La sospensione condizionale della pena
|
|
- Antonio Di Matteo
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La sospensione condizionale della pena Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale La sospensione condizionale della pena, rappresenta un istituto di grande importanza e di diffusa applicazione. In particolare per coloro che per la prima volta affrontano come imputati le aule di Giustizia, per reati non molto gravi, rappresenta una grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale. Questa possibilità è relativa allo stesso imputato che è messo alla prova dal Giudice per un preciso lasso di tempo a seguito del quale, se la prova è superata, il reato è estinto. La sospensione condizionale della pena prevede che la pena resti sospesa per cinque (delitti) o tre (contravvenzioni) anni a condizione che il reo non commetta un altro reato. Se commette un altro reato, (a determinate condizioni) sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo fatto illecito. Lo scopo è duplice ed evidente. Si preservano soggetti che hanno commesso un reato dalla gravità relativa e che non hanno una carriera criminale alle spalle, dall ambiente traumatizzante del carcere soprattutto quando il reo si potrebbe 1 di 7
2 ravvedere astenendosi da futuri crimini. Il reo al quale la pena è stata sospesa ha un rinforzo negativo alla luce del quale non commettere altri reati. La concessione della sospensione condizionale della pena implica che, in caso di condanna, il Giudice nel pronunciare la Sentenza stabilisca che la pena debba restare sospesa per cinque anni in caso di reato e tre anni in caso di contravvenzioni.. Il termine decorre dal passaggio in giudicato della Sentenza cioè dopo il ricorso in Cassazione se vengono esperiti dall imputato sia l appello sia il ricorso in Cassazione, e se l imputato non impugna la Sentenza e non presenta appello, la stessa diventerà esecutiva (e il termine decorrerà) dopo il processo di primo grado. Il giudice concederà il beneficio a determinate condizioni Il reo non deve essere stato condannato in precedenza a pena detentiva per un delitto e non deve essere delinquente abituale, professionale o per tendenza (tre categorie desuete che seguono a un provvedimento ad hoc di un Giudice). Alla pena non deve essere aggiunta una misura di sicurezza. La pena inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi). 2 di 7
3 Se si tratta di unica pena pecuniaria la stessa ragguagliata a 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia della quale sopra. La sospensione non può essere concessa più di una volta ma il Giudice, se il soggetto sia stato in precedenza condannato con pena sospesa, può decidere di sospendere anche la seconda pena se la somma della prima e della seconda non superi i termini dei quali sopra. L applicazione della sospensione non è un diritto ma un beneficio concedibile discrezionalmente dal Giudice che lo consentirà se riterrà che il reo non delinquerà in futuro (la mancata concessione deve essere motivata e può essere anche unico motivo di appello). Le pene del Giudice di pace non sono sospendibili (anche se si tratti sempre di pene pecuniarie). In relazione agli obblighi del condannato, il primo è quello di non commettere più reati perché, altrimenti, il beneficio verrà revocato. La sospensivo può essere subordinata All adempimento dell obbligo delle restituzioni. A quello del risarcimento disposto come subito esecutivo dal Giudice in favore del danneggiato da reato che si è costituito parte civile nel processo. All eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. 3 di 7
4 Il termine entro il quale gli eventuali obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal Giudice. In relazione agli effetti della sospensione se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale sia quella accessoria, non l eventuale obbligo a risarcire il danno riconosciuto dal Giudice alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta ed esclusivamente se è stabilita la provvisoria esecuzione del risarcimento, in caso contrario il risarcimento è dovuto quando la sentenza passa in Giudicato dopo il terzo grado di giudizio o la mancata presentazione dell Appello. La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario (la c.d. non menzione ) richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa. La sospensione condizionale ed il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale sono istituti giuridici, cosiddetti premiali, di diffusa applicazione e di notevole rilievo per coloro che per la prima volta si trovano ad essere imputati di determinati reati non gravi, perché consentono di limitare gli effetti negativi delle sentenze di condanna e del processo penale, attraverso un meccanismo che comporta la sospensione provvisoria della pena o di alcuni suoi effetti negativi, al ricorrere di determinate circostanze. Lo scopo di questi meccanismi è duplice, da un lato attenuare l afflittività della sanzione penale per soggetti che hanno commesso un reato non grave e che non sono delinquenti abituali e che si potrebbero essere ravveduti per l illecito commesso, dall altro, in funzione preventiva, evitare che il soggetto stesso commetta futuri reati, e i predetti benefici verranno meno. Volgendo, in primo luogo, lo sguardo, all istituto della Sospensione condizionale della pena, si deve dire che la stessa è disciplinata tra le cosiddette cause di estinzione del reato, cioè tra 4 di 7
