando che, a tale data, il quadro normativo risulti più definito, non solo relativamente ai contratti a tempo indeterminato ma anche ad altre materie oggetto della delega. Prossimamente invieremo apposita brochure di invito all evento. Contatti Andrea Lo Rocco (tel. 0574/455294), Paola Giannoccaro (tel. 0574/455287), Adriano Del Bubba (tel. 0574/455295), lavoro@confindustria.prato.it. PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

3 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, Messaggio n Allegati n.2 OGGETTO: Circolare n. 17/2015 in materia di esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n Istruzioni operative per i datori di lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 1. Premessa. Facendo seguito alla circolare n. 17/2015, con la quale sono state adottate le indicazioni per la corretta gestione degli adempimenti connessi all implementazione dell esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato introdotto dall art. 1, commi 118 e seguenti della legge n. 190/2014, con il presente messaggio si forniscono, ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell esonero medesimo. 2. Codifica datori di lavoro UniEmens. I datori di lavoro aventi titolo all esonero contributivo in oggetto inoltreranno all Inps, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto

4 previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione esonero contributivo triennale legge n. 190/2014, utilizzando la seguente locuzione: Richiedo l attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità , dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l istituenda base dati lavoratori agevolati. 3. UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all esonero. I datori di lavoro esporranno nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l elemento <Imponibile> e l elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: - nell elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore TRIE avente il significato di Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ; - nell elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore H00 (Stato); - nell elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circolare n. 17/2015. Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto specificato nel par. 8 della predetta circolare, l esonero riguarda la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la contribuzione al fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del c.c. e ai fondi di cui all art. 3, commi 2, 14 e 19 delle legge n. 92/2012, fino al limite della soglia massima mensile pari a 671,66 ( 8.060,00/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di 22,08; - nell elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l importo dell esonero contributivo relativo all esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. I dati sopra esposti nell UniEmens saranno poi riportati, a cura dell Istituto, nel DM2013 VIRTUALE ricostruito dalle procedure come segue: - con il codice L444 avente il significato di conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; - con il codice L445 avente il significato di arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Si ribadisce che in relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge, ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

5 4. UniEmens. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile. Nell ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di 671,66, l eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L esposizione dell agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all interno di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, l elemento <AltreACredito> i seguenti elementi: - <CausaleACredito>, con l indicazione del codice causale L700 avente il significato di conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; - <ImportoACredito>, con l indicazione dell importo dell esonero contributivo da recuperare sulla base della metodologia sopra illustrata. Esempio 1 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l L importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di euro 8.060,00. Nel mese di maggio l importo dei contributi non dovuti è pari a euro 600,00; nel mese di giugno l importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l importo dell esonero spettante è pari a euro 750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00 nell elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66. La differenza fra l importo dell esonero spettante per il mese di luglio e la soglia massima mensile di esonero, pari a 78,34 (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00, per un totale di 143,32 euro. Tale somma potrà essere conguagliata in corrispondenza dell elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell elemento <CausaleACredito> la causale L700 avente il significato di Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014. Esempio 2 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l L importo massimo di incentivo teoricamente spettante i questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di 8.060,00. Nel mese di maggio l importo dei contributi non dovuti è pari a 600,00; nel mese di giugno l importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti l importo dell esonero spettante è pari a 1.750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di 1.750,00 nell elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66. La differenza spettante è pari a 1.078,34 (1.750,00-671,66), supera la quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00 per un totale di 143,32 euro. Potrà pertanto essere conguagliata nel mese solo la somma di euro 143,32 e andrà esposta in corrispondenza dell elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale>; andrà poi valorizzata nell elemento <CausaleACredito> la causale L700 avente il significato di Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi

6 118 e seguenti, legge n. 190/2014. L ulteriore eccedenza pari ad 935,02 (1.078,34-143,32) potrà essere conguagliata secondo le istruzioni sopra indicate nei mesi successivi nel rispetto della capienza. Nell all.1 sono indicati due ulteriori esempi (n.3 e n.4) con lo sviluppo dell esonero nell arco dei dodici mesi. 5. UniEmens. Restituzione importi indebiti. Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: - nell elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale M304 avente il significato di Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 ; - nell elemento <ImportoADebito>, indicheranno l importo da restituire. 6. Uniemens. Regolarizzazioni. I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l attività, ai fini della fruizione dell incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). 7. Datori di lavoro agricoli. Modalità di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui all art. 1, comma 119, L. 190/2014 e compilazione della dichiarazione contributiva Dmag. Per accedere all incentivo introdotto dall'art. 1, comma 119, della L. 190/2014 è necessario inoltrare all INPS specifica istanza. Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione ASSUNZIONE OTI 2015 disponibile all interno del Cassetto previdenziale aziende agricole _ sezione Comunicazioni bidirezionale Invio Comunicazione. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell INPS. Il modulo si compone di due distinte sezioni: 1) la prima, con la quale l utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l assunzione. Entro tre giorni dall invio dell istanza, l INPS verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l importo del beneficio per il lavoratore indicato nell istanza preliminare; 2) la seconda, con la quale l utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell Istituto, il datore di lavoro, per accedere all incentivo, ha l onere di comunicare all Istituto compilando la seconda sezione del modulo di domanda l avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L inosservanza dello stesso determina l inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda. L INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all esonero e provvederà ad attribuire un esito

7 positivo o negativo, visualizzabile dall utente. In caso di esito positivo verrà attribuito apposito codice di autorizzazione (C.A.), denominato E5, e il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese: - per il Tipo Retribuzione, il valore Y ; - nel campo CODAGIO, il valore E5. La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio. Il citato codice di autorizzazione (C.A.) sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità Codice autorizzazione presente nella sezione Dati Azienda del Cassetto previdenziale Aziende agricole. La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre Istruzioni contabili Ai fini della rilevazione contabile dell esonero contributivo oggetto della circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 e del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell anno 2015 ai sensi delle disposizioni di cui all art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituiscono i seguenti nuovi conti, nell ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive): - GAW37124 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell anno 2015, ai sensi dell art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190; - GAW37125 Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell anno 2015, ai sensi dell art. 1, comma 119, della legge 23 dicembre 2014, n Al nuovo conto GAW37124, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nei precedenti paragrafi n. 3 e n. 4, valorizzate nel flusso UNIEMENS, a tal fine, con i codici causale L444, L445 (valido per gli arretrati) e L700 (per gli importi che eccedono il massimale mensile). Il conto GAW37125, invece, verrà gestito dalla procedura automatizzata di riparto prevista per i lavoratori agricoli dipendenti (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo n. 7). Per l imputazione contabile del recupero di somme conguagliate dai datori di lavoro indebitamente e valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice causale M304, si istituisce l ulteriore conto della gestione GAW: - GAW24124 Entrate varie recuperi e reintroiti di sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nell anno 2015, ai sensi dell art. 1, commi 118 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati direttamente dalla Direzione generale. Si riporta nell allegato n. 2 l elenco delle variazioni apportate al piano dei conti. Il Dirigente Generale Vicario Crudo

8 A tutte le imprese Fondi pensione: aumento tassazione 17 febbraio 2015 Chiarimenti dell Agenzia dell Entrate sulle novità fiscali inerenti le forme pensionistiche complementari. Soggetti a cui si applica Tutte le imprese Estremi della norma Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 commi 621, 622 e 624 Documenti da scaricare circolare 2/E del 12 febbraio 2015 Tassazione fondi pensione La legge di Stabilità 2015 ha aumentato dall'11,5% al 20% la misura dell imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare, con effetto retroattivo dal 1 gennaio Alleghiamo la circolare dell Agenzia delle Entrate, del 12 febbraio u.s., contenente chiarimenti in materia. Note 1. Facciamo rinvio alla nostra comunicazione del 7 gennaio 2015 sulle misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità. Contatti Andrea Lo Rocco (tel. 0574/455294), Paola Giannoccaro (tel. 0574/455287), Adriano Del Bubba (tel. 0574/455295), lavoro@confindustria.prato.it. PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

9 CIRCOLARE N. 2/E Roma, 13 febbraio 2015 Direzione Centrale Normativa Premessa La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dall articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito legge di stabilità 2015 ) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 621 dell articolo 1 ha aumentato al 20 per cento la misura dell imposta sostitutiva di cui all articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare. Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento. Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l imposizione nella previgente misura dell 11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del Nuova misura dell imposta sostitutiva sui risultati di gestione Come anticipato, la legge di stabilità del 2015 interviene sul regime fiscale delle forme di previdenza complementare (di seguito, anche fondi pensione ). Prima di tale intervento, già l articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 24 aprile 2014, n aveva elevato per il solo anno 2014 dall 11 all 11,50 per 1 Recante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari. 2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

10 4 cento l aliquota dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prevista dall articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall investimento finanziario dei contributi versati, determinato come rendimento complessivo della gestione svolta dal fondo nel corso del periodo d imposta. La legge di stabilità 2015 ha ulteriormente aumentato al 20 per cento l aliquota della predetta imposta sostitutiva, con effetto retroattivo dal 1 gennaio Ambito soggettivo L aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dall articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del Si tratta dei fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali 3, nonché dei fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti vecchi fondi pensione 4. Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente che l articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005 dispone che Fino all emanazione del decreto legislativo di attuazione dell articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente disciplina. Naturalmente, tale previsione opera unicamente nei confronti dei dipendenti, ossia per quanto riguarda il trattamento fiscale delle prestazioni e dei contributi, cui si continua ad applicare la previgente 3 Di cui all articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del Cfr. art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

11 5 disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n Non opera, invece, con riferimento al trattamento fiscale proprio del fondo pensione in sede di imposizione del risultato maturato dalla gestione: anche al risultato di gestione di tali fondi pensione si applica la previsione della legge di stabilità per il 2015 che aumenta la relativa imposta sostitutiva al 20 per cento. Non è, invece, interessato dalla norma in commento il patrimonio immobiliare direttamente detenuto, alla data del 28 aprile 1993, dai fondi pensione che si trovano nel regime di cui all articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del Tale patrimonio rimane soggetto ad un imposta sostitutiva dello 0,50 per cento Base imponibile dell imposta sostitutiva sui risultati di gestione Come noto, i fondi in esame sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta con le modalità previste dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del In particolare, il risultato netto è pari alla differenza tra: il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta; e il valore del patrimonio stesso all inizio dell anno. In sostanza, ai fini della determinazione del risultato di gestione, il valore del patrimonio netto del fondo al termine di ciascun anno (intendendo per tale l ultimo giorno dell anno di mercato aperto) è aumentato e diminuito delle somme che nel 5 L imposta sostitutiva è aumentata all 1,50 per cento per la parte di patrimonio riferita ad immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione.

