La non punibilità per particolare tenuità del fatto

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1 La non punibilità per particolare tenuità del fatto 1. Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina Premessa. Con il D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, è stato introdotto l istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che comporta la non punibilità di reati risultanti particolarmente esigui sul piano del disvalore oggettivo. L art. 131-bis, comma 1, c.p., dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell art. 133, comma 1, c.p., l offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il giudice, pertanto, deve valutare, da un lato, le modalità della condotta e l esiguità del danno o del pericolo arrecati dalla stessa condotta al bene giuridico tutelato, valutati sulla base della gravità del reato, dall altro la non abitualità del comportamento. L offesa può essere anche intesa come comprensiva non solo dell offesa criminale tipica, ma anche delle conseguenze atipiche (es.: nella diffamazione non solo l offesa all onore, ma anche il danno patrimoniale per l eventuale perdita di clientela); il danno e il pericolo comprendono, alternativamente, il danno e il pericolo, sia patrimoniali sia non patrimoniali. Il legislatore ha poi fissato dei limiti all attività interpretativa del giudice introducendo, nel comma 2 dell art. 131-bis c.p., determinati casi, assenti nel testo preliminare del Governo, dai quali si evince ope legis una presunzione assoluta di insussistenza di offesa particolarmente tenue, con conseguente inoperatività della causa di non punibilità, stante il maggiore disvalore complessivo del fatto: si tratta delle ipotesi in cui l autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Nelle menzionate ipotesi non si può parlare di particolare tenuità del fatto e, quindi, il nuovo istituto non si può applicare. Le su esposte presunzioni di non tenuità del fatto possono essere ritenute dal giudice anche se non vi è stata formale contestazione in giudizio, limitandosi, inoltre, in tal modo, il suo potere discrezionale. Per quanto riguarda la non abitualità del comportamento, il legislatore volutamente ha utilizzato un termine differente dalla non occasionalità adoperato in materia di processo minorile e dinanzi al Giudice di Pace, il cui impiego nell art. 131-bis c.p. avrebbe sicuramente determinato un restringimento dell ambito applicativo dell istituto. Il concetto di non abitualità implica che la presenza di un precedente giudiziario può non essere di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Nel testo governativo definitivo, in seguito alle indicazioni fornite dalla Commissione Giustizia della Camera, diversamente da quanto previsto nel testo preliminare, è stato inserito un terzo comma nel quale si specifica che la causa di non punibilità non opera a vantaggio della persona riconosciuta delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, ovvero se si TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 9 15/03/18 10:07

2 10 La non punibilità per particolare tenuità del fatto tratta di reati che abbiano già ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il nuovo istituto, per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, rappresenta una causa di non punibilità in senso stretto: il legislatore ha ritenuto inopportuno, per i reati puniti con pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a cinque anni, irrogare la sanzione allorquando, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, l offesa si presenti particolarmente tenue e al contempo il comportamento del reo non risulti abituale. Al di sotto di tale limite tutti i reati possono astrattamente condurre ad una pronuncia per speciale tenuità del fatto, siano essi delitti o contravvenzioni. Risulta esaltato il principio di sussidiarietà dell intervento penale, inteso come extrema ratio. Viene data piena attuazione al principio di proporzionalità della pena, che impone di non punire fatti dotati di offensività talmente scarsa e di così esiguo disvalore (c.d. fatti bagatellari) per i quali anche una pena mite risulterebbe sproporzionata. La pena, pertanto, è esclusa rispetto a fatti che, in virtù del loro scarso disvalore in concreto, non ne sono stati ritenuti meritevoli. Scopo principale della nuova causa di non punibilità è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo (così Cass. pen., SS.UU., 6 aprile 2016, n ). L applicazione del nuovo istituto è stata riservata solamente a determinate fattispecie di reato, selezionate attraverso il criterio del massimo edittale della pena; ciò per soddisfare le istanze generalpreventive, tracciando un limite destinato a escludere un novero più ampio di fattispecie rispetto a un eventuale riferimento al minimo edittale. La scelta del massimo edittale, d altronde, è stata una scelta obbligata per il Governo, essendo prevista nella stessa legge delega. È stato sostenuto che la nuova disciplina violerebbe i precetti costituzionali dell obbligatorietà dell azione penale o della riserva di legge in materia penale, creando dubbi e preoccupazioni sul paventato rischio di una rinuncia irragionevole alla pena da parte dello Stato per un numero elevatissimo di reati. La riforma, in realtà, non attribuisce alcuna discrezionalità al pubblico ministero nell esercizio dell azione penale. L istituto, al contrario, attribuisce dignità al principio costituzionale di offensività. Il legislatore, infatti, si è mosso nell ottica di un bilanciamento tra i principi costituzionali dell obbligatorietà dell azione penale (art. 112 della Costituzione) e della finalità rieducativa della pena, nonché della sua necessaria proporzione con la condotta. Norme di interesse R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale. ART. 131 bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell articolo 133, primo comma, l offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest ultimo caso ai fini dell applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 10 15/03/18 10:07

