Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni"

Transcript

1 2003R0147 IT Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del , pag. 2) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Regolamento (CE) n. 631/2007 del Consiglio del 7 giugno 2007 L M2 Regolamento (UE) n. 1137/2010 del Consiglio del 7 dicembre 2010 L M3 Regolamento (UE) n. 642/2012 del Consiglio del 16 luglio 2012 L M4 Regolamento (UE) n. 941/2012 del Consiglio del 15 ottobre 2012 L M5 Regolamento (UE) n. 431/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L M6 Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 L M7 Regolamento (UE) n. 1153/2013 del Consiglio del 15 novembre 2013 L M8 Regolamento (UE) n. 478/2014 del Consiglio del 12 maggio 2014 L

2 2003R0147 IT REGOLAMENTO (CE) N. 147/2003 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ( 1 ), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 23 gennaio 1992, il Consiglio di sicurezza dell'onu ha adottato la risoluzione 733 (1992), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari alla Somalia (in appresso «embargo sulle armi»). (2) Il 19 giugno 2001, il Consiglio di sicurezza dell'onu ha adottato la risoluzione 1356 (2001), che prevede alcune deroghe all'embargo sulle armi. (3) Il 22 luglio 2002, il Consiglio di sicurezza dell'onu ha adottato la risoluzione 1425 (2002), che estende l'embargo sulle armi vietando di fornire, direttamente o indirettamente, alla Somalia consulenze tecniche, assistenza finanziaria o di altro tipo, nonché formazione connessa con attività militari. (4) Dato che alcune di queste misure rientrano nel campo di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. (5) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in conformità del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso; dovrebbero inoltre collaborare con il comitato istituito al paragrafo 11 della risoluzione 733 (1992), in particolare fornendogli informazioni. ( 1 ) GU L 334 dell' , pag. 1.

3 2003R0147 IT (6) Occorre prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che le sanzioni concernenti violazioni delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armi e materiale bellico, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona, entità o organismo della Somalia, offrire, vendere, fornire o trasferire consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armi e materiale bellico di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Articolo 2 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui all'articolo 1. M7 Articolo 2 bis In deroga all articolo 1, l autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell allegato I, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate: a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere o a essere utilizzati dalla missione dell Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 10, lettera b) della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2111 (2013), o a essere utilizzati unicamente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali conformemente al paragrafo 10, lettera e) dell'unscr 2111 (2013); b) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere i partner strategici dell AMISOM, operanti unicamente nell ambito del concetto strategico dell Unione africana del 5 gennaio 2012 (o nell ambito del successivo concetto strategico dell Unione africana), in cooperazione e coordinamento con l AMISOM, conformemente al paragrafo 10, lettera c) dell UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tali partner;

4 2003R0147 IT M7 c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza dell ONU in Somalia (UNSOM), conformemente al paragrafo 10, lettera a) dell UNSCR 2111 (2013), o a essere utilizzati da tale personale; d) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) l autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e ii) lo Stato membro interessato ha informato il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'unscr 751 (1992) di aver appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, e dell intenzione della sua autorità competente di concedere un autorizzazione e il comitato non ha sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica; M8 e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, tranne per quanto riguarda gli articoli elencati nell'allegato III, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo; e ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'unscr 751 (1992) è stato informato, con almeno cinque giorni di anticipo, dal governo federale della Somalia o, in alternativa, dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia per la sicurezza del popolo somalo, a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'unscr 2142 (2014) e del paragrafo 16 dell'unscr 2111 (2013); M7 f) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che i finanziamenti, la consulenza, l assistenza o la formazione in questione mirano unicamente a sostenere la missione di formazione dell Unione europea in Somalia (EUTM) o a essere utilizzati da tale missione.

5 2003R0147 IT Articolo 3 M4 1. L articolo 1 non si applica: a) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell ambito del processo di pace e di riconciliazione, b) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, M5 M4 qualora tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2. L'articolo 1 non si applica neppure agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale. 3. L'articolo 2 non si applica alla partecipazione ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere iniziative approvate dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. M2 Articolo 3 bis 1. Per garantire un applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia ( 1 ), tutti i beni importati nel territorio doganale dell Unione o esportati dal territorio doganale dell Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all obbligo di fornire, prima dell arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati. 2. Le norme che disciplinano l obbligo di fornire informazioni prima dell arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 3 ). ( 1 ) GU L 105 del , pag. 17. ( 2 ) GU L 302 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 253 dell , pag. 1.

