La modifica mancata alla normativa del Noleggio Con Conducente Legge n. 21/92 cronologia di 12 proroghe
|
|
- Ilaria Napoli
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A cura del dott. Mario Maccantelli Consulente Omniavis per la Toscana Cell Omniavis Srl Lungarno Colombo Firenze Tel , Tel Firenze, 4 luglio 2013 Elenco aggiornato (ultimo aggiornamento: fino al 31 dicembre 2013) delle proroghe per l applicazione delle modifiche alla normativa sul Noleggio Con Conducente di cui all art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008. In allegato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 settembre 2012 in merito all applicabilità delle modifiche alla legge n. 21/1992. La modifica mancata alla normativa del Noleggio Con Conducente Legge n. 21/92 cronologia di 12 proroghe Ad inizio 2009 è stata modificata la legge n. 21/92 con lo scopo di controllare l attività degli NCC. Soprattutto a Roma ci sono migliaia di NCC che lavorano con licenze rilasciate da altri comuni. I tassisti non sono contenti e viene introdotto un vincolante criterio di territorialità per l esercizio dell attività di NCC con la legge di conversione al decreto legge 207/2008. La modifica alla legge n. 21/92 non è mai stata applicata. In attesa di una ridefinizione di tutta la normativa su taxi e ncc, le disposizioni vengono prorogate di volta in volta. Le fasi della proroga pluriennale Con legge n. 14/2009 (GU n. 49 del ) conversione del decreto-legge n. 207/2008, viene modificata la legge n. 21/92. Art. 29, comma 1-quater del DL 207/2008: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. 3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"; c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione"; d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche
2 destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane"; e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Sanzioni) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.". 1 proroga DL n. 5/2009 (legge conversione n. 33/2009) - Art. 7-bis, comma 1 Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea. 1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1- quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno proroga DL 78/2009 (legge conversione n. 102/2009)- Art. 23, comma All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "fino al 30 giugno 2009." sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009.". 3 proroga DL 194/2009 (legge conversione 25/2010) Art. 5, comma All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2010". 4 proroga (interviene sulle disposizioni attuative in assenza delle quali tutto resta invariato. DL 40/2010 (legge conversione 73/2010) art. 2, comma 3 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entrata in vigore 26/03/2010), urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.
3 Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 5 proroga DL 78/2010 art. 51, comma 7 (GU 31/05/2010) I sessanta giorni del comma 3, art. 2 del DL 40/2010 diventano 120 giorni 6 proroga Legge 122/2010 (conversione del DL 78/ GU 30/07/2010) art. 51, comma 7 Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre proroga DL 225/2010 tabella 1 (legge conversione 10/2011) Il termine previsto nell articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è considerarsi fissato al 31 marzo proroga DPCM 25/03/2011 tabella 1 Il termine previsto nell articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è da considerarsi fissato al 31 dicembre 2011 Motivazione: La proroga sino al 31 dicembre 2011 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. 9 proroga DL 216/11 (milleproroghe) art. 11, comma 4 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012". 10 proroga DL 83/2012 (misure urgenti per la crescita del paese) - art. 17 "disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea" (GU n. 147 del ) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2012" 11 proroga Legge n. 228/2012 (legge di stabilità G.U. n. 302 del 29/12/12), art. 1, comma 388: E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge. Tabella 2, punto 5: Termine del 31/12/2012 relativo all art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010
4 12 proroga DPCM 26/06/ Proroga di termini di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (G.U. Serie Generale n. 150 del 28/06/2013) E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2, punti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n Il termine è quello del 31/12/2012 relativo all art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010. dott. Mario Maccantelli In allegato: - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l intermobilità del 07/09/2012
5
6
Noleggio Con Conducente molte proroghe e molti dubbi
A cura del dott. Mario Maccantelli mario.maccantelli@omniavis.it Consulente Omniavis per la Toscana Cell. 338 9513872 Omniavis Srl Lungarno Colombo 44 50136 Firenze Tel. +39 0556236286, Tel. +39 0556145319
DettagliNOLEGGIO CON CONDUCENTE LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N. 143/2018 ALLA LEGGE N. 21/1992
