TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

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1 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE MEDICHE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA Guida agli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie Giandomenico Andreetta

2 Sommario Titolo 1: INTRODUZIONE... 2 GENERALITA... 2 SOGGETTI OBBLIGATI... 3 SANZIONI... 4 Titolo 2: I CONTENUTI DELL OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2015 (Farmacie, strutture Accreditate al SSN, Medici)... 5 TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2015: SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI... 5 TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2015: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO... 7 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL 2015 DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI)... 7 TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL Titolo 3: I CONTENUTI DELL OBBLIGO TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016 (Strutture autorizzate non accreditate presso il SSN) ANCORA SUI SOGGETTI: LE STRUTTURE AUTORIZZATE TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2016: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL Titolo 4: I CONTENUTI DELL OBBLIGO TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016 (Ulteriori soggetti obbligati dal DM 1/09/2016) TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: ULTERIORI SOGGETTI TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: ULTERIORI SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI ULTERIORI SOGGETTI: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ULTERIORI SOGGETTI: TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL APPENDICE : Procedura di accreditamento al sistema TS : Procedura di accesso all area riservata del sistema TS tramite le credenziali ottenute : Procedura di accesso dell Intermediario delegato all area riservata del sistema TS, tramite le credenziali ENTRATEL I contenuti del presente documento, benchè curati con scrupolosa attenzione, rappresentano unicamente l opinione personale dell autore; pertanto, gli stessi vanno verificati nelle sedi più opportune a cura dell utente e non possono comportare responsabilità dell autore medesimo o dello Studio Andreetta & Associati, per eventuali involontari errori o inesattezze. Settembre

3 Titolo 1: INTRODUZIONE GENERALITA Ai sensi dell art. 1 del D.Lgs n. 175, l'agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, tra i quali i dati trasmessi da parte del Sistema Tessera Sanitaria, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. Il portale del Sistema Tessera Sanitaria (nel prosieguo TS) è raggiungibile all indirizzo In estrema sintesi, gli operatori sanitari trasmettono i dati delle prestazioni sanitarie erogate al Sistema Tessera Sanitaria ; successivamente, quest ultimo, fornisce all Agenzia delle Entrate le informazioni riguardanti le spese sanitarie che danno diritto alla deduzione o alla detrazione d imposta, necessarie per elaborare la dichiarazione precompilata. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS. I cittadini assistiti hanno diritto ad opporsi alla trasmissione dei dati al sistema TS; l opposizione, in tutti casi esaminati nel prosieguo, è regolata dall art. 3 del DM 31/07/2015, che così dispone: 1. L'invio telematico di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto è escluso solo in presenza di specifica opposizione, espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, ai sensi dell'art. 7 del Codice. In tal caso, è escluso anche l'invio telematico dei dati relativi a eventuali rimborsi. 2. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, l'assistito può manifestare l'opposizione di cui al comma 1: 2

4 a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo non si applicano con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno Oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, l'assistito, in conformità con quanto previsto nel punto del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, può accedere al Sistema TS, dal 1 al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS ai sensi del presente decreto, per le quali esprimere la propria opposizione all'utilizzo da parte dell'agenzia delle entrate per le finalità di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi. SOGGETTI OBBLIGATI L art. 3, co. 3, del D.Lgs n. 175 stabilisce che: 1. le aziende sanitarie locali, 2. le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 3. i policlinici universitari, 4. le farmacie, pubbliche e private, 5. i presidi di specialistica ambulatoriale, 6. le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, 7. gli altri presidi e strutture accreditati presso il SSN per l'erogazione dei servizi sanitari, 8. gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 9. le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, inviano al Sistema TS, ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle entrate, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate: a partire dal 2015, con esclusione dei soggetti di cui sub i); a partire dal 1 gennaio 2016, per le sole strutture autorizzate di cui sub i). Esemplificando: 3

5 per i singoli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, muniti di partita Iva, gli obblighi di comunicazione sono iniziati con riferimento alle prestazioni rese nel 2015; per le strutture autorizzate, quali ad esempio gli studi medici/odontoiatrici associati (vedasi infra Titolo 2), l obbligo di comunicazione riguarda inizialmente le prestazioni rese nel SANZIONI L art. 3, co. 5 bis, del D.Lgs. 175/2014, prevede, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga alle più favorevoli norme sul concorso di violazioni e sulla continuazione 1, con un massimo di euro Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è [correttamente] 2 trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro Il successivo co. 5 ter stabilisce che, per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'agenzia delle entrate dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni., nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. 1 L art. 12 del D.Lgs n. 472 prevede l applicazione di una sola sanzione, sia pure aumentata nell importo, in luogo di tante sanzioni quante sono le violazioni. 2 Non sembra che l avverbio correttamente sia usato propriamente; infatti, la comunicazione corretta è quella inviata nei termini previsti ordinariamente. 4

