2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI"

Transcript

1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 85 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 novembre 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 837/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, che modifica l allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni in materia di informazione per l autorizzazione dei biocidi (13CE1231)... Pag. 1 Regolamento n. 838/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese (13CE1232)... Pag. 3 Regolamento n. 839/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dell eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese (13CE1233)... Pag. 5 Regolamento n. 840/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera lettone (13CE1234)... Pag. 7 Regolamento n. 841/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e nelle acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3 e 4, escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula, per le navi battenti bandiera tedesca (13CE1235)... Pag. 9 Regolamento n. 842/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace per le navi battenti bandiera tedesca (13CE1236)... Pag. 11 Regolamento n. 843/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera lettone (13CE1237)... Pag. 13 Regolamento n. 844/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca (13CE1238)... Pag. 15 Regolamento n. 845/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId per le navi battenti bandiera tedesca (13CE1239)... Pag. 17 Regolamento n. 846/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca dell aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera tedesca (13CE1240)... Pag. 19

2 Regolamento n. 847/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell Unione europea, eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Regno Unito (13CE1241)... Pag. 21 Regolamento n. 848/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, recante divieto di pesca del cicerello e catture accessorie connesse nella zona di gestione 2 del cicerello per le navi battenti bandiera danese (13CE1242)... Pag. 23 Regolamento n. 849/2013 della Commissione, del 2 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1243)... Pag. 25 Pubblicati nel n. L 234 del 3 settembre 2013 Regolamento n. 850/2013 della Commissione, del 23 agosto 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pastel de Tentúgal (IGP)] (13CE1244).. Pag. 27 Regolamento n. 851/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (13CE1245)... Pag. 29 Regolamento n. 852/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, recante duecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (13CE1246)... Pag. 34 Regolamento n. 853/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1247)... Pag. 36 Pubblicati nel n. L 235 del 4 settembre 2013 Regolamento n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell Unione di ovini e caprini destinati all allevamento e alla produzione (13CE1248)... Pag. 38 Regolamento n. 855/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia (13CE1249)... Pag. 45 Regolamento n. 856/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1250)... Pag. 47 Pubblicati nel n. L 237 del 5 settembre 2013 RETTIFICHE Rettifica del regolamento n. 200/2013 della Commissione, dell 8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 67 del 9 marzo 2013) (13CE1251)... Pag. 49 Pubblicata nel n. L 235 del 4 settembre 2013 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 837/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2013 che modifica l allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni in materia di informazione per l autorizzazione dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all uso dei biocidi ( 1 ), in particolare l articolo 85, Articolo 1 L allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012 è così modificato: (1) Nella tabella al titolo 1 è aggiunto il seguente punto 2.5: considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 un biocida può essere autorizzato se i principi attivi sono approvati conformemente alle disposizioni dell articolo 9 del medesimo regolamento. (2) Un biocida può essere autorizzato anche se uno o più principi attivi in esso contenuti sono stati prodotti in luoghi diversi o in base a processi differenti, anche da materiali di base che differiscono rispetto a quelli del principio attivo valutato ai fini dell approvazione a norma dell articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) In tali casi, per garantire che il principio attivo contenuto in un biocida non presenti proprietà significativamente più pericolose rispetto al principio valutato ai fini dell approvazione, è necessario stabilire un equivalenza tecnica a norma dell articolo 54 del regolamento (UE) n. 528/2012. (4) È pertanto appropriato includere la dimostrazione della determinazione dell equivalenza tecnica tra le informazioni richieste ai fini dell autorizzazione di biocidi elencate nell allegato III del regolamento (UE) n. 528/2012, ( 1 ) GU L 167 del , pag Se il biocida contiene un principio attivo prodotto in luoghi o in base a processi o da materiali di base diversi da quelli del principio attivo valutato ai fini dell approvazione a norma dell articolo 9 del presente regolamento, è necessario dimostrare che l equivalenza tecnica è stata stabilita conformemente all articolo 54 del presente regolamento o che è stata stabilita a seguito di valutazione avviata prima del 1 o settembre 2013 da un autorità competente designata conformemente all articolo 26 della direttiva 98/8/CE. (2) Nella tabella al titolo 2 è aggiunto il seguente punto 2.5: 2.5 Se il biocida contiene un principio attivo prodotto in luoghi o in base a processi o da materiali di base diversi da quelli del principio attivo valutato ai fini dell approvazione a norma dell articolo 9 del presente regolamento, è necessario dimostrare che l equivalenza tecnica è stata stabilita conformemente all articolo 54 del presente regolamento o che è stata stabilita a seguito di valutazione avviata prima del 1 o settembre 2013 da un autorità competente designata conformemente all articolo 26 della direttiva 98/8/CE. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 1

