DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 6181 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che modifica la decisione della Commissione C(2006) 2909 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e la decisione della Commissione C(2008) 8657 che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i documenti di riferimento normativo (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) IT IT
2 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che modifica la decisione della Commissione C(2006) 2909 definitivo che stabilisce le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e la decisione della Commissione C(2008) 8657 che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che aggiorna i documenti di riferimento normativo (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri 1, in particolare l articolo 2, lettere b) e c), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 stabilisce per i passaporti e documenti di viaggio soltanto le specifiche tecniche generali e non segrete. Esse vanno integrate da altre specifiche tecniche, che possono rimanere segrete. (2) La decisione della Commissione C (2006) 2909 ha stabilito le specifiche tecniche per l attuazione e la protezione dei dati biometrici nei passaporti rilasciati dagli Stati membri. Essa è stata modificata dalla decisione della Commissione C(2011) 5499 definitivo, che introduce un accresciuto livello di protezione dei dati biometrici attraverso l applicazione del Supplemental Access Control for Machine Readable Travel Documents ( controllo dell accesso supplementare per i documenti di viaggio a lettura ottica ). In seguito allo sviluppo di nuove norme in questo settore, i profili di protezione e i riferimenti a tali norme in relazione al controllo dell accesso supplementare devono essere aggiornati. (3) A seguito dell introduzione di un punto di contatto unico (Single Point of Contact) con la decisione della Commissione C(2009) 7476 definitivo, per tenere conto di questa nuova situazione è necessario un aggiornamento della politica di certificazione esistente, stabilita con decisione della Commissione C(2008) (4) Ai fini della corretta attuazione delle decisioni della Commissione è inoltre necessario stabilire prescrizioni per i test al fine di garantire l interoperabilità fra gli Stati membri. 1 GU L 385 del , pag. 1. IT 2 IT
3 (5) Nonostante la nuova norma prescriva un collegamento dinamico, con un livello più elevato di sicurezza, come modalità generale, gli Stati membri, per il rilascio dei passaporti e documenti di viaggio, devono poter utilizzare fino al 31 dicembre 2014 il collegamento statico, prendendo l informazione dalla zona a lettura ottica del passaporto, conformemente alle prescrizioni. (6) Poiché il regolamento (CE) n. 2252/2004 si basa sull acquis di Schengen la Danimarca, ai sensi dell articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 6 giugno 2005 il recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione. (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen 2. Il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione. (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui l Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen 3. L Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione. (9) Per quanto riguarda l Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo concluso dal Consiglio dell Unione europea con la Repubblica d Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo 4. (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi dell accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l associazione di quest ultima all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen 5, che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 6. (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull adesione del Principato del Liechtenstein all accordo tra l Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l associazione della Confederazione svizzera all attuazione, all applicazione e allo sviluppo dell acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all articolo 1, lettera B, della GU L 131 dell , pag. 43. GU L 64 del , pag. 20. GU L 176 del , pag. 31. GU L 53 del , pag. 52. GU L 53 del , pag. 1. IT 3 IT
4 decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 7. (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 8. (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni C(2006) 2909 e C(2008) 8657, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L allegato della decisione C(2006) 2909 definitivo è così modificato: a) Il riferimento [13] è sostituito dal testo seguente: [13] Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents, BSI TR Part 1 and 3, Version 2.10 of 20 March 2012 ; b) Il riferimento [14] è sostituito dal testo seguente: [14] Common Criteria Protection Profile Machine Readable Travel Document with ICAO Application, Basic Access Control, BSI-CC-PP-0055 ( ; c) Il riferimento [17] è sostituito dal testo seguente: [17] Common Criteria Protection Profile for Machine Readable Travel Document with ICAO Application, Extended Access Control with PACE, BSI-CC-PP-0056-V d) È aggiunto il nuovo riferimento [22]: [22]. Le prescrizioni per i test sono indicate in BSI TR Part 3.2 Version 1.3 [ Articolo 2 La decisione C(2008) 8657 è così modificata: a) L articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: (1) Conformemente al punto dell allegato della decisione C(2006) 2909, la politica comune di certificazione è definita come indicato in BSI TR Version 2.1. [ b) L allegato 1 è soppresso. Articolo 3 Per il rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio, gli Stati membri possono usare fino al 31 dicembre 2014 il collegamento statico di cui al punto 3.5 del documento BSI TR Part 1 and 3, Version 2.10, di cui al riferimento [13] della decisione C(2006) 2909 definitivo. 7 8 GU L 160 del , pag.19. GU L 164 del , pag. 1. IT 4 IT
5 Articolo 4 Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Cecilia MALMSTRÖM Membro della Commissione IT 5 IT
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