12 6 corso dell anno hanno decrementato e aumentato detto patrimonio in dipendenza di vicende che attengono ai rapporti con gli iscritti al fondo stesso. Vengono, quindi, ad essere sterilizzate tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo. Si ricorda, inoltre, che nell ambito della fase di accumulo il valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni è di norma suddiviso in quote assegnate al singolo iscritto che confluiscono nella relativa posizione individuale. In tal caso, la determinazione del valore del patrimonio netto destinato alle prestazioni e, quindi, del valore unitario delle quote, viene effettuata con riferimento ai cosiddetti giorni di valorizzazione (secondo le disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP - in vigore costituiscono giorni di valorizzazione almeno le giornate di fine mese, ferma restando la possibilità di effettuare la valorizzazione anche con frequenza maggiore). Ne deriva che il calcolo dell imposta sostitutiva sugli incrementi (ovvero sui decrementi) del patrimonio netto deve essere effettuato con la stessa periodicità con la quale il fondo procede al calcolo del valore delle singole quote, rilevando contestualmente l incremento imponibile del patrimonio che deriva dalle diverse componenti reddituali (reddito, plusvalenze o minusvalenze maturati), l imposta dovuta sull incremento e, di conseguenza, il patrimonio netto da assumere per la valorizzazione delle quote. Tale criterio, peraltro, consente di determinare in modo corretto il valore unitario delle quote ai fini delle operazioni di sottoscrizione e di riscatto (o di erogazione della prestazione o di trasferimento della posizione pensionistica), che è espressione di un valore al netto delle imposte che sono pagate interamente dal fondo. Nell ipotesi in cui il risultato della gestione del fondo evidenzi un decremento anziché un incremento, il risultato negativo - che deve risultare dalla dichiarazione prodotta annualmente dal fondo (quadro RI del modello Unico Società di capitali e del modello Unico Enti non commerciali ed equiparati) - è computato in

13 7 diminuzione del risultato della gestione dei periodi d imposta successivi, per l intero importo che trova in essi capienza e senza alcun limite temporale. Inoltre, il risultato negativo può essere utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d imposta in cui è maturato il risultato negativo. Ai sensi dell articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), e per le vecchie forme di previdenza ivi individuate gestite mediante convenzione con imprese di assicurazione, il risultato netto maturato cui applicare l imposta sostitutiva è determinato secondo apposite modalità. Esso è, infatti, determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell anno, il valore attuale della rendita stessa all inizio dell anno. Pertanto, per determinare il risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta da assoggettare a tassazione, occorre calcolare, per ciascun iscritto, il valore attuale della rendita vitalizia ad esso riferita al termine dell anno solare o alla data di accesso alla prestazione (diminuito dei premi versati nell anno) e il valore attuale della rendita stessa all inizio dell anno (corrispondente al valore attuale calcolato al termine dell anno precedente e al netto dell imposta sostitutiva). Nel caso in cui la differenza in argomento sia negativa, in quanto il valore attuale della rendita, diminuito dei premi versati, è inferiore al precedente valore attuale, tale risultato negativo va computato in riduzione del risultato dei periodi d imposta successivi senza limiti temporali, per l intero importo che trova in essi capienza. Per approfondimenti si rinvia alla prassi emanata sull argomento 6. 6 Cfr. circolari n. 235/E del 9 ottobre 1998, n. 29/E del 20 marzo 2001, n. 78/E del 6 agosto 2001, n. 70/E del 18 dicembre 2007.

14 8 Per effetto di tale sistema di tassazione, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti. In particolare, i fondi pensione assumono la qualifica di soggetto cosiddetto lordista, salvo alcune eccezioni in cui le ritenute operate sono a titolo d imposta. In particolare, i fondi pensione non subiscono le seguenti ritenute: ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali di cui all articolo 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; ritenute sui proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e di prestito titoli di cui all articolo 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici di cui all articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto italiano di cui all articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n ; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, di cui all articolo 10-ter, commi 1, 2, e 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77; ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero di cui all articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. I fondi pensione sono soggetti lordisti anche con riferimento agli interessi e altri proventi di titoli obbligazionari, cambiali finanziarie e titoli similari rientranti nell ambito del decreto legislativo 1 aprile 1996, n Inoltre, essi non subiscono alcun prelievo sui dividendi relativi ad azioni italiane o estere. 7 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n Cfr. articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha inserito nell ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996 le cambiali finanziarie, i titoli

15 9 Conseguentemente, i fondi pensione non subiscono la tassazione sui redditi di capitale percepiti, ad eccezione delle ipotesi in cui specifiche norme dispongano diversamente prevedendo l applicazione del prelievo alla fonte. In particolare, i fondi pensione subiscono le ritenute sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi costituiti all estero di cui all articolo 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e sui proventi degli OICR esteri di cui all articolo 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983, percepiti per il tramite di soggetti residenti che intervengono nella loro riscossione, nonché sui proventi dei titoli atipici di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legge 30 settembre 1983, n e sui proventi delle accettazioni bancarie di cui all articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n Tale regime ovviamente comporta l esclusione dei redditi così tassati dal concorso alla formazione del risultato di gestione I redditi dei titoli pubblici Il comma 622 dell articolo 1 della legge in commento modifica le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare la predetta imposta sostitutiva, per tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento. A tal fine, la norma prevede che la base imponibile dell imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l aliquota specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50 per cento) e quella dell imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei fondi pensione (20 per cento). Conseguentemente i redditi dei titoli pubblici concorrono alla obbligazionari e titoli similari non negoziati, emessi da società non quotate, qualora detenuti da uno o più investitori qualificati di cui all articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (tra cui i fondi pensione). 9 Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n Convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.

16 10 determinazione della base imponibile nella misura del 62,50 per cento. In questo modo si evita una penalizzazione per l investimento in tali titoli effettuato per il tramite di fondi pensione. Tale modalità di determinazione della base imponibile si rende applicabile alla quota di proventi derivanti dai seguenti titoli: obbligazioni e altri titoli di cui all articolo 31 del decreto del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati 11 ; obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), cosiddetta white list 12 e dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri. I redditi derivanti da tali titoli, che concorrono alla formazione del risultato di gestione del fondo in base al predetto rapporto, vale a dire nella misura del 62,50 per cento, sono gli interessi, premi e ogni altro provento derivanti dai suddetti titoli di cui all articolo 44 del TUIR e i redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli stessi. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni emesse dagli enti territoriali di Stati esteri white listed maturati fino al 30 giugno 2014, nonché le plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate entro la medesima data, concorrono al risultato di gestione per il loro intero ammontare in quanto per tali titoli l aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento si è resa applicabile a decorrere dal 1 luglio 2014 per effetto della disposizione contenuta nell articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 66 del Ai fini dell individuazione di titoli equiparati a quelli pubblici si vedano le circolari n. 11/E del 28 marzo 2012 e n. 19/E del 27 giugno In attesa dell emanazione della white list di cui all articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, si deve fare riferimento all elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 come successivamente modificato e integrato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, del 27 luglio 2010, dell 11 gennaio 2013, del 24 ottobre 2014 e del 29 dicembre 2014.

17 11 Si deve, peraltro, ritenere che anche i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, di cui all articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, che abbiano come sottostante i predetti titoli pubblici ed equiparati, sono assoggettati ad imposizione, qualora siano compresi nel risultato di gestione dei fondi pensione, nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare. Al riguardo, si rileva, infatti, che l imposizione di tali redditi nella misura del 12,50 per cento è stata assicurata dalle norme che negli ultimi anni hanno riformato il livello generale di tassazione delle rendite finanziarie 13. Si fa presente che anche gli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond), emesse dalle società di cui all articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 835, concorrono a formare il risultato di gestione sulla base del rapporto previsto dalla disposizione in commento, in quanto tali redditi sono anch essi assoggettati a tassazione con la medesima aliquota agevolata del 12,50 per cento. Gli altri redditi di capitale (ad esempio, i proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine) e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei project bond non usufruiscono, invece, del predetto regime fiscale di favore e, pertanto, concorrono per il loro intero ammontare al risultato maturato dei fondi pensione. Ciò posto, si ritiene che, data la formulazione letterale del comma 622 in commento, la base imponibile del risultato della gestione delle forme di previdenza complementare debba essere costituita dai proventi derivanti dai predetti titoli e il loro ammontare è determinato tenendo conto dei redditi effettivamente derivanti dal possesso di tali titoli e maturati alla fine del periodo d imposta. Concorrono alla formazione del risultato netto di gestione maturato, nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare, non solo i redditi realizzati nel corso 13 Cfr. articolo 3, comma 10, del citato decreto legge n. 66 del 2014 e articolo 2, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

18 12 del periodo d imposta, ma anche quelli maturati al 31 dicembre dell anno di riferimento. Allo stesso modo, le perdite riferibili ai predetti titoli pubblici devono essere portate in deduzione dal risultato di gestione del fondo pensione per una quota pari al 62,50 del loro ammontare. Tali rettifiche vanno effettuate anche in caso di risultato negativo della gestione. La normativa in commento non dispone esplicitamente per il trattamento dei redditi dei titoli del debito pubblico nel caso di investimento indiretto effettuato dai fondi pensione tramite la partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e contratti di assicurazione, che investono in tali titoli. Tuttavia, esigenze di coordinamento normativo impongono di tener conto del regime di tassazione degli investimenti indiretti in titoli del debito pubblico. Si ricorda, infatti, che al fine di garantire la tassazione dei redditi dei titoli pubblici nella misura del 12,50 per cento, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai predetti titoli pubblici 14. Analoga disposizione è prevista con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione i cui redditi di capitale sono anch essi determinati al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici 15. Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che, anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione per il tramite di OICR e contratti di assicurazione, possa essere mantenuto il livello impositivo dei redditi derivanti da tali investimenti nella misura del 12,50 per cento. A tal fine, possono essere utilizzati i criteri dettati dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 recante Determinazione della 14 Cfr. articolo 26 quinquies, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 10-ter della legge n. 23 marzo 1983, n Articolo 2, comma 23, del decreto legge n. 138 del 2011.

