L articolo 2 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 2 0Organizzazione e gestione del Registro tumori della Regione Lazio)
|
|
- Angelica Patti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Emendamento all articolo 2 della p.l. n. 108 L articolo 2 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 2 0Organizzazione e gestione del Registro tumori della Regione Lazio) 1. Il Registro Tumori della Regione Lazio costituisce parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale. 2. Il Registro Tumori della Regione Lazio è allocato presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale, di seguito denominato DEP Lazio ed è collegato funzionalmente a cinque Unità come di seguito indicate: a) Unità funzionale della Città metropolitana di Roma presso l istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCCS - IFO; b) Unità funzionale presso l Azienda Sanitaria Locale (ASL) Frosinone; c) Unità funzionale presso la ASL Latina; d) Unità funzionale presso la ASL Rieti; e) Unità funzionale presso la ASL Viterbo; f) Unità funzionale regionale dei Tumori infantili presso il DEP Lazio. 3. Il responsabile del Registro Tumori della Regione Lazio è nominato dal Direttore del DEP Lazio, individuato tra i Direttori delle UOC del Dipartimento medesimo. 4. Per i fini di cui al comma 2, il Direttore generale delle ASL e dell'irccs - IFO entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica l'unità operativa presso la quale è allocata la relativa Unità funzionale, il referente medico responsabile ed il personale addetto alla rilevazione, codifica ed archiviazione dei casi. 5. L Unità funzionale regionale dei Tumori infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione per la fasce di età da zero ai quattordici anni e dai quindici ai diciassette anni. 6. Le attività del Registro Tumori della Regione Lazio hanno carattere continuativo. 7. Per facilitare l interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i diversi registri tumori secondo quanto indicato dal Piano oncologico nazionale (PON) , il Registro Tumori della Regione Lazio provvede ad accreditarsi presso l Associazione Italiana Registri Tumori (AirTum ONLUS) per inserire i dati prodotti nella Banca Dati AirTum (AirTum BD), secondo procedure tecniche indicate nei protocolli AirTum sulla definizione delle norme di accesso alla Banca Dati stessa..
2 Emendamento all articolo 3 della p.l. n. 108 L articolo 3 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 3 {Fonti dei flussi informativi e organizzazione delle attività) 1. Il registro Tumori della Regione Lazio procede alle attività di rilevamento, elaborazione e registrazione dei dati individuali, sanitari e amministrativi sugli ammalati di tumore, attraverso l utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo sanitario: a) schede di dimissione ospedaliera (SDO); b) schede di morte trasmesse dal Registro Nominativo delle cause di morte (ReNCaM); c) schede di morte trasmesse dagli archivi anagrafici comunali; d) banche dati dell anagrafe degli assistiti; e) archivio dei referti dei servizi di Anatomia patologica (RSAP) di cui all articolo 9; f) archivio delle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera (File-F); g) archivio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali; h) registri di esenzione ticket per patologia oncologica; i) banche dati Inps sulle attività delle Commissioni per l invalidità civile; j) banca dati dell Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP). 2. Per le attività di cui al comma 1, il regolamento regionale di cui all'articolo 13 definisce le modalità dell estrazione dei dati dai flussi informativi, la periodicità della trasmissione dei dati al responsabile dell' Unità funzionale nonché la periodicità del flusso dei dati dalle Unità funzionali al DEP Lazio. 3. I Servizi clinici ospedalieri sono tenuti alla collaborazione con le Unità funzionali per la raccolta dei dati non inclusi nei sistemi informativi correnti, quali cartelle cliniche e referti radiologici, su richiesta dei responsabili dell'unità funzionale medesima. 4. Il Registro tumori e le Unità funzionali possono utilizzare qualunque altra fonte di flussi informativi ritenuta utile e/o necessaria per le finalità di cui alla presente legge. In particolare per i tumori ematologici possono essere utilizzati database specializzati, supportati da reti relative a linfomi e mielodisplasie..
