COPIA CONFORME ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N
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1 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 marzo 2015 alla presenza di n.32 dei suoi componenti su un totale di n. 34 ; - premesso che, in base all articolo 2 del proprio Statuto, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all attività in tali settori; - premesso che nel perseguimento della propria missione, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; - vista la deliberazione n del 19 dicembre 2012 con la quale l INFN ha istituito il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico Trento Institute for Fundamental Physics and Applications TIFPA e ha nominato il Dott. Graziano Fortuna Direttore straordinario del TIFPA; - vista la deliberazione n del 24 aprile 2013 con la quale l INFN ha approvato la Convenzione Quadro relativa all Istituzione e al Funzionamento del suddetto Centro Nazionale Tecnologico Scientifico con l apporto dell Università degli Studi di Trento, della Fondazione Bruno Kessler e dell Agenzia Provinciale per la Protonterapia di Trento (ora denominata Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento) di seguito APSS, sottoscritta in data 31 ottobre 2013; - visto l art. 1.2 della suddetta Convenzione che prevede Per il funzionamento del TIFPA, le Parti mettono a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze ed a titolo gratuito, gli spazi e/o le attrezzature scientifiche e tecniche e/o i servizi, che saranno individuati in appositi Accordi Attuativi alla presente Convenzione, di cui faranno parte integrante (...); - su proposta formulata dal Direttore Straordinario del TIFPA con lettera del 10 marzo 2015 prot. n. 62/ esaminato lo schema di Accordo Attuativo della Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, Agenzia Provinciale per la Protonterapia, disciplinante i rapporti di collaborazione tra INFN e l Azienda Provinciale per i servizi sanitari, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; 18-3/55
2 - premesso che, l onere finanziario derivante dallo schema di cui alla presente deliberazione troverà copertura con le assegnazioni per il funzionamento al TIFPA negli esercizi di competenza; - su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 32 voti favorevoli; DELIBERA Di approvare lo schema di Accordo Attuativo della Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, l Agenzia Provinciale per la Protonterapia, disciplinante i rapporti di collaborazione tra INFN e l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento (APSS), allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a sottoscriverlo.
3 CONVENZIONE QUADRO relativa all istituzione e al funzionamento del Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) Centro scientifico e tecnologico dell Istituto di Fisica Nucleare in partenariato con l Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e l Agenzia Provinciale per la Protonterapia (ora Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari) TERZO ACCORDO ATTUATIVO per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra INFN TIFPA, e l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento TRA L Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS), in persona del Direttore Generale, dott. Luciano Flor, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di APSS e l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN), in persona del suo Presidente, prof. Fernando Ferroni, a ciò autorizzato con delibera n. approvata dal Consiglio Direttivo in data di seguito congiuntamente anche le Parti Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ente pubblico nazionale di ricerca, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell INFN n del 19 dicembre 2012, con la quale è stato istituito il Centro Nazionale Scientifico Tecnologico Trento Institute for Fundamental Physics and Application - TIFPA e la successiva deliberazione del Consiglio Direttivo dell INFN n del 24 aprile 2013, di approvazione della Convenzione Quadro relativa all istituzione e al funzionamento del TIFPA (di seguito Convenzione Quadro ), Centro scientifico e tecnologico in partenariato con l Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e l Agenzia Provinciale per la Protonterapia; visto l articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 recante Disposizioni per l attivazione di un centro di protonterapia medica, che ha previsto la costituzione dell Agenzia provinciale per la Protonterapia di Trento (ATreP) quale strumento organizzativo per la progettazione, la realizzazione e l attivazione di un centro di protonterapia medica nella provincia di Trento nonché la soppressione della medesima, in relazione alla consegna dell'impianto funzionante, a far data dal 1 gennaio 2014; visto che la Giunta Provinciale di Trento, con propria deliberazione n del , ha disposto che dalla medesima data ha effetto il trasferimento dei rapporti giuridici, di cui ATreP era titolare, 1