19 13 quota dei proventi e dei redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici. In particolare, i proventi derivanti dalla partecipazione agli OICR si considerano riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell attivo degli organismi di investimento investita direttamente o, indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. In maniera speculare, il suddetto criterio trova applicazione anche ai fini della determinazione delle perdite fiscalmente rilevanti derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento in commento. In pratica, un fondo pensione, per determinare la quota di provento derivante dalla partecipazione in un OICR imputabile ai titoli pubblici da quest ultimo detenuti, applica la percentuale media dell investimento dell OICR nei titoli pubblici in questione all importo del reddito di capitale derivante dalla partecipazione all organismo d investimento. Tale percentuale è la medesima utilizzata dall OICR ai fini dell articolo 26-quinquies nel periodo di riferimento. La parte di provento derivante dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici, individuata secondo il criterio sopra indicato, concorre alla formazione del risultato di gestione maturato dalle forme pensionistiche complementari nei limiti del 62,50 per cento del relativo ammontare. Analogamente, le perdite riferibili ai predetti titoli potranno essere portate in deduzione dal risultato di gestione del fondo pensione per una quota pari al 62,50 del loro ammontare. In altri termini, ai fini della determinazione del risultato di gestione del fondo pensione, i proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR rileveranno per un importo ridotto del 37,50 per cento della quota di provento (o perdita) riferibile ai titoli pubblici). Inoltre, anche i proventi e le perdite derivanti dalla valutazione delle quote o azioni di OICR detenute al 31 dicembre da fondi pensione debbono essere computati

20 14 al netto del 37,50 per cento dei proventi (o perdite) riferibili ai titoli pubblici determinati applicando la percentuale media rilevante a tale data. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati per il tramite di contratti assicurativi, si dovrebbe applicare la disposizione che individua i redditi riferibili ai titoli pubblici in proporzione alla percentuale media dell attivo degli stessi investita direttamente, o indirettamente (vale a dire per il tramite di organismi di investimento) nei titoli medesimi, rilevata con riferimento alla durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati durante la vigenza del contratto assicurativo 16. Tuttavia, tale criterio va necessariamente adattato all esigenza di individuare l entità della tassazione annuale del risultato delle forme di previdenza complementare e, pertanto, occorre fare riferimento alla percentuale dell attivo investito in titoli pubblici rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dell ultimo rendiconto approvato o, in mancanza, l ultimo disponibile Trattamento delle posizioni fuoriuscite nel 2014 Le modifiche al regime fiscale dei fondi pensione si applicano dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Tuttavia, in deroga al principio di irretroattività previsto dallo Statuto del Contribuente, il comma 624 dell articolo 1 della legge di stabilità 2015 dispone che l imposta complessivamente dovuta per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l aliquota del 20 per cento. La medesima disposizione prevede altresì una riduzione della base imponibile per tenere conto delle posizioni che sono state definite nel corso del periodo d imposta per le quali cioè il fondo pensione abbia già effettuato il riconoscimento agli iscritti, in sede di determinazione dell importo della prestazione spettante, di rendimenti al netto dell imposta sostitutiva nella misura dell 11 o 16 V. articolo 2 del citato decreto ministeriale 13 dicembre 2011.

21 15 dell 11,50 per cento e per evitare che la maggiore aliquota di tassazione introdotta gravi, di fatto, sugli altri iscritti. In sostanza, tale riduzione della base imponibile è volta ad evitare che l incremento di tassazione incida sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettati alla minore aliquota pro tempore vigente). A tal fine, la base imponibile, calcolata con le modalità sopra illustrate, è ulteriormente ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data in cui è effettuato il riscatto, in relazione alle posizioni in uscita nel corso del Attraverso tale rettifica si determina una riduzione dell imposta dovuta pari al differenziale tra la nuova e la vecchia aliquota (8,50 per cento), confermando la tassazione all 11,50 17 per cento vigente al momento dell erogazione. Si fa presente che, stante il tenore letterale della norma, la misura del 48 per cento si applica sia alle posizioni fuoriuscite nella vigenza della tassazione con l aliquota dell 11 per cento che a quelle fuoriuscite nel corso del 2014 successivamente all introduzione dell aumento della predetta aliquota all 11,50 per cento. Al riguardo, si ritiene che il termine riscatti non debba essere inteso in senso stretto e debba riguardare, quindi, non solo i riscatti veri e propri, ma anche tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali, le anticipazioni e le somme trasferite ad altre forme pensionistiche comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di passaggio da un comparto ad un altro della medesima forma pensionistica complementare (c.d. operazioni di switch ). 17 Il comma 6-ter dell articolo 4 del decreto legge n. 66 del 2014, nell aumentare dall 11 all 11,50 per cento la misura dell imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l anno 2014, non ha previsto fattori di rettifica della base imponibile per tenere conto delle posizioni già definite al momento dell entrata in vigore della nuova aliquota.

22 Risultati negativi del 2014 e degli anni pregressi Con riferimento al periodo d imposta 2014, considerato che l articolo 1, comma 624, della legge di stabilità 2015 disciplina le modalità di determinazione dell imposta complessivamente dovuta, si ritiene che in caso di risultato negativo della gestione la disposizione in commento non si renda applicabile. Pertanto, con riferimento al risultato negativo di gestione relativo al periodo d imposta 2014 si determina un risparmio d imposta da utilizzare nei periodi d imposta successivi nella misura dell 11,50 per cento. Per quanto concerne i risultati negativi relativi a periodi d imposta precedenti al 2014, non ancora utilizzati in compensazione, resta fermo che il risparmio d imposta da scomputare dall imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione è stabilito nella misura dell 11,50 per cento. 4. Versamento dell imposta L imposta sostitutiva sul risultato netto dei fondi pensione, ai sensi del comma 8 dell articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, deve essere versata entro il 16 febbraio di ogni anno. Al pagamento sono tenuti i fondi pensione, i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, le società e gli enti nell ambito del cui patrimonio il fondo è costituito e, per le forme pensionistiche individuali di cui all articolo 13, comma 1, lettera b), del menzionato decreto legislativo, le imprese di assicurazione. 5. Calcolo dell imposta sostitutiva Al fine della determinazione della base imponibile per la tassazione del risultato netto di gestione maturato nel 2014, il comma 622 dell articolo 1 della legge di stabilità 2015, sopra illustrato, prevede che, in primo luogo, il predetto risultato sia modificato tenendo conto dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed

23 17 equiparati di cui all articolo 3, comma 2, lettera a) e b), del decreto legge n. 66 del Al riguardo, si ritiene che i redditi oggetto di tale modifica sono necessariamente quelli proporzionalmente riferibili alle posizioni ancora in essere nella gestione al 31 dicembre Tale quantificazione dei redditi derivanti dai titoli pubblici che concorrono a formare la base imponibile per il 62,50 per cento del loro ammontare deriva dalla considerazione che i restanti redditi derivanti dai titoli in questione devono essere considerati compresi nella parte di risultato attribuibile alle posizioni uscite dalla gestione nel corso del periodo d imposta che, come sopra illustrato, concorrono alla determinazione della base imponibile per il 52 per cento del loro ammontare. Esempio di calcolo Valore Patrimonio fine anno 2014 = 500 (al lordo delle imposte accantonate) Valore Patrimonio inizio anno 2014 =300 Erogazioni del 2014 = 100 Totale contributi versati = 80 Contributi versati riferibili alle posizioni movimentate nel 2014 = 10 Valore al 31 dicembre 2013 delle posizioni individuali movimentate nel 2014 = 40 Redditi riferibili ai titoli pubblici = 60 Risultato della gestione ordinario del 2014 = = 220 Redditi dei titoli di Stato riferibili alle posizioni uscite del 2014 dalla gestione (aliquota dell 11,50 per cento) = 50 (rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 al netto della ritenuta dell 11,50) 100 : 88,50 = x : 50 x = 56,50 (rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 al lordo della ritenuta) 60 : 220 = X: 56,50 X = 15,41 Parte dei redditi dei titoli di Stato ancora nella gestione al 31 dicembre ,41 = 44,59 44,59 x 62,50% = 27,87 quota imponibile redditi dei titoli pubblici ancora in gestione al 31dicembre ,59 27,87 = 16,72 quota redditi dei titoli pubblici ancora in gestione non imponibile

24 ,72 = 203,28 risultato della gestione ordinario del 2014 che tiene conto della minore tassazione dei redditi dei titoli pubblici ancora nel risultato di gestione al 31 dicembre 2014 Rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 ( = 50) 48% di 50 = 24 rendimento del 2014 riferibile alle erogazioni del 2014 da portare a riduzione del risultato della gestione del ,28-24 = 179,28 risultato della gestione del 2014 da assoggettare al 20% 179,28 x 20% = 35,86 imposta dovuta per l anno 2014 ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL AGENZIA Rossella Orlandi

