2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 7 aprile 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 7 aprile 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI"

Transcript

1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 27 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 7 aprile 2014 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (14CE0514)... Pag. 1 Regolamento n. 102/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (14CE0515)... Pag. 4 Regolamento n. 103/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0516)... Pag. 6 Pubblicati nel n. L 34 del 5 febbraio 2014 Regolamento n. 104/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014, recante divieto di pesca della limanda nella zona NAFO 3LNO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell Unione europea (14CE0517)... Pag. 8 Regolamento n. 105/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga (14CE0518)... Pag. 10 Regolamento n. 106/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi (14CE0519)... Pag. 12 Regolamento n. 107/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (14CE0520)... Pag. 14 Regolamento n. 108/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (14CE0521)... Pag. 16 Regolamento n. 109/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0522)... Pag. 18 Pubblicati nel n. L 36 del 6 febbraio 2014

2 Regolamento n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14CE0523)... Pag. 20 Regolamento n. 111/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0524)... Pag. 34 Regolamento n. 112/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0525)... Pag. 36 Regolamento n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0526)... Pag. 38 Regolamento n. 114/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0527)... Pag. 40 Regolamento n. 115/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE0528)... Pag. 42 Regolamento n. 116/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (14CE0529)... Pag. 44 Regolamento n. 117/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE0530)... Pag. 46 Pubblicati nel n. L 38 del 7 febbraio 2014 DIRETTIVE Direttiva n. 17/2014 del Parlamento europeo e Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (14CE0531)... Pag. 48 Pubblicata nel n. L 60 del 28 febbraio 2014 Direttiva n. 18/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l elenco di prodotti per la difesa (14CE0532)... Pag. 100 Pubblicata nel n. L 40 dell 11 febbraio 2014 RETTIFICHE Rettifica del regolamento n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 411 del 30 dicembre 2006, versione rettificata nella GU L 27 del 2 febbraio 2007) (14CE0533)... Pag. 136 II Pubblicata nel n. L 59 del 28 febbraio 2014

3 Rettifica del regolamento n. 1127/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)] (GU L 302 del 13 novembre 2013) (14CE0534)... Pag. 137 Pubblicata nel n. L 32 del 1 febbraio 2014 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». III

4

5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 101/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2014 relativo all autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 2, L-tirosina non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull ambiente e che l impiego di tale preparato può essere considerato efficace nel contribuire a soddisfare il fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo di tutte le specie animali. L Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l autorizzazione degli additivi destinati all alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) A norma dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi del gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L impiego di tale sostanza può essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell allegato del presente regolamento. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (3) Tale domanda riguarda l autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». Articolo 1 La sostanza di cui all allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato. (4) Nel parere espresso il 20 giugno 2013 ( 2 ) l Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) The EFSA Journal 2013; 11(7):3310. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. 1

6 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 2

7 ALLEGATO Numero di identificazione dell'additivo Nome del titolare dell autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi 3c401 L-tirosina Composizione dell additivo Polvere cristallina proveniente dall idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 % Caratterizzazione della sostanza attiva Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2-ammino-3-(4-idrossifenil)-propanoico Numero CAS: Formula chimica: C 9 H 11 NO 3 Metodi analitici ( 1 ) Per la determinazione della L-tirosina nell additivo per mangimi: Titrimetria, Farmacopea europea (Ph. Eur. 6.0, metodo 01/ ). Per la determinazione della L-tirosina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica: regolamento (CE) n. 152/2009 ( 2 ) (allegato III, parte F). Tutte le specie 1. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza. 2. Le istruzioni d uso contengono una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare (5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzione alimentare (15 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %). 25 febbraio 2024 ( 1 ) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: ( 2 ) GU L 54 del , pag CE0514 3

8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia ( 1 ), in particolare l'articolo 11, lettera a), considerando quanto segue: (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. (2) Il 23 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1521 (2003) relativa alla Liberia ha deciso di depennare una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 162 del , pag

9 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato: la voce seguente è soppressa: "Benoni Urey. Data di nascita: Passaporti: (a) passaporto diplomatico liberiano: D , (b) passaporto di commissario per gli affari marittimi: D/ Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi della Liberia." 14CE0515 5

