Considerazioni della CFR sui lavori legislativi in corso nel campo della lotta al razzismo
|
|
- Aldo Ferro
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme Commissione federale contro il razzismo Cumissiun federala cunter il rassissem Considerazioni della CFR sui lavori legislativi in corso nel campo della lotta al razzismo Nel 2000 si sono verificati alcuni episodi di matrice di estrema destra, come l attacco con fucili d assalto avvenuto a Berna il 10 luglio e l azione di disturbo durante il discorso del consigliere federale Kaspar Villiger il 1 agosto; inoltre, diversi procedimenti penali hanno visto coinvolti esponenti dell estrema destra. Tali avvenimenti hanno esercitato un notevole impatto sull opinione pubblica. La popolazione svizzera ha avuto esplicita conferma dell esistenza di gruppi di estremisti di destra pronti a ricorrere alla violenza fisica e psicologica. È emerso inoltre con particolare evidenza che, in Svizzera, la possibilità di procedere giuridicamente contro tali gruppi è limitata. Situazione giuridica attuale nel campo della lotta contro i gruppi di estrema destra Non esiste una normativa che vieti in modo efficace la costituzione di gruppi di estrema destra in Svizzera Dal punto di vista giuridico, in Svizzera i gruppi di estrema destra sono tollerati. Anche se per sentenza del giudice è possibile sciogliere le associazioni che, nel loro statuto, hanno fissato come scopo quello di compiere pubblicamente atti di discriminazione razziale (art. 78 CC), è possibile aggirare questa disposizione di legge semplicemente rinunciando a inserirvi simili formulazioni. Ciò non toglie che i gruppi in questione possano poi perseguire nei fatti la finalità di diffondere e consolidare un ideologia razzista, nonché compiere atti discriminatori di matrice razziale. I gruppi di estrema destra possono diffondere legalmente il proprio messaggio ideologico razzista È possibile adire le vie legali solo nel momento in cui un gruppo di estrema destra diffonde effettivamente messaggi ideologici razzisti in pubblico. In termini concreti, la norma penale contro il razzismo articolo 261 bis del Codice penale (CP) vieta di: CFR, SG-DFI, Inselgasse 1, CH-3003 Berne Tél , Fax , ekr-cfr@gs-edi.admin.ch,
2 2 (...) incitare all odio e alla discriminazione contro persone caratterizzate da un differente colore della pelle o appartenenti a una diversa «razza», etnia o religione; (...) negare a tali soggetti il diritto a un esistenza sul piano della parità o imputare loro in modo indiscriminato un comportamento disonorevole. Per essere perseguibili, tuttavia, queste azioni devono avvenire pubblicamente. In altre parole: se durante raduni di gruppi di estrema destra viene diffusa una propaganda di incitamento all odio e al razzismo, i responsabili non possono essere puniti se tra i presenti sussiste un legame di carattere personale. Tali gruppi possono quindi divulgare i propri slogan ostili e trasmettere e consolidare il messaggio ideologico razzista tra quanti sono loro vicini. L ostentazione di simboli nazisti non è punibile L ostentazione di simboli nazisti non è punibile. Così, in molti casi, la diffusione e l introduzione di rappresentazioni con significato razzista rimangono impunite. Il saluto nazista è punibile solo se rivolto direttamente ad altre persone. -> Il margine di manovra di cui dispongono i gruppi di estrema destra è ancora troppo ampio. Proposte per colmare le lacune della legislazione vigente Dopo gli avvenimenti del 2000 che hanno visto coinvolti esponenti dell estrema destra, il Consiglio federale ha riconosciuto l esistenza delle suddette lacune e, nel medesimo anno, ha istituito il gruppo di lavoro «Coordinamento e attuazione dei provvedimenti nell ambito dell estremismo di destra». Tra le altre cose, il gruppo di lavoro ha suggerito di introdurre un divieto penale per gli atti elencati di seguito e di completare la norma penale contro il razzismo con due aggiunte: Aggiunta n. 1: È vietato propagandare, offrire, esporre o rendere accessibili in altro modo rappresentazioni con significato razzista. Aggiunta n. 2: È vietato costituire un organizzazione di estrema destra, aderirvi o promuoverne l adesione.
