AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PADERNO D ADDA. (Provincia di Lecco)

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1 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PADERNO D ADDA (Provincia di Lecco) Capitolato speciale d'appalto polizza di assicurazione infortuni varie categorie Lotto n. 4 Realizzazione UNION ASS. S.R.L. Insurance Broker Via Toscana, 6/a Curno (BG) Tel. 035/ Fax 035/ info@uabroker.com Il presente elaborato è realizzato da Unione Assicuratori srl. E vietata la sua riproduzione, diffusione o utilizzo senza l autorizzazione della stessa, secondo le normative vigenti.

2 DEFINIZIONI Annualità assicurativa Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. Assicurato La persona fisica il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Broker Soggetto inscritto alla sezione B del RUI che esercita l attività di intermediazione assicurativa in base a quanto disposto dal D.lgs. n. 209 del 07/09/05 Beneficiario In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l Assicurato stesso Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza Franchigia La parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Invalidità permanente La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici.

3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia, l omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all atto della stipulazione del contratto, o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificati o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Art. 2 - Aggravamento del rischio La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente art. 1. Art. 3 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente (art del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori La Contraente è esonerata dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione che s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto. In caso di sinistro non si farà luogo all applicazione del disposto dell art del Codice Civile. Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza. La Contraente pagherà il premio alla Società: - entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza per quanto attiene la prima rata; - entro 60 giorni dalla scadenza delle rate successive, per l intera durata contrattuale; - entro 60 giorni dalla presentazione dell appendice di regolazione del premio prevista dall art. 7 Regolazione del premio che segue. Se la Contraente non paga il premio entro tali termini, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del termine ultimo per il pagamento e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, fatti salvi i diritti ai sensi dell art Art. 7 - Regolazione del premio Il premio di polizza é calcolato moltiplicando il premio pro-capite lordo indicato nella scheda di conteggio allegata al presente contratto per il parametro di riferimento. Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dalla Contraente al perfezionamento del contratto ed all inizio di ogni annualità assicurativa, e da una regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi, considerando in ogni caso il premio anticipato come premio minimo. L Amministrazione pertanto si impegna a fornire alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell annualità precedente, il numero degli Assicurati riferiti a tale periodo. Il presente elaborato è realizzato da Unione Assicuratori srl. E vietata la sua riproduzione, diffusione o utilizzo senza l autorizzazione della stessa, secondo le normative vigenti.

4 Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l eventuale quota di premio non percepita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione saranno pagate nei termini indicati nell art. 6 Pagamento del premio - Termini di rispetto che precede. Art. 8 - Durata del contratto Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 01/01/2016 e si intende automaticamente disdettato dalle ore 24:00 del 31/12/2018, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il rateo alla firma relativo al periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sarà calcolato in trecentosessantesimi del premio annuo lordo. E inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d ora a prorogare in tal caso l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza Art. 9 - Recesso bilaterale a seguito di sinistro Avvenuto un sinistro, e sino al 60 giorno dalla definizione o rifiuto dell indennizzo dello stesso, le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.. In tale caso la garanzia avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate. Per le controversie riguardanti l applicazione del presente contratto, e competente l Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente. Art Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte e che la firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Art Obblighi in caso di sinistro I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro il termine di 7 giorni lavorativi dall evento o dal momento in cui la Contraente o gli Assicurati od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una descrizione circostanziata delle cause che lo hanno determinato. Successivamente l'assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nello stesso modo, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. 1. MORTE: l'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

5 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. 2. MORTE PRESUNTA: la Società dichiara che se il corpo dell'assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, nonché in caso di scomparsa per qualsiasi altra causa, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza. 3. INVALIDITA' PERMANENTE: se l infortunio ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del n (Settore Industria) e s.m.i. con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore fino al , con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede ove ha sede l'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art Liquidazione dell indennità Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro. Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art C.C. verso i responsabili dell'infortunio. Art. 17- Rendiconto sull andamento dei sinistri La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri cosi suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati;