3 Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina Legge delega e percorso governativo e parlamentare della nuova disciplina. Il nuovo istituto è disciplinato dal D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, intitolato Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2015, n. 64, entrato in vigore il 2 aprile 2015, emanato in attuazione della delega contenuta nell art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale». La legge delega ha previsto un modello di particolare tenuità del fatto fondato sui seguenti caratteri: non punibilità tout court; criteri di tenuità riguardanti il fatto nella sua dimensione oggettiva (tenuità dell offesa e non abitualità del comportamento), con esclusione di criteri attinenti al reo (colpevolezza e pericolosità sociale); immunità del modello dal condizionamento di interessi esterni, sia sul piano della prevenzione generale che su quello degli interessi concreti (senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno); l istituto, infine, avrebbe dovuto essere capace di perseguire anche obiettivi deflattivi sul piano processuale, stabilendo il criterio direttivo di adeguamento della disciplina processuale. Il testo preliminare del Governo, recettivo di quello della Commissione ministeriale, ha attuato rigorosamente i suddetti principi, ancorando oggettivamente la non punibilità e la tenuità, non attribuendo rilevanza ad esigenze general-preventive ed agli interessi dell indagato/imputato e della persona offesa, e combinando insieme non punibilità ed archiviazione, anche per potenziare gli effetti deflattivi. In data 1 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha adottato la deliberazione preliminare sullo schema (AG 130) del decreto legislativo (presentato dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento), anche sulla scia delle proposte elaborate dalla commissione ministeriale nominata con D.M e presieduta dal prof. Francesco Palazzo. Detto schema è stato trasmesso alle Assemblee parlamentari il 23 dicembre Sono stati poi acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (l c è stata l assegnazione alla II Commissione permanente Giustizia in sede consultiva, alla V Commissione permanente Bilancio in sede consultiva e alla I Commissione permanente Affari Costituzionali in sede osservazioni). Il parere parlamentare, espresso nella seduta del 3 febbraio 2015, ha dato esito favorevole condizionato. La Commissione Giustizia della Camera ha richiesto la specificazione ulteriore degli indici di valutazione della tenuità del fatto, attraverso la considerazione dei criteri specificati dall art. 133, comma 1, del codice penale (valutazione della gravità del reato). Detta Commissione ha ritenuto altresì necessario specificare alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l avere agito per motivi abietti o futili, l avere adoperato sevizie o l aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all età. Secondo la Commissione Giustizia, inoltre, all istituto della non punibilità per particolare tenuità devono restare estranee tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (ad esempio gli articoli 572 e 612-bis del codice penale). Anche l evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell offesa. Per la Commissione, ancora, bisognava specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Altra condizione è rappresentata dallo stabilire espressamente, con riferimento all applicazione del nuovo istituto, l esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all articolo 62, TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 11 15/03/18 10:07

4 12 La non punibilità per particolare tenuità del fatto primo comma, numero 4, del codice penale (l avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l avere agito per conseguire o l avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità). Ancora, al procuratore generale presso la Corte d appello dev essere dato avviso nel caso in cui il giudice fissi l udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l opposizione alla archiviazione. Dell eventuale archiviazione per particolare tenuità del fatto dev essere dato avviso alla persona offesa dal reato, anche se non ha espressamente richiesto di essere informata nel caso di archiviazione. Nel caso di accoglimento della richiesta di archiviazione, si deve provvedere con decreto, non con ordinanza, tranne nel caso di accoglimento dell opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione. Il Governo, infine, doveva valutare l opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, in riferimento al diritto dell indagato e della parte offesa di far valere il loro dissenso in ordine all archiviazione, coordinando la nuova disciplina con i reati di competenza del Giudice di Pace. Nella riunione del 12 marzo 2015 è intervenuta la conclusiva deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il testo definitivo contenuto nel decreto legislativo per molti aspetti ha riprodotto fedelmente quello preliminare, mentre per altri ha recepito alcune osservazioni della Commissione Giustizia della Camera. Detto testo è identico a quello preliminare per la non punibilità tout court, per l irrilevanza degli interessi della persona offesa e dell autore, e per la combinazione della non punibilità con l archiviazione. Con riferimento ai criteri di tenuità, tuttavia, il testo del decreto legislativo è stato condizionato dalla pressione di istanze general-preventive, introducendo nell art. 131-bis c.p., comma 2, alcune ipotesi presuntive di non tenuità che determinano in alcuni casi la non applicabilità dell istituto ed individuando, nel terzo comma della disposizione codicistica, alcune ipotesi di comportamento abituale alle quali non si applica la nuova disciplina. Norme di interesse L. 28 aprile 2014, n. 67. Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. ART. 1. Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - l) (Omissis); m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale; n) (Omissis) (Omissis) La relazione allo schema di decreto delegato. Lo schema di decreto delegato premette che la c.d. irrilevanza del fatto è istituto diverso da quello della c.d. inoffensività del fatto: quest ultimo, disciplinato dall art. 49, comma 2, c.p., riguarda la totale mancanza di offensività del fatto (atipico), non costituente reato, mentre l istituto dell irrilevanza del fatto per particolare tenuità presuppone un fatto tipico, costitutivo di reato, non punibile, però, in ragione dei principi di proporzione e di economia processuale. La collocazione topografica della nuova disciplina, quindi, è quella delle determinazioni del giudice in ordine alla pena: lo schema di decreto delegato, pertanto, ha inserito il nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, subito prima degli articoli riguardanti l esercizio del potere discrezionale del giudice nell applicazione della pena. Il giudizio di particolare tenuità del fatto è incardinato su due indici-criteri, che sono la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del compor- TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 12 15/03/18 10:07

5 Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina 13 tamento. La particolare tenuità dell offesa, a sua volta, nello schema di decreto, si articola in due ulteriori indici-requisiti, rappresentati dalle modalità della condotta e dall esiguità del danno o del pericolo. La relazione allo schema di decreto delegato afferma che sono assenti il grado e l intensità della colpevolezza, sia in ragione dell ossequio dovuto alla scelta effettuata dalla legge delega, sia per sganciare il giudizio di irrilevanza da accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico, precisando, comunque, che la formula adoperata non esclude qualunque irrilevanza dell elemento soggettivo del reato, ovvero del grado della colpa e dell intensità del dolo. Il concetto di non abitualità del comportamento implica che la presenza di un precedente giudiziario non è ostativa di per sé sola al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza degli altri presupposti. L abitualità ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, chiarisce la relazione, sembra essere quella accertata in relazione al reato oggetto del procedimento, nel senso che esso si inserisca in un rapporto di seriazione con uno o più ulteriori episodi criminosi. Lo schema di decreto parla di non abitualità del comportamento e non del reato, per cui l istituto potrebbe essere applicato anche al reato abituale, avente i caratteri della particolare tenuità. L ambito applicativo dell istituto è delimitato ai reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Nell ipotesi in cui siano presenti circostanze, verranno considerate solo quelle che, comportando una specie di pena diversa o essendo ad effetto speciale, rivelano una particolare significatività tale da poter essere accostate a sottospecie di fattispecie autonome. L istituto può essere applicato anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Nella delega non sono previsti principi e criteri direttivi sulla disciplina processuale del nuovo istituto. Al legislatore delegato è solamente data l indicazione di adeguare la normativa processuale penale: ciò fa desumere che la disciplina processuale non è quella comune delle cause di punibilità, altrimenti non vi sarebbe stato bisogno dell adeguamento della normativa processuale penale. L irrilevanza del fatto risponde a due esigenze fondamentali, di rilievo costituzionale. L istituto realizza la c.d. depenalizzazione in concreto, espungendo dall area della punibilità i fatti storici immeritevoli. L irrilevanza del fatto, quindi, realizza i principi dell ultima ratio e di proporzione. Lo schema di decreto delegato non ha previsto un potere di veto alla dichiarazione di non punibilità per irrilevanza del fatto in capo alla persona offesa. Il nuovo istituto realizza l esigenza di alleggerimento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento si collochi nelle prime fasi, essendo il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari sproporzionato sia per l ordinamento sia per l autore, costretto a sopportare il peso, anche psicologico, di un processo. Sia la persona offesa sia l indagato hanno diritto ad essere informati e ad interloquire nelle determinazioni