REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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1 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

2 SOM M A R I O CAPO I: DISPO S I Z I O N I GENE RALI Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Gestione del servizio Art. 3 - Classificazione del Comune Art. 4 Tariffe Art. 5 Maggiorazioni stagionali Art. 6 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari Art. 7 - Piano generale degli impianti Art. 8 Impianti privati per le affissioni dirette Art. 9 - Autorizzazioni Art. 10 Anticipata rimozione Art Divieti e limitazioni Art Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti Art Materiale pubblicitario abusivo Art Pubblicità effettuata su spazi comunali CAPO II: IMPO STA SULLA PUBBLI CITA' Art Norma di rinvio Art Presupposto dell'imposta Art Modalità di applicazione dell'imposta Art Dichiarazione Art Pubblicità effettuata con veicoli in genere Art Mezzi pubblicitari gonfiabili Art Pubblicità sonora CAPO III: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS S IO N I Art Servizio delle pubbliche affissioni Art Norma di rinvio Art. 24 Disposizioni per affissioni funebri Art Pagamento del diritto Art Richiesta del servizio Art Modalità per le affissioni Art Rimborso dei diritti pagati CAPO IV: DISPO S I Z I O N I COMUNI Art Sanzioni Art Riscossione Art. 31 Prescrizioni CAPO V: DISPO S I Z I O N I FINALI E TRAN S ITO R I E Art Norma di richiamo Art Entrata in vigore

3 Articolo 1: Ambito di applicazione CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo citato. 2) Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1. Articolo 2: Gestione del servizio 1) Il Comune di Savignano sul Rubicone si riserva la facoltà di gestire direttamente o anche nelle forme associate previste dal D.Lgs 267/2000 il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 2) Nell ipotesi di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione, si adotteranno i modi previsti dall art. 52 del D.Lgs 446/1997. Articolo 3: Classificazione del comune 1) In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 il Comune, in base alla popolazione residente al del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'istituto centrale di statistica, appartiene alla IV^ classe. Articolo 4: Tariffe 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le relative maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e dal Comune. 2) Le maggiorazioni d'imposta sulla pubblicità a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Articolo 5: Maggiorazioni stagionali 1) Questo Comune durante il periodo stagionale dal 15 maggio al 15 settembre applica una maggiorazione del 50% alle tariffe per: a) pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi; b) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni di durata non superiore a tre mesi o esposta per periodi maggiori quando sia effettuata per conto dell impresa; c) pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche per le quali si applica l imposta giornaliera anche per periodi superiori a 30gg; d) pubblicità varia di cui all art. 15 del D.Lgs 507/93;

4 e) diritti sulle pubbliche affissioni esclusivamente di carattere commerciale. Articolo 6: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari 1) Agli effetti del presente regolamento, s' intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del DPR n. 495/92, ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive. 2) La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate nel Piano generale degli impianti. 3) La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni rispetta i quantitativi minimi previsti dalla legge (non inferiore a 12 mq/ 100 abitanti), e sono destinati per il 40% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, e per il 60% alle affissioni di natura commerciale. Tali misure potranno subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse Articolo 7: Piano generale degli impianti 1) Il Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 27/11/2012 ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, il quale è stato predisposto tenendo conto nella distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. 2) Gli impianti per affissioni, sono suddivisi in: a) impianti pubblici: quelli destinati ad affissioni cosiddette "commerciali" e quelli destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; b) impianti privati: da destinare ad affissioni dirette. Articolo 8 : Impianti privati per le affissioni dirette. 1) Il Comune di Savignano sul Rubicone, come previsto dall'art. 35 del Piano generale degli impianti e delle pubbliche affissioni, può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. Articolo 9: Autorizzazioni 1) La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità e nei termini stabiliti nel Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. 2) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. 3) Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

