Contratto di prestazioni (in seguito: Contratto)
|
|
- Mattia Pizzi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le parti contraenti Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato e Università della Svizzera italiana (USI) rappresentata dal Consiglio dell'usi sottoscrivono il seguente Contratto di prestazioni (in seguito: Contratto) TITOLO I Disposizioni generali Art. Basi di riferimento: ) legali ) tecniche Art. Oggetto del Contratto Il presente Contratto si basa su: a) la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), del 0 settembre 0; b) l Ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del novembre 04; c) il Decreto legislativo del 0 aprile 998 concernente l adesione all'accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università del 0 febbraio 997; d) la Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del ottobre 995 (L-USI-SUPSI); e) il Regolamento della L-USI-SUPSI del 8 febbraio 04; f) il Decreto legislativo, del 7 febbraio 04, concernente l adesione del Cantone Ticino all Accordo intercantonale del 0 giugno 0 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie); g) il Decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, associazioni, fondazioni e aziende autonomi del 6 dicembre 999. L'USI adotta quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria analitica in linea con le altre università svizzere; b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre università svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti. Oggetto del Contratto è il raggiungimento degli scopi previsti all'art. cpv. e della L-USI-SUPSI-Ricerca, in particolare: a) l insegnamento universitario; b) la ricerca scientifica. L'USI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per una gestione efficiente ed efficace nei campi della gestione del personale, dell amministrazione, della contabilità, delle finanze e della logistica.
2 Art. definizioni Art. 4 Validità del Contratto Nell ambito del Contratto sono stabilite le seguenti definizioni: a) con studenti AIU si intende quegli studenti per i quali l'usi ha diritto ai contributi previsti dall Accordo intercantonale sulle università (AIU). Rispettivamente con studenti non AIU si intendono quelli per i quali l USI non ha diritto ai contributi AIU. Per la definizione precisa si richiama l articolo 8 (Definizione dello studente) di tale Accordo; b) con forfait AIU si intendono le somme forfettarie di finanziamento per studente procapite definite dalla CDPE e differenziate per Gruppi di facoltà (I-III). Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiamano gli art. 9 e dell Accordo AIU; c) il concetto di vantaggio di ubicazione (Standortvorteil) prevede che il Cantone contribuisca con un contributo quale premio di ubicazione per presenza sul territorio della propria università, e per il fatto che essa attirando studenti, svolgendo ricerca ed offrendo posti di lavoro accademici altamente qualificati, genera una ricaduta economica e culturale significativa per il Cantone stesso. Il Contratto è valido dal gennaio 07 fino al dicembre 00. Il Contratto può essere rivisto annualmente. Art. 5 Disdetta Art. 6 di modifica del Contratto Il Contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza. Proposte di modifica del Contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il luglio di ogni anno per l anno successivo. L approvazione di proposte di modifica del Contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 0 settembre di ogni anno. TITOLO II Le prestazioni Art. 7 Descrizione delle prestazioni Art. 8 Accessibilità alle prestazioni Art. 9 Obiettivi generali Nell ambito del Contratto, l USI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nelle discipline definite dall'art. della L-USI-SUPSI ed in particolare: a) attua programmi di formazione (Bachelor, Master, dottorato e formazione continua), istituendoli, gestendoli e se del caso sopprimendoli, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità; b) svolge ricerca di base di livello internazionale e può sottoscrivere mandati diretti di ricerca a favore di enti privati e pubblici. L USI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente: ) l Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona tramite affiliazione; ) l Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) di Bellinzona tramite affiliazione; ) l Archivio del Moderno tramite una Convenzione di collaborazione. Tramite istituti culturali e la messa a disposizione di biblioteche e archivi essa assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione. Le prestazioni dell'usi sono accessibili agli studenti immatricolati in base all'art. della L-USI-SUPSI-Ricerca e al pubblico in base ai regolamenti interni. In casi particolari l'usi può limitare il numero di persone ammesse a determinati percorsi di formazione. Nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato, l'usi ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati AIU e non-aiu. L'USI predispone l ubicazione per le proprie attività nelle varie sedi avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità. Dalle prestazioni dell'usi regolate dal presente Contratto ci si attende: a) l'inserimento nella politica universitaria svizzera con l'offerta di formazioni in grado di attirare studenti da altri cantoni e dall'estero ed in particolare;
