REGOLAMENTO DELLA SDM-FSM SUL RICONOSCIMENTO DELLE FORMAZIONI E DEI MEDIATORI

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1 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 1 REGOLAMENTO DELLA SDM-FSM SUL RICONOSCIMENTO DELLE FORMAZIONI E DEI MEDIATORI Revisione 2010 emanata dal Comitato il 22 novembre 2010 e con le aggiunte del I. Obbiettivi II. Riconoscimento di percorsi formativi III. Riconoscimento della persona singola IV. Altre norme procedurali

2 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 2 I. Obiettivi Scopo della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (SDM-FSM) è assicurare la qualità della formazione e della pratica della mediazione. In questo modo essa intende offrire la possibilità a potenziali clienti e a terzi interessati di scegliere un mediatore o un percorso formativo di mediazione qualificato. 1. Riconoscimento di percorsi formativi La qualità della formazione di mediazione deve essere garantita attraverso: la trasmissione di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche; una didattica interattiva e metodi di formazione orientati agli obbiettivi; un contesto d apprendimento in grado di sviluppare le competenze e le abilità dei partecipanti all insegnamento; una pratica sottoposta a supervisione; la qualifica dei formatori; la verifica dei risultati dell apprendimento e dell insegnamento. 2. Riconoscimento di mediatori SDM-FSM Alfine di assicurare la qualità dei mediatori SDM-FSM, questi ultimi devono: avere acquisito competenze specifiche di mediazione sulla base di una formazione di durata complessiva non inferiore a 200 ore; essere educati ad un approccio interdisciplinare, alla comunicazione cooperativa e alla gestione del conflitto; disporre di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche; impegnarsi a rispettare le Regole deontologiche della SDM-FSM e a seguire regolarmente dei corsi di formazione continua. II. Riconoscimento di percorsi formativi 3. Scopo della formazione di mediatore Con il termine mediazione si intende un procedimento di gestione del conflitto, nel quale un terzo appropriatamente formato (il mediatore) assiste i partecipanti (le parti/mediandi) nella

3 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 3 risoluzione condivisa del loro conflitto tramite una comunicazione costruttiva. Le parti decidono in modo autonomo sulle loro alternative e sui risultati. Il mediatore, quale terzo neutrale, promuove l elaborazione della soluzione, è imparziale, non ha interessi nella lite e provvede affinché la mediazione si svolga in modo corretto, trasparente ed efficace. Scopo della formazione di mediatore qualificato è il conseguimento di una formazione solida, interdisciplinare e orientata alla pratica. La formazione deve estendersi su un ampio periodo temporale, affinché sia garantito il processo di assimilazione di un atteggiamento mediativo di fondo e del modo di rapportarsi con il ruolo di mediatore. 4. Struttura della formazione Gli enti formativi possono proporre dei percorsi di formazione secondo un curriculum chiuso o modulare, a carattere generale o con riguardo ad un ambito specifico della mediazione. Nel curriculum modulare devono essere previste delle unità di formazione di durata complessiva non inferiore alle 80 ore, svolte nel medesimo gruppo di studio alfine di assicurare, per quanto possibile, lo sviluppo personale dei partecipanti e l acquisizione di un atteggiamento mediativo. Una volta adempiuti tutti i requisiti esposti nel presente Regolamento, gli enti formativi rilasciano un certificato. Nel caso in cui la formazione modulare sia svolta presso diversi enti formativi, l ente che accetta il lavoro di tesi finale e rilascia il certificato, è responsabile della verifica che i diversi moduli si completino in un insieme coerente ai sensi del presente Regolamento. 5. Contenuti La formazione deve assicurare i seguenti contenuti: definizione di mediazione; teoria dei conflitti; ruolo del mediatore; atteggiamento mediativo; metodologia dell impostazione del processo di mediazione; tecniche di intervento; condizioni quadro della mediazione; differenze rispetto ad altri metodi di gestione dei conflitti; conoscenze di base di psicologia, scienze sociali e scienze della comunicazione; interdisciplinarietà nella mediazione; mediazione e diritto; campi d applicazione della mediazione; riflessione ed esperienze personali; regole deontologiche e aspetti etici della mediazione.