5 Articolo 10: Anticipata rimozione 1) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dello stesso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. 3) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblictà nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento. Articolo 11: Divieti e limitazioni 1) Per eventuali divieti e limitazioni in merito alla effettuazione di pubblicità e pubbliche affissioni si rinvia a quanto contenuto nel Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Articolo 12: Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti 1) Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti. 2) L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 3) Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può disporre in qualsiasi momento la rimozione del materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento. Articolo 13: Materiale pubblicitario abusivo 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. 2) Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 3) La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 4 successivo, sono eliminate e rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine assegnato dal Comune; in caso di inadempienza provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. 4) A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che

6 la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo necessario alla sua regolarizzazione. 5) Nel caso di esposizione del materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto. Articolo 14: Pubblicità effettuata su spazi comunali 1) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Articolo 15: Norma di rinvio CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1) L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è disciplinata dal decreto legislativo , n. 507, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. Detta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare di cui al presente capo. Articolo 16: Presupposto dell'imposta 1) Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. 2) Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Articolo 17: Modalità di applicazione dell'imposta 1) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti gli stessi soggetti, collocate con un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari. 2) Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. 3) E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507/93 e, come tale, da assoggettare in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da lettere separate applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7 4) Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici. Articolo 18: Dichiarazione 1) Il soggetto passivo è tenuto a presentare, prima di iniziare la pubblicità, apposita dichiarazione al Comune o al concessionario. Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati dallo stesso richiesti. 2) Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato. Articolo 19: Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1) La pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Articolo 20: Mezzi pubblicitari gonfiabili 1) Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D..Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di imposizione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del precitato D.Lgs. Articolo 21: Pubblicità sonora 1) Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora. Articolo 22: Servizio delle pubbliche affissioni CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1) Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale. 2) Il Comune garantisce l'affissione di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica. 3) Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. Tali spazi, che il Comune si riserva di utilizzare, non sono computabili nel novero della superficie affissativi obbligatoria determinata all art. 6 del presente regolamento. Articolo 23: Norma di rinvio

8 1) Per il servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione del relativo diritto si fa riferimento al decreto legislativo , n. 507, le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. Detta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare di cui al presente capo. Articolo 24: Disposizioni per affissioni funebri 1) Gli spazi dedicati alle affissioni funebri sono indicati nell apposita planimetria predisposta e aggiornata dall Ufficio Tributi o dal concessionario dell'imposta e dei diritti. 2) Le dimensioni dei manifesti funebri vengono determinate in cm 50 (altezza) x cm 35 (base). 3) Fermo restando che il servizio per le affissioni funebri è di competenza dell'ente o del concessionario, viene concessa la possibilità alle Agenzie di Onoranze Funebri di affiggere direttamente con proprio personale e negli appositi spazi di cui al comma 1. 4) Le Agenzie di Onoranze Funebri che provvederanno ad effettuare l affissione direttamente, dovranno operare nel rispetto delle seguenti disposizioni: l'affissione dei manifesti funebri, potrà avvenire esclusivamente negli spazi specificamente ad esse destinati ed individuati al comma 1 e sui singoli manifesti dovrà essere riportato un timbro con la data di scadenza. L Agenzia di Onoranze Funebri che abbia effettuato affissioni dovrà presentare entro il terzo giorno del mese successivo all'ufficio preposto alla gestione delle pubbliche affissioni un rendiconto indicante i nominativi a cui sono riferite le affissioni, la quantità e la data delle affissioni effettuate, oltre che il nominativo della persona fisica incaricata della materiale affissione, nonché provvedere contestualmente al pagamento del relativo diritto. In questi casi non viene applicato il diritto di urgenza di cui all art. 22, comma 9, del D.Lgs 507/1993; in ogni caso, la persona fisica incaricata dell'affissione dovrà procedere alla stessa con cura ed ordine, garantendo allo scopo la pulizia dello spazio circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi. Non dovrà quindi coprire, danneggiare o rimuovere altri manifesti se non espressamente quelli già scaduti o quelli per cui la scadenza, già passata, si evince dal timbro. In ogni caso la persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione del manifesto, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose esonerando l'amministrazione Comunale e l'eventuale affidatario dei servizi relativi alla gestione delle pubbliche affissioni da ogni responsabilità per danno cagionato o subito; l'amministrazione e l'eventuale affidatario del servizio di gestione delle pubbliche affissioni avranno diritto di rivalsa nei confronti della persona fisica incaricata dell'affissione o del committente nel caso in cui dovessero provvedere a risarcire eventuali danni arrecati da tali soggetti nell'attività di affissione o nel caso in cui dovessero sostenere maggiori costi a causa della stessa. 5) Sugli annunci funebri è vietata qualunque forma di pubblicità. 6) E obbligatorio, in calce all annuncio, solo ed esclusivamente la seguente indicazione: la ditta che effettua il servizio funebre (Servizio funebre effettuato dalla Ditta), ovvero la ditta che ha curato l affissione dell annuncio (Affissione effettuata da); il Comune in cui ha sede la ditta, e il relativo numero di telefono.

