ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N
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1 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 24 giugno 2016 alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34; - vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante: Norme in materia di organizzazione in materia delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario, con particolare riferimento all art. 24; - premesso che, in base all articolo 2 del proprio Statuto, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università; - premesso che nel perseguimento della propria missione, l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; - premesso che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; - premesso che tra l INFN e l Università degli Studi di Genova esistono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica, testimoniata dalla Convenzione Quadro relativa alla locale Sezione, stipulata in data 26 gennaio 2012; - ritenuto di attivare una collaborazione al fine di potenziare le attività didattiche e di ricerca dell Università di Genova nei settori scientifico-disciplinare FIS/01 e FIS/02, mediante il cofinanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica ; - vista la richiesta formulata dal Direttore della Sezione di Genova con lettera del 23 maggio 2016 prot. n. 688, relativa al cofinanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica dell Università degli Studi di Genova; - esaminato lo schema di Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l Università degli Studi di Genova per il cofinanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione; Direzione Servizi alla Ricerca 15-6/22
2 - premesso che la stipula dello schema di Convenzione comporta per l Istituto un onere finanziario complessivo pari ad ,00; - su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 32 voti favorevoli; DELIBERA 1) Di approvare la Convenzione tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l Università degli Studi di Genova per il cofinanziamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. 2) L onere finanziario derivante dalla proposta di cui al precedente numero 1), valutato complessivamente in euro ,00, trova copertura sui fondi disponibili al capitolo U (trasferimenti correnti a Università ) del Bilancio 2016 dell Istituto. Direzione Servizi alla Ricerca
3 CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI TRE POSTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO (Art. 24, comma 3, lettera a) della legge , n. 240, e ss.mm.ii.) TRA l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, codice fiscale , nel prosieguo detto anche INFN, in persona del Suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo INFN del. E l Università degli Studi di Genova, di seguito denominata Università di Genova, codice fiscale e partita IVA , con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Rettore protempore Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26 settembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Università di Genova e a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del PREMESSO Ø che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; Ø che l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, delle particelle, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università regolata con apposite Convenzioni; Ø considerato che le attività dell Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, delle particelle, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinente all attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell INFN; Ø che l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; Ø che l Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; Ø che gli obiettivi e le finalità dell INFN, soggetto finanziatore, risultano convergenti con quelli dell Università, a garanzia della libertà e dell autonomia della didattica e della ricerca scientifica, nel rispetto dei valori che sono alla base delle attività Universitarie ed in conformità con i principi della Costituzione relativi allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 della Costituzione della
4 Repubblica Italiana); Ø che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica tra l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Genova e l Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Fisica (convenzione in atto tra INFN e Università di Genova del 2012) e che è interesse di entrambe le Parti potenziare i rapporti di collaborazione scientifica nell ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; Ø che, pertanto, è reciproco interesse istituire e finanziare tre posti di Ricercatore a tempo determinato, con impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, ai sensi del Art. 24, comma 3, lettera a) della legge , n. 240, e ss.mm.ii., per svolgere ricerche nell ambito della Fisica nucleare, subnucleare, delle particelle o astroparticellare; Ø che la legge , n. 240, e successive modificazioni e integrazioni, nel dettare norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, dispone all art. 18, comma 3, tra l altro, che gli oneri derivanti dall attribuzione dei contratti di cui all art. 24, comma 3, lett. a), possono essere a carico, anche totale, di soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto; Ø che l art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo , n. 49, ribadisce che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione che assicurino, nel caso specifico, un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto; Ø che i Consigli del Dipartimento di Fisica e della Scuola di Scienze MFN, nelle rispettive sedute del e hanno approvato la presente proposta di convenzione e intendono procedere, nell ambito della presente convenzione, alla successiva attivazione delle procedure pubbliche di selezione finalizzate ad instaurare rapporti di lavoro subordinato con ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010, per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari previsti dalla presente convenzione, mediante co-finanziamento da parte dell INFN; Ø che il Consiglio di Amministrazione dell'università degli Studi di Genova, nella riunione del ha approvato la presente proposta di convenzione e intende procedere, nell ambito della presente convenzione, alla successiva attivazione delle procedure pubbliche di selezione, subordinando l emissione dei relativi bandi all acquisizione della delibera dell INFN contenente l impegno a garantire, sin dalla data di stipula della convenzione, la copertura dell intero importo