4 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 13CE1231 2

5 REGOLAMENTO (UE) N. 838/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

6 ALLEGATO N. 24/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Portogallo POK/1N2AB. Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) Acque norvegesi delle zone I e II Data CE1232 4

7 REGOLAMENTO (UE) N. 839/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dell eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera portoghese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

8 ALLEGATO N. 25/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Portogallo HAD/1N2AB. Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) Acque norvegesi delle zone I e II Data CE1233 6

9 REGOLAMENTO (UE) N. 840/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera lettone LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

10 ALLEGATO N. 26/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Lettonia RED/51214D. Scorfani (acque pelagiche profonde) (Sebastes spp.) Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV Data CE1234 8

11 REGOLAMENTO (UE) N. 841/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e nelle acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3 e 4, escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula, per le navi battenti bandiera tedesca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

12 ALLEGATO N. 28/TQ40 Stato membro Germania Stock SAN/2A3A4. e zone di gestione SAN/234_1, _2, _3, _4 Specie Zona Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV e acque UE delle zone di gestione del cicerello 1, 2, 3 e 4 Data CE

13 REGOLAMENTO (UE) N. 842/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace per le navi battenti bandiera tedesca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

14 ALLEGATO N. 29/TQ40 Stato membro Stock Specie Germania MAC/8C3411 Sgombro (Scomber scombrus) Zona VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace Data CE

15 REGOLAMENTO (UE) N. 843/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera lettone LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

16 ALLEGATO N. 27/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Lettonia RED/N1G14P Scorfani (Sebastes spp.) Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV Data CE

17 REGOLAMENTO (UE) N. 844/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

18 ALLEGATO N. 30/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Germania RED/N1G14P Scorfani (Sebastes spp.) Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV Data CE

19 REGOLAMENTO (UE) N. 845/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId per le navi battenti bandiera tedesca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

20 ALLEGATO N. 31/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Germania MAC/*8ABD. Sgombro (Scomber scombrus) VIIIa, VIIIb e VIIId Data CE

21 REGOLAMENTO (UE) N. 846/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca dell aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera tedesca LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 323 del , pag

22 ALLEGATO N. 32/BAL Stato membro Stock Specie Germania HER/3D-R30 Aringa (Clupea harengus) Zona Acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 Data CE

23 REGOLAMENTO (UE) N. 847/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell Unione europea, eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Regno Unito LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

24 ALLEGATO N. 33/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona TUTTI GLI STATI MEMBRI eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Regno Unito COD/1/2B. Merluzzo bianco (Gadus Morhua) I e IIb Data CE

25 REGOLAMENTO (UE) N. 848/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2013 recante divieto di pesca del cicerello e catture accessorie connesse nella zona di gestione 2 del cicerello per le navi battenti bandiera danese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

26 ALLEGATO N. 34/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Danimarca SAN/234_2 Cicerello e catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) Zona di gestione 2 del cicerello Data CE

27 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 849/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

28 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 135,8 ZZ 135, AR 118,7 CL 133,6 TR 70,0 UY 121,3 ZA 116,3 ZZ 112, EG 168,1 TR 142,0 ZZ 155, AR 166,2 BR 108,7 CL 128,6 CN 89,3 NZ 124,3 US 118,8 ZA 103,5 ZZ 119, AR 195,1 CN 86,2 TR 142,3 ZA 67,9 ZZ 122, BA 45,1 TR 139,0 ZZ 92, BA 53,5 MK 52,5 XS 55,6 ZZ 53,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 850/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pastel de Tentúgal (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Pastel de Tentúgal» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 2 ). (2) A norma dell articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pastel de Tentúgal», presentata dal Portogallo, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 3 ). Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Connie HEDEGAARD Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 93 del , pag. 12. ( 3 ) GU C 302 del , pag

30 ALLEGATO Prodotti alimentari di cui all allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012: Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria PORTOGALLO Pastel de Tentúgal (IGP) 13CE

