SENTENZA. sul ricorso n 1016/07 proposto dalla Replay s.p.a., in persona del

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA Sent. n. 1126/2008 Ric. n. 1016/2007 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n 1016/07 proposto dalla Replay s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Federico Tedeschini e Mauro Barberio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest ultimo, in Cagliari, via Garibaldi n 105; contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dall avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Giampiero Contu, Roberto Murroni e Giuseppe Martelli ed elettivamente domiciliata presso la sede dell Ufficio Legale dell ente in Cagliari, viale Trento n 69; la Commissione giudicatrice nominata in relazione all appalto di servizi concernente la realizzazione del sistema informativo sanitario integrato regionale, in persona del legale rappresentante non costituita in giudizio; e nei confronti della Engineering Sanità Enti Locali s.p.a. e della Telecom Italia s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Stefano Vinti, Elia Barbieri e Roberto Uras ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest ultimo, in Cagliari, viale Merello n 41;

2 2 dei dott.ri Pier Franco Nali e Giulio De Petra, non costituiti in giudizio; per l annullamento della determinazione 26/9/2007 n 602 con cui il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali e Sistema Informativo della Direzione Generale della Sanità Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, ha archiviato il procedimento, precedentemente avviato, volto all annullamento d ufficio della gara concernente l affidamento del servizio relativo alla realizzazione del sistema informativo sanitario integrato regionale; della determinazione 26/9/2007 n 603 con cui il medesimo organo ha definitivamente aggiudicato il servizio all ATI tra la Engineering Sanità Enti Locali s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a.; del bando di gara, della lettera d invito e del capitolato d oneri relativi alla procedura selettiva in questione; dei verbali della Commissione di gara; delle determinazioni nn 106 del 13/3/2007 e 125 del 21/3/2007, con cui la sopradetta autorità ha, rispettivamente, disposto la nomina della Commissione giudicatrice e la sostituzione del segretario della stessa; delle determinazioni 4/4/2007 n 142 e 10/8/2006 n 836 del Direttore del menzionato Servizio Affari Generali; e per la condanna dell amministrazione intimata al risarcimento dei danni. Visto il ricorso con i relativi allegati. Visto l atto di costituzione in giudizio dell amministrazione intimata e delle società controinteressate.

3 3 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. Visti gli atti tutti della causa. Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/5/2008 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, gli avvocati M. Barberio per la ricorrente, R. Murroni per l amministrazione intimata ed E. Barbieri per le controinteressate. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO La Replay s.p.a in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Hewlett-Packard Italiana s.p.a., la KPMG Advisory s.p.a., la Faticoni s.p.a. e la Teleco s.r.l., ha partecipato alla procedura ristretta bandita dalla Regione Autonoma della Sardegna per l affidamento del servizio concernente la realizzazione del sistema informativo sanitario integrato regionale, classificandosi dietro l ATI fra la Engineering Sanità Enti Locali s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a. alla quale è stato provvisoriamente aggiudicato l appalto. Ritenendo che la procedura selettiva presentasse profili di illegittimità il Direttore del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Sistema Informativo della Direzione Generale della Sanità - Assessorato regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, confortato anche da un parere legale, ha avviato il procedimento volto all annullamento d ufficio della gara. A seguito di un nuovo parere legale di segno contrario, il medesimo organo, ha adottato le determinazioni nn 602 e 603, in data 26/9/2007, con le quali ha, rispettivamente, stabilito di archiviare il procedimento di riesame e di aggiudicare definitivamente l appalto all ATI Engineering Sanità Enti Locali /Telecom Italia.

4 4 Avverso le determinazioni nn 602 e 603 del 2007 e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, la Replay ha proposto l odierno ricorso col quale unitamente alla domanda di annullamento ha introdotto quella risarcitoria. A sostegno del gravame deduce, in sintesi, i seguenti motivi. 1) Le modalità di valutazione delle offerte seguite dalla Commissione giudicatrice sarebbero illegittime in quanto: a) non sarebbero stati predeterminati i criteri per l attribuzione dei punteggi, circostanza questa che avrebbe determinato un deficit motivazionale del processo valutativo risoltosi in una mera attribuzione di punteggio; b) sarebbe stato stravolto l ordine decrescente di importanza dei criteri prefissati dal Capitolato d oneri; c) i punteggi tecnici sarebbero stati attribuiti in base ad una formula proporzionale del tutto illogica e, comunque, in modo tale da violare il principio di collegialità del seggio di gara; d) sarebbe illogica la scelta di procedere all attribuzione del punteggio relativo all offerta economica in base ad un meccanismo idoneo a privare di rilevanza l elemento prezzo. 2) Erroneamente l autorità emanate avrebbe ritenuto di non poter agire in via di autotutela per la necessità di salvaguardare la posizione dell aggiudicataria. 3) L aggiudicazione definitiva sarebbe stata disposta senza chiedere all ATI fra le controinteressate, in sede di analisi della congruità dell offerta, giustificazioni ulteriori rispetto a quelle già presentate. Con ricorso per motivi aggiunti, passato alla notifica in data 22/12/2007, la ricorrente ha, tra l altro, esteso l impugnazione al

