OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 Corte Costituzionale

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1 OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE AGGIORNATO al 31 GENNAIO 2015 a cura di SEBASTIANO DENARO Corte Costituzionale Sentenza n. 1/2015 del 12/01/2015 Oggetto: Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato - Competenza, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione assurta a diritto vivente, del giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale Con la prima pronuncia del 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 458 del codice di procedura penale e dell art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall imputato a seguito di un decreto di giudizio immediato, la composizione dell organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall art. 50 bis, comma 2, RD n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario). La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da tre ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, secondo cui sussisterebbe la 1

2 violazione dell art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio abbreviato dinanzi al G.I.P., come previsto dall art. 458, c.p.p., e i minori sottoposti al giudizio collegiale del tribunale per i minorenni, pur essendo tutti su un piano di parità quanto all esigenza di recupero e di reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti all organo specializzato in composizione collegiale. Inoltre, assumendo il giudice minorile la funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell adolescente, la composizione monocratica dell organo potrebbe configurarsi come un ostacolo a tale sviluppo, pertanto - secondo il giudice remittente - vi sarebbe anche una violazione del comma 2, dell art. 3 della Costituzione. Le norme impugnate, infine, contrasterebbero sia con l art. 24, comma 2, della Costituzione, perché il minore, per difendersi, non potrebbe usufruire delle particolari garanzie previste nel procedimento di fronte al giudice in composizione collegiale; sia con l art. 31 della Costituzione, poiché il giudice minorile è specificamente diretto alla protezione della gioventù. In passato, secondo un orientamento giurisprudenziale, l organo competente a celebrare il rito abbreviato era il giudice monocratico investito delle funzioni di G.I.P., secondo quanto previsto dall art. 458 del codice di procedura penale. La dottrina, invece, aveva ritenuto non opportuno affidare il giudizio sul merito dell imputazione e sul trattamento sanzionatorio ad un organo monocratico privo di adeguate specializzazioni previste per l udienza preliminare minorile. Già lo scorso 27 febbraio 2014, con la sentenza n , le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in ordine alla competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, nel caso di imputati minorenni, hanno stabilito che l organo giudicante competente è il giudice per le indagini preliminari ovvero il giudice dell udienza preliminare nella composizione collegiale, prevista dall art. 50 bis, comma 2, dell ordinamento giudiziario. 2

3 Il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite non può, però, trovare applicazione da parte del giudice rimettente, il quale è vincolato dalle decisioni della Corte di Cassazione in materia di competenza (ex art. 25, c.p.p.), pertanto, la questione di legittimità costituzionale è rilevante. Con la proposizione del ricorso, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna non ha proposto una questione sulla competenza dell organo, ma sulla composizione dell organo, ritenendo che, nel processo minorile, il giudice per le indagini preliminari, in composizione monocratica, è inidoneo a svolgere il giudizio abbreviato. Dichiarando la questione ammissibile e fondata, la Consulta - richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, la sentenza n. 143 del ha sottolineato come il principio costituzionale espresso dall art. 31, secondo comma, Costituzione, richieda l adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante. Pertanto, secondo la Corte, nel processo penale minorile, l interesse del minore trova un adeguata protezione proprio nella particolare composizione dell organo giudicante specializzato (composto da magistrati ed esperti); questa struttura si ritrova anche nella fase di competenza del Giudice per l udienza preliminare, il quale è composto, appunto, da un magistrato e due giudici onorari, un uomo e una donna. Gli esperti che cooperano con il giudice, per la loro specifica professionalità, contribuiscono all osservanza del principio di minima offensività, al fine di evitare eventuali pregiudizi al corretto sviluppo psicofisico del minore e al fine di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative, che potrebbero essere compromesse dall esercizio della giurisdizione penale. Considerando - come sottolineato anche dalla dottrina - che il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell udienza preliminare, sia del dibattimento e che i suoi esiti possono essere i più diversi, ne discende che è sempre necessaria la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che 3

4 lo compongono, proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. La Corte Costituzionale, accogliendo le questioni sollevate, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell art. 458 c.p.p. e dell art. 1, comma 1, d.p.r. n. 448/1988 nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall art. 50-bis, comma 2, del r. d. 30 gennaio 1941, n

5 Corte Costituzionale Sentenza n. 7/2015 del 26/01/2015 Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Personale dell'agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM) - Trasferimento ad essa del personale dipendente a tempo indeterminato dalla società in house IGEA Spa. Dispositivo: illegittimità costituzionale Con la pronuncia in esame la Consulta ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell Agenzia regionale per la bonifica e l esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione ARBAM). La questione di legittimità costituzionale di questa norma era stata promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La legge regionale prevedeva che in sede di prima applicazione il personale a tempo indeterminato dipendente di IGEA S.p.a. è trasferito all ARBAM. Ad esso si applica il contratto collettivo del comparto Regione, enti e agenzie; in caso di trattamenti economici superiori è riconosciuto in favore degli interessati un assegno ad personam riassorbibile. Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, la disposizione in questione violerebbe il principio costituzionale sancito dal terzo comma dell art. 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso e, inoltre, con la disciplina statale della mobilità, riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 5

