2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 89 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 novembre 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 895/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013, recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (13CE1294)... Pag. 1 Regolamento n. 896/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1295)... Pag. 3 Pubblicati nel n. L 249 del 19 settembre 2013 Regolamento n. 897/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall accordo di partenariato nel settore della pesca tra l Unione europea e la Repubblica gabonese (13CE1296)... Pag. 5 Regolamento n. 898/2013 della Commissione, del 9 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Navarra (DOP)] (13CE1297)... Pag. 7 Regolamento n. 899/2013 della Commissione, del 9 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Lucena (DOP)] (13CE1298)... Pag. 9 Regolamento n. 900/2013 della Commissione, del 18 settembre 2013, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese (13CE1299)... Pag. 11 Regolamento n. 901/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1300)... Pag. 13 Regolamento n. 902/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame (13CE1301)... Pag. 15

2 Regolamento n. 903/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 nell ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame (13CE1302)... Pag. 17 Regolamento n. 904/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l ovoalbumina (13CE1303)... Pag. 19 Pubblicati nel n. L 250 del 20 settembre 2013 Regolamento n. 905/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola (13CE1304)... Pag. 21 Regolamento n. 906/2013 della Commissione, del 19 settembre 2013, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga (13CE1305)... Pag. 23 Regolamento n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l uso di descrittori generici (denominazioni) (13CE1306)... Pag. 25 Regolamento n. 908/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (13CE1307)... Pag. 28 Pubblicati nel n. L 251 del 21 settembre 2013 RETTIFICHE Rettifica della direttiva n. 111/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17 novembre 2009) (13CE1308)... Pag. 30 Pubblicata nel n. L 255 del 27 settembre 2013 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 895/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2013 recante duecentoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al- Qaeda ( 1 ), in particolare l articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) L'11 settembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del servizio degli strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag. 9. 1

4 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: La voce seguente è depennata dall elenco "Persone fisiche": "Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (alias (a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, (b) Ahmad, Mufti Rasheed, (c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) fondatore di Al-Rashid Trust. (b) Sarebbe deceduto in Pakistan il 18 febbraio Data di designazione di cui all articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): " 13CE1294 2

5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 896/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag. 1. 3

6 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MK 59,4 XS 46,1 ZZ 52, MK 53,8 TR 121,6 ZZ 87, TR 132,6 ZZ 132, AR 108,8 CL 148,5 IL 110,5 TR 117,7 UY 99,8 ZA 118,3 ZZ 117, EG 188,1 TR 147,0 ZZ 167, AR 100,9 BA 65,7 BR 41,7 CL 114,6 CN 66,9 NZ 150,8 US 140,8 ZA 119,4 ZZ 100, AR 231,4 CL 29,5 CN 82,5 TR 131,5 ZZ 118, TR 125,5 ZZ 125, BA 47,2 XS 46,6 ZZ 46,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE1295 4

7 REGOLAMENTO (UE) N. 897/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'unione europea e la Repubblica gabonese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 16 aprile 2007 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea («accordo di partenariato») mediante adozione del regolamento (CE) n. 450/2007 ( 1 ). (2) L'Unione ha negoziato con la Repubblica gabonese un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese in materia di pesca. In esito a tali negoziati, il 24 aprile 2013 è stato siglato un nuovo protocollo. (3) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/462/UE ( 2 ), relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo. (4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo. (5) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ( 3 ), se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'unione nell'ambito del nuovo protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. (6) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi UE, il nuovo protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del nuovo protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'unione europea e la Repubblica gabonese («protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri: a) tonniere congelatrici con reti a circuizione: Francia Spagna 12 unità 15 unità b) tonniere con lenze e canne: Spagna Francia 7 unità 1 unità ( 1 ) Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (GU L 109 del , pag. 1). ( 2 ) Cfr. 1 jūlijā della presente Gazzetta ufficiale. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del , pag. 33). 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo di partenariato. 3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/

8 4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013 Per il Consiglio Il presidente C. ASHTON 13CE1296 6

9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2013 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Navarra (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 2 ). (2) A norma dell articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Navarra», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 3 ). (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Aceite de Navarra» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 93 del , pag. 12. ( 3 ) GU C 322 del , pag. 9. 7