31 REGOLAMENTO (UE) N. 851/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2013 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 18, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. (2) In applicazione dell articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ( 2 ), relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all autorità nazionale competente di uno Stato membro. L autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l Autorità») per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. (4) Spetta alla Commissione adottare una decisione sull autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall Autorità. (5) Al fine di favorire l innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su nuove prove scientifiche e/o che includono una richiesta di protezione di dati oggetto di proprietà industriale devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata. ( 1 ) GU L 404 del , pag. 9. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del , pag. 1). (6) In seguito a una domanda presentata dalla GlaxoSmithKline Services Unlimited a norma dell articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito a un indicazione sulla salute relativa agli effetti di una bevanda analcolica acida riformulata sulla riduzione della demineralizzazione dei denti (domanda EFSA-Q ) ( 3 ). L indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Le bevande amiche dei denti aiutano a mantenere sani i denti.» (7) Il 16 dicembre 2010 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell Autorità secondo il quale i dati forniti consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo delle tipiche bevande tradizionali a base di succhi e delle tipiche bevande contenenti zucchero (8-12 g di zuccheri/100 ml) assunti con una frequenza di esposizione pari rispettivamente a quattro volte al giorno e sette volte al giorno e la demineralizzazione dei denti. L Autorità ha concluso inoltre che la sostituzione di tali bevande con bevande «amiche dei denti» può contribuire a ridurre la demineralizzazione dei denti. (8) Dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione ha chiesto all autorità un supplemento di parere per conoscere, tra l altro, se l effetto benefico sia dimostrato o se si possa prevedere che lo sia per i consumatori che fanno un uso meno frequente delle bevande tradizionali a base di succhi e delle tipiche bevande analcoliche contenenti zucchero. L autorità, nel suo parere dell 8 luglio 2011 (domanda EFSA-Q ) ( 4 ), ha concluso che un effetto benefico sul mantenimento della mineralizzazione dei denti può essere atteso per coloro che consumano bevande tradizionali a base di succhi o bevande analcoliche contenenti zucchero e che assumono frequentemente anche zuccheri e/o acidi attraverso altre bevande o alimenti che possono contribuire alla demineralizzazione dei denti, se una o più assunzioni delle bevande tradizionali a base di succhi o delle bevande analcoliche contenenti zucchero sono sostituite dallo stesso numero di assunzioni di una bevanda a base di succhi «amica dei denti». È stato inoltre chiarito che l espressione «riduzione della demineralizzazione dei denti» ha un significato analogo a quello dell espressione «mantenimento della mineralizzazione dei denti». Di conseguenza, un indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione e sia accompagnata da condizioni d uso specifiche va considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell elenco di indicazioni consentite dell Unione europea, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012. (9) Nel suo parere l Autorità ha chiarito che non avrebbe potuto formulare tali conclusioni senza l esame di quindici studi che il richiedente aveva dichiarato essere oggetto di proprietà industriale. Si tratta dei seguenti studi: ( 3 ) The EFSA Journal 2010; 8(12):1884. ( 4 ) The EFSA Journal 2011; 9(7):

32 Adams G, North M, De Ath J. Ricercatore principale: West NX, 2004, An investigation into the Erosive Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report NHCMA0303, Regno Unito, Gard ner K, Moohan M, Smith S. Ricercatore principale: ONG TJ, 2003a, A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, Adams G, North M. Ricercatore principale: Duggal MS, 2003, Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #3. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301, Regno Unito, Adnitt C, Adams G, North M. Ricercatore principale: Toumba KJ., 2005, Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline Report NHCMA0302, Regno Unito, Gard ner K, Moohan M, Smith S. Ricercatore principale: Jackson R, 2003b, A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, Broughton J, North, M, Roman L. Ricercatore principale: Toumba KJ., 2006, Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline Report NHCMA0401, Regno Unito, De Ath, J, North M, Smith S. Ricercatore principale: ONG TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, De Ath J, North M, Smith S. Ricercatore principale: Jackson R, 2002b, A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Ricercatore principale: West NX, 2005, An investigation into the effect of a modified blackcurrant drink on tooth enamel with and without additional tooth brushing. GlaxoSmithKline Report NMA0501, Regno Unito, May R, e Hughes JM. Ricercatore principale: Toumba KJ, 1998c, A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, De Ath J, North M, Smith S. Ricercatore principale: Preston A, 2002c, A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, May R, e Moohan M. Ricercatore principale: Duggal MS, 1999, A single blind, three-way crossover study to investigate the effect of a new formulation of fruit drink in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque in children. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, De Ath J, Moohan M, Smith S. Ricercatore principale: Toumba KJ, A single blind, four-way crossover study to investigate the effect of two formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, May R, Darby-Dowan A, Smith S. Ricercatore principale: Curzon M, 1998a, A single blind, five-way crossover healthy volunteer study to investigate the effect of a new orange and a new strawberry formulation of fruit 30