6 c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); d) sinistri respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art Forma e validità delle comunicazioni Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed la Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata (anche a mano) o telegramma o telefax o posta elettronica certificata o simili. Art Oneri fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Validità territoriale La presente assicurazione ha validità nel mondo intero. Art Esonero denuncia generalità e precedenti infermità La Contraente è esonerata dall obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate; si conviene infatti che per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dalla Contraente. La Contraente resta altresì esonerata dall obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. Art Persone non assicurabili L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età l assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio salvo che non sia frattanto intervenuto patto speciale. Le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenza, AIDS, alcoolismo non sono assicurabili e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1898 C.C. Art Coassicurazione e delega (garanzia facoltativa) Qualora la Società intenda avvalersi dell istituto della Coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di Società Delegataria e la percentuale di rischio assicurato a carico della Società Delegataria, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del rischio globale. Le altre Società partecipanti al rischio, definite Società Coassicuratrici, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dalla Contraente, mentre i rapporti con la Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla Società Delegataria. Ognuna delle Società Coassicuratrici concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art del Codice Civile). Le firme apposte dalla Società Delegataria e dalle Società Coassicuratrici sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti della Contraente. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle Società Coassicuratrici, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza. Art Gestione del contratto Per l elaborazione del presente capitolato e per l assistenza e consulenza in materia assicurativa l Amministrazione Comunale si è avvalsa dell opera di brokeraggio della Unione Assicuratori s.r.l., Via Toscana, 6/a Curno (BG) (di seguito broker) iscritta alla sezione B di cui al Registro Unico degli Intermediari ai sensi dell art. 109 del D.gls. 209/2005 e smi, che provvederà anche alla gestione ed esecuzione dello stesso. L attività del suddetto broker avrà quindi carattere continuativo per tutta la durata contrattale prevista, in vigenza di incarico da parte dell Ente. Di conseguenza, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker e verranno considerate come effettuate alla Società e/o alla Contraente. In ragione di dette attività la Società si impegna a riconoscere al predetto broker una retrocessione provvigionale (anche sulle eventuali quote delle società coassicuratrici) pari al 12% del premio imponibile. La remunerazione del broker, in quanto parte dell'aliquota provvigionale normalmente riconosciuta dalla società assicuratrice alla propria rete di vendita, non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico dell Amministrazione Comunale i cui soli oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza.

7 Art. 25 Adempimenti in materia di tracciabilità La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante e al broker, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/i conto/i correnti dedicati previsti dall art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, tramite la scheda allegata al presente capitolato. (All. A) La Società s impegna a comunicare all Ente ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. La Società accetta che l Ente provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, considerato quanto disposto nell art.24 del presente capitolato, per mezzo dell intermediazione del broker, tramite bonifico ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul numero di conto corrente dedicato di quest ultimo già precedentemente indicato all Ente. La Società riconosce all Ente la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all art. 3 della Legge 136/2010. Art. 26 Obblighi di comportamento La Società aggiudicataria è tenuta, nell esecuzione del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

8 NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Destinatari dell assicurazione prestata dal presente contratto, di seguito denominati assicurati, sono i soggetti rientranti nei gruppi di seguito elencati e richiamati nella scheda di conteggio allegata al presente contratto: 1. i conducenti mentre si trovano alla guida, per motivi di servizio o comunque in virtù di un rapporto con l Ente che ne autorizzati l utilizzo, di veicoli di proprietà dell'ente, di proprietà di terzi ed in uso all Ente, o in locazione o comodato all'ente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Poiché la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse, gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. 2. i componenti la Giunta Comunale durante lo svolgimento di qualsiasi attività od incarico, in quanto inerenti al mandato amministrativo ricoperto, compresi i rischi derivanti dall uso di mezzi di trasporto per lo svolgimento di spostamenti, trasferimenti o missioni. 3. i volontari che partecipano ad attività promosse o sostenute dall Amministrazione in base ad accordi stipulati con la stessa, come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo in qualità di animatori, volontari di servizi sociali, quali addetti alla vigilanza davanti alle scuole o in occasione di manifestazioni e attività espositive (es. ausiliari del traffico, vigili anziani ecc.) o ovunque si trovino per gli scopi loro assegnati sul territorio comunale, anche a bordo di mezzi di trasporto, addetti al servizio Scuolabus, addetti al servizio Pedibus (accompagnamento e assistenza), compresi i volontari appartenenti a commissioni comunali, gruppi, associazioni (es. volontari protezione civile) o enti durante lo svolgimento di attività nell ambito territoriale a favore dell Amministrazione, con esclusione delle attività di soccorso e di emergenza a seguito di calamità naturale sul territorio. Per l'identificazione degli Assicurati di ciascun gruppo si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente che ne attribuisca l appartenenza. E incluso il rischio in itinere nonchè tutti gli spostamenti necessari, effettuati anche con mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono quindi esclusi dalla garanzia gli infortuni verificatisi nell espletamento dell attività professionale privata di ciascun assicurato, e quelli relativi a qualsiasi attività extraprofessionale. Art. 2 - Estensioni di garanzia L assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da: - l'asfissia non di origine morbosa; - avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze tossiche; - contatto con corrosivi; - morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; - l'annegamento; - l'assideramento o congelamento; - la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; - sforzi muscolari aventi carattere traumatico; - aggressioni in genere; - tumulti popolari, vandalismi, atti violenti che abbiano carattere politico, sindacale o sociale, sequestri, rapine,azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - malore ed incoscienza; - imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; - uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; - forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; - influenze termiche ed atmosferiche; - abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; - ernie addominali da sforzo, strappi muscolari derivanti da sforzo e ernie traumatiche, con esclusione di quelle rachide; Art. 3 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi: 1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata; 2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all art. 2 Estensioni di garanzia ; 3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'assicurato;