6 La Consulta, dichiarando fondata la questione sotto l assorbente profilo della violazione del terzo comma dell art. 97 della Costituzione, ha specificato che la norma censurata dispone il trasferimento del personale a tempo indeterminato della società in house, Interventi Geo Ambientali spa (IGEA spa), contestualmente soppressa, alla neocostituita Agenzia regionale per la bonifica e l esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM). L agenzia ARBAM - secondo la Corte - deve essere considerata amministrazione pubblica in senso proprio, poiché si tratta di una struttura tecnico-operativa della Regione autonoma della Sardegna, ed ha personalità giuridica di diritto pubblico ed [ ] autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. Il Giudice Costituzionale, richiamando propri precedenti giurisprudenziali al fine di sottolineare come il pubblico concorso sia forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, ha ritenuto, in primo luogo, che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell art. 97 Cost. e, in secondo luogo, la necessità di risorse umane da parte dell Agenzia ARBAM, non può costituire un valido motivo per disattendere il principio del concorso pubblico, non potendo essa configurare una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico. 6

7 Corte Costituzionale Sentenza n. 23/2015 del 28/01/2015 Oggetto: Processo penale - Procedimento per decreto - Reati perseguibili a querela - Previsione della facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con l'emissione del decreto penale di condanna. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale Con la sentenza n. 23 del 28 gennaio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l emissione di decreto penale di condanna. La questione di legittimità costituzionale dell art. 459, comma 1, cod. proc. pen., era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Avezzano. Secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe con l art. 112, Cost., in quanto la possibilità di condizionare la scelta della modalità di esercizio dell azione penale riconosciuta al querelante si porrebbe in palese contrasto con il principio della sua obbligatorietà, la quale non prevede deroghe. Inoltre, sembra essere violato l art. 111, Cost., in quanto l applicazione dell art. 459, comma 1, cod. proc. pen., contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo, poiché la facoltà concessa al querelante di opporsi alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna, determinerebbe una ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del processo. Infine, secondo il rimettente, sussisterebbe contrasto con l art. 3, Cost., sia con riguardo alla violazione del principio di eguaglianza, che con riguardo alla violazione del principio di ragionevolezza. 7

8 L Avvocatura generale dello Stato, costituita in giudizio ha chiesto il rigetto della questione di costituzionalità perché l art. 459, comma 1, prima parte, cod. proc. pen. non presenta alcun profilo di irragionevolezza e non sarebbe censurabile neanche per disparità di trattamento con riferimento ai reati perseguibili d ufficio. La Consulta, ha respinto le tesi dell Avvocatura dello Stato e, ritenendo fondata la questione con riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, ha analizzato preliminarmente l istituto del decreto penale di condanna. Secondo la Corte, con lo strumento del decreto penale, il giudice per le indagini preliminari applica all imputato, su richiesta del pubblico ministero, una pena pecuniaria ridotta fino alla metà, senza la necessità di alcuna attivazione preventiva del contraddittorio. Nei quindici giorni successivi alla notifica del decreto, l imputato può presentare opposizione determinando l instaurazione di un processo mediante rito ordinario o rito speciale. Inoltre, i benefici premiali consistono, in primo luogo, nella possibilità di una riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale e, in secondo luogo, nella esclusione della condanna alle pene accessorie così come della condanna al pagamento delle spese del procedimento. Prima della modifica legislativa del 1999, la conclusione del processo con decreto penale di condanna era possibile solo per i reati perseguibili d ufficio. La ratio di questa disposizione - ricavabile dalla relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale - trovava la sua giustificazione nella maggiore complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata, che non si addiceva alle caratteristiche di snellezza e celerità proprie del rito monitorio. Con la legge n. 479/2009, al fine di incentivare l uso di riti speciali, si è estesa la disciplina del procedimento per decreto anche ai reati perseguibili a querela. La Consulta ha così proseguito affermando che la norma censurata non trova una valida giustificazione né con riferimento alla posizione processuale della persona offesa, né con riguardo a quella del querelante. Pertanto, la persona offesa, nel processo penale, è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e 8

9 quello all affermazione della responsabilità penale dell autore del reato, che si esercita mediante un attività di supporto e di controllo dell operato del pubblico ministero. Inoltre, non trova adeguata giustificazione la facoltà per il querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto neanche in relazione all interesse della persona offesa all accertamento della responsabilità dell autore del reato, il quale si realizza tramite l attività di supporto e di controllo rispetto all esercizio dell azione penale del pubblico ministero. Secondo quanto disposto dall art. 90, cod. proc. pen., la persona offesa dal reato, in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma in esame cagiona una lesione del principio della ragionevole durata del processo, senza che la stessa sia giustificata dalle esigenze di tutela del querelante o della persona offesa, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato, devono ritenersi congruamente garantite. Perciò, la censurata facoltà si pone, quindi, in violazione del canone di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell ampia discrezionalità che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti processuali. In virtù di tali considerazioni, la Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha stabilito che l art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l emissione del decreto penale di condanna, viola gli articoli 3 e 11 della Costituzione e, pertanto, ne ha dichiarato l illegittimità costituzionale. 9

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