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1 Prot. Serv. Deliberazioni n. 1895/99? S. P. Q. R. C O M U N E D I R O M A ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1999) L anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì nove del mese di luglio, alle ore 9,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 RUTELLI FRANCESCO.... Sindaco 2 TOCCI WALTER Vice Sindaco 3 BORGNA GIOVANNI... Assessore 4 MONTINO ESTERINO. 5 CECCHINI DOMENICO... 6 DEL FATTORE SANDRO FARINELLI FIORELLA PIVA AMEDEO 9 DE PETRIS LOREDANA. 10 GASBARRA ENRICO... Assessore 11 GABRIELE GIUSEPPINA. 12 TOZZI STEFANO. 13 GENTILONI PAOLO MILANA RICCARDO.. 15 PANTANO PAMELA D'ALESSANDRO GIANCARLO 17 MARCHETTI MARIA PIA... Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Del Fattore, Farinelli, Piva, De Petris, Gabriele, Tozzi, Gentiloni, Milana, Pantano, D Alessandro e Marchetti. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S) Deliberazione n Approvazione del Codice di comportamento in attuazione dell'art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del novembre 1998 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, subordinandone l entrata in vigore all approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei servizi previsti agli articoli 44 e 45 del Regolamento stesso; Che in particolare l art. 44 rinvia l approvazione del Codice di Comportamento alla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva prevista dall art. 32 e l Autorità per i servizi Pubblici Locali del Comune di Roma ; Che tale Commissione nominata con Determinazioni Dirigenziali n. 507 del 2 aprile 1999 e n. 642 del 29 aprile 1999 ha esaminato, nelle sedute in data 8 aprile aprile maggio 1999 e 7 maggio 1999 il Codice di Comportamento e la Carta dei servizi proposti dall Amministrazione Comunale, formulando osservazioni e pareri;

2 2 Considerato che in data 24 giugno 1999 il Direttore dell U.O. Concessioni VII, quale responsabile, ha espresso il parere che integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to: L. Boattini ; Che in data 25 giugno 1999 il Dirigente della XIII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Il Dirigente F.to: P. Colusso ; LA GIUNTA COMUNALE delibera di approvare il documento allegato al presente atto del quale forma parte integrante contenente sia il Codice di Comportamento, previsto dall art. 44 del Regolamento Comunale per la Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, sia gli obblighi ed i doveri dei viaggiatori.

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6 6 L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE W. Tocci IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

7 7 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal... al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 9 luglio Dal Campidoglio, lì p. IL SEGRETARIO GENERALE

8 Prot. Serv. Deliberazioni n. 947/00? S. P. Q. R. C O M U N E D I R O M A ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2000) L anno duemila, il giorno di martedì tredici del mese di giugno, alle ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 RUTELLI FRANCESCO.... Sindaco 2 TOCCI WALTER Vice Sindaco 3 BORGNA GIOVANNI... Assessore 4 MONTINO ESTERINO. 5 CECCHINI DOMENICO... 6 DEL FATTORE SANDRO FARINELLI FIORELLA PIVA AMEDEO 9 DE PETRIS LOREDANA. Assessore 10 TOZZI STEFANO. 11 GENTILONI PAOLO MILANA RICCARDO.. 13 PANTANO PAMELA D'ALESSANDRO GIANCARLO 15 MARCHETTI MARIA PIA CIOFFARELLI FRANCESCO Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Piva, De Petris, Gentiloni, Milana, D Alessandro, Marchetti e Cioffarelli. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S) Deliberazione n. 646 Commissione di Garanzia istituita ai sensi dell'art. 5 della deliberazione G.C. n del 9 luglio 1999, che ha approvato il Codice di comportamento in attuazione dell'art. 44 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Sanzioni. Premesso che il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea con deliberazione n. 214 del novembre 1998, subordinandone l entrata in vigore all approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei Servizi, previsti dagli artt. 44 e 45 del Regolamento stesso; Che con deliberazione G.C. n del 9 luglio 1999 è stato adottato il Codice di Comportamento per il settore degli autoservizi pubblici non di linea; Che ai sensi dell art. 5 della predetta deliberazione n è stata istituita una Commissione di Garanzia cui è stato attribuito il compito di acquisire notizie di violazione dei doveri previsti da norme di legge, di Regolamento e del Codice di comportamento e di sanzionare i comportamenti illegittimi, previo accertamento delle responsabilità;

