Giurisprudenza. Corte Costituzionale - ordinanza 20 febbraio 2019, n Pres. Lattanzi Redattore Zanon
|
|
- Adriano Marra
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Giurisprudenza Corte Costituzionale - ordinanza 20 febbraio 2019, n Pres. Lattanzi Redattore Zanon Guida in stato di ebbrezza sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità disposta con decreto penale di condanna questione di legittimità costituzionale dell art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) in riferimento agli artt. 3 e 25, 2 comma, della Costituzione manifesta inammissibilità La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità è disciplinata in maniera diversa dal Codice di procedura penale e dal nuovo Codice della strada. Il nuovo art. 459, comma 1-bis c.p.p. stabilisce, infatti, che la pena pecuniaria irrorata in sostituzione di quella detentiva sia determinata in un ammontare compreso tra 75 e 225 euro per ogni giorno di pena detentiva. L art. 186, comma 9-bis, del d. lgs. n. 285 del 1992, invece, consente al giudice di sostituire la pena detentiva e pecuniaria inflitta, anche con il decreto di condanna, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, secondo altri parametri, in base ai quali il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e la pena pecuniaria viene convertita ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità. Secondo il GIP del Tribunale Ordinario di Torino le due diverse previsioni e la disparità di trattamento determinerebbero una violazione degli artt.3 e 25, 2 comma Cost. Nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato chiedendo l inammissibilità delle questioni perché le due norme in parola operano su piani nettamente distinti: infatti l art. 459, comma 1-bis, c.p.p. sarebbe di carattere generale e destinata ad operare in tutte le fattispecie in cui trovi applicazione l istituto del decreto penale di condanna, mentre la disposizione RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA 2018
2 2 giurisprudenza contenuta nel comma 9-bis dell art. 186 del d. lgs. n. 285 del 1992 si atteggerebbe quale norma speciale. La Corte Costituzionale, con l ordinanza n. 59 del 20/2/2019, rilevando, tra l altro, che il rimettente non spiega le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva, richiesta da pubblico ministero, in pena pecuniaria, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle due questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( ) ORDINANZA Corte Costituzionale, ordinanza 20 febbraio deposito 20 marzo 2019, n. 59 Presidente Lattanzi Relatore Zanon Fatto Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell art. 186, comma 9- bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che, qualora la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità sia disposta contestualmente all emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell art. 459 comma 1 bis c.p.p., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione»; RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2019
3 giurisprudenza 3 che le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate nell ambito di un procedimento penale nel quale il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l emissione di un decreto penale di condanna, a carico di un imputato della contravvenzione di cui all art. 186, commi 1, 2, lettera b), e 2-sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992, rubricato «Guida sotto l influenza dell alcool», in una situazione in cui ricorrerebbero i presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo, secondo il parametro ivi indicato, per cui un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a 250 euro di pena pecuniaria; che il rimettente richiamando la disciplina del procedimento per decreto, prevista dal Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, dettata per i casi in cui «si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva» precisa che, in seguito alla riforma introdotta dall art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all ordinamento penitenziario), il nuovo art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che la pena pecuniaria irrogata in sostituzione di quella detentiva sia determinata in un ammontare compreso tra 75 e 225 euro per ogni giorno di pena detentiva; che l entrata in vigore di tale norma avrebbe «determinato una situazione di notevole incertezza» in relazione alla previsione di cui all art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, che consente al giudice di sostituire la pena detentiva e pecuniaria inflitta, «anche con il decreto di condanna», con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, secondo parametri differenti, in base ai quali il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e la pena pecuniaria viene convertita ragguagliando 250 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità; che, ad avviso del giudice a quo, si determinerebbe in tal modo una disparità di trattamento ingiustificata fra situazioni analoghe, in violazione dell art. 3 Cost., giacché il calcolo per stabilire la durata del lavoro di RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA
4 4 giurisprudenza pubblica utilità avverrebbe con parametri disomogenei rispetto a quelli fissati per la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria; che la lesione del principio di eguaglianza risulterebbe evidente confrontando i casi in cui la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è disposta contestualmente all emissione del decreto penale di condanna con quelli in cui tale sostituzione è rimessa alla fase, solo eventuale, di opposizione; che nella prima ipotesi, infatti, il giudice provvede alla sostituzione della pena detentiva, prima con la pena pecuniaria secondo il parametro che potrebbe anche essere pari a euro 75 per ogni giorno di pena detentiva indicato nel comma 1-bis dell art. 459 cod. proc. pen., e successivamente con il lavoro di pubblica utilità secondo il parametro dettato dall art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, ottenendosi in tal modo, a giudizio del rimettente, un risultato sanzionatorio eccessivamente mite, in contrasto con i criteri di ragionevolezza e proporzionalità della pena, e in controtendenza rispetto alle «scelte normative di più recente introduzione» in materia di sicurezza stradale, che si caratterizzerebbero «per interventi improntati ad una sempre maggiore severità»; che, invece, una volta emesso il decreto penale di condanna senza la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, l unica possibilità per l indagato di ottenere tale sostituzione sarebbe quella di proporre opposizione, con conseguente applicazione, in quel giudizio, del medesimo criterio di conversione previsto dal più volte citato art. 186, comma 9-bis, ma in relazione ad una pena detentiva calcolata senza applicare la diminuzione prevista per il rito speciale; che, secondo il giudice rimettente, il trattamento sanzionatorio applicabile finirebbe così per risultare diverso, per la medesima fattispecie, solo in dipendenza del fatto che la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sia disposta contestualmente o meno all emissione del decreto penale di condanna; che l assetto normativo delineatosi in seguito alla entrata in vigore dell art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. violerebbe anche il principio della RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2019
5 giurisprudenza 5 determinatezza della pena, di cui all art. 25, secondo comma, Cost., incidendo in particolare sulla esatta individuazione della durata della sanzione sostitutiva, non garantendo al singolo la possibilità di autodeterminarsi liberamente, a fronte di una insuperabile incertezza in ordine al regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui l istituto della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità operi, o non, contemporaneamente alla conversione della pena di cui all art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate; che, per l interveniente, le questioni sarebbero inammissibili, perché la norma del codice di procedura penale e quella del codice della strada operano su piani nettamente distinti, che non potrebbero dar luogo alle interferenze prospettate dal rimettente; che la disposizione di cui all art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. costituirebbe norma di carattere generale destinata a operare in tutte le fattispecie in cui trovi applicazione l istituto del decreto penale di condanna, mentre la disposizione contenuta nel comma 9-bis dell art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 si atteggerebbe quale norma speciale; che il legislatore del codice della strada, infatti, nel prevedere al terzo periodo dell art. 186, comma 9-bis, che, «[i]n deroga a quanto previsto dall articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità», avrebbe espressamente inteso creare una disciplina speciale anche per quanto riguarda la conversione della sanzione, in deroga all istituto generale della conversione in lavoro di pubblica utilità previsto dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA
6 6 giurisprudenza che l Avvocatura generale dello Stato ritiene quindi erroneo il presupposto da cui muove il rimettente, dal momento che, anche prima della novella del 2017, al regime generale di conversione delle pene sostitutive si contrapponeva quello speciale previsto dall art. 186 del d.lgs. n. 285 del Diritto Considerato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell art. 186, comma 9- bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che, qualora la sostituzione della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità sia disposta contestualmente all emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva, rideterminata ai sensi dell art. 459 comma 1 bis c.p.p., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione»; che le questioni sollevate sono, per plurime ragioni, manifestamente inammissibili; che, in primo luogo, dall ordinanza di rimessione non si ricava né l ammontare della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero, né quale specifico valore di conversione della stessa in pena pecuniaria sia stato utilizzato (l art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale prevede un valore giornaliero variabile da 75 a 225 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva); che tali elementi sarebbero stati decisivi per conoscere, nel caso di specie, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nonché quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità; RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2019
7 giurisprudenza 7 che la mancanza degli elementi in parola si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale (da ultimo, sentenze n. 224 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 191 e n. 85 del 2018), sollevate anche sul presupposto di un asserita disparità di trattamento sanzionatorio confrontando le ipotesi in cui la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sia disposta contestualmente o meno all emissione del decreto penale di condanna; che, inoltre, il rimettente non spiega le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva richiesta dal pubblico ministero in pena pecuniaria, e di dover successivamente operare, sull ammontare risultante dalla somma di quest ultima con la pena pecuniaria originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, secondo i parametri di cui all art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, considerato che la disposizione censurata prevede espressamente che il lavoro di pubblica utilità ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità»; che poi, così operando, il giudice a quo non si confronta realmente con la giurisprudenza di legittimità, che pure cita (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 10 maggio 2017, n ), secondo la quale la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, da una parte, e la sostituzione della pena nel suo complesso con il lavoro di pubblica utilità, dall altra, costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili esigenze afferenti alla funzione rieducativa della pena, sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile al giudice, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporre a quella una scelta diversa e ulteriore; che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili anche per l erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che mina irrimediabilmente l iter logico- RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA
