La sospensione condizionale della pena

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1 La sospensione condizionale della pena Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale La sospensione condizionale della pena, rappresenta un istituto di grande importanza e di diffusa applicazione. In particolare per coloro che per la prima volta affrontano come imputati le aule di Giustizia, per reati non molto gravi, rappresenta una grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale. Questa possibilità è relativa allo stesso imputato che è messo alla prova dal Giudice per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la prova è superata, il reato è estinto. La sospensione condizionale della pena prevede che la pena resti sospesa per cinque (delitti) o tre (contravvenzioni) anni a condizione che il reo non commetta un altro reato. Se commette un altro reato, (a determinate condizioni) sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo fatto illecito. Lo scopo è duplice ed evidente. Si preservano soggetti che hanno commesso un reato dalla gravità relativa e che non hanno una carriera criminale alle spalle, dall ambiente traumatizzante del carcere soprattutto quando il reo si potrebbe 1 di 7

2 ravvedere astenendosi da futuri crimini. Il reo al quale la pena è stata sospesa ha un rinforzo negativo alla luce del quale non commettere altri reati. La concessione della sospensione condizionale della pena implica che, in caso di condanna, il Giudice nel pronunciare la Sentenza stabilisca che la pena debba restare sospesa per cinque anni in caso di reato e tre anni in caso di contravvenzioni.. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza cioè dopo il ricorso in Cassazione se vengono esperiti dall imputato sia l appello sia il ricorso in Cassazione, e se l imputato non impugna la Sentenza e non presenta appello, la stessa diventerà esecutiva (e il termine decorrerà) dopo il processo di primo grado. Il giudice concederà il beneficio a determinate condizioni Il reo non deve essere stato condannato in precedenza a pena detentiva per un delitto e non deve essere delinquente abituale, professionale o per tendenza (tre categorie desuete che seguono a un provvedimento ad hoc di un Giudice). Alla pena non deve essere aggiunta una misura di sicurezza. La pena inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi). 2 di 7

3 Se si tratta di unica pena pecuniaria la stessa ragguagliata a 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia della quale sopra. La sospensione non può essere concessa più di una volta ma il Giudice, se il soggetto sia stato in precedenza condannato con pena sospesa, può decidere di sospendere anche la seconda pena se la somma della prima e della seconda non superi i termini dei quali sopra. L applicazione della sospensione non è un diritto ma un beneficio concedibile discrezionalmente dal Giudice che lo consentirà se riterrà che il reo non delinquerà in futuro (la mancata concessione deve essere motivata e può essere anche unico motivo di appello). Le pene del Giudice di pace non sono sospendibili (anche se si tratti sempre di pene pecuniarie). In relazione agli obblighi del condannato, il primo è quello di non commettere più reati perché, altrimenti, il beneficio verrà revocato. La sospensivo può essere subordinata All adempimento dell obbligo delle restituzioni. A quello del risarcimento disposto come subito esecutivo dal Giudice in favore del danneggiato da reato che si è costituito parte civile nel processo. All eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. 3 di 7

4 Il termine entro il quale gli eventuali obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal Giudice. In relazione agli effetti della sospensione se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale sia quella accessoria, non l eventuale obbligo a risarcire il danno riconosciuto dal Giudice alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta ed esclusivamente se è stabilita la provvisoria esecuzione del risarcimento, in caso contrario il risarcimento è dovuto quando la sentenza passa in Giudicato dopo il terzo grado di giudizio o la mancata presentazione dell Appello. La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario (la c.d. non menzione ) richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. La sospensione condizionale ed il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono istituti giuridici, cosiddetti premiali, di diffusa applicazione e di notevole rilievo per coloro che per la prima volta si trovano ad essere imputati di determinati reati non gravi, perché consentono di limitare gli effetti negativi delle sentenze di condanna e del processo penale, attraverso un meccanismo che comporta la sospensione provvisoria della pena o di alcuni suoi effetti negativi, al ricorrere di determinate circostanze. Lo scopo di questi meccanismi è duplice, da un lato attenuare l afflittività della sanzione penale per soggetti che hanno commesso un reato non grave e che non sono delinquenti abituali e che si potrebbero essere ravveduti per l illecito commesso, dall altro, in funzione preventiva, evitare che il soggetto stesso commetta futuri reati, e i predetti benefici verranno meno. Volgendo, in primo luogo, lo sguardo, all istituto della Sospensione condizionale della pena, si deve dire che la stessa è disciplinata tra le cosiddette cause di estinzione del reato, cioè tra 4 di 7