10 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) SPAGNA Aceite de Navarra (DOP) 13CE1297 8

11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 899/2013 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2013 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Lucena (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 2 ). (2) A norma dell articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Lucena», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 3 ). (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Aceite de Lucena» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 93 del , pag. 12. ( 3 ) GU C 352 del , pag

12 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) SPAGNA Aceite de Lucena (DOP) 13CE

13 REGOLAMENTO (UE) N. 900/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2013 recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

14 ALLEGATO N. 44/TQ39 Stato membro Stock Specie Zona Irlanda PLE/7HJK. Passera di mare (Pleuronectes platessa) VIIh, VIIj e VIIk Data CE

15 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 901/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

16 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MK 45,6 XS 46,1 ZZ 45, MK 46,1 TR 121,6 ZZ 83, TR 134,6 ZZ 134, AR 125,2 CL 140,4 IL 142,1 TR 117,7 UY 113,9 ZA 117,4 ZZ 126, EG 187,8 TR 157,7 ZZ 172, AR 100,7 BA 105,9 BR 41,7 CL 109,8 CN 66,9 NZ 139,2 US 143,0 ZA 102,1 ZZ 101, AR 231,4 CL 29,5 CN 82,5 TR 132,4 ZZ 119, TR 125,5 ZZ 125, BA 38,9 XS 46,6 ZZ 42,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 902/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 nell ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame LA COMMISSIONE EUROPEA, considerando quanto segue: visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l importazione di prodotti del settore del pollame. visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 2 ), in particolare l articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ( 3 ), in particolare l articolo 5, paragrafo 6, (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2013 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 238 dell' , pag. 13. ( 3 ) GU L 125 del , pag

18 ALLEGATO Numero del gruppo Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1 o al (%) P , P , CE

19 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 903/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 nell ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 2 ), in particolare l articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame ( 3 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, considerando quanto segue: Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2013 per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2013 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2013 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 238 dell' , pag. 13. ( 3 ) GU L 309 del , pag

20 ALLEGATO Numero del gruppo Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall al (%) , , , , , CE

21 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ( 2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ( 3 ) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 181 del , pag. 8. ( 3 ) GU L 145 del , pag

22 ALLEGATO «ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine ( 1 ) Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 134,0 0 AR 146,6 0 AR 158,9 0 BR 296,3 1 AR 244,5 17 BR 312,3 0 CL 252,2 14 TH Pezzi disossati di tacchini, congelati 317,7 0 BR 274,9 7 CL Uova sgusciate essiccate 560,6 0 AR Preparazioni non cotte di galli o di galline 277,6 3 BR 330,5 0 CL ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice ZZ sta per altre origini.» 13CE

23 REGOLAMENTO (UE) N. 905/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 356 del , pag

24 ALLEGATO N. 39/DSS Stato membro Stock Specie Zona Spagna BSF/ Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII Data CE

25 REGOLAMENTO (UE) N. 906/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 settembre 2013 recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), in particolare l articolo 36, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ( 2 ), fissa i contingenti per il (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l esaurimento del contingente assegnato per il (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esaurimento del contingente Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Articolo 2 Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Lowri EVANS Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 23 del , pag

26 ALLEGATO N. 45/TQ39 Stato membro Stock Specie Zona Belgio PLE/7FG. Passera di mare (Pleuronectes platessa) VIIf e VIIg Data CE