5 quegli elementi ricorrendo i quali il reato, anche se accertato, viene estinto, venendo meno la sua punibilità. Questo esito, in realtà, si ha alla fine di un percorso di prova al quale è sottoposto l imputato e in caso di superamento dello stesso. Le condizioni oggettive per l applicazione del beneficio sono diverse. In particolare è necessario che Il reo sia stato ritenuto colpevole di un reato non grave, e cioè che sia stato condannato a una pena detentiva non superiore a due anni, oppure a pena pecuniaria che, unica o congiunta alla pena detentiva sia equivalente a una pena detentiva non superiore nel complesso a due anni. Questa condizione diventa ancora più favorevole se il reato è stato commesso da un minore (anche pena detentiva sino a 3 anni) o da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta (anche pensa detentiva sino a due anni e sei mesi). Il reato commesso non desti un particolare allarme sociale, così essendo prevista l esclusione del beneficio per reati gravi come ad esempio l omicidio o la violenza sessuale aggravata. Il reo non sia stato condannato in precedenza per un delitto e non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, che alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza, cioè una particolare misura disposta dal giudice nei casi di pericolosità sociale del reo. Il beneficio stesso non deve essere stato concesso, a meno che la somma della pena inflitta con la prima condanna e della seconda pena non superi i termini massimi suddetti. 5 di 7
6 La concessione del beneficio può essere subordinata anche all adempimento di particolari obblighi da parte del condannato, secondo le modalità e i termini fissati dal giudice, come l obbligo delle restituzioni e del risarcimento in favore del soggetto danneggiato dal reato, l eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché l eventuale prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Se ricorrano gli elementi indicati, il giudice può ordinare che l esecuzione della pena resti sospesa per cinque anni per i reati o per tre anni per le contravvenzioni. Quella concessa al giudice è una facoltà discrezionale, che deve tenere conto della personalità e della pericolosità del reo, oltre che della gravità del reato, il beneficio, sarà concesso quando il giudice, in base a questi elementi, presume che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati. In termini pratici, il soggetto condannato con sentenza definitiva (cioè all esito dell appello e dell eventuale ricorso in Cassazione o scaduti i termini per proporli), materialmente non dovrà scontare la pena (carcere o pena pecuniaria), essendo la stessa sospesa. Resterà sospesa anche l eventuale pena accessoria (ad. es. interdizione dall esercizio di una professione). La sospensione è condizionata al fatto che il reo, nel periodo indicato, non commetta un altro reato. In particolare, durante il termine di sospensione, il soggetto non deve commettere reati della stessa indole (cioè dello stesso tipo) di quello per il quale è stato condannato, né altri reati la cui pena, unita a quella precedente, superi i limiti massimi previsti dalla legge per la concessione del beneficio. Il reo dovrà adempiere anche agli obblighi imposti dal giudice con la sentenza di condanna. 6 di 7
7 Se tiene un comportamento diligente, il reato sarà estinto. In caso contrario, il beneficio verrà revocato ed il reo sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo illecito. In relazione all istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anch esso è un beneficio che il giudice può concedere al condannato, consistente nella non iscrizione della condanna sul certificato penale, e cioè su un documento che il Tribunale può rilasciare su richiesta ai privati, salvo che per motivi elettorali. Anche in questo caso, come per la sospensione condizionale, la concessione del beneficio avviene a discrezione del giudice, in base agli stessi parametri menzionati. La legge prevede, come requisito oggettivo per la concessione del beneficio, che si tratti di prima condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro 516 oppure ad una pena detentiva non superiore a 2 anni. La Corte costituzionale ha ampliato la possibilità di avvalersi dello strumento, chiarendo che il giudice può concedere ulteriori non menzioni nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. Anche in questo caso, il beneficio è condizionato al ravvedimento del reo, se il condannato commette successivamente un delitto, l ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. 7 di 7
