DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 28/05/2013 Nr. Prot C O P I A PROPOSTA, AL CONSIGLIO COMUNALE, DI DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L'ANNO APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE.- Nr. Progr. 53 Data 06/05/2013 Nr. Protoc Seduta Nr. 10 L'anno DUEMILATREDICI questo giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Carica Presente CHIESA MARINO SINDACO S REMAGNI BUOLI ROSSANO ASSESSORE S VIOLA MARA ASSESSORE S GALLI GIUSEPPE ASSESSORE N TOTALE Presenti 3 TOTALE Assenti 1 Assenti Giustificati i signori: GALLI GIUSEPPE Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA. In qualità di SINDACO, il CHIESA MARINO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Pagina 1

2 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 OGGETTO: PROPOSTA, AL CONSIGLIO COMUNALE, DI DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L'ANNO APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE.- L A G I U N T A C O M U N A L E VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n Serie Ordinaria, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 224; RICHIAMATO, in particolare, l art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del testé citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 224/2011, il quale, al comma 1, modificato dall'art. 25, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall art. 1, comma 387, lett. a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, sancisce l istituzione, in tutti i Comuni del territorio nazionale, e l entrata in vigore, dal 1 Gennaio 20 13, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento ed a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 46 del sopra citato art. 14, con l entrata in vigore della TARES, dal 1 Gennaio 2013, sono soppressi tu tti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, ovvero la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché il tributo comunale per l integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza (ECA); DATO ATTO che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 Gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Gussola: la TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507, recante Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale ; l ADDIZIONALE ex-eca, devoluta ai Comuni dall art. 3, commi 24 e ss., della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica., a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti, a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi; la MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-eca, devoluta ai Comuni dal medesimo art. 3, commi 24 e ss., della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 sopra citata; DATO ATTO: che, ai sensi dell art. 14, comma 28, del citato D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., resta, invece, confermata l applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della

3 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 legge 23 ottobre 1992, n Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 del medesimo D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; che al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) non risulta applicabile l imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo; CONSIDERATO che il nuovo tributo si articola in due componenti: la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge istitutivo; RILEVATO che il tributo in parola assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività, espressamente qualificata di "pubblico interesse", comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale; VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2013, n. 82 ed attualmente all esame del Parlamento per la conversione in legge; EVIDENZIATO che il testé citato D.L. n. 35/2013 ha posto una specifica disciplina transitoria del nuovo tributo, applicabile esclusivamente per l anno 2013, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dando la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, allineando, in tal modo, le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti; RILEVATO che, a tutela del contribuente, è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; RICHIAMATO, al riguardo, l art. 10 (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali), del prefato D.L. n. 35/2013, il quale, al comma 2, lett. a), in deroga alle disposizioni dettate dal succitato art. 14 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., stabilisce che, per il solo anno 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ; PRESO ATTO degli importanti chiarimenti forniti dal Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con Circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, avente come oggetto: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35. ;

4 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 VISTO l art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell Ente locale in materia di entrate, applicabile al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in virtù del rinvio disposto dalle norme dell art. 14, commi 22, 35 e 45, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.; VISTE le disposizioni di cui all art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)., applicabili al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in virtù del rinvio disposto dall art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.; RICHIAMATO l art. 14, comma 22, lett. e), del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi del succitato art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente, tra l altro, i termini di versamento del tributo medesimo; ATTESO che, nelle more: - dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); - dell approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; - della determinazione delle tariffe per l anno 2013; i quali saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio comunale, occorre dare preliminarmente corso, con apposita deliberazione consiliare, agli adempimenti di cui al succitato art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. n. 35/2013, conseguenti all'istituzione, a decorrere dal 1 Gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii., e consistenti nella determinazione, per il solo anno 2013, delle rate e delle scadenze di versamento del nuovo tributo comunale in oggetto; RITENUTO, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, di formalizzare, con il presente atto, la proposta, al Consiglio comunale, di stabilire, per l anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti scadenze: 1^ rata (acconto): 31 Luglio 2013; 2^ rata (acconto): 30 Settembre 2013; 3^ rata (saldo e conguaglio): 31 Dicembre 2013; RICHIAMATO l art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., laddove prevede che [ ] Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle cor rispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. [ ] ; RITENUTO, al riguardo, di proporre, al competente Consiglio comunale, che il versamento delle prime due rate di acconto debba avvenire in misura pari, per ciascuna rata di acconto, al 33 per cento della TARSU dovuta per l anno 2012, ovvero, nel caso in cui l occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari, per ciascuna rata di acconto, al 33 per cento del tributo dovuto per l anno 2013, determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell anno 2012;

