Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Interpello abbreviato Decreto Mef del 15 giugno 2016 Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Interpello Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Mef del 15 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le modalità applicative del nuovo interpello abbreviato. Grazie alla pubblicazione del richiamato decreto, questo nuovo istituto, che rappresenta uno dei principali benefici connessi al c.d. regime dell adempimento collaborativo, diventa quindi operativo. Ricordiamo, a tal proposito, che il regime dell adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 è un regime opzionale rivolto alle imprese che sono dotate di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro. Premessa Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Mef del 15 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le modalità applicative del nuovo interpello abbreviato. Grazie alla pubblicazione del richiamato decreto, questo nuovo istituto, che rappresenta uno dei principali benefici connessi al c.d. regime dell adempimento collaborativo, diventa quindi operativo. Richiamiamo, quindi, di seguito, i principali aspetti legati al c.d. regime dell adempimento collaborativo, per poi soffermare l attenzione sui chiarimenti forniti in tema di interpello abbreviato. 1

2 Il regime dell adempimento collaborativo Il regime dell adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. n. 128/2015 è un regime opzionale rivolto alle imprese che conseguono ricavi non inferiori a 10 miliardi di euro e che sono dotate di un efficace sistema di rilevazione, misurazione gestione e controllo interno del rischio fiscale. Decreto Legislativo del 05/08/2015 n Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 Art. 3. Finalità e oggetto. 1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. 2. L'adesione al regime è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6. Requisiti per poter accedere al regime dell adempimento collaborativo Il contribuente deve essere dotato di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il sistema deve assicurare (oltre al fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari): a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; Il sistema deve prevedere l'invio di una relazione (almeno annuale) agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti. 2

3 c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. In fase di prima applicazione il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro. Questo particolare regime consente di collaborare con l Agenzia delle Entrate, al fine di scambiare informazioni e giungere preventivamente alla soluzione di eventuali controversie. REGIME DELL ADEMPIMENTO COLLABORATIVO IMPEGNI PER L AGENZIA DELLE ENTRATE E PER IL CONTRIBUENTE GLI IMPEGNI PER L AGENZIA GLI IMPEGNI PER IL CONTRIBUENTE DELLE ENTRATE a) valutazione trasparente, oggettiva a) istituzione e mantenimento del e rispettosa dei principi di sistema di rilevazione, misurazione, ragionevolezza e di proporzionalità gestione e controllo del rischio fiscale, del sistema di controllo adottato, nonché attuazione delle modifiche del con eventuale proposta degli sistema adottato eventualmente interventi ritenuti necessari; ritenute necessarie dalla Agenzia delle b) pubblicazione periodica sul Entrate; proprio sito istituzionale dell'elenco b) comportamento collaborativo e aggiornato delle operazioni, trasparente, mediante comunicazione strutture e schemi ritenuti di tempestiva ed esauriente all'agenzia pianificazione fiscale aggressiva; delle entrate dei rischi di natura c) promozione di relazioni con i fiscale e, in particolare, delle contribuenti improntate a principi di operazioni che possono rientrare nella trasparenza, collaborazione e pianificazione fiscale aggressiva; correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza; c) risposta alle richieste della Agenzia delle Entrate nel più breve tempo d) realizzazione di specifiche possibile; semplificazioni degli adempimenti 3

4 tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime; e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile; f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione. d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. REGIME DELL ADEMPIMENTO COLLABORATIVO I BENEFICI Il contribuente può valutare, insieme all Agenzia delle Entrate, le situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo. Procedura abbreviata di interpello preventivo Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'agenzia delle Entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. Inoltre la loro riscossione è sospesa fino alla definitività dell'accertamento. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Giova inoltre ricordare che il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate. L interpello abbreviato Uno dei principali effetti connessi all adesione al richiamato regime consiste nella possibilità, per l impresa, di potersi avvalere di una speciale forma di interpello, la quale prevede termini più brevi per la risposta da parte dell Agenzia delle Entrate (c.d. interpello abbreviato ). 4

5 Più precisamente, la società che ha aderito al regime dell adempimento collaborativo potrà presentare istanza di interpello abbreviato al fine di chiedere all Amministrazione una risposta riguardante fattispecie concrete e personali che rientrino nel campo di applicazione dei diversi tipi di interpello previsti dalla normativa generale, ossia istanze di: interpello ordinario puro (secondo la definizione data dalla circolare 9/2016) e di interpello qualificatorio, di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 11); interpello probatorio, di cui al comma 1, lettera b); interpello antiabuso, di cui al comma 1, lettera c); interpello disapplicativo, di cui al comma 2. INTERPELLO ABBREVIATO Contenuto dell istanza: dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante (compreso il codice fiscale); la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione alla quale l interpellante ravvisa rischi fiscali; le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l interpretazione, l applicazione o la disapplicazione; indicazione del domicilio, dei recapiti telefonici o dell eventuale domiciliatario presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura; la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale (si ricorda, in questo caso, che la procura deve essere contenuta in calce o in margine all atto, oppure deve essere allegata); indicazione che trattasi di un istanza presentata ai sensi dell art.6, comma 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n.128; esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta dal contribuente. La più rilevante peculiarità di questa tipologia di interpello risiede nei termini particolarmente brevi previsti per la risposta da parte dell Agenzia delle entrate: laddove non siano necessarie integrazioni documentali è infatti previsto che la risposta debba giungere al contribuente entro un termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione dell istanza di interpello da parte dell ufficio competente. 5

6 Il contribuente che non intende tenere un comportamento conforme a quello contenuto nella risposta dell Agenzia delle Entrate deve comunicarlo tempestivamente all ufficio competente. Allo stesso modo, il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata formulata la risposta. - Riproduzione riservata - 6

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