4 all'azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento (di seguito APSS); preso atto che, pertanto, ogni riferimento ad ATreP, all interno della Convenzione Quadro relativa all istituzione e al funzionamento del TIFPA, deve intendersi ora sostituito con l Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento; visto che l art. 1.2 della suddetta Convenzione prevede che per il funzionamento del TIFPA, le Parti mettono a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze ed a titolo gratuito, gli spazi e/o le attrezzature scientifiche e tecniche e/o i servizi, che saranno individuati in appositi Accordi Attuativi alla presente Convenzione, di cui faranno parte integrante ; visto che il medesimo articolo prevede inoltre che il contributo di ATreP (ora APSS) costituirà oggetto di uno specifico Accordo Attuativo e sarà definito nel rispetto delle clausole contrattuali tra ATreP (APSS) e l Associazione Temporanea di Imprese appaltatrice del Centro di Protonterapia Medica; tenuto conto che L U.O. di protonterapia della APSS: - costituisce un articolazione dell Ospedale di Trento, con sede in via Al Desert n. 14, presso l area del futuro NOT (Nuovo ospedale del Trentino); - prende in cura persone portatrici di neoplasie a varia sede, provenienti dal territorio provinciale o da altre regioni nazionali o da paesi stranieri, erogando trattamenti con particelle cariche (protoni); - collabora alla formazione degli studenti dei corsi di laurea sanitari e della facoltà di Fisica dell Università di Trento, e con scuole di specializzazione in Radioterapia oncologica e in Fisica sanitaria nazionali; - coopera con strutture di radioterapia e adroterapia a livello nazionale e internazionale nello sviluppo e nelle attività di ricerca nell ambito della terapia oncologica; tenuto conto che l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso l istituzione del TIFPA, intende partecipare e contribuire allo sviluppo delle attività del Centro di Protonterapia (di seguito anche solo Centro), nei settori di ricerca e formazione di comune interesse, attraverso azioni di sostegno finanziario, la collaborazione con istituzioni di eccellenza nel panorama internazionale e mediante l utilizzo della linea di fascio dedicata alla ricerca presso il Centro; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - ESECUZIONE DELL ACCORDO 1.1 L'esecuzione del presente Accordo Attuativo della Convenzione è affidato, per quanto riguarda l INFN, al Direttore del TIFPA e, per quanto riguarda l APSS, al Direttore Generale pro tempore. ART. 2 - PROGRAMMI ANNUALI DEL TIFPA 2
5 2.1 I programmi annuali di ricerca del TIFPA sono approvati e finanziati dagli organi direttivi dell INFN, sentito il Direttore generale di APSS in ordine al contributo scientifico e tecnico di sua competenza, alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali. 2.2 Il Direttore del TIFPA comunica annualmente al Direttore generale di APSS i programmi di ricerca approvati e finanziati dall INFN che si svolgeranno nel campo della protonterapia e della fisica medica negli spazi e con l utilizzo di attrezzature di APSS. ART. 3 - SPAZI, ATTREZZATURE, SERVIZI 3.1 INFN consente al personale APSS, previo accordo col Direttore del TIFPA e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l utilizzo delle attrezzature di ricerca localizzate presso la sede del TIFPA. 3.2 APSS, compatibilmente con le esigenze cliniche e istituzionali di funzionamento del Centro di Protonterapia e nel rispetto dei vincoli di natura contrattuale con l ATI (Associazione Temporanea di Imprese) tra Ion Beam Applications S.A. e l Impresa di Costruzioni Ing. Mantovani S.p.A., che ha realizzato il Centro, mette a disposizione del personale INFN, a titolo gratuito, idonei spazi, gli arredi e i servizi correlati, e consente inoltre a detto personale l uso gratuito delle attrezzature scientifiche e tecniche e dei servizi tecnici del Centro stesso. 3.3 APSS potrà instaurare analoghe forme di collaborazione con altri soggetti, a condizione che non sia in alcun modo pregiudicato o limitato lo svolgimento delle attività regolamentate da questo Accordo. È in ogni caso subordinata al previo accordo scritto con il Direttore del TIFPA l individuazione dei modi e delle forme di utilizzo della strumentazione e delle infrastrutture installate da INFN presso il Centro di protonterapia. 3.4 Le condizioni e le spese relative all eventuale utilizzo della linea di ricerca sperimentale al di fuori delle condizioni già concordate da APSS con il fornitore dell apparecchiatura di Protonterapia (punto del documento 111 del contratto del ) sarà oggetto di separato accordo tra INFN, APSS e Ion Beam Applications S.A. (mandataria dell ATI sopracitata). 3.5 Ove nello sviluppo dei propri programmi INFN ritenesse opportuna la installazione presso il Centro di Protonterapia di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative. 3.6 Eventuali variazioni delle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno adottate in conformità alle esigenze del TIFPA e del Centro di Protonterapia, previo accordo tra il Direttore del TIFPA e il Direttore Generale dell APSS, e informando il CPR. ART. 4 - ACCESSO AI LOCALI 3
