Reg. XXX n. 432 IL RETTORE

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1 Reg. XXX n. 432 IL RETTORE VISTA la legge n. 240 ed in particolare l'art. 24 nel quale è stabilito che le Università, con proprio regolamento, disciplinano le modalità di stipulazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i ricercatori, relativi allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè delle attività di ricerca; VISTO il Codice Etico approvato dal Senato Accademico il ; VISTO il D.M , pubblicato il sulla G.U. n. 220 relativo ai criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010; VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 244/15132 del e del Senato Accademico, nella seduta n. 282/5323 del , con le quali è stato espresso parere positivo all'emanazione del Regolamento d'ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge , n. 240 adottato con D.R. n. 81 del ; VISTO il verbale del Consiglio della Ricerca, seduta del , con il quale si chiede di sottoporre al Senato Accademico la richiesta di modifica dell'art. 6, comma 5, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice, prevedendo che della Commissione giudicatrice sia chiamato a far parte il Responsabile della ricerca e richiedente la procedura, anzichè tre Professori di I Fascia di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione; RITENUTO opportuno rettificare il suddetto art. 6 secondo la narrativa specificata nel dispositivo seguente; Art. 6 - comma 5 - Attuale Della Commissione fanno parte tre Professori di I fascia, di cui almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento. Art. 6 - comma 5 - Modifica proposta Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due di I fascia e almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento RAVVISATA la necessità di rettificare anche l'art. 9 del soprarichiamato Regolamento relativo alla stipula del contratto di lavoro, al fine di migliorare e razionalizzare la tempistica della sottoscrizione del contratto, come segue: 1

2 Art. 9 - Attuale Il contratto di lavoro con il Ricercatore è stipulato entro 30 gg. successivi alla approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento. Il contratto avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 - Modifica proposta La proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta all approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione. La stipula e la decorrenza del contratto deve avvenire nei 30 gg. successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente. VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 288/punto 02 del , con la quale è stato espresso parere positivo alla modifica del Regolamento d'ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato; Viene emanato il nuovo testo del Regolamento: d e c r e t a REGOLAMENTO D ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N.240. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell art.24 della Legge n.240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori desumibili dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005 e della Direttiva Comunitaria n. 70 concernente l Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e delle disposizioni nazionali di recepimento. Art. 2 Natura giuridica dei rapporti e loro finalità 1. L Università degli Studi di Brescia può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo La stipula dei contratti, di cui al comma 1, è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché di attività assistenziale per i settori relativi ai Dipartimenti della macroarea medica. 3. Le attività, indicate nel comma 2, sono svolte nell ambito del settore concorsuale, eventualmente integrato da uno o più Settori Scientifico Disciplinari, così come determinato dal D.M n. 366, pubblicato sulla G.U. del n. 203, indicato nel bando di selezione. 4. L impegno orario complessivo del Ricercatore a tempo determinato è fissato in 1500 ore per il regime di tempo pieno e in 750 ore per il regime di tempo definito. 5. L impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. 6. L attività didattica consiste nell assunzione di responsabilità didattica di corsi di insegnamento o moduli didattici, ivi compresi corsi on line previsti dalle strutture didattiche incardinate nei dipartimenti. 7. L attività didattica integrativa e di servizio agli studenti comprende le esercitazioni, l orientamento e il tutoraggio degli studenti nonché le attività di verifica dell apprendimento. Art. 3 Tipologie contrattuali 1. I contratti hanno le seguenti tipologie: 2