3 3 Considerazioni della CFR sulla possibile aggiunta n. 1 La Commissione federale contro il razzismo appoggia l idea di punire penalmente il commercio, l introduzione in Svizzera e l uso pubblico di rappresentazioni con significato razzista come la svastica. È inoltre del parere che debba essere dichiarato punibile dal punto di vista penale anche l utilizzo pubblico di slogan estremisti quali «Sieg heil» e di forme di saluto come quello nazista. La CFR sottolinea l importanza di formulare in modo esatto ed equilibrato la corrispondente norma penale. Marcel Niggli, professore di diritto penale presso l Università di Friburgo, propone la seguente formulazione: Art. 261ter Rappresentazioni con significato razzista 1 Chiunque utilizza pubblicamente o in occasione di assemblee rappresentazioni con significato razzista, in particolare simboli ed emblemi del nazionalsocialismo o ad esso ispirati, come bandiere, distintivi, insegne, uniformi o parti di esse, slogan e forme di saluto, 2 chiunque diffonde le rappresentazioni di cui al capoverso 1 o simili, oppure scritti, immagini o altre raffigurazioni che le comprendono, 3 chiunque fabbrica, introduce o tiene in deposito oggetti che raffigurano o comprendono le rappresentazioni di cui al capoverso 1 o simili, al fine di diffonderle o di farne uso, 4 è punito con la detenzione o la multa. 5 L art. 261 ter non trova applicazione se tali oggetti o azioni perseguono scopi culturali o scientifici degni di protezione. Considerazioni della CFR sulla possibile aggiunta n. 2 La Commissione federale contro il razzismo è favorevole all idea di introdurre una norma penale che sanzioni la costituzione di organizzazioni di estrema destra, l adesione alle stesse e il proselitismo. Una simile norma penale mira a...
4 4... tutelare la dignità di tutti gli esseri umani;... proteggere i giovani adulti dall influsso di militanti razzisti che cercano di reclutarli nelle loro fila approfittando di situazioni di disorientamento;... conservare la pace interna. Per combattere con efficacia i gruppi di estrema destra è necessario che ogni organizzazione di tal genere, indipendentemente dal fatto che eserciti la propria azione nella sfera privata o sulla scena pubblica, sia direttamente toccata dalla norma penale. Se venisse considerata punibile solo un organizzazione volta a incitare pubblicamente al razzismo, non si giungerebbe mai ad alcuna condanna. È praticamente impossibile dimostrare che i vertici di un organizzazione progettano di compiere pubblicamente atti razzisti, anche se questa è la realtà dei fatti. Una norma penale che contempli anche la sfera privata sarebbe l unica soluzione, al tempo stesso adeguata ed efficace. Secondo il professor Marcel Niggli tale norma penale dovrebbe essere formulata come segue: Art. 261 quater Discriminazione razziale in ambito non pubblico 1 Chiunque organizza o promuove assemblee o manifestazioni volte a compiere, pubblicamente e non, gli atti contemplati negli articoli 261 bis e 261 ter CP, e chiunque vi prende parte, 2 chiunque, in qualità di organizzatore di assemblee o manifestazioni in cui vengono compiuti, pubblicamente e non, atti contemplati negli articoli 261 bis o 261 ter CP, non cerca di impedirne il verificarsi, 4 è punito con la detenzione o la multa. Queste proposte costituirebbero una «legge museruola» per la popolazione? In nessuna delle due proposte vengono dichiarati punibili esternazioni o atti razzisti o discriminatori nell ambito della sfera privata. Non si tratta quindi di una «legge museruola». La sfera privata e la libertà di parola dell individuo non vengono intaccate. Sono per contro perseguiti penalmente la costituzione di associazioni razziste, l adesione alle stesse e il proselitismo. Inoltre occorre obbligare gli organizzatori di assemblee e manifestazioni a fare il necessario per impedire il verificarsi di episodi di matrice razzista in occasione di detti eventi.