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliPARTE QUARTA - le forme del reato
PARTE QUARTA - le forme del reato CAPITOLO XIV LE CIRCOSTANZE 1. Aspetti generali 1.1 Definizione 1.2 Inquadramento dogmatico 1.2.1 Teoria dell autonomia 1.2.2 Teoria dell accessorietà 1.2.3 Teoria della
DettagliGUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos è L art. 186 del Codice della Strada prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Come funziona l accertamento Gli
DettagliRoma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO
Roma 6 giugno 2014 Avv. Enrico Morigi REQUISITI MORALI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL NUOVO REGOLAMENTO DELL ALBO DM 406/98 Art. 10 Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'albo 2. Per l'iscrizione
Dettagli#$!$ %&!$ % '()*(+* '!% '$(% )*% !$ %& " "# % " # #, $- ''**% &% % ".# &%
!" #$!$ &!$ '()*(+* +*''',)(-..)/ 0 $2$!"# "# $ "# '! '$( )*!$ & " "# " # )* 3 #, $- ''** &! &! & ".# & ' / 0 # & & # &,-,& & #, # - & &. 23 3323 # #,& "3#,&. /..3! - & &. 23 3323 + & &. 233323-,,& #,
DettagliL. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
L. N. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio Prima dell introduzione della legge sul divorzio, il matrimonio era indissolubile e si poteva sciogliere solo con la morte di uno dei coniugi.
DettagliAttuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Vigente al: 03-01-2011 Titolo
DettagliViolazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )
Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura
DettagliCodice penale svizzero e Codice penale militare
Decisioni del Consiglio nazionale del 25.09.2013 Codice penale svizzero e Codice penale militare Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliDISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MILANO
Il caso Sindona L omicidio Ambrosoli DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI MILANO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano la Prima Corte di Assise di Milano nel procedimento penale
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliViolazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010
Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura
DettagliNome modulo: ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
NOME LEZIONE: INTRODUZIONE Il Testo Unico per la privacy sancisce che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei dati è perseguibile sia civilmente
DettagliCodice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliLEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue
DettagliRIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato
Stati Generali dell Esecuzione Penale TAVOLO 16 Ostacoli normativi alla individualizzazione del trattamento Rapporto di medio termine RIFORMA DEGLI ARTT. 4 BIS E 58 TER O.P. Proposta di articolato Testo
DettagliA TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015
A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione
DettagliRISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
DettagliCONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001. Approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del
DettagliSTUDIO LEGALE CARNELLI
STUDIO LEGALE CARNELLI 11100 AOSTA - VIA LOSANNA 17 TEL 0165 42814 FAX 0165 366255 11024 CHATILLON - VIA CHANOUX 102 MAIL: segreteria@studiolegalecarnelli.eu PEC: avvpiercarlocarnelli@cnfpec.it n prot.
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari. Art Sanzioni
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Capo IV DISCIPLINA
DettagliAspetti delle nuove pene secondo il Codice penale in vigore dal 1 gennaio 2007
Aspetti delle nuove pene secondo il Codice penale in vigore dal 1 gennaio 2007 Goran Mazzucchelli Circolo dei giuristi di Lugano Mercoledì 18 aprile 2007 Parte generale del CP Presupposti della punibilità
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,
DettagliCass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione
La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,
DettagliPENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI
PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI Già da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni pensionistiche legate al reddito.
DettagliDOMANDA DI ADESIONE A MEDIATORE DI CONCILIUM A.D.R.