9 2 Che la Commissione di Garanzia, costituita con Determinazioni Dirigenziali nn del 30 ottobre 1999 e 2141 del 25 novembre 1999, si è regolarmente insediata ed ha iniziato la propria attività istituzionale; Che è emersa la necessità di coordinare l irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Comportamento, dal Regolamento e dalla normativa nazionale e regionale in materia; Che inoltre, per ragioni di omogeneità e completezza, si reputa opportuno attribuire alla Commissione anche la funzione istruttoria relativamente alle violazioni previste dall art. 3, comma 2 legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 ai fini dell irrogazione delle sanzioni di cui all art. 4 della stessa legge; Che al fine di consentire alla Commissione di Garanzia di verificare la correttezza e la legalità del comportamento generale del soggetto titolare di licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma ed attivare procedimenti istruttori a carico dei contravventori, appare opportuno attribuire alla medesima la competenza a conoscere ogni violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del Codice di Comportamento; Che in caso di ripetute trasgressioni nell arco di un biennio dei doveri previsti dal Codice di Comportamento sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui all art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21; Che a coloro che commettano nell arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice della Strada e nell ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore dell Aeroporto Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da un mese a sei mesi, in considerazione della gravità delle violazioni commesse; Che inoltre il titolare di licenza e autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell art. 34 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 214 del 12/13 novembre 1998; Che il Codice di comportamento prevede obblighi e doveri anche nei confronti dei viaggiatori; Considerato che in data 1 giugno 2000 il Direttore della V U.O. del Dipartimento VII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to: V. Tognacci ; LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA per i motivi espressi in narrativa, di modificare l art. 5, commi 1, 3 e 5 della deliberazione n del 9 luglio 1999, che risultano così sostituiti: Il comma 5.1 è così sostituito: 5.1 Sanzioni Salvo quanto disposto dall art. 4, della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, alla violazione dei doveri previsti dal presente Codice di comportamento consegue l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 86, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

10 3 Della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al sostituto risponde, in via solidale, anche il titolare della licenza. In caso di ripetute trasgressioni nell arco di un biennio dei doveri sopra indicati sarà applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dal servizio, di cui all art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, nella misura ridotta da un minimo di giorni 5 ad un massimo di giorni 21. A coloro che commettano nell arco di un biennio più di due infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare alle norme contenute nel Codice della Strada e nell ordinanza n. 14/99 e successive modifiche emanata dal Direttore dell Aeroporto Leonardo da Vinci sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da uno a sei mesi e il titolare di licenza o autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio incorrerà nella revoca del titolo, ai sensi dell art. 34 del Regolamento approvato con Del. C.C. n. 214 del 12/13 novembre Il comma 5.3 è così sostituito: 5.3 Commissione di Garanzia Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al numero 1 del presente articolo e all art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente codice, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l interessato, esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del trasgressore ed indicare la natura e la misura della sanzione da applicare. La Commissione di Garanzia è composta da un membro appartenente all Autorità per i Pubblici Servizi Locali, da un membro appartenente all Avvocatura Comunale, da un membro appartenente all Ufficio Legale Regionale. I componenti della Commissione di Garanzia durano in carica due anni e sono nominati con Determinazione Dirigenziale su designazione delle Amministrazioni d appartenenza. La Commissione si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma. Le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal membro appartenente all Autorità per i Pubblici Servizi Locali. Al comma 5.5 Fondo della qualità del servizio le parole dei doveri previsti dal Codice di comportamento sono sostituite con le parole dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S)

11 4 IL PRESIDENTE W. Tocci IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 giugno Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE

12 Prot. Serv. Deliberazioni n. 953/03? S. P. Q. R. C O M U N E D I R O M A ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2003) L anno duemilatre, il giorno di mercoledì trenta del mese di luglio, alle ore 13,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 VELTRONI WALTER... Sindaco 2 GARAVAGLIA MARIAPIA.. Vice Sindaco 3 BORGNA GIOVANNI... Assessore 4 CAUSI MARCO... 5 CIOFFARELLI FRANCESCO 6 COSCIA MARIA 7 D'ALESSANDRO GIANCARLO 8 ESPOSITO DARIO. 9 FERRARO LILIANA. 10 GRAMAGLIA MARIELLA... Assessore 11 MILANO RAFFAELA MINELLI CLAUDIO.. 13 MORASSUT ROBERTO NIERI LUIGI PANTANO PAMELA 16 VALENTINI DANIELA 17 DI CARLO MARIO... Sono presenti l On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S) A questo punto l Assessore Valentini esce dall Aula. (O M I S S I S) Deliberazione n. 454 Modifica della deliberazione G.C. n del 9 luglio Codice di comportamento del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Premesso che con deliberazione G.C. n del 9 luglio 1999 è stata data approvazione del Codice di comportamento in attuazione dell art. 44 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; Che tale codice comprende oltre ai principi fondamentali anche gli obblighi dei conducenti di tutti i veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea, nonché agli obblighi specifici dei conducenti taxi e dei conducenti vetture N.C.C.; Che sono previste sanzioni per le violazioni del codice di comportamento;

13 2 Considerato che al punto 5.3 di tale provvedimento è prevista l istituzione di una Commissione di garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presene codice; verificare la fondatezza delle notizie in contraddittorio con l interessato; esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare; Che tale Commissione è stata istituita dal 1999 ed è attualmente operante; Che il punto 5.4 prevede lo svolgimento del relativo procedimento sanzionatorio ed in particolare all ultimo capoverso che la sanzione sarà adottata con disposizione dirigenziale del Direttore del Dipartimento ; Ritenuto che al fine di snellire il suddetto procedimento, le sanzioni debbano essere adottate con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale, anziché del Direttore del Dipartimento VII; Che in data 23 luglio 2003 il Direttore della U.O. Trasporto Pubblico Locale ha espresso il parere che integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Direttore F.to: M. Fagioli ; LA GIUNTA COMUNALE delibera di approvare la modifica del punto 5.4, ultimo capoverso della deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 nel modo che segue: La sanzione sarà adottata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE W. Veltroni M. Garavaglia IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo

14 3 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal.... al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 30 luglio Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE...

15 Protocollo RC n /08 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2008) L anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventinove del mese di ottobre, alle ore 15,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 CUTRUFO MAURO... Vice Sindaco 3 ANTONIOZZI ALFREDO.. Assessore 4 BELVISO SVEVA... 5 BORDONI DAVIDE... 6 CASTIGLIONE EZIO 7 CAVALLARI ENRICO... 8 CORSINI MARCO Assessore 9 CROPPI UMBERTO DE LILLO FABIO GHERA FABRIZIO. 12 MARCHI SERGIO.. 13 MARSILIO LAURA... Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Cavallari, Croppi, De Lillo, Ghera e Marchi. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) Deliberazione n. 346 Commissione di Garanzia istituita ai sensi del "Codice di Comportamento" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1406/1999, in attuazione dell'art. 44 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Modifica dell'art. 5 comma 3 del predetto "Codice di Comportamento" come già modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 18 giugno Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del novembre 1998 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, subordinandone l entrata in vigore nell approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei Servizi, previsti dagli artt. 44 e 45 del Regolamento stesso; Che la Giunta Comunale, con deliberazione n del 9 luglio 1999, ha approvato il Codice di Comportamento previsto dall art. 44 del Regolamento predetto, che disciplina sia gli obblighi dei conducenti titolari di autorizzazione di noleggio, nonché gli obblighi specifici dei conducenti dei taxi e gli obblighi e i doveri dei viaggiatori; Che ai sensi dell art. 5 comma 3 del predetto Codice è stata istituita la Commissione di Garanzia cui è attribuito il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, da norme regolamentari nonché dalle

