Provvedimenti attuativi

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1 Schema di piano programmatico del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze AREE DI INTERVENTO: 1. Revisione degli ordinamenti scolastici; 2. Riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l educazione degli adulti e i corsi serali; 3. Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole. entro il mese di dicembre 2008 (Attraverso regolamenti o Decreti ministeriali) - dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica; - criteri e misure da adottare per l innalzamento del rapporto alunni docenti a modifica del D.M. 331/1998 sulla formazione delle classi. dal 1 settembre 2009: reintroduzione nella scuola primaria del maestro unico. 1. Revisione degli ordinamenti scolastici: avvio del processo di innovazione dall anno scolastico 2009/2010. Nuovi piani di studio della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione attraverso l armonizzazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione, allegati A, B e C al D.Lvo 18 febbraio 2004, n. 59 (Moratti), con le Indicazioni per il curricolo della direttiva ministeriale 3 agosto 2007, n. 68 (Fioroni). obiettivo: pervenire ad una stesura unitaria e semplificata. I relativi piani di studio, le discipline e i carichi orario saranno contestualmente riesaminati ed essenzializzati Nuovi piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Moratti), come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Fioroni). obiettivo: razionalizzare l impianto in termini di massima semplificazione con contestuale ridefinizione delle discipline e dei carichi orario delle singole tipologie per un massimo di 30 ore settimanali. Istruzione tecnica: indirizzi in numero contenuto e carico orario annuale obbligatorio delle lezioni non superiore a 32 ore settimanali. Istruzione professionale: obiettivo: confluenza nell istruzione tecnica degli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza. Provvedimenti attuativi 1

2 Riorganizzazione dei rimanenti indirizzi di durata quinquennale in un numero ristretto di tipologie con rilevanza nazionale. Carico orario settimanale non superiore a quello degli istituti tecnici (32 ore obbligatorie). Elaborazione delle linee guida di cui all art. 13, comma 1 quinquies, della legge n. 40/2007 (Fioroni), per la definizione dei criteri per la prosecuzione, in regime di transitorietà e sussidiarietà, dei percorsi triennali degli istituti professionali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente). Istruzione per gli adulti: ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico Scuola dell infanzia: l orario obbligatorio si svolge anche solamente nella fascia antimeridiana, impiegando una sola unità di personale docente per sezione e riorganizzando il più possibile il funzionamento delle sezioni di una medesima scuola sulla base di tali opzioni. Bozza di Regolamento presentata alle OO.SS: Vengono confermate le due tipologie organizzative di 40 e 25 ore, dividendo i bambini secondo l opzione prescelta. Nei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni sarà consentita, ad integrazione del numero delle sezioni che non raggiungono il numero dei bambini stabilito, l iscrizione alla scuola dell infanzia di piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, entro i limiti massimi del numero di bambini fissato per sezione e dell orario di svolgimento dell attività educativa. E reintrodotto con apposito intervento normativo, l istituto dell anticipo di cui alla legge 53/2003 e al decreto leg.vo 59/2004, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti. Prosecuzione e sviluppo delle c.d. sezioni primavera. Scuola primaria: Privilegiare l attivazioni di classi affidate ad un unico docente e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali. Attuazione attraverso il Decreto Legge 137/ (testo approvato dalla VII Commissione Camera): Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria 1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' 2