25 A tutte le imprese Responsabilità solidale nei trasporti 18 febbraio 2015 La Legge di Stabilità contiene una disposizione che impone ai committenti di acquisire preliminarmente il DURC dai propri vettori al fine di evitare la responsabilità solidale per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Soggetti a cui si applica Tutte le imprese Estremi della norma Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 comma 248 Documenti da scaricare Legge di stabilità; modulo adesione seminario Disposizione normativa La Legge di Stabilità prevede, tra le altre novità in materia di trasporti, che i committenti siano solidalmente responsabili con i propri vettori, nonché con gli eventuali sub-vettori, per gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi relativi ai lavoratori di questi ultimi, nel limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto. DURC In prima battuta, fino alla definizione di un sistema automatizzato di verifica tramite una banca dati, il committente potrà evitare la responsabilità solidale acquisendo dal vettore, all atto della conclusione del contratto di trasporto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di data non anteriore a tre mesi. In tal modo, e fino al nuovo sistema informativo, il committente sarà esonerato anche dalla responsabilità per gli obblighi retributivi. Ulteriori oneri In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica tramite DURC e, successivamente, tramite la procedura automatizzata, oltre alla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi,, previdenziali e assicurativi, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. Seminario Con l occasione ricordiamo il seminario organizzato presso l Associazione di Lucca per il giorno 27 febbraio alla ore sulle novità contenute nella Legge di Stabilità per il settore autotrasporto merci, con riferimento, oltre alla responsabilità solidale: all ampliamento della definizione di vettore, alla disciplina della sub-vezione e all abrogazione dei costi minimi di esercizio. Alleghiamo nuovamente modulo di adesione all evento. Note 1. La legge modifica l'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Contatti Andrea Lo Rocco (tel. 0574/455294), Paola Giannoccaro (tel. 0574/455287), Adriano Del Bubba (tel. 0574/455295), lavoro@confindustria.prato.it, m.magni@confindustria.prato.it. PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

26 Spett UNIONE INDUSTRIALE PRATESE fax N.B.: da restituire entro mercoledì 25 febbraio 2015 L Azienda. parteciperà al convegno presso Assindustria Lucca su: Le novità in materia di autotrasporto merci venerdì 27 febbraio 2015, alle ore con i Signori: Timbro e firma.

27 A tutte le imprese Cassa Integrazione in deroga. Chiarimenti 19 marzo 2015 Importanti chiarimenti della Regione Toscana sui limiti di durata del trattamento per l anno Soggetti interessati Imprese che intendono richiedere cassa integrazione in deroga Riferimento Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1120/2014 Testi da scaricare linee-guida Durata massima del trattamento Con riferimento agli attuali limiti di durata della Cig in deroga, la Regione Toscana, con propria nota, ha precisato che i 5 mesi previsti per l'anno 2015, equivalenti a 148 giorni di calendario, sono calcolati come il numero di giorni intercorrente tra la data di inizio e la data di fine della CIGD indicate sulla domanda. Pertanto, i 5 mesi si riferiscono al periodo concesso, e non a quello di effettiva fruizione del trattamento. Per fare un esempio, se un azienda richiede 148 giorni di trattamento, in effetti concessi dalla Regione, ma poi ne utilizza solo 100, non potrà richiedere il trattamento per i 48 giorni non utilizzati. Contatti Andrea Lo Rocco (0574/455294), Paola Giannoccaro (0574/455287), Adriano Del Bubba (0574/455295), lavoro@confindustria.prato.it PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

28 ALLEGATO A AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA - LINEE GUIDA La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti esistenti di tutela del reddito ai lavoratori che in base alla normativa a regime ne sarebbero esclusi. I principali riferimenti normativi degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014 e 2015 sono: - L art. 19 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella L. 2/2009; - l art. 2, commi 64, 65 e 66 della L. 92/2012; - l art. 3, commi da 4 a 41, della L. 92/2012; - l art. 1, comma 183, della L. 147/2013; - l art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni nella L. 85/2013; - il D.I /2014; - la Circolare n. 19/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; - la Circolare della Regione Toscana del 4 agosto 2014; - la Nota del Ministero del Lavoro prot. 40/ del Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano relativamente a: 1. verbali di esame congiunto di CIG in deroga stipulati a partire dal 10 novembre trattamenti di mobilità in deroga aventi decorrenza a partire dal 1 luglio CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA 1.1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga solo le imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del codice civile e per le seguenti causali: a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c. crisi aziendali; d. ristrutturazione o riorganizzazione; In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa; Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e maturate, permessi, banca ore. 1

29 Possono richiedere il trattamento di CIG in deroga le imprese delle seguenti tipologie: Imprese tipologia A Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana, non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Imprese tipologia B Imprese di qualsiasi settore, ad esclusione del settore della pesca, con riferimento alle unità produttive ubicate in Toscana soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria, incluse le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all art. 3, commi da 4 a 41, della L. 92/2012, se effettivamente costituiti ed effettivamente operativi. Per le imprese della tipologia B il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva. Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente Lavoratori beneficiari Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014, e di almeno 12 mesi per gli anni successivi Durata del trattamento e modalità di pagamento In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di CIG in deroga può essere concesso: a. a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno solare; b. a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno solare; 2

30 Ai fini gestionali, i limiti di concessione di cui sopra vengono calcolati in 334 giorni per ciascuna unità produttiva per il 2014 e 148 giorni per ciascuna unità produttiva per il Nel computo dei periodi di cui sopra, si considerano tutti i periodi di concessione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, in relazione a ciascuna unità produttiva. Ogni singola domanda dovrà essere contenuta all interno della stessa annualità, e pertanto non potranno essere presentata domande con inizio periodo richiesto nel 2014 e fine nel Può essere richiesto sia il pagamento diretto che il pagamento a conguaglio Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga Consultazione Sindacale Le imprese che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell art. 5 della L. 164/1975 comunicando alla RSU o RSA aziendale, ovvero, in mancanza, ai sindacati provinciali di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG. Copia della richiesta di consultazione sindacale dovrà essere inviata anche al Servizio Lavoro dell Amministrazione Provinciale dove è ubicata l unità produttiva. In caso di unità produttive ubicate su più Province, la richiesta verrà inviata all Amministrazione nel cui territorio vi è il maggior numero di addetti. La procedura di consultazione sindacale deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di esame congiunto (sia in caso di accordo che in caso di mancato accordo) obbligatoriamente prima dell inizio del periodo di cassa integrazione in deroga, pertanto le domande prive di verbale di esame congiunto o con verbale di esame congiunto sottoscritto successivamente alla data di inizio del periodo di CIG non verranno accolte. Per la sottoscrizione del verbale di esame congiunto ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito E possibile presentare anche un verbale di esame congiunto redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati: a. data dell esame congiunto; b. i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l esame congiunto (impresa, rappresentante dell associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali); c. i dati identificativi dell impresa, con la specifica sia della sede legale che della sede dell unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti, nonché il settore di appartenenza; d. indicazione della causa che ha costretto l impresa ad una contrazione o sospensione dell attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga; e. il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto ed il numero massimo di CIG in deroga che verranno richieste nella domanda alla Regione e ad INPS; 3

31 f. dichiarazione relativa all applicazione dell istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell eventuale mancata applicazione della rotazione; g. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che l impresa : rientra nella definizione di impresa di cui all art e 2083 del Codice Civile; non può usufruire di CIGO o la CIGS o delle misure di cui all art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92, o non può più accedervi; ha presentato richieste di CIG in deroga per un periodo non superiore a 11 mesi per l anno 2014 in relazione a ciascuna unità produttiva coinvolta dall esame congiunto oggetto di sottoscrizione; ha concrete prospettive di ripresa dell attività produttiva; ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue e maturate, permessi, banca ore. h. indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, i relativi periodi e la causale di intervento; Nel verbale di esame congiunto l impresa deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire di CIGO, CIGS o altre misure di integrazione salariale previste dalla normativa a regime, incluse le misure di cui all art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92. La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Toscana trasmetterà le risultanze all INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante. Qualora la procedura di consultazione sindacale non dovesse realizzarsi per mancato incontro delle Parti, l impresa dovrà darne comunicazione all Amministrazione Provinciale e richiedere la convocazione presso la Provincia stessa. In caso di unità produttive ubicate su più Province, l esame congiunto verrà espletato dall Amministrazione nel cui territorio vi è il maggior numero di addetti. Nel caso in cui l esame congiunto espletato in sede sindacale o provinciale dovesse concludersi senza il raggiungimento dell accordo (mancato accordo), l azienda potrà comunque procedere alla presentazione della domanda alla Regione Toscana. Sarà cura della Regione approfondire le motivazioni del mancato accordo convocando le Parti interessate per la sottoscrizione dell accordo in sede regionale. Non verranno in ogni caso accolte le istanze di CIG in deroga per le quali non sia stato raggiunto l accordo tra le Parti Modalità e termini per la presentazione della domanda Una volta sottoscritto l esame congiunto di cui sopra, l impresa interessata invia la domanda alla Regione Toscana e ad INPS. Ai sensi dell art. 2, comma 7 del Decreto Interministeriale n /2014, l'impresa presenta, in via telematica, all'inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del 4