6 4.1 Il Direttore Generale di APSS, d intesa con il Direttore del TIFPA, provvede a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all INFN presso il Centro. 4.2 Il Direttore del TIFPA e il Direttore Generale di APSS determinano altresì, d intesa, le modalità di accesso alle aree, alle officine e ai Laboratori comuni del Centro, fatte salve le esigenze di funzionamento clinico del Centro. ART. 5 - GARANZIE ASSICURATIVE 5.1 Le parti dichiarano di avere in essere, con primarie Compagnie di Assicurazione, autorizzate ad operare in Italia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 10/2008 e successive modifiche ed integrazioni, polizze a copertura: di tutti i danni materiali e diretti che i beni di loro rispettiva proprietà o comunque nella loro disponibilità possono subire a seguito di un qualsiasi evento; dei rischi connessi con la proprietà e/o l uso a qualsiasi titolo dei beni utilizzati nella rispettiva attività, ivi compresi i beni menzionati in questo Accordo; dei rischi per i danni a persone e/o cose che dalla rispettiva attività possono derivare a terzi e/o a dipendenti e collaboratori a vario titolo. 5.2 Le parti dichiarano altresì che le polizze sopra indicate sono perfettamente valide ed efficaci ai sensi di quanto disposto dall'art Codice Civile e si impegnano a mantenere le stesse valide ed efficaci per tutta la durata di questo Accordo. 5.3 Le parti dichiarano pertanto di rinunciare reciprocamente a rivalersi l una sull altra per i danni che potranno essere patiti nel periodo di validità di questo Accordo, e ad inserire idonea clausola di rinuncia alla azione di surrogazione ex art CC nei rispettivi contratti di assicurazione. Le parti si impegnano inoltre a mantenere valida ed operante la suddetta clausola di rinuncia alla azione di surrogazione per tutta la durata dell Accordo. 5.4 A riprova dell esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte le parti si impegnano all atto della firma di questo Accordo a scambiarsi copia dei propri contratti di assicurazione con espressa clausola di rinuncia alla azione di surrogazione. ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 6.1 Gli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione della normativa sulla sicurezza e l igiene nei luoghi di lavoro, nonché dal D. Lgs. n. 230/1995 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, sono regolati dall art. 13 della Convenzione Quadro. 6.2 Resta inteso che, in ogni caso, le attività da svolgersi presso i luoghi di lavoro di una Parte dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Parte ospitante e svolgersi nel pieno rispetto delle regole e delle procedure in vigore. 4
7 6.3 Gli obblighi dei datori di lavoro per gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati dall articolo 13, comma 8 della Convenzione Quadro. ART. 7 - SUDDIVISIONE DELLE SPESE 7.1 Tutte le spese correnti relative al funzionamento del Centro di Protonterapia e del TIFPA, ivi comprese quelle sostenute per il personale reciprocamente ospitato, sono rispettivamente a carico di APSS e dell INFN, ciascuna per la parte di propria competenza. 7.2 Nel caso di partecipazione a bandi nazionali ed internazionali nonché nel caso di finanziamenti da parte di soggetti esterni che coinvolgano entrambe le Parti, il Direttore Generale di APSS e il Direttore del TIFPA si impegnano a definire la gestione finanziaria dei relativi progetti di ricerca in modo che sia opportunamente bilanciata, anche ai fini dei processi di valutazione della ricerca. ART. 8 - ASSOCIAZIONE A INFN E FORMAZIONE DEL PERSONALE 8.1 Considerato che i programmi di ricerca dell'infn e l'attività istituzionale di ricerca del Centro di Protonterapia presentano importanti punti di contatto e di interesse reciproco, INFN potrà attribuire al personale APSS incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN e previo nullaosta da parte di APSS, senza alcun onere a carico di APSS e senza che ciò pregiudichi la loro attività istituzionale. 8.2 Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell altra a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale. ART. 9 - PUBBLICAZIONI 9.1 INFN e APSS si impegnano reciprocamente a menzionare l altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro di questo Accordo. 9.2 Il personale APSS associato a INFN ai sensi del precedente articolo 8 dovrà indicare sia l appartenenza ad APSS sia l associazione a INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell ambito di questo Accordo. ART CONTROVERSIE 10.1 Eventuali controversie tra le parti saranno risolte secondo quanto stabilito all art. 17 della Convenzione Quadro. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento. ART DURATA 11.1 Questo Accordo Attuativo ha durata non superiore alla data di scadenza della Convenzione Quadro; può essere espressamente rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. 5
8 ART REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 12.1 Questo Accordo Attuativo è sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura della Parte interessata L imposta di bollo dovuta per la registrazione sarà a carico di APSS, e sarà effettuata mediante assolvimento virtuale. ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI 13.1 Ai sensi del D.Lgs , n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al medesimo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all Accordo. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. ART APPROVAZIONE STUDI E PROGETTI DI RICERCA 14.1 I singoli studi e progetti di ricerca condotti dalle Parti dovranno, se necessario, essere preventivamente sottoposti alla valutazione del Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche dell APSS e dovranno essere eseguiti secondo le clausole dei protocolli che verranno di volta in volta approvati, condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali e secondo il regolamento che disciplina nell'apss l attività di ricerca. Il Presidente di INFN Prof. Fernando Ferroni Il Direttore Generale di APSS Dr. Luciano Flor Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/
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