27 REGOLAMENTO (UE) N. 907/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2013 che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l uso di descrittori generici (denominazioni) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 1, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana possono essere esentati dall applicazione del suddetto regolamento su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. (2) Al fine di garantire che le domande concernenti i descrittori generici siano trattate in modo trasparente ed entro tempi ragionevoli, l articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 prescrive che la Commissione adotti e pubblichi le norme in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste. (3) Le norme devono garantire che la domanda sia compilata in modo tale da presentare e fornire tutte le informazioni necessarie all esame della stessa. Tali norme non devono inoltre impedire alla Commissione di chiedere informazioni supplementari, ove opportuno e in funzione della natura del descrittore generico e della portata della deroga richiesta. (4) È opportuno autorizzare le associazioni di categoria rappresentative di specifici settori alimentari a presentare domande per conto dei loro membri, onde evitare la presentazione di più domande riguardanti lo stesso descrittore generico (denominazione). (5) Al fine tra l altro di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, l impiego delle indicazioni non deve essere falso, ambiguo o fuorviante. Lo stesso principio va applicato all utilizzo di descrittori generici (denominazioni) che potrebbero avere un effetto sulla salute. Per raggiungere questo obiettivo e nel rispetto del principio di proporzionalità, le autorità nazionali dovranno esercitare la propria facoltà di giudizio, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, nel determinare la reazione tipica del consumatore medio in un caso specifico. (6) I descrittori generici (denominazioni) devono corrispondere a un periodo di uso attestato all interno degli Stati membri non inferiore a 20 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. (7) Gli Stati membri sono stati consultati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande concernenti l uso di descrittori generici (denominazioni) ai sensi dell articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 sono presentate secondo le norme stabilite nell allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 404 del , pag

28 ALLEGATO PARTE A Presentazione della domanda 1. La domanda può essere presentata per l uso di un descrittore generico in uno o più Stati membri. Essa è trasmessa all autorità nazionale competente di un unico Stato membro (di seguito «Stato membro destinatario»). Gli operatori possono scegliere lo Stato membro in cui presentare la loro domanda tra gli Stati membri in cui si utilizza il descrittore generico. 2. La domanda è presentata per via elettronica e comprende tutti gli elementi elencati nella parte B del presente allegato. Gli Stati membri possono chiedere una copia cartacea qualora lo ritengano necessario. Per i dati di cui alla parte B, punti 1.5 e 2 del presente allegato, un semplice elenco di riferimenti non è sufficiente. 3. Dopo aver ricevuto la domanda, l autorità nazionale competente dello Stato membro destinatario: rilascia ricevuta della domanda, per iscritto, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda, informa senza indugio la Commissione inoltrando la sintesi della domanda, se del caso, trasmette la domanda completa agli altri eventuali Stati membri per i quali sia stata presentata la domanda concernente l uso del descrittore generico (di seguito «Stati membri interessati»), se gli Stati membri interessati ritengono che la domanda non contenga i dati e le informazioni di cui alla parte B dell allegato, essi ne informano lo Stato membro destinatario entro quattro settimane. 4. Lo Stato membro destinatario verifica, senza indugio e tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, se la domanda contenga tutte le informazioni necessarie elencate nella parte B del presente allegato. Laddove la domanda non contenga tutti gli elementi di cui alla parte B del presente allegato, lo Stato membro destinatario richiede le necessarie informazioni supplementari al richiedente e lo informa del periodo entro il quale tali informazioni devono essere fornite. 5. Una domanda è considerata non valida nei casi in cui un richiedente non fornisca le informazioni supplementari richieste dallo Stato membro destinatario. In tal caso lo Stato membro destinatario informa il richiedente, la Commissione ed altri eventuali Stati membri interessati precisando i motivi in base ai quali la domanda è ritenuta non valida. Viene data al richiedente la possibilità di presentare nuovamente la stessa domanda, escludendo gli Stati membri per i quali non sono stati comunicati i dati richiesti. 6. Lo Stato membro destinatario trasmette senza indugio la domanda valida alla Commissione e a tutti gli Stati membri e ne informa il richiedente. La Commissione conferma per iscritto allo Stato membro destinatario di aver ricevuto la domanda valida, entro 14 giorni dal ricevimento stesso. 7. Lo Stato membro destinatario e gli Stati membri interessati comunicano il proprio parere alla Commissione entro sei settimane dalla data di invio della domanda valida. Nel parere viene precisato se il descrittore generico risponda alle condizioni poste per beneficiare di una deroga a norma dell articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e se ciò sia suffragato dagli elementi di cui alla parte B, punti 1.3, 1.4, 1.5 e, a seconda dei casi, punto 2, del presente allegato. Si comunicano inoltre i motivi che giustificano il parere stesso. I pareri sono presentati per iscritto. Anche altri Stati membri possono fornire il proprio parere sulla domanda alla Commissione, entro lo stesso termine e secondo le stesse modalità. 8. Dopo aver ricevuto una domanda valida da uno Stato membro e i pareri di cui al punto 7 della presente parte dell allegato, la Commissione può, entro un periodo di tempo ragionevole, avviare la procedura di approvazione del descrittore generico ai sensi dell articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/ Dati obbligatori La domanda consta dei seguenti elementi: 1.1. Una sintesi della domanda, che riporta: il nome e l indirizzo del richiedente, il descrittore generico oggetto della domanda, PARTE B Contenuto della domanda una breve descrizione della peculiarità della categoria di alimenti o bevande interessata dal descrittore generico, nonché gli Stati membri per cui il richiedente abbia presentato la domanda relativa all uso del descrittore generico. 26