NOLEGGIO CON CONDUCENTE LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. N. 143/2018 ALLA LEGGE N. 21/1992 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 D.L. 29 dicembre 2018, n. 143 In vigore dal 30 dicembre 2018 Annotazioni Art. 3 (Servizio
DettagliNOLEGGIO CON CONDUCENTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 12/2019 ALLA LEGGE N. 21/1992. In vigore dal 13 febbraio 2019
NOLEGGIO CON CONDUCENTE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. N. 12/2019 ALLA LEGGE N. 21/1992 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). 1. Il servizio di noleggio con conducente
DettagliEMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008
EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con
DettagliRepubblica Italiana. LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) ARTICOLO 1 Autoservizi Pubblici non di Linea. ARTICOLO 2 Servizio di Taxi
Repubblica Italiana LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Materia: TRASPORTI URN: urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21
DettagliL. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
L. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (Pubblicata nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992) Art. 1 - Autoservizi pubblici non di linea
DettagliCategorie economiche - Servizi 2016
NOLEGGIO VEICOLI CODICI ATECO 2007 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 77.12.00 Noleggio di autocarri e
DettagliScheda informativa del modulo B15
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO? Servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata;
DettagliVia PEC a: e Via a: e
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Un.i.c.a. Taxi Filt CGIL - Uritaxi nazionale Premessa: le parti evidenziate in rosso sono entrate in vigore con l
DettagliNoleggio Con Conducente, molte proroghe e molti dubbi 15 proroga
A cura del dott. Mario Maccantelli mario.maccantelli@omniavis.it Consulente Omniavis per la Toscana Omniavis Srl Lungarno Colombo 44 50136 Firenze Tel. +39 0556236286, Tel. +39 0556145319 www.omniavis.it
DettagliLegge , n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Legge 15.01.1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. VERSIONE ORIGINALE ******** Articolo 1 - Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al:
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 3-11-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 18-5-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21
1 di 11 ELABORAZIONE UN.I.C.A. LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12. Conversione in legge, con
DettagliL. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
L. 15 gennaio 1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non. (Pubblicata nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992) Art. 1 - Autoservizi pubblici non 1. Sono definiti
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
LEGGE QUADRO 15 gennaio 1992, n. 21 comprensiva del D.L. 223/06 comprensiva del D.L. 1/12 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La Camera dei deputati ed
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3694 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GAROFALO, BERGAMINI, BIASOTTI, BOCCIARDO, CASSINELLI, FALLICA, VINCENZO ANTONIO FONTANA,
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (aggiornata ai sensi della legge 27.2.2009 n. 14 di conversione del DL 30.12.2008 n. 207)
Dettagli** NORMATTIVA - Stampa ***
** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 25-2-2019
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del 23.1.1992) Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1). a) b) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2).
1 di 11 11/12/2013 17.51 Leggi d'italia L. 15-1-1992 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. L. 15
Dettagli*I testi sbarrati sono stati eliminati o sostituiti.* *I testi in rosso sono quelli introdotti dagli emendamenti.*
EFFETTO DEGLI EMENDAMENTI AL DECRETO LIBERALIZZAZIONI 24 GENNAIO 2012, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ, APPLICATI ALLA LEGGE QUADRO
DettagliN.C.C. Atto secondo! Regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente
N.C.C. Atto secondo! Regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente a cura di Gianluca Fazzolari* Raffaele Chianca** In vigore dal 30 dicembre scorso, il D.L. 29 dicembre 2018,
DettagliDECRETO - LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143 Nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente
DECRETO - LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143 Nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente a cura di Gianluca Fazzolari* Raffaele Chianca** Riferimenti normativi Decreto legge
DettagliDECRETO - LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143 Nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente
DECRETO - LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143 Nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente a cura di Gianluca Fazzolari* Raffaele Chianca** Riferimenti normativi Decreto legge
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al:
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Vigente al: 22-1-2019 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Dettagli, 21 (2) (G.U.
Legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (G.U. 23 gennaio, n. 18). Nota: aggiornata con la legge 27 gennaio 2009, n. 14. di conversione,
DettagliL. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3).
L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. (2) Vedi, anche, la L.
DettagliL. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3).
L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. (2) Vedi, anche, la L.
DettagliLEGGE 21/92 AGGIORNATA DALLA LEGGE 12 DEL 11/02/2019 in rosso sottolineato le modifiche introdotte
LEGGE 21/92 AGGIORNATA DALLA LEGGE 12 DEL 11/02/2019 in rosso sottolineato le modifiche introdotte Articolo 1 Autoservizi pubblici non di linea Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del 23.1.1992) Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1). a) b) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
DettagliIncidenti stradali in Italia e nella Ue28 tra stagnazione e ripresa A che punto siamo?
Anno 26 Febbraio 2019 Spedizione in abbonamento postale (Tassa riscossa) - Aut. n. 1475 del 23/12/2015 Direzione Generale Poste San Marino. Rep. San Marino numero 218 O r g a n o U ff i c i a l e A S A
DettagliESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2014)
Protocollo RC n. 28105/14 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2014) L anno duemilaquattordici, il giorno di martedì trenta del mese di dicembre, alle
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2).
Leggi d'italia L. 15-1-1992 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1).
DettagliLEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 (G.U. n. 18 del 23.1.1992) Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
DettagliIL TRASPORTO NAZIONALE DI VIAGGIATORI SERVIZI INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE. SISTEMA SANZIONATORIO * di Franco MEDRI
IL TRASPORTO NAZIONALE DI VIAGGIATORI SERVIZI INTERREGIONALI DI COMPETENZA STATALE SISTEMA SANZIONATORIO * di Franco MEDRI Le principali fonti normative che disciplinano i trasporti nazionali di persone
DettagliLegge n. 21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, come modificata dalla legge n. 12/2019.
Legge n. 21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, come modificata dalla legge n. 12/2019. Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni,
DettagliCITTA DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI Centro Studi e Ricerche
CITTA DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI Centro Studi e Ricerche CIRCOLARE N. 22/19 OGGETTO: Circolazione stradale. Autotrasporto. Circolare del Ministero dell Interno
DettagliL , n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
L. 15.01.1992, n. 21: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 1. Autoservizi pubblici non di linea. 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli
Dettagli1. Autoservizi pubblici non di linea. 1. Autoservizi pubblici non di linea.
L. 15 GENNAIO 1992, N. 21 LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA Modifiche apportate dal D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge
DettagliVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26
Via Roma 3 10050 Gravere (To) - tel. 0122 622 912 - Fax. 0122 32534 - P.IVA: 04967930019 E-mail: info@comune.gravere.to.it - P.E.C. gravere@cert.ruparpiemonte.it - Web: www.comune.gravere.to.it Città Metropolitana
DettagliREGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
LEGGE 9 agosto 2002, n. 13. Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA
DettagliProvincia di Chieti REGOLAMENTO COMUNALE. per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente
C O M U N E D I Provincia di Chieti P O L L U T R I REGOLAMENTO COMUNALE per l attività di noleggio di autoveicoli con conducente - Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 05.04.2011 - Modificato con delibera
DettagliIL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE I. PREMESSA
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE I. PREMESSA DOTTRINA Come noto, il c.d. D.L. Milleproroghe - diventato legge sotto la blindatura di un voto di fiducia - accanto ai rinvii secchi dei termini in scadenza,
DettagliRiferimenti Normativi Nazionali tramite concorso pubblico secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali e dal codice della strada
Riferimenti Normativi Nazionali 1) Come viene rilasciata la licenza o l autorizzazione ad autoservizi pubblici non di linea: A a richiesta B tramite concorso pubblico C a seguito di denuncia di inizio
DettagliAVVOCATURA AVVOCATURA REGGIO CALABRIA
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE AVVOCATURA AVVOCATURA REGGIO CALABRIA Assunto il 15/04/2019 Numero Registro Dipartimento: 586 DECRETO DIRIGENZIALE Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria
DettagliPagina 1 di 5 DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221 Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime,
Dettaglicontro e con l'intervento di per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale
DettagliCOMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)
COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 12.07.2001 Ai sensi della Legge quadro del 15 Gennaio
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli. Nuovo codice della strada. Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. Vigente al: 18-5-2016 Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli 1. Per destinazione del veicolo
DettagliCirc. N. 2019/ Prot. n. RH/2019/
U.O. Studi e Applicazione Normativa Sezione Polizia Stradale Reparto Studi e Coordinamento Normativo Il Vice Comandante Circ. N. 2019/0000093 Prot. n. RH/2019/0142032 del 21/05/2019 Al Dirigente della
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1/a) (1/circ)
L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (1/a) (1/circ). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. (1/a) Vedi, anche,
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3).