afferenti l esercizio dell azione penale. Essendo prevista l iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento applicativo del nuovo istituto, l indagato potrebbe avere interesse ad evitare un tale effetto sfavorevole, eventualmente preclusivo di una futura fruizione dell irrilevanza, mirando ad ottenere un risultato del tutto liberatorio. Nell art. 2, lett. b), dello schema di decreto è disciplinato il procedimento di archiviazione relativo alla particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero quando chiede l archiviazione, ai sensi dell art. 131-bis c.p., deve avvisare l indagato e la persona offesa dal reato, comunicandogli che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione, censurando nel merito la richiesta di archiviazione. A seguito della presentazione dell opposizione è fissata udienza in camera di consiglio, all esito della quale il giudice potrà archiviare dopo aver sentito l indagato e l offeso eventualmente comparsi. In assenza di opposizione il giudice deciderà de plano. Qualora il giudice non volesse archiviare per la particolare tenuità del fatto, è prevista la restituzione degli atti al p.m.. L art. 3 dello schema di decreto delegato prevede che la nuova causa di non punibilità sia dichiarata d ufficio in ogni stato e grado del processo. Modifica, inoltre, l art. 469 c.p.p., prevedendo che il giudice, prima di emettere sentenza predibat- TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 13 15/03/18 10:07

6 14 La non punibilità per particolare tenuità del fatto timentale di proscioglimento per tenuità del fatto, deve sentire anche la persona offesa. Non è stata prevista alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza preliminare o in sede dibattimentale, essendo già pienamente garantito il contraddittorio. Il citato articolo 3, infine, modifica l art. 652 c.p., in modo da consentire che il giudicato penale spieghi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno, presupponendo un accertamento in merito all esistenza del reato ed alla sua ascrivibilità all imputato Contenuti della nuova normativa e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. Il decreto legislativo n. 28/2015 è composto da cinque articoli. L articolo 1 prevede alcune modifiche al codice penale, con una nuova formulazione al Titolo V e al Capo I ora denominati rispettivamente Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena e Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione ed applicazione della pena. Con il citato articolo 1 viene introdotto nel codice penale l art. 131-bis, rubricato Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L art. 2 del suddetto decreto legislativo modifica l art. 411 del codice di procedura penale, inserendo al comma 1, dopo le parole «condizione di procedibilità», le seguenti: «che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto». È introdotto un comma 1-bis all art. 411 c.p.p.: «Se l archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell articolo 409, commi 4 e 5». L art. 3, dedicato alle disposizioni di coordinamento processuale, modifica il codice di procedura penale così come segue: a) dopo il comma 1 dell articolo 469 è aggiunto il seguente: «1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l imputato non è punibile ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare»; b) dopo l'articolo 651 è aggiunto il seguente: «651-bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.» (lettera così corretta da Comunicato 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2015, n. 68). L art. 4 del più volte menzionato decreto legislativo così dispone: «1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale»; b) all articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia»; TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 14 15/03/18 10:07

7 Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina 15 c) all articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131- bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata»; d) all articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131- bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata». L art. 5, infine, è dedicato alle disposizioni finanziarie Il fondamento politico-criminale del nuovo istituto. La ratio del nuovo istituto dev essere rinvenuta, in primo luogo, nel principio dell extrema ratio del diritto penale, come evidenziato nella Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo n. 28/2015, e della sussidiarietà-necessarietà secondaria. L art. 131-bis c.p. innanzitutto restringe l area del penalmente rilevante ai soli comportamenti meritevoli e bisognosi di pena sul versante secondario dell applicazione in concreto delle norme incriminatrici generali e astratte, consentendo di realizzare una sorta di depenalizzazione in concreto (come si approfondirà in prosieguo) da parte del giudice, discrezionalmente, sulla base delle peculiarità del singolo caso sottoposto al suo esame, anziché da parte del legislatore in modo generale e astratto sulla base della valutazione dello scarso disvalore del fatto. Il nuovo istituto tende a soddisfare anche esigenze fondamentali di carattere sostanziale e processuale. Sotto il primo profilo è ispirato al principio di proporzionalità e di ragionevolezza tra la gravità dei fatti commessi e l entità della risposta punitiva, impedendo di applicare la sanzione penale a fatti considerati potenzialmente meritevoli di pena, ma concretamente