16 2 disposizioni del codice medesimo, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l interessato, di esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente e di indicare la sanzione applicabile; Che con deliberazione Giunta Comunale n. 363 del 18 giugno 2003 è stato modificato l art. 5.3 del citato Codice di Comportamento prevedendo che la Commissione di Garanzia sia composta dai membri designati e dall Agenzia di controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma con funzioni di Presidente e dall Avvocatura Comunale e dall Ufficio Legale della Regione Lazio; Che con nota n. 779 del 14 novembre 2007 l Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma ha comunicato che Poiché l Agenzia ritiene che sono ormai venute meno le ragioni di tale presenza in seno al detto organismo, la stessa si è determinata nel non voler più esprimere la designazione a lei riservata ; Che con nota n del 21 gennaio 2008 l Avvocatura Comunale ha comunicato che Stante il conflitto di interessi a cui si esporrebbe questo Ufficio nell adempimento delle sue funzioni in difesa dell Amministrazione in giudizi aventi ad oggetto provvedimenti emessi dal suddetto organo di garanzia, non si ritiene opportuna la presenza in seno a detto organismo di un avvocato ; Che, preso atto delle comunicazioni di cui sopra, al fine di garantire l operatività di tale organismo, si rende necessario ed opportuno provvedere alla modifica del comma 3 dell art. 5 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 1406/1999, così come modificato dalla deliberazione Giunta Comunale n. 363/2003; Che dalla scadenza del mandato della precedente Commissione di Garanzia, si sono accumulati numerosi esposti e segnalazioni che necessitano di urgente esame da parte della Commissione stessa; Che si ritiene opportuno che la Commissione di Garanzia sia comporta da tre membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero di membri potrà salire a cinque in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della Commissione medesima; Che la Commissione sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica; Che ai membri ed ai segretari, nominati con Determinazione Dirigenziale della competente U.O. del Dipartimento VII sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283/2000; Che, i componenti della Commissione di Garanzia dureranno in carica due anni e potranno essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per revoca; Che, la Commissione di Garanzia, per lo svolgimento dei suoi lavori, si avvarrà di personale, sede e mezzi messi a disposizione dal Comune di Roma; Considerato che in data 22 ottobre 2008 il Dirigente della U.O. Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento VII del servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Taccari ; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

17 3 LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA per i motivi espressi in narrativa, di modificare l art. 5 comma 3 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione Giunta Comunale n del 9 luglio 1999, come già modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 363 del 18 giugno 2003, nel modo seguente: Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al comma 1 del presente articolo e all art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 e successive modificazioni, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del codice stesso, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l interessato, di esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente e di indicare la sanzione da applicare. La Commissione di Garanzia è composta da tre membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero dei membri potrà salire a cinque in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della Commissione medesima. La Commissione sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica. Ai membri ed ai segretari, nominati con Determinazione Dirigenziale della competente U.O. del Dipartimento VII, sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283/2000. I componenti della Commissione di Garanzia dureranno in carica due anni e possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per revoca. La Commissione di Garanzia si avvarrà, inoltre, di sede, mezzi messi a disposizione dal Dipartimento VII del Comune di Roma.. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE M. Cutrufo IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

18 4 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 ottobre Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE...

