ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS PER UNA COLLABORAZIONE IN TRA
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1 ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS PER UNA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI TRA il CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato CNS, operante in Via Giano della Bella, n. 27 Roma presso l Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, C.F , nella persona del Direttore Generale, Dott. Giancarlo Maria Liumbruno; E la FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS, di seguito denominata Fondazione, C.F. e P.IVA , con sede legale in Roma, Largo Francesco Vito, 1 nella persona del Prof. Marco Elefanti, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la Fondazione PREMESSO CHE: - il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l Istituto Superiore di Sanità, il Centro nazionale sangue, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219 Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati ; - il succitato Decreto prevede, fra l altro, che il CNS operi in posizione di autonomia funzionale rispetto all Istituto Superiore di Sanità; - il CNS esercita le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico della 1
2 Rete italiana delle Banche di sangue cordonale, di seguito denominata ITCBN ( Italian Cord Blood Network ), ai sensi del Decreto 18 novembre 2009 Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue cordonale, Gazzetta Ufficiale serie generale n.303 del ; - il CNS è impegnato nello sviluppo di specifici progetti di ricerca nel campo delle cellule staminali emopoietiche (CSE) del sangue cordonale anche in riferimento al miglioramento della qualità e della standardizzazione delle procedure operative applicate dalla ITCBN; - il CNS, nell ambito delle funzioni istituzionali ad esso demandate dal Ministero della Salute, deve provvedere alla centralizzazione, analisi e elaborazione dei dati di attività delle Banche di sangue cordonale che operano sul territorio nazionale; - la conoscenza delle attività di raccolta, caratterizzazione, conservazione e cessione delle CSE costituisce elemento determinante per la definizione di programmi annuali di sviluppo di tali attività (Legge 219/05, Art.10 comma 3) sul territorio nazionale finalizzati al sostegno dell attività trapiantologica all interno del Sistema Sanitario Nazionale; - il Servizio Trasfusionale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS (di seguito Servizio Trasfusionale) all interno del quale è operativa la Banca di sangue da cordone ombelicale della Fondazione ( UNICATT Cord Blood Bank ), esprime professionalità di elevato valore scientifico e tecnico nell ambito della Rete trasfusionale della Regione Lazio e a livello nazionale; - la UNICATT Cord Blood Bank fa parte della rete ITCBN e partecipa attivamente alle attività di promozione e coordinamento di Gruppi di lavoro su temi scientifici relativi alla qualità biologica del sangue cordonale; - il CNS e la Fondazione, vista la proficua esperienza collaborativa, intendono 2
3 valorizzare, in un ottica di reciproco vantaggio, le rilevanti esperienze maturate, tenuto conto dell importanza dei risultati attesi e degli obiettivi da perseguire. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto 1. 1 Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e la Fondazione, in materia di attività trasfusionali, finalizzata al supporto delle attività di coordinamento tecnico della Rete italiana della Banche di sangue cordonale (ITCBN), anche con riferimento al supporto delle attività ispettive dei programmi trapianti e con riferimento allo sviluppo di progetti di ricerca scientifica, volti a migliorare i requisiti di qualità del sangue cordonale, donato a scopo solidaristico e dedicato, e ad omogeneizzare gli standard operativi della Rete (Allegato A). Articolo 2 Responsabile scientifico 2.1 Il CNS e la Fondazione per il tramite del ITCBN partecipano al raggiungimento degli obiettivi di cui all art. 1 tramite l impiego di proprie risorse umane. In particolare: - per quanto riguarda il CNS il Responsabile scientifico è il Dott. Giancarlo Maria Liumbruno; - per quanto riguarda la Fondazione, le Parti individuano nella Dott.ssa Maria Bianchi, Dirigente Medico dell'u.o.c. di Emotrasfusione, il professionista da coinvolgere nella collaborazione in argomento. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori. 2.2 L attività oggetto della collaborazione potrà essere prestata mediante più accessi presso il CNS, corrente in Roma, Via Giano della Bella, 27, o in sede diversa 3
4 da quella del CNS; Articolo 3 Pianificazione delle attività 3.1 Le Parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all art. 1, nel rispetto dell importo massimo previsto dal successivo art Il CNS potrà procedere, previo accordo con la Fondazione e senza arrecare pregiudizio alcuno allo svolgimento dell ordinaria attività istituzionale della medesima, ad accertamenti finalizzati a verificare lo stato di avanzamento delle attività e la conformità dell impostazione e conduzione del lavoro agli obiettivi prefissati. Art. 4 Durata 4.1 Il presente accordo ha durata con decorrenza annuale dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previo espresso accordo scritto tra le Parti. Articolo 5 Aspetti economici 5.1 Per l attività prevista dal presente accordo il CNS riconosce alla Fondazione una quota omnicomprensiva massima annuale di ,00 (quindicimila/00), come stabilito negli allegati B piano economico generale. Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 2, 3 del D.P.R. 26/1/72 n Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso alla Dott.ssa Maria Bianchi delle spese di trasferta, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza 4
5 del pubblico impiego. 5.3 Il CNS comunicherà alla Fondazione l avvenuta prestazione dell attività stabilita con il presente accordo ogni trimestre. La liquidazione delle relative competenze avverrà tramite pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Fondazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Articolo 6 Svolgimento delle attività 6.1 La Dott.ssa Maria Bianchi è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS, o a persona dallo stesso all uopo delegata. 6.2 La Dott.ssa Maria Bianchi è autorizzata all utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS, o persona dallo stesso all uopo delegata. Art. 7 Riservatezza e Privacy 7.1 Le parti, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell espletamento delle attività concordate, sono tenute al segreto professionale e si impegnano a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali siano venuta a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e al regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) e successive modifiche ed integrazioni. 7.2 Le Parti provvedono, in particolare, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 5
6 Art. 8 Risoluzione 8.1 Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, PEC o corriere qualora uno dei contraenti dichiari l impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione, o per gravi inadempienze rispetto a quanto previsto dall accordo. 8.2 Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto per giustificati motivi con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. Art. 9 Controversie 9.1 Per qualunque controversia relativa all interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le Parti eleggono domicilio nelle sedi in epigrafe indicate e individuano quale Foro di competenza, quello di Roma. Art. 10 Oneri fiscali 10.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del a carico della Parte interessata Gli oneri dell imposta di bollo sull originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Sangue con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell Agenzia delle Entrate n del 7 marzo Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione potranno essere apportate ed avranno efficacia, previo accordo dei contraenti, solo con la forma scritta e la stipula di un nuovo accordo. 6
7 Roma, Il Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue (Dott. Giancarlo Maria Liumbruno) Roma, Il Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ( Prof. Marco Elefanti ) Allegati: Allegato A: attività di ricerca Allegati B,B1,B2: allegati economici Allegato C: Informazioni bancarie Allegato C1: Dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 dpr 600/73 Allegato C2: Dichiarazione ex L. 136/2010 estremi identificativi dei conti correnti dedicati Allegato E: Fac-simile Rendiconto contabile Allegato F: Fac-simile Relazione scientifica finale 7
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