Reg. XXX n. 432 IL RETTORE
|
|
- Vito Nicolosi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Reg. XXX n. 432 IL RETTORE VISTA la legge n. 240 ed in particolare l'art. 24 nel quale è stabilito che le Università, con proprio regolamento, disciplinano le modalità di stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i ricercatori, relativi allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè delle attività di ricerca; VISTO il Codice Etico approvato dal Senato Accademico il ; VISTO il D.M , pubblicato il sulla G.U. n. 220 relativo ai criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010; VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 244/15132 del e del Senato Accademico, nella seduta n. 282/5323 del , con le quali è stato espresso parere positivo all'emanazione del Regolamento d'ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge , n. 240 adottato con D.R. n. 81 del ; VISTO il verbale del Consiglio della Ricerca, seduta del , con il quale si chiede di sottoporre al Senato Accademico la richiesta di modifica dell'art. 6, comma 5, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, prevedendo che della Commissione giudicatrice sia chiamato a far parte il Responsabile della ricerca e richiedente la procedura, anzichè tre Professori di I Fascia di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione; RITENUTO opportuno rettificare il suddetto art. 6 secondo la narrativa specificata nel dispositivo seguente; Art. 6 - comma 5 - Attuale Della Commissione fanno parte tre Professori di I fascia, di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento. Art. 6 - comma 5 - Modifica proposta Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due di I fascia e almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento RAVVISATA la necessità di rettificare anche l'art. 9 del soprarichiamato Regolamento relativo alla stipula del contratto di lavoro, al fine di migliorare e razionalizzare la tempistica della sottoscrizione del contratto, come segue: 1
2 Art. 9 - Attuale Il contratto di lavoro con il Ricercatore è stipulato entro 30 gg. successivi alla approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento. Il contratto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 - Modifica proposta La proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta all approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione. La stipula e la decorrenza del contratto deve avvenire nei 30 gg. successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente. VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 288/punto 02 del , con la quale è stato espresso parere positivo alla modifica del Regolamento d'ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; Viene emanato il nuovo testo del Regolamento: d e c r e t a REGOLAMENTO D ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N.240. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art.24 della Legge n.240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori desumibili dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005 e della Direttiva Comunitaria n. 70 concernente l Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e delle disposizioni nazionali di recepimento. Art. 2 Natura giuridica dei rapporti e loro finalità 1. L Università degli Studi di Brescia può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo La stipula dei contratti, di cui al comma 1, è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché di attività assistenziale per i settori relativi ai Dipartimenti della macroarea medica. 3. Le attività, indicate nel comma 2, sono svolte nell ambito del settore concorsuale, eventualmente integrato da uno o più Settori Scientifico Disciplinari, così come determinato dal D.M n. 366, pubblicato sulla G.U. del n. 203, indicato nel bando di selezione. 4. L impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è fissato in 1500 ore per il regime di tempo pieno e in 750 ore per il regime di tempo definito. 5. L impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. 6. L attività didattica consiste nell assunzione di responsabilità didattica di corsi di insegnamento o moduli didattici, ivi compresi corsi on line previsti dalle strutture didattiche incardinate nei dipartimenti. 7. L attività didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende le esercitazioni, l orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di verifica dell apprendimento. Art. 3 Tipologie contrattuali 1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 2
3 a) Contratti di cui all art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n.240 (c.d. contratti junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M , pubblicato sulla G.U. del n.220. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito. b) contratti di cui all art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n.240 (c.d. contratti senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla precedente lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell art. 51, comma 6, della Legge n. 449 e successive modificazioni, o di borse post dottorato ai sensi dell art. 4 della Legge n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell art.1, comma 14, della Legge n Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Art.4 Programmazione e procedura di attivazione 1. Il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e tenuto conto della programmazione triennale e del fabbisogno del personale, stanzia sull apposito capitolo le somme da destinare al finanziamento dei contratti per ricercatore a tempo determinato. 2. Il Senato Accademico, in sede di programmazione delle attività ed in coerenza alla programmazione triennale e del fabbisogno del personale, distribuisce tra i Dipartimenti il numero dei contratti per ricercatore a tempo determinato secondo criteri predeterminati. 3. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, tenuto conto della programmazione triennale e del fabbisogno del personale, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per l assunzione di Ricercatori a tempo determinato. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare: - il programma di ricerca e la sua durata. Il programma può essere proposto da uno o più professori afferenti anche a diversi dipartimenti che assumono la qualifica di responsabili della ricerca; - le attività didattiche previste anche integrative, e di servizio agli studenti, con specifico riferimento alla programmazione didattica cui queste faranno riferimento; - la tipologia di contratto da attivare tra quelle indicate nell art.3 del presente regolamento; - il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) compatibilmente alla tipologia di contratto da attivare; - il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; - i requisiti soggettivi richiesti al candidato per la partecipazione al bando, - la copertura finanziaria con l indicazione delle fonti di finanziamento, qualora queste siano esterne all Ateneo. Art. 5 Copertura Finanziaria 1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, può essere assicurata, in tutto o in parte, con fondi acquisiti a vario titolo all'esterno che siano a disposizione dei Dipartimenti che hanno richiesto l attivazione del posto e presso i quali si deve svolgere l attività del Ricercatore. 3