19 Protocollo RC n /09 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2009) L anno duemilanove, il giorno di mercoledì cinque del mese di agosto, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 CUTRUFO MAURO... Vice Sindaco 3 ANTONIOZZI ALFREDO.. Assessore 4 BELVISO SVEVA... 5 BORDONI DAVIDE... 6 CAVALLARI ENRICO... 7 CORSINI MARCO CROPPI UMBERTO... Assessore 9 DE LILLO FABIO GHERA FABRIZIO. 11 MARCHI SERGIO.. 12 MARSILIO LAURA LEO MAURIZIO. Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) Deliberazione n. 253 Modifica del "Codice di Comportamento" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e s.m.i. art. 2 Obblighi dei conducenti - e art. 5 - Violazioni del Codice di Comportamento -. Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 214 del novembre 1998 ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, subordinandone l entrata in vigore all approvazione del Codice di Comportamento e della Carta dei Servizi, previsti dagli artt. 44 e 45 del Regolamento stesso; Che la Giunta Comunale con provvedimento n del 9 luglio 1999 ha approvato sia il Codice di Comportamento previsto dall art. 44 del suddetto Regolamento, sia gli obblighi e i doveri dei viaggiatori; Che ai sensi dell art. 5.3 del predetto Codice è stata istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del presente codice; verificare la fondatezza delle notizie in contraddittorio con l interessato; esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare ; Che con deliberazione Giunta Comunale n. 646/2000, sono state attribuite alla Commissione di Garanzia nuove ed importanti funzioni che hanno ampliato i poteri della

20 2 Commissione medesima in relazione all esame degli esposti per violazioni previste e sanzionate dall art. 4 della L.R. n. 58/1993 e dei verbali emessi dalle forze dell ordine relativi essenzialmente a violazioni degli artt. 80, 86 del Codice della Strada e n del Codice della Navigazione; Che con deliberazione Giunta Comunale n. 363 del 18 giugno 2003 è stato modificato l art. 5.3 del suddetto Codice di Comportamento prevedendo che la Commissione di Garanzia sia composta da tre membri designati uno dall Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma con funzioni di Presidente uno nominato dall Avvocatura Comunale ed il terzo designato dall Ufficio Legale della Regione Lazio; Che l Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali del Comune di Roma, con nota n. 779 del 14 novembre 2007, ha comunicato espressamente che poiché l Agenzia ritiene che sono ormai venute meno le ragioni di tale presenza in seno al detto organismo, la stessa si è determinata nel non voler più esprimere la designazione a lei riservata ; Che, con nota n del 21 gennaio 2008, l Avvocatura Comunale ha comunicato che stante il conflitto di interessi a cui si esporrebbe questo Ufficio nell adempimento delle sue funzioni in difesa dell Amministrazione in giudizi aventi ad oggetto provvedimenti emessi dal suddetto organo di garanzia, non si ritiene opportuna la presenza in seno a detto organismo di un avvocato ; Che tale circostanza ha comportato la necessità di modificare l art. 5.3 del Codice di Comportamento; Che con deliberazione Giunta Comunale n. 346 del 29 ottobre 2008 è stato nuovamente modificata la citata norma prevedendo che la Commissione di Garanzia sia composta da tre membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero dei membri potrà salire a cinque in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della Commissione medesima... e che la stessa... sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica ; Che nel corso degli anni anche a causa della mancata nomina della Commissione alla scadenza del biennio 2006/2007 si è determinato un arretrato di pratiche da istruire e sottoporre alla valutazione della Commissione stessa; Che con D.D. n. 29 del 13 gennaio 2009 è stata nominata la nuova Commissione di Garanzia; Che comunque al fine di ovviare alla situazione sopra descritta, evadere le pratiche arretrate e garantire la continuità dei lavori, si rende necessario aumentare il numero dei membri della Commissione prevedendo anche la possibilità che il Presidente costituisca apposite Sottocommissioni, alle quali demandare l istruttoria ed il contraddittorio con gli interessati; Che pertanto si ritiene opportuno portare a sette il numero di membri della Commissione di Garanzia scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche; Che inoltre il Consiglio Comunale con mozione n. 65 del 16 gennaio 2009 ha chiesto di attuare ogni misura necessaria per garantire che i conducenti taxi adottino un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico anche attraverso una modificazione del Codice di Comportamento di cui alla deliberazione n del 9 luglio 1999; Che si ritiene opportuno estendere tale obbligo anche al noleggio autovetture con conducente introducendo una modifica dell art. 2 del suddetto Codice di Comportamento che riguarda gli obblighi dei conducenti;