finanziato a valere sul proprio bilancio per la durata stabilita, nonché all effettiva stipula della convenzione; Ø considerato che il predetto Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la bozza della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula, assumendo la linea di indirizzo secondo la quale, in caso di finanziamento esterno volto all attivazione di posti di personale docente, la richiesta al finanziatore di adeguata fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all intero finanziamento proposto sia da formulare solo in caso di finanziatore privato, richiedendo invece al finanziatore pubblico di fornire atto formale assunto dai competenti organi e contenente l impegno a garantire sin dalla data di stipula della convenzione la copertura dell intero importo finanziato a valere sul proprio bilancio per la durata stabilita; Ø che il Consiglio Direttivi dell INFN, nella seduta del ha deliberato di approvare il cofinanziamento dei contratti di lavoro in parola, rendendo disponibile, a valere sul proprio bilancio, l importo di cui all Art.4, corrispondente al 50% del costo complessivo dei
5 ricercatori assunti, per un periodo di tre anni. La parti prendono inoltre atto del Codice etico emanato dall Università degli Studi di Genova con D.R. n. 497 del finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all interno dell Ateneo, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall art. 6, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. VISTI Ø Il D.R. n. 576 del dell Università di Genova, Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 240 del 30 dicembre 2010 ed ss.mm.ii. (link al Regolamento); SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. ART. 2 Oggetto della presente Convenzione è il cofinanziamento al 50%, per un periodo di tre anni, da parte dell INFN, di tre posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell art. 24, comma 3, lettera a) della legge , n. 240, e ss.mm.ii., cosiddetti ricercatori a tempo determinato di tipo A (RTD- A), nei seguenti settori: o n. 2 posizioni nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale) settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali); o n. 1 posizione nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 (Fisica Teorica) settore concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali). ART I suddetti posti a tempo determinato saranno banditi dal Dipartimento di Fisica dall Università di Genova mediante procedura di valutazione comparativa ai sensi della normativa di legge vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, e i relativi contratti saranno attivati con le modalità previste dalla vigente normativa e come dallo Statuto e dai Regolamenti in premessa citati. 3.2 La sede di servizio dei Ricercatori sarà il Dipartimento di Fisica dell Università di Genova. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sulla base alla normativa vigente, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell Università di Genova. L attività di ricerca potrà essere svolta presso le sedi dell INFN previa intesa con il responsabile dell attività medesima. 3.3 Nell ipotesi in cui i neoassunti con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell esercizio dei loro diritti, cessino per qualsivoglia ragione le attività, la Convenzione si risolverà di diritto, fatti salvi gli effetti già prodotti. In tale caso l Università di Genova sarà tenuta alla restituzione delle somme già erogate dall ente finanziatore e non corrisposte ai ricercatori ai sensi della presente Convenzione. 3.4 La stipula della presente Convenzione non obbliga l Università di Genova all assunzione del
6 personale ricercatore nell ipotesi di impedimenti giuridici all assunzione stessa; in tal caso, se l impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell impedimento all assunzione. Se, al contrario, l impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l INFN non sarà più tenuta all erogazione del finanziamento di cui all art. 4 della presente Convenzione. ART Il cofinanziamento - per un importo totale di ,00 - comprensivo di retribuzione, indennità integrativa speciale, oneri accessori per il tempo pieno, oneri fiscali, previdenziali e IRAP, verrà corrisposto dall'infn al Dipartimento di Fisica dell'università di Genova in unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, previa richiesta dell'università. ART. 5 I ricercatori svolgeranno la propria attività nell ambito della ricerca in Fisica nucleare, subnucleare, delle particelle o astroparticellare, in particolare ai fini dello studio delle particelle e dei costituenti elementari della materia e delle loro interazioni fondamentali, nell ambito delle linee di ricerca attive nel Dipartimento di Fisica. Le specifiche funzioni di ricerca di ciascuno degli RTD-A, saranno concordate tra il Direttore della Sezione INFN di Genova e il Direttore del Dipartimento di Fisica dell Università di Genova, e approvate del Consiglio di Dipartimento. ART. 6 La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. Con ciò, fatti salvi eventuali vincoli o normative di legge o altre cause di forza maggiore, l Università di Genova si impegna a bandire i tre posti da RTD-A successivamente alla stipula della presente convenzione. ART. 7 Per qualsiasi controversia legata all applicazione della presente convenzione, le Parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all applicazione medesima, interpretazione, esecuzione e risoluzione. In mancanza di bonaria composizione, per eventuali controversie Foro competente è il Tribunale di Genova. ART. 8 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 c.d. Codice Privacy l Università di Genova provvede al trattamento dei dati personali conosciuti in costanza dell attività convenzionale esclusivamente nell ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in ogni caso conformemente all Informativa privacy pubblicata sul sito internet di Ateneo. ART. 9 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia e i Regolamenti dell Università di Genova. ART. 10 La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. codice dell'amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è
7 esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L n DATA* Per l Università di Genova, Il Rettore: Prof. Paolo Comanducci FIRMA** Per l INFN, Il Presidente: Prof. Fernando Ferroni FIRMA** * La data di stipula coincide con la data di apposizione dell ultima firma digitale. ** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N COPIA
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