33 drink in comparison to a blackcurrant fruit drink and two control treatments on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito, May R, Hughes JM. Ricercatore principale: Duggal MS, 1998b, A single blind, five-way crossover study to investigate the effect of three new formulations of fruit drinks in comparison to a positive control (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the ph of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N , Regno Unito. (10) Sono state valutate dalla Commissione tutte le informazioni ammissibili prodotte dal richiedente e per tutti e quindici gli studi dichiarati oggetto di proprietà industriale si ritengono soddisfatti i requisiti di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Con lettera del 12 giugno 2013 il richiedente ha comunicato alla Commissione alcune modifiche a livello della struttura e della sede della sua attività. Il richiedente ha pertanto chiesto formalmente che la protezione dei dati oggetto di proprietà industriale fosse concessa alla GlaxoSmithKline Services Unlimited e alle sue consociate, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Regno Unito. Di conseguenza, i dati scientifici e le altre informazioni contenuti in tali studi non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell autorizzazione, conformemente alle condizioni di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. (11) In seguito a una domanda presentata dalla Kraft Foods Europe Biscuits R&D a norma dell articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito a un indicazione sulla salute relativa agli effetti dell amido lentamente digeribile (SDS slowly digestible starch) negli alimenti contenenti amido e alla riduzione della risposta glicemica postprandiale (domanda EFSA-Q ) ( 1 ). L indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «L amido lentamente digeribile fornisce carboidrati che vengono assorbiti e rilasciati con regolarità e continuità. Contribuisce a una risposta glicemica postprandiale media.» (12) Il 21 luglio 2011 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell Autorità secondo cui i dati forniti consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di amido lentamente digeribile (rispetto a quello di amido rapidamente digeribile) nei prodotti a base di cereali e la riduzione della risposta glicemica postprandiale. Di conseguenza, un indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione va considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell elenco di indicazioni consentite dell Unione europea, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012. (13) Nel suo parere l Autorità ha precisato che, per stabilire le condizioni d uso relative a questa indicazione specifica, erano stati necessari i quattro studi che il richiedente ha dichiarato essere oggetto di proprietà industriale. Si tratta dei seguenti studi: Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G e Agnetti V, 2006, Determination of the postprandial responses to two cereal foods eaten alone or as part of a mixed meal, Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S e Braesco V, 2005, Measurement of metabolic outcome of carbohydrates of two types of cereal products, Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G e Gausseres N, 2007, Metabolic fate of four cereal products consumed as part of a breakfast by healthy female subjects, Vinoy S, Aubert R e Chapelot D, 2000, A cereal product high in slowly available glucose increases subsequent satiety feelings and decreases glucose and insulin responses. (14) Sono state valutate dalla Commissione tutte le informazioni ammissibili prodotte dal richiedente e per gli studi dichiarati oggetto di proprietà industriale si ritengono soddisfatti i requisiti di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Con lettera del 1 o ottobre 2012 il richiedente ha informato la Commissione in merito a un processo di ristrutturazione in seguito al quale la Kraft Foods ha proceduto alla divisione delle sue attività, dando vita così a due gruppi totalmente indipendenti, uno dei quali è il Mondelēz International group. Dato che dal 1 o ottobre 2012 la Kraft Foods Europe Biscuits R&D appartiene al Mondelēz International group, il richiedente ha chiesto formalmente che la protezione dei dati oggetto di proprietà industriale fosse concessa al Mondelēz International group. Di conseguenza, i dati scientifici e le altre informazioni contenuti in tali studi non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell autorizzazione, conformemente alle condizioni di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. (15) In seguito a una domanda presentata dalla Barry Callebaut Belgium nv a norma dell articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito a un indicazione sulla salute relativa agli effetti dei flavanoli del cacao sulla vasodilatazione endoteliodipendente (domanda EFSA-Q ) ( 2 ). L indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «I flavanoli del cacao aiutano a mantenere la vasodilatazione endoteliodipendente, che contribuisce a un normale flusso sanguigno.» (16) Il 17 luglio 2012 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell Autorità secondo cui i dati forniti consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di flavanoli del cacao e l effetto indicato. Di conseguenza, un indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione va considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e va inclusa nell elenco di indicazioni consentite dell Unione europea, istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione. (17) Nel suo parere l Autorità ha chiarito che non avrebbe potuto formulare tali conclusioni senza l esame del seguente studio interventistico sull uomo che il richiedente aveva dichiarato essere oggetto di proprietà industriale: ( 1 ) The EFSA Journal 2011; 9(7):2292. ( 2 ) The EFSA Journal 2012; 10(7):