3 ampia articolazione del tempo-scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali. Altre opzioni organizzative possibili: - 27 ore, corrispondente all orario di insegnamento di cui al D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative; - 30 ore, comprensiva dell orario opzionale facoltativo e con l introduzione del maestro prevalente - possibilità dell estensione delle ore di lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa. Insegnamento della lingua inglese: - dall anno scolastico 2009/2010, nelle prime due classi, affidato ad un insegnante di classe specializzato; - in via transitoria, si prevede un affiancamento da parte di un nucleo di docenti specializzati operanti presso ogni scuola, nonché, negli istituti comprensivi, da parte di docenti di lingua inglese (della scuola secondaria di 1 grado? N.d.R.). - Previsione di un piano di formazione linguistica obbligatoria della durata di 150/200, utilizzando i docenti specializzati e i docenti di lingua della scuola secondaria di I grado; - nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all a.s. 2010/2011, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi, per l intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Scuola secondaria di I grado: L orario obbligatorio è definito, in via ordinaria, nella misura di 29 ore settimanali con conseguente adattamento del quadro orario previsto dall allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Sono fatte salve le situazioni ordinamentali relative alla classi ad indirizzo musicale. Le classi funzionanti col tempo prolungato, definiti per un orario massimo di 36 ore per insegnamenti e attività, saranno ricondotte all orario normale qualora non Bozza di Regolamento presentata alle OO.SS: le opzioni orarie sono di 24, 27, 30 e 40 ore (tempo pieno), per queste ultime due, si conferma l organico del 2008/2009 e l eventuale ampliamento in funzione delle economie e delle richieste delle famiglie. L insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante della classe opportunamente specializzato. Coloro che non sono specializzati, sono obbligati alla frequenza di apposito corso intensivo di 150/200 ore. Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all a.s. 2010/2011, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi, per l intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Sono fatte salve le situazioni ordinamentali relative alla classi ad indirizzo musicale, che debbono assicurare l insegnamento di almeno 4 diversi strumenti musicali. Le classi costituite con tempo prolungato, saranno autorizzate nel limite della dotazione organiche assegnate alla provincia, purché ci sia almeno la formazione di una classe a tempo prolungato; 3

4 dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana ovvero non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Entro dicembre 2008: rideterminazione delle classi di abilitazione e della composizione delle cattedre, per superare l esistente frammentazione degli insegnamenti, privilegiando quelli di base e aggregazioni umanistico letterarie, scientifico tecnologiche e linguistiche. Licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane: massimo 30 ore settimanali, con revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 Licei artistici e i licei musicali e coreutica: orario obbligatorio di lezione di 32 ore settimanali, con conseguente revisione dei quadri orario previsti dagli allegati al decreto legislativo 17 ottobre, n Istituti tecnici e professionali: - indirizzi di studio ridimensionati tenendo conto anche delle proposte della Commissione ministeriale di studio; - orario obbligatorio massimo a 32 ore settimanali, comprensive delle ore di laboratorio. - La modifica degli ordinamenti si avvierà progressivamente a decorrere dall anno scolastico 2009/2010 con conseguente blocco nelle prime classi delle sperimentazioni. - Docenti tecnico-pratici: riduzione di almeno il 30% delle compresenze attuali e contemporanea revisione delle loro funzioni e di quelle degli assistenti tecnici. centri di istruzione per gli adulti, (compresi i corsi serali degli istituti di II grado): - ridefinizione dell assetto organizzativo-didattico, con un numero contenuto di materie di insegnamento e legandone l autorizzazione al monitoraggio degli esiti finali. - Eventuali docenti in esubero non potranno essere utilizzati in corsi o in moduli non ordinamentali. 2. Riorganizzazione della rete scolastica. Situazione: Tra il 15% e il 20%, delle scuole non sarebbe legittimato a funzionare come istituzione autonoma in base alla normativa vigente: Le classi, in situazioni in cui non ci sono servizi e strutture che consentano almeno tre giornate nella fascia pomeridiana e non ci sia un corso intero a tempo pieno, sono ricondotte all orario normale; L insegnamento dell inglese deve essere effettuato per tre ore settimanali; per la seconda lingua comunitaria, da impartire per due ore settimanali, si deve tenere conto dei docenti presenti nella scuola o di eventuali senza sede o soprannumerari della provincia. 4