5 5 Deve essere dichiarato punibile anche l offrire, l esporre pubblicamente o il rendere accessibili in altro modo rappresentazioni con significato razzista. Quando saranno dibattute le proposte? Stato attuale (novembre 2004) I risultati della procedura di consultazione saranno presentati entro quest anno (2004) al Consiglio federale, che deciderà sull ulteriore procedura. Probabilmente si renderanno necessari ancora altri adeguamenti. È prevista per il prossimo anno la presentazione di un avamprogetto in Parlamento (2005). CFR, novembre 2004
Per una politica comune contro il razzismo
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme Commissione federale contro il razzismo Cumissiun federala cunter il rassissem Per una politica comune contro il razzismo
DettagliDiscriminazione razziale ai sensi dell articolo 261 bis CP Una panoramica
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme Commissione federale contro il razzismo Cumissiun federala cunter il rassissem Riassunto Discriminazione razziale ai sensi
DettagliParere della Commissione federale contro il razzismo
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus Commission fédérale contre le racisme Commissione federale contro il razzismo Cumissiun federala cunter il rassissem 14 giugno 2007 Parere della Commissione federale
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto
DettagliIniziativa parlamentare Lottare contro le discriminazioni basate sull orientamento sessuale
ad 13.407 Iniziativa parlamentare Lottare contro le discriminazioni basate sull orientamento sessuale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 2018 Parere
DettagliIl principio di non discriminazione nell ordinamento dell UE. ANDREA CALIGIURI Università degli Studi di Macerata
Il principio di non discriminazione nell ordinamento dell UE ANDREA CALIGIURI Università degli Studi di Macerata L uguaglianza come valore fondante dell UE Art. 2 TUE L'Unione si fonda sui valori del rispetto
DettagliCOMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L INTOLLERANZA
CRI(2001)1 Version italienne Italian version COMMISSIONE EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO E L INTOLLERANZA RACCOMANDAZIONE DI POLITICA GENERALE N 6 DELL ECRI LA LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DI MATERIALE RAZZISTA,
DettagliVerona, 15 marzo 2008 Facoltà di Giurisprudenza, Via C. Montanari, 9 Aula Bartolomeo Cipolla IVAN SALVADORI
STRANIERI E MINORANZE TRA DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE. LA TUTELA PENALE Verona, 15 marzo 2008 Facoltà di Giurisprudenza, Via C. Montanari, 9 Aula Bartolomeo Cipolla IVAN SALVADORI Dottorando
DettagliCittà Metropolitana di Torino
Città Metropolitana di Torino Oggetto : TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. INIZIATIVE TESE A CONTRASTARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, A VIETARE COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A TENTATIVI
DettagliModifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L
DettagliLegge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
DettagliLegge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo) Modifica del 21 marzo 2003
DettagliLegge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali
Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali (Terrorismo e finanziamento del terrorismo) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLa libertà sindacale: tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nel nostro ordinamento giuridico
La libertà sindacale: tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nel nostro ordinamento giuridico Autore: La Marchesina Dario In: Diritto del lavoro Premessa Il diritto sindacale è quella parte della
DettagliSezione Delitti contro l industria e il commercio
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Delitti contro l industria e il commercio ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE APPROVAZIONE
DettagliLegge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Propaganda con incitamento alla violenza/violenza in occasione di manifestazioni sportive) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea
Dettagli\ COO
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR 24.04.2018 Risultati della procedura di consultazione concernente l integrazione dell ordinanza sull esportazione e l intermediazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3064 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MALABARBA e SODANO Tommaso COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2004 Abrogazione degli articoli del codice