34 Grassi D, Desideri G, Necozione S, Di Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H e Ferri C, Il consumo di cacao riduce, in funzione del dosaggio, la dilatazione flusso-mediata e l irrigidimento delle arterie e fa diminuire la pressione arteriosa nei soggetti sani. (18) Sono state valutate dalla Commissione tutte le informazioni ammissibili prodotte dal richiedente e per lo studio dichiarato oggetto di proprietà industriale si ritengono soddisfatti i requisiti di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Di conseguenza, i dati scientifici e le altre informazioni contenuti in tale studio non possono essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell autorizzazione, conformemente alle condizioni di cui al suddetto articolo. (19) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione. Pertanto, se la formulazione dell indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un indicazione sulla salute autorizzata in quanto dimostra l esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d uso di quelle indicate nell allegato al presente regolamento. (20) Conformemente all articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute consentite, deve essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento. (21) Dato che i richiedenti chiedono la protezione di dati oggetto di proprietà industriale, si ritiene opportuno limitare l uso di tali indicazioni a favore dei richiedenti per un periodo di cinque anni. Il fatto che l uso di tali indicazioni sia limitato a un singolo operatore in base all autorizzazione non impedisce comunque ad altri richiedenti di utilizzare le stesse indicazioni qualora venga presentata la relativa domanda basata su dati e studi diversi da quelli protetti a norma dell articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006. (22) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti e dei cittadini pervenute alla Commissione conformemente all articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. (23) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. (24) Gli Stati membri sono stati consultati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le indicazioni sulla salute di cui all allegato del presente regolamento sono inserite nell elenco di indicazioni consentite dell Unione europea a norma dell articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/ L uso delle indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 è limitato ai richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento. Allo scadere di tale periodo, tali indicazioni sulla salute possono essere utilizzate, nel rispetto delle condizioni ad esse applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare. Articolo 2 L uso dei dati scientifici e delle altre informazioni, contenuti nelle domande, che il richiedente aveva dichiarato essere oggetto di proprietà industriale e senza la cui presentazione non sarebbe stato possibile autorizzare le indicazioni sulla salute è limitato a favore dei richiedenti per un periodo di cinque anni a decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di cui all articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Articolo 3 L allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 32

35 ALLEGATO Nell allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti Indicazione Condizioni d uso dell indicazione Condizioni e/o restrizioni d uso dell alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare Numero dell EFSA Journal Numero delle pertinenti voci nell elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell EFSA «Bevanda analcolica acida riformulata con le seguenti caratteristiche: meno di 1 g di carboidrati fermentabili ogni 100 ml (di zuccheri e altri carboidrati esclusi i polioli), tra 0,3 e 0,8 moli di calcio per mole di acidificante, ph compreso fra 3,7 e 4,0. La sostituzione delle bevande acide contenenti zucchero, come le bevande analcoliche (con un tenore di zuccheri pari, di norma, a 8-12 g/100 ml), con bevande riformulate contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti (*). Per poter recare l indicazione sulla salute, le bevande acide riformulate devono essere conformi alla descrizione del prodotto alimentare oggetto dell indicazione. 2010;8(12):1884 Amido lentamente digeribile Il consumo di prodotti ad alto contenuto di amido lentamente digeribile (SDS slowly digestible starch) determina un aumento della concentrazione di glucosio nel sangue dopo i pasti inferiore rispetto a quella dei prodotti a basso contenuto di amido lentamente digeribile (**). L indicazione può essere usata solo sugli alimenti alimentari nei quali i carboidrati digeribili forniscono almeno il 60 % dell energia totale e nei quali almeno il 55 % di tali carboidrati è costituito da amido digeribile, costituito a sua volta da almeno il 40 % di amido lentamente digeribile. 2011;9(7):2292 Flavanoli del cacao I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno (***). Il consumatore va informato che l effetto benefico si ottiene con l assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao. L indicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per cioccolato fondente che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e ;10(7):2809 (*) Autorizzata in data ; uso dell autorizzazione limitato alla GlaxoSmithKline Services Unlimited e alle sue consociate, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Regno Unito, per un periodo di cinque anni. (**) Autorizzata in data ; uso dell autorizzazione limitato alla Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Stati Uniti d America, per un periodo di cinque anni. (***) Autorizzata in data ; uso dell autorizzazione limitato alla Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgio, per un periodo di cinque anni.» 13CE

36 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2013 recante duecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al- Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al- Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 26 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag

37 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche": "Said Youssef Ali Abu Aziza (alias (a) Abdul Hamid, (b) Abu Therab). Data di nascita: Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) 87/ (passaporto libico), (b) (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale libico: Altre informazioni: (a) il nome della madre è Fatima Isa, (b) membro del Gruppo combattente islamico libico e di Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): " 13CE

38 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 853/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

39 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione TR 95,4 ZZ 95, TR 118,0 ZZ 118, AR 122,1 CL 133,6 TR 74,0 UY 144,7 ZA 121,1 ZZ 119, EG 168,1 TR 139,5 ZA 168,3 ZZ 158, AR 159,8 BR 87,0 CL 141,4 CN 67,2 NZ 126,2 US 238,7 ZA 110,8 ZZ 133, AR 160,7 CN 86,2 TR 141,9 ZA 153,1 ZZ 135, BA 45,1 TR 138,8 ZZ 92, BA 52,6 MK 52,4 XS 56,0 ZZ 53,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

40 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 2 ) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso dispone che le partite di ungulati possono essere introdotte nell'unione solo se soddisfano determinate condizioni e sono corredate del certificato veterinario appropriato redatto secondo figurante nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in bovini, ovini e caprini. L'allegato VIII, capitolo A, di tale regolamento stabilisce le condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'unione. Inoltre, l'allegato IX di tale regolamento fissa le condizioni per l'importazione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'unione. (4) Alla luce dei nuovi dati scientifici, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ( 4 ). Le modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001 rimuovono la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative alle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina a quelle dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto riguarda la scrapie classica. (5) È quindi necessario modificare il modello di certificato "OVI-X" figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per rispecchiare le prescrizioni relative alle importazioni di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013. (2) Il modello di certificato per le importazioni di ovini e caprini destinati all'allevamento è definito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, (modello "OVI-X"). Tale modello comprende garanzie relative alla scrapie. ( 1 ) GU L 139 del , pag ( 2 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del , pag. 1). (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del , pag. 60). 38

41 (7) Al fine di evitare eventuali perturbazioni delle importazioni nell'unione di partite di animali delle specie ovina e caprina, occorre autorizzare l'uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/210, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, Articolo 2 Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'unione di partite di animali vivi delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento o alla produzione accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello "OVI-X" figurante nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati compilati e firmati prima del 1 o dicembre HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, il modello di certificato veterinario "OVI-X" è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 39

42 ALLEGATO «Modello OVI-X 40

43 41

44 42

45 43

46 13CE

47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 855/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2013 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell Unione europea nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo. (2) Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 ( 3 ), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo. (3) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale. (4) In conformità dell articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, l attrezzo, lo stock, il gruppo di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 96 del , pag. 1. (5) Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le possibilità di pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare immatricolate in Italia, sono esaurite. (6) In data 1 o luglio l Italia ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 17:00 del 14 giugno 2013, un fermo alle attività di pesca commerciale delle sue tre tonnare dedite nel 2013 alla pesca del tonno rosso. L Italia ha inoltre informato la Commissione che due delle tonnare sono state coinvolte, dopo tale data, nel programma scientifico istituito dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell Atlantico (ICCAT) e definito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio (7) Il 3 luglio 2013, l Italia ha informato la Commissione del fatto che tutte le attività scientifiche di pesca delle tonnare italiane, quali definite nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013, sono state chiuse nel corso della giornata del 2 luglio. (8) Fatte salve le azioni da parte dell Italia, di cui sopra, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia, con effetto dal 14 giugno 2013 alle ore 17:00, ad eccezione della pesca da parte di due tonnare di tonno rosso per fini scientifici, secondo quanto definito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio Inoltre, è necessario che la Commissione confermi la chiusura definitiva di tutte le attività delle tonnare a partire dal 3 luglio 2013 alle ore 00:00, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 14 giugno 2013 alle ore 17:00. Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato. 2. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al tonno rosso catturato da due tonnare italiane per scopi scientifici, a norma della circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio 2013, che può essere sbarcato per il consumo personale dell equipaggio, o a scopo di beneficenza, e che è accompagnato da una copia del giornale di bordo, come stabilito nella circolare ICCAT n. 2779/2013 del 28 maggio

48 Articolo 2 La pesca del tonno rosso nell Oceano Atlantico, a est di 45 di longitudine ovest, e nel Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata a decorrere dal 3 luglio 2013 alle ore 00:00. Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Maria DAMANAKI Membro della Commissione 13CE

49 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 856/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