6 Titolo 2: I CONTENUTI DELL OBBLIGO DI TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2015 (Farmacie, strutture Accreditate al SSN, Medici) TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2015: SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI Con Decr del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2015, n. 185, sono state rese note le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, con riguardo ai (soli) soggetti indicati nelle lettere da a) ad h) del Titolo precedente 3, il cui obbligo di comunicazione era già previsto con riguardo al 2015, ovvero: 1. farmacie pubbliche e private; 2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 3. medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Le tipologie di prestazioni da comunicare indicate nel Disciplinate tecnico, allegato A al Decr , cui per maggiori dettagli si rinvia, sono diverse ciascuna delle tre tipologie di obbligati dianzi citate. Con riguardo alle farmacie, per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico); Acquisto o affitto di protesi sanitarie; Acquisto di medicinali; Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc); Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. 3 Il Decr. 31/07/2015 non considera le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, per le quali l obbligo è stato previsto solo con la L. di stabilità del

7 Con riguardo alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del ssn e dei sasn, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto) Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate) Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica; Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort; Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica; Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; Cure termali, previa prescrizione medica; Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. Con riguardo agli iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli Odontoiatri, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; Prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera; Certificazioni mediche; Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. 6

8 TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2015: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO Il Sistema Tessera Sanitaria (di seguito TS) genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati; le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate. Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS CNS (carta nazionale dei servizi), previa attivazione e registrazione della stessa 4. I dati di spesa sanitaria possono essere trasmessi al sistema TS: 1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali; 2. per il tramite dei sistemi regionali; 3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati). TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL 2015 DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI) I sistemi informativi dei soggetti delegati devono garantire i requisiti di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici ed in particolare: l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti deleganti deve essere effettuato tramite l'utilizzo di credenziali basate su utente e password e/o TS/CNS; il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in modalità sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche. 4 Dal Portale Sanità Regione del Veneto : Chi utilizza la TS CNS solo per le tradizionali funzioni di tessera sanitaria (accesso ai servizi SSN, TEAM, acquisizione CF per le prescrizioni ed in farmacia e certificazione del CF) non deve fare alcuna attivazione in quanto la tessera è valida fin dal momento del suo arrivo. Per l utilizzo della TS CNS per l accesso ai servizi tramite internet o presso gli sportelli è necessario attivare il microchip [ndr: solo le NUOVE tessere hanno il microchip] della tessera stessa presso gli uffici anagrafe delle Aziende Ulss del Veneto. Il titolare deve presentarsi allo sportello munito di: un documento di identità valido: (carta d identità, passaporto, patente di guida o nautica o altro documento rilasciato dall amministrazione dello Stato munito di fotografia e timbro); la tessera TS CNS ricevuta; un indirizzo valido a cui verranno inviate parte dei codici di attivazione. 7

9 I dati devono essere trasmessi dai soggetti deleganti (ai delegati) solo a seguito dell avvenuto trattamento dei dati stessi nei termini che seguono: 1. trattamento e conservazione, tramite procedure automatizzate all'atto della memorizzazione negli archivi locali, del codice fiscale dell'assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, crittografato secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del decreto legge 269/2003, utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5; 2. Predisposizione automatica dei dati da trasmettere nel formato XML; 3. Verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche 4. Adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere. Nel caso dei documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati per le finalità del presente decreto possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente. In tal caso il soggetto delegato dovrà garantire le misure idonee e minime di sicurezza previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui ai superiori punti 1, 2, 3 e 4. A seguito della comunicazione da parte del sistema TS dell'avvenuta trasmissione, i dati transitati nei sistemi dei soggetti delegati devono essere cancellati dai loro archivi locali. Il soggetto delegato deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche: una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati; una descrizione delle misure messe in atto, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto. All'atto della ricezione dei dati il Sistema TS effettua le seguenti operazioni: Protocollazione univoca dell'invio; Identificazione dell'utente, tramite la verifica del PINCODE associato allo stesso; Verifica dell'integrità dei dati trasmessi attraverso la corretta decompressione del file e della decifratura del codice fiscale; 8

10 Emissione di una ricevuta di dettaglio che può essere consultata sul sito del sistema TS ovvero acquisita per via telematica. TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2015 Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno. In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall assistito, comprensivi dei dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS. 9