3 a) Contratti di cui all art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n.240 (c.d. contratti junior): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M , pubblicato sulla G.U. del n.220. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito. b) contratti di cui all art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n.240 (c.d. contratti senior): contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla precedente lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell art. 51, comma 6, della Legge n. 449 e successive modificazioni, o di borse post dottorato ai sensi dell art. 4 della Legge n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell art.1, comma 14, della Legge n Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Art.4 Programmazione e procedura di attivazione 1. Il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione del bilancio annuale di previsione e tenuto conto della programmazione triennale e del fabbisogno del personale, stanzia sull apposito capitolo le somme da destinare al finanziamento dei contratti per ricercatore a tempo determinato. 2. Il Senato Accademico, in sede di programmazione delle attività ed in coerenza alla programmazione triennale e del fabbisogno del personale, distribuisce tra i Dipartimenti il numero dei contratti per ricercatore a tempo determinato secondo criteri predeterminati. 3. I Consigli di Dipartimento, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, tenuto conto della programmazione triennale e del fabbisogno del personale, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per l assunzione di Ricercatori a tempo determinato. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve indicare: - il programma di ricerca e la sua durata. Il programma può essere proposto da uno o più professori afferenti anche a diversi dipartimenti che assumono la qualifica di responsabili della ricerca; - le attività didattiche previste anche integrative, e di servizio agli studenti, con specifico riferimento alla programmazione didattica cui queste faranno riferimento; - la tipologia di contratto da attivare tra quelle indicate nell art.3 del presente regolamento; - il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito) compatibilmente alla tipologia di contratto da attivare; - il settore concorsuale ed un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; - la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; - i requisiti soggettivi richiesti al candidato per la partecipazione al bando, - la copertura finanziaria con l indicazione delle fonti di finanziamento, qualora queste siano esterne all Ateneo. Art. 5 Copertura Finanziaria 1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, può essere assicurata, in tutto o in parte, con fondi acquisiti a vario titolo all'esterno che siano a disposizione dei Dipartimenti che hanno richiesto l attivazione del posto e presso i quali si deve svolgere l attività del Ricercatore. 3

4 2. I Dipartimenti possono provvedere alla copertura finanziaria anche mediante convenzioni stipulate, preliminarmente all indizione della procedura, con enti esterni, pubblici e/o privati. Le convenzioni devono contenere, a pena di nullità, la clausola concernente l obbligo in capo al finanziatore di presentare la fideiussione a prima richiesta a garanzia del credito per l Ateneo e l obbligo sempre in capo al finanziatore di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale. La durata della convenzione deve essere pari alla durata del contratto da stipulare con il Ricercatore a tempo determinato, e la fideiussione deve essere di pari durata. Nel caso di contratti rinnovabili, la convenzione deve essere stipulata anche con garanzia per l eventuale rinnovo. Art. 6 Procedure di selezione 1. L assunzione dei Ricercatori a tempo determinato deve avvenire previo svolgimento di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 2. Limitatamente ai contratti c.d. contratti junior indicati nell art.3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, le procedure di valutazione comparativa possono essere espletate, oltre che dall Università degli Studi di Brescia con le modalità previste nel presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell Unione europea o da altri enti internazionali, nell ambito di progetti e convenzioni di ricerca, che prevedano espressamente l assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato. 3. Alle procedure di selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 4. Le procedure di selezione sono svolte da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con Disposizione del Direttore di Dipartimento. 5. Della Commissione fanno parte tre Professori di ruolo, di cui almeno due di I Fascia e almeno uno appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura di selezione, individuati e proposti dal Consiglio di Dipartimento. I componenti devono rispettare i requisiti previsti dall art. 6, commi 7 e 8, della Legge n.240. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel codice etico adottato da questo Ateneo. 6. La procedura di selezione ha inizio con l emanazione di un Bando di selezione, adottato con Disposizione del Direttore di Dipartimento e pubblicato in via obbligatoria sul Portale di Ateneo e sul Portale Europeo Il bando di selezione è pubblicato per almeno 30 giorni naturali, successivi e consecutivi. I termini di scadenza per la proposizione delle domande di partecipazione decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale di Ateneo. 7. La Commissione giudicatrice nello svolgimento delle sue attività deve attenersi alle seguenti disposizioni: a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D. M , pubblicato il sulla G.U. n.220. b) formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto, tramite punteggio attribuito ai candidati espresso in centesimi. c) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, 4

5 alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. d) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; e) formulazione di un giudizio individuale e collegiale per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 8. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando con almeno 15 giorni di anticipo. 9. La Commissione può avvalersi compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici. Anche la discussione dei titoli con i candidati può essere svolta per via telematica. 10. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali, collegiali e l individuazione del vincitore. Questi atti sono trasmessi, entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori, dal Presidente della Commissione al Direttore del Dipartimento per l adozione della Disposizione di approvazione. 11. Dopo l approvazione degli atti da parte del Direttore di Dipartimento - con atto da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento, previa attestazione di regolarità formale da parte del responsabile del procedimento -, questi sono trasmessi al Consiglio di Dipartimento, che formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione i principi del D.P.R n.487. Art. 7 Contenuto del Bando di selezione 1. Il bando di selezione deve contenere: a) la tipologia del contratto tra quelle disciplinate all art.3 del presente Regolamento (c.d. contratto junior/c.d. contratto senior); b) per i soli contratti c.d. junior il regime di impiego (a tempo pieno /a tempo definito); c) l oggetto del contratto che deve prevedere lo specifico progetto/programma di ricerca, quando richiesto, e la durata dello stesso, nonché gli obiettivi del progetto scientifico e l impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore; d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; e) descrizione della tipologia della prova orale volta ad accertare l adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova; f) la decorrenza del contratto di lavoro; g) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato definiti nel rispetto della discipina generale di Ateneo, quando adottata; h) il trattamento economico e previdenziale; i) il Dipartimento di afferenza; j) la Sede prevalente di lavoro; k) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione; l) il termine della conclusione del procedimento che non dovrà comunque superare i sei mesi, salvo eventuale concessione di proroga breve di tre mesi in presenza di idonea motivazione; n) l indicazione dei requisiti per la partecipazione ; o) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; p) le cause di esclusione dalla procedura di selezione. 5