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SANTERINI, MARAZZITI, FIANO, CENTEMERO, MARCON
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1301 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SANTERINI, MARAZZITI, FIANO, CENTEMERO, MARCON Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654,
DettagliRapporto del Consiglio federale sullo stralcio della mozione della CAG-N del 29 aprile 2004
Rapporto del Consiglio federale sullo stralcio della mozione 04.3224 della CAG-N del 29 aprile 2004 (Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione
DettagliCONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 12 PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 61 Il Commissario Straordinario - preso atto che la FIFA ha modificato la normativa
DettagliCodice penale svizzero
Codice penale svizzero Progetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 00 ;
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MARAZZITI, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1499 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARAZZITI, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge
DettagliREGIONE TOSCANA Consiglio Regionale
REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Consiglio regionale della Toscana Mozione n. 64 Prot. n. 9404/2.18.1 del 15.07.2010 Firenze,12 luglio 2010 MOZIONE Oggetto: Per la prevenzione e la lotta all'omofobia
DettagliLe generazioni dei diritti umani
DIRITTI UMANI I diritti umani Sono i diritti che spettano ad ogni essere umano in quanto tale CARATTERISTICHE: Sono diritti ASSOLUTI perché si fanno valere nei confronti di tutti Sono INDISPONIBILI perché
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3343-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FIANO, CIMBRO, VERINI, ALBANELLA,
Dettaglila Legge 25 giugno 1993, n. 205 «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa»;
37770 Dipartimento «Tutela della salute, Politiche Sanitarie» Sede. 5) Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della Legge regionale
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
DettagliCodice penale e Codice penale militare
Termine di referendum: 5 luglio 2018 Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell art. 123c Cost.) Modifica del 16 marzo 2018 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
Dettagli1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità
Dipartimento federale dell interno DFI Segreteria generale SG-DFI Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD Guida 1. Aiuti finanziari a progetti che promuovono le pari
DettagliDisegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 marzo 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
DettagliEMANA il seguente decreto legislativo:
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/43/CE PER LA PARITA DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL ORIGINE ETNICA. VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza
Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta:
DettagliDECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, n. 122 (GU n. 097 del 27/04/1993) MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA.
DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, n. 122 (GU n. 097 del 27/04/1993) MISURE URGENTI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA. Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI GLI ARTICOLI 77
DettagliDONNE E PROCESSI DECISIONALI: PER UNA POLITICA DELLA PRESENZA
Ferrara 17 ottobre 2014 Giuditta Brunelli DONNE E PROCESSI DECISIONALI: PER UNA POLITICA DELLA PRESENZA ART. 2, comma 2, STATUTO UNIVERSITA DI FERRARA Unife garantisce il rispetto del principio costituzionale
Dettaglidel 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione
DettagliStato e religione in Svizzera Lotte per il riconoscimento, forme del riconoscimento
Riassunto Stato e religione in Svizzera Lotte per il riconoscimento, forme del riconoscimento Sandro Cattacin Cla Reto Famos Michael Duttwiler Hans Mahnig Studio del Forum svizzero per lo studio delle
DettagliIntroduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:
Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto
DettagliStrumenti giuridici contro la discriminazione in Svizzera una panoramica Riassunto (testo completo in tedesco)
Strumenti giuridici contro la discriminazione in Svizzera una panoramica Riassunto (testo completo in tedesco) Christina Hausammann, humanrights.ch/mers Su mandato dell Ufficio federale per le pari opportunità
DettagliParità tra donne e uomini in Ticino: a che punto siamo?