5 5 provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, lamentando che numerosi componenti non potrebbero essere considerati esperti nello specifico settore cui si riferisce l oggetto del contratto così come richiesto dall art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006 n 163. Ha, inoltre, rilevato che l operato del detto organo collegiale sarebbe illegittimo per violazione dell art. 83, comma 4, del citato D. Lgs. n 163/2006, atteso che prima di esprimere le proprie valutazioni sulle offerte, avrebbe, in ogni caso, dovuto procedere alla fissazione di criteri motivazionali. Si sono costituite in giudizio sia l amministrazione intimata che le controinteressate che con separate memorie si sono opposte all accoglimento del ricorso. Alla pubblica udienza del 14/5/2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione. DIRITTO Può prescindersi dall esame delle questioni di rito prospettate da amministrazione resistente e controinteressate, essendo il ricorso da rigettare nel merito. Conviene partire dall esame dei mezzi di gravame potenzialmente idonei a travolgere l intero procedimento. Con una prima censura prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio e poi ripresa e meglio specificata con i motivi aggiunti, la ricorrente deduce che l operato della Commissione giudicatrice sarebbe illegittimo, sia sotto il profilo dell eccesso di potere che sotto quello della violazione di legge, per non aver fissato, prima di procedere alla valutazione delle offerte, i criteri motivazionali cui attenersi per l attribuzione di punteggi.

6 6 La doglianza non merita accoglimento. L art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12/4/2006 n 163 dispone, nella seconda parte: La commissione giudicatrice, prima dell apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. La trascritta disposizione non può essere intesa in senso meramente letterale e formalistico, ma va, piuttosto, interpretata, conformemente a logica, in senso sostanziale, dovendo escludersi che dalla medesima possa discendere l imposizione di adempimenti superflui ed inutili. Il mero dato letterale, invero, non può condurre ad interpretazioni illogiche. La Commissione di gara non potrà, pertanto, ritenersi vincolata a specificare i suddetti criteri motivazionali laddove la lex specialis della gara sia già di per sé idonea, per come in essa risultano articolati i parametri per l assegnazione dei punteggi, a rendere evidenti le ragioni delle valutazioni numeriche espresse. Si tratta, in fondo, della stessa logica che ha indotto il giudice amministrativo a ritenere non necessaria la motivazione del punteggio numerico attribuito alle offerte, laddove i preesistenti criteri di massima siano rigidamente predeterminati (cfr., fra le tante, T.A.R. Sardegna 4/3/2003 n 256, 15/5/2007 n 904 e 9/11/2007 n 2032, nonchè, Cons. Stato, V Sez., 19/4/2007 n 1790). Peraltro la rigidità dei criteri di massima, richiesta al fine di esonerare la Commissione dall onere di motivare l attribuzione dei punteggi, non deve

7 7 necessariamente raggiungere un livello così elevato da elidere completamente il potere di apprezzamento di quest ultima, riducendone l operato ad una sorta di attività di natura vincolata ed attuativa. E, infatti, sufficiente che i parametri valutativi prefissati (dalla lex specialis della gara o dalla stessa commissione), siano tali da consentire di cogliere l iter logico seguito nell assegnazione dei punteggi. Nella fattispecie, la Commissione aggiudicatrice ha provveduto alla distribuzione dei punti senza prestabilire propri criteri di massima, ma questi, nel caso concreto, non erano necessari, in quanto già la lex specialis della gara indicava, in modo sufficientemente dettagliato, i parametri da seguire per l assegnazione dei diversi punteggi numerici. Ed invero, il capitolato d oneri, dopo aver stabilito, in relazione alla componente tecnica, che il punteggio avrebbe potuto oscillare tra un minimo di 50 ed massimo di 80 punti, ha provveduto ad elencare 10 elementi di valutazione, con il relativo punteggio massimo, ciascuno dei quali, a sua volta, suddiviso in una o più sottovoci con l indicazione del corrispondente punteggio, mai superiore a 3 punti e nella più gran parte dei casi inferiore a tale soglia. Il tutto per un totale di ben 50 subelementi. Nel descritto contesto deve escludersi che la Commissione aggiudicatrice fosse tenuta a stabilire propri criteri di valutazione ovvero a motivare le proprie scelte. Deduce, poi, la ricorrente (motivo 1 b) che la Commissione avrebbe stravolto l ordine decrescente di importanza dei criteri prefissati dal Capitolato d oneri.