32 trattamento di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, corredata dal verbale di esame congiunto, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Per data di presentazione si intende la data di inoltro telematico della domanda. Per la presentazione alla Regione Toscana è necessario utilizzare la procedura informatica per consentire la compilazione e la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: Al termine della compilazione on-line, il sistema consente la stampa della domanda di CIG come risultante dalla procedura di presentazione. A completamento della presentazione telematica, l impresa dovrà inviare alla Regione Toscana Settore Lavoro, via Pico della Mirandola 24, Firenze, entro 5 giorni dalla presentazione telematica la seguente documentazione a mezzo raccomandata A/R: 1. prima pagina della domanda, stampata, con apposta marca da bollo da 16,00, firmata dal legale rappresentante; 2. il verbale di esame congiunto in originale; 3. copia del documento di identità del legale rappresentante dell azienda firmatario della domanda. Le domande non firmate in originale dal legale rappresentante verranno rigettate. La presentazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa Accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande Per accedere al servizio di CigInDeroga è necessario un Certificato digitale (smart card) fornito da un Ente Certificatore. UTENTI GIA' REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su Utente Registrato. UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su Registrazione Utente utilizzando un Certificato Digitale (smart card). In tal modo l'utente (soggetto responsabile delle domande) dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'impresa o le imprese per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande. 5

33 1.5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni L istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della documentazione inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R (vedi paragrafo 1.4.2). Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine. Le domande verranno esaminate secondo l ordine cronologico di arrivo della documentazione completa. Le domande ritenute incomplete o inesatte verranno sospese, e verranno riesaminate soltanto dopo che l impresa farà pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana. L impresa è tenuta a far pervenire la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomanda A/R. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato. Le comunicazioni di accoglimento delle domande di Cig in Deroga (autorizzazioni) saranno scaricabili dal sistema informatico on line CigInDeroga attraverso la funzione "Gestione Domande- Stampa Autorizzazione". Le comunicazioni di sospensione o diniego della domanda di CIG in deroga verranno inviate all impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R e al referente per la domanda indicato sulla stessa tramite , nonché all INPS Regionale. Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nella richiesta già presentata Comunicazione all INPS e pagamento La Regione Toscana Settore Lavoro trasmette all INPS l elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest ultimo. Le imprese devono presentare mensilmente all'inps i modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Nel caso di mancato utilizzo della autorizzazione le imprese dovranno comunicare a Regione Toscana ed INPS, a mezzo lettera raccomandata A.R. sottoscritta dal proprio legale rappresentante, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l annullamento. 6

34 1.7. Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di CIG in deroga si applicano le disposizioni di cui alla L. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 comma 33. In linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati. 7

35 2. MOBILITA IN DEROGA 2.1. Destinatari del trattamento La mobilità in deroga può essere concessa ai lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1 della L. 223/91, che risultino privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, e provengano da imprese di cui all'articolo 2082 e 2083 del codice civile. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente Requisiti I requisiti per la presentazione della domanda di mobilità in deroga sono i seguenti: a. essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente; b. essere stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie; c. essere stato occupato, con un rapporto di lavoro subordinato, presso un unità produttiva toscana dell impresa con cui si è risolto il rapporto di lavoro; d. non avere i requisiti per beneficiare dei trattamenti di cui all art. 7 della Legge 223/91, dell indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/miniASPI legata alla cessazione del rapporto di lavoro; e. aver maturato presso l impresa che ha effettuato il licenziamento (o presso l impresa con cui hanno cessato) il rapporto di lavoro un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, così come previsto dal D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, art. 7-ter, comma 6 e dalla L. 92/2012, art. 2, comma 67; f. non aver richiesto o ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Toscana. g. in caso di richiesta di proroga, deve essere terminato il periodo della precedente concessione di mobilità in deroga; 2.3. Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga La misura dell indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all importo previsto per l indennità di mobilità ai sensi dell art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n

36 Nel corso dall'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa può essere concesso: a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente 5 mesi nell'anno 2014, non ulteriormente prorogabili; b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, o che non abbiano mai beneficiato di tale trattamento, il trattamento può essere concesso per massimo 7 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di 3 anni e 5 mesi; Ogni singola domanda dovrà essere contenuta all interno della stessa annualità, e pertanto non potranno essere presentata domande con inizio periodo richiesto nel 2014 e fine nel A decorrere dall'anno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi; A decorrere dal 1 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso Procedura per la presentazione della domanda Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti la mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l Impiego per la compilazione della domanda di mobilità in deroga. La domanda di richiesta del trattamento compilata e sottoscritta presso il Centro per l Impiego, deve essere inviata, unitamente al documento di identità del lavoratore, a mezzo raccomandata A/R a: Regione Toscana Settore Lavoro via Pico della Mirandola, FIRENZE Il modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), deve essere trasmesso direttamente all'inps esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012: - WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS; - Patronati/Intermediari dell'istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; - Contact center integrato n

37 2.5. Termini per la presentazione della domanda Al fine della fruizione del trattamento di mobilità in deroga i lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza alla Regione Toscana e all'inps entro sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione di mobilità in deroga, ovvero, se posteriore, dalla data dell autorizzazione regionale di concessione della prestazione Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni L istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda inviata in cartaceo a mezzo raccomandata A/R. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine. Le domande verranno esaminate secondo l ordine cronologico di arrivo della documentazione completa. Il lavoratore è tenuto a far pervenire eventuali integrazioni richieste entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomanda A/R. Decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte dello Stato. La Regione Toscana Settore Lavoro trasmette all INPS l elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest ultimo. L autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al richiedente all indirizzo indicato sulla domanda, nonché all INPS Regionale Interventi di politica attiva e obblighi del lavoratore Per gli interventi di politica attiva a favore dei lavoratori percettori di Mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui alla L. 92 del 28 giugno 2012, art. 4 comma 33. In linea con quanto previsto dal comma 41 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando: a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente; b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto. 10

38 Al fine di poter mantenere il proprio diritto all erogazione del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore destinatario di tale trattamento deve formalizzare il Piano di azione individuale presso il Centro per l Impiego di competenza. Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l Impiego prevedrà un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell effettiva durata della mobilità in deroga. Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione 3. DEROGA AI CRITERI ARTICOLI 2 E 3 D.I /2014 Nell ambito di quanto previsto dall art. 6, comma 3, del D.I /2014 (le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad essere attribuite ), l eventuale individuazione dei beneficiari della concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto verrà definita, su proposta dell Assessore al Lavoro, dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita. Tale individuazione potrà avvenire solo qualora le risorse stanziate risultassero sufficienti a coprire il fabbisogno dei destinatari del trattamento di CIG in deroga e Mobilità in deroga (punti 1.1. e 1.2 delle Linee Guida) e nel limite delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. 11

39 A tutte le imprese Garanzia giovani: estensione del beneficio 20 febbraio 2015 Il Ministero del Lavoro ha ampliato le ipotesi di fruizione del bonus previsto dal programma Garanzia Giovani. Soggetti a cui si applica tutte le imprese interessate Riferimenti Decreto Direttoriale n.1709/2014 e Decreto Direttoriale 11/2015 Decorrenza incentivo assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 Documenti da scaricare Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015 Novità Il Ministero del Lavoro ha modificato la disciplina del bonus occupazione previsto dal programma Garanzia Giovani 1 al fine di ampliarne l applicazione. In particolare: - l incentivo è esteso anche alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante; - relativamente alle assunzioni con contratto a termine, l azienda matura il diritto al bonus anche nel caso in cui la durata minima di 6 mesi sia raggiunta per effetto di eventuali proroghe; - il bonus potrà essere cumulato con altri incentivi all assunzione usufruiti dal datore di lavoro. Importo agevolazione Ricordiamo che l incentivo - da euro a massimo euro nelle situazioni più tutelate- dipende dal tipo di assunzione effettuata (a tempo determinato o indeterminato) e dalla classe di profilazione del giovane, indice attribuito dai Centri Impiego in base ad una stima sulle difficoltà del giovane a trovare lavoro. Le aziende interessate possono rivolgersi ai nostri uffici. Note 1. Per tutti i dettagli, i requisiti di accesso, si rinvia alle nostre comunicazioni dell 8 e 10 ottobre u.s. e 19 dicembre Ricordiamo che il bonus occupazionale spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o a termine (di durata minima 6 mesi), effettuate dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2017, di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in percorsi di studio o formazione e iscritti al Programma Garanzia Giovani tramite il portale Contatti Monica Mariotti (tel. 0574/455226), m.mariotti@confindustria.prato.it. Paola Giannoccaro (tel. 0574/455287), p.giannoccaro@confindustria.prato.it. PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

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44 A tutte le imprese JOBS ACT: COME CAMBIA IL LAVORO. Seminario 19 marzo 20 febbraio 2015 Invitiamo le aziende ad un seminario di approfondimento sulle importanti novità contenute nei decreti delegati del Jobs Act di prossima emanazione. Convegno JOBS ACT: COME CAMBIA IL LAVORO Data e ora 19 marzo 2015, h.9.30 Luogo Palazzo dell Industria, via Valentini 14 Prato Organizzatore Unione Industriale Pratese; l evento è condiviso con le associazioni di Pistoia e Lucca, in date diverse Condizioni di partecipazione Gratuita, con comunicazione di adesione Destinatari aziende associate Scadenza adesione 16 marzo 2015 Documenti da scaricare brochure di invito Tematiche I decreti attuativi del Jobs Act sulle materie delegate, quali il contratto a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, la Naspi, la revisione e semplificazione delle forme contrattuali di lavoro, apportano radicali mutamenti alla normativa del lavoro. Abbiamo quindi organizzato, in collaborazione con le associazioni di Lucca e Pistoia tre eventi di approfondimento, ciascuno presso la propria sede, con relatori di altissimo profilo. Seminario a Prato Come indicato nell allegata brochure di invito, l appuntamento presso la nostra sede è programmato per il giorno 19 marzo 2015 alle ore 9.30, con la partecipazione di Riccardo Del Punta, Ordinario di Diritto del lavoro presso l Università di Firenze, Arturo Maresca, Ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Roma "La Sapienza" e Andrea Del Re, Presidente della Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI), Sezione Toscana. Come aderire Le aziende interessate potranno comunicare la propria adesione, entro lunedì 16 marzo 2015, al seguente indirizzo segreteria.lavoro@confindustria.prato.it, specificando nominativo e numero dei partecipanti. Considerata la rilevanza dell evento, comunichiamo la data con largo anticipo al fine di permettere la più ampia partecipazione. Per informazioni Paola Giannoccaro, tel PU 1SEM2015 UIP Sindac GiaP UnkS