8 8 giurisprudenza argomentativo posto a fondamento della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (ex plurimis, ordinanze n. 136 del 2018 e n. 88 del 2017); che, infine, il giudice a quo neppure considera che seguendo il percorso interpretativo da lui proposto, secondo il quale si deve necessariamente provvedere prima alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. e poi alla conversione della stessa in giorni di lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 l auspicata applicazione, anche nell ipotesi di cui al citato art. 186, comma 9-bis, dei parametri di conversione indicati nel comma 1- bis dell art. 459 cod. proc. pen. determinerebbe un inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilità. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Torino, con l ordinanza indicata in epigrafe. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2019
ORDINANZA N. 59 ANNO 2019
Ordinanza 59/2019 Giudizio Presidente LATTANZI - Redattore ZANON Camera di Consiglio del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 06/02/2019 Decisione del 20/02/2019 Deposito del 20/03/2019
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97
CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale
DettagliPagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità, per l automobilista indisciplinato, di proporre ricorso.
Pagare la multa in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso Corte Costituzionale, ordinanza 20.02.2007 n. 46 Pagare la multa subito, e quindi in misura ridotta, preclude la possibilità,
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliGiurisprudenza. Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi
Giurisprudenza Corte Costituzionale Ordinanza n. 114 del 20 maggio 2016 Pres Grossi Reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale reato di guida sotto l influenza di alcol
DettagliCorte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro
GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord. 21 luglio 2010, n. 260 Pres. Amirante Rel. Finocchiaro Guida in stato di ebbrezza sospensione cautelare della patente di guida modalità di esecuzione della misura
DettagliSENTENZA N. 201 ANNO 2016
Sentenza 201/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 06/07/2016 Decisione del 06/07/2016 Deposito del 21/07/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti
Dettaglifermo amministrativo e quelli del fermo fiscale, quest ultimo, peraltro, introdotto successivamente al Decreto legge n. 953/1982.
Giurisprudenza Corte Costituzionale - ordinanza 10 ottobre 2018, n.192 - Giorgio LATTANZI, Presidente - Mario Rosario MORELLI, Redattore - Roberto MILANA, Cancelliere Fermo auto da riscossione coattiva
Dettagli- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA
ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo
DettagliORDINANZA N. 71 ANNO 2019
ORDINANZA N. 71 ANNO 2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
DettagliConducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria
Conducente non identificato: legittima la sola sanzione pecuniaria La Corte Costituzionale con l ordinanza n. 12 depositata il 13 gennaio 2017 (Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore)
DettagliORDINANZA N. 259 ANNO 2016
Ordinanza 259/2016 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore ZANON Camera di Consiglio del 09/11/2016 Decisione del 09/11/2016 Deposito del 05/12/2016 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti
DettagliCorte Costituzionale, sentenza n. 216 del 25 ottobre 2018, Depositata il 26 novembre 2018.
Corte Costituzionale, sentenza n. 216 del 25 ottobre 2018, Depositata il 26 novembre 2018. Questione di legittimità costituzionale ingiuria- minaccia- dlgs. 7/2016- inammissibilità. E inammissibile la
DettagliALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ALCUNI SCHEMI DI DISPOSITIVI DELLE PRONUNCE DEL Inammissibilità La questione sollevata sull'art. della legge deve essere dichiarata inammissibile. dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
DettagliCorte costituzionale ord. 9 marzo 2007, n. 71 Pres. Bile Rel. Maddalena ord. rimess.: Giudice di Pace di Padova 10 gennaio 2006
GIURISPRUDENZA Corte costituzionale ord. 9 marzo 2007, n. 71 Pres. Bile Rel. Maddalena ord. rimess.: Giudice di Pace di Padova 10 gennaio 2006 Art. 126 bis cod. strad. decurtazione punteggio neopatentati
DettagliORDINANZA N. 7 ANNO 2018
Ordinanza 7/2018 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 22/11/2017 Decisione del 22/11/2017 Deposito del 18/01/2018
DettagliORDINANZA N. 18 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO
ORDINANZA N. 18 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Paolo GROSSI - Giorgio
DettagliORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
DettagliORDINANZA N. 270 ANNO 2015
Pagina 1 di 5 vai a: Dispositivo Ordinanza 270/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO - Redattore AMATO Camera di Consiglio del 02/12/2015 Decisione del 02/12/2015 Deposito del 17/12/2015 Pubblicazione in
DettagliORDINANZA N. 190 ANNO 2013
Ordinanza 190/2013 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente GALLO - Redattore MATTARELLA Camera di Consiglio del 24/04/2013 Decisione del 03/07/2013 Deposito del 12/07/2013
DettagliSENTENZA N. 13 ANNO 2018
SENTENZA N. 13 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
DettagliORDINANZA N. 114 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 114 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Aldo
DettagliCorte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.
Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità
DettagliORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK
ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo
DettagliORDINANZA N. 54 ANNO 2018
Ordinanza 54/2018 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA Camera di Consiglio del 24/01/2018 Decisione del 24/01/2018 Deposito del 08/03/2018
DettagliORDINANZA N. 108 ANNO 2007
ORDINANZA N. 108 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE " -
DettagliCorte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria.
GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale, ord 29 luglio 2008, n. 315 Pres. Bile Est. Gallo ord. rimess.: Commissione tributaria regionale della Liguria. Tasse automobilistiche Termine per il recupero tasse
DettagliCodice della strada. Confisca del ciclomotore, ordinanza. ORDINANZA 4 luglio 2008
Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza n. 256 del 4 luglio
DettagliDECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 258/2007 a n. 267/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 258/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 27 del 11/7/2007) di ragionevolezza, principio di parità tra le parti,
DettagliCorte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto
DettagliORDINANZA N. 214 ANNO 2018
ORDINANZA N. 214 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
DettagliSENTENZA N. 42 ANNO 2018
Sentenza 42/2018 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente LATTANZI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 10/01/2018 Decisione del 10/01/2018 Deposito del 02/03/2018
Dettaglilegge 2 dicembre 1985, n. 688 (Manovre urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato),
ORDINANZA N. 36 ANNO 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice - Giuseppe FRIGO
DettagliCORTE COSTITUZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE Corte cost. 20 aprile 2006 n. 188 (ord.) Pres. Marini Red. Quaranta Canc. Di Paola ord: rimess.: Giud. Pace di Cagliari. Codice della Strada Infrazioni non contestate immediatamente
DettagliSENTENZA N. 182 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -
SENTENZA N. 182 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo
DettagliORDINANZA N. 128 ANNO 2015
[ELG:SOMMARIO] ORDINANZA N. 128 ANNO 2015 [ELG:COLLEGIO] REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Giuseppe FRIGO
DettagliPene accessorie flessibili per i reati di bancarotta fraudolenta
Pene accessorie flessibili per i reati di bancarotta fraudolenta Costituisce violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità la durata decennale delle pene accessorie per i reati
DettagliSENTENZA N. 276 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo Maria NAPOLITANO
SENTENZA N. 276 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo Maria NAPOLITANO Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO
DettagliORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE
ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice - Paolo MADDALENA " - Alfio
DettagliSENTENZA N. 119 ANNO 2017
Sentenza 119/2017 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 05/04/2017 Decisione del 05/04/2017 Deposito del 22/05/2017 Pubblicazione in G. U. 24/05/2017 Norme impugnate:
DettagliSENTENZA N. 25 ANNO 2015
vai a:fatto Diritto Dispositivo Sentenza 25/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO Redattore LATTANZI Camera di Consiglio del 28/01/2015 Decisione del 28/01/2015 Deposito del 03/03/2015 Pubblicazione in G.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza n. 290 Anno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
DettagliORDINANZA N. 88 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 88 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giorgio LATTANZI Giudice - Aldo CAROSI - Marta CARTABIA
DettagliPatteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento
Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale Per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000,
DettagliCorte Costituzionale - Ordinanza 23 febbraio 2 marzo /2004
Corte Costituzionale - Ordinanza 23 febbraio 2 marzo 2004-84/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gustavo ZAGREBELSKY Presidente - Valerio
DettagliAncora sulla super società di fatto: la Corte Costituzionale non affronta la questione
Ancora sulla super società di fatto: la Corte Costituzionale non affronta la questione Corte Costituzionale, 12 dicembre 2014, n. 276. Presidente e redattore Napolitano. Fallimento e procedure concorsuali
DettagliStato di ebbrezza:impossibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità
Stato di ebbrezza:impossibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità Autore: Ventanni Elisa In: Diritto penale, Focus Art. 186, comma 2 lettera c) del codice della strada (Cass.