DOMANDA DI ADESIONE A MEDIATORE DI CONCILIUM A.D.R. Con la presente il sottoscritto Dr./avv nato a Prov. il Cod. Fisc. P.IVA Laurea in presso data residente in via Cap tel. fax cell e-mail web Chiede Al
DettagliRIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni
RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente anche alcune modifiche in materia di processo civile(pubblicata
Dettagliclandestinità 3. Richiesta del permesso di soggiorno per l adozione di provvedimenti
IL PACCHETTO SICUREZZA E I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI Impatto del pacchetto sicurezza (legge 94/09 e legge 125/08) su minori stranieri (non richiedenti protezione internazionale): 1. Rilascio del permesso
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 47 11.03.2016 CU 2016: rettifiche e sanzioni In caso di dati omessi o errati si ha tempo fino a lunedì 14 marzo per reinoltrare
DettagliIl procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione
Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale
DettagliSchema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
DettagliIL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista
DettagliIndice sommario del codice penale
Indice sommario del codice penale LIBRO PRIMO Dei reati in generale TITOLO I - Della legge penale... 1a 16 TITOLO II - Delle pene... 17 a 38 Capo I-Delle specie di pene, in generale... 17 a 20 Capo II
DettagliLegge 5 dicembre 2005, n. 251
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
Dettaglid intesa con il Ministro della Giustizia
d intesa con il Ministro della Giustizia Visto l art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nel testo modificato, in ultimo, dall art. 1, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed
DettagliCOMUNICAZIONE AI FINI DELL INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO DELLE VARIAZIONI DI CUI ALL ART. 74, COMMA 6, DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.
Allegato 1 (per la segnalazione, ai fini dell inserimento nel casellario informatico, delle variazioni di cui all articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) All'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
DettagliIo sottoscritto nato a il codice fiscale e residente a provincia via/piazza. tel. fax pec @ IN QUALITA DI
MODELLO A DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI VILLAURBANA UFFICIO TECNICO Via Roma 24 09080 VILLAURBANA (OR) OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DettagliTabella del contributo unificato
Tabella del contributo unificato I procedimenti 1-Con valore determinato: dal 1/1/2005 Scaglione di valore inferiore ad 1.033,00 - dal 1-1-2005 1.100,00-30.00 di valore superiore ad 1.033,00 e fino ad
DettagliREGOLAMENTO. per la ripartizione dei proventi derivanti da attività conto terzi. approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2013
REGOLAMENTO per la ripartizione dei proventi derivanti da attività conto terzi approvato dal Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2013 Premesse Il presente Regolamento, in ottemperanza alle norme
DettagliDott. Pasquale Assisi Gestione del Personale Consulente Del Lavoro. Conteggi di Lavoro. Circolare N. 2 del 26 Settembre 2008
Circolare N. 2 del 26 Settembre 2008 Lo Studiio Inforrma Dimissioni del lavoratore abolito l obbligo telematico; Abolizione del libro matricola il nuovo Libro Unico del Lavoro; DURC fondamentale anche
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA * *** * SCUOLA SUPERIORE DELL AVVOCATURA SEZIONE CASSAZIONISTI CORSO PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI
DettagliLIBRO PRIMO. Pag. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale... 38
Indice sistematico Pag. Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 11 Parte I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 12 Titolo II - Rapporti etico-sociali...
DettagliViolazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento
Modifiche al codice della strada. Legge 120/2010. La sanzione amministrativa della confisca, il sequestro e l affidamento in custodia del nella guida in stato di ebbrezza. Ugo Sergio Auteri Con le modifiche
DettagliMinistero della Giustizia
Ministero della Giustizia LA MEDIAZIONE CIVILE Roma, 4 novembre 2010 La mediazione civile La mediazione è l attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti
DettagliIVA 2012: fusione di societa`
IVA 2012: fusione di societa` di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO La fusione di societa` comporta l estinzione della societa` fusa o incorporata. Le disposizioni in materia di dichiarazione annuale prevedono
DettagliLa nuova disciplina del
La nuova disciplina del ravvedimento operoso (Legge di Stabilità per il 2015 L. 190/2014) Via D Azeglio n. 27 40123 Bologna Tel. 051-233741 Fax 051-225955 E-mail: studio@studioassociatosimoni.it ; Sito
Dettagli165. Obblighi del condannato. (1). La sospensione condizionale della pena può essere