6 2003R0147 IT M2 3. Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell elenco comune delle attrezzature militari dell Unione europea ( 1 ) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. 4. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie. 5. A decorrere dal 1 o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi. M3 Articolo 3 ter 1. È vietato: a) importare nell Unione carbone di legna: i) originario della Somalia o ii) esportato dalla Somalia; b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia; c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all importazione, al trasporto o all acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell allegato II. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio Articolo 4 Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato del Consiglio di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento. Articolo 5 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. ( 1 ) GU C 69 del , pag. 19.

7 2003R0147 IT Articolo 6 Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti conferiti od obblighi imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso. M1 Articolo 6 bis La Commissione modifica M3 l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 7 1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se del caso, quelle stabilite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 1 ). 2. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità di avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità od organismo. M1 Articolo 7 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano M3 nell'allegato I o attraverso gli stessi. 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica. Il presente regolamento si applica: Articolo 8 nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a tutti i cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino, e a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro. ( 1 ) GU L 194 del , pag. 1.

8 2003R0147 IT Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

9 2003R0147 IT M3 ALLEGATO I Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO BULGARIA M6 M3 REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA embargos.html ESTONIA IRLANDA GRECIA SPAGNA Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCIA CROAZIA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA szankciok/ MALTA PAESI BASSI sancties

10 2003R0147 IT M3 AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO ROMANIA SLOVENIA politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) Ufficio EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

11 2003R0147 IT M3 ALLEGATO II Prodotti che rientrano nella definizione di «carbone di legna» Codice SA Designazione delle merci 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

12 2003R0147 IT M5 ALLEGATO III Elenco degli articoli di cui all articolo 2 bis, lettera e) 1. Missili terra-aria, compresi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS). 2. Fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe). 3. Mortai di calibro superiore a 82 mm. 4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli. 5. Cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso. 6. Congegni di mira con capacità di visione notturna.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2006R1412 IT 01.07.2013 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2006 DEL CONSIGLIO del 25 settembre

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 20.12.2012 JOIN(2012) 38 final 2012/0369 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 15.5.2013 JOIN(2013) 16 final 2013/0154 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia del 13 maggio 2009 (Stato 21 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2010R0667 IT 01.07.2013 002.003 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 667/2010 DEL CONSIGLIO del 26 luglio

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia del 13 maggio 2009 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE 22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE PESC 807 RELEX 679 COAFR 191 COARM 103 FIN 431 PROPOSTA Mittente:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 30/6 2.2.2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 13.12.2014 L 358/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1323/2014 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE L 367/16 23.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 135/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.4.2004 COM(2004) 348 definitivo 2004/0114 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell attuazione

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2

Articolo 1. Articolo 2 Commissione europea Decisione 26 marzo 2013, n. 2013/162/Ue (Guue 28 marzo 2013 n. L 90) Decisione che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020

Dettagli

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/321 PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 9 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2007D0453 IT 13.08.2013 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2007 che fissa

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) ACP 209 FIN 785 PTOM 44 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 26

Dettagli

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 73/20 15.3.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/410 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2009R1284 IT 16.04.2014 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre

Dettagli

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.5.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2007 che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final 2012/0031 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 26.11.2018 Comunicazione della Commissione Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE)

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Paragrafo 7 7. sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento,

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 118/18 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/704 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2018 relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE 19.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 218/9 REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2010 che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 23.3.2011 COM(2011) 157 definitivo 2011/0066 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE 26.9.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/73 REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e recante fissazione,

Dettagli

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.12.2018 L 320/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1990 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del

Dettagli

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente L 314/14 11.12.2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1935 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 2 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi DECISIONI Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo,

Dettagli

Articolo 2. È vietato:

Articolo 2. È vietato: SUDAN - REGOLAMENTO (UE) N. 747/2014 del 10 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 Articolo

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1977L0249 IT 01.05.2004 004.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1977 intesa a facilitare

Dettagli

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Emendamento 78 Keith Taylor a nome del gruppo Verts/ALE Relazione A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO L 198/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.7.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.2.2019 L 51 I/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli

Dettagli

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

ANNEX ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, a nome dell'unione europea e dei

Dettagli

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en) Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en) Fascicoli interistituzionali: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 ATTI GIURIDICI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria 10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 131/3 Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno

Dettagli

9187/2/16 REV 2 mas/tar/s 1 DGG 1A

9187/2/16 REV 2 mas/tar/s 1 DGG 1A Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 luglio 2016 (OR. en) 9187/2/16 REV 2 ECOFIN 443 UEM 190 SOC 307 EMPL 203 COMPET 277 ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto:

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en) 8627/15 NOTA DI TRASMISSIONE COMER 62 WTO 102 UD 106 COHOM 39 DELACT 48 Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) 16965/11 ACP 230 FIN 894 PTOM 51 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Decisione

Dettagli

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2004 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati

Dettagli

61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018

61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018 Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 119 I Edizione in lingua italiana 61 o anno Comunicazioni e informazioni 5 aprile 2018 Sommario V Avvisi ALTRI ATTI Commissione europea 2018/C 119 I/01 Avviso destinato

Dettagli

GRADO GRADO

GRADO GRADO C 451/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.12.2018 Attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell Unione europea e dei coefficienti

Dettagli

Protocollo

Protocollo Testo originale 0.142.112.681.1 Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 8.3.2013 JOIN(2013) 3 final 2013/0078 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005.