L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1). Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. (2) Vedi, anche, la L.
DettagliMinistero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DECRETO 27 agosto 2014 Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con
DettagliLEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 58 (1)
LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1993, n. 58 (1) (1) In B.U.R.L. 10 novembre 1993, n. 31 Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi
Dettagli1 Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
L 15/01/1992 Num. 21 Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (in Gazz. Uff., 23 gennaio 1992, n. 18). -- Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 1 Preambolo (Omissis) Articolo
DettagliART. 1. SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
REGIONE: PUGLIA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995, n. 14 (GU n. 052 SERIE SPECIALE N. 3 del 30/12/1995 - BU Puglia n. 039 del 18/04/1995) MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 "LEGGE QUADRO
DettagliLegge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 G.U.R.I. 23 gennaio 1992, n. 18 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. N.d.R. La presente legge si applica alla Regione Siciliana
DettagliTribunale di Milano Sentenza 6 luglio 2015
Tribunale di Milano Sentenza 6 luglio 2015 OMISSIS N. 29325/14 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA IN FUNZIONE DI GIUDICE
DettagliAl Signor Sindaco del Comune di RICCO DEL GOLFO DI SPEZIA Via Aurelia n Riccò del Golfo di Spezia
Marca da bollo uro 14,62 OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli per la formazione della graduatoria finalizzata all assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio
DettagliArt Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 [1]
REGIONE SICILIA L.R. 9 agosto 2002, n. 13: Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29. (B.U.R. 16 agosto
DettagliLe novità legislative in tema di attività produttive ed i nuovi sviluppi del sistema informativo regionale SUAP
Seminario Semplificazione amministrativa: applicazione dell AUA nelle Regioni italiane e in Regione Calabria, la gestione della VIA Regionale Le novità legislative in tema di attività produttive ed i nuovi
DettagliCOMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo)
COMUNE DI CORROPOLI (Provincia di Teramo) Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 3 Maggio 2016 N. 5 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI
DettagliCOMUNE DI CARSOLI. Provincia di L Aquila REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
COMUNE DI CARSOLI Provincia di L Aquila REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE (Approvato con Delibera di C.C. N. 20 del 20.07.2012) Art. 1 (Disciplina del servizio)
DettagliLegge Quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi Pubblici non di Linea - Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992)
Repubblica Italiana LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Materia: TRASPORTI URN: urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21
DettagliLEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21. Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
LEGGE DEL 15 GENNAIO 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea Art. 1 Autoservizi pubblici non di linea 1. Sono definiti autoservizi pubblici non di
DettagliAttività Produttive. Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C.
Attività Produttive Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C. Descrizione Servizio di taxi e noleggio con conducente Gli autoservizi
DettagliIl Presidente pone in discussione l argomento relativo all oggetto iscritto al punto n. 7 dell o.d.g.
Seduta del 24 settembre 2012 77 = Attività di servizio taxi da piazza - modifica dell art. 24 del Regolamento Comunale per l esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente
DettagliEstratto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale (GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171) - Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010....omissis...
DettagliLEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992)
LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21 (GU n. 018 del 23/01/1992) LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA. Materia: TRASPORTI URN: urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21 Preambolo
DettagliGIUNTA REGIONALE DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA
GIUNTA REGIONALE DETERMINAZIONE N. 65 /DE10 DEL 16 /09/ 2011 DIREZIONE: SERVIZIO: UFFICIO: DIREZIONE REGIONALE,TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,MOBILITA E LOGISTICA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO
DettagliVISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI INCENTIVI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE MARITTIME VISTI gli articoli
Dettagli(NOTA: nella sottoriportata legge regionale sono state annotate tutte le variazioni)
TESTO AGGIORNATO della LEGGE REGIONALE n. 58 del 26.10.1993 comprendente le modifiche, sostituzioni e abrogazioni di cui alle successive seguenti leggi regionali: L.R. n. 32 del 22.05.1995, L.R. n. 16
DettagliD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
DISPOSIZIONI DI LEGGE INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELL ' ATTIVITA ' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO RECATA DALLA LEGGE 264/91 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della
DettagliOnorevole Presidente, Onorevoli Deputati,
CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONI TRASPORTI AUDIZIONE DELL AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO SUL DISEGNO DI LEGGE: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante
DettagliLEGGE 11 agosto 2003, n Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
LEGGE 11 agosto 2003, n. 218 Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Vigente al: 3-3-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della
Dettagli"Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"
Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2003
Dettagli*** NORMATTIVA -Stampa *** Pagina 1 di 6 DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. Vigente al: 26-10-2017 TITOLO IV GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI Art. 123. Autoscuole
DettagliIL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 11-quaterdecies,
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 12/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
DettagliL.R. 26/10/1993 N.58
L.R. 26/10/1993 N.58 DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA, DI CUI ALL' ARTICOLO 6
DettagliNorme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 29 G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17 Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. N.d.R. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 13/2002 le disposizioni
DettagliL ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO
Sezione CODICE DELLA STRADA Autore: Luigi Del Giudice, Polizia Municipale di Torino DISABILI DPR 30 Luglio 2012 contrassegno disabili europeo. Testo in vigore dal: 15-9-2012. L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO
DettagliLegge , n. 21 Legge Quadro per il Trasporto di Persone Mediante Autoservizi Pubblici non di Linea.(*) Art.2. Servizio di taxi.
L 21_92 A.doc Pag: 1 Legge 15 01 1992, n. 21 Legge Quadro per il Trasporto di Persone Mediante Autoservizi Pubblici non di Linea.(*) in G.U. n. 18 del 23-1-1992 (*) Testo aggiornato al Dlgs 31 03 1998,
DettagliESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 16 MARZO 2015)
Protocollo RC n. 7204/15 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 16 MARZO 2015) L anno duemilaquindici, il giorno di lunedì sedici del mese di marzo, alle ore 19,50,
Dettagli(GU n. 48 del Suppl. Ordinario n.39)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 c.d. Milleproroghe Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009), coordinato
DettagliArt. 4 - Sanzioni amministrative [1]
REGIONE LAZIO L.R. 26 ottobre 1993, n. 58: Disposizioni per all'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea,
Dettagli«PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE»
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2014, N. 15, RECANTE «PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE» IN GAZZETTA UFFICIALE N. 49
DettagliUn.i.c.a. Taxi Firenze Unione Italiana Conducenti Autopubbliche Firenze
Un.i.c.a. Taxi Firenze Unione Italiana Conducenti Autopubbliche Firenze Dal sito www.unicataxifirenze.com La proposta avanzata dal Ministero in relazione al milleproroghe al tavolo tecnico taxi-ncc. Secondo
DettagliLazio - LEGGE REGIONALE n. 58 del E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI FINO ALLA DATA DEL 15/07/2018
LAZIO - TESTO AGGIORNATO della LEGGE REGIONALE n. 58 del 26.10.1993 comprendente le modifiche, sostituzioni e abrogazioni di cui alle successive seguenti leggi regionali: L.R. n. 32 del 22.05.1995, L.R.
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, TESTO AGGIORNATO della LEGGE REGIONALE n. 58 del 26.10.1993 comprendente le modifiche, sostituzioni e abrogazioni di cui alle successive seguenti leggi regionali: L.R. n. 32 del
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 2113 del 2011, proposto da:
N. 02204/2012 REG.PROV.COLL. N. 02113/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
Dettagli