Parità tra donne e uomini in Ticino: a che punto siamo? Presentazione della pubblicazione «: un quadro statistico delle pari opportunità fra i sessi in Ticino» Ufficio di Statistica (Ustat) Commissione
DettagliLegge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) (Avamprogetto) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso
DettagliTribunale per i Minorenni de L Aquila e Cyberbullismo. A cura della dott.ssa Carmen Fedele
Tribunale per i Minorenni de L Aquila e Cyberbullismo A cura della dott.ssa Carmen Fedele TRIBUNALE PER MINORENNI SI OCCUPA DI PROCEDIMENTI RELATIVI A SITUAZIONE DI DISAGIO PER I MINORI IN AMBITO CIVILE
Dettaglid iniziativa dei senatori UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, CASINI, BALBONI, RAUTI e MARTELLI
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 430 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, CASINI, BALBONI, RAUTI e MARTELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2019
DettagliSilvia Angeletti PUL IL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NEL SISTEMA DELL UNIONE EUROPEA
Silvia Angeletti PUL 2018-2019 1 IL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NEL SISTEMA DELL UNIONE EUROPEA Silvia Angeletti PUL 2018-2019 2 Evoluzione storica: Il riconoscimento per via giurisprudenziale del diritto
DettagliCONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. PARTE SPECIALE N Falsi Nummari ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Controllo (ex D. Lgs. 231/01)
DettagliRICHIESTA DI UTILIZZO GALLERIA LA FABBRICA LARGO BOCCACCIO - CAPANNOLI Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del
SETTORE III: AMMIISTRATIVO Servizio affari generali TEL 0587 606603 - FAX 0587 606690 MAIL segreteria@comune.capannoli.pisa.it 56033 - Via Volterrana 223 - CAPAOLI (PI) C.F. 00172440505 Comune d Europa
DettagliCodice penale e Codice penale militare
Codice penale e Codice penale militare Avamprogetto (Attuazione dell art. 123c Cost.) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta:
DettagliDecreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore
Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliGradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.
Cooperazioni internazionali nell ambito dell istruzione militare e dell armamento; rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 Parere del Consiglio federale dell
DettagliLa discriminazione e il discorso di incitamento all odio per motivi di razza, origine etnica e nazionalità. Case study.
La discriminazione e il discorso di incitamento all odio per motivi di razza, origine etnica e nazionalità. Case study. Roma, 22 novembre 2017 Seminario giuridico organizzato dal Consiglio Italiano per
DettagliModello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Speciale D
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Ai Sensi del D.Lgs 231/01 Approvato dal Consiglio d Amministrazione della SITI B&T Group S.p.a. con delibera del 11/06/2014 Versione 1/2014 [ S I T I B
DettagliCODICE ETICO DI A.S.D. JUNIOR CALCIO A.S.D. JUNIOR CALCIO. Pagina 1 di 8
CODICE ETICO DI Pagina 1 di 8 PRINCIPI GENERALI Il Codice Etico della (di seguito la Società ), società per l esercizio dell attività calcistica, individua i valori societari, evidenziando l insieme dei
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso
DettagliCONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO I nostri diritti, le nostre libertà 15 articoli chiave illustrati su delle T-shirt I nostri Diritti, le nostre Libertà I diritti umani appartengono a tutti: uomini,
Dettaglidel 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)
Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 351.20 del 21 dicembre 1995
DettagliLA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni
LA LIBERTÀ RELIGIOSA: Art. 19 e dintorni GABRIELE MAESTRI Dottorando in Teoria dello Stato Università di Roma La Sapienza Roma, Facoltà di Scienze Politiche 13/12/2011 DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI Articolo
DettagliRapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri,
01.457 Iniziativa parlamentare Prescrizione dell azione penale adattamento di disposizioni del Codice penale e del Codice penale militare al nuovo diritto di prescrizione Rapporto della Commissione degli
DettagliNuovo diritto sanzionatorio: adeguamento della legislazione cantonale
Nuovo diritto sanzionatorio: adeguamento della legislazione cantonale Conferenza stampa 5 ottobre 2017, ore 11.00 Sala Stampa, Bellinzona Logo: campagna, partner marchi certificazione Norman Gobbi Consigliere
DettagliLibertà e diritti dei cittadini
Libertà e diritti dei cittadini Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, 31 Ottobre 2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi 1
DettagliLegge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena
Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliRegolamento di servizio dell esercito svizzero
Regolamento di servizio dell esercito svizzero (RS 95) Modifica del 9 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Il regolamento di servizio dell esercito svizzero del 22 giugno 1994 1 è modificato
DettagliA relazione del Vicepresidente Reschigna: Premesso che:
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 13-8166 Approvazione in attuazione della d.g.r. n. 14-5312 del 10.07.2017, degli elementi minimi per la fruizione
DettagliLegge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del Avamprogetto del giugno 08 L Assemblea federale
DettagliCodice penale e Codice penale militare
Codice penale e Codice penale militare (Attuazione dell art. 123c Cost.) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno
DettagliLegge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza
Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 ottobre 2017
DettagliVIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONVENZIONE DI ISTANBUL
VIOLENZA CONTRO LE DONNE E CONVENZIONE DI ISTANBUL La Convenzione di Istanbul: Una pietra miliare nel contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne La Convenzione del Consiglio d Europa
DettagliSUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo
DettagliCODICE ETICO ASSIPREST AGENTE IN ATTIVITA FINANZIARIA S.R.L.
