REGOLAMENTO. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (Testo coordinato con le modifiche e integrazione effettuate nell anno 2007 e 2008.)

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1 C O M U N E D I C A R D I T O P R O V I N C I A D I N A P O L I Servizio Tributi Piazza G. Garibaldo n Cardito (NA) Fax tributi.cardito@asmepec.it - REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (Testo coordinato con le modifiche e integrazione effettuate nell anno 2007 e 2008.) - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20 Aprile 1999.

2 IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO : 1. con deliberazione di G.M. n. 23 del 22/02/2007, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 11/05/2007, con cui sono state deliberate le aliquote ICI per l esercizio 2007, si approvava tra l altro, di considerare unità immobiliari ad abitazione principale: a. posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione, che la stessa non risulti locata; b. l unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti ivi residenti ( figli, sorelle, fratelli); 2. con deliberazione di G.M. n. 66 del 21/05/2008, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/05/2008, oltre all approvazione delle aliquote ICI per l anno 2008, si stabiliva di confermare che per unità immobiliare adibite ad abitazione principale, oltre a quanto indicato nel Regolamento per l applicazione dell ICI, si intendono: le abitazioni possedute da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unità immobiliare concessa a titolo di comodato gratuito dai partenti di primo e secondo grado ivi residenti ( genitori, e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle); Delibere di adozione aliquote : Anno 1999 delibera n. 17 del 21/04/1999; Anno 2000 delibera n. 58 del 31/03/2000; Anno 2001 delibera n. 66 del 31/03/2001; Anno 2002 delibera n. 24 del 12/02/2002; Anno 2003 delibera n. 48 del 21/03/2003; Anno 2004 delibera n. 56 del 25/03/2004; Anno 2005 delibera n. 35 del 21/02/2005; Anno 2006 delibera n. 25 del 14/03/2006; Anno 2007 delibera di C.C. n. 4 del 11/05/2007; Anno 2008 delibera di C.C. n. 10 del 25/05/2008; Anno 2009 delibera di C.C. n. 13 del 18/05/2009; Anno 2010 delibera di C.C. n. 29 del 20/07/2010;

3 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Oggetto 1. Il presene Regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell imposta e disposizione in materia di riscossione. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni. CAPO II NORME ANTIELUSIVE Art. 2 Requisiti per l assoggettamento dell area ai criteri dell art. 9 c. 1 del D.lgs. 504/92 I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel c. 1 dell art. 9 del D.Lgs 504/92 sui quali persiste utilizzazione agricola, sono considerati non fabbricabili a condizione che il reddito ricavabile da detta utilizzazione rappresenta più del 70% del reddito complessivo imponibile dell intero nucleo familiare. Art. 3 Immobili utilizzati dagli Enti non commerciali. L esenzione prevista dall art. 7 c. 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all art. 87 c. 1 lettera c) del T.u.i.r. approvato co D.P.R. 22/12/86 n. 917 e cioè: Enti Pubblici e Privati diversi dalle Società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizi di attività commerciale, per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16 lett. a) della legge 222/85, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dai detti soggetti. Art. 4 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell art. 5 del D.Lgs. 504/92, non si procede ad accertamento per maggior valore, qualora l imposta è pagata sulla base di valori non inferiori a quelli che l U.T.C. provvederà a determinare, per zone omogenei.

4 2. I valori delle aree fabbricabili così come determinate al 1 comma, possono essere aggiornati periodicamente con Deliberazione di G.M. avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello di adozione. Art. 5 Fabbricati inagibili o inabitabili 1. Ai fini dell applicazione della riduzione al 50 % dell imposta, prevista dall art. 8, c. 1 del D.Lgs. 504/92, per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si intende il degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Rientrano ella detta categoria altresì i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a persone o cose. 2. La sussistenza dei requisiti di inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell U.T.C. o con attestazione di parte soggetta a verifica da parte dell U.T.C. Art. 6 Versamenti effettuati da un contitolare L imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuai a proprio nome da un contitolare, per conto degli altri purché il versamento copra l intera imposta dovuta per l unità immobiliare condivisa. Vista l incidenza della norma sul procedimento di accertamento, si precisa che la sua efficace va determinata con riferimento al momento in cui dovrebbe emettersi il provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla annualità di tassazione, pertanto a partire dal 1/1/1999 non possono più essere emessi provvedimenti di irrogazione di sanzioni collegate alle irregolarità di cui trattasi, ancorché commesse in anni pregressi. Art. 7 Importo minimo non versabile I versamenti non devono essere effettuati quando l importo risulta inferiore ad Euro 10,33 ( lire ) CAPO IV SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO Art. 8 Modalità di effettuazione delle operazioni di liquidazione 1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell ICI, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l attività di controllo sostanziale:

5 a. è eliminato l obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92; b. conseguentemente sono eliminate: le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1 e 2 del D.Lgs. 504/92; le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92 come sostituito dall art. 14 del D.Lgs. 473/97; c. è introdotto l obbligo del contribuente di 1 comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell anno, entro il 1 semestre dell anno successivo. La comunicazione non assume il valore della dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l esercizio dell attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f) essa deve contenere la sola individuazione dell unità immobiliare interessata, con l indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva, per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da Lire a Lire , riferita a ciascuna unità immobiliare; d. resta fermo l obbligo per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 Giugno e 20 Dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo dell imposta dovuta per l anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell ambito del territorio del Comune; e. la Giunta Municipale tenendo conto delle capacità operative dell Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo; f. il Funzionario Responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini Ici, nel corso dell anno di imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l ha versata in tutto odo in parte, emette, motivandolo un apposito atto denominato Avviso di accertamento per omesso versamento Ici, con l indicazione dell ammontare dell imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi; 1 L'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha abrogato l'art. 59, comma 1, lettera l), numero 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione da parte del contribuente degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro un termine stabilito dai comuni stessi. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2007 non può essere utilizzato il sistema della comunicazione, quindi, permane nella disciplina dell'ici la sola dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del Dlgs n. 504 del 1992.

6 g. sull ammontare dell imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi della lettera a) o b) dell art. 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 471/1997. la sanzione è irrogata con l avviso indicato nella lettera f). h. alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata ( riduzione ad ¼) prevista dagli art. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/97, ne quella prevista dall art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall art. 14 del D.Lgs. 473/97; i. l avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con a.r., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d imposta, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. 504/92, ed hanno effetto per l anno di imposta 1999 e successivi. 3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni. 4. Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento di ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta Municipale. Art. 9 Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti 1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune, saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo: a. Su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale. b. Direttamente presso la Tesoreria. c. Mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione o su apposito c/c intestato al detto Concessionario.

7 Art. 10 Azione di controllo 1. L attività di accertamento viene effettuata secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Municipale tenuto conto della capacità operativa dell Ufficio tributi e considerati eventuali indicatori di evasione per particolari categorie di immobili. 2. La Giunta Municipale ed il Funzionario responsabile della gestione del Tributo cureranno il potenziamento dell attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e ove necessario, con la effettuazione per il tramite di Società specializzate esterne di un censimento su tutto il territorio volto alla creazione di un archivio immobiliare aggiornato. Art. 11 Incentivi per l attività di accertamento 2. In linea con quanto previsto dall art. 59, c 2 lettera g) del D.Lgs 446/97, per incentivare l attività di accertamento, una percentuale parti al 3% delle somme effettivamente riscosse a seguito di emissione di avvisi di accertamento, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale dell Ente che ha partecipato alle operazioni di accertamento.

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