9 4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica; 5. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 6. in conseguenza a esposizioni a radiazioni ionizzanti; 7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) sportive, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportino l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura; dalla pratica di arti marziali, del paracadutismo, del pugilato e dell alpinismo. 8. in conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche; Art. 4 - Rimborso spese mediche La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso nell apposita scheda n. 1, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese per medicinali in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico in caso di infortunio. Art. 5 - Rischio aeronautico L assicurazione vale per gli infortuni subiti dall Assicurato durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs. Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente assicurazione o di eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati non potrà superare i capitali di: Per persona Euro ,00 Euro ,00 Complessivamente per aeromobile Euro ,00 caso morte Euro ,00 caso invalidità permanente totale In detta limitazione per sinistro o per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni "cumulative" stipulate dalla stessa Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art. 6- Catastrofale limite di risarcimento Resta convenuto che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più assicurati, l esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva riportata nell apposita scheda n. 1. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione percentuale. La riduzione conseguente a tale limite verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona. LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

10 SCHEDA N. 1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI Garanzia Massimo risarcimento Franchigia/Scoperto Catastrofale (*) ,00 nessuno Rimborso spese mediche 2.500,00 nessuno (*) limite in caso sinistro che colpisca più assicurati contemporaneamente LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

11 CONTEGGIO DEL PREMIO ATTENZIONE!! Da non compilare per formulare offerta Destinatari Capitali assicurati (in migliaia di.) Tipo parametro Dato Premio Imponibile unitario Premio imponibile totale M I/P 1. Conducenti i veicoli comunali; n veicoli 4 2. I Componenti la Giunta Comunale; n assicurati 5 3. I volontari che collaborano con l Ente n assicurati 35 Premio imponibile anticipato in Imposte in Premio lordo in LA CONTRAENTE LA SOCIETÀ ASSICURATRICE

12 Allegato A Modulo tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 (da compilare in sede di emissione) Contratto di polizza n.ro (cig/cup) da sottoscrivere a cura dalla Compagnia/Agenzia. In relazione al Contratto di polizza in oggetto il/la sig/ra., nato/a a... il.. legale rappresentante della Ragione Sociale Codice fiscale/ Partita IVA Indirizzo per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, e ai fini del perfezionamento del contratto in oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell art. 76 D.P.R. n. 445/2000, comunica quanto segue: ai sensi del comma 7 dell Art 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi del/i conto/i dedicato/i anche in via non esclusiva : Istituto Bancario: IBAN (composto da 27 caratteri) CAB: ABI: CIN: C/C: Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati soggetti: nome cognome.. codice fiscale... nome..cognome.. codice fiscale... nome cognome.. codice fiscale... nome..cognome.. codice fiscale... (N.B. qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della società integrare il presente atto con l indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione) Luogo e data Il legale Rappresentante MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (allegare copia del documento di identità del dichiarante)

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