con una carica offensiva così lieve rispetto al bene giuridico tutelato da far apparire sproporzionata la reazione punitiva di natura criminale, anche applicando il minimo della pena. La nuova disciplina, inoltre, tende ad implementare la funzione rieducativa della pena prevista dall art. 27, comma 3, della Costituzione. La finalità rieducativa non potrebbe essere soddisfatta applicando la pena ad un soggetto che ha commesso un fatto tipico con una portata lesiva così esigua da far apparire irragionevole e sproporzionata l applicazione nei suoi riguardi della sanzione penale. Diversamente opinando, si applicherebbero pene considerate ingiuste sia dal singolo destinatario che dall intera collettività, con un senso di disorientamento nei riguardi della valutazioni politico-criminali dell ordinamento, intaccando anche la funzione general-preventiva della pena. Sotto il profilo processuale, invece, l art. 131-bis c.p. persegue importanti finalità di deflazione del carico di lavoro dell autorità giudiziaria, applicandosi l istituto anche e soprattutto nella fase delle indagini preliminari, accertando la commissione di fatti di scarso disvalore penale. L attenzione dell autorità giudiziaria si concentra in tal modo su comportamenti circoscritti, lesivi in modo significativo di beni giuridici fondamentali, e non su fatti secondari e bagatellari. La particolare tenuità del fatto tende ad attuare anche il principio di economicità processuale, in quanto il risparmio di spesa derivante dalla riduzione del carico del sistema giudiziario compensa la riduzione delle entrate scaturenti dalle sanzioni pecuniarie non incassate per la mancata condanna degli autori degli illeciti. Si aggiunga, infine, che spesso un processo per fatti di particolare tenuità si svolge dopo un notevole lasso di tempo dalla loro consumazione, per cui la stessa persona offesa dal reato sovente non ha più interesse a perseguirli (ad esempio per motivi di tempo o di denaro) La depenalizzazione c.d. in concreto. L istituto della particolare tenuità del fatto realizza la depenalizzazione c.d. in concreto. Nella depenalizzazione c.d. in astratto il legislatore qualifica in astratto, una volta per tutte, un fatto non più come illecito penale, ma come illecito punitivo (amministrativo o civile), mentre la depenalizzazione c.d. in concreto comporta che il fatto è sempre qualificato come illecito penale, con attribuzione al giudice, però, di un potere discrezionale, esercitato sulla base di parametri specificati dalla legge, che gli permette di considerare il fatto di particolare tenuità, con la conseguenza che non si applica la pena prevista nella comminatoria edittale. TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 15 15/03/18 10:07

8 16 La non punibilità per particolare tenuità del fatto Con la depenalizzazione c.d. in astratto si riduce l estensione del diritto penale in termini orizzontali, per così dire, mentre con quella c.d. in concreto l estensione è ridotta in termini verticali. A differenza della depenalizzazione c.d. in astratto, che comporta sempre una risposta sanzionatoria, la depenalizzazione c.d. in concreto può presentare diverse configurazioni, a seconda che la sua applicazione sia condizionata all adempimento di obblighi con contenuto sanzionatorio, con assimilazione alla depenalizzazione in astratto, oppure comporti la non punibilità tout court. Sempre differentemente dalla depenalizzazione in astratto, in quella in concreto, operando rispetto al singolo fatto storico, hanno fondamentale importanza gli indici di valutazione della particolare tenuità. Nella depenalizzazione in concreto, infine, entrano in gioco interessi esterni al disvalore del fatto, che condizionano la configurazione o l interpretazione dell istituto, permanendo la fattispecie incriminatrice astratta, con il suo disvalore penalistico, e, così, perdurando le esigenze general-preventive, che vengono ad essere condizionate dalla non punibilità di fatti esigui, generando in tal modo il timore di un indebolimento e di una caduta dell effetto repressivo del sistema. Così l istituto non viene applicato per fattispecie di reato particolarmente allarmanti, oppure sono previste presunzioni di non tenuità o esclusioni soggettive basate, ad esempio, sulla pericolosità sociale dell autore del fatto. L ambito applicativo della nuova disciplina si restringe a seconda dell interpretazione degli indici previsti. Di depenalizzazione in concreto si è parlato sia nella Relazione del prof. Francesco Palazzo di dicembre 2014, sia nella relazione del prof. Antonio Fiorella di aprile L inquadramento dommatico dell art. 131-bis c.p.. La particolare tenuità del fatto è stata concepita come una causa di non punibilità di carattere sostanziale, discostandosi in tal modo sia dall irrilevanza penale del fatto di cui all art. 27 del D.P.R. n. 448/1988 sia dalla non procedibilità per particolare tenuità di cui all art. 34 del D. L.vo n. 274/2000, essendo considerato il primo istituto (l irrilevanza penale del fatto) un ibrido tra la non punibilità e l improcedibilità, mentre il secondo rappresenta una condizione di improcedibilità. Tale opzione politico-criminale si desume dalla collocazione sistematica del nuovo istituto, contenuto nel Titolo V, Capo I, della Parte generale del codice penale. La detta sedes materiae è sintomatica della volontà di considerare la nuova disciplina come un fattore che incide sulla mera punibilità di un fatto già