5 - 700 istituzioni scolastiche autonome hanno una popolazione scolastica inferiore ai minimi previsti dalla fascia in deroga (meno di 300 alunni); - all interno della fascia in deroga vi sono oltre 850 istituzioni scolastiche che non hanno titolo, per tipologia di scuola (circoli didattici, scuole medie, istituti superiori); - dei istituti comprensivi nella fascia minima, non tutti si trovano effettivamente nei territori montani o nelle piccole isole. Dei punti di erogazione del servizio (con esclusione delle scuole dell infanzia): - il 15% ha meno di 50 alunni - il 21% ha meno di 100 alunni. Occorre ripristinare il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle scuole autonome, anche attraverso il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a sezioni staccate con meno di 50 alunni. In tale contesto va anche considerato il conferimento dell autonomia ai centri provinciali per l istruzione degli adulti. Incentivazione del modello degli Istituti «comprensivi». 3. Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola. PERSONALE DOCENTE: - definizione di nuovi criteri per la determinazione e distribuzione delle dotazioni organiche in relazione alla revisione degli ordinamenti scolastici. - l organico di istituto verrà assegnato alle scuole che, nell ambito della propria autonomia, organizzeranno l attività didattica con criteri di Bozza di Regolamento presentata alle OO.SS: conferma, senza eccezioni, dei parametri vigenti per il mantenimento di scuole autonome (DPR 233/1998): A) norma generale: tra 500 e 900 alunni (e più, per le scuole secondarie superiori); B) deroga per piccole isole, comuni montani, aree con specificità etniche o linguistiche: minimo 300 alunni per istituti comprensivi o per istituti di secondaria superiore promiscui o per comprensivi di ogni ordine e grado. Incentivazione del modello degli Istituti comprensivi. Le norme si applicano anche alle scuole slovene ed a quelle con particolari finalità ex art. 124 T.U. (non vedenti, sordomuti, ecc.). Regole per la costituzione di: Plessi scuola primaria e dell infanzia: almeno 15 alunni per ciascuna classe; nei centri urbani almeno 20; nelle piccole isole e in zone di montagna almeno 12. Sezioni staccate di scuola sec. di 1 grado: almeno 20 alunni per classe; nelle piccole isole e in zone di montagna almeno 16. Scuole coordinate, sezioni staccate, sezioni annesse o aggregate, sezioni di specializzazione o di indirizzo nella scuola sec. di 2 grado: almeno 22 alunni. Bozza di Regolamento presentata alle OO.SS - Le norme si applicano a tutte le scuole statali (comprese le istituzioni educative). - L organico è definito a livello nazionale e ripartito a livello regionale (sentita la Conferenza Unificata). - I Direttori regionali (dopo interlocuzione e confronto con la regione) ripartiscono le dotazioni tra le province. 5

6 flessibilità; - ridefinizione dei criteri e parametri per la formazione delle classi, con particolare riguardo ai valori minimi e massimi, per incrementare il rapporto alunni/docenti e quello alunni/classi; Scuola dell Infanzia: - Di norma numero massimo 26 - Numero minimo 18 - Limite da non superare 29 Scuola Primaria: - Di norma numero massimo 27 - Numero minimo 15 - Pluriclassi: da 8 a 18 - si confermerà il criterio di costituire le classi iniziali di ciclo esclusivamente sulla base del numero di alunni iscritti, procedendo solo successivamente all assegnazione degli stessi alle classi secondo le diverse scelte espresse e nel limite dei posti disponibili. Primo grado: Prime classi: - Di norma numero massimo 27 - Numero minimo 18 - Eccezionalmente 29 - In presenza di una sola classe 30 Seconde e terze classi: - media pari o superiore a 20 Piccole isole, montagna, minoranze linguistiche: - Numero minimo: 14 Pluriclassi: - Numero massimo: 18 Secondo grado: Prime classi: - Di norma numero massimo 27 - Numero massimo 30 - In presenza di una sola classe 29 Sezioni staccate e scuole coordinate: - Di norma non inferiore a 25, con possibili deroghe oggettivamente motivate Classi intermedie: - numero medio 22 Classi terminali: - numero minimo 15 Educazione fisica: conferma dell opzione motivata per squadre Sostegno: - Le classi e le sezioni che accolgono alunni disabili sono costituite con non più di 22 alunni. Per tutti gli ordini e gradi Organico di diritto Organico di fatto: per adeguare le previsioni alla situazione di fatto è consentito derogare ai predenti numeri di alunni massimi e minimi in misura non superiore al 10%. le classi iniziali di ciclo sono costituite esclusivamente con riferimento agli alunni iscritti; solo successivamente si procede all assegnazione degli stessi alle classi secondo le diverse scelte effettuate e nel limite delle risorse assegnate. 6