11 Titolo 3: I CONTENUTI DELL OBBLIGO TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016 (Strutture autorizzate non accreditate presso il SSN) ANCORA SUI SOGGETTI: LE STRUTTURE AUTORIZZATE L individuazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione non pone grosse difficoltà, almeno per quanto riguarda i soggetti indicati nella elencazione di cui alle lettere da a) ad h) del superiore Titolo 1 ovvero ai punti 1., 2. e 3. del primo paragrafo del precedente Titolo 2. Invece, qualche precisazione è senz altro necessaria per quanto riguarda la corretta individuazione delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (presso il SSN), indicate alla lettera i) del precitato Titolo 1. Secondo l art. 1 comma 1, lett. k), del Decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 2 agosto 2016 (pubblicato nella G.U. n. 187 dell 11/08/2016), per strutture autorizzate si intendono quelle indicate negli articoli 8 ter del D.Lgs n. 502, e 70 del D.Lgs n L art. 8 ter del D.Lgs n. 502, rubricato Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, dopo aver stabilito che l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie è subordinato ad autorizzazione Comunale, individua le seguenti tipologie: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (affetti da forme acute di malattia); strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno; studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. L art. 70 del D.Lgs n. 193 prevede che: 10

12 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia nonchè negli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita) che, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio, già possono vendere i farmaci da banco o di automedicazione e i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica. TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI Con Decr del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2016, n. 187, sono state rese note le Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle strutture autorizzate, da rendere disponibili all'agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (attuativo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 175/2014, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016). In base al citato decreto, le strutture autorizzate trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 29 luglio , relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento 5 Art. 1 del Provv. 29/07/2016: 1.3. Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto di cui all articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014; c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso Le tipologie di spesa sono le seguenti: a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; b) farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; e) farmaci per uso veterinario; f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; 11

13 fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi. Le modalità di trasmissione telematica, conformi con quanto previsto dal decreto 31 luglio 2015 (vedasi supra Titolo 2), sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nel Disciplinare tecnico, allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto In particolare, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa dalla struttura autorizzata devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie (indicate nel predetto allegato A, cui per maggiori dettagli si rinvia): Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica; Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera; Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture sanitarie); Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica; Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort; Cure termali, previa prescrizione medica; Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente. TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2016: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO Le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30 settembre 2016, per ogni atto autorizzativo, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui al citato allegato disciplinare tecnico (Allegato A al decreto ). g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); h) altre spese sanitarie. 12

14 Per le strutture sanitarie autorizzate la procedura prevede che il legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento di richiesta delle credenziali, accedendo in un'apposita area del Sistema TS e inserendo i dati della struttura che rappresenta o dirige. In particolare, la funzione di abilitazione prevede l'inserimento da parte del soggetto richiedente (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura), tra le altre, delle seguenti informazioni: Codice Fiscale del soggetto responsabile dell'invio; Codice Fiscale Legale Rappresentante (può coincidere con quello del soggette responsabile dell'invio); Numero tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione; Data scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione; Codice Fiscale Direttore Sanitario; Partita IVA del soggetto giuridico; Codice attività ATECO della struttura; Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC). Il Sistema TS, a fronte dell'insediamento dei suddetti dati e di quelli ulteriori richiesti, effettua quindi tutta una serie di controlli (compresa la verifica dell autorizzazione); se tali controlli sono positivi, il sistema invia le credenziali per l'accesso al Sistema TS all'indirizzo PEC, altrimenti rigetta la richiesta. Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate. Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS CNS (carta nazionale dei servizì), previa attivazione e registrazione della stessa. TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2016 La trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture autorizzate, come sopra definite, deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell'allegato A del decreto 31 luglio 2015, cioè entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall assistito (per la prima volta entro il 31 gennaio 2016). 13

15 Titolo 4: I CONTENUTI DELL OBBLIGO TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016 (Ulteriori soggetti obbligati dal DM 1/09/2016) TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: ULTERIORI SOGGETTI Con il D.M. 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2016, n. 214 sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In dettaglio, l art. 1. del citato decreto stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2016 : a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (ndr: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita), che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco; b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi; c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri; d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i; e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46. il Ministero della salute rende disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f) 6. L art. 2. del citato decreto estende l obbligo di comunicazione agli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i quali debbono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i 6 Gli elenchi dei fabbricanti di dispositivi su misura sono disponibili sul sito divisi nelle seguenti categorie: Ottici; oftalico protesi oculari; Oftalmico lenti a contatto; Podologico; Ortopedico; Altro. 14