3 . almeno il 0% di studenti bachelor di provenienza di altri Cantoni e almeno il 5% per i percorsi di master;. un minimo del 0% ed un massimo del 50% di provenienza dall'estero; b) l'ottenimento di sussidi di ricerca da parte di enti finanziatori competitivi svizzeri e stranieri considerando:. una quota di ricavi da ricerca tendente al 5% dei ricavi d esercizio, non compresi quelli dell'enti affiliati (IRB e IOR);. un numero di dottorandi rispetto al personale accademico per facoltà tendenzialmente in linea con la media svizzera nella disciplina di riferimento; c) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) per categoria di personale, secondo le categorie dell Ufficio federale di statistica, non inferiore alla media delle altre università svizzere; d) la creazione di una rete di accordi istituzionali con scuole universitarie svizzere ed estere. Art. 0 Obiettivi di efficacia Art. Obiettivi di efficienza Art. Tariffe per le prestazioni Dalle prestazioni dell'usi regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all art., cpv., lett. b) è fissato annualmente: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master):. uno sbocco attrattivo di studio nel Cantone Ticino per i titolari della maturità liceale rilasciata nelle scuole del Cantone nei settori di formazione dell'usi;. un quoziente di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75 % della scala applicata, e misurato regolarmente con metodologie oggettive e anonimizzate con un tasso di risposta attendibile;. un tasso di entrata dei diplomati di formazione di base (per disciplina) nella vita professionale, nel settore economico affine agli studi, che sia, un anno dopo il conseguimento del diploma, in linea con i dati delle altre università svizzere, tenendo in considerazione le specificità del mercato del lavoro locale; 4. la verifica del grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai diplomati in campi di studio rilevanti, tramite inchieste oggettive e anonimizzate presso i datori di lavoro del territorio; b) per quanto riguarda la ricerca:. un numero e una qualità delle pubblicazioni in linea con gli altri atenei svizzeri in termini di peer reviewing e di impact factor secondo i canoni dei vari campi disciplinari;. la verifica dell efficacia della ricerca misurandone la percentuale di progetti accettati da enti di ricerca competitiva (FNRS, EU, ev. CTI) in rapporto al totale dei progetti inoltrati. La percentuale non dovrebbe essere significativamente inferiore alla media per ente finanziatore. Dalle prestazioni dell'usi regolate dal presente Contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all art., cpv., lett. b) è fissato annualmente: a) Per quanto riguarda le prestazioni della formazione di base: i) un costo medio per studente non superiore alla media svizzera paragonabile; ii) un tasso di inquadramento per facoltà in linea con la media svizzera; iii) una durata media degli studi di bachelor e master per Facoltà non superiore alla media svizzera; b) per quanto riguarda le prestazioni della ricerca la verifica dell efficacia dell attività di ricerca misurando l evoluzione del volume (espresso in franchi) di ricerca attivata per facoltà in rapporto all'evoluzione del numero (espresso in ETP) di professori. L'USI in base all'art. cpv. della L-USI-SUPSI prevede la possibilità di prelevare tasse fino a concorrenza dei costi, al netto dei sussidi. L'USI ha fissato
4 una tassa semestrale ridotta del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi AIU; la tassa si configura come un contributo a precise prestazioni fornite dell'università e può essere ridotta per studenti fuori corso o in mobilità. Di regola i programmi di formazione continua comportano tasse che coprono le spese. Di regola per quel che riguarda i mandati diretti viene effettuata la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi dell USI. Art. Responsabilità dell USI per le prestazioni erogate Art. 4 Responsabilità dell USI nei confronti degli utenti L'USI è responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate. L'USI risponde agli utenti secondo le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. TITOLO III Le modalità di produzione delle prestazioni Art. 5 concernenti il personale Art. 6 concernenti le finanze Art. 7 concernenti le forniture I contratti con il personale sono stipulati dall USI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con la SUPSI e in conformità con quanto previsto dall'articolo 0 cpvv, e 4 della L-USI-SUPSI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato all'usi per attività di lavoro valgono le norme stabilite nell apposita Convezione stipulata tra le parti. L'USI dispone per Legge di un capitale di dotazione di milioni di franchi. Per investimenti superiori a 5 milioni di franchi l'usi, in base alla LPSU, chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone. Il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private. L'USI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati ed assicura una politica d ammortamento adeguata. È applicabile la Legge sulle commesse pubbliche del 0 febbraio 00. Art. 8 concernenti il subappalto L'USI può subappaltare le sue prestazioni a terzi, limitatamente alla logistica e all'amministrazione. Le condizioni del subappalto sono negoziate dall USI direttamente con l ente terzo e devono rispettare le condizioni dell'art. 7. Art. 9 Proprietà dell infrastruttura Art. 0 supplementari Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà dell'usi. Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione dell'usi (diritto di superficie, contratto di locazione). Sono applicabili tutte le norme previste: a) dalle Leggi federale e cantonale sulla protezione dei dati; b) dalle Leggi federali sul diritto d'autore, la proprietà industriale e i brevetti d'invenzione. TITOLO IV Il budget e la valutazione Art. Contributo di gestione Ogni anno è messo a disposizione dell'usi un contributo di gestione fisso 4
