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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2012) 1152 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Egitto (Il Cairo e Alessandria) (I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

2 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Egitto (Il Cairo e Alessandria) (I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 1, in particolare l articolo 48, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 810/2009 stabilisce le norme dell'unione per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri. (2) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 e dell'allegato II del medesimo, il richiedente il visto presenta documenti che indichino, fra l'altro, la finalità del viaggio e accertino che egli soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) 2. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti, l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009 prevede che nell'ambito della cooperazione locale Schengen sia valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali. (3) Nell'ambito della cooperazione locale Schengen in Egitto (Il Cairo e Alessandria) è stata confermata la necessità di armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi ed è stato redatto un elenco armonizzato. (4) In singoli casi, dovrebbe rimanere possibile per i consolati esentare richiedenti a loro noti per integrità e affidabilità dalla presentazione di uno o più dei documenti giustificativi tra quelli elencati, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del codice 1 2 GU L 243 del , pag. 1. GU L 105 del , pag. 1. IT 1 IT

3 dei visti, oppure richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti. (5) Poiché il regolamento (CE) n. 810/2009 sviluppa l'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento del regolamento (CE) n. 810/2009 nel proprio diritto interno. La Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen 3 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione. (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell acquis di Schengen a cui l'irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell acquis di Schengen 4 ; l Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione. (8) Per quanto riguarda l'islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'unione europea con la Repubblica d'islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 5, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo 6. (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE 8 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio GU L 131 dell' , pag. 43. GU L 64 del , pag. 20. GU L 176 del , pag. 36. GU L 176 del , pag. 31. GU L 53 del , pag. 52. GU L 176 del , pag. 31. GU L 53 del , pag. 1. IT 2 IT

4 (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 10 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 11. (11) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (12) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (13) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato visti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco dei documenti giustificativi che devono presentare coloro che richiedono visti per soggiorni di breve durata in Egitto figura nell'allegato GU L 160 del , pag. 21. GU L 160 del , pag. 19. IT 3 IT

5 Articolo 2 Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Cecilia MALMSTRÖM Membro della Commissione IT 4 IT

6 ALLEGATO IT 5 IT

7 Allegato Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Egitto (Il Cairo e Alessandria) 1. Informazioni obbligatorie che devono essere presentate da tutti i richiedenti il visto 1.1. Certificato del Mogamma Per chi viaggia per la prima volta, o in caso di perdita del passaporto: certificato del Mogamma relativo agli ultimi sette anni Prova della prenotazione Se del caso, prenotazione di biglietto andata e ritorno. Il biglietto dev'essere acquistato solo dopo il rilascio del visto. Giustificativo di alloggio Finalità del viaggio Documento che dimostri la finalità del viaggio Solvibilità Estratti bancari originali relativi agli ultimi sei mesi, copiati e tradotti. In mancanza di conto bancario, fornire prove di altri attivi Documenti che devono fornire i lavoratori dipendenti Certificato di lavoro che specifica la data di assunzione, la mansione nell'azienda e il livello di retribuzione Documenti che devono fornire gli imprenditori Originale dell'iscrizione al registro del commercio e certificato d'imposta Documenti che devono fornire scolari e studenti Prova dell'iscrizione a una scuola o università Documenti che devono fornire i minori (non pertinente in caso di gite scolastiche o di gruppi sportivi): Se il minore viaggia senza il tutore legale: consenso dell'autorità parentale (entrambi i genitori) o del tutore legale, in forma di certificato notarile o di formulario firmato presso l'ufficio consolare. Se il minore viaggia con uno dei tutori legali: consenso dell'autorità parentale (i genitori che non viaggiano con il figlio minorenne) o del tutore legale, in forma di certificato notarile o di formulario firmato presso l'ufficio consolare. IT 6 IT

8 2. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano a scopo turistico 2.1. Se il richiedente è un lavoratore dipendente: permesso di assenza Itinerario, se il richiedente intende visitare più di uno Stato membro. 3. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per affari 3.1. Lettera di invito. Invito ufficiale da parte di un'impresa (documento ufficiale dell'impresa, timbrato e firmato) che contenga le seguenti informazioni: indirizzo completo e referenti dell'impresa settore di affari nome e funzione del funzionario vidimatore scopo e durata della visita persona o ente che sosterrà le spese di viaggio e soggiorno se lo sponsor fornisce una garanzia finanziaria per il ritorno in Egitto del richiedente il visto Informazioni che deve fornire l'impresa egiziana invitata Copia dell'iscrizione dell'impresa al registro del commercio o certificato d'imposta. Certificato ufficiale dell'impresa timbrato e firmato, che indichi chiaramente: indirizzo completo e referenti dell'impresa nome e funzione del funzionario vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio (se pertinente) scopo della visita natura del contratto di lavoro persona o ente che sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente. Lettera di invito dell'impresa, convalidata dalle autorità locali competenti. I consolati dei seguenti Stati membri richiedono l'uso di un formulario specifico per la lettera d'invito: Austria, Finlandia, Ungheria, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. Per ulteriori informazioni si consulti il sito web degli Stati membri in questione. 4. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per svolgere attività remunerate o tirocini In virtù del diritto nazionale dei singoli Stati membri, per talune attività retribuite o di tirocinio il richiedente deve fornire un permesso di lavoro o documento analogo: per ulteriori informazioni si consulti il sito web degli Stati membri in questione. IT 7 IT

9 5. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per far visita a familiari/amici Lettera di invito: lettera di invito firmata dai familiari/amici ospitanti; i consolati dei seguenti Stati membri richiedono l'uso di un formulario specifico per la lettera d'invito: Austria, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera. Per ulteriori informazioni si consulti il sito web degli Stati membri in questione. 6. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per motivi di salute 6.1. Certificato di un medico (designato dal consolato) e/o di un istituto di cura Il certificato deve contenere la storia clinica del paziente e attestare il tipo di trattamento medico richiesto Documento ufficiale dell'istituto di cura ricevente Il documento deve confermare che l'istituto di cura può effettuare il trattamento medico in questione e che accoglierà il paziente Prova dell'accordo finanziario concluso 6.4. Qualsiasi altro eventuale scambio di corrispondenza fra il medico referente e l'istituto di cura ricevente 7. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per partecipare a manifestazioni culturali/sportive 7.1. Per i minori Tesserino dello studente e lettera in originale della scuola, in cui figurino: indirizzo completo e numero di telefono della scuola, permesso di assenza, nome e funzione della persona che concede il permesso Per i minori non accompagnati: cfr. punto Lettera in originale di invito da parte dell'organizzatore della manifestazione nello Stato membro di destinazione Se pertinente: lettera dell'istituzione cui appartiene il richiedente. IT 8 IT

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