BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n. 1219

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 22 dicembre 2014, n Finanziamento, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, degli interventi attivati dagli enti locali finalizzati all istituzione ovvero al sostegno dell attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 16 agosto 2001 n. 38 recante Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana e, in particolare: - l articolo 6, comma 1, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di verifica sull impiego dei finanziamenti da parte degli enti locali e dell eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all articolo 2, comma 3. ; - l articolo 6, comma 2, il quale dispone che il finanziamento regionale destinato ai progetti di intervento degli enti locali è annuale e non può superare il 60 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ; - l articolo 6, comma 3, il quale dispone che costituisce requisito per l ammissione al finanziamento regionale il fatto che il territorio interessato dall intervento proposto dagli enti locali singoli o associati comprenda una popolazione di almeno 10 mila abitanti ; - l articolo 6, comma 4, il quale dispone le richieste di finanziamento sono presentate annualmente e sono corredate dalle descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista ; 51 Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante Norme in materia di polizia comunale e provinciale e, in particolare: - l articolo 14, comma 1, il quale prevede che i comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 2 possono istituire corpi di polizia municipale ; - l articolo 14, comma 2, il quale prevede che i comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime: a) organizzazione giornaliera, nell ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio seralenotturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare; b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell anno; c) organizzazione di un sistema che consenta l attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell ambito territoriale di competenza; d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell ambito territoriale di competenza ; - l articolo 14, comma 4, il quale prevede che la Regione promuove l istituzione e sostiene l attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale ; Ritenuto opportuno destinare lo stanziamento presente sul capitolo Interventi ed attività regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana spese d investimento del bilancio regionale dell anno 2014 al finanziamento degli interventi attivati dagli enti locali in materia di politiche locali per la sicurezza urbana finalizzati all istituzione ovvero al sostegno dell attività dei corpi di polizia municipale che evidenziano le caratteristiche organizzative di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12; Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78, relativa all approvazione del bilancio di previsione per l anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale e la deliberazione della Giunta regionale 7 gennaio 2014, n. 2, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l anno finanziario 2014 ed il bilancio gestionale pluriennale ; Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del giorno 11 dicembre 2014; A voti unanimi DELIBERA 1) di approvare, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della l.r. 38/2001, i criteri e le modalità per l assegnazione dei finanziamenti relativi agli interventi attivati dagli enti locali in materia di politiche locali per la sicurezza urbana, secondo quanto indicato nell allegato A che

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) i finanziamenti di cui al n. 1) sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali e, in particolare, all istituzione ovvero al sostegno dell attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12; 2) le risorse finanziarie stanziate sul capitolo Interventi ed attività regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana - spese d investimento del bilancio regionale dell anno 2014 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al n. 1); 3) di prenotare, ai fini di cui al n. 1), la somma di euro ,00 sul capitolo Interventi ed attività regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana - spese d investimento del bilancio di previsione Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18 della l.r. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUE ALLEGATO

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Allegato A Finanziamento, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, degli interventi degli enti locali finalizzati all istituzione ovvero al sostegno dell attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n ) Soggetti interessati alla presentazione del progetto. Sono ammissibili a finanziamento i progetti in materia di politiche locali per la sicurezza urbana presentati da comuni ed unioni di comuni che abbiano una popolazione di almeno abitanti, attivati in attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, e dell articolo 14 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, relativo alle caratteristiche del corpo di polizia municipale. Ai fini della verifica del dato demografico si prenderà a riferimento quello ufficiale al 1 gennaio 2014, ovvero più recente, rilevabile dal sito In caso di unione di comuni il cui statuto preveda l attribuzione dell esercizio della funzione di polizia municipale alla medesima ovvero di convenzione con identico oggetto, il progetto può essere presentato unicamente dall unione. Saranno dichiarati inammissibili i progetti presentati dai singoli comuni partecipanti all unione. 2) Termini e modalità di presentazione. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata a: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, area di coordinamento Politiche di solidarietà sociale e integrazione sociosanitaria. L inoltro dovrà essere fatto utilizzando esclusivamente l indirizzo di posta elettronica certificata regionetoscana@postacert.toscana.it ovvero il protocollo interoperabile (interpro). Ciascun ente locale può presentare un solo progetto. In caso di presentazione di più progetti si prenderà in considerazione unicamente l ultimo pervenuto in ordine di tempo. In successivi decreti del dirigente della struttura regionale competente sono determinati: - il termine perentorio per la presentazione del progetto;