9 7) Per il recupero dei diritti sulle pubbliche affissioni non pagati dall Agenzia Funebre al Comune o al suo concessionario entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di riferimento, si applicheranno per il recupero le disposizioni di cui alla legge n. 296/2006 e del R.D. 639/1910. In caso di violazione di quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6 è applicata all' Agenzia cui è riferibile l annuncio o l affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di. 25,00 ad un massimo di. 250,00 per ogni singola violazione, a seconda della gravità della stessa. 8) Nel caso in cui si richieda l affissione dei manifesti funebri al Servizio di Pubbliche affissioni, le affissioni verranno effettuate nel seguente modo: i manifesti funebri pervenuti entro le ore 11,00 verranno affissi nella giornata medesima; i manifesti funebri pervenuti dopo tale orario verranno affissi il giorno successivo. In questo caso dovranno essere corrisposti, anticipatamente, il diritto sulle pubbliche affissioni e la maggiorazione prevista dall art. 22, comma 9, del D.Lgs 507/1993. Articolo 25: Pagamento del diritto 1) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Per il rilascio ai contribuenti delle quietanze sono usati esclusivamente bollettari previamente vidimati dal Comune in modo che si abbia: a) l'apposizione del timbro comunale su ogni bolletta; b) l'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario; c) la numerazione progressiva di ogni bolletta. 2) In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta. Il versamento si intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno del materiale pagamento al servizio affissioni. 3) In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale. 4) Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento si fa rinvio agli articoli del decreto del ministro delle finanze in data , che qui si intendono integralmente recepiti. Articolo 26: Richiesta del servizio 1) Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al servizio affissioni apposita richiesta con l'indicazione del materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento. 2) Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto. Articolo 27: Modalità per le affissioni 1) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo diritto. 2) Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

10 3) Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano al servizio affissioni entro le ore 11. 4) Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse. Articolo 28: Rimborso dei diritti pagati 1) Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del d.lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. 2) In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato. Articolo 29: Sanzioni CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI 1) Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. 2) Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D..Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso. Articolo 30: Riscossione 1) Il pagamento dell'imposta o del diritto, effettuato con modello di versamento non conforme a quello di approvazione ministeriale, è considerato valido ai fini dell'assolvimento del debito tributario, ma sanzionabile quale violazione di norma regolamentare di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93. 2) Il pagamento effettuato a mezzo di c/c postale ha decorrenza liberatoria dalla obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale. 3) E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato 4) Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Articolo 31: Prescrizioni 1) I termini di prescrizione dei diritti del comune e del contribuente in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni sono stabiliti dalla legge.

11 Articolo 32: Norma di richiamo CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs , n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili. Articolo 33: Entrata in vigore 1) In esecuzione dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Regolamento entra in vigore a partire dal

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