50 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MK 36,9 ZZ 36, TR 95,4 ZZ 95, TR 112,1 ZZ 112, AR 111,6 CL 142,5 TR 74,0 UY 114,9 ZA 111,2 ZZ 110, EG 169,5 TR 140,9 ZA 168,3 ZZ 159, AR 160,3 BR 103,3 CL 142,6 CN 67,2 NZ 134,5 US 119,4 ZA 116,5 ZZ 120, AR 160,7 CN 86,2 TR 138,9 ZA 91,1 ZZ 119, BA 45,1 TR 138,8 ZZ 92, BA 53,5 MK 54,1 XS 56,7 ZZ 54,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

51 RETTIFICHE Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione, dell 8 marzo 2013, che approva la sostanza attiva ametoctradin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 67 del 9 marzo 2013) A pagina 4, nell allegato I, terza colonna: anziché: leggi: «Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 g/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico.», «Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 mg/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico.»; a pagina 5, nell allegato II, quarta colonna: anziché: leggi: «Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 g/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico.», «Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 mg/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico.» 13CE1251 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 085 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 49

52 pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

53 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Vendite Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

54 pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

55 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. 1,01 ( 0,83 + IVA) RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

56 * * 4,00

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 -

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 8 marzo 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 ottobre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 ottobre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 -

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 148 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 13 giugno 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2018/863 della Commissione,

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 gennaio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 gennaio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.7.2008 REGOLAMENTO (CE) N. 718/2008 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 2008 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 12.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 3/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 120/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 febbraio 2011 che fissa i prezzi di riferimento di alcuni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 199/2 29.7.2017 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/1398 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 agosto 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 26 luglio 2011 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 31.12.2002 L 356/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2002 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 12.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 38/9 REGOLAMENTO (UE) N. 122/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2011 che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi unionali di ritiro e di vendita

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009

Dettagli

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0341 (NLE) 16422/14 PECHE 574 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 ottobre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 10 ottobre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 260 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 10 ottobre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1833 della

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 9 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 441 ANNEXES 1 to 2.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 441 ANNEXES 1 to 2. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0203 (NLE) 10936/16 ADD 1 PECHE 264 PROPOSTA Origine: Data: 6 luglio 2016 Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 5 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 10 gennaio 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2018/18 della Commissione, del

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 agosto 2011 (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 luglio 2011 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Gazzetta ufficiale L 348. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 55 o anno 18 dicembre Edizione in lingua italiana.

Gazzetta ufficiale L 348. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 55 o anno 18 dicembre Edizione in lingua italiana. Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1977-0707 L 348 Edizione in lingua italiana Legislazione 55 o anno 18 dicembre 2012 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) n. 1209/2012

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 31.5.2016 IT L 142/5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/854 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle

Dettagli

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) 22.7.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2004 che modifica

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, L 292/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008,

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 febbraio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 febbraio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE L 367/16 23.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 30 marzo 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 30 marzo 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 10 marzo 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 384/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 384/2010 DELLA COMMISSIONE L 113/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 6.5.2010 REGOLAMENTO (UE) N. 384/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2010 relativo all autorizzazione e al rifiuto dell autorizzazione di determinate indicazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE 22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 agosto 2011 (OR. en) 13422/11 DENLEG 114 AGRI 558 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 luglio 2011 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 205/2 30.7.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2016/1252 DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2016 che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca IL

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 10.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 209/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 712/2010 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2010 che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 152/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2012 recante modifica del regolamento

Dettagli

Newsletter generale Numero 36/2016

Newsletter generale Numero 36/2016 Bruxelles, 30/09/2016 ATTUALITÀ... 2 GENERALE... 2... 2... 2 Rettifiche... 3 POLITICA DI QUALITÀ... 3... 3... 3 PRODUZIONE ANIMALE... 4... 4 PRODUZIONE VEGETALE... 4... 4... 5 PESCA... 5... 5... 5 OPPORTUNITÀ...

Dettagli

Newsletter generale Numero 28/2015

Newsletter generale Numero 28/2015 Bruxelles, 31/07/2015 GENERALE... 2... 2 Comunicazioni... 3 POLITICA DI QUALITÀ... 3... 3 Comunicazioni... 5 PRODUZIONE ANIMALE... 5... 5 PRODUZIONE VEGETALE... 6... 6 Rettifiche... 6 PESCA... 7... 7 Rettifiche...

Dettagli

Newsletter generale Numero 46/2016

Newsletter generale Numero 46/2016 Bruxelles, 21/12/2016 ATTUALITÀ... 2 GENERALE... 2... 2... 2 Rettifiche... 2 POLITICA DI QUALITÀ... 3... 3... 3 PRODUZIONE ANIMALE... 3... 3 PRODUZIONE VEGETALE... 5... 5... 6 PESCA... 6... 6... 6 Rettifiche...