3 Emendamento all articolo 4 della p.l. n. 108 L articolo 4 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 4 {Collaborazione delle anagrafi comunali) 1. Le anagrafi dei comuni trasmettono, su richiesta del Registro Tumori della Regione Lazio e/o dei responsabili delle Unità funzionali, le informazioni anagrafiche relative alla residenza del malato di tumore. 2. Al fine di potenziare le informazioni anagrafiche contenute nel Registro Tumori della Regione Lazio i comuni provvedono ad inserire nella registrazione la sezione di censimento dell' ISTAT.? o i tfò cl U o ' \U
4 Al Presidente della VII Comm issione EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n. 108/2013 Nell art 5 comma 1, le parole ogni tre m esi sono sostituite dalle parole ogni sei m esi Davide Barillari
5 Al Presidente della VII Comm issione Nell art 5 comma 2, le parole EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n.108/ I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e sono: a) il responsabile dell Area Generale Coordinamento (ACG) 20 - Assistenza sanitaria dell Assessorato regionale alla Sanità, con funzioni di Coordinatore; b) il direttore generale dell I.R.C.C.S. o suo delegato; c) il responsabile dell Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) o suo delegato; d) i direttori generali delle Asl della Regione Lazio o loro delegati; e) il direttore generale dell Agenzia Regionale sanitaria (ARSAN) o suo delegato; f) il responsabile del Registro Mesoteliomi della Lazio - Centro Operativo Regionale (COR) del Registro Nazionale dei Casi di Neoplasia di Sospetta Origine Professionale o suo delegato; g) il responsabile regionale della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia diagnostica (SIAPEC) o suo delegato; h) un componente delegato, nominato dall Associazione Italiana Registri Tumori (AirTum). sono sostituite da 1. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e sono: a) il direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (DEP) con funzioni di Coordinatore; b) il direttore generali delle Asl della Regione Lazio o loro delegati; c) il direttore generale dell'istituto Nazionale Tumori Regina Elena IRCSS - Ifo d) il responsabile del Registro Regionale Mesoteliomi del Lazio o suo delegato; e) il responsabile regionale della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia diagnostica (SIAPEC-IAP) o suo delegato; f) un componente delegato, nominato dalpassociazione Italiana Registri Tumori (AirTum); g) un componente delegato, nominato dalla Rete Oncologica Regionale e dalla Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM); h) un componente delegato dalle associazioni di tutela dei diritti del malato i) un componente delegato dai dipartimenti di ricerca universitaria 1) un componente delegato dall'aieop
6 MOVIMENTO' ' Ù ' Ù ' Ù Ù ^ Ù Al Presidente della VII Comm issione EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n.108/2013 Nell articolo 5, il comma 3 e' soppresso Devid Porrello Davide Barillari 1 fyj
7 Emendamento all articolo 5 della p.l. n. 108 Il comma 4 dell articolo 5 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: 4. Il Comitato tecnico scientifico ha funzioni di indirizzo, di controllo degli standard e dei sistemi e metodi utilizzati, di valutazione di qualità e di adesione a linee guida, di formazione e di aggiornamento..
8 MOVIMENTO Al Presidente della VII Comm issione EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n.108/2013 N ell articolo 5, i commi 5,6,7,8,9,10,11 sono soppressi Devid Porrello Davide Barillan IfcìTl^irW V JQ 0 U ( A j f V
9 Emendamento all articolo 6 della p.l. n. 108 L articolo 6 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 6 {Coordinamento del Registro Tumori della Regione Lazio) 1.A1 fine di coordinare le attività del Registro tumori della Regione Lazio, il DEP Lazio indice, con cadenza trimestrale, riunioni di coordinamento a cui partecipano: a) il Direttore del DEP Lazio o suo delegato; b) il referente della registrazione dei tumori infantili del DEP Lazio; c) i responsabili delle Unità funzionali; d) un funzionario nominato dall'assessorato regionale alla Sanità. 2. Nelle riunioni di cui al comma 1 si provvede: a) a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti da ciascuna Unità funzionale Provinciale e della raccolta dei dati dei Tumori infantili; b) alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi periodicamente dalle Unità Funzionali Provinciali al DEP Lazio. c) a redigere ogni tre mesi una relazione sulle attività del Registro che viene trasmessa al Comitato Tecnico Scientifico. d) a supportare in collaborazione con l Associazione Italiana Registri Tumori (AirTum), le attività di formazione individuate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 5 ed a partecipare all elaborazione dei relativi programmi di formazione.