16 dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, che danno diritto alla detrazione d imposta nella misura del 19 per cento, di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c bis), del Tuir. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di in questione, in conformità con le modalità previste dal più volte citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, sono fissate dal Decr del Ministero dell'economia e delle finanze, ancora in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. alla data di redazione della presente guida. In base all art. 2 del Decr , i soggetti sopra indicati devono trasmettere in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 15/9/2016 7, relativi alle spese sanitarie ed alle spese veterinarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi con quanto previsto dal Decreto 31/7/2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del medesimo decreto 16/09/2016. I soggetti obbligati devono richiedere, entro il 31 ottobre 2016, al Ministero dell economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui al... disciplinare tecnico, Allegato A al decreto 16/09/2016. L art. 2, co. 7, del Decr stabilisce che, In conformità con quanto previsto dal Decreto 31/7/2015, i dati possono essere tramessi anche per il tramite delle 7 In base al punto 1.2 del citato provvedimento, le tipologie di spesa sono le seguenti: a) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all articolo 1 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 1 settembre 2016; b) farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; d) servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; e) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); f) altre spese sanitarie. 15

17 associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti obbligati come responsabili al trattamento dei dati. I soggetti così individuati (delegati) richiedono telematicamente al Ministero dell economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, l abilitazione all invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante. TRASMISSIONE DATI A PARTIRE DAL 2016: ULTERIORI SOGGETTI E TIPOLOGIE DEI DATI Il disciplinare tecnico, allegato sotto la lettera A al Decr , individua le tipologie di prestazioni separatamente per categorie di soggetti. Per quanto riguarda i veterinari, il Disciplinare precisa che per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni veterinario, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie: Acquisto di medicinali per uso veterinario; Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, che danno diritto alla detrazione d imposta nella misura del 19 per cento, di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera c bis), del Tuir. Per quanto riguarda gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche/ostetrici, i tecnici di radiologia, precisa che, per ogni fattura ovvero ricevuta emessa, a seguito della presentazione da parte dell assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative alle prestazioni sanitarie. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali (che il disciplinare definisce parafarmacie ), stabilisce che per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni esercizio commerciale, a seguito della presentazione da parte dell assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; Farmaci ad uso veterinario Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; 16

18 Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell elenco precedente. Per quanto riguarda gli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico, il disciplinare prevede che per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ottico, a seguito della presentazione da parte dell assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie: Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell elenco precedente. ULTERIORI SOGGETTI: ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO L abilitazione all invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti. I soggetti di cui all articolo 2 del decreto 16/09/2016, devono richiedere le credenziali per l invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di autoaccreditamento al Sistema TS. In base al punto 3.2 del Disciplinare tecnico allegato al decreto 16/09/2016; il soggetto (titolare della partita IVA dell esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all albo) si collega sull area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria ( ed inserisce i suoi dati identificativi, corredati dalle seguenti informazioni personali : Codice Fiscale del soggetto da abilitare all invio telematico; Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggetto responsabile dell invio); Numero della tessera sanitaria del soggetto richiedente l abilitazione; Data scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente l abilitazione; Partita IVA del soggetto giuridico; Codice attività ATECO della struttura/soggetto; Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC); Numero identificativo che assume i seguenti valori: o Numero di iscrizione all Albo per gli iscritti agli Albi professionali; 17

19 o Codice univoco a livello nazionale assegnato dal Ministero della salute per gli Esercizi commerciali, o Numero di iscrizione (ITCA) per i Fabbricanti dei dispositivi su misura. Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e, in caso di esito positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente. Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate. Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS CNS (Carta nazionale dei servizi), previa attivazione e registrazione della stessa. ULTERIORI SOGGETTI: TERMINI DI TRASMISSIONE DATI RELATIVI AL 2016 Anche la trasmissione dei dati da parte dei soggetti in discorso deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell'allegato A del decreto 31 luglio 2015, cioè entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa (per la prima volta entro il 31 gennaio 2016). L art. 4. del D.M , stabilisce espressamente che al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto. In pratica, l invio dei dati al sistema TS fa venir meno l obbligo di comunicare i medesimi tramite lo spesometro ; la stessa semplificazione 8 dovrebbe valere anche per tutti gli altri soggetti tenuti alla comunicazione di cui si è argomentato in precedenza. 8 Ammesso e non concesso che si tratti di effettiva semplificazione. 18

20 APPENDICE 1.: Procedura di accreditamento al sistema TS >> >>730 Spese sanitarie 19

21 >>Registrazione / Accreditamento al Sistema TS >>Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS 20

22 >>form da compilare 21

23 2.: Procedura di accesso all area riservata del sistema TS tramite le credenziali ottenute >> >>area riservata 22

24 >>Accesso con credenziali 23

25 >>Accesso utente (in alternativa ad >>area riservata) >>Accesso con Credenziali 24

26 3.: Procedura di accesso dell Intermediario delegato all area riservata del sistema TS, tramite le credenziali ENTRATEL >> >>area riservata 25

27 >>Accesso utenti Entratel 26

28 27

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