costituente reato, pur non essendo una causa di estinzione del reato. L art. 131-bis c.p. sarà considerato come una causa di esclusione della pena da chi ritiene la punibilità un aspetto esterno alla struttura del reato, afferendo solo all irrogazione in concreto delle sanzioni edittalmente previste, mentre sarà incluso tra le cause di esclusione del reato da chi considera la punibilità un quarto elemento costitutivo dell illecito penale (teoria c.d. tetrapartita). L istituto de quo non sembra riconducibile al genus delle cause generali di esclusione del reato intese in senso lato, ossia quelle che incidono, escludendolo, su taluno degli elementi costitutivi essenziali del reato (sussistenza del fatto, antigiuridicità o colpevolezza, aderendo alla teoria c.d. tripartita dell illecito penale), perché esse sono collocate nel Titolo III del Libro I del codice penale, intitolato Del reato. I sostenitori della teoria bipartita, invece, richiedono la sussistenza dell elemento oggettivo (o materiale) e di quello soggettivo (o psicologico). Le cause di estinzione del reato e della pena sono contenute nel Titolo VII del Libro I del codice penale, a differenza dell art. 131-bis c.p., che, a differenza delle citate cause estintive (che hanno una precisa definizione), non usa locuzioni del tipo il reato è estinto. La collocazione sistematica e l assenza di un esplicita denominazione normativa di diverso tenore non fanno ritenere la particolare tenuità del fatto come una condizione di improcedibilità. Quando il legislatore ha introdotto una condizione siffatta, ha utilizzato un apposita denominazione: è il caso dell art. 34 del D.L.vo n. 274/2000, in materia di processo innanzi al Giudice di Pace, che già nella rubrica ha denominato la non punibilità come causa di esclusione della procedibilità. La stessa nuova rubrica del Titolo V (Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena) del codice penale antepone espressamente la valutazione della par- TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 16 15/03/18 10:07

9 Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina 17 ticolare tenuità del fatto rispetto all applicazione della pena in sede processuale. La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 25/2015, prima dell entrata in vigore del nuovo istituto, ha qualificato la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità. Oltre alla collocazione sistematica, anche l aspetto sostanziale (ovvero i suoi presupposti applicativi ed il suo fondamento politico-criminale) fa ritenere l art. 131-bis c.p. una causa di non punibilità in senso stretto. Non si è di certo in presenza di una causa di giustificazione incidente sull antigiuridicità (e, non essendo causa di giustificazione, non si può applicare in via analogica). Il nuovo istituto, al contrario, non si fonda su un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in conflitto, attribuendo rilevanza preminente a quello tutelato tramite la commissione del reato rispetto a quello sacrificato. La particolare tenuità non può nemmeno essere inclusa tra le cause di esclusione della tipicità oggettiva, non fondandosi sull assenza di un elemento costitutivo essenziale della fattispecie incriminatrice o sulla sua carenza di offensività rispetto al bene giuridico tutelato: il fatto, dotato di carica lesiva nei confronti dell interesse protetto dalla norma violata, al contrario, è conforme a quello descritto dalla norma generale ed astratta. La stessa disciplina processuale conferma la natura di causa di non punibilità della nuova disciplina. La scelta di disporre nell art. 651-bis c.p.p. che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, conferma come il fatto non punibile ex art. 131-bis c.p. resti sempre illecito, pur in presenza di intervenuto proscioglimento. La natura di non punibilità emerge anche dall iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento ex art. 131-bis c.p.: non si spiegherebbe altrimenti tale previsione, se il fatto non fosse accertato come illecito. La non punibilità non si fonda su una valutazione di meritevolezza e/o di bisogno della pena, ma su ragioni di opportunità che determinano una rinuncia alla pena stessa. Nella Relazione della Commissione ministeriale di studio per l elaborazione delle proposte per dare attuazione alla legge delega n. 67/2014, presieduta dal prof. Palazzo, si legge che si tratta di una fattispecie di non punibilità che comporta comunque un affermazione di responsabilità, dalla quale tuttavia non derivano effetti e conseguenze penali diversi da quello della iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario (pag. 6 della suddetta relazione). Si può aggiungere che il fatto non punibile ex art. 131-bis c.p. dovrebbe essere impedibile nei limiti stabiliti dall art. 52 c.p., riguardante la difesa legittima (ad esempio, sarebbe impensabile ritenere non impedibile, nei limiti della proporzione, il furto di una cosa di minimo valore compiuto da chi non ha mai commesso un furto, perché l aggredito ha il diritto di tutelare i suoi beni, qualunque sia il loro valore). Un fatto impedibile, per definizione, non può essere considerato un fatto lecito. La Suprema Corte, Sez. III, con sentenza (inedita) del 26 maggio 2015, Sorbara, definisce l istituto come una causa di non punibilità sui generis, ed anche (Sez. III, n /2015) come causa di non punibilità qualificabile come atipica ; i Giudici di piazza Cavour (Sez. VI, 15 settembre 2015, n ) lo hanno