10 Em endamento all articolo 7 della p.l. n. 108 L articolo 7 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 7 (Spese per mezzi strumentali) 1. Le voci di spesa ammissibili per lo svolgimento delle attività del registro tumori della Regione Lazio, con obbligo di rendicontazione analitica annuale all assessorato regionale alla sanità, sono le seguenti: a) acquisto di beni strumentali; b) spese per le attività di coordinamento di cui all articolo 6 e del Comitato tecnico-scientifico; c) spese per comunicazioni e informazioni con particolare riguardo alla pubblicazione di atti e/o documenti anche su richiesta; d) spese generali.
11 Emendamento all articolo 8 della p.l. n. 108 L articolo 8 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 8 {Rapporti di cooperazione del Registro tumori della Regione Lazio con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta) 1. I medici di medicina generale, prevalentemente in forma associativa, ed i pediatri di libera scelta partecipano alle attività del Registro tumori della Regione Lazio e sono tenuti a collaborare per la raccolta dei dati relativi a casi accertati o sospetti di tumori.".
12 Emendamento all articolo 9 della p.l. n. 108 L articolo 9 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 9 (Istituzione del Registro dei Referti di Anatomia patologica) 1. Per le finalità della realizzazione del Registro tumori della Regione Lazio viene istituito il Registro dei Referti dei Servizi di Anatomia patologica (RSAP) che rappresenta la fonte di dati per l'accertamento diagnostico delle patologie tumorali e per la determinazione della morfologia, della topografia, dello stadio e grado della malattia. 2. Il RSAP raccoglie i dati dei referti dei Servizi di Anatomia patologica relativi a prelievi e pezzi operatori di interesse oncologico. 3. La banca dati è realizzata nell'ambito del Sistema Informativo regionale e gestita dal Dipartimento di Epidemiologia in collaborazione con l'assessorato alla Sanità regionale e con i Servizi di Anatomia patologica pubblici e accreditati della Regione. 4. Il regolamento regionale di cui all'articolo 13 definisce: a) l'iter per la realizzazione del registro; b) l assegnazione delle competenze per la definizione della standardizzazione nella refertazione e nella codifica topografica e morfologica, per la definizione di un tracciato record e per l'allestimento della piattaforma informatica; c) le misure adottate per la tutela della privacy; d) la quota parte del finanziamento per il Registro tumori e per il RSAP necessaria per l'avvio del sistema. 5. I Servizi di Anatomia patologica sono tenuti ad adattare i propri sistemi informativi in relazione alla necessità di implementare il flusso centrale, secondo gli standard definiti.
13 Al Presidente della VII Commissione EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n.108/2013 L'articolo 10 viene sostituito integralmente con: Art. 10 M onitoraggio delle attività del Registro Tumori della Regione Lazio 1. In caso di interruzione della trasmissione delle fonti flussi informativi di cui alla presente legge per un periodo superiore a un mese, il Comitato Tecnico-Scientifico, provvede ad inviare apposito sollecito formale al responsabile che gestisce la fonte del flusso informativo di cui si è interrotta la trasmissione fissando un termine non superiore a quindici giorni per ripristinare le procedure informatizzate di trasmissione. 2. Il Dipartimento di Epidemiologia provvede alla pubblicazione dei dati statistici registrati dal Registro Tumori entro il 31 dicembre su apposita sezione del sito web della Regione Lazio dal titolo Registro Tumori di Popolazione della Regione Lazio. '3J. Entro il 31 marzo di ogni anno la Direzione regionale salute ed integrazione socio sanitaria presenta alla Settima Commissione Consiliare competente, una relazione sullo stato delle attività del Registro Tumori della Regione Lazio, evidenziando: a) il grado di conseguimento delle finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Lazio; b) l eventuale interruzione della trasmissione telematica di flussi informativi, le azioni poste in essere per ripristinare le procedure di trasmissione dei dati e la loro efficacia; c) altre eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività; d) P utilizzo dei dati prodotti e registrati per la programmazione sanitaria regionale; fa La relazione di cui al comma precedente è pubblicata su apposita sezione del sito web della Regione Lazio dal titolo Registro Tumori di Popolazione della Regione Lazio.