10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag. 1. 6

11 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 85,7 MA 50,3 SN 151,7 TN 94,8 TR 90,4 ZZ 94, TR 124,0 ZZ 124, EG 91,5 ZZ 91, MA 50,3 TR 132,6 ZZ 91, EG 46,2 IL 67,0 MA 54,0 TN 48,3 TR 70,5 ZZ 57, IL 125,9 MA 64,5 ZZ 95, , , , CN 60,8 EG 21,7 IL 141,7 JM 118,0 KR 144,2 MA 116,7 TR 67,3 ZZ 95, TR 68,5 ZZ 68, CA 92,6 CN 73,1 MK 28,7 US 224,1 ZZ 104, CN 46,0 TR 131,9 US 133,5 ZA 99,5 ZZ 102,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE0516 7

12 REGOLAMENTO (UE) N. 104/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2014 recante divieto di pesca della limanda nella zona NAFO 3LNO per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell Unione europea LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

13 ALLEGATO N. 87/TQ40 Stato membro Stock Specie Zona Unione europea (tutti gli Stati membri) YEL/3LNO. Limanda (Limanda ferruginea) NAFO 3LNO Data di chiusura CE0517 9

14 REGOLAMENTO (UE) N. 105/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2014 recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera belga LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

15 ALLEGATO N. 81/TQ39 Stato membro Stock Specie Zona Belgio SRX/2AC4-C Razze (Rajiformes) Acque UE delle zone IIa e IV Data CE

16 REGOLAMENTO (UE) N. 106/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2014 recante divieto di pesca delle razze nelle acque UE della zona VIId per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

17 ALLEGATO N. 85/TQ39 Stato membro Stock Specie Zona Paesi Bassi SRX/07D. Razze (Rajiformes) Acque UE della zona VIId Data CE

18 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 107/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 relativo al ritiro dal mercato degli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato e che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all alimentazione animale ( 1 ), in particolare l articolo 10, paragrafo 5, considerando quanto segue: (6) È opportuno concedere alla parti interessate un periodo di transizione in cui è possibile utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, gli additivi destinati ad essere ritirati dal mercato, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con tali additivi. (7) Il ritiro dei tre prodotti dal mercato non pregiudica la possibilità di rilascio di un autorizzazione a loro riguardo o di adozione di una misura concernente il loro status, in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l autorizzazione degli additivi destinati all alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ( 2 ). (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (2) Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE come composti dell oligoelemento cobalto e le condizioni per la loro autorizzazione sono state definite da ultimo nel regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione ( 3 ). Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) Non sono state presentate domande di autorizzazione, in conformità all articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, entro la scadenza prevista in tale disposizione per l impiego di detti additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi. (4) Occorre quindi ritirare dal mercato tali additivi per mangimi. (5) Conseguentemente al ritiro di tali additivi per mangimi è necessario sopprimerli dalla voce «E3 Cobalto-Co» dell allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2003. ( 1 ) GU L 268 del , pag. 29. ( 2 ) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell alimentazione degli animali (GU L 270 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del , pag. 11). Articolo 1 Ritiro Gli additivi per mangimi cloruro di cobalto esaidrato, nitrato di cobalto esaidrato e solfato di cobalto monoidrato, appartenenti al gruppo degli oligoelementi, sono ritirati dal mercato. Articolo 2 Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003 Nell allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 sono soppresse le voci «Cloruro di cobalto, esaidrato», «Nitrato di cobalto, esaidrato» e «Solfato di cobalto, monoidrato», relative all elemento E3 Cobalto-Co. Articolo 3 Misure di transizione 1. Le scorte esistenti dei prodotti di cui all articolo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate come additivi per mangimi fino al 26 agosto Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare ad essere commercializzate ed utilizzate fino al 26 febbraio I mangimi composti e le materie prime per mangimi etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 767/2009 fino al 26 agosto 2015 e prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere commercializzati ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 14