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005. L 228/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.9.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o settembre 2005 relativa a un contributo finanziario della Comunità per un indagine di riferimento sulla diffusione

Dettagli

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A

15410/17 LA-RM/gma DGC 1A Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 maggio 2017 (OR. en) 15410/17 Fascicolo interistituzionale: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Terzo protocollo aggiuntivo

Dettagli

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/13

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/13 5.11.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/13 REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2004 che stabilisce le modalità d applicazione di talune disposizioni del regolamento

Dettagli

Protocollo. Progetto

Protocollo. Progetto Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in

Dettagli

L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en) Conseil UE Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 gennaio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0012 (NLE) 5544/17 LIMITE ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: PUBLIC CORLX 35 CFSP/PESC

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa

Dettagli

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 11.10.2017 L 261/17 DECISIONI DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare

Dettagli

AVVISO 2018/C 31/08 del Domanda di riesame Prodotto oggetto del riesame Misure in vigore

AVVISO 2018/C 31/08 del Domanda di riesame Prodotto oggetto del riesame Misure in vigore AVVISO 2018/C 31/08 del 27-1-2018 - Apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della

Dettagli

2017/331 del (588/2011) (588/2011) (588/2011) (2017/331)

2017/331 del (588/2011) (588/2011) (588/2011) (2017/331) REGOLAMENTO (CE) n. 765/2006 del 18 maggio 2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (Modificato da ultimo dal Reg.to UE 2017/331 del 27-2-2017). Articolo 1 Ai fini del presente

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 8.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 336/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012 recante modifica del regolamento

Dettagli

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018 Gazzetta ufficiale C 286 I dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 14 agosto 2018 Sommario IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI

Dettagli

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte samt Erklärungen - Italienisch (Normativer Teil) 1 von 10 ATTO FINALE AF/CE/BA/it 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 39 Schlussakte

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4 REGOLAMENTO (CE) N. 341/2007 del 29 marzo 2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d origine per l aglio

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 21.6.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 161/29 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri

Dettagli

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali Laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale Corso: Politiche per lo sviluppo rurale Lezione n. 1 del 2016 LE PRECONDIZIONI DELLA UE

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.9.2013 C(2013) 6181 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30.9.2013 che modifica la decisione della Commissione C(2006) 2909 definitivo che stabilisce le

Dettagli

ALLEGATI. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. {SWD(2017) 294 final}

ALLEGATI. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. {SWD(2017) 294 final} COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 ALLEGATI della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini europei

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruelles, 11..2015 COM(2015) 117 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 171/2007 relativo ai diritti e agli obblighi

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I Reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008 (1). REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (2). TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/22 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.7.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, L 103/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 2014 relativo ad alcune procedure di applicazione dell accordo

Dettagli

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018

Gazzetta ufficiale. 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018 Gazzetta ufficiale C 362 I dell'unione europea 61 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 8 ottobre 2018 Sommario V Avvisi ALTRI ATTI Commissione europea 2018/C 362 I/01 Avviso

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 303/30 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.9.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2004 relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e principale prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72,

Dettagli

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

DECISIONI. vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, L 294/18 DECISIONI DECISIONE (PESC) 2018/1797 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2018 che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO

Dettagli

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ

Dettagli

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde e altri Articolo 4 paragrafo 1 1. Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo (SO 2 ), ossidi di azoto (NO x ), composti

Dettagli

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri. L 162/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione

Dettagli

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell Unione europea in seno al comitato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43 1.12.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2010 che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a

Dettagli

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2013) XXX draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Applicazione dell articolo 260 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. Aggiornamento dei dati utilizzati

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.9.2014 C(2014) 6767 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione

Dettagli

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347

Dettagli

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan del 25 maggio 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 8 novembre 2013 n.

Dettagli

Unione europea. Storia e organi. a cura di Pietro Gavagnin

Unione europea. Storia e organi. a cura di Pietro Gavagnin Unione europea Storia e organi a cura di Pietro Gavagnin Dalla Costituzione all UE Art. 10 cost. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Dettagli