definito anche come causa di esclusione soggettiva della punibilità, considerato che ai presupposti oggettivi (entità della pena edittale e offesa di particolare tenuità) si aggiungono quelli soggettivi (comportamento non abituale e intensità del dolo e della colpa); ancora, il nuovo istituto è qualificato come mera condizione di non punibilità dalla Sezione VI della S.C., n /2015. È stato ritenuto ammissibile un concorso punibile nel fatto commesso dal soggetto esentato dalla pena per particolare tenuità del fatto (cfr. Cass. pen., Sez. III, n /2015). L Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato una Relazione (n. III/02/2015), con la quale ha offerto chiarimenti in ordine all applicazione del nuovo istituto. Si è sottolineato che l inquadramento della particolare tenuità del fatto nell ambito del diritto sostanziale muove innanzitutto da un argomento di natura testuale, considerato che la definizione dell art. 131-bis c.p. si esprime in termini di esclusione della punibilità e non della procedibilità (la Suprema Corte, Sezione III, con sentenza n dell 8 aprile 2015, ha qualificato il nuovo istituto di diritto sostanziale, così come al- TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 17 15/03/18 10:07

10 18 La non punibilità per particolare tenuità del fatto tre sentenze degli Ermellini: Sez. III, 5 maggio 2015, n ; Sez. III, 14 maggio 2015, n ; Sez. I, 21 maggio 2015, n ; Sez. III, 26 maggio 2015, n ; Sez. III, 28 maggio 2015, n ; Sez. VI, 23 giugno 2015, n ; Sez. III, 24 giugno 2015, n ; Sez. III, 1 luglio 2015, n ; Sez. III, 2 luglio 2015, n ; Sez. III, 15 luglio 2015, n ; Sez. F, 6 agosto 2015, n ; Sez. F, 13 agosto 2015, n ; Sez. F, 18 agosto 2015, n ; Sez. F, 20 agosto 2015, n ; Sez. VI, 15 settembre 2015, n ; Sez. II, 30 settembre 2015, n ; Sez. V, 7 ottobre 2015, n ; Sez. III, 8 ottobre 2015, n ; Sez. VI, 22 ottobre 2015, n ). I Supremi Giudici, in particolare, hanno osservato che la natura sostanziale dell istituto si evince dal riferimento a categorie di diritto sostanziale, quali la definizione in termini di punibilità e non di procedibilità, e della sua collocazione nel Capo I, Titolo V, del Libro I del codice penale, che presuppone l esistenza di un reato, giudizialmente accertato in tutte le sue componenti, rispetto al quale il legislatore esclude la punibilità, non applicando la pena; trova conferma altresì nelle disposizioni di coordinamento processuale introdotte nel codice di procedura penale e segnatamente nell art bis c.p.p. (Sez. F, n /2015). È stato sostenuto che l istituto introdurrebbe una nuova figura di non punibilità che si trova a metà strada tra le cause di punibilità in senso stretto ed i cosiddetti limiti istituzionali della punibilità, presentando le caratteristiche essenziali di entrambe le categorie appena citate. Nelle cause di non punibilità in senso stretto rientrano le ipotesi in cui, in presenza di un fatto tipico antigiuridico e colpevole (di un reato, quindi), è esclusa la punibilità di un fatto criminoso in quanto viene data preminenza ad un comportamento successivo tenuto dall agente, indirizzato ad eliminare o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose prodotte dal contegno criminoso (si pensi, ad esempio, all ipotesi in cui è esclusa la punibilità per ritrattazione di una precedente falsa testimonianza, ex art. 376 c.p.). In tali casi il fatto non è punibile penalmente, ma rimane illecito per gli altri settori dell ordinamento. Nei limiti istituzionali della punibilità, invece, rientrano quelle ipotesi in cui, in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, non si interviene penalmente per ragioni di politica criminale, che valorizzano principalmente la tutela dei rapporti interni di una determinata collettività, i cui delicati equilibri sono rimessi dal legislatore alla vita della stessa collettività (si pensi, ad esempio, alle ipotesi della non punibilità dei reati non violenti contro il patrimonio commessi ai danni del coniuge non legalmente separato, dei genitori o dei fratelli conviventi, ex art. 649 c.p.). La nuova disciplina, come le cause di non punibilità in senso stretto, non esclude le conseguenze civili, amministrative, disciplinari e contabili del comportamento criminoso, così come tiene conto di un comportamento del soggetto agente, con la peculiarità, però, che il detto comportamento non è un contegno successivo, ma è il comportamento criminoso tenuto nel caso di specie, che non dev essere abituale e deve arrecare in concreto un esigua offesa al bene giuridico. Il nuovo istituto, analogamente ai cosiddetti limiti istituzionali della punibilità, è oggetto, da parte del legislatore, di una valutazione di politica criminale in astratto, escludendo la punibilità di una condotta criminosa. Detta valutazione, in particolare, riguarda sia la pena edittale massima entro la quale si può applicare l art. 131-bis c.p., sia l individuazione dei criteri che il giudice deve tenere in considerazione per accertare in concreto la particolare tenuità dell offesa Applicazione retroattiva del nuovo istituto. Logico corollario della riconosciuta natura sostanziale dell istituto è che la norma di cui all art bis c.p. deve considerarsi retroattiva e, dunque, applicabile ai procedimenti in corso. E ciò perché, essendo la nuova previsione norma più favorevole, ad essa deve applicarsi la regola stabilita dall art. 2, comma 4, c.p., secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Il nuovo istituto, pertanto, può operare non solo per i procedimenti in corso, ma anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. La giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha affermato che il concetto di disposizione più favorevole non si riferisce solo a quelle afferenti in senso stretto la misura della pena, ma riguarda altresì tutte le norme apportanti modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa. Fra TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 18 15/03/18 10:07