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 - il termine perentorio per la presentazione della relazione intermedia di cui al n. 9); - il termine perentorio per la conclusione del progetto e per la presentazione della relazione finale di cui al n. 9). Con i medesimi decreti sono approvate: - la modulistica per la presentazione del progetto; - la modulistica per la presentazione della relazione intermedia di cui al n. 9); - la modulistica per la presentazione della relazione finale di cui al n. 9). 3) Progetto. Il progetto contiene una descrizione sintetica degli interventi che, a fronte di specifici problemi per la sicurezza riscontrati sul territorio, l ente locale ha promosso oppure ha intenzione di promuovere al fine del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali e, in particolare, per l istituzione ovvero il sostegno dell attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui all articolo 14, comma 2, della legge regionale 3 aprile 2006, n ) Fattispecie ammissibili a finanziamento. Il progetto deve contiene uno o più interventi. Ai fini dell ammissibilità, ciascun intervento deve oggettivamente essere inquadrabile in almeno una delle seguenti categorie: a) rafforzamento del presidio territoriale da parte degli operatori di polizia locale; b) attivazione di strumenti tecnici per la sorveglianza degli spazi pubblici; c) potenziamento delle dotazioni tecniche e strumentali della polizia locale; d) sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali. Nel progetto vengono dettagliatamente indicate le spese relative a ciascun intervento e gli indicatori di risultato attraverso i quali misurare l efficacia dei medesimi. 5) Ripartizione dello stanziamento.

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N E destinato al finanziamento dei progetti presentati da enti locali con popolazione inferiore a abitanti fino ad un massimo del 30% dello stanziamento presente sul capitolo La parte residua dello stanziamento è destinato al finanziamento dei progetti presentati da enti locali con popolazione uguale o superiore a abitanti. In ogni caso il finanziamento regionale non può eccedere il 60 per cento della spesa prevista per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo erogabile in relazione a ciascun progetto è: a) ,00 euro per gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti; b) euro per gli enti locali con popolazione uguale o superiore a abitanti. Di conseguenza, tenendo conto della percentuale a carico dell ente locale, la spesa massima ammissibile, ammonta a: a.1) ,00 euro per gli enti locali con popolazione inferiore a abitanti; b.1) ,00 euro per gli enti locali con popolazione uguale o superiore a abitanti. 6) Graduatorie. Il finanziamento verrà assegnato previa la formazione di due graduatorie, la prima relativa agli enti locali con popolazione inferiore a abitanti (graduatoria A), la seconda agli enti locali con popolazione uguale o superiore a abitanti (graduatoria B). Per quanto riguarda la valutazione delle richieste pervenute verrà attribuito un punteggio con riferimento ai seguenti parametri: Graduatoria A - enti locali con popolazione inferiore a abitanti: A.1) progetto presentato da ente locale con oltre abitanti: punti 3; A.2) progetto presentato da ente locale che ha sottoscritto un patto per la sicurezza con la competente prefettura e con la Regione Toscana, che sia vigente al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e che contenga un intervento riconducibile all oggetto del patto, non finanziato con altri provvedimenti regionali: punti 2 A.3) progetto contenente un intervento relativo al potenziamento tecnico o tecnologico della centrale operativa della polizia municipale, che si concreti in un

