CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E TERZO DI AQUILEIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE
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1 CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERVIGNANO DEL FRIULI E TERZO DI AQUILEIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE L'anno 2014 il giorno 3 (tre) del mese di Ottobre, tra il Comune di Cervignano del Friuli C.F (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco dott. Gianluigi Savino ed il Comune di Terzo di Aquileia C.F (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Michele Tibald, si conviene e si stipula quanto segue; PREMESSO che l Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli con delibera di C.C. n. 65 del 30 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e l Amministrazione comunale di Terzo di Aquileia con delibera di C.C. n. 17 del 25 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art. 10 del D.P.R., n. 465 del ; ART. 1 - OGGETTO E FINALITA I Comuni di Cervignano del Friuli (Classe II) provincia di Udine e di Terzo di Aquileia (Classe IV) provincia di Udine, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo, tra l altro, un risparmio della relativa spesa. ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE Il Comune di Cervignano del Friuli assume la veste di Comune Capo Convenzione. Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete: - la nomina e revoca del Segretario Comunale, ai sensi dell art. 99, del D. Lgs n. 267/2000 previa intesa con il Sindaco del Comune di Terzo di Aquileia;
2 - la concessione di congedi, permessi, aspettative ed in generale l adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco di Terzo di Aquileia cui vanno comunicati i singoli atti adottati. ART. 3 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO Si da atto che i Comuni già svolgono il servizio di segreteria in forma convenzionata e che la sede è già coperta. La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) ed è da intendersi produttiva di effetti fino al 15 ottobre Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un periodo di durata da concordare tra le parti. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza. Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali; - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni. Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci dei Comuni di Cervignano del Friuli e di Terzo di Aquileia hanno la possibilità di definire, con l accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, fra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario resta in carica. Ove non si pervenga all accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione. ART. 4 COORDINAMENTO E MODALITA DI CONSULTAZIONE Il Comune di Cervignano del Friuli assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall art. 97 del D.Lgs n. 267/2000. Il Comune di Cervignano del Friuli tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con la Prefettura-U.T.G. di Trieste, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia.
3 Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne l altro. Le consultazioni per l adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci. Il Comune Capo Convenzione si impegna a consentire al Comune di Terzo di Aquileia la visione degli atti inerenti il servizio del Segretario. ART.5 - MODALITA OPERATIVE E ORARIO DI LAVORO Il Segretario Comunale, nell ambito dell assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro secondo uno schema concordato, correlandola in modo flessibile alle esigenze connesse all espletamento dell incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, garantendo una prestazione dell orario di lavoro settimanale di: - 60 % nel Comune di Cervignano del Friuli - 40 % nel Comune di Terzo di Aquileia I Sindaci dei due Comuni Convenzionati, al fine di soddisfare meglio le esigenze di servizio delle rispettive Amministrazioni, nell interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche dell orario stabilito in precedenza, ove sussistano giustificati motivi che rendano necessaria la presenza del Segretario in un Ente anziché nell altro. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata individuato nel Vicesegretario del Comune di Cervignano del Friuli. Il Vicesegretario sostituirà il Segretario per i compiti e le funzioni previste dagli art. 97 e, qualora esercitati, i compiti e le funzioni previste dall art. 107 del D.Lgs n. 267/2000. ART.6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
4 Al Segretario Comunale, incaricato del servizio di segreteria in forma associata, verrà corrisposto ai sensi dell art. 45 del C.C.N.L. del , oltre al trattamento economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento in godimento. Resta salva la facoltà di ciascun Comune di attribuire al Segretario la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all art. 41 co 4 del CCNL dei segretari del 16 maggio 2001 secondo le condizioni, i criteri, i limiti e i parametri previsti dagli accordi di contrattazione decentrata vigente. Tali maggiorazioni impegneranno esclusivamente l Ente che le avrà attribuite. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il Comune di Cervignano del Friuli, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. ART. 7- RAPPORTI FINANZIARI Ogni trimestre il Comune di Cervignano del Friuli comunicherà al Comune di Terzo di Aquileia il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Terzo di Aquileia provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dal CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente, graverà su ciascun comune nella seguente proporzione: -Comune di Cervignano del Friuli 60% -Comune di Terzo di Aquileia 40%. Le spese di viaggio effettivamente sostenute dal Segretario Comunale, relative agli accessi ai Comuni convenzionati, con la quantificazioni stabilita sulla base di disposizioni di legge, saranno oggetto di riparto nelle percentuali sopra indicate ed a tal fine viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni
5 collegati da idonei mezzi di trasporto. Sarà oggetto di riparto nelle medesime percentuali anche la spesa relativa ai buoni pasto. In proporzione al riparto del trattamento economico saranno suddivise le spese per incombenze di comune interesse quali, ad es. corsi di formazione. Le spese per le missioni o trasferte svolte dal segretario, i rimborsi spese, i diritti di rogito, la retribuzione di risultato e comunque ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico e liquidati da parte del Comune presso il quale o nell' interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. ART. 8 CLASSE DELLA CONVENZIONE La presente convenzione appartiene alla classe II (popolazione compresa dai ai abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia in sede di presa d atto dell avvenuta costituzione. ART. 9 NORME FINALI Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.
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