4 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 4 6. Didattica e metodica La formazione avviene in un contesto formato da gruppi. Accanto alla trasmissione di conoscenze teoriche di base, rivestono particolare importanza i giochi di ruolo e le analisi di casi pratici, lo studio di modelli, i lavori di gruppo e individuali con il sostegno di mezzi audiovisivi e possibilità d osservazione. Un apprendimento orientato alle attitudini e alla sperimentazione garantisce il nesso con la pratica e favorisce l assimilazione delle conoscenze apprese. Il concetto didattico favorisce l autonomia dei candidati, si avvale delle loro attitudini e, ogni volta che appare sensato, applica modi di procedere analoghi alla mediazione. Esso garantisce l interdisciplinarietà. Il raggiungimento degli obbiettivi viene confermato con l accoglimento di una tesi finale e con il conseguente rilascio di un certificato. Gli enti formativi assicurano attraverso misure organizzative e personali adeguate l intero contesto della formazione. 7. Supervisione La supervisione in gruppi accompagna costantemente il processo di apprendimento. Gli obbiettivi della supervisione sono la riflessione sui casi, la metodica della gestione del conflitto e del controllo del procedimento così come il consolidamento del proprio atteggiamento e del ruolo quale mediatore. 8. Durata della formazione I percorsi formativi hanno una durata minima di 200 ore e si svolgono in un arco temporale non inferiore a 1,5 anni. Le 200 ore previste devono essere suddivise come segue: 160 ore (di cui almeno 80 ore sempre nel medesimo gruppo) sulle conoscenze generali di base e sui metodi della mediazione, sulle conoscenze e sui metodi specifici nei campi di mediazione prescelti (secondo gli art. 5 e 6). 40 ore di supervisione ( secondo l art. 7).

5 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 5 9. Requisiti dei candidati Gli enti formativi accettano unicamente i candidati che posseggono i seguenti requisiti: a) Completamento di uno studio universitario o di una scuola universitaria professionale (diploma) e minimo due anni di pratica professionale oppure b) Completamento di una formazione professionale di terzo livello di minimo tre anni e un età minima di 25 anni. Eccezioni motivate ai requisiti sopra elencati possono essere previste in presenza di una particolare idoneità personale e di esperienze professionali o famigliari pluriennali che dimostrano di possedere elevate competenze sociali. Non viene rilasciato il certificato a quei candidati che sono stati ammessi ai percorsi formativi, nonostante non disponevano dei requisiti richiesti. 10. Qualifica finale Per l ottenimento del certificato di un ente formativo sono richiesti: frequenza regolare e partecipazione attiva del candidato ai programmi di formazione; redazione di una tesi finale su una propria attività di mediazione con sedute di durata minima pari complessivamente a sei ore. La tesi deve esporre una riflessione dettagliata a livello teorico e pratico e deve essere valutata come sufficiente dall ente formativo. 11. Formatori I fondamenti della mediazione così come i metodi di mediazione sono trasmessi da mediatori formati e che dispongono di una propria esperienza pratica della mediazione. Specialisti in un determinato ambito possono impartire lezioni su conoscenze specifiche a condizione che dispongano di conoscenze sufficienti in tema di mediazione. I responsabili della supervisione ai sensi dell art. 7 sono mediatori formati e sperimentati, che hanno svolto una formazione sufficiente nella metodica della supervisione. La formazione in supervisione deve essere di durata non inferiore a 100 ore. La composizione del corpo insegnanti deve rispecchiare l interdisciplinarietà e assicurare la qualità della formazione.

6 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina Riconoscimento da parte della SDM-FSM Il Comitato, su proposta della Commissioni di riconoscimento, riconosce i precorsi formativi di enti o persone fisiche con domicilio in Svizzera o all estero, a condizione che soddisfino i requisiti del presente Regolamento. Il Comitato pubblica un elenco aggiornato dei percorsi formativi riconosciuti. La Commissione di riconoscimento esamina periodicamente se i requisiti per il riconoscimento dei percorsi formativi sono ancora adempiuti. Gli enti formativi presentano annualmente un breve rapporto sui percorsi formativi svolti e annunciano senza indugio eventuali modifiche della formazione riconosciuta. III. Riconoscimento di persone singole 13. Candidati di percorsi formativi riconosciuti Il riconoscimento quale mediatore SDM-FSM avviene su domanda del richiedente e con la presentazione del certificato relativo ad un percorso formativo riconosciuto. 14. Altri richiedenti I mediatori riconosciuti dall Associazione Svizzera di Mediazione (ASM) ottengono anch essi, su richiesta, il riconoscimento quali mediatori SDM-FSM. I richiedenti che non hanno assolto un percorso formativo riconosciuto dalla SDM-FSM o dalla ASM (formazione secondo i parametri del Forum Europeo) ai sensi del capitolo II del presente Regolamento, devono portare la prova che la loro formazione adempia i requisiti previsti ai sensi degli art. 3 a 12 del presente Regolamento. La richiesta deve essere corredata da documentazione adeguata. 15. Registro pubblico e utilizzo del titolo Il Comitato pubblica un elenco aggiornato dei mediatori riconosciuti. Ogni persona riconosciuta dalla SDM-FSM è autorizzata a portare il titolo di mediatore SDM-FSM per tutta la durata della sua iscrizione nel registro della SDM-FSM. Il titolo di mediatore SDM-FSM è un marchio protetto dal diritto. ( Domanda 59326/2010)