5 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 RITENUTO, altresì, di proporre, al competente organo consiliare, che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate di acconto, ad eccezione dell ultima rata a saldo e conguaglio, in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013, i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata del tributo dovuta, la quale sarà calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi (TARES) deliberate per l anno 2013; CONSIDERATO che il medesimo art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 prevede la possibilità di utilizzare, per le rate in acconto e ad eccezione dell ultima rata, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU o TIA, consentendo ai Comuni di inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo; TENUTO CONTO che, in base all art. 7 (Semplificazione fiscale), comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011, 70, rubricato Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, come modificato, da ultimo, dall art. 9, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012, la società Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate cessano, alla data del 30 Giugno 2013, di svolgere le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto del già richiamato art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e del summenzionato art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall art. 1, comma 387, lett. f), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, successivamente modificato dall art. 1-bis, comma 1, del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, il versamento dell ultima rata a saldo e conguaglio del tributo dovrà avvenire, esclusivamente, a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; ATTESO che il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, di cui all art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. dovrà essere effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, al quale è riservata, come previsto dall art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui al già citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; EVIDENZIATO che, come espressamente previsto dall art. 10, comma 2, lett. d) ed f), del D.L. n. 35/2013, sempre per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, operano le seguenti disposizioni: non trova applicazione la riduzione del fondo di solidarietà prevista dal comma 13-bis del citato articolo 14 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; non e possibile, da parte dei Comuni, aumentare la maggiorazione standard di cui all art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;

6 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 VISTO l art. 14, comma 35, primo periodo, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 1, comma 387, della L. n. 228/2012, in base al quale: I comuni, in deroga all art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2. [ ] ; RICHIAMATE: - la propria Deliberazione G.C. n. 12 del 06/02/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: Proroga al 31 Dicembre 2012 della Convenzione integrativa attualmente in essere con la Società concessionaria del servizio per il miglioramento della riscossione, tramite ruolo, della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)., in virtù della quale la validità della vigente Convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione, tramite ruolo, della tariffa per i rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.). in essere tra il Comune di Gussola e la Società Equitalia Nord S.p.A. è stata prorogata al 31 Dicembre 2012; - la propria Deliberazione G.C. n. 21 del 08/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto: Proroga, al 30 Giugno 2013, della Convenzione integrativa attualmente in essere con la Società concessionaria del servizio per il miglioramento della riscossione, tramite ruolo, della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.)., con la quale è stata prorogata al 30 Giugno 2013 e, comunque, non oltre il termine di durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione, la validità della Convenzione integrativa per il miglioramento della riscossione, tramite ruolo, della tariffa per i rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.). in essere tra il Comune di Gussola e la Società Equitalia Nord S.p.A. attuale Concessionaria del servizio di riscossione Tributi per la Provincia di Cremona - nel testo già approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 27/10/2004, esecutiva ai sensi di legge; DATO ATTO, pertanto, che, alla data del 31/12/2012, il servizio di riscossione della TARSU per conto del Comune di Gussola risultava affidato alla società Equitalia Nord S.p.A. ; TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. e dell art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque essere effettuata direttamente dal Comune oppure può continuare ad essere affidata al soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani; RITENUTA la sussistenza delle ragioni di opportunità e convenienza che, al fine di non arrecare pregiudizio alle entrate di questo Ente ed in attesa del definitivo compimento della riforma della riscossione, motivano l ulteriore proposta, con la presente formalizzata, di proseguire il rapporto in corso con la società Equitalia Nord S.p.A., Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell Innovazione n. 1/b, C.F. e P. I.V.A , affidataria del servizio di riscossione, tramite ruolo, della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e della riscossione coattiva dei tributi locali per conto del Comune di Gussola; RITENUTO, pertanto, di proporre, al Consiglio comunale, che il versamento delle prime due rate in acconto, fatta eccezione per l ultima rata a saldo e conguaglio, avvenga tramite versamento mediante iscrizione in ruoli affidati ad Equitalia Nord S.p.A., Agente della riscossione, Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell Innovazione n. 1/b, C.F. e P. I.V.A , affidataria del servizio di riscossione, tramite ruolo, della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e della riscossione coattiva dei tributi locali per conto del Comune di Gussola;