21 3 Considerato che in data 24 luglio 2009 il Direttore dell Ufficio Temporaneo di Scopo ha espresso il parere che integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to: G. Serra ; Che non è necessario acquisire il parere della Ragioneria Generale in quanto il provvedimento non ha rilevanza contabile; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull orientamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Tutto quanto sopra premesso e considerato LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di modificare il Codice di Comportamento, approvato con deliberazione Giunta Comunale n del 9 luglio 1999, modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 363 del 18 giugno 2003 e Giunta Comunale n. 346 del 29 ottobre 2008, come di seguito specificato: 1) all art. 2 obblighi del conducente è aggiunto il seguente punto 15) adottare un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico di cui sono incaricati (scarpe, camicia, pantaloni, t-shirt e polo); 2) l art. 5.3 Commissione di Garanzia è così sostituito Al fine della irrogazione delle sanzioni indicate al comma 1 del presente articolo e all art. 4 della legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 e successive modificazioni, è istituita una Commissione di Garanzia con il compito di acquisire ogni eventuale notizia di violazione dei doveri previsti da norme di legge, regolamento e dalle disposizioni del codice stesso, verificandone la fondatezza in contraddittorio con l interessato, di esprimere un giudizio sulla eventuale responsabilità del conducente ed indicare la sanzione da applicare. La Commissione di Garanzia è composta da cinque membri scelti tra esperti in materia con specifiche competenze tecniche, giuridiche ed economiche. Il numero dei membri potrà salire a sette in relazione a motivate esigenze connesse ad onerosi e crescenti carichi di lavoro inerenti l esame degli esposti e delle segnalazioni sottoposti al giudizio della Commissione medesima. Il Presidente, può costituire apposite sottocommissioni alle quali demandare l attività istruttoria propedeutica alla decisione finale che spetterà comunque alla Commissione. La Commissione medesima sarà coadiuvata, per lo svolgimento dei lavori, da un massimo di due rappresentanti dell Amministrazione Comunale, con compiti di segreteria tecnica. Ai membri ed ai segretari, nominati con Determinazione Dirigenziale da parte del competente Ufficio dell Amministrazione, sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283/2000. I componenti della Commissione di Garanzia dureranno in carica due anni e possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per revoca.

22 4 La Commissione di Garanzia si avvarrà, inoltre, di sede, mezzi messi a disposizione dal Dipartimento VII del Comune di Roma.. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE G. Alemanno M. Cutrufo IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

23 5 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 agosto Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE....

24 Protocollo RC n /10 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2010) L anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 15,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 CUTRUFO MAURO... Vice Sindaco 3 ANTONIOZZI ALFREDO.. Assessore 4 BELVISO SVEVA... 5 BORDONI DAVIDE... 6 CAVALLARI ENRICO... 7 CORSINI MARCO CROPPI UMBERTO... Assessore 9 DE LILLO FABIO GHERA FABRIZIO. 11 MARCHI SERGIO.. 12 MARSILIO LAURA LEO MAURIZIO. Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi e Leo. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) Deliberazione n. 82 Integrazione al "Codice di Comportamento" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1406/1999 e ss.mm.ii. Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, successivamente modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 e n. 11/2010; Che, in attuazione dell art. 44 del predetto Regolamento, con deliberazione Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 è stato approvato il Codice di Comportamento successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 646/2000, n. 363/2003, n. 346/2008 e n. 253/2009; Che, con deliberazione n. 58 del 12 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha demandato alla Giunta Comunale di provvedere all aggiornamento del Codice di Comportamento, entro e non oltre 90 giorni dall approvazione della deliberazione, introducendo all articolo relativo agli Obblighi del Conducente quanto segue: al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 22,00 alle ore 7,00), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all interno dell indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole ;