7 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 7 IV. Altre norme di procedura 16. Competenze 1. Il Comitato Il Comitato elegge la Commissione di riconoscimento. Essa è composta da almeno cinque membri. Nella scelta dei membri occorre prestare attenzione in primo luogo alla qualifica, e poi ad una provenienza regionale equilibrata e ad una partecipazione rappresentativa delle maggiori organizzazioni che sono socie. Il Comitato è competente per il riconoscimento dei percorsi formativi ai sensi del Capitolo II del presente Regolamento. Esso delibera in prima ed ultima istanza su proposta della Commissione di riconoscimento, a seguito di una richiesta inoltrata per scritto e in presenza dei requisiti richiesti. Il Comitato delibera inoltre su richiesta della Commissione di riconoscimento sulla revoca del riconoscimento di percorsi formativi. Il Comitato delibera in prima ed ultima istanza i ricorsi contro le decisioni della Commissione di riconoscimento sul riconoscimento di persone singole e sulla revoca del titolo di mediatore SDM-FSM. Il Comitato delibera a richiesta della Commissione di riconoscimento sul riconoscimento reciproco di titoli di altre associazioni nazionali o estere. Esso pubblica un elenco aggiornato corrispondente. 2. La Commissione di riconoscimento La Commissione di riconoscimento decide sul riconoscimento di persone singole ed il conferimento del diritto al titolo mediatore SDM-FSM. Una decisione di rifiuto può essere impugnata dalla persona interessata entro il termine di 30 giorni dinnanzi al Comitato. Quest ultimo decide in ultima istanza dopo avere sentito la Commissione di riconoscimento. La Commissione di Riconoscimento presenta al Comitato le proposte relative al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dei percorsi formativi così come quelle relative al riconoscimento reciproco di titoli di altre associazioni nazionali e estere. La Commissione di riconoscimento esamina ogni tre anni, a far data dal riconoscimento e dall ultima verifica, l adempimento dell obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori riconosciuti.

8 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 8 La Commissione di riconoscimento verifica periodicamente i percorsi formativi riconosciuti con riguardo alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e, se del caso, presenta istanza di revoca del riconoscimento. La Commissione di riconoscimento presenta all occorrenza al Comitato istanza di revoca del titolo di mediatore SDM-FSM ai sensi dell art. 19 del presente Regolamento. 17. Regole deontologiche Prima del conferimento del diritto al titolo, i richiedenti devono impegnarsi per scritto a rispettare le Regole deontologiche per mediatori del 1 luglio 2008 e a svolgere una formazione continua adeguata. Inoltre, debbono assolvere al pagamento dei contributi previsti dall apposito Regolamento sui contributi per il riconoscimento. 18. Formazione continua I mediatori SDM-FSM sono tenuti a svolgere nell arco di un triennio le seguenti formazioni continue per una durata complessiva non inferiore a 60 ore: a) Corsi di formazione continua sul tema della mediazione della durata minima di 20 ore; b) Supervisione e/o intervisione della durata minima di 20 ore; c) Le attività di formazione in mediazione (quale docente), attività negli organi della SDM-FSM oppure di un organizzazione socia, o collaborazione nei gruppi di lavoro tematici, conferenze pubbliche o pubblicazioni vengono altresì conteggiate ma solo fino ad un massimo di 20 ore. La Commissione di riconoscimento controlla tramite un questionario l adempimento dell obbligo di aggiornamento e verifica a campione se le indicazioni fornite corrispondono ai fatti. 19. Revoca del titolo e del riconoscimento, rinuncia Il riconoscimento dei percorsi formativi viene revocato, qualora essi non rispettino più i requisiti richiesti e sia decorso inutilmente un termine per porre rimedio alle carenze. Il conferimento del titolo di mediatore SDM-FSM viene revocato, qualora le regole deontologiche della SDM-FSM siano violate in modo preponderante oppure le prove degli aggiornamenti non vengano prodotte decorso inutilmente un termine per porvi rimedio.

9 Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione SDM-FSM Pagina 9 Il conferimento del titolo di mediatore SDM-FSM è inoltre revocato in caso di importanti violazioni delle norme di legge. Una rinuncia al riconoscimento o al diritto di portare il titolo di mediatore SDM-FSM è possibile in ogni momento. 20. Contributi Il Comitato emana un regolamento sui contributi per il riconoscimento e il controllo periodico dei percorsi formativi e delle persone singole. Quale regola generale vale che i contributi di coloro che non sono membri della SDM-FSM ammontano al doppio dei contributi fissati per i soci. Il presente Regolamento di riconoscimento è stato approvato dal Comitato della SDM-FSM durante la seduta del 22 novembre 2010 tenutasi a Berna. Esso entra in vigore il Il Presidente : Il Segretario: Dr. Helmut Steindl Martin Zwahlen

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