6 Art. 8 Requisiti e incompatibilità per la partecipazione alle procedure di selezione 1. Alle procedure di selezione sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di: a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all estero; b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale. 2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. 3. Il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso le università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell assunzione per la nuova qualifica, recedendo dal rapporto di lavoro in corso. 4. Non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l Università degli Studi di Brescia o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché gli enti di cui all art. 22, comma 1, della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Art. 9 Stipula del Contratto di Lavoro La proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, è sottoposta all approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione. La stipula e la decorrenza del contratto deve avvenire nei 30 gg. successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente. Art. 10 Rapporto di lavoro 1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. 2. Il periodo di prova è della durata di sei mesi e la valutazione dello stesso compete al Direttore del Dipartimento in cui il Ricercatore presta servizio. 3. La sede di svolgimento dell attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l attivazione del contratto. 4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato ogni dodici mesi e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l utilizzo del sistema di time sheetdi ateneo. 5. L autocertificazione dell attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene: a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale; b) tramite compilazione di eventuali ed ulteriori registri per tutte le altre attività connesse alla didattica. 6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. L..g. s n.81 a carico dell Ateneo. 7. La competenza disciplinare è regolata dall art.10 della L n.240, e dalle norme statutarie attuative. 8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno. 6

7 9. I ricercatori a tempo determinato con contratto junior possono variare il regime di impegno assunto all atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione della struttura di afferenza, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno. Il passaggio di regime avrà decorrenza dal 1 novembre e vincolerà il Ricercatore per l anno accademico. Art. 11 Trattamento economico 1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione: 2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell art. 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno. 3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell art.3, comma 1, lettera b) del presente regolamento compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 incrementato fino ad un massimo del 30%. Per i contratti finanziati totalmente con fondi dell amministrazione centrale, l incremento del trattamento economico è proposto dai Dipartimenti ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Per i contratti finanziati con fondi acquisiti dai Dipartimenti all esterno ed a vario titolo, l incremento del trattamento economico è proposto e approvato dai Consigli di Dipartimento. 4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato. Art. 12 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l Università degli Studi di Brescia. Art.13 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 1. I contratti di ricercatore a tempo determinato sono incompatibili: - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei; - con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia; - con le borse di dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, ad eccezione delle borse di perfezionamento all'estero. 2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore ove prevista per disposizione normativa, su parere del Direttore del Dipartimento, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività anche di natura subordinata presso soggetti terzi, previa comunicazione all amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determino situazioni di conflitto di interessi con l'ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell attività è effettuata dal Rettore sentito il Direttore del Dipartimento. 4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli. 5. L espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l accesso alle Pubbliche Amministrazioni. Art. 14 Mobilità In caso di mobilità tra Atenei, i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, e con l accordo del committente di ricerca. Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Nelle more della riorganizzazione dell Università di cui all art. 2, comma 2, della L n. 240 l attivazione dei contratti è proposta dalle Facoltà. 2. Nelle more della riorganizzazione dell Università di cui all art. 2, comma 2, della L n. 240 l approvazione delle proposte di attivazione dei contratti di cui all art.3 del presente regolamento 7

8 compete a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione del personale dell Ateneo. Art.16 Pubblicazione ed entrata in vigore 1.Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. 2. Il regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito di Ateneo. 3 Con l entrata in vigore del presente Regolamento cessano gli effetti del Regolamento per l assunzione di Ricercatori a tempo determinato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.130/7036 del Brescia, 15 maggio 2012 Il Rettore (Prof. Sergio Pecorelli) F.TO SERGIO PECORELLI 8

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