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE L 190/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.7.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma

Dettagli

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2004 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE 19.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 218/9 REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2010 che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 30/6 2.2.2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE 24.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 326/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 75/18 REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2018 che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'unione europea per la peste equina

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2009R1162 IT 01.03.2012 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

ANNO XXV N febbraio 2014

ANNO XXV N febbraio 2014 ANNO XXV N. 129 15 febbraio 2014 Comitato Scientifico Gianfranco BALDRATI Emilio GUANDALINI Antonio PANEBIANCO Giorgio CATELLANI Agostino MACRÌ Bianca Maria POLI SOMMARIO ü Istituzione dell agenzia esecutiva

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 119/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.5.2011 REGOLAMENTO (UE) N. 440/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2011 concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE 8.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 336/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 126 final - Annex 1.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 126 final - Annex 1. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 marzo 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0054 (NLE) 7086/17 ADD 1 PECHE 95 PROPOSTA Origine: Data: 14 marzo 2017 Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU,

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 luglio 2013 (18.07) (OR. en) 12448/13 DENLEG 83 SAN 279 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2019 C(2019) 5092 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione relativo

Dettagli

SICUREZZA ALIMENTARE

SICUREZZA ALIMENTARE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 13 dicembre 2002 (OR. fr) 15508/02 OJ CONS 75 AGRI 306 PECHE 248 ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO della: 2476 a SESSIONE del CONSIGLIO dell'unione EUROPEA (AGRICOLTURA

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

Newsletter generale Numero 05/2015

Newsletter generale Numero 05/2015 Bruxelles, 06/02/2015 ATTUALITÀ... 2 GENERALE... 3 POLITICA DI QUALITÀ... 4 Normativa... 4 Comunicazioni... 4 PRODUZIONE ANIMALE... 4 PRODUZIONE VEGETALE... 5 PESCA... 6 Normativa... 6 Comunicazioni...

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18.12.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 332/81 DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell 11 dicembre 2007 relativa all approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 138/52 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 483/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2014 concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE 25.10.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013 che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 7 aprile 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 7 aprile 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0203 (NLE) 11275/16 PECHE 277 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 16.11.2016 L 308/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2016 che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 febbraio 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 febbraio 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 59/66 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.3.2011 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011 che modifica la decisione 97/80/CE recante norme d applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 24/6 IT 30.1.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/125 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.11.2018 C(2018) 7778 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.11.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 per quanto riguarda alcune

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 94/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/562 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'unione

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (9) In seguito alla domanda di Danone S.A., presentata a

(Testo rilevante ai fini del SEE) (9) In seguito alla domanda di Danone S.A., presentata a L 283/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.10.2009 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2009 relativo all autorizzazione e al rifiuto dell autorizzazione di alcune indicazioni

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 marzo 2015 (OR. en) 7390/15 DENLEG 41 AGRI 147 SAN 80 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 marzo 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D38040/01

Dettagli

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 254. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 20 settembre 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 254. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 20 settembre 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 254 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 20 settembre 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.7.2018 C(2018) 3304 final REGOLAMENTO (UE) / DELLA COMMISSIONE del 9.7.2018 che modifica l allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO 21.12.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/21 REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 14.1.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 12/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2012 che fissa requisiti per importare nell Unione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2014 C(2014) 1450 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 11.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 8.7.2009 COM(2009) 350 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/31 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014 che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto concerne l'importazione di prodotti

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE 23.10.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 279/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.8.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2004 che modifica gli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria, dell

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE 26.9.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/73 REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e recante fissazione,

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE 14.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 44/35 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento

Dettagli

ANNEX ALLEGATO. della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

ANNEX ALLEGATO. della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.5.2019 COM(2019) 243 final ANNEX ALLEGATO della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguar determinate possibilità

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 dicembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 dicembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 8 agosto 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 8 agosto 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. 26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE 23.10.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/13 REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 concernente l'autorizzazione e il rifiuto dell'autorizzazione di determinate

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 2.2.2018 L 30/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/161 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2017 che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2017 COM(2017) 126 final 2017/0054 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 762/2004 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 762/2004 DELLA COMMISSIONE L 120/8 IT 24.4. REGOLAMENTO (CE) N. 762/ DELLA COMMISSIONE del 23 aprile recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE L 181/74 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.6.2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013

Dettagli