19 Articolo 4 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 108/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 relativo alla non approvazione della sostanza attiva tiocianato di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ), in particolare l articolo 13, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 2 ) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno Per il tiocianato di potassio le condizioni di cui all articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/751/CE della Commissione ( 3 ). (2) Il 6 settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto da Koppert Beheer B.V., a norma dell articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una richiesta di inserimento della sostanza attiva tiocianato di potassio nell allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute dell uomo e degli animali e sull ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 27 luglio 2007 lo Stato membro relatore ( 1 ) GU L 309 del , pag. 1. ( 2 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione 2005/751/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 282 del , pag. 18). designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione. Al richiedente sono state chieste informazioni supplementari conformemente all articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 ( 4 ) della Commissione. Il 30 maggio 2011 il richiedente ha comunicato che non erano disponibili informazioni supplementari. (4) Il progetto di relazione di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l Autorità»). Il 22 ottobre 2012 quest ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva tiocianato di potassio ( 5 ) nei prodotti fitosanitari. L Autorità ha individuato diverse lacune nei dati forniti, in merito alle quali il richiedente avrebbe dovuto fornire ulteriori informazioni. Con lettera del 27 settembre 2013, Koppert B.V. ha ritirato la sua richiesta di autorizzazione del tiocianato di potassio. (5) Conformemente all articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata concessa la possibilità di accordare, per un periodo iniziale di tre anni, autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio. Con la decisione 2010/457/UE ( 6 ) la Commissione ha consentito agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per il tiocianato di potassio fino al 31 agosto Con la decisione di esecuzione 2012/363/UE ( 7 ) la Commissione ha concesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie accordate per il tiocianato di potassio fino al 31 luglio (6) A seguito del ritiro della richiesta, il tiocianato di potassio non dovrebbe pertanto essere approvato a norma dell articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. ( 4 ) Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del , pag. 51). ( 5 ) EFSA Journal 2013;11(6):2922. Disponibile online sul sito: www. efsa.europa.eu ( 6 ) Decisione 2010/457/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio (GU L 218 del , pag. 24). ( 7 ) Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del , pag. 70). 16

21 (7) Di conseguenza dovrebbero essere revocate le autorizzazioni provvisorie in vigore e non dovrebbero essere concesse nuove autorizzazioni. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non approvazione della sostanza attiva (8) È opportuno concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio. La sostanza attiva tiocianato di potassio non è approvata. Articolo 2 Misure transitorie (9) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti tiocianato di potassio tale periodo ha una durata non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (10) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un ulteriore domanda relativa al tiocianato di potassio a norma dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Gli Stati membri revocano le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva tiocianato di potassio entro il 26 agosto Articolo 3 Periodo di tolleranza L eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque scade non oltre il 26 agosto Articolo 4 Entrata in vigore (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 109/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

23 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 85,7 MA 50,4 SN 151,7 TN 80,0 TR 100,4 ZZ 93, TR 124,2 ZZ 124, EG 91,5 ZZ 91, MA 52,3 TR 140,4 ZZ 96, EG 49,3 MA 52,0 TN 48,3 TR 71,7 ZZ 55, IL 120,0 MA 69,2 ZZ 94, , , , CN 60,8 EG 21,7 IL 136,0 JM 113,2 KR 144,2 MA 134,7 TR 80,0 ZZ 98, TR 77,6 ZZ 77, CN 73,1 MK 28,7 US 163,9 ZZ 88, CN 46,0 TR 122,0 US 134,7 ZA 93,4 ZZ 99,0 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