5 quegli elementi ricorrendo i quali il reato, anche se accertato, viene estinto, venendo meno la sua punibilità. Questo esito, in realtà, si ha alla fine di un percorso di prova al quale è sottoposto l imputato e in caso di superamento dello stesso. Le condizioni oggettive per l applicazione del beneficio sono diverse. In particolare è necessario che Il reo sia stato ritenuto colpevole di un reato non grave, e cioè che sia stato condannato a una pena detentiva non superiore a due anni, oppure a pena pecuniaria che, unica o congiunta alla pena detentiva sia equivalente a una pena detentiva non superiore nel complesso a due anni. Questa condizione diventa ancora più favorevole se il reato è stato commesso da un minore (anche pena detentiva sino a 3 anni) o da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta (anche pensa detentiva sino a due anni e sei mesi). Il reato commesso non desti un particolare allarme sociale, così essendo prevista l esclusione del beneficio per reati gravi come ad esempio l omicidio o la violenza sessuale aggravata. Il reo non sia stato condannato in precedenza per un delitto e non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, che alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza, cioè una particolare misura disposta dal giudice nei casi di pericolosità sociale del reo. Il beneficio stesso non deve essere stato concesso, a meno che la somma della pena inflitta con la prima condanna e della seconda pena non superi i termini massimi suddetti. 5 di 7

6 La concessione del beneficio può essere subordinata anche all adempimento di particolari obblighi da parte del condannato, secondo le modalità e i termini fissati dal giudice, come l obbligo delle restituzioni e del risarcimento in favore del soggetto danneggiato dal reato, l eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché l eventuale prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Se ricorrano gli elementi indicati, il giudice può ordinare che l esecuzione della pena resti sospesa per cinque anni per i reati o per tre anni per le contravvenzioni. Quella concessa al giudice è una facoltà discrezionale, che deve tenere conto della personalità e della pericolosità del reo, oltre che della gravità del reato, il beneficio, sarà concesso quando il giudice, in base a questi elementi, presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. In termini pratici, il soggetto condannato con sentenza definitiva (cioè all esito dell appello e dell eventuale ricorso in Cassazione o scaduti i termini per proporli), materialmente non dovrà scontare la pena (carcere o pena pecuniaria), essendo la stessa sospesa. Resterà sospesa anche l eventuale pena accessoria (ad. es. interdizione dall esercizio di una professione). La sospensione è condizionata al fatto che il reo, nel periodo indicato, non commetta un altro reato. In particolare, durante il termine di sospensione, il soggetto non deve commettere reati della stessa indole (cioè dello stesso tipo) di quello per il quale è stato condannato, né altri reati la cui pena, unita a quella precedente, superi i limiti massimi previsti dalla legge per la concessione del beneficio. Il reo dovrà adempiere anche agli obblighi imposti dal giudice con la sentenza di condanna. 6 di 7

7 Se tiene un comportamento diligente, il reato sarà estinto. In caso contrario, il beneficio verrà revocato ed il reo sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo illecito. In relazione all istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anch esso è un beneficio che il giudice può concedere al condannato, consistente nella non iscrizione della condanna sul certificato penale, e cioè su un documento che il Tribunale può rilasciare su richiesta ai privati, salvo che per motivi elettorali. Anche in questo caso, come per la sospensione condizionale, la concessione del beneficio avviene a discrezione del giudice, in base agli stessi parametri menzionati. La legge prevede, come requisito oggettivo per la concessione del beneficio, che si tratti di prima condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 516 oppure ad una pena detentiva non superiore a 2 anni. La Corte costituzionale ha ampliato la possibilità di avvalersi dello strumento, chiarendo che il giudice può concedere ulteriori non menzioni nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. Anche in questo caso, il beneficio è condizionato al ravvedimento del reo, se il condannato commette successivamente un delitto, l ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. 7 di 7

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