7 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 CONSIDERATO che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall apposito regolamento comunale, previsto dall art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., il quale sarà adottato, dal Consiglio comunale, entro il termine di scadenza per l approvazione del bilancio di previsione ed avrà effetto dal 1 G ennaio dell anno di riferimento, come previsto dall art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388; CONSIDERATO, inoltre, che le tariffe del tributo dovranno essere approvate con apposita deliberazione consiliare, da adottarsi nel medesimo termine, sopra rammentato, fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, ai sensi dell art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; VISTI gli allegati modelli di Dichiarazione che dovranno essere presentati dal contribuente entro i termini stabiliti dal legislatore e dal regolamento comunale per l applicazione della TARES, di prossima adozione; RICHIAMATO l art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell anno di riferimento; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali., e successive modifiche ed integrazioni; ATTESO che l art. 151, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce al 31 Dicembre il termine entro il quale il Consiglio comunale delibera il Bilancio di Previsione per l anno successivo, salvo differimento, da disporsi con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie, in presenza di motivate esigenze; VISTO l art. 1, comma 381, della già citata Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2012, S.O., con il quale è stato differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l anno 2013; DATO ATTO che il Bilancio di Previsione per l esercizio 2013 risulta in corso di formazione; RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 52 in seduta odierna del 06/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Funzionario Responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); VISTO lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 28/02/2002; VISTO il Regolamento di Contabilità dell Ente, approvato, con modificazioni, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30/10/2002; VISTO il vigente Regolamento per l organizzazione amministrativa degli Uffici e dei Servizi., approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30/06/2008; VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali comunali ; ACCERTATA la propria competenza in merito all adozione del presente atto, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f), e dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

8 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti nell originale di quest atto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, sotto il duplice profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile; CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, D E L I B E R A 1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI DARE CORSO, con il presente atto di proposta al Consiglio comunale, agli adempimenti di cui all art. 10, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, conseguenti all'istituzione, a decorrere dal 1 Gen naio 2013, del nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ovvero alla proposta, al Consiglio comunale, di determinazione, per il solo anno 2013, delle rate e delle scadenze di versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 3) DI DARE ATTO che la materia istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote è espressamente annoverata, dall art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, fra gli atti fondamentali di tassativa competenza dell Organo consiliare; 4) DI PROPORRE, al Consiglio comunale, per l anno 2013, che il versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sia effettuato in n. 3 (tre) rate, aventi le scadenze indicate nella seguente tabella: Rata di versamento TARES Scadenza 1^ rata (acconto) 31 LUGLIO ^ rata (acconto) 30 SETTEMBRE ^ rata (saldo e conguaglio) 31 DICEMBRE ) DI PROPORRE, al Consiglio comunale, che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate di acconto, ad eccezione dell ultima rata a saldo e conguaglio, in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 6) DI PROPORRE, al Consiglio comunale, che il versamento delle prime due rate di acconto avvenga in misura pari, per ciascuna rata di acconto, al 33 per cento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta per l anno 2012, ovvero, nel caso in cui l occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari, per ciascuna rata di acconto, al 33 per cento del tributo dovuto per l anno 2013, determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell anno 2012; 7) DI DARE ATTO che l ultima rata, a saldo e conguaglio, sarà determinata applicando le tariffe che saranno, con successivo atto idoneo, deliberate dal Consiglio comunale per l anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e detraendo l importo delle prime rate e che, contestualmente alla stessa, il contribuente sarà tenuto al versamento della