29 1.2. Richiedente Il nome, l indirizzo e gli estremi dell operatore del settore alimentare che presenta una domanda e/o della persona autorizzata a comunicare con la Commissione per conto del richiedente. Le domande di autorizzazione di un descrittore generico possono anche essere presentate da associazioni di categoria per conto dei loro membri e riportano il nome, l indirizzo e gli estremi dell associazione di categoria che presenta una domanda e/o della persona autorizzata a comunicare con la Commissione per conto di detta associazione di categoria. Sono auspicabili informazioni relative al sostegno della domanda da parte dei membri dell associazione di categoria Il descrittore generico oggetto della domanda 1. Il descrittore generico indicato nella lingua in cui è tradizionalmente utilizzato. Una descrizione del descrittore generico in inglese, se del caso. 2. Gli Stati membri in cui il descrittore generico è utilizzato La categoria di alimenti o bevande interessati dal descrittore generico 1. Un indicazione della categoria di alimenti o bevande commercializzati con il descrittore generico per il quale è presentata la domanda. 2. Una descrizione dettagliata in cui si evidenzino le peculiarità e gli elementi che differenziano la categoria di alimenti o bevande commercializzati con il descrittore generico per il quale è presentata la domanda da altri prodotti della stessa categoria di alimenti o bevande Dati giustificativi relativi all uso del descrittore generico Documentazione bibliografica pertinente o altri elementi di prova verificabili che dimostrino la presenza sul mercato della categoria di alimenti o bevande con il descrittore generico all interno degli Stati membri interessati, per un periodo non inferiore a 20 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Informazioni supplementari che devono essere fornite su richiesta degli Stati membri: dati giustificativi relativi alla comprensione/ percezione dei consumatori Gli Stati membri destinatari e gli Stati membri interessati possono chiedere al richiedente dati supplementari sui seguenti tipi di informazioni, prima della presentazione della domanda alla Commissione, qualora lo ritengano necessario per la valutazione della domanda stessa: elementi di prova o informazioni pertinenti relativi alla comprensione e alla percezione che il consumatore ha dei potenziali effetti del descrittore generico. Tali dati riguardano gli Stati membri in cui è utilizzato il descrittore generico, elementi di prova o informazioni pertinenti atti a dimostrare che il consumatore collega il descrittore generico ad una specifica categoria di alimenti o bevande di cui al punto 1.4 della presente parte dell allegato. 3. Eventuali informazioni supplementari (facoltative) 13CE

30 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2013 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2013 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

31 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MK 47,7 XS 41,5 ZZ 44, MK 46,1 TR 116,3 ZZ 81, TR 130,3 ZZ 130, AR 122,2 CL 109,5 IL 142,1 TR 117,7 UY 111,2 ZA 115,2 ZZ 119, EG 187,8 TR 157,6 ZZ 172, AR 100,6 BA 105,9 BR 78,8 CL 108,3 CN 71,1 NZ 135,9 US 146,0 ZA 116,6 ZZ 107, AR 231,4 CL 29,5 CN 82,5 TR 132,2 ZZ 118, TR 130,2 ZZ 130, BA 41,0 XS 46,6 ZZ 43,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 13CE

32 RETTIFICHE Rettifica della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 302 del 17 novembre 2009) Pagina 116, articolo 1, punto 38, (nuovo articolo 156, decimo comma), anziché: leggi: «( ) un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi ( )»; «( ) un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti o dei promotori e degli investitori, rafforzando quindi ( )». 13CE1308 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 089 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. * * 2,00

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