164-166 PARTE SECONDA CODICE PENALE un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 06 10.01.2014 Lavoro nero: le nuove sanzioni Aumentate del 30% le maxisanzioni sul lavoro sommerso e decuplicate quelle sull
DettagliCodice penale militare e Procedura penale militare
Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione
DettagliSISTEMA DISCIPLINARE
SISTEMA DISCIPLINARE 1/7 Sommario PREMESSA... 3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. VIOLAZIONI DEL MODELLO E SANZIONI PREVISTE... 3 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO. VIOLAZIONI DEL MODELLO
DettagliDEI DELITTI E DELLE PENE
DEI DELITTI E DELLE PENE Cesare Beccaria Lavoro di filosofia fatto da Gabriele Gatti, Antonino Curcio e Alessio Caputo di 4 CS CESARE BECCARIA E IL SUO DEI DELITTI E DELLE PENE L opera è frutto dello slancio
DettagliDisegno di legge. Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
Disegno di legge Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare Art.1 (Modifiche all art. 32-quinquies codice penale) 1. All articolo 32-quinquies
DettagliOGGETTO: Saldo IMU e TASI 2015: ravvedimento
Informativa per la clientela di studio N. 187 del 17.12.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Saldo IMU e TASI 2015: ravvedimento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo
DettagliOGGETTO: Le nuove sanzioni sul lavoro nero
Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Le nuove sanzioni sul lavoro nero Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON RICERCATORI MARIE CURIE Art. 1 (Oggetto) La Commissione Europea sostiene la formazione di ricercatori di livello internazionale attraverso programmi di finanziamento,
DettagliFiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l
DettagliIl Pds UE Slp A cura di Nicola Savioli e Gianbattista Ziletti : Il Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Introdotto nell ordinamento italiano dal D.lgs. 3/2007 in recepimento della
DettagliSTUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati
Italia Oggi del 23/09/2014 Siti web con omessa o Inidonea informativa privacy STUDIO LEGALE DATI STATISTICI 2013 Tabella 6 Relazione 2013 Autorità Garante Pag. 224 DATI STATISTICI 2013 Fonte Autorità Garante
DettagliLegge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta:
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
DettagliDirezione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015
Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 novembre 2008 (v.
DettagliCodice penale militare e procedura penale militare
Codice penale militare e procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliCorte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE CAMERA DI CONSIGLIO. Mercoledì, 6 luglio 2016. Stampato il 23 giugno 2016
Corte costituzionale RUOLO DELLE CAUSE CAMERA DI CONSIGLIO Mercoledì, 6 luglio 2016 Stampato il 23 giugno 2016 1 ord. 53/2016 ord. 22 giugno 2015 Tribunale di Torino - E. M. e N. D. art. 157, c. 6, codice
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliLeggi d Italia. Esercizi
Leggi d Italia http://www.leggiditaliaprofessionale.it/ Esercizi 1. Massime sul divorzio disposto per condanna detentiva o per malattia mentale. 2. Dopo aver trovato gli estremi della legge sulla privacy
DettagliAnatocismo Bancario - Dr. Luigi Cucurullo
dr. Luigi Cucurullo in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
DettagliAcquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti
USUCAPIONE Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti Con la sentenza in rassegna la Seconda Sezione della S.C. ritorna, ancora una volta, sulla questione
DettagliLa disciplina fiscale della cessione di azienda
La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo
DettagliINDENNIZZI AUTOMATICI
COMUNICAZIONE AL CLIENTE (Art. 65.1 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
DettagliLA SICUREZZA LA SICUREZZA. note giuridiche. LICEO SCIENTIFICO Leonardo da Vinci JESI NOTE GIURIDICHE
note giuridiche LICEO SCIENTIFICO Leonardo da Vinci JESI 2 NOTE GIURIDICHE note giuridiche Art.2 D.lgs. 626/94 IL LAVORATORE la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro
DettagliACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI)
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Avv. MAURIZIO VILLANI PATROCINANTE IN CASSAZIONE VIA CAVOUR, 56 TEL. 0832 247510 73100 LECCE LECCE, 10/11/2004 ACCONTO DI NOVEMBRE (AVV. MAURIZIO VILLANI) Il 30 novembre p.v. scade
DettagliLA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE
LA RESPONSABILITA PENALE E CIVILE La responsabilità penale è personale e scaturisce quando la persona/cittadino commette un reato Reato penale Ogni fatto illecito (ossia violazione della legge penale infrazione
DettagliLegge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Legge 31 maggio 1995, n. 218 RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri
DettagliRelazione. Consiglio Direttivo Nazionale Società Italiana di Alcologia. Presidente E. Scafato. Vice Presidente G. Greco C.