9 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 maggiorazione, di cui all art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., nella misura standard di 0,30 al metro quadrato; 8) DI PROPORRE, al Consiglio comunale, che il versamento delle prime due rate in acconto, fatta eccezione per l ultima rata a saldo e conguaglio, avvenga tramite versamento mediante iscrizione in ruoli affidati all Agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A., Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A., con sede legale in Milano, Viale dell Innovazione n. 1/b, C.F. e P. I.V.A , già affidataria del servizio di riscossione, tramite ruolo, della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.) e della riscossione coattiva dei tributi locali per conto del Comune di Gussola; 9) DI DARE ATTO che il versamento dell ultima rata, a saldo e conguaglio, del tributo dovrà avvenire, esclusivamente, a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; 10) DI FAR CONSTARE che il versamento della maggiorazione standard, pari a 0,30 Euro per metro quadrato, dovrà essere effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, al quale è riservata, in unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui al già citato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.; 11) DI APPROVARE i modelli di Dichiarazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che dovranno essere presentati dal contribuente entro i termini stabiliti dal legislatore e dal regolamento comunale per l applicazione della TARES, di prossima adozione da parte del Consiglio comunale; 12) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario ed all Ufficio Tributi del Comune di Gussola, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 13) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 14) SUCCESSIVAMENTE, stante l urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n

10 COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 53 Data Delibera 06/05/2013 OGGETTO PROPOSTA, AL CONSIGLIO COMUNALE, DI DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L'ANNO APPROVAZIONE MODELLI DI DICHIARAZIONE.- PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/05/2013 IL Responsabile di Servizio F.to TORRI DENIS GIORDANA Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 06/05/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

11 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 53 DEL 06/05/2013 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to CHIESA MARINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 28/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data: 28/05/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data: 28/05/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 06/05/2013 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ), sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 06/05/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

12 DICHIARAZIONE TARES Utenze Domestiche (modello approvato con Del. G.C. in data ) Spazio per protocollo Comune di Gussola (CR) Anno 1- DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia ) COMPILARE SEMPRE Cognome Nome Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data nascita Sesso Codice Fiscale CAP Domicilio Tel / Cell Posta elettronica Posta Elettronica Certificata PEC Residenza (via, piazza, civico) Comune Prov. 2 PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante) Cognome (ovvero denominazione sociale) Nome Residenza o sede legale (via, piazza, civico) Comune Prov. ALTRI PROPRIETARI (cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà) (cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà) 1

13 3 - TIPO DICHIARAZIONE DECORRENZA DAL INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE 4 - INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (se diverso dal dichiarante) nome cognome codice fiscale : : : Ai fini dell applicazione della TARES, di cui all'art. 14 del d.l. 201/11 e smi, DICHIARA ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l occupazione o la conduzione della seguente utenza: 5 UBICAZIONE UTENZA INDIRIZZO DI UBICAZIONE (via, piazza) civico interno 6 - DATI CATASTALI (inserire per prima l unità principale e di seguito le pertinenze) SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA (lettera) CLASSE (numero) 7 DESTINAZIONE D USO USO ABITATIVO 2