45 Pistoia giovedì 5 marzo ore 9:30 Seminario Vescovile, Pistoia Prato giovedì 19 marzo ore 9:30 Palazzo dell Industria, Prato come cambia il lavoro La legge delega del Jobs Act (n. 183 del 10 dicembre 2014) ed i suoi decreti attuativi apportano cambiamenti profondi nelle regole del mercato del lavoro. I provvedimenti su contratto a tutele crescenti, ammortizzatori sociali e Naspi e la revisione delle forme contrattuali riscrivono di fatto parti importanti della normativa giuslavoristica. I convegni nati dalla collaborazione delle Confindustrie di Lucca, Pistoia e Prato intendono fornire alle aziende un primo orientamento su queste novità, grazie alla presenza dei relatori Riccardo Del Punta, Andrea Del Re e Arturo Maresca. Confindustria Pistoia giovedì 5 marzo ore 9:30 Seminario Vescovile, via Puccini 36, Pistoia Riccardo Del Punta Ordinario di Diritto del lavoro presso l Università di Firenze Arturo Maresca Ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Roma "La Sapienza" Segreteria organizzativa Tatiana Pasquinelli Per info e iscrizioni t.pasquinelli@confindustria.pistoia.it tel Con il patrocinio dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pistoia L evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili Confindustria Prato giovedì 19 marzo ore 9:30 Palazzo dell Industria, Auditoriumdella Cultura e dell Economia, via Valentini 14, Prato Riccardo Del Punta Ordinario di Diritto del lavoro presso l Università di Firenze Arturo Maresca Ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Roma "La Sapienza" Andrea Del Re Presidente della Associazione Giuslavoristi Italiani (AGI), Sezione Toscana Segreteria organizzativa Elena Baldi Per info e iscrizioni segreteria.lavoro@confindustria.prato.it tel Con il contributo di Via Machiavelli 19, Pistoia tel Viale Giusti 273 int. 36, Lucca tel Coverholder at

46 A tutte le imprese 19 febbraio 2015 Credito imposta investimenti in beni strumentali nuovi Circolare Agenzia Entrate Linea operativa contabile di Confindustria Si trasmette in allegato la circolare dell agenzia delle Entrate che illustra il funzionamento dell agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno Si allega inoltre la circolare di Confindustria sul trattamento contabile della stessa agevolazione. Soggetti a cui si applica Imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi della divisione 28 della Tabella Ateco 2007 Estremi della norma Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 Soggetto emanatore Agenzia delle Entrate Data decorrenza 25 giugno 2014 Documenti da scaricare Circolare; Linea contabile 1 - Confindustria Inquadramento generale Si trasmette in allegato la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 che illustra la disciplina del credito d imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi della divisione 28 della Tabella Ateco 2007, in vigore per gli investimenti effettuati nel periodo 25 giugno giugno Si trasmette inoltre la Linea operativa contabile - 1 di Confindustria, concernente la contabilizzazione del predetto credito di imposta. Il documento è stato elaborato dal Gruppo di lavoro Principi contabili, avviato dalle aree Politiche Fiscali e Politiche Industriali di Confindustria, ed è stato condiviso con l OIC (Organismo Italiano di Contabilità). Contatto Marco Calamai, m.calamai@confindustria.prato.it PU 1SEM2015 UIP EcoFis CalM UnkS

47 CIRCOLARE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 febbraio 2015 OGGETTO: Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE

48 2 PREMESSA SOGGETTI BENEFICIARI INVESTIMENTI AGEVOLABILI Investimenti in beni complessi Requisiti dei beni agevolabili Importo minimo Modalità di realizzazione degli investimenti EFFICACIA TEMPORALE DELL AGEVOLAZIONE DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Approccio incrementale e calcolo della media Investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione Valorizzazione degli investimenti UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA ESEMPI DI CALCOLO CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI REVOCA E CONTROLLI... 28

49 3 PREMESSA L articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (noto come decreto competitività ), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25 giugno data di entrata in vigore del decreto competitività - e fino al 30 giugno Il credito di imposta è riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro , nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. La citata disposizione si inserisce nella scia di altri interventi normativi, adottati negli anni passati, diretti a favorire gli investimenti da parte delle imprese. Ciò premesso, si forniscono di seguito alcune precisazioni in ordine alla nuova misura di favore che si caratterizza per ambiti e meccanismi di applicazione, oltre che per modalità di fruizione, differenti rispetto alle precedenti agevolazioni, rinviando, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari di cui all articolo 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Come per l agevolazione del 2009, si precisa che la fruizione del beneficio non è subordinata all assenso preventivo dell Agenzia delle entrate. 1. SOGGETTI BENEFICIARI L ambito soggettivo di applicazione dell agevolazione è individuato dal comma 1 dell articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ai sensi del quale il credito di

50 4 imposta è attribuito ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L agevolazione si applica, quindi, a tutti i soggetti titolari di reddito d impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Al riguardo, si precisa che sono ammesse all agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Inoltre, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all attività commerciale eventualmente esercitata. L articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 non pone alcuna condizione riguardante la data di inizio dell attività d impresa. Come si evince, infatti, dal comma 2, il credito di imposta si applica, ancorché con modalità differenti, come specificato al successivo paragrafo 4.1.1, anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto competitività (i.e., 25 giugno 2014). Infine, si ricorda che, in base al comma 5 dell articolo 18, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d imposta solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. Il riportato comma 5 dispone, analogamente a quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni per gli investimenti, che l accesso al beneficio da parte delle imprese titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro è condizionato al comprovato adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di

51 5 incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, per l attuazione della direttiva 2003/105/CE INVESTIMENTI AGEVOLABILI L articolo 18, comma 1, del decreto competitività considera agevolabili gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre La tabella ATECO 2007 classifica le attività economiche suddividendole in una struttura che, passando dal generale al particolare, è articolata in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Ai fini dell applicazione dell agevolazione rileva esclusivamente la divisione 28, denominata Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti], rientrante nella sezione C denominata Attività manifatturiere. Conseguentemente, ai fini dell individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.). Al riguardo, è opportuno precisare che non assume, invece, rilevanza il codice attività ai fini IVA dell impresa che cede i beni agevolabili. 1 Le sostanze pericolose in questione sono quelle elencate nell Allegato I del decreto legislativo n. 334 del 1999 (come sostituito dall Allegato A del decreto legislativo n. 238 del 2005, ai sensi di quanto disposto dall articolo 18 del medesimo decreto) che fissa per ciascuna di esse una soglia quantitativa di rilevanza. I soggetti che rientrano nell ambito di applicazione della disciplina sono tenuti a redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti e a riesaminarlo ogni due anni, a stilare un rapporto di sicurezza e a predisporre un piano di emergenza interno (articoli 7, 8 e 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999).

52 6 Infine, si ricorda che la tabella ATECO è disponibile sia sul sito dell ISTAT sia sul sito internet dell Agenzia delle entrate all indirizzo ibuto/codici+attivita+ateco/, dove è possibile trovare anche le Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione. Ai fini della corretta classificazione dei beni nelle sottocategorie della tabella ATECO 2007 può essere consultato anche il documento nominato Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche elaborato dall Istat (anch esso disponibile sul sito Investimenti in beni complessi Nell ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili). Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell agevolazione rileva l acquisto di parti e accessori solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti. 2.2 Requisiti dei beni agevolabili Oltre che compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, il riferimento del comma 1 dell articolo 18 ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di

53 7 investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all attività esercitata dall impresa beneficiaria del credito d imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi, inoltre, i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i toner classificati con il codice Fabbricazione di cartucce e toner ). Nell ipotesi di beni concessi in comodato d uso a terzi, si precisa che il comodante potrà beneficiare dell agevolazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell ambito di un attività strettamente funzionale all esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all impresa proprietaria/comodante. Si precisa, inoltre, che l entrata in funzione dei beni oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione dell agevolazione. Il comma 1, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi. Conseguentemente, l agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Al riguardo, si segnala che può essere oggetto dell agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002 e circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4).

54 8 Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della novità sussiste in relazione all intero bene, purché l entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell ipotesi di bene realizzato in economia che nell ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato. In tale ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Sempre in base al comma 1 dell articolo 18, i beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Pertanto, per espressa previsione normativa, condizione necessaria perché l investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale Importo minimo L articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, stabilisce che il credito di imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a euro. A differenza delle precedenti, l agevolazione in esame prevede espressamente l effettuazione di un ammontare minimo di investimento al fine di poter accedere al credito di imposta. In merito, la relazione illustrativa al decreto competitività precisa che dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d importo inferiore a euro. Il tenore letterale della norma che fa riferimento agli investimenti, confermato anche dalla relazione illustrativa, porta a ritenere che l ammontare minimo pari a euro debba essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e non ai singoli beni che lo compongono.