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 complessivo miglioramento dei sistemi a disposizione della struttura (attrezzature, hardware o software), in modo da assicurare una maggiore efficacia degli interventi sul territorio: punti 2; A.4) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di strumenti tecnici o informatici finalizzati all adozione o al potenziamento di modelli operativi di polizia locale di prossimità: punti 2; A.5) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di strumenti tecnici o informatici destinati al servizio di rilevazione degli incidenti stradali: punti 1; A.6) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di autovetture, ciclomotori o motoveicoli: punti 1; Graduatoria B - enti locali con popolazione uguale o superiore a abitanti: B.1) progetto presentato da comune capoluogo di provincia: punti 3; B.2) progetto presentato da ente locale che ha sottoscritto un patto per la sicurezza con la competente prefettura e con la Regione Toscana, che sia vigente al momento della presentazione della richiesta di finanziamento e che contenga un intervento riconducibile all oggetto del patto, non finanziato con altri provvedimenti regionali: punti 2; B.3) progetto contenente un intervento relativo al potenziamento tecnico o tecnologico della centrale operativa della polizia municipale, che si concreti in un complessivo miglioramento dei sistemi a disposizione della struttura (attrezzature, hardware o software), in modo da assicurare una maggiore efficacia degli interventi sul territorio: punti 2; B.4) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di strumenti tecnici o informatici finalizzati all adozione o al potenziamento di modelli operativi di polizia locale di prossimità: punti 2; B.5) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di strumenti tecnici o informatici destinati al servizio di rilevazione degli incidenti stradali: punti 1; B.6) progetto contenente un intervento relativo all acquisto di autovetture, motocicli, o motoveicoli: punti 1. Nel caso in cui l intervento sia valutabile alla luce di più di uno dei precedenti parametri, si prenderà in considerazione il parametro che assegna un punteggio maggiore, ovvero, in caso di parità, uno soltanto dei punteggi possibili.

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Verranno finanziati i progetti inseriti in graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento, con riferimento alla fascia demografica di competenza. Qualora, in virtù della redazione delle graduatorie, un progetto sia finanziabile solo in parte, l erogazione del finanziamento è sottoposta alla presentazione da parte dell ente locale di una dichiarazione contenente l accettazione del finanziamento parziale e l eventuale rimodulazione del progetto. Se l accettazione non è presentata nel termine assegnato si procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di ex-aequo all ultimo posto utile della graduatoria verrà privilegiato l ente locale che ha inserito, all interno del progetto presentato, un intervento di cui ai precedenti punti A.3 ovvero B.3. In caso di ulteriore ex-aequo, verrà privilegiato l ente locale con popolazione più numerosa. 7) Spese ammissibili ed inammissibili Sono finanziabili esclusivamente le spese di investimento. Tra le spese non ammissibili rientrano in ogni caso quelle relative all assunzione di personale, all incentivazione del personale dipendente, alla formazione del personale, all acquisto di uniformi ed armamento, all acquisto, ristrutturazione e manutenzione di immobili ed all acquisto di arredi. 8) Erogazione del finanziamento Il finanziamento sarà erogato al beneficiario in due parti. Il 70 per cento all atto di concessione del medesimo, il restante 30 per cento successivamente, a seguito della presentazione della relazione finale di cui al numero seguente. 9) Relazione intermedia e finale. Entro il termine stabilito con decreto dirigenziale ai sensi del n. 2), l ente beneficiario presenta alla struttura regionale competente, utilizzando l indirizzo di posta elettronica certificata indicato al n. 2), una relazione intermedia che descriva gli interventi realizzati e le spese effettuate fino a quel momento. Entro novanta giorni dalla effettiva conclusione del progetto ovvero entro novanta giorni dal decorso del termine finale stabilito ai sensi del n. 2), l ente beneficiario presenta alla struttura regionale competente, utilizzando il citato indirizzo di posta elettronica certificata, una relazione sull attuazione del progetto che evidenzi la

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 coerenza tra gli interventi attuati in esecuzione del medesimo ed il finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana. Nella relazione sono indicati gli obiettivi del progetto realizzati, i motivi della eventuale mancata realizzazione di alcuni e viene dato complessivamente conto delle spese liquidate per la realizzazione del progetto. 10) Revoca del finanziamento. La mancata presentazione della relazione finale, la presentazione di una relazione che non rendiconti in tutto o in parte il contributo erogato ovvero che non dia conto della coerenza tra progetto presentato, interventi attivati e finanziamento ottenuto comporta la revoca totale del finanziamento. La presentazione di una relazione che rendiconti spese liquidate inferiori a quelle necessarie ad ottenere il contributo regionale, comporta la riduzione proporzionale del medesimo e la conseguente revoca parziale. In ogni caso, prima di provvedere alla revoca, la struttura regionale competente assegna all ente un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale presentare o integrare la relazione finale.

3) Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di finanziamento

3) Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di finanziamento Allegato A) Scheda elementi essenziali dell'avviso pubblico per il finanziamento ai sensi della legge 16 agosto 2001, n. 38, Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della

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