5 Art. Modalità di calcolo Art. Modalità di versamento Art. 4 Risultato d esercizio e fondo per la compensazione dei rischi iscritto nel Preventivo dello Stato. In aggiunta a questo contributo il Cantone provvede al versamento: a) dei contributi dei Cantoni, in base all'aiu; b) del contributo cantonale per gli studenti ticinesi all USI, calcolato in analogia all'aiu. L USI rappresenta l Archivio del Moderno nella definizione del contributo di gestione, considerato nel cpv. dell art.. L USI rappresenta l IRB e lo IOR nella definizione del contributo di gestione, considerati nei cpvv. 4 e 5 dell art.. Il contributo di gestione che il Cantone mette a disposizione dell'usi è ottenuto sommando gli importi calcolati, sulla base degli ultimi consuntivi revisionati, nel modo seguente: a) per la formazione di base (bachelor + master) un contributo per il numero degli studenti non-aiu calcolato in base al forfait AIU al netto dei sussidi specifici della LPSU e del surplus di tassa studentesca (vedi art. 5 AIU). Tale contributo è calcolato fino ad un massimo del 50% degli studenti non- AIU rispetto al totale degli studenti per Facoltà; b) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 5% del totale del sussidio sulla formazione di base di cui al punto a e d del presente articolo e comprensivo dei contributi AIU (vedi art. cpv. ): questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga in conformità con le linee espresse a piano finanziario cantonale; c) quale incentivo supplementare per la ricerca un contributo corrispondente al 0 % dei ricavi da terzi della ricerca competitiva; d) quale vantaggio di ubicazione viene erogato un contributo aggiuntivo corrispondente ad un minimo del 5% e un massimo del 0% del forfait AIU calcolato per l'insieme degli studenti iscritti. Al contributo calcolato al cpv. il Cantone addiziona l importo risultante dal residuo del costo, al netto del sussidio federale, degli affitti degli immobili riconosciuti dalla LPSU. In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. è erogato un forfait fisso annuo di 500'000 franchi da riversare per l Archivio del Moderno. 4 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare all IRB. 5 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato da riversare allo IOR. 6 In aggiunta al contributo di gestione calcolato al cpv. è erogato un contributo aggiuntivo definito annualmente in sede di preventivo dello Stato alla copertura dei costi della nuova Facoltà di scienze biomediche come previsto dal messaggio 690 del marzo Al fine di incentivare future attività comuni USI-SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici. Il contributo di gestione è versato dal Cantone in rate mensili, all inizio di ogni mese. Il risultato d esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali ed i ricavi totali dell anno di riferimento. L USI beneficia degli avanzi d esercizio ed assume i disavanzi d esercizio. L USI s impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine. 4 Il fondo è determinato dai risultati d esercizio relativi all attività finanziata dallo 5
6 Stato ed è esposto separatamente a bilancio. Art. 5 Valutazione dell adempimento del Contratto Art. 6 di controlling Art. 7 Limitazione della crescita dei contributi di gestione Art. 8 Clausola di compensazione Art. 9 di controllo Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport (DECS), sulla base dei conti approvati dal Consiglio USI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, redige entro il 0 giugno un rapporto di resoconto all'attenzione del Consiglio di Stato comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal Contratto agli art La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio dell'usi. Per gli anni 07-9 il contributo di gestione, di cui all articolo cpvv., e, non può crescere oltre il limite del preventivo 06, ovvero milioni di franchi. Il limite del contributo di cui al precedente capoverso s intende comprensivo del riversamento all affiliata IRB, ma non allo IOR e alla nuova Facoltà di scienze biomediche. L USI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l'importo da riversare. In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all art. 4 cpv. e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi. Al Consiglio di Stato ed agli uffici da esso delegati al controllo viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili dell'usi. TITOLO V Disposizioni finali Art. 0 Contenzioso Art. Rinnovo del contratto Un eventuale contenzioso relativo al Contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita di un rappresentante del Cantone, di uno dell'usi e di una terza persona scelta di comune accordo. Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso il foro competente diventa il Tribunale Amministrativo. In assenza d indicazioni contrarie scritte di una delle parti contraenti, da inoltrare entro dodici mesi dalla sua scadenza, il Contratto è rinnovato per un ulteriore quadriennio. Letto e approvato dalle parti: 6
Contratto di prestazioni (in seguito: Contratto)
Le parti contraenti Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) rappresentata dal Consiglio della SUPSI sottoscrivono
TITOLO PRIMO Disposizioni generali
Le parti contraenti Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito Cantone Ticino) Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (in seguito SUPSI) rappresentata
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
5.3.1.1.1 Regolamento della legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (del 18 febbraio 2014) IL CONSIGLIO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE tra Repubblica e Cantone Ticino rappresentata dal Consiglio di Stato e per delega dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento) e Museo
luglio 2019 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