14 Em endamento all articolo 11 della p.l. n. 108 All articolo 11 della p.l. n. 108 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole da provinciale a Infantili sono soppresse; b) al comma 3 dell articolo 11 le parole entro 60 giorni sono soppresse.
15 Emendamento all articolo 12 della p.l. n. 108 L articolo 12 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 12 {Rapporti di cooperazione del Registro tumori della Regione Lazio con le associazioni di volontariato) 1. La presente legge promuove forme di partecipazione delle associazioni di volontariato e/o fondazioni con qualifica di onlus alle attività del Registro tumori della Regione Lazio. 2. Le associazioni e/o fondazioni di cui al comma 1, attive nel settore della tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, possono chiedere audizioni al Comitato tecnico scientifico.
16 Emendamento all articolo 13 della p.l. n. 108 L articolo 13 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 13 {Regolamento) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento che definisce contenuti, tempi, strumenti dei flussi informativi, incluse la definizione delle spese di cui all'articolo7. In particolare definisce compiti e attività del DEP Lazio e delle Unità funzionali di cui all articolo Il regolamento definisce inoltre le modalità di attuazione della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Vengono definiti le tipologie di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal registro, i soggetti che possono avere accesso ai registri e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati..
17 Gruppo Consiliare Regione Lazio Al Presidente della VII Commissione Consiliare On. Rodolfo Lena EMENDAMENTO Alla proposta di legge regionale n. 108/2013 concernente: Istituzione del Registro Tumori di Popolazione della Regione Lazio" L articolo 14 è abrogato. Via della Pisana Roma - tel FAX e mai!: gruppom5s@regione.iazio.it
18 Em endamento all articolo 15 della p.l. n. 108 L articolo 15 della p.l. n. 108 è sostituito dal seguente: Art. 15 (Norme transitorie e finali) 1. Il Registro Tumori della Provincia di Latina e il Registro Tumori della Provincia di Viterbo, così come altri registri comunali preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano la loro attività di raccolta, elaborazione e registrazione dei dati sugli ammalati di tumore secondo quanto previsto dai protocolli di intesa adottati in materia fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i registri tumori di cui al comma 1 si adeguano al sistema di rilevazione previsto dalla presente legge e si costituiscono in Unità funzionali. 3. I registri tumori di cui al comma 1 sono tenuti inoltre ad inviare al DEP Lazio tutti i dati retrospettivi raccolti dalla data di inizio della loro istituzione, al fine di implementare il Registro Tumori della Regione Lazio. 4. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il DEP Lazio provvede ad attivare il Registro Tumori della Regione Lazio in collegamento con le Unità funzionali di cui all articolo Entro quattro mesi dall entrata in vigore della presente legge è indetta la prima riunione di coordinamento di cui all articolo 6 al fine di avviare le attività di cui al comma 4, lettera a) e d) dell articolo Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Registro tumori della Regione Lazio provvede all accreditamento presso l Associazione Italiana Registro Tumori (Airtum Onlus) ai sensi del comma 6 dell articolo 2. f c. IA J (.