8 8 La censura non merita accoglimento, atteso che, come emerge dal verbale n 2 del 5/4/2007, il detto organo collegiale si è semplicemente limitato ad esprimere la valutazione sulle diverse voci di punteggio secondo un ordine diverso da quello stabilito dal capitolato d oneri, senza, peraltro, alterare in alcun modo il valore e l importanza ad esse attribuiti dal detto capitolato. Sostiene ancora l istante (motivo 1 c) che i punteggi tecnici sarebbero stati attribuiti in base ad una formula proporzionale del tutto illogica e, comunque, con modalità tali da violare il principio di collegialità che regge le operazioni della Commissione di gara. Nemmeno questa censura coglie nel segno. La Commissione (si veda il citato verbale n 2) ha stabilito che, in relazione a ciascun sub criterio di valutazione, ogni commissario assegnasse un punteggio da 0 a 5. La somma dei punti così ottenuti sarebbe stata, poi, rapportata al massimo punteggio attribuibile per il sub criterio considerato, secondo la formula dal medesimo organo specificata, di tal che l offerta con la più alta votazione avrebbe conseguito il massimo punteggio previsto e le altre via via punteggi proporzionalmente inferiori. Ebbene, la riferita modalità operativa per un verso non evidenzia alcuna irrazionalità, atteso che, anzi, è conforme alla logica comparativa che è propria dei procedimenti concorsuali; per altro verso non è contraria al principio di collegialità cui deve ispirarsi l attività valutativa delle Commissioni di gara, posto che il principio risulta rispettato quando, come nella fattispecie, l organo abbia operato in presenza di tutti i suoi membri. Con un ulteriore doglianza ( motivo 1 d) si deduce l illogicità della scelta di procedere all attribuzione del punteggio relativo all offerta

9 9 economica in base ad un meccanismo idoneo a privare di rilevanza l elemento prezzo. La censura non può essere condivisa. La formula utilizzata risponde, infatti, adeguatamente alla logica comparativa più sopra illustrata: l offerta economicamente migliore consegue il punteggio massimo e le altre un punteggio proporzionalmente inferiore. Lamenta, infine, la Replay l illegittima composizione della Commissione giudicatrice, non potendo, numerosi suoi componenti (in particolare: la dr.ssa Raffaellina Sica, il dr. Pierfranco Noli, la prof.ssa Anna Tramontano ed il prof. Giorgio Giacinto) essere considerati esperti nello specifico settore cui si riferisce l oggetto del contratto, così come richiesto dall art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006 n 163. La doglianza non coglie nel segno. Occorre premettere che il requisito generale dell esperienza nello specifico settore cui si riferisce l oggetto del contratto deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, senza esigere, pertanto, che l esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara (cfr. T.A.R. Piemonte, II Sez., 22/5/2007 n 2223). La Commissione, unitariamente considerata, deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

10 10 Nel caso concreto, l appalto come emerge dall art. 2 del capitolato d oneri - aveva ad oggetto l affidamento del servizio concernente la progettazione, realizzazione, messa in opera ed avviamento del Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale, comprensivo dei seguenti componenti fondamentali: a) Sistema Informativo Sanitario Direzionale; b) Sistema Informativo epidemiologico; c) Sistema Informativo Sanitario Amministrativo (contabilità, personale, acquisti, pianificazione e controllo); d) Sistema Informativo Sanitario Ospedaliero; e) Sistema Informativo Sanitario Attività Assistenziali e di Prevenzione (PUA); f) Sistema Informativo Gestore delle Risorse CUP; g) Sistema Informativo Infrastrutture (apparati HW e SW di base). L articolato oggetto dell appalto implicava la presenza, in seno alla commissione, di esperti non solo nel campo dell informatica, ma anche nei settori della sanità e dell organizzazione amministrativa. Ebbene, nel caso di specie, la commissione era costituita da soggetti, ognuno dei quali dotato di adeguate competenze per alcuni degli aspetti oggetto di valutazione in sede di gara. Ciò esclude l illegittima composizione dell organo valutativo. La ricorrente censura poi specificamente la posizione dell aggiudicataria deducendo che l avversato affidamento sarebbe illegittimo

11 11 in quanto disposto senza chiedere all ATI fra le controinteressate, in sede di analisi della congruità dell offerta, giustificazioni ulteriori rispetto a quelle già presentate. La doglianza è inammissibile. L istante, infatti, non ha interesse all esame del mezzo di gravame, tenuto conto che, classificatasi al terzo posto, non ha censurato la posizione della seconda graduata. Altrettanto inammissibile è la lagnanza, diretta contro il provvedimento (determinazione n 602 del 2007) recante la decisione di archiviare il procedimento di autotutela, con la quale si lamenta che erroneamente l autorità emanate avrebbe ritenuto di non poter agire in via di autotutela per la necessità di salvaguardare la posizione dell aggiudicataria. Infatti, escluso che l aggiudicazione sia affetta dai vizi dedotti, risulta superfluo verificare se l amministrazione fosse tenuta o meno, nel riesaminare il procedimento, a salvaguardare l affidamento dell aggiudicataria. Il ricorso va in definitiva respinto. Sussistono validi motivi per disporre l integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA SEZIONE I Rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa.

12 12 Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14/5/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l intervento dei Signori: Paolo Numerico, Silvio Ignazio Silvestri, Alessandro Maggio, Presidente: Consigliere; Consigliere estensore. Depositata in segreteria oggi: 04/06/2008 Il Direttore di sezione

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