14 USO BOX/CANTINE (quando non collegate all abitazione principale) 8 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO SUPERFICIE UTILE NETTA (CALPESTABILE) IN MQ. SUPERFICIE CATASTALE IN MQ. (solo se disponibile) N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata 9 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Componenti nucleo familiare Parentela (rispetto al dichiarante) Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf) cognome nome codice fiscale 1 DICHIARANTE TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso a- dibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. PROPRIETA USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto) COMODATO ALTRO (specificare) 3

15 11 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato 30% : abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell anno solare: 30% 20% : compostaggio domestico dei propri scarti organici, in modo continuativo nell anno di riferimento ai fini dell utilizzo in sito del materiale prodotto, Mediante Cumulo in Giardino Mediante acquisto di apposito Composter di cui si allega relativo scontrino / ricevuta. N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata 14 - NOTE : Recapito postale: (Cognome nome o Ragione sociale) (Via, Piazza, ecc,) (civico/int) (Comune) (Cap) Altre note: Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale. DATA Firma del DICHIARANTE 4

16 Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che: 1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per e- ventuali comunicazioni all utenza, inerenti il servizio stesso. 2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati. 3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo 4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo 5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo 6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito. 7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo , indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente. Decreto Legislativo n.196/2003, Art Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal 5

17 contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 6

18 DICHIARAZIONE TARES Utenze Non Domestiche (modello approvato con Del. G.C. in data ) Spazio per protocollo/ricevuta Comune di Gussola (CR) Anno 1- DICHIARANTE (titolare attività produttiva) COMPILARE SEMPRE Cognome Nome Comune di nascita (o stato estero) Prov. Data nascita Sesso Codice Fiscale CAP Domicilio Tel / Cell Residenza (via, piazza, civico) Comune Prov. 2- DICHIARANTE - PERSONA GIURIDICA ( in aggiunta al punto 1) Ragione sociale Sede legale (via, piazza, civico) Comune di CAP Prov. Codice Fiscale/P.Iva Tel Fax Posta elettronica Posta Elettronica Certificata PEC 1

19 3 PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società) Cognome (ovvero denominazione sociale) Nome Codice Fiscale/P.Iva Tel CAP Domicilio Posta elettronica Posta Elettronica Certificata PEC Residenza o sede legale (via, piazza, civico) Comune Prov. ALTRI PROPRIETARI (cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà) (cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà) (cognome e nome) (codice fiscale) (% proprietà) 4 - TIPO DICHIARAZIONE DECORRENZA DAL INIZIALE (nuova utenza) VARIAZIONE CESSAZIONE Ai fini dell applicazione della TARES, di cui all'art. 14 del d.l. 201/11 e smi, DICHIARA ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l occupazione o la conduzione della seguente utenza: 5 UBICAZIONE UTENZA INDIRIZZO DI UBICAZIONE (via, piazza) civico interno 2

20 6 - DATI CATASTALI (inserire per prima l unità principale e di seguito le pertinenze) CATEGORIA (lettera) FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO 7 DESTINAZIONE D USO Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale) L Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell attività ai fini fiscali e statistici CODICE ATECO : / / CODICE CATEGORIA DA REGOLAMENTO COMUNALE TARES DESCRIZIONE ATTIVITA : 10 - SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produttive) CATEGORIA (lettera) FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE IN MQ. 3

21 N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell Agenzia 11- TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso a- dibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. PROPRIETA USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto) COMODATO ALTRO (specificare) 12 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato 30% : locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 160 giorni nell anno solare. N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata 14 - NOTE : Recapito postale: (Cognome nome o Ragione sociale) (Via, Piazza, ecc,) (civico/int) (Comune) (Cap) Altre note: Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale. DATA Firma del DICHIARANTE 4

22 Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) informiamo che: 1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per e- ventuali comunicazioni all utenza, inerenti il servizio stesso. 2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati. 3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo 4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo 5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo 6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito. 7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo , indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente. Decreto Legislativo n.196/2003, Art Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 5

23 i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 6

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