7 - I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili di tale operazione; - il rapporto alunni-classe si eleverà di uno 0,20 con riferimento all a.s. 2009/2010 e di uno 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi; - l innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe attualmente vigenti per i vari gradi di istruzione, tenendo conto della presenza di alunni disabili; superamento delle attività di co-docenza e contenimento delle attività in compresenza tra docenti di teoria e insegnanti tecnico-pratici di laboratorio; riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre di scuola di I e II grado; eliminazione della norma che consente di salvaguardare la titolarità del docente nei casi in cui (non? N.d.R.) vi sia stata la riconduzione della cattedra a 18 ore di insegnamento; Restano valide le norme per costituire classi funzionanti presso ospedali e case di cura. Per l istruzione degli adulti, si tiene conto non degli iscritti, ma della serie storica degli scrutinati ed ammessi agli esami finali. Le cattedre sono tutte ricondotte a18 ore, salvaguardando l unitarietà d insegnamento della singola disciplina. determinazione dell organico dei docenti relativo ai corsi per l istruzione degli adulti che tenga conto della serie storica degli alunni scrutinati e non di quelli iscritti; sostegno allo sviluppo di sistemi di istruzione a distanza; graduale piena attuazione della disciplina prevista dal comma 413 dell articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativa alla determinazione dei posti di sostegno per gli alunni disabili. Classi di concorso: Accorpamento delle classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, Docenti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria: formazione intensiva dei docenti che non hanno ancora il titolo per poter insegnare la lingua inglese. Docenti inidonei per motivi di salute: accelerare la procedura per la costituzione di uno specifico ruolo da impiegare anche in altre Amministrazioni. Riconversione professionale dei docenti: attivazione di corsi di riconversione professionale per i docenti in esubero. Utilizzo dei docenti in compiti diversi dall insegnamento: Per i corsi serali si può completare l orario nei corsi diurni. Conferma dell attribuzione volontaria degli spezzoni fino a 6 ore. 7

8 revisione degli gli istituti giuridici che comportano comandi, collocamenti fuori ruolo, utilizzazioni ecc.. Utilizzo dei soprannumerari a seguito delle varie misure di riorganizzazione: supplenze e, nella scuola primaria, per fronteggiare le richieste delle famiglie di un ampliamento del tempo scuola. PERSONALE ATA: Criteri e parametri per la determinazione del personale ATA: azione di contenimento nella misura media del 17 % della dotazione organica, modulando tale misura sui diversi profili e salvaguardando, per quanto possibile, le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell autonomia (assistenti amministrativi): - revisione delle tabelle che attualmente determinano l organico - attribuzione alle scuole di un organico essenziale, lasciando al livello territoriale l intervento sulla complessità e per una più equa e funzionale distribuzione; - promozione di iniziative di qualificazione professionale, procedendo anche alla costituzione dell organico di area C; - revisione dell orario degli assistenti tecnici, ai fini di una maggiore flessibilità. Utilizzazione del personale in esubero e soprannumerario: è prevista la possibilità di utilizzazione anche in altri insegnamenti di ordine e grado diverso, o nel sostegno, in coerenza con i titoli posseduti; nel caso di possesso di titoli che abilitino ad altro insegnamento, si procede al trasferimento. In caso di impossibilità di utilizzazione, i docenti vengono messi a disposizione territorialmente e destinati alla copertura di supplenze non inferiori a 5 mesi, con modalità contrattate regionalmente. Previa modifica al CCNI sulla mobilità, i trasferimenti interprovinciali non devono superare il 20% dei posti disponibili. 8

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