24 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 110/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2013 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, (4) Per garantire l esecuzione globale dei compiti e delle attività dell organismo di PPP, dovrebbe essergli consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato previsionale delle entrate e delle spese per al massimo i tre esercizi successivi. visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 1 ), in particolare l articolo 209, considerando quanto segue: (1) Sulla base dell esperienza acquisita con l istituzionalizzazione dei PPP come organismi dell Unione ai sensi dell articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 2 ), il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha previsto categorie aggiuntive di PPP al fine di ampliare la gamma di strumenti tra cui scegliere e integrare organismi dotati di una regolamentazione più flessibile e accessibile per i partner privati rispetto a quella applicabile alle istituzioni dell Unione. Rientrano in queste categorie aggiuntive gli organismi di cui all articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 incaricati di attuare un partenariato pubblicoprivato (di seguito «organismi di PPP»). (2) Per assicurare la sana gestione finanziaria dei fondi dell Unione e consentire agli organismi di PPP di adottare la propria regolamentazione finanziaria, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi in questione. (5) Poiché ai fondi dell Unione messi a disposizione dell organismo di PPP deve essere data esecuzione secondo la modalità della gestione indiretta di cui all articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le disposizioni in materia di programmazione e informazione finanziaria devono essere coerenti con il metodo di gestione indiretta dell esecuzione del bilancio. Il discarico dell esecuzione del bilancio relativamente al contributo dell Unione agli organismi di PPP deve rientrare nel discarico con cui il Parlamento europeo dà atto alla Commissione dell esecuzione del bilancio dell Unione. Pertanto, occorre prevedere, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, adeguate modalità di relazione annuale, che comprendano la presentazione di una dichiarazione di gestione, atte a consentire alla Commissione di esercitare al meglio le sue competenze in materia di discarico. (6) È necessario definire i poteri e le competenze del contabile e dell ordinatore tenendo conto del profilo pubblicoprivato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell ambito di una procedura disciplinare. (3) Gli organismi di PPP devono stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi di bilancio dell unità e della verità del bilancio, dell annualità, del pareggio, dell unità di conto, dell universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza. ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del , pag. 1). (7) È necessario chiarire le funzioni di revisione contabile interna e di controllo interno e razionalizzare gli obblighi in materia di relazioni. La funzione di revisione contabile interna in seno all organismo di PPP deve essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che deve effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. È necessario stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di revisione contabile. 20

25 (8) Per garantire che ciascun organismo risponda dell esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che gli sono state attribuite al momento dell istituzione, occorre consentire agli organismi di PPP di ricorrere a organismi esterni di diritto privato per l espletamento delle funzioni loro affidate soltanto nei casi necessari e per funzioni che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale. (9) Occorre stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa dell organismo di PPP. (10) Dato il profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tale organismo, occorre ammettere procedure flessibili per l aggiudicazione degli appalti pubblici. Le procedure applicabili dovranno rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e discostarsi in parte dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 1 ). È necessario migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi, nonché evitare eccessivi costi di gestione delle procedure di appalto grazie al rafforzamento della cooperazione tra i membri degli organismi di PPP. Tali organismi dovranno pertanto avere la possibilità altresì di stipulare con i propri membri diversi dall Unione contratti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l esecuzione di lavori a opera direttamente di tali membri, senza ricorrere a terzi. (11) Per migliorare l efficienza in termini di costi, occorre prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell organismo di PPP. (12) È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. Tali esperti dovranno essere selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto d interesse. (13) Per garantire l attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell ambito dell attribuzione di sovvenzioni e premi siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l organismo di PPP o dell atto di base del programma di cui si affida l attuazione all organismo di PPP. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell Unione (GU L 362 del , pag. 1). (14) Ove sia necessario consolidare i conti degli organismi di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le norme contabili applicate dagli organismi di PPP devono consentire siffatto consolidamento. (15) È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, per consentire l adozione in tempo utile del regolamento finanziario rivisto degli organismi di PPP con decorrenza dal 1 o gennaio 2014, al fine di garantire l applicazione di regole coerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO 1 PORTATA Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l organismo di partenariato pubblico-privato (di seguito «organismo di PPP») deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell articolo 209, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ciascun organismo di PPP adotta nella sua regolamentazione finanziaria le modalità di applicazione di tali principi. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: «consiglio di amministrazione»: l organo decisionale principale a livello interno in materie finanziarie e di bilancio dell organismo di PPP, indipendentemente dalla sua denominazione nell atto costitutivo, «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell atto costitutivo, «membro»: un membro dell organismo di PPP conformemente all atto costitutivo, «atto costitutivo»: l atto di diritto dell Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell organismo di PPP, 21