55 9 Al riguardo, si precisa che, qualora l impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, tale verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato. Ai fini di tale verifica assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene ovvero dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento nei termini ora specificati, anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio), nonché l eventuale IVA indetraibile come chiarito nel paragrafo 3.1 della circolare n. 44/E del 2009, cui si rinvia. In caso di beni complessi, si ricorda che come precisato al paragrafo 2.1 il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28. Nell ipotesi di effettuazione dell investimento mediante contratto di appalto o di costruzione in economia dovrà farsi riferimento al costo complessivo del bene realizzato. 2.3 Modalità di realizzazione degli investimenti In assenza di precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, l agevolazione spetta per l acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Anche in relazione all agevolazione in esame, in virtù dell ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell opzione di acquisto finale del bene a favore dell utilizzatore. Posto che le modalità di effettuazione dell investimento sono analoghe a quelle previste dalla precedente agevolazione del 2009, in relazione a tale aspetto si rinvia ai

56 10 chiarimenti forniti con la circolare n. 44/E del 2009 nella misura in cui risultano compatibili con l attuale quadro normativo. 3. EFFICACIA TEMPORALE DELL AGEVOLAZIONE Sotto il profilo temporale, il comma 1 dell articolo 18 del decreto competitività prevede che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L agevolazione, pertanto, compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno Come meglio specificato nel paragrafo 4.2, l imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. 4. DETERMINAZIONE DELL AGEVOLAZIONE L articolo 18, comma 1, del decreto-legge attribuisce il credito di imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella [ATECO 2007] realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. 4.1 Approccio incrementale e calcolo della media Ai fini della determinazione della misura del credito spettante, in base al comma 1 dell articolo 18 in commento, occorre preliminarmente calcolare la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. In base al tenore letterale della norma sopra menzionata, e in linea con la relazione illustrativa al decreto-legge n. 91 del 2014 che fa riferimento alla media

57 11 aritmetica, il valore da raffrontare con gli investimenti realizzati in vigenza dell agevolazione è calcolato effettuando la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, escludendo dal calcolo il periodo di imposta in cui l investimento è stato maggiore. Il secondo periodo del successivo comma 2 nello specificare le modalità di calcolo della media per le imprese con un attività inferiore ai cinque anni fa riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (i.e., 25 giugno 2014) o a quello successivo. Ciò considerato, al fine di garantire una uniformità di trattamento tra tutte le imprese interessate all agevolazione, deve ritenersi che il beneficio in commento maturi in relazione agli investimenti effettuati in due periodi di imposta: quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2014, con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014, e quello successivo per gli investimenti realizzati fino al 30 giugno I periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media non rimangono immutati. Infatti, la media da raffrontare con gli investimenti realizzati nel secondo periodo d imposta di applicazione dell agevolazione è calcolata comprendendo nei cinque periodi di imposta precedenti l esercizio in corso alla data del 25 giugno 2014, ed escludendo comunque dal calcolo il più alto dei cinque valori. L esclusione dal calcolo della media del periodo d imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti nasce dall esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità. Ad esempio, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi di imposta precedenti al 2014 (i.e., dal 2009

58 12 al 2013), mentre per gli investimenti realizzati nel 2015 fino al 30 giugno, il quinquennio di riferimento è costituito dai periodi di imposta dal 2010 al Parimenti, per un impresa con periodo di imposta non coincidente con l anno solare (ad esempio, 1 giugno - 31 maggio), il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati nel periodo 25 giugno maggio 2015, va dal 1 giugno 2009 al 31 maggio 2014, mentre per gli investimenti realizzati dal 1 giugno 2015 al 30 giugno 2015, il quinquennio di riferimento è il periodo compreso tra il 1 giugno 2010 e il 31 maggio Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l importo di tali investimenti è pari a zero. Si ricorda, infine, che per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro. Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto. In particolare, si ricorda che ai sensi del primo periodo del comma 1 dell articolo 18 sono agevolabili i beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, pertanto, ai fini del calcolo della media di confronto, è necessario, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori, tener conto esclusivamente degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, dotati dei medesimi requisiti esplicitati nei precedenti paragrafi.

59 13 Conseguentemente, vanno esclusi dal calcolo della media gli investimenti di valore inferiore a euro nonché i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori del territorio dello Stato. Ai fini di maggior chiarezza in merito alle modalità di calcolo dell agevolazione, si rinvia agli esempi riportati al paragrafo Investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione Ai sensi del comma 2, il credito di imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni e alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. L agevolazione spetta, quindi, anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, avevano iniziato l attività da meno di cinque periodi d imposta e ai soggetti che intraprendono l attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa. In tali ipotesi, ai sensi del medesimo comma 2, l agevolazione è calcolata con modalità differenziate. In particolare, per i soggetti che hanno iniziato l attività da meno di cinque periodi d imposta, nel conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, invece, per espressa previsione dell ultimo periodo del comma 2, il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta.

60 14 In relazione al primo periodo agevolato, infatti, tali soggetti, in quanto neocostituiti, non avranno effettuato investimenti negli esercizi precedenti e, quindi, l agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati. In relazione al secondo periodo di imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l ammontare degli investimenti eventualmente realizzati nel primo periodo di attività. Ad esempio, un soggetto con esercizio coincidente con l anno solare, che si è costituito successivamente al 25 giugno 2014, potrà beneficiare dell agevolazione nello stesso esercizio 2014, con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, non esistono valori di confronto (investimenti antecedenti al 2014). Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo fino al 30 giugno 2015, potrà parimenti beneficiare dell agevolazione con riferimento all intero volume degli investimenti realizzati, poiché, in tal caso, l unico valore di confronto (investimenti del 2014) non va preso in considerazione per la facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Tuttavia, al fine di evitare comportamenti elusivi che tradirebbero lo spirito della norma, si precisa che per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore del decreto competitività anche a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale resta impregiudicato il potere di sindacato antielusivo dell Amministrazione finanziaria volto a verificare la realizzazione di eventuali vantaggi fiscali indebiti. 4.2 Valorizzazione degli investimenti Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

61 15 Al riguardo, si precisa che il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Come anticipato al paragrafo 3, ai fini dell agevolazione in esame rilevano gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell agevolazione (25 giugno giugno 2015) segue le regole generali della competenza previste dall articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Tenuto conto della finalità agevolativa della disciplina in esame e della modalità di fruizione della stessa, che non incide sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito d impresa, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO DI IMPOSTA Il comma 4 dell articolo 18 del decreto-legge dispone che il credito di imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

62 16 Inoltre, in base al terzo periodo del medesimo comma, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n I soggetti beneficiari che si ricorda essere esclusivamente i titolari di reddito di impresa devono quindi ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24. In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario, il quarto periodo del medesimo comma 4 stabilisce che la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Conseguentemente, la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1 gennaio del quarto periodo d'imposta successivo. Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale o parte di essa non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando cosi a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta. Pertanto, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l anno solare, la prima quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1 gennaio La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2017, la terza dal 1 gennaio Con riferimento al credito maturato per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno dello stesso anno, la prima quota è utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2017.

63 17 Si precisa che anche i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare possono utilizzare la prima quota a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Sempre ai sensi del comma 4 dell articolo 18, il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l utilizzo. Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame, il più volte citato comma 4 prevede che lo stesso non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. Seppur in assenza di espressa previsione in tal senso, non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a euro a decorrere dal 1 gennaio 2014, atteso che tale limite non trova applicazione nei confronti dei crediti di imposta agevolativi per i quali sono previsti appositi stanziamenti di bilancio (cfr. risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9 - Dipartimento delle Finanze). Si precisa, altresì, che, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell articolo 17, comma 1, del decreto legislativo

64 18 n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro. In merito alla rilevanza fiscale del credito d imposta in commento, il comma 4 dell articolo 18 del decreto competitività prevede che esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Da tale previsione, pertanto, deriva che il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: - non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive; - non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell articolo 61 del TUIR; - non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell articolo 109, comma 5, del TUIR. 6. ESEMPI DI CALCOLO Esempio n. 1 Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, realizza, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari ad euro , a fronte di investimenti effettuati nei periodi d imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro , , , e Si ricorda che, ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l investimento effettuato nel 2011 pari ad euro

65 19 La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro [( )/4], per effetto dell esclusione dal calcolo dell investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel 2011). Di conseguenza, l investimento agevolabile, pari alla differenza tra l investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (euro ) e la suddetta media (euro ), risulta essere di euro ( ). Tenuto conto dell investimento incrementale, come sopra calcolato, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro ( x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro (6.750/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 4) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale (6.750 : 3) Esempio n. 2 Il medesimo imprenditore dell esempio n.1 realizza anche nel periodo d imposta successivo, entro il 30 giugno 2015, investimenti agevolabili pari ad euro , a fronte di investimenti effettuati nei periodi d imposta precedenti (2010,

66 , 2012, 2013 e 2014), pari rispettivamente ad euro , , , e Ai fini del calcolo della media, è data la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore, che, nel caso di specie, è quello effettuato nel 2014 pari ad euro La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari a euro [( /4], per effetto dell esclusione dal calcolo dell investimento effettuato nel L investimento agevolabile, pari alla differenza tra l investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (euro ) e la suddetta media (euro ), risulta essere di euro ( ). Di conseguenza, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro ( x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2017, 2018 e Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 4) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale (8.250 : 3) 2.750

67 21 Tenuto conto che il medesimo imprenditore ha realizzato investimenti agevolati anche nel periodo di imposta 2014 (cfr. esempio n. 1), lo stesso cumulerà la quota maturata in relazione agli investimenti effettuati nei due periodi di imposta secondo la seguente ripartizione Quota per investimenti Quota per investimenti Quota complessiva utilizzabile Esempio n. 3 Un impresa, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, con esercizio sociale 1 luglio - 30 giugno, realizza nel periodo di imposta 1 luglio giugno 2015 investimenti agevolabili pari ad euro , a fronte di investimenti realizzati nei periodi d imposta precedenti (1/7/ /6/2010, 1/7/ /6/2011, 1/7/ /6/2012, 1/7/ /6/2013, 1/7/ /6/2014), pari rispettivamente ad euro , , , e Si ricorda che, ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l investimento effettuato nel periodo 1/7/ /6/2014, pari ad euro La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro [( )/4], per effetto dell esclusione dal calcolo dell investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel periodo 1/7/ /6/2014). L investimento agevolabile, pari alla differenza tra l investimento realizzato nel periodo di imposta 2015 (euro ) e la suddetta media (euro ), risulta essere di euro ( ).