25 2 Che, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla predetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2010, si rende necessario procedere alla integrazione del Codice di Comportamento di cui all art. 44 del suddetto Regolamento Comunale; Tenuto conto che in data 7 novembre 2010 il Direttore dell Ufficio Temporaneo di Scopo Trasporto Pubblico non di Linea ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su indicata proposta di deliberazione. Il Direttore F.to: G. Serra ; Che non è necessario acquisire il parere della Ragioneria Generale in quanto il provvedimento non ha rilevanza contabile; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12 luglio 2010; Per i motivi esposti in narrativa: LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA di integrare il Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e successivamente modificato con deliberazioni Giunta Comunale n. 363/2003, 346/2008, 253/2009, come di seguito riportato: all art. 2 obblighi del conducente è aggiunto il seguente punto 16): Al termine della corsa, opportunamente, durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 7), attendere che il passeggero abbia fatto ingresso all interno dell indirizzo di destinazione, in caso di trasporto di donne sole. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE M. Cutrufo IL SEGRETARIO GENERALE L. Iudicello

26 3 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 24 novembre Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE...

27 Protocollo RC n /12 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2012) L anno duemiladodici, il giorno di venerdì diciannove del mese di ottobre, alle ore 12,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 BELVISO SVEVA.... Vice Sindaco 3 AURIGEMMA ANTONIO. Assessore 4 BORDONI DAVIDE... 5 CAVALLARI ENRICO CORSINI MARCO DE PALO GIANLUIGI.. 8 FUNARI LUCIA.. Assessore 9 GASPERINI DINO. 10 GHERA FABRIZIO. 11 LAMANDA CARMINE.. 12 SENSI ROSELLA 13 VISCONTI MARCO... Sono presenti l On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Cavallari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Visconti. Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. (O M I S S I S) Deliberazione n. 295 Modifiche e integrazioni al Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e s.m.i. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 è stato approvato il Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; Che il predetto Codice è stato modificato e integrato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazione della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010; Che con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 68 dell 8/9 novembre 2011 è stato approvato il nuovo Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; Che è necessario apportare alcune limitate modifiche sia all art. 2, allo scopo di recepire la disposizione riportata all art. 34, comma 5, del nuovo Regolamento Capitolino relativa all abbigliamento obbligatorio dei conducenti, sia all art. 5 del Codice di Comportamento, allo scopo di snellire e ottimizzare i procedimenti anche a fronte del loro rilevante numero per consentire particolare attenzione alle infrazioni di maggior rilevanza;

28 2 Considerato che in data 11 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Babusci ; Preso atto che in data 11 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato ai sensi dell art. 29, comma 1, lettera h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Direttore F.to: G. Serra; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Per i motivi espressi in premessa LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA di modificare e integrare il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazione della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010, come di seguito riportato: 1. l art. 2 Obblighi dei conducenti, punto 15, è così sostituito adottare un abbigliamento di lavoro consono al servizio pubblico di cui sono incaricati (scarpe chiuse, camicia abbottonata, t-shirt o polo e pantaloni lunghi fino alla caviglia) ; 2. l art. 5.1 Sanzioni, comma 2, è abrogato; 3. l art. 5.1 Sanzioni, comma 4, è così sostituito A coloro che commettano nell arco di un biennio più di tre infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità aeroportuali, si applica la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da uno a sei mesi. Ai sensi dell art. 36 del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 68 dell 8/9 novembre 2010, al titolare di licenza o autorizzazione che non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato il titolo ; 4. all art. 5.1 Sanzioni è aggiunto il comma 5 Alla violazione dell art. 2, punto 15, del presente Codice di Comportamento relativo all abbigliamento obbligatorio dei conducenti, consegue la specifica sanzione della sospensione della licenza per un periodo di 3 giorni ; 5. all art. 5.1 Sanzioni é aggiunto il comma 6 Dell infrazione commessa dal conducente risponde, in via solidale, il titolare della licenza taxi o dell autorizzazione N.C.C. ;