19 Al Presidente della VII Comm issione EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n.108/2013 Viene inserito il seguente articolo aggiuntivo Art. 16 bis Clausola valutativa 1. Il Consiglio Regionale del Lazio, tramite la commissione competente, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Comitato Tecnicoscientifico di cui all articolo 5, presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su: a) livello raggiunto relativo alla mappatura di tutte le patologie tumorali nel territorio regionale; b) interventi da parte della giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, anche in termini di campagne di prevenzione specifiche per aree geografiche o tipologia di screening, che tengano conto delle analisi e delle ricerche elaborate grazie ai dati raccolti dal Registro Tumori; c) criticità' riscontrate nella gestione del Registro Tumori, in particolare le anomalie nella corretta e completa ricezione dei flussi di dati, e interventi posti in essere per ridurre al minimo le interruzioni. 2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. 3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge Devid Porrello
2. Le finalità programmatiche del Registro tumori della Regione Lazio sono così definite:
Legge Regionale 12 giugno 2015 n. 7 Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Lazio. (Lazio, BUR 16 giugno 2015, n. 48) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DettagliLEGGE REGIONALE N 9 DEL 25 FEBBRAIO 2014
LEGGE REGIONALE N 9 DEL 25 FEBBRAIO 2014 MODIFICHE A NORME DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2012, N. 19 (ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha
DettagliSistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.
REGIONE PUGLIA L.R. 17 dicembre 2001, n. 34 (1). Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 dicembre 2001, n. 182. Art. 1 Finalità. 1. La
DettagliDOSSIER NUMERO ARTICOLI
DOSSIER PL n. 36/10 di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA,M. MIRABELLO,F. SERGIO,A. BOVA recante: "Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Calabria" relatore: M. MIRABELLO;
DettagliComitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD
STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD ART.1 Finalità del Comitato Etico ART.2 Funzioni ART.3 Composizione e durata ART.4 Regolamento ART.5 Presidente ART 6 Segretario ART.7 Segreteria ART.8 Disposizioni
DettagliREGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 ottobre 2012 1 REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DEL COMUNE DI VIMERCATE
DettagliPARTE PRIMA. Leggi e regolamenti regionali IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
15656 PARTE PRIMA Leggi e regolamenti regionali LEGGE REGIONALE 29 marzo 2016, n. 4 Consiglio sanitario regionale. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE
DettagliLINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL OSSERVATORIO REGIONALE SUL TURISMO.
LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL OSSERVATORIO REGIONALE SUL TURISMO. Art. 1 (Oggetto) 1. In attuazione dell art. 2, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 1 del 11 02 2002
Dettaglidocumento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ;
documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ; g) al paragrafo 3.1. Alimentazione del Sistema informativo, la tabella 2: alimentazione
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliRACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>
RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207
DettagliREGIONE SICILIANA PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007
REGIONE SICILIANA PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007 I PROGETTI DELLA REGIONE SICILIA SUGLI SCREENING ONCOLOGICI Lo screening della cervice uterina Dott. Saverio Ciriminna Dirigente Generale Ispettorato
Dettagliωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδ
ωεχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασ δφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθω
DettagliPROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera
PROVINCIA DI MATERA Regolamento per il funzionamento dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera SOMMARIO Art. 1 Principi generali Art. 2 Finalità e funzioni dell Ufficio Relazioni
DettagliL.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliRegione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.
Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni
DettagliPrefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo
Fasc. n. 5/2015 Area II Prefettura di Vicenza CIRCOLARE N. 37/2015 Vicenza, data del protocollo Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: Linee guida per l applicazione dell art. 3,
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliDOCUMENTO TECNICO. 1) Ripartizione delle somme
DOCUMENTO TECNICO Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2014-2016 stanziate sul bilancio regionale - cap. E31900, cap. E32510 e cap. E32501, destinate alla Raccolta Differenziata. Le risorse
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliDISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA AL DOLORE
Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 (BUR n. 25/2009) DISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA AL DOLORE Art. 1 - Finalità.