DettagliCAPITOLO 1: NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA
INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO 1: NATURA, CARATTERISTICHE E RATIO DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE DI CONDANNA SEZIONE I : IL RUOLO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI: DALLA LEGGE DELEGA DEL 3 APRILE 1974 N.108
DettagliORDINANZA N. 245 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giuseppe TESAURO
ORDINANZA N. 245 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Giuseppe TESAURO Presidente - Paolo Maria NAPOLITANO Giudice - Giuseppe FRIGO
DettagliORDINANZA N. 254 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
Pagina 1 di 8 Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111
DettagliORDINANZA N. 237 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
Giurisprudenza Corte Costituzionale ordinanza n. 237 del 21 novembre 2018 Giorgio LATTANZI, Presidente - Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA Cancelliere Illecito amministrativo -art. 142 C.d.S.
DettagliORDINANZA N. 184 ANNO 2018
ORDINANZA N. 184 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 60 25.08.2016 Reati fiscali: pene accessorie commisurate a quella principale Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari La condanna
DettagliVisti l atto di costituzione di D.M.L., nonché l atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
ORDINANZA N. 183 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe
DettagliGiurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016
Giurisprudenza Corte di Cassazione V Sezione Penale - n. 19527 del 11 maggio 2016 Patente a punti - falsa comunicazione dei dati del conducente - reato di falsa attestazione - art 495 cp - dichiarazione
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliSENTENZA N. 218 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Sabino CASSESE Presidente -
SENTENZA N. 218 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Sabino CASSESE Presidente - Giuseppe TESAURO Giudice - Paolo Maria NAPOLITANO -
DettagliSENTENZA N. 90 ANNO 2017
Sentenza 90/2017 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI Udienza Pubblica del 22/02/2017 Decisione del 22/02/2017 Deposito del 28/04/2017 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Massime: Atti decisi:
DettagliSENTENZA N. 82 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 82 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
DettagliORDINANZA N. 326 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gaetano SILVESTRI
ORDINANZA N. 326 ANNO 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Gaetano SILVESTRI Presidente - Luigi MAZZELLA Giudice - Sabino CASSESE - Giuseppe
DettagliORDINANZA N. 192 ANNO 2006
ORDINANZA N. 192 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco
Dettaglin. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell anno Visto l atto di
Contumacia: nel processo amministrativo non si applica l art. 291 c.p.c. Corte Cost., sentenza 28 gennaio 2014 n. 18 (Pres. Silvestri, est. Morelli) GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
DettagliOSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 Corte Costituzionale
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 a cura di SEBASTIANO DENARO Corte Costituzionale Sentenza n. 1/2015 del 12/01/2015 Oggetto: Processo penale - Procedimento
Dettagliudito nella udienza pubblica del 10 ottobre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
SENTENZA N. 234 ANNO 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
DettagliSENTENZA N. 218 ANNO 2014
Sentenza 218/2014 Giudizio Presidente CASSESE - Redattore LATTANZI Udienza Pubblica del 08/07/2014 Decisione del 09/07/2014 Deposito del 18/07/2014 Pubblicazione in G. U. 23/07/2014 Norme impugnate: Art.
DettagliORDINANZA N. 162 ANNO 2015
Ordinanza 162/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO - Redattore ZANON Camera di Consiglio del 24/06/2015 Decisione del 24/06/2015 Deposito del 15/07/2015 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 91, c.
DettagliSENTENZA N. 148 ANNO 2016
SENTENZA N. 148 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo
DettagliORDINANZA N. 79 ANNO 2017
Ordinanza 79/2017 Giudizio Presidente LATTANZI - Redattore AMATO Udienza Pubblica del 22/03/2017 Decisione del 22/03/2017 Deposito del 12/04/2017 Pubblicazione in G. U. 19/04/2017 Norme impugnate: Art.
DettagliSENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente -
SENTENZA N. 83 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco
DettagliCorte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: no responsabilità civile di proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi
DettagliSentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.35/2014 Consiglio Regionale Sentenza della Corte Costituzionale n. 35/2014 depositata il 6 marzo 2014 Oggetto: Consiglio regionale - Norme della Regione Calabria - Previsione
DettagliArt. 92 del codice di procedura civile: la decisione della Consulta
Art. 92 del codice di procedura civile: la decisione della Consulta La Corte Costituzionale boccia parzialmente l art. 92 2 comma c.p.c. nella parte novellata dal dl 132/2014. Ecco che cosa hanno stabilito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
Efficacia esecutiva della sentenza tributaria: può essere sospesa L efficacia esecutiva della sentenza tributaria del giudice di secondo grado può essere sospesa quando viene presentato ricorso in Cassazione.
DettagliORDINANZA N. 3 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA N. 3 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
DettagliORDINANZA N. 74 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA
Corte Costituzionale italiana ordinanza 11 febbraio 2005, n. 74. Processo equo. Termine ragionevole Inammissibilità della questione di legittimità dell art. 4 della Legge n. 89 del 2001, sollevata con
DettagliCORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 17 luglio 2009 n. 221 ORDINANZA N. 221 ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente
DettagliGiudice delle Leggi CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza 15 marzo 2013, n. 43
Giudice delle Leggi CORTE COSTITUZIONALE Ordinanza 15 marzo 2013, n. 43 Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Pene sostitutive - Possibilità per il giudice dell'esecuzione
DettagliDirittifondamentali.it (ISSN ) - Direttore scientifico e responsabile della Rivista: Prof. Vincenzo Baldini
Sospensione dell esecuzione della pena nei confronti di minorenni: è incostituzionale la limitazione prevista dall art. 656, co. 9 lett.a) c.p.c. (Corte Cost., sent. 22 febbraio 2017 28 aprile 2017, n.
DettagliORDINANZA N. 343 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente
ORDINANZA N. 343 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente Giovanni Maria FLICK Giudice Francesco AMIRANTE " Ugo DE
DettagliGiurisprudenza. Corte Costituzionale sentenza 9 aprile 2019, n. 80 Pres Lattanzi
Giurisprudenza Corte Costituzionale sentenza 9 aprile 2019, n. 80 Pres Lattanzi Requisiti morali art. 120, comma 1 cds reati in materia di stupefacenti - artt. 73 e 74 Testo Unico DPR 309/1990 - automatismo
DettagliSENTENZA N. 276 ANNO 2017
Sentenza 276/2017 Giudizio Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA Udienza Pubblica del GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE 05/12/2017 Decisione del 05/12/2017 Deposito del 20/12/2017
Dettaglidirittifondamentali.it
dirittifondamentali.it «Stupefacenti e sostanze psicotrope: inammissibile per assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità legislativa» (Corte cost., sentenza
Dettagli[Giurisprudenza] Il Caso.it Il giudice tributario può sospendere l efficacia esecutiva della sentenza d appello Corte Cost., ordinanza 13 febbraio 201
Il giudice tributario può sospendere l efficacia esecutiva della sentenza d appello Corte Cost., ordinanza 13 febbraio 2014 n. 25. (Pres. Silvestri, est. Coraggio). CONTENZIOSO TRIBUTARIO - TUTELA CAUTELARE
DettagliPrescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero
Prescrizione in caso di frodi IVA: con atti interruttivi si riparte da zero Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Nel caso delle frodi IVA la disciplina italiana sulla prescrizione
DettagliORDINANZA N. 195 ANNO 2018
ORDINANZA N. 195 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giuliano AMATO,
DettagliRisoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento d ufficio: l intervento della Corte Costituzionale
Risoluzione del concordato preventivo e dichiarazione di fallimento d ufficio: l intervento della Corte Costituzionale Corte Costituzionale, Ordinanza 222/2017 del 25/10/2017. Pres. Grossi. Est. Barbera.
DettagliCORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N.
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008, N. 250: Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga - Previsione di un piano annuale. È incostituzionale la legge della Regione
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliCodice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46
Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
DettagliPagina 1 di 5 CONSULTA ONLINE SENTENZA N. 106 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Francesco AMIRANTE Presidente - Ugo DE SIERVO Giudice
DettagliGiurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 08 febbraio 2012, n
Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 08 febbraio 2012, n. 04927 Guida in stato ebbrezza Sostituzione della pena inflitta con lavoro di pubblica utilità Presupposti di operatività.
DettagliSENTENZA N. 123 ANNO 2018
SENTENZA N. 123 ANNO 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
DettagliORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 145 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso
DettagliLa competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.
Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto
DettagliSCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE
SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE Art. 53 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti
Dettagli