CODICE ETICO ASSIPREST AGENTE IN ATTIVITA FINANZIARIA S.R.L. Sommario INTRODUZIONE...... 3 IL CODICE ETICO...... 3 I DESTINATARI...... 3 MODALITÀ DI APPLICAZIONE...... 3 PRINCIPI GENERALI...... 4 AMBITI
DettagliMessaggio. pubblicità della conferenza dei sindaci
Messaggio della conferenza dei sindaci della Regione Maloja all attenzione degli aventi diritto di voto dei Comuni della Regione in merito alla pubblicità della conferenza dei sindaci Indice Per le lettrici
DettagliLegge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 21 dicembre 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagliottobre 2009 ISTITUZIONI
6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre
DettagliOGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE IN VIA RODOLFO PIO N. 4, A SOGGETTI ASSOCIATIVI OPERANTI NELL'AMBITO CULTURALE E GIOVANILE
Allegato D Modello istanza e dichiarazione Al Comune di Carpi Corso A. Pio n. 91 41012 Carpi (MO) OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE IN VIA RODOLFO PIO N. 4, A SOGGETTI ASSOCIATIVI
Dettaglid iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO e PEDICA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2012
Dettagliprovinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
DettagliLegge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliExcursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato
Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato Con l avvio del nuovo anno, il Governo ha licenziato il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SALE COMUNALI. Approvato con deliberazione C.C. n..del
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SALE COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. n..del 1 INDICE Art. 1 Oggetto pag. n. 3 Art. 2 - Destinatari della concessione pag. n. 3 Art. 3 Sale e attività pag. n.
DettagliRisoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull omofobia in Europa
P6_TA(2007)0167 Omofobia in Europa Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull omofobia in Europa Il Parlamento europeo, visti gli strumenti internazionali che garantiscono i diritti dell'uomo
DettagliLa normativa sulla privacy è definita in Italia come normativa sulla PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Normativa sulla privacy COS E LA PRIVACY? La notevole diffusione di attività che utilizzano mezzi di trattamento elettronico delle informazioni ha reso possibile l accumulo di un numero enorme di informazioni
DettagliC O M U N E D I S I D E R N O REGOLAMENTO
C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO PER L USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE Approvato con delibera Commissario Straordinario n 201 del
DettagliNorma Art. 25 quinquies, comma I a) D.Lgs. 231/2001 Delitti contro la personalità individuale
Evolvere Energia S.p.a. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 Appendice di aggiornamento al 30 settembre 2018 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro art. 25 quinquies, I, a) D.Lgs. 231/2001
DettagliArticolo 1 Obiettivi della Convenzione
Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul 11 maggio 2011 www.coe.int/conventionviolence Il 27 settembre
DettagliLegge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)
Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi
DettagliIL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
L EVOLUZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA DELL UNIONE EUROPEA PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI ---------------------------------------------------------
DettagliPUBBLICAZIONE G. U. N. 55 DEL 7/03/2014 VIGENTE DAL 22/03/2014). MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2007 N. 251
Dalle Notizie in evidenza DECRETO LEGISLATIVO 21 FEBBRAIO 2014 N. 18: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/95/UE RECANTE NORME SULL ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI DELLA QUALIFICA DI PROTEZIONE
DettagliA Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Disegno (soluzione costituzionale) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliLegge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliDiritti dei cittadini e dei consumatori
Diritti dei cittadini e dei consumatori Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 03.11.2011 Diritti e doveri dei cittadini Rapporti
DettagliIniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
10.441 Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali Rapporto della Commissione degli affari giuridici del
Dettagli