7679 3 luglio 2019 EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT Resoconto sui contratti di prestazioni per l anno 2018 tra il Cantone Ticino e l Università della Svizzera italiana (USI), la Scuola universitaria professionale
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
5.3.1.1 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
I. Disposizioni generali
5.2.3.1 Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) (del 22 giugno 2006) I. Disposizioni generali
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
5.3.1.1 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1
Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1 Il Consiglio dell Università della Svizzera italiana (USI) visti la Legge sull Università della
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
5.3.1.1 Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA
Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973)
Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza (del 17 dicembre 1973) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 8 febbraio 1973 n. 1882 del Consiglio di
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002)
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (del 25 giugno 2002) 2.1.2.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato;
IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Legge sull Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca 1 (del 3 ottobre 1995) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE
Prestazioni specifiche della Fonoteca per il Cantone Ticino e la Città di Lugano
Si è risolto di modificare le modalità di rimborso del prestito residuo concesso alla Fonoteca. A fine 2010 la Città aveva concesso un prestito di fr. 300'000.--, mediante la concessione di rate di rimborso
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17 giugno
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17
Vista d insieme sul probabile contenuto del nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie
Stato 6 giugno 2007 Progetto Panorama universitario svizzero elementi in merito alla consultazione sulla Legge federale concernente l aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle
Bollettino ufficiale delle leggi
Repubblica e Cantone 69 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi Volume 144 Bellinzona, 23 febbraio 9/2018 Legge sull ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica (del
IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
Regolamento d applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (RLAnz) 1 (del 22 agosto 2012) IL CONSIGLIO DI STATO
UMG Adeguamento REREMU a seguito di nuovi prodotti e geoservizi Pagina 1 di 8
UMG Adeguamento REREMU a seguito di nuovi prodotti e geoservizi Pagina 1 di 8 Tabella di mutazione concernente la modifica del Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della
Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007)
Regolamento sugli emolumenti per il rilascio di estratti ed elaborazioni della misurazione ufficiale (del 13 marzo 2007) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamata la legge sulla
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea
II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
USI in breve Università della Svizzera italiana
USI in breve Università della Svizzera italiana 1 Ultimo aggiornamento: giugno 2017 2 Libertà di creare, responsabilità nell agire. 3 Dov è l USI? Economia fra le più competitive su scala internazionale
USI in breve Università della Svizzera italiana
USI in breve Università della Svizzera italiana 1 Ultimo aggiornamento: maggio 2018 2 Libertà di creare, responsabilità nell agire. 3 Dov è l USI? Economia fra le più competitive su scala internazionale
Iniziative di sviluppo economico in vista della messa in esercizio di AlpTransit
Iniziative di sviluppo economico in vista della messa in esercizio di AlpTransit AlpTransit: aspettative ticinesi alla vigilia dell apertura della galleria di base Bellinzona Stefano Rizzi Direttore della
1 Introduzione. 2 Priorità programmatiche. del 9 novembre 2016
[Signature] [QR Code] Obiettivi strategici del Consiglio federale per il Consiglio dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) del 9 novembre 2016 1 Introduzione 1 L Istituto
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) 6.3.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Articolo 12:
Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ( in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017 ), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 ( in questa stessa Gazzetta
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Emanato con Decreto Rettorale n. 330/07 del 16 aprile 2007 Art. 1 Corsi di
MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
Amt für Gemeinden Graubünden Uffizi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 12 Conto
Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 66
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo
DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art 35; VISTO il D.R. n. 2480 del 20.06.2003 con il quale è stato istituito
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) del 3 luglio 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto
Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)
Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a : TITOLO I
Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982)
Legge sulle scuole medie superiori 1 (del 26 maggio 1982) 5.1.7.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 20 ottobre 1981 n. 2557 del Consiglio di Stato, d e c r e t a :
del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del 20 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 60 capoverso 3 della
C O N T R A T T O D I P R E S T A Z I O N E