26 «bilancio dell organismo di PPP»: lo strumento che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l organismo di PPP. Articolo 3 Ambito di applicazione del bilancio Il bilancio dell organismo di PPP presenta: a) le entrate dell organismo di PPP, che comprendono: i) il contributo finanziario dei membri ai costi amministrativi; ii) il contributo finanziario dei membri ai costi operativi; iii) le entrate con destinazione specifica destinate a finanziare spese determinate; iv) le eventuali entrate generate dall organismo di PPP; b) le spese dell organismo di PPP, comprese le spese amministrative. CAPO 2 PRINCIPI DI BILANCIO Articolo 4 Rispetto dei principi di bilancio Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l esecuzione del bilancio dell organismo di PPP rispettano i principi dell unità, della verità del bilancio, dell annualità, del pareggio, dell unità di conto, dell universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza. Articolo 5 Principi dell unità e della verità del bilancio 1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio dell organismo di PPP. 2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell organismo di PPP. 3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria. 4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio dell organismo di PPP non sono dovuti a quest ultimo. Articolo 6 Principio dell annualità 1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1 o gennaio e termina il 31 dicembre. 2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l esercizio. 3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l esercizio o durante gli esercizi precedenti. 4. Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l esercizio indicate all articolo 3, lettera a), punto i). 5. Considerato il fabbisogno dell organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per al massimo i tre esercizi successivi. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi. 6. I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possano essere ripartiti in frazioni annue quando ciò è previsto dall atto di base o se si tratta di spese amministrative. Articolo 7 Principio del pareggio 1. Entrate e stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio. 2. Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell Unione quale definito nell accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall Unione, delle eventuali altre entrate di cui all articolo 3, e dell importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all articolo 6, paragrafo L organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio. 4. Se il risultato dell esercizio è positivo è iscritto nel bilancio dell esercizio successivo fra le entrate. Se il risultato dell esercizio è negativo è iscritto nel bilancio dell esercizio successivo come stanziamenti di pagamento. Articolo 8 Principio dell unità di conto Il bilancio dell organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria, tuttavia, il contabile è autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nel regolamento finanziario dell organismo di PPP. Articolo 9 Principio dell universalità 1. Fatto salvo il paragrafo 2, l insieme delle entrate copre l insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche della regolamentazione finanziaria dell organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell importo netto. 22

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61. Legislazione. Atti non legislativi. 59 o anno. Edizione in lingua italiana. 8 marzo 2016. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 61 Edizione in lingua italiana Legislazione 59 o anno 8 marzo 2016 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE 18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 27.7.2016 IT L 201/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2016 relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati

Dettagli

Gazzetta ufficiale L 186. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 56 o anno 5 luglio 2013. Edizione in lingua italiana.

Gazzetta ufficiale L 186. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 56 o anno 5 luglio 2013. Edizione in lingua italiana. Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1977-0707 L 186 Edizione in lingua italiana Legislazione 56 o anno 5 luglio 2013 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE)

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI IT 23.5.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 136/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 469/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2013 relativo all autorizzazione

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 -

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 147/8 IT 12.6.2015 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/897 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015 relativo all' di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 marzo 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 174/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1060 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015 relativo all' di betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le (Testo rilevante

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 -

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.8.2017 IT L 216/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1490 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2017 relativo all' delle sostanze cloruro manganoso tetraidrato, ossido

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE 14.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 44/35 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 -

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE L 190/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.7.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 702/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.2.2017 IT L 44/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/307 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2017 relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 18.10.2017 IT L 267/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1896 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2017 relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2013 DELLA COMMISSIONE IT 31.10.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 289/33 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2013 relativo all della bentonite quale additivo per mangimi destinati

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 601/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 601/2013 DELLA COMMISSIONE IT L 172/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.6.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 601/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2013 concernente l acetato cobalto (II) tetraidrato, carbonato cobalto

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE IT 14.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 314/15 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1065/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2012 relativo all di preparati di Lactobacillus 23375, CNCM I-3235,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 69/18 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017 relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749)

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1119/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1119/2012 DELLA COMMISSIONE IT L 330/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.11.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1119/2012 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2012 relativo all di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 3.6.2019 IT L 144/41 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/901 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2019 relativo all'autorizzazione della riboflavina prodotta da Ashbya gossypii (DSM 23096), della riboflavina

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE IT 30.8.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 232/23 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 828/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2013 che approva la sostanza attiva emamectina a norma del regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 10.5.2019 L 122/39 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/716 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2019 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 22/2013 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 174/8 IT 3.7.2015 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1061 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015 relativo all' di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio,

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE 25.10.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1031/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013 che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 18 ottobre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 18 ottobre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 267 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 18 ottobre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1896 della