68 22 Di conseguenza, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro ( x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro (8.250/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2017, 2018 e Schematicamente: Investimenti effettuati dal 1 luglio 2014 al 30 giugno Investimenti effettuati nel periodo 1/7/ /6/ Investimenti effettuati nel periodo 1/7/ /6/ Investimenti effettuati nel periodo 1/7/ /6/ Investimenti effettuati nel periodo 1/7/ /6/ Investimenti effettuati nel periodo 1/7/ /6/ Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 4) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale (8.250 : 3) Esempio n. 4 Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, realizza, nel secondo semestre del 2014, investimenti agevolabili pari ad euro , a fronte di investimenti effettuati nei periodi d imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro , , , e Ai fini del calcolo della media, nel caso di specie, va escluso l investimento effettuato nel 2013, pari ad euro La media, quindi, degli investimenti pregressi risulta pari ad euro [( )/4], per effetto dell esclusione dal calcolo dell investimento pregresso con valore più elevato (quello effettuato nel 2013).

69 23 Tenuto conto che l investimento realizzato è di ammontare inferiore all investimento medio realizzato negli esercizi precedenti, al contribuente non spetta alcun credito di imposta. Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 4) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato 0 Esempio n. 5 Un imprenditore, in attività da più di cinque anni alla data del 25 giugno 2014, sostiene nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari ad euro , a fronte di investimenti realizzati nei periodi d imposta precedenti (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro 0, , , e Ai fini del calcolo della media, nel caso di specie, va escluso l investimento effettuato nel 2011, pari ad euro La media degli investimenti pregressi risulta, quindi, pari a [( )/4].

70 24 Di conseguenza, l investimento agevolabile, pari alla differenza tra l investimento realizzato nel periodo di imposta 2014 (euro ) e la suddetta media (euro ), risulta essere di euro ( ). Tenuto conto dell investimento incrementale, come sopra calcolato, il credito di imposta maturato (pari al 15%) ammonta ad euro ( x 15%) ed è utilizzabile in tre quote annuali di euro (9.375/3), ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 4) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale (9.375 : 3) Esempio n. 6 Un imprenditore, in attività dal 2012, realizza nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari a euro , a fronte di investimenti effettuati nei periodi d imposta precedenti (2012 e 2013), pari rispettivamente ad euro e

71 25 Si ricorda che, ai fini del calcolo della media degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso l investimento effettuato nel 2013, pari ad euro Gli investimenti pregressi da raffrontare con quelli realizzati nel 2014 risultano essere solo quelli del 2012, pari ad euro Di conseguenza, l investimento incrementale è pari a euro ( ) e il credito di imposta maturato ammonta ad euro ( x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro (7.500/3), ciascuna a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti ( ) Media di riferimento ( : 1) Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale (7.500 : 3) Esempio n. 7 Un imprenditore, in attività dal 2013, sostiene nel secondo semestre del 2014 investimenti agevolabili pari a euro , a fronte di investimenti realizzati nel periodo d imposta precedente (2013), pari ad euro Ai fini del calcolo degli investimenti pregressi cui confrontare gli investimenti realizzati nel periodo di imposta interessato dall agevolazione, l impresa può escludere il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Pertanto, nel caso di specie, va escluso

72 26 l investimento effettuato nel 2013, con la conseguenza che il valore di confronto risulta pari a zero. L investimento agevolabile, pertanto, è pari all intero ammontare dell investimento realizzato (euro ) e il credito di imposta maturato ammonta ad euro ( x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro (19.500/3), ciascuna a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Schematicamente: Investimenti effettuati nel Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti Totale investimenti precedenti rilevanti 0 Media di riferimento 0 Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale ( : 3) Esempio n. 8 Un impresa costituita successivamente al 25 giugno 2014, che chiude il primo esercizio al 31 dicembre 2014, sostiene nello stesso anno investimenti agevolabili pari ad euro In tal caso, non esistono investimenti pregressi su cui calcolare la media e, pertanto, il valore dell investimento incrementale è pari all intero investimento effettuato nel Di conseguenza, il credito di imposta ammonta a euro ( x 15%), fruibile in tre quote annuali di euro (19.500/3), ciascuna a partire dal 1 gennaio degli anni 2016, 2017 e Schematicamente:

73 27 Investimenti effettuati nel Totale investimenti precedenti 0 Totale investimenti precedenti rilevanti 0 Media di riferimento 0 Eccedenza sulla media ( ) Credito di imposta maturato ( %) Quota annuale ( : 3) Esempio n. 9 - Dai dati dell esempio n.1, è emerso che il credito di imposta, maturato nella misura di euro 6.750, è fruibile in tre quote annuali di euro 2.250, ciascuna a partire dal 1 gennaio di ciascuno degli anni 2016, 2017 e L imprenditore, pertanto, dal 1 gennaio 2016 può utilizzare in compensazione la prima quota del credito di imposta pari ad euro Qualora il suddetto ammontare non sia utilizzato, in tutto o in parte, l ammontare residuo è rinviato all anno successivo andando a sommarsi con la quota fruibile dal 1 gennaio Nel 2017, di conseguenza, la quota massima utilizzabile sarà pari alla seconda quota (euro 2.250) più la quota di credito non utilizzata relativa all anno precedente. Analogo discorso vale per il Esemplificando: Credito di imposta maturato Credito di imposta utilizzabile dall 1/1/ Credito di imposta utilizzabile dall 1/1/ Credito di imposta utilizzabile dall 1/1/ Credito di imposta compensato nel Credito di imposta residuo del

74 28 Credito d imposta compensabile nel (2.250 del residuo 2016) Credito di imposta compensato nel Credito di imposta compensabile nel (2.250 del residuo residuo 2016) 7. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI In merito alla cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi con altre misure agevolative, si fa presente che l'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 (così come in precedenza l articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 relativo alla detassazione degli investimenti in macchinari) non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto; l agevolazione fiscale deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. 8. REVOCA E CONTROLLI Il comma 6 dell articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014 disciplina i presupposti al verificarsi dei quali viene meno il diritto a fruire dell agevolazione. In particolare, la lettera a) del comma 6 citato prevede la revoca del credito d'imposta se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. Per effetto della norma in esame il diritto alla fruizione del beneficio è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell investimento agevolato siano mantenuti nell impresa almeno fino alla fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l acquisto.

75 29 Il suddetto vincolo ha la ratio di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo volto alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale. I presupposti che comportano la revoca del beneficio, individuati dalla lettera a) in commento, sono analoghi a quelli previsti per la precedente agevolazione del In relazione a tali aspetti, non trattati nella presente circolare, valgono, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare n. 44/E del A titolo esemplificativo, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l anno solare che ha effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 31 dicembre 2014, la revoca dell agevolazione interviene se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre 2015, mentre non opera se la cessione avviene nel 2016 (i.e., secondo periodo di imposta successivo a quello di acquisto). La revoca del credito di imposta è altresì disposta, in base alla lettera b) del comma 6 dell articolo 18, se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. Coerentemente con il requisito territoriale richiesto dal comma 1 dell articolo 18, secondo cui i beni oggetto di investimento devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, la disposizione di cui alla menzionata lettera b) è diretta a garantire il mantenimento del bene oggetto di investimento in strutture produttive situate nel territorio dello Stato. La previsione contenuta nella citata lettera b) va riferita, naturalmente, sia ai casi di trasferimento del bene ad opera del beneficiario dell agevolazione presso proprie

76 30 strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato sia ai casi di trasferimento del bene in strutture produttive, ubicate al di fuori del territorio dello Stato, appartenenti ad altri soggetti. Per quanto sopra, si precisa che la causa di revoca trova applicazione anche qualora il trasferimento del bene al di fuori del territorio dello Stato sia realizzato a seguito di successive operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa. Sotto il profilo temporale, la citata causa di revoca opera se il trasferimento avviene entro il termine di cui all articolo 43, comma 1, del d.p.r. n. 600 del 1973, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato effettuato l investimento agevolato. Ad esempio, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l anno solare che effettua investimenti in beni strumentali il 25 giugno 2015, e conseguentemente indica l importo del relativo credito di imposta nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2016, la causa di revoca in esame opera se il trasferimento al di fuori del territorio dello Stato avviene entro il 31 dicembre Il successivo comma 7 dell articolo 18 del decreto competitività dispone che il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Dalla riportata disposizione deriva che la revoca esplica i propri effetti nel periodo d imposta in cui si verifica una delle cause illustrate in precedenza e comporta l obbligo di restituire il credito di imposta indebitamente utilizzato. Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento del saldo dell imposta sui redditi relativa al periodo d imposta in cui si verifica la causa di revoca. Al riguardo, si rileva che naturalmente nell ipotesi in cui i presupposti della revoca si verifichino prima dell effettivo utilizzo in compensazione del credito di

77 31 imposta, fermo restando il venir meno del diritto all agevolazione, il contribuente non è tenuto a restituire alcunché. Nei casi in cui, invece, si renda necessaria la restituzione dell ammontare indebitamente compensato, sull importo da riversare sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto. Qualora la restituzione avvenga dopo il termine stabilito, è possibile fruire della riduzione della sanzione prevista per i ritardati od omessi versamenti avvalendosi dell istituto del ravvedimento di cui all articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Infine, qualora l indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, sia accertata a seguito dei controlli, ai sensi del comma 8 dell articolo 18 in commento, l Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell incentivo, è necessario che le imprese beneficiarie conservino, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l ammissibilità, l effettività e l inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto con l elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l ammontare del credito d imposta. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE DELL AGENZIA

78 Linea operativa contabile 1 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 18, DL 24 giugno 2014, n. 91) Febbraio 2015

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