11 Caratteristiche e fondamento della nuova disciplina 19 le disposizioni più favorevoli cui si riferisce l art. 2, comma 4, c.p. rientrano quelle riguardanti il complessivo trattamento riservato al reo, comprese le disposizioni afferenti eventuali cause di estinzione del reato o cause di non punibilità. La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 393 del 23 novembre 2006, ha affermato che, mentre sussiste un divieto costituzionalmente garantito dall art. 25, comma 2, della Costituzione di applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole rispetto a quella vigente al momento di commissione del fatto, non sussiste una corrispondente garanzia costituzionale a tutela della retroattività della lex mitior. La Consulta, quindi, ha espresso il principio secondo cui, non essendo la regola di cui all art. 2, comma 4, c.p. garantita da alcuna norma di rango costituzionale, la legge ordinaria può eventualmente derogare al principio di retroattività della lex mitior. Conseguentemente, eventuali norme transitorie possono derogare alla regola codicistica dell applicazione retroattiva di una modifica che risulti più vantaggiosa, purché tale deroga sia sorretta da sufficienti ragioni giustificative non contrastanti con il principio di ragionevolezza di cui all art. 3 della Costituzione. Il Giudice delle Leggi, inoltre, con sentenza n. 236 del 22 luglio 2011, ha precisato che il principio di retroattività della lex mitior riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene e non coincide, quindi, con quello regolato dall art. 2, comma 4, c.p., riguardando quest ultimo qualsiasi modifica in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa. La nuova disciplina, in definitiva, si applica ai procedimenti in corso, considerato che il D. L.vo n. 28/2015 non prevede alcuna norma transitoria che apporti eccezioni alla regola di cui all art. 2, comma 4, c.p. (il legislatore ben avrebbe potuto prevedere una disciplina transitoria, anche in deroga all art. 2, comma 4, citato). Il principio dell applicabilità della legge più favorevole va di pari passo con il principio, non costituzionalizzato, ma sostanzialmente visto come proiezione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., comma 1, della retroattività della legge più favorevole (in contrapposizione alla regola della irretroattività della norma peggiorativa), che trova importanti antecedenti in numerose pronunce della Corte Costituzionale (v. sentenze n. 393/2006 e 236/2011) e della Corte di Giustizia Europea (v. sentenze C-420/06 Jagger e , C61-1 El Dridi) (Cass. pen., ordinanza, Sez. III, 20 maggio 2015, n ). L applicabilità del nuovo istituto ai fatti pregressi tuttora sub judice è giustificata non solo dall esigenza deflattiva che lo informa, ma anche dal bisogno, avvertito dal legislatore in ossequio al concetto di proporzionalità dell azione penale rispetto a reati di modestissimo rilievo, di evitare l applicazione della sanzione penale per fatti di scarsissima incidenza offensiva (i c.d. fatti bagatellari ) (cfr. Cass., ult. cit.). La Cassazione si è pronunciata positivamente, anche per i procedimenti pendenti innanzi ad essa, in un caso di evasione fiscale (Sez. III, 15 aprile 2015, n ), considerata la natura sostanziale del nuovo istituto, da cui consegue l applicazione retroattiva della legge più favorevole, ex art. 2, comma 4, c.p. (v., altresì, la sentenza della Suprema Corte n del 13 luglio 2015). L applicazione retroattiva della disciplina favorevole contenuta nell art. 131-bis c.p. incontra il limite del giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di revoca della sentenza (per abolizione del reato) ex art. 673 c.p.p. (Cass. pen., Sez. F, 18 agosto 2015, n ; Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2015, n. 5800; Cass. pen., Sez. III, 24 maggio 2015, n ). Giurisprudenza significativa La non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p., sopravvenuta nelle more del giudizio, trova applicazione davanti alla Corte di legittimità in virtù del principio di applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. * Cass. pen., sez. III, ord. 7 maggio 2015, n Applicazione nel giudizio di legittimità e rilevabilità d ufficio. La questione relativa alla particolare tenuità del fatto è da ritenere proponibile anche nel giudizio di legittimità (v., ex plurimis, Cass. pen., SS. UU., , n ; Cass. pen., Sez. III, 15 aprile 2015, n ; Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2015, n ; Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2015, n ; Cass. pen., Sez. III, 22 aprile 2015, n ; Cass. pen., 13 luglio 2015, n ). Poiché, tuttavia, l applicabilità dell istituto presuppone valutazioni di merito, oltre la necessaria interlocuzione dei soggetti interessati, in sede di legittimità dovrà preventivamente verificarsi la sus- TDOS_657_NonPunibilitaParticolareTenuitaFatto_2018.indb 19 15/03/18 10:07

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