29 3 6. i commi da 2 a 6 dell art. 5.4 Procedimento sanzionatorio sono così sostituiti Ad eccezione delle infrazioni per le quali la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 68 dell 8/9 novembre 2011 e il presente Codice di Comportamento prevedono l applicazione di specifiche sanzioni, si procede alla suddetta contestazione solo qualora siano state commesse almeno quattro infrazioni nell arco di un biennio. In tal caso la sanzione comprenderà cumulativamente tutti i relativi addebiti. Nel caso di notizie di violazione non accertate dagli organi di vigilanza, la Commissione di Garanzia verifica preventivamente la sussistenza degli estremi per la loro procedibilità. La Commissione di Garanzia esprime il proprio parere vincolante circa la responsabilità del conducente e l entità della sanzione da comminare la quale è adottata con determinazione del Dirigente dell Unità Organizzativa Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti. Le suddette disposizioni si applicano anche ai procedimenti sanzionatori relativi a infrazioni commesse prima della data di esecutività della presente deliberazione e per le quali la Commissione di Garanzia non ha, a tale data, espresso il proprio parere. L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE G. Alemanno IL VICE SEGRETARIO GENERALE L. Maggio

30 4 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 19 ottobre Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE...

31 Protocollo RC n. 7034/13 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 19 APRILE 2013) L anno duemilatredici, il giorno di venerdì diciannove del mese di aprile, alle ore 11,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 BELVISO SVEVA.... Vice Sindaco 3 BARBUSCIA BARBARA... Assessore 4 BORDONI DAVIDE... 5 CAVALLARI ENRICO CORSINI MARCO DE PALO GIANLUIGI.. 8 FUNARI LUCIA.. Assessore 9 GASPERINI DINO. 10 GHERA FABRIZIO LAMANDA CARMINE SENSI ROSELLA 13 SPENA MARIA... Sono presenti gli Assessori Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) Deliberazione n. 159 Modifiche e integrazioni al Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea approvato con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e s.m.i. Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 è stato approvato il Codice di Comportamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea; Che il predetto Codice è stato modificato e integrato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010 e n. 295 del 19 ottobre 2012; Che, allo scopo di migliorare la commisurazione dell entità della sanzione all effettiva gravità dell infrazione commessa, si ritiene necessario ridefinire le sanzioni concernenti le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità aeroportuali, considerato che per le infrazioni di maggiore gravità le norme prevedono l applicazione di specifiche sanzioni; Che pertanto occorre apportare alcune ulteriori modifiche all art. 5 del Codice di Comportamento rispetto a quelle già apportate al medesimo articolo con le predette deliberazioni nn. 646/2000 e 295/2012, anche allo scopo di snellire e ottimizzare i procedimenti a fronte del loro rilevante numero;

32 2 Considerato che in data 19 aprile 2013 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di Linea, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: G. Babusci ; Preso atto che in data 19 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato ai sensi dell art. 29, comma 1, lettera h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Direttore F.to: G. Serra; Che in data 19 aprile 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Dirigente F.to: G. Ruiz ; Per i motivi espressi in premessa LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA di modificare e integrare il Codice di Comportamento degli operatori degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n del 9 luglio 1999 e successivamente modificato e integrato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 646 del 13 giugno 2000, n. 454 del 30 luglio 2003, n. 346 del 29 ottobre 2008 e n. 253 del 5 agosto 2009, nonché con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 82 del 24 novembre 2010 e n. 295 del 19 ottobre 2012, come di seguito riportato: l art. 5.1 Sanzioni, comma 3 (ex comma 4 a seguito dell abrogazione del comma 2 intervenuta con deliberazione della Giunta Capitolina n. 295 del 19 ottobre 2012), primo periodo A coloro che commettano nell arco di un biennio più di tre infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità aeroportuali, sarà applicabile la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da uno a sei mesi è così sostituito: A coloro che commettano in un anno più di tre infrazioni a disposizioni legislative e regolamentari nonché alle ordinanze emanate dalle autorità aeroportuali, sarà applicata la sanzione pecuniaria compresa da 100,00 a 400,00 Euro e, qualora indicato dalla Commissione di Garanzia, la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio nella misura compresa da cinque a sessanta giorni ; l art. 5.4 Sanzioni, comma 2, primo periodo Ad eccezione delle infrazioni per le quali la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 68 dell 8/9 novembre 2011, e il presente Codice di Comportamento prevedono l applicazione di specifiche sanzioni per le singole infrazioni, si procede alla suddetta contestazione solo qualora siano state commesse

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