DettagliIL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA
REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,
DettagliREGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Emanato con D.R. n. 686 del 29 novembre 2010 Entrato in vigore il 1 dicembre
DettagliDeliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E
Deliberazione legislativa n. 30/2016 2 I N D I C E Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Finalità Definizione ed ambito d'intervento Attività Iscrizione al Registro
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliIl Direttore della Direzione Regionale Programmazione Sanitaria -Risorse Umane e Sanitarie
Oggetto: Aggiornamento della determinazione 1875 del Modalità di erogazione dei farmaci classificati in regime di rimborsabilità in fascia H e in regime di fornitura OSP2, così come modificata dalla determinazione
DettagliLEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa
DettagliCOMUNE DI OLIVETO CITRA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE
COMUNE DI OLIVETO CITRA (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN HOUSE Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31.01.2011 in vigore dal 31.01.2011 1 Art.
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE
Prot. 27396 PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE tra Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria, rappresentata dal Direttore Regionale, Alberta
Dettagliha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliDeliberazione Giunta Regionale n. 546 del 13/12/2013
Deliberazione Giunta Regionale n. 546 del 13/12/2013 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario
DettagliREGIONE VENETO - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro
REGIONE VENETO - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro Art. 1 - Inviolabilità della dignità umana. 1. La Regione del Veneto
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
DettagliCOMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI VENTOTENE PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 26.04.2013 1 CAPO I Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 PRINCIPI GENERALI
DettagliSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell articolo 20, comma 1, della
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliDisposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere
DettagliQUESTURA DI CHIETI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
QUESTURA DI CHIETI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO REGOLAMENTO INTERNO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MISURE ORGANIZZATIVE SUL DIRITTO DI ACCESSO CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento.
DettagliACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo 0004232 che riconoscono alla scuola
ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per perseguire
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni
DettagliCIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011
CIRCOLARE N.9/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 3 marzo 2011 OGGETTO: Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
DettagliRegolamento comunale per la disciplina dei controlli interni
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni TITOLO I PRINCIPI GENERALI art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli
Dettagli"Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation
Centro Permanente di Ricerca Permanent Research Centre Acronimo BAFFI CENTRE Denominazione "Paolo Baffi" Centre on International Markets, Money and Regulation Oggetto di attività Economia e diritto dei
DettagliIl Direttore Generale. VISTO lo Statuto dell Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
Oggetto: Definizione dei Programmi Operativi Annuali del Dipartimento per le Produzioni Vegetali e dei Servizi ad esso afferenti per l anno 2014. Il Direttore Generale VISTA la Legge Regionale 8 agosto
DettagliLegge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006)
Legge Regionale 23 Novembre 2006, n. 20. Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza. (BUR N. 34 del 9 dicembre 2006) Art.1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione con la presente legge, in armonia
DettagliMinistero della Salute
Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA QUALITA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA Aggiornamento delle Linee guida per la metodologia
DettagliComune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale
Comune di Bracciano Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ) Indice Art. 1 Oggetto...
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliL'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F. 80111810588, rappresentato da
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E L ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO STATISTICO L'Istituto nazionale di
DettagliRoma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)
Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.
DettagliArt. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI CASTENASO (Bologna) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Adottato con delibera consiliare n. 92 del 20/12/01 INDICE : art. 1 Finalità art.2 Obiettivi comunali
DettagliREGOLAMENTO SERVIZIO DISTRETTUALE SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA DISTRETTO CARBONIA PREMESSA
Allegato B II annualità Progetto Sostegno alla genitorialità - Distretto di Carbonia REGOLAMENTO SERVIZIO DISTRETTUALE SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA DISTRETTO CARBONIA PREMESSA - Con D.G.R. n. 40/09 del
DettagliREGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COMITATO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE MONTECCHIO MAGGIORE Via del Vigo 336075 Montecchio Maggiore
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliREGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA) 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento di FONDIMPRESA, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliArt. 1. Finalità ed obiettivi
LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1996 n. 59 Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 3 dicembre 1996, n. 58) Art. 1 Finalità ed obiettivi 1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge
DettagliArt. 2 (Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)
L.R. 01 Febbraio 2008, n. 1 Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti
DettagliREGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE Articolo 1 Costituzione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliLEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 10 del 9 aprile 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
DettagliPROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.
PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni
DettagliOggetto: Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione. LA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente della Regione Lazio, VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI Allegato ART. 1 Funzione dei CCM Le funzioni fondamentali dei Comitati Consultivi Misti stabilite al 2 comma, lettere a), b), c), d) della
DettagliLEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.
LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
Dettagli1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ... 2. AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA
INTRODUZIONE: 1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ... 2. AMBITO NORMATIVO... IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E LA PUBBLICITA 1. IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE. 2. IL FLUSSO
Dettagli- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Finalità e disposizioni generali
- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE Capo I Finalità e disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 (Finalità) (Definizioni) (Pianificazione regionale) (Campagne di informazione)
DettagliUniversità della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto
Università della Terza Età - "Luigi Imperati" Statuto Art. 1 Istituzione La Provincia di Foggia istituisce l Università della Terza Età "Luigi Imperati" con sede in Foggia, in Palazzo Dogana, presso l
DettagliREGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
DettagliCOMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa. Regolamento. Forum Percorsi di cittadinanza
COMUNE DI PONTEDERA Provincia di Pisa Regolamento Forum Percorsi di cittadinanza 1 SOMMARIO Art. 1 - Compiti ed Obiettivi 3 Art. 2 - Organi del Forum 3 Art. 3 - Il Presidente 3 Art. 4 - Il Vicepresidente
DettagliConsiglio Regionale della Toscana
Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari,
DettagliLEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.
Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO
DettagliRegolamento sull ordinamento e l organizzazione dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce
Regolamento sull ordinamento e l organizzazione dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Lecce (ai sensi dell art. 8 della legge 150/2000) Approvato con Delibera di Giunta n. 273 del 6
DettagliRegolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico
Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
DettagliTrasmissione mensile dei dati sulle prestazioni specialistiche. Estensione alle strutture pubbliche, classificate ed aziendalizzate
Trasmissione mensile dei dati sulle prestazioni specialistiche. Estensione alle strutture pubbliche, classificate ed aziendalizzate Il flusso mensile per il Privato Accreditato la Determina Dirigenziale
DettagliSENATO. 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507
SENATO 6 Commissione (Finanze) 5 novembre 2008 TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 414 E N. 507 Disposizioni di contrasto al furto d identità e in materia di prevenzione delle
DettagliLEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Dettaglisu proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;
LA GIUNTA REGIONALE Richiamato il decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992 recante Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano ; richiamato il decreto
DettagliSOMMARIO. Art. 8 Conoscenza dei bisogni e valutazione del gradimento dei servizi
Regolamento per il funzionamento dell Ufficio relazioni con il Pubblico Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale N.128 del 15.09.2005 SOMMARIO Art. 1 Principi generali Art. 2 Finalità e funzioni
DettagliDECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO
DettagliAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. n. 81/08.
DettagliIl protocollo informatico
La dematerializzazione dei documenti amministrativi Il protocollo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Udine 22 novembre 2012 1 1.1 L'obbligo di registrazione dei documenti amministrativi
DettagliCOMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
COMUNE DI ARZERGRANDE (Provincia di Padova) REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI Il presente regolamento: - è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 22/01/2013; - è stato pubblicato
DettagliATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali
Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone
DettagliDecreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,
DettagliRegolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007
Regolamento Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte il 16 luglio 2007 REGOLAMENTO CENTRO ON LINE STORIA E CULTURA DELL INDUSTRIA: IL NORD OVEST DAL 1850 ARTICOLO 1 Obiettivi e finalità
DettagliDELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014
Oggetto: D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna
DettagliCONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA PREMESSO
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (di seguito denominata Regione) nella persona dell Assessore regionale al lavoro, università e ricerca Alessia Rosolen, domiciliata
DettagliDELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d
32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del
DettagliC.C.V. BS REGOLAMENTO
ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio
Dettagli