4 2. I Dipartimenti possono provvedere alla copertura finanziaria anche mediante convenzioni stipulate, preliminarmente all indizione della procedura, con enti esterni, pubblici e/o privati. Le convenzioni devono contenere, a pena di nullità, la clausola concernente l obbligo in capo al finanziatore di presentare la fideiussione a prima richiesta a garanzia del credito per l Ateneo e l obbligo sempre in capo al finanziatore di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale. La durata della convenzione deve essere pari alla durata del contratto da stipulare con il Ricercatore a tempo determinato, e la fideiussione deve essere di pari durata. Nel caso di contratti rinnovabili, la convenzione deve essere stipulata anche con garanzia per l eventuale rinnovo. Art. 6 Procedure di selezione 1. L assunzione dei Ricercatori a tempo determinato deve avvenire previo svolgimento di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 2. Limitatamente ai contratti c.d. contratti junior indicati nell art.3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, le procedure di valutazione comparativa possono essere espletate, oltre che dall Università degli Studi di Brescia con le modalità previste nel presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell Unione europea o da altri enti internazionali, nell ambito di progetti e convenzioni di ricerca, che prevedano espressamente l assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato. 3. Alle procedure di selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 4. Le procedure di selezione sono svolte da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con Disposizione del Direttore di Dipartimento. 5. Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due di I Fascia e almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento. I componenti devono rispettare i requisiti previsti dall art. 6, commi 7 e 8, della Legge n.240. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel codice etico adottato da questo Ateneo. 6. La procedura di selezione ha inizio con l emanazione di un Bando di selezione, adottato con Disposizione del Direttore di Dipartimento e pubblicato in via obbligatoria sul Portale di Ateneo e sul Portale Europeo Il bando di selezione è pubblicato per almeno 30 giorni naturali, successivi e consecutivi. I termini di scadenza per la proposizione delle domande di partecipazione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale di Ateneo. 7. La Commissione giudicatrice nello svolgimento delle sue attività deve attenersi alle seguenti disposizioni: a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D. M , pubblicato il sulla G.U. n.220. b) formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto, tramite punteggio attribuito ai candidati espresso in centesimi. c) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, 4
5 alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; e) formulazione di un giudizio individuale e collegiale per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 8. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando con almeno 15 giorni di anticipo. 9. La Commissione può avvalersi compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici. Anche la discussione dei titoli con i candidati può essere svolta per via telematica. 10. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali, collegiali e l individuazione del vincitore. Questi atti sono trasmessi, entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori, dal Presidente della Commissione al Direttore del Dipartimento per l adozione della Disposizione di approvazione. 11. Dopo l approvazione degli atti da parte del Direttore di Dipartimento - con atto da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento, previa attestazione di regolarità formale da parte del responsabile del procedimento -, questi sono trasmessi al Consiglio di Dipartimento, che formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione i principi del D.P.R n.487. Art. 7 Contenuto del Bando di selezione 1. Il bando di selezione deve contenere: a) la tipologia del contratto tra quelle disciplinate all art.3 del presente Regolamento (c.d. contratto junior/c.d. contratto senior); b) per i soli contratti c.d. junior il regime di impiego (a tempo pieno /a tempo definito); c) l oggetto del contratto che deve prevedere lo specifico progetto/programma di ricerca, quando richiesto, e la durata dello stesso, nonché gli obiettivi del progetto scientifico e l impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore; d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; e) descrizione della tipologia della prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova; f) la decorrenza del contratto di lavoro; g) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato definiti nel rispetto della discipina generale di Ateneo, quando adottata; h) il trattamento economico e previdenziale; i) il Dipartimento di afferenza; j) la Sede prevalente di lavoro; k) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione; l) il termine della conclusione del procedimento che non dovrà comunque superare i sei mesi, salvo eventuale concessione di proroga breve di tre mesi in presenza di idonea motivazione; n) l indicazione dei requisiti per la partecipazione ; o) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; p) le cause di esclusione dalla procedura di selezione. 5