Oggetto: Allegato alla audizione della SIA presso la Commissione Ottava del Senato. Reati in materia di sicurezza stradale. Sanzione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva
DettagliOGGETTO ASPETTATIVA PER UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1 OGGETTO ASPETTATIVA PER UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 29 luglio 2014) Sono un dirigente medico a tempo indeterminato direttore di una struttura complessa presso una Azienda
DettagliMASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.
MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Avvocato e procuratore Parcella Causa per demansionamento Valore indeterminabile
DettagliCOMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,
DettagliCodice Fiscale n. con Partita IVA n. DICHIARA
AUTO DICHIARAZIONE RESA DALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, e/o AUSILIARI, e/o CONSORZIATI ESECUTORI Stazione Appaltante: COMUNE DI POZZUOLI (Napoli) Oggetto dell appalto: Fornitura e Full Service di una spazzatrice
DettagliSTUDI DI SETTORE : GLI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
STUDI DI SETTORE : GLI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale In prossimità dell'invio del Modello Unico 2014 in scadenza al 30 settembre 2014 appare utile ricordare
DettagliTABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TABELLE DANNO BIOLOGICO ANNO 2015 sulla base dell incremento Istat per l anno 2014 applicato sugli importi determinati per l anno 2014. Si applica per tutti i risarcimenti per
Dettagli677 a e 678 a Seduta Pubblica
SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Mercoledì 14 settembre 2016 alle ore 9,30 e 16,30 677 a e 678 a Seduta Pubblica ORDINE DEL GIORNO Seguito della discussione dei disegni di legge: 1. Deputato COSCIA
DettagliFisco & Contabilità La guida pratica contabile
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 18 14.05.2014 L omesso deposito del bilancio Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dall approvazione Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria:
DettagliINQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.
1 AVVISO ALL INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI NEL PROCEDIMENTO PENALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE - SOLUZIONE NEGATIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Dettagli673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT
673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT Le circostanze aggravanti sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l azione o l omissione illecita prevista come reato e che il Legislatore
DettagliIl processo in Italia
Terminologia per immagini Scegli il titolo corretto per ogni situazione. Titoli: La pena e la reclusione - Il processo e la causa penale - Il reato - La sentenza e la condanna complice testimone arresto
DettagliArt. 365 Codice Penale
Obblighi del Medico in caso di malattia professionale ADEMPIMENTI Presupposti giuridici Certificato medico di malattia professionale Artt. 52-53 D.P.R. 1124/65 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
DettagliArt. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA In caso di malattia, l operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell anzianità. Nel
DettagliSeminario su. La responsabilità civile e penale del progettista e del direttore lavori
Seminario su La responsabilità civile e penale del progettista e del direttore lavori Quali responsabilità? Panoramica normativa e giurisprudenziale Avv. Angelo Schena Sondrio, 14 aprile 2016 PREMESSA
DettagliArt. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696-bis c.p.c. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO consiste nella raccolta di prove
DettagliI REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI TABELLA COMPARATIVA
I REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI TABELLA COMPARATIVA D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma
DettagliIL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato
DettagliCAPITOLO PRIMO LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO PRIMO LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI 1. DIFFERENZE TRA ILLECITO AMMINISTRATIVO E PENALE Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale. Il primo è di competenza dell'autorità
DettagliComune di Castenaso. U.O. Commercio / Segreteria Amministrativa Area Tecnica. Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica
Comune di Castenaso U.O. Commercio / Segreteria Amministrativa Area Tecnica Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica Il sottoscritto cittadinanza Nato a : Residente a: Via/Piazza Codice
DettagliI delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012
I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012 La corruzione pre-riforma Art. 318, Corruzione per un atto d ufficio. Co. 1, cd. corruzione impropria antecedente Il pubblico ufficiale, che,
DettagliOsservatorio per la giustizia civile di Milano
Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate
Dettagli