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2015R0724 IT 06.05.2015 000.002 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/724 DELLA COMMISSIONE

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2012R0873 IT 02.10.2012 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 873/2012 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 20.10.2017 IT L 271/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1914 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2017 relativo all'autorizzazione della (Sacox 120 microgranulate e

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2009R1162 IT 01.03.2012 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 15.5.2014 IT L 143/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014 che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento

Dettagli

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 148 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 13 giugno 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento (UE) 2018/863 della Commissione,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 6.5.2015 IT L 115/25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/724 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 relativo all' di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. 26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE 12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 190/8 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1061 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva carfentrazone etile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 15.10.2018 IT L 257/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1533 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2018 relativo all' dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali

Dettagli

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2015 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0341 (NLE) 16422/14 PECHE 574 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 313/14 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2023 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2016 relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 10/2 IT 14.1.2019 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/49 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2019 relativo all'autorizzazione del selenito soo, del selenito soo in granuli rivestiti e della zinco-l-selenometionina

Dettagli

Newsletter generale Numero 36/2016

Newsletter generale Numero 36/2016 Bruxelles, 30/09/2016 ATTUALITÀ... 2 GENERALE... 2... 2... 2 Rettifiche... 3 POLITICA DI QUALITÀ... 3... 3... 3 PRODUZIONE ANIMALE... 4... 4 PRODUZIONE VEGETALE... 4... 4... 5 PESCA... 5... 5... 5 OPPORTUNITÀ...

Dettagli

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) 11459/16 AGRILEG 115 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D045664/02 Oggetto:

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.5.2018 C(2018) 3120 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2018 recante modalità di applicazione dell articolo 26, paragrafo 3, del regolamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 31.10.2017 L 281/21 REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 21.9.2018 IT L 238/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1264 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva petoxamide, in conformità al regolamento (CE) n.

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 68/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.3.2009 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2009 che autorizza l immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, L 103/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 107/24 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/725 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2017 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva mesotrione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 novembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE 8.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 336/9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 122/44 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/717 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva isoxaflutole, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 18.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013 recante modifica dell allegato XIV del regolamento

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.1.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 12.6.2015 L 147/3 REGOLAMENTO (UE) 2015/896 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

Dettagli

DECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso

DECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso L 185/30 DECISIONI DECISIONE (UE) 2019/1178 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di

Dettagli

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 8 della presente direttiva. Dir. 2004/41/CE del 21 aprile 2004 ( 1). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE 23.10.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.7.2018 C(2018) 4349 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.7.2018 recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en) 11227/17 DENLEG 52 AGRI 396 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 11 luglio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 4737 final Oggetto:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 24/6 IT 30.1.2016 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/125 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 300/8 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2047 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2015 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 171/110 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1085 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento

Dettagli

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 gennaio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 gennaio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 -

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.6.2015 L 139/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.8.2014 L 248/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2014 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 30.4.2016 IT L 116/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/672 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016 che approva l'acido peracetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.11.2015 C(2015) 8452 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 25.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020"

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE IT L 176/54 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 6.7.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 171/100 26.6.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1084 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti,

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.6.2015 C(2015) 3759 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I

Dettagli

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 6.10.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 262/1 III (Altri atti) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 59/2011 del 1 o luglio 2011 che modifica gli allegati I (Questioni

Dettagli

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006 L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 31.12.2002 L 356/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2002 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE 24.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 326/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 66/4 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/429 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017 relativo all' di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2018 C(2018) 6929 final DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE del 25.10.2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 75/18 REGOLAMENTO (UE) 2018/415 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2018 che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'unione europea per la peste equina

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 12.3.2018 L 68/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/353 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2018 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 194/36 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1075 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza attiva a basso

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en) 10817/15 DENLEG 99 AGRI 397 SAN 219 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 10 luglio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.:

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 marzo 2010 (OR. fr) 7637/10 AGRILEG 28 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 marzo 2010 Destinatario: Segretariato Generale del Consiglio

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0295 (NLE) 15295/14 PECHE 526 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 5 maggio 2011 Inclusione della sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/33/UE della Commissione

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 152/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2012 recante modifica del regolamento

Dettagli