C O N T R A T T O D I P R E S T A Z I O N E Tra Rappresentata da la Repubblica e Cantone Ticino Divisione della salute pubblica e Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane (in seguito PIPA) Rappresentato
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari
Pagina 16 Dettaglio riconoscimenti di debito e prestiti obbligazionari Riconoscimenti di debito Data emissione Saldo 31.12.2009 Variazione 2010 +/ - Saldo 31.12.2010 Data scadenza Prestiti obbligazionari
BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE, 10 luglio 2017
BREVE INFORMAZIONE Segretariato generale CDPE, 10 luglio 2017 Accordo intercantonale universitario (AIU): revisione totale Il progetto in breve La CDPE mette in consultazione per sei mesi, presso tutti
Legge federale sull assicurazione malattie
Termine di referendum: 10 ottobre 2019 Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell economicità) Modifica del 21 giugno 2019 L Assemblea federale della Confederazione
Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso
ALLEGATO Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso Legge organica comunale Articoli principali TITOLO VII Capitolo I Regolamenti, ordinanze artt. 86 9 invariati Capitolo II Assunzione
Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)
45.000 Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie) accettata dal Popolo il 7 ottobre 96 I. Disposizioni generali Art. Scopo Il Cantone provvede all'insegnamento
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) del 26 febbraio 2015 (Stato 3 marzo 2015) Approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2014 1 Il Consiglio
Gli sbocchi professionali dei laureati dell Università della Svizzera italiana. 12 Indagine 2015 Laureati
Gli sbocchi professionali dei laureati dell Università della Svizzera italiana 12 Indagine 2015 Laureati 2009-2013 Metodologia del sondaggio 12 indagine, svolta tra maggio e giugno del 2015 dal Career
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)
Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996) 5.2.2.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 febbraio 1995 n. 4374 del Consiglio di Stato; visto il rapporto 17
Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica
Legge concernente l aggiornamento dei docenti del 19 giugno 1990; modifica (del 23 febbraio 2015) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 12 marzo 2014 n. 6919 del Consiglio
Statuti dell Associazione TicinoEnergia
Statuti dell Associazione TicinoEnergia Articolo Costituzione Sotto la denominazione Associazione TicinoEnergia (in seguito TicinoEnergia o l associazione ) è costituita un associazione ai sensi degli
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ( Emanato con Decreto Rettorale n.160 del 2 maggio 2012) Art. 1 Corsi di Master
Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)
9.2.1.2 Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del
Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari
Ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari Modifica del 4 dicembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 dicembre 1983 1 concernente il Fondo per lo
Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell adulto: stato dei lavori e prossimi passi
Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell adulto: stato dei lavori e prossimi passi Assemblea generale dell Associazione dei Comuni ticinesi Minusio, Aula Magna Centro Scolastico
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista la Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982; - visto il messaggio
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) del 3 dicembre 2008 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso 2, 113 capoverso 2 e 175 capoverso
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) 9 aprile 2013 del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 6 capoverso 6 della legge federale
Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2
Basi legali Legge sulla formazione professionale (LFPr) 1 Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2 Programma quadro d insegnamento per responsabili della formazione professionale 6 Legge sulla
3) Il cd. sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento) è:
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione economica all'interno della categoria EP. Prova scritta 1) Sono organi di governo dell'ateneo: A) D il Rettore, il Senato Accademico,
Si rappresentano nella tabella seguente i dati di sintesi del budget:
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2016-18 dell Università degli Studi di Ferrara Il bilancio che viene sottoposto all esame del
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 sui servizi di telecomunicazione (OST) 1 è modificata come segue:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2012/4064 del 18/12/2012 Firmatari: MASSIMO MARRELLI
DR/2012/4064 del 18/12/2012 Firmatari: MASSIMO MARRELLI U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo, ed in particolare l art 34; VISTO VISTA VISTA il D.R. n. 2480 del 20.06.2003 con il quale
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università, LAU) 414.20 dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001)
Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) (del 26 giugno 2001) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.3.4.1 - visto il messaggio 13 aprile
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero
Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 3,
Strategia coordinata per le start-up innovative
Strategia coordinata per le start-up innovative Conferenza stampa di presentazione 28 marzo 2017 Bellinzona, Sala stampa Palazzo delle Orsoline Christian Vitta Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento
può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.
Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull aiuto alle università; LAU) dell 8 ottobre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
Accordo intercantonale sulle università
3.1. Accordo intercantonale sulle università del 20 febbraio 1997 I. Disposizioni generali Art. 1 Scopo 1 L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 14 settembre 2005 Il Consiglio federale svizzero
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione
Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) 831.143.32 del 3 dicembre 2008 (Stato 15 ottobre 2010) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 110 capoverso
D.R. 1049/ prot. n Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo
D.R. 1049/2013 - prot. n. 66360 - Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo Pubblicazione telematica a cura dell'università degli Studi di Firenze - Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5223 del
REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA
REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA Emanato con D.P. n. 218 del 23/03/2011. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento tipo disciplina le competenze, la composizione
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno
Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno I. Sezione: In generale Basi legali: decreto del 29 marzo 1946 del Consiglio federale; legge federale del 4 ottobre
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge federale
15 Indagine Laureati Gli sbocchi professionali dei laureati dell Università della Svizzera italiana
15 Indagine 2017 Laureati 2011-2015 Gli sbocchi professionali dei laureati dell Università della Svizzera italiana 1 Metodologia del sondaggio 15 indagine, svolta tra maggio e luglio del 2017 dal Career
IL RETTORE. VISTO lo Statuto dell'università degli Studi della Basilicata ed in particolare gli artt. 7, 16, 17 e 28;
Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali Area Affari Generali Ufficio Atti normativi ed Affari Generali IL RETTORE D.R. n. 359 VISTO lo Statuto dell'università degli Studi della Basilicata ed in particolare
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del... 2005 Il Consiglio federale svizzero, ordina:
REGOLAMENTO PER CENTRO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - SIC
REGOLAMENTO PER CENTRO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - SIC Emanato con Decreto 30 novembre 1998, n. 132 Ultime modifiche emanate con Decreto 27 marzo 2013, n. 353 Entrate in vigore il 12
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata
Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005
3.3. Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 del 12 giugno 2003 I. Disposizioni generali Art. 1 Obiettivi 1 L'accordo regola l'accesso alle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU) del 6 febbraio 0 (Stato settembre 0) Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) del 22 marzo 2017 (Stato 1 aprile 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 3 della legge
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ordinanza sull Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP) 412.106.1 del 14 settembre 2005 (Stato 27 settembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione Fondo per la formazione professionale Organizzazione
REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI
REGOLAMENTO ALLEGATO PER LE AMMISSIONI E IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE AMMISSIONI E LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI ALL IFASS SWISS SA IL PRESENTE DECRETO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO
del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
Scopo. La procedura di ammissione. La domanda di iscrizione
Direttive relative alla procedura di ammissione e selezione al Bachelor in Insegnamento nella scuola dell infanzia o al Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare Scopo Il presente documento descrive
Financials Highlights
Financials Highlights Financials Highlights Andamento Economico I Financial Highlights contengono i principali dati economico-finanziari del bilancio al 31.12.2014 dell Istituto Italiano di Tecnologia.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
REGOLAMENTO PER I POLI TERRITORIALI DELL SENATO ACCADEMICO Delibera n. 10 del 05/05/2015 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Delibera n. 42 del 30/06/2015 DECRETO RETTORALE ALBO UFFICIALE DI ATENEO Emanato con