6 Art. 8 Requisiti e incompatibilità per la partecipazione alle procedure di selezione 1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di: a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all estero; b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale. 2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 3. Il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso le università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell assunzione per la nuova qualifica, recedendo dal rapporto di lavoro in corso. 4. Non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l Università degli Studi di Brescia o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché gli enti di cui all art. 22, comma 1, della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Art. 9 Stipula del Contratto di Lavoro La proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta all approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione. La stipula e la decorrenza del contratto deve avvenire nei 30 gg. successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente. Art. 10 Rapporto di lavoro 1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 2. Il periodo di prova è della durata di sei mesi e la valutazione dello stesso compete al Direttore del Dipartimento in cui il Ricercatore presta servizio. 3. La sede di svolgimento dell attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l attivazione del contratto. 4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato ogni dodici mesi e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l utilizzo del sistema di time sheetdi ateneo. 5. L autocertificazione dell attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri per tutte le altre attività connesse alla didattica. 6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. L..g. s n.81 a carico dell Ateneo. 7. La competenza disciplinare è regolata dall art.10 della L n.240, e dalle norme statutarie attuative. 8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno. 6
7 9. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior possono variare il regime di impegno assunto all atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. Il passaggio di regime avrà decorrenza dal 1 novembre e vincolerà il Ricercatore per l anno accademico. Art. 11 Trattamento economico 1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione: 2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno. 3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell art.3, comma 1, lettera b) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 incrementato fino ad un massimo del 30%. Per i contratti finanziati totalmente con fondi dell amministrazione centrale, l incremento del trattamento economico è proposto dai Dipartimenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Per i contratti finanziati con fondi acquisiti dai Dipartimenti all esterno ed a vario titolo, l incremento del trattamento economico è proposto e approvato dai Consigli di Dipartimento. 4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato. Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l Università degli Studi di Brescia. Art.13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 1. I contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili: - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei; - con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; - con le borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, ad eccezione delle borse di perfezionamento all'estero. 2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore ove prevista per disposizione normativa, su parere del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività anche di natura subordinata presso soggetti terzi, previa comunicazione all amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determino situazioni di conflitto di interessi con l'ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell attività è effettuata dal Rettore sentito il Direttore del Dipartimento. 4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli. 5. L espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l accesso alle Pubbliche Amministrazioni. Art. 14 Mobilità In caso di mobilità tra Atenei, i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, e con l accordo del committente di ricerca. Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Nelle more della riorganizzazione dell Università di cui all art. 2, comma 2, della L n. 240 l attivazione dei contratti è proposta dalle Facoltà. 2. Nelle more della riorganizzazione dell Università di cui all art. 2, comma 2, della L n. 240 l approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all art.3 del presente regolamento 7
8 compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del personale dell Ateneo. Art.16 Pubblicazione ed entrata in vigore 1.Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. 2. Il regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito di Ateneo. 3 Con l entrata in vigore del presente Regolamento cessano gli effetti del Regolamento per l assunzione di Ricercatori a tempo determinato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.130/7036 del Brescia, 15 maggio 2012 Il Rettore (Prof. Sergio Pecorelli) F.TO SERGIO PECORELLI 8
Art. 1 (finalità) Art. 2 (tipologie di contratto)
Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26 aprile 2011) Art.
DettagliRegolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato
Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (Emanato con D.R. n. 172 del 23.12.2011; modificato con D.R. n. 96 del 23.1.2017) INDICE Pag. Art. 1 - Finalità 2 Art. 2 - Ambiti di applicazione
DettagliRegolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010
Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010 D.R. 8444 del 29 giugno 2011 Emanazione regolamento Art. 1 Finalità 1. Per favorire la realizzazione
Dettagliin vigore dal 12 dicembre 2018
REGOLAMENTO PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (Emanato con D.R. n. 1891/2018 del 27 novembre 2018 pubblicato all Albo on line di Ateneo in data 28/11/2018)
DettagliREGOLAMENTO PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART 24 DELLA LEGGE
REGOLAMENTO PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART 24 DELLA LEGGE 240/2010 (Emanato con D.R. n. 1284 del 13.07.2011; pubblicato nel B.U. n. 94; modificato con D.R. n. 913 del 27.06.2013
DettagliRegolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre Art.
Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 Art. 1 (finalità) 1. L Università di Catania, nell ambito delle risorse disponibili
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Natura del rapporto di lavoro Art. 3 Tipologia
DettagliRegolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010
Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010 Testo vigente Testo modificato Art. 1 Finalità Art. 1 Finalità 1. Per favorire la realizzazione di
DettagliArticolo 1 Oggetto Articolo 2 Attivazione della procedura Articolo 3 Requisiti per la presentazione delle domande
REGOLAMENTO per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (proposta deliberata
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2011, N. 240 ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità
DettagliArt. 1 Ambito di applicazione
Regolamento per la disciplina di selezioni pubbliche per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 240/2010 APPROVATO CON DELIBERA DEL S.A DEL 3.12.2012 E DEL
DettagliArt. 1 - Oggetto Art. 2 - Programmazione Art. 3 Tipologie di contratti Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione
Emanato con Decreto Rettorale n. 14, prot. n. 2213/A3, del 9 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 56, prot. n. 4734/A3, del 30 maggio 2014 e D.R. n. 107, prot. n. 7468/I3, del 28 agosto 2015). REGOLAMENTO PER
DettagliUniversità degli studi di Napoli L Orientale
Università degli studi di Napoli L Orientale Emanato con D.R. n. 977 del 27.10.2011 (affisso all Albo prot. n. 17857 Rep. N. 104 del 27.10.2011); Modificato con D.R. n. 822 del 28.10.2014 (affisso all
DettagliRegolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010
Allegato A Regolamento per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art.24 della L. 240/2010 Art. 1 Finalità 1. Per favorire la realizzazione di specifici progetti e programmi di ricerca,
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ai sensi dell art. 24 della Legge 240/2010) Art. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliArt. 4 Attivazione delle procedure Art. 5 Procedure selettive Testo vigente dal 21 luglio 2017
Regolamento dell Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della
DettagliART. 3 CONTRATTI JUNIOR
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO, DEL REGIME GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (D.R. n. 334 del 12 ottobre 2018) ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento
DettagliRegolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge , n. 240
Emanato con D.R.n.1426 del 22.04.2016 come modificato dal D.R. n. 2090 del 28.5.2019 Pubblicato in albo web il 28.05.2019 in vigore dal 29.05.2019 a cura di Servizio personale docente Area personale Regolamento
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TESTO COORDINATO del regolamento
DettagliData ultimo aggiornamento
Senato Accademico 21.6.2011, 19.2.2014, 25.1.2016, 23.3.2016 Consiglio di Amministrazione 28.6.2011, 26.2.2014, 29.1.2016, 25.3.2016 Decreto Rettorale 654-2011 del 7.7.2011; 240-2014 del 3.3.2014; 1056-2014
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ai sensi dell art. 24 della Legge 240/2010)
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ai sensi dell art. 24 della Legge 240/2010) Art. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 24
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 21 marzo 2018 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 marzo 2018 DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE STRUTTURA COMPETENTE Repertorio n. 442/2018 prot. n. 53837 del
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010 INDICE Art. 1 Finalità del regolamento...2 Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria...2
DettagliRegolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Art.
Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 Art. 1 (finalità) 1. L Università di Catania, nell ambito delle risorse disponibili
DettagliIL RETTORE. d e c r e t a. ai sensi della Legge n. 240, art. 18 è emanato il seguente:
Reg. XXIX n. 1224 IL RETTORE VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 18 relativo alla chiamata dei professori, nel quale è stabilito che le Università con proprio regolamento, nel rispetto
DettagliRegolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato INDICE
INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 - Disciplina del rapporto... 3 Art. 3 - Tipologie contrattuali... 3 Art. 4 - Attivazione della procedura... 4 Art. 5 - Requisiti di partecipazione alla
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE , N.
Decreto n. 210.16 Prot. n. 7933 IL RETTORE - Viste le Leggi sull Istruzione Universitaria; - Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con particolare riferimento all art. 6 Autonomia delle università ; - Vista
DettagliDECRETO RETTORALE N. 233/2017 IL RETTORE
DECRETO RETTORALE N. 233/2017 IL RETTORE Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
DettagliSommario Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Ambito di applicazione Articolo 3 - Definizioni Articolo 4 - Tipologie contrattuali...
SENATO ACCADEMICO 7 settembre 2018 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 19 settembre 2018 DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO STRUTTURA COMPETENTE Repertorio n. 1420/2018 prot. n. 141699-2 ottobre Ufficio
Dettaglic. per Commissione la Commissione incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;
Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell' Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 Articolo
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA Emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011; modificato con D.R. n. 214 del 07/05/2014; modificato con D.R.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A
0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE Servizio Personale Docente Settore II Allegato A REGOLAMENTO IN MATERIA DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (emanato con Decreto Rettorale n. 241/2018 dell 8 giugno 2018 e modificato
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale. Via Università 4, Modena IL RETTORE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena AFFISSO ALL ALBO DI ATENEO IL 03/06/2014 Decreto Rep nr. 109/2014 Prot. Nr. 10236
DettagliRegolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato
Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato Emanato con D.R. n. 344/2011 e ss.mm.ii., integrato con le modifiche di cui al D.R. n. 1906/2019 del 08/10/2019 pubblicate sul Bollettino
DettagliRegolamento per l assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge n.
Regolamento per l assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 (emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 modificato con D.R. 1817
DettagliMODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n. 14243 del 26.1.2015 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo
Dettagliil Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge , n.
D. R. n. 29 Teramo, 07/02/2017 Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240 IL RETTORE VISTA la legge 9
DettagliUniversità degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (Emanato con D.R. n. 2095 del 13Luglio2011) Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina,
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 (EMANATO CON D.R. N. 638/2012 DEL 5 DICEMBRE 2012 ED INTEGRATO CON D.R. N.202/2013
DettagliIL RETTORE DECRETA REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
Reg. XXX n. 421 IL RETTORE VISTO l'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230; VISTO lo Statuto di questa Università; VISTA la delibera del Senato Accademico nr. 287/5412 del 02.04.2012; di emanare
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. Emanato con Decreto 20 ottobre 2011, n. 1296 Ultime modifiche emanate con Decreto 23 luglio 2013,
DettagliUniversità degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DEGLI ARTT.18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 Il presente Regolamento, emanato
DettagliREGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori
DettagliArticolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (emanato con decreto rettorale 30 luglio 2014 n.
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
LEGG/8/CRIC/11 Regolamento per i ricercatori a tempo determinato (ai sensi della legge 240/2010) Parere del Consiglio di Amministrazione del 28.06.2012 Approvato dal Senato Accademico del 12.6.2012 Emanato
DettagliEmanato con D.R. n del Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012 In vigore dal 29 maggio 2012
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n. 12001 del 21.5.2012
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Pubblicato all Albo Ufficiale d Ateneo il 13 Dicembre 2011 Entrata in vigore a decorrere dal 14 Dicembre 2011 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di istituzione
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. Emanato con Decreto 20 ottobre 2011, n. 1296 Ultime modifiche emanate con Decreto 18 aprile 2017,
DettagliRegolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia
Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia (emanato con Decreto Rettorale n. 310 del 29 dicembre 2014) (modificato con Decreto Rettorale rep. 62/2019 prot.
DettagliRegolamento per la disciplina del reclutamento del Regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato - modifica
Oggetto: Regolamento per la disciplina del reclutamento del Regime giuridico e del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato - modifica N. o.d.g.: 5.2 S.A. 25/09/2018 Verbale n. 8/2018
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.24 DELLA LEGGE 240/2010
Emanato con D.R. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011 Modificato con D.R. n. 1666/2011 del 22 agosto 2011 Modificato con D.R. n. 723/2012 del 27 aprile 2012 Modificato con D.R. n. 1268/2013 del 01 agosto 2013
DettagliREGOLAMENTO PER L ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Premessa 1. Ai sensi della Legge 09/05/1989 n. 168 e dell art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240, le assunzioni di Ricercatori a tempo
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO Decreto di emanazione D.R. n. 283 del 29 luglio 2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 23 DELLA LEGGE 240/2010 Emanato con D.R. n. 12003 del 21.5.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo il 28 maggio 2012
DettagliArticolo 1 Oggetto. Articolo 2 Attivazione della procedura
REGOLAMENTO relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della LUISS Guido Carli in attuazione (con le modifiche proposte dal Senato Accademico nella seduta
DettagliUfficio gestione personale docente. Articolo 1 - Ambito di applicazione
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI SENATO
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2018 Emanato con D.R. n. del 1 Titolo
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell art. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO ai sensi dell art. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240 ART. 1 FINALITA E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON D.R. N. 22 DEL 27 GENNAIO 2012 IN VIGORE DAL 28 GENNAIO 2012 MODIFICATO
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Emanato con DR 369 del 2 luglio 2008, modificato con DR 371 del 31 maggio 2010 e con DR 378 del 11 luglio 2011 INDICE Art. 1 Finalità
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento, da parte dell Università Europea di
DettagliArticolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (emanato con decreto rettorale
DettagliSENATO ACCADEMICO 27 aprile CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 aprile Rep. n. 759/2016 Prot n maggio 2016
SENATO ACCADEMICO 27 aprile 2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27 aprile 2016 DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE STRUTTURA COMPETENTE Rep. n. 759/2016 Prot n. 40389-6 maggio 2016 Ufficio Personale Docente
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA L. 240/2010
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA L. 240/2010 (emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013, modifiche emanate con D.R. n. 243 del 31.07.2019) 1 REGOLAMENTO
DettagliSezione servizi al Personale Docente. Articolo 1 - Ambito di applicazione
Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI SENATO
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010 Emanato con DR. 424 /2012 prot. n.19135 /I/003 del 1.10.2012 Modificato
DettagliRegolamento per l assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato
Emanato con D.R. n. 621/2012 del 05/04/2012 Modificato con D.R. n. 860/2013 del 05/06/2013 Modificato con D.R. n. 1490/2015 del 29/10/2015 Modificato con D.R. n. 255/2019 del 01/04/2019 Regolamento per
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 Titolo I Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo
DettagliRegolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza a contratto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell art.
DettagliDIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Ufficio III Prot.
DettagliRegolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (Emanato con D. R. n. 1297 del 4/5/2016 Pubblicato nell Albo di Ateneo al n. 607 del 4/5/2016) Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento
DettagliGSSI Gran Sasso Science Institute
D.R. n. 34/2018 IL RETTORE VISTO lo Statuto del GSSI; VISTA la Legge n. 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE
SENATO ACCADEMICO 22 novembre 2011, 19 marzo 2014 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29 novembre 2011, 27 marzo 2014 D.R. D.R. 9 settembre 2013, n. 1019 prot. 20589 D.R. 2 aprile 2014, n. 392 ALBO: n. 173/2013
DettagliMODIFICA AL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12991 del 24 ottobre 2013 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO SENATO ACCADEMICO Delibera n. 24 del 25/10/2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 41 del 26/10/2016 DECRETO RETTORALE ALBO UFFICIALE
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 16023 del 29 novembre 2011 Modificato con D.R. n. 16102 del 20
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 Art. 1 Finalità 1. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro instaura rapporti
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI "TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO", AI SENSI DELL ART. 24 BIS DELLA LEGGE N.
D.R. n. 1763 del 10/6/2019 REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI "TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO", AI SENSI DELL ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010 Art.1 Oggetto e finalità L Università
DettagliREGOLAMENTO PER RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Emanato con D.R. n. 415 del 18 giugno 2010, pubblicato nel B.U. n. 87) (in vigore dal 1 ottobre 2010) Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE N.240/2010
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE N.240/2010 Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto
DettagliUnità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/sb
Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/sb IL RETTORE VISTA: la legge 9 maggio
DettagliDIVISIONE RISORSE IL RETTORE
DIVISIONE RISORSE Settore Risorse Umane Reclutamento e Concorsi Via Duomo, 6-13100 Vercelli Tel 0161/261535 Fax 0161/210718 E-mail: concorsi@unipmn.it; Decreto Rettorale Repertorio n. 460-20414 Prot. n.
DettagliUniversità degli Studi di Messina
Università degli Studi di Messina Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (Ultima modificazione: D.R. n. 2086 del 23 Settembre 2013) Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliArt. l AMBITO DI APPLICAZIONE
Senato Accademico 27.1.2009 28.4.2009 29.1.2010 20.2.2013 Consiglio di Amministrazione 30.1.2009 21.4.2009 27.1.2010 27.2.2013 Decreto Rettorale n. 207-2009 del 10.2.2009; n. 819-2009 del 4.5.2009; n.
DettagliREGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (emanato con D.R. del 13/07/2011 e modificato con D.R. n del 07/10/2015)
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (emanato con D.R. del 13/07/2011 e modificato con D.R. n. 5946 del 07/10/2015) (Testo definitivo: approvazione del Senato accademico
DettagliArt. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 230/2005
DettagliREGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO approvato dal Senato accademico l 11 luglio 2016 approvato dal Consiglio di amministrazione il 27 luglio 2016 emanato con D.P.
DettagliArticolo 1 Oggetto Articolo 2 Attivazione della procedura
REGOLAMENTO per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (con le modifiche proposte
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato Parere del Senato